B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-2295/2016
Sen t en z a d e l 7 l u g l i o 2 0 1 6
Composizione
Michela Bürki Moreni, statuente quale giudice unico
Cancelliere: Dario Croci Torti.
Parti
A._______,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE),
Avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione invalidità, rifiuto di entrare nel merito di una
domanda di revisione (decisione del 30 marzo 2016).
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Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
1.
Con decisione del 30 marzo 2016 l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità
per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) non è entrato nel merito della
domanda di revisione della rendita d’invalidità formulata da A._______,
cittadino spagnolo, nato il (allegato al doc. TAF 1).
2.
Contro la menzionata decisione il 12 aprile 2016 l'interessato ha inoltrato
ricorso al Tribunale amministrativo federale (TAF), chiedendo
implicitamente il riconoscimento di una rendita dell'assicurazione per
l'invalidità più elevata di quella in corso; a motivazione del gravame ha
prodotto alcuni referti medici (allegati al doc. TAF 1).
3.
3.1. Il TAF, con decisione incidentale del 25 aprile 2016 (doc. TAF 2),
notificata all'insorgente il 29 aprile 2016, come risulta dalla ricerca postale
svizzera “Easy Track” del 9 giugno 2016 (doc. TAF 4 in toto), lo ha invitato
a versare, nel termine di 30 giorni a decorrere da quello successivo alla
notificazione del provvedimento, un anticipo di fr. 800.- (al netto di eventuali
spese postali o bancarie a carico del ricorrente) a copertura delle
presumibili spese processuali (art. 63 cpv. 4 PA), nonché ad inviare la
documentazione attestante che l'integralità dell'importo richiesto è stato
tempestivamente versato alla posta svizzera o addebitato a un conto
postale o bancario in Svizzera in favore dell'autorità.
Questa Corte ha contestualmente segnalato che, in caso di decorso
infruttuoso del termine, avrebbe dichiarato il ricorso inammissibile.
3.2. Considerato che, entro il termine assegnato, scadente lunedì 30
maggio 2016, non era pervenuto a questo Tribunale né l'ammontare di fr.
800.- (cfr. doc. TAF 3), né la documentazione attestante l'avvenuto
pagamento dell'anticipo spese, prima di dichiarare inammissibile il ricorso,
la Corte adita, con ordinanza del 16 giugno 2016 (doc. TAF 5), ha concesso
al ricorrente la facoltà di dimostrare, entro 15 giorni dalla ricezione
dell'ordinanza stessa, di aver fatto fronte al pagamento dell'anticipo sulle
presunte spese processuali.
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L’interpellato, con scritto del 29 giugno 2016 (doc. TAF 6), ha affermato di
essere impossibilitato di far fronte al pagamento di fr. 800.- e che intende
ritirare il ricorso.
4.
Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art. 32
LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione
con l'art. 33 lett. d LTAF e con l'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS 831.20), i ricorsi
contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese UAIE.
5.
In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, a cui rinvia l'art. 37 LTAF, la procedura in
materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in
cui è applicabile la LPGA (RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le
disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità,
sempre che la LAI non deroghi alla LPGA.
6.
Giusta l'art. 63 cpv. 4 PA, l'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice
dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte
spese processuali (prima frase). Stabilisce un congruo termine per il
pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito
(seconda frase).
L'autorità che assegna un termine commina contemporaneamente le
conseguenze dell'inosservanza; verificandosi quest'ultima, soltanto esse
sono applicabili (art. 23 PA).
7.
7.1. Nel caso in esame il termine assegnato al ricorrente per versare
l'anticipo sulle presumibili spese processuali è, come già indicato (cfr.
consid. 3.2), scaduto infruttuoso il 30 maggio 2016. Ne consegue che il
ricorso è inammissibile.
7.2. L'insorgente, invitato da questo Tribunale a dimostrare il versamento
integrale dell'anticipo equivalente alle presunte spese processuali entro 15
giorni a contare dal giorno successivo la data di notifica dell'ordinanza del
16 giugno 2016 (doc. TAF 5), ha indicato, nel suo scritto del 29 giugno 2016
(doc. TAF 6), di non poter far fronte alla richiesta d’anticipo delle spese
processuali e, inoltre, che intende ritirare il ricorso.
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7.3. Ora, un’eventuale domanda di esenzione totale o parziale dall’anticipo
delle spese processuali avrebbe dovuto essere formulata entro il termine
di pagamento, fissato con la decisione incidentale del 25 aprile 2016,
debitamente munita delle conseguenze giuridiche del mancato pagamento
entro il termine impartito. L’insorgente non ha presentato alcuna domanda
di esenzione od uno scritto dal quale potesse emergere la sua impossibilità
di far fronte a dette spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA). La domanda,
tardiva, è pertanto irricevibile.
7.4. Si prende atto, comunque, che l’interessato intende peraltro ritirare il
ricorso.
8.
Il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico la non entrata nel merito
di impugnazioni manifestamente inammissibili (art. 23 cpv. 1 lett. b LTAF).
9.
Eccezionalmente non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA
nonché art. 6 lett. b del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e
sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo
federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(I rimedi giuridici sono indicati alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è inammissibile
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
Comunicazione a:
– ricorrente (raccomandata A/R)
– autorità inferiore (n. di rif. ; raccomandata)
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (raccomandata)
La giudice unica: Il cancelliere:
Michela Bürki Moreni Dario Croci Torti
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e
segg. e 100 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e
l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata
e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi
di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
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