Corte II I
C-2297/2008
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 2 7 o t t o b r e 2 0 1 0
Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio),
Ruth Beutler, Andreas Trommer,
cancelliera Mara Vassella.
A._______,
patrocinata dall'avvocato Yasar Ravi,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Divieto d'entrata.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-2297/2008
Fatti:
A.
Interrogata dalla Polizia cantonale ticinese il 17 e il 23 gennaio 2008,
A._______, cittadina bulgara nata il ..., ha dichiarato di essere entrata
e avere soggiornato in Svizzera a più riprese, tra il mese di agosto
2006 e il mese di gennaio 2008, esercitandovi l'attività di prostituta in
vari luoghi conosciuti come postriboli. Nell'ambito del secondo verbale
d'interrogatorio, le è stata consegnata la cartolina di controllo d'uscita
dal territorio svizzero da trasmettere ai funzionari doganali al momento
del passaggio della frontiera. Essa è stata infine resa edotta
dell'emissione di un provvedimento amministrativo nei suoi confronti
quale la decisione di divieto d'entrata sul territorio svizzero (cfr.
verbale d'interrogatorio del 23 gennaio 2008).
B.
Con decreto d'accusa del 23 gennaio 2008, il Procuratore pubblico del
Canton Ticino ha condannato l'interessata alla pena pecuniaria di fr.
1'800.-, corrispondente a 60 aliquote da fr. 30.-, e alla multa di fr. 200.-
per avere a più riprese fatto ingresso in Svizzera tra il mese di agosto
2006 ed il mese di gennaio 2008, esercitandovi attività lucrativa senza
il permesso richiesto e aver così infranto le prescrizioni cantonali sulle
modalità di esercizio della prostituzione. La pena pecuniaria è stata
sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni.
C.
Con decisione del 15 febbraio 2008, l'UFM ha pronunciato un divieto
d'entrata nei confronti dell'interessata valevole fino al 14 febbraio
2011. L'autorità di prime cure ha motivato la decisione come segue:
"Violazione e minaccia della sicurezza e dell'ordine pubblici per entrata e di -
mora illegali, ab. attiv.; prost. (art. 67 cpv. 1 lett. a LStr)".
Per gli stessi motivi l'UFM ha tolto l'effetto sospensivo ad un eventuale
ricorso.
D.
L'11 marzo 2008 l'interessata è stata informata del suddetto provvedi -
mento nei suoi confronti dal Corpo guardie di confine mentre si appre-
stava a rientrare in Svizzera.
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Il 18 marzo 2008, la Rappresentanza elvetica di Sofia ha informato
l'UFM che la decisione di divieto d'entrata al recapito indicato non ave-
va potuto essere notificata. L'invio era in effetti ritornato con l'avviso di
ricevimento da parte della posta bulgara sul quale era annotato
"déménagé".
La decisione è quindi stata notificata l'8 aprile 2008 al patrocinatore le -
gale dell'interessata.
E.
Con ricorso del 9 aprile 2008, agendo per il tramite del suo patrocina-
tore, l'interessata è insorta contro la suddetta decisione chiedendo in
via preliminare di dichiarare nulli i suddetti verbali d'interrogatorio, la
notifica dell'11 marzo 2008 e la decisione impugnata e nel merito di
annullare o sospendere la notifica nonché il detto provvedimento. Essa
ha in primo luogo affermato che, contrariamente a quanto asserito nel
verbale d'interrogatorio del 23 gennaio 2008, in tale occasione l'autori -
tà giudiziaria non le ha mai notificato il provvedimento amministrativo
in oggetto. In secondo luogo essa ha dichiarato che il divieto d'entrata
deve essere considerato nullo siccome i verbali di interrogatorio del 17
gennaio 2008 e del 23 gennaio 2008 sono stati effettuati mediante
condizionamenti nei suoi confronti, avendole sequestrato il documento
di identità. Infine essa ha osservato che non può essere considerata
una persona indesiderabile malgrado il suddetto decreto d'accusa sic-
come il comportamento della stessa non può essere considerato peri-
coloso a tal punto da mettere in pericolo la pubblica sicurezza della
Svizzera ai sensi dell'art. 67 cpv. 1 della legge federale sugli stranieri
(LStr, RS 142.20).
F.
Chiamato ad esprimersi in merito al suddetto gravame, con preavviso
del 5 giugno 2008, l'UFM ne ha postulato la reiezione. L'autorità infe-
riore ha osservato in sostanza che la ricorrente ha svolto attività lucra-
tiva senza essere in possesso del necessario permesso di dimora,
commettendo così gravi infrazioni alle prescrizioni di polizia degli stra-
nieri. Conformemente alla prassi in ambito un siffatto comportamento
va sancito con l'emanazione di un divieto d'entrata in Svizzera per una
durata di tre anni.
G.
Invitata ad esprimersi in merito al suddetto preavviso con replica del
10 luglio 2008, la ricorrente ha riconfermato quanto asserito in sede di
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ricorso ed ha sottolineato che in concreto l'attività svolta dall'interessa-
ta non è atta a giustificare una misura tanto severa come il divieto
d'entrata emesso nei suoi confronti.
H.
Chiamata ad esprimersi in merito alla suddetta replica, con duplica del
25 luglio 2008 l'autorità inferiore si è richiamata alle sue precedenti ar-
gomentazioni di fatto e di diritto.
I.
Su richiesta dell'autorità scrivente, con ulteriore presa di posizione del
22 maggio 2009, l'autorità di prime cure ha osservato che l'allora im-
minente entrata in vigore del protocollo II di estensione dell'Accordo
sulla libera circolazione delle persone alla Romania e alla Bulgaria non
modificava la loro posizione nel caso in esame. Infine essa ha ritenuto
che la prostituzione esercitata senza un'autorizzazione è legata a fe-
nomeni negativi quale la tratta di essere umani, ciò che comporta una
seria messa in pericolo della pubblica sicurezza.
Diritto:
1.
1.1 Riservate le eccezioni previste all'art. 32 della legge del 17 giugno
2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), giusta
l'art. 31 LTAF il Tribunale amministrativo federale (di seguito: TAF o il
Tribunale) giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della
legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa
(PA, RS 172.021) prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF.
In particolare, le decisioni in materia di divieto d'entrata in Svizzera
rese dall'UFM - il quale costituisce un'unità dell'amministrazione fede-
rale come definita all'art. 33 let. d LTAF - possono essere impugnate
dinanzi al TAF che nella presente fattispecie giudica quale autorità di
grado inferiore al Tribunale federale (cfr. art. 1 cpv. 2 LTAF in relazione
con l'art. 11 cpv. 1 e 3 dell'Accordo tra la Confederazione Svizzera, da
una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra,
sulla libera circolazione delle persone [ALC, 0.142.112.681).
1.2 Salvo i casi in cui la LTAF non disponga altrimenti, la procedura
davanti al Tribunale è retta dalla PA (art. 37 LTAF).
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1.3 A._______ ha il diritto di ricorrere (art. 48 cpv. 1 PA) e il suo
ricorso, presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, è
ricevibile (cfr. art. 50 e 52 PA).
2.
L'entrata in vigore, il 1° gennaio 2008, della legge federale sugli stra-
nieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20) ha comportato l'abroga-
zione della legge federale concernente la dimora e il domicilio degli
stranieri del 26 marzo 1931 (LDDS, CS 1 117) conformemente all'art.
125 LStr in relazione con il suo allegato 2, cifra I. Conformemente
all'art. 126 cpv. 1 LStr, alle procedure introdotte prima del 1° gennaio
2008 rimangono tuttavia applicabili le vecchie disposizioni di legge (cfr.
DTAF 2008/1 consid. 2). Giusta l'art. 126 cpv. 2 LStr, la procedura
inerente alle domande presentate prima dell'entrata in vigore della
LStr il 1° gennaio 2008, è retta dal nuovo diritto. In concreto la
decisione impugnata è stata emessa il 15 febbraio 2008, nella
presente fattispecie trova pertanto applicazione la LStr.
3.
Ai sensi dell'art. 49 PA, il ricorrente può invocare la violazione del di -
ritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezza-
mento, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente
rilevanti nonché l'inadeguatezza, nella misura in cui un'autorità canto -
nale non abbia giudicato come autorità di ricorso. Il Tribunale applica
d'ufficio il diritto federale nella procedura ricorsuale e non è vincolato
in nessun caso dai motivi del ricorso (cfr. art. 62 cpv. 4 PA). Rilevanti
sono in primo luogo la situazione di fatto e di diritto al momento del
giudizio (cfr. consid. 1.2 della sentenza 2A.451/2002 del 28 marzo
2003 pubblicata parzialmente in DTF 129 II 215).
4.
Preliminarmente il Tribunale esamina i motivi di ricorso di natura
formale sollevati dalla ricorrente.
4.1 La ricorrente contesta la validità degli interrogatori del 17 e del 23
gennaio 2008 e richiede di constatarne la nullità e l'estromissione
dagli atti. Tale censura esula dall'oggetto della presente causa di diritto
amministrativo che verte unicamente sulla decisione di divieto
d'entrata e non sul procedimento di diritto penale nell'ambito del quale
i suddetti interrogatori sono stati redatti. Su questo punto il ricorso è
pertanto inammissibile.
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Giova inoltre rilevare che a norma di una consolidata giurisprudenza,
l'autorità amministrativa non è vincolata dalle considerazioni emesse
in ambito penale, in quanto non persegue il medesimo scopo dell'au-
torità penale e gli interessi che è chiamata a salvaguardare possono
differire. Essa valuta dunque sulla base di criteri autonomi del diritto
amministrativo qualora l'allontanamento dalla Svizzera di uno straniero
resosi colpevole di un reato sia necessaria e opportuna. Infatti, se da
un lato il giudice penale è tenuto a decidere in funzione della migliore
prognosi di risocializzazione, dall'altro l'autorità amministrativa si
prefigge di proteggere la sicurezza e l'ordine pubblico (cfr. DTF 131 II
352 consid. 4.3.2; 130 II 488 consid. 4.2; 129 II 215 consid. 3.2. e giuri -
sprudenza ivi citata).
4.2 La ricorrente contesta inoltre la validità della notifica dell'11 marzo
2008. Il Tribunale osserva tuttavia che la decisione impugnata ha potu -
to essere notificata presso il patrocinatore legale della stessa l'8 aprile
2008. Tale notifica non ha cagionato alcun pregiudizio all'interessata
(cfr. art. 38 PA) che ha potuto prendere atto del contenuto della
decisione e in seguito impugnarla. La censura sollevata appare
pertanto infondata (cfr. a questo proposito la sentenza del Tribunale
federale 2C_347/2010 del 4 ottobre 2010).
5.
Dal 1° giugno 2009 è entrato in vigore il Protocollo del 27 maggio 2008
all’Accordo tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la
Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera
circolazione delle persone, relativo alla partecipazione, in qualità di
parti contraenti, della Repubblica di Bulgaria e della Romania, succes-
sivamente alla loro adesione all’Unione europea (RS 0.142.112.681.1).
La ricorrente possiede la nazionalità bulgara: sino al 1° giugno la LStr
si applica dunque senza restrizioni (art. 2 cpv. 1 LStr). Dopo tale data,
le disposizioni della LStr si applicano alla ricorrente solo se l'accordo
non contiene disposizioni derogatorie o se la presente legge prevede
disposizioni più favorevoli (art. 2 cpv. 2 LStr).
In un primo tempo occorre perciò valutare se la decisione impugnata è
stata emessa in conformità alla LStr e, dal 1° giugno 2009, se essa è
conforme alle disposizioni dell'ALC.
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6.
6.1 Il divieto d'entrata emesso nei confronti di una persona straniera è
disciplinato all'art. 67 LStr il quale corrisponde essenzialmente al
previgente art. 13 LDDS. Come in precedenza, il divieto d'entrata non
ha carattere penale bensì mira a lottare contro le perturbazioni della
sicurezza e dell’ordine pubblici; si tratta dunque di una misura a
carattere preventivo e non repressivo (cfr. Messaggio relativo alla leg-
ge sugli stranieri dell'8 marzo 2002, FF 2002 pag. 3428).
Ai sensi dell'art. 67 LStr, l’UFM può vietare l’entrata in Svizzera allo
straniero che ha violato o espone a pericolo l’ordine e la sicurezza
pubblici in Svizzera o all’estero (let. a), ha causato spese d'aiuto socia-
le (let. b), è stato allontanato o espulso (let. c) o ha dovuto essere og-
getto di carcerazione preliminare, in vista di un rinvio coat to o cautela-
tiva (let. d). Il divieto d'entrata è pronunciato per una durata determina -
ta o, in casi gravi, indeterminata (art. 67 cpv. 3 LStr). Durante la durata
del divieto d'entrata, la persona interessata non può varcare la frontie-
ra svizzera. L’Ufficio federale di polizia può, per motivi gravi, sospende-
re temporaneamente il divieto (art. 67 cpv. 4 LStr).
6.2 La sicurezza e l’ordine pubblici ai sensi della precitata disposizio-
ne costituiscono il concetto generale dei beni da proteggere nel conte-
sto della polizia: l’ordine pubblico comprende l’insieme della nozione di
ordine, la cui osservanza dal punto di vista sociale ed etico costituisce
una condizione indispensabile della coabitazione ordinata delle perso-
ne. La sicurezza pubblica significa l’inviolabilità dell’ordine giuridico
obiettivo, dei beni giuridici individuali (vita, salute, libertà, proprietà,
ecc.), nonché delle istituzioni dello Stato. Vi è violazione della sicurez -
za e dell’ordine pubblici segnatamente se sono commesse infrazioni
gravi o ripetute di prescrizioni di legge o di decisioni delle autorità non -
ché in caso di mancato adempimento di doveri di diritto pubblico o pri-
vato. Ciò può anche essere il caso in presenza di atti che di per sé non
giustificano una revoca ma la cui ripetizione lascia presupporre che
l’interessato non è disposto ad osservare l’ordine vigente (cfr. Messag-
gio precitato FF 2002 pag. 3424; cfr. anche sentenze del TAF C-
6199/2008 del 24 agosto 2009 consid. 5.2 e C-6528/2008 del 14
maggio 2009 consid. 4). In questo senso l'art. 80 cpv. 1 let. a
dell'ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'ammissione, il soggiorno e l'atti -
vità lucrativa (OASA, RS 142.201) statuisce che vi è violazione della
sicurezza e dell'ordine pubblici in caso di mancato rispetto di prescri -
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zioni di legge e di decisione dell'autorità.
I reati perpetrati contro le norme del diritto degli stranieri, rappresen -
tano delle violazioni di legge e possono dunque in quanto tali condurre
all'emissione di un divieto d'entrata (cfr. Messaggio precitato FF 2002
pag. 3429).
7.
In concreto, si rileva che la ricorrente ha riconosciuto di essere entrata
in Svizzera senza autorizzazione, avervi soggiornato e lavorato
illegalmente quale prostituta senza essere al beneficio di alcuna
autorizzazione e questo a più riprese dal mese di agosto 2006 fino al
mese di gennaio 2008. In conseguenza a questi fatti l'interessata è
stata condannata con il decreto di accusa del 23 gennaio 2008. Essa
ha contravvenuto più volte alle prescrizioni legali che regolano il
soggiorno e l'attività lucrativa degli stranieri in Svizzera (cfr. art. 5 cpv.
1 let. a e art. 11 cpv. 1 LStr). Anche se in merito all'esercizio illegale
della prostituzione, il Tribunale in una recente sentenza si è distanziato
dalle precedenti considerazioni (cfr. precitate sentenze del Tribunale
amministrativo federale C-7549/2008 e C-7550/2008 consid. 6.3), vi
sono sufficienti motivi per l'emissione di un divieto d'entrata sulla base
dell'art. 67 cpv. 1 let. a LStr. Considerato che l'interessata non ha
specifici interessi privati ad entrare e soggiornare in Svizzera, la
decisione di divieto d'entrata emessa nei suoi confronti per una durata
di tre anni, prima dell'entrata in vigore dell'ALC, appare giustificata.
8.
L'ALC conferisce ai cittadini degli Stati membri il diritto alla libera
circolazione. Giusta l'art. 1 par. 1 dell'Allegato I dell'ALC in relazione
con l'art. 3 ALC, i cittadini comunitari hanno il diritto di entrare in
Svizzera previa semplice presentazione di una carta d'identità o di un
passaporto validi e non può essere loro imposto alcun visto d'entrata
od obbligo analogo. Come l'insieme delle prerogative conferite
dall'Accordo, questo diritto può essere limitato soltanto da misure
giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e pubblica
sanità, ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 dell'Allegato I ALC. Al fine di poter
applicare uniformemente tali nozioni, esse vanno definite ed
interpretate alla luce delle direttive 64/221/CEE, 72/94/CEE e
75/35/CEE secondo il loro testo in vigore al momento della firma
dell'Accordo e della giurisprudenza della Corte di giustizia delle
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Comunità europee (CGCE) anteriore alla firma dell'ALC (art. 5 cpv. 2
allegato I ALC in relazione con l'art. 16 cpv. 2 ALC).
8.1 Conformemente alla giurisprudenza della CGCE, le limitazioni al
principio della libera circolazione delle persone devono essere inter-
pretate in maniera restrittiva. Ne consegue che possono essere adot-
tati provvedimenti per la tutela dell'ordine pubblico e della pubblica si -
curezza unicamente nel caso in cui si deve ammettere che l'interessa-
to costituisce per lo Stato d'accoglienza una minaccia reale e di gravità
tale da incidere su un interesse fondamentale della società (cfr. DTF
131 II 352 consid. 3.2, 130 II 493 consid. 3.2, 130 II 176 consid. 3.4.1,
129 II 215 consid. 7.3; sentenze del Tribunale federale 2A.39/2006 del
31 maggio 2006, 2A.626/2004 del 6 maggio 2005 e le sentenze della
CGCE del 27 ottobre 1977, Bouchereau, 30/77, Rac. 1977, pag. 1999,
punti 33-35 del 19 gennaio 1999, Calfa, C-348/96, Rac. 1999, pag. 1-
11, punti 23 e 25).
8.2 I provvedimenti di ordine pubblico o di pubblica sicurezza devono
inoltre essere adottati esclusivamente in relazione al comportamento
personale dell'individuo nei riguardi del quale essi sono applicati (art.
3 par. 1 della direttiva 64/221/CEE del Consiglio del 25 febbraio 1964
per il coordinamento dei provvedimenti speciali riguardanti il trasferi -
mento e il soggiorno degli stranieri, giustificati da motivi di ordine pub-
blico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica [GU L 56 del 4 aprile
1964, pagg. 850 a 857]). Ciò esclude delle valutazioni sommarie fon-
date unicamente su dei motivi generali di natura preventiva. La sola
esistenza di condanne penali non può automaticamente giustificare
l'adozione di tali provvedimenti (art. 3 par. 2 della direttiva
64/221/CEE). Una tale condanna sarà quindi determinante unicamente
se dalle circostanze che l'hanno determinata emerge un comporta-
mento personale costituente una minaccia attuale per l'ordine pubblico
(cfr. DTF 130 II 176 consid. 3.4.1 e sentenza del Tribunale federale
2C_378/2007 del 14 gennaio 2008). Le autorità nazionali devono pro-
cedere ad un apprezzamento specifico, effettuato sulla base degli inte-
ressi inerenti alla salvaguardia dell'ordine pubblico, i quali non coinci -
dono necessariamente con gli apprezzamenti all'origine delle condan-
ne penali. In altre parole, queste ultime possono essere prese in consi -
derazione unicamente se le circostanze in cui si sono verificate lascino
trasparire l'esistenza di una minaccia attuale per l'ordine pubblico. Se-
condo le circostanze, non è comunque escluso che la sola condotta
tenuta in passato costituisca una siffatta minaccia per l'ordine pubblico
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(DTF 130 II citato consid. 3.4.1; 129 II citato consid. 7.1. e 7.4.; senten -
za del Tribunale federale 2A.626/2004 del 6 maggio 2005 consid.
5.2.1; sentenza della CGCE del 26 febbraio 1975, Bonsignore, 67/74,
Rac. 1975, punti 6-7 e le sentenze citate Bouchereau, punti 27-28;
Calfa, punto 24).
8.3 L'adozione di un provvedimento di ordine pubblico non è subordi -
nata alla condizione che sia stabilito con certezza che la persona sog-
getta ad una misura di divieto d'entrata commetta nuove infrazioni pe-
nali. Al contrario, sarebbe sproporzionato esigere che il rischio di reci -
diva sia nullo per rinunciare all'adozione di tale provvedimento. Tenuto
conto dell'importanza che riveste il principio della libera circolazione
delle persone questo rischio non deve in realtà essere ammesso trop-
po facilmente. È necessario procedere ad un apprezzamento che ten-
ga in considerazione le circostanze della fattispecie e, in particolare,
della natura e dell'importanza del bene giuridico minacciato, così
come della gravità della violazione che potrebbe esservi arrecata; più
la potenziale infrazione rischia di compromettere un interesse della
collettività particolarmente importante, meno rilevanti sono le esigenze
quanto alla plausibilità di un'eventuale recidiva (cfr. DTF 131 II 493
consid. 3.3; 130 II citato consid. 4.3.1; sentenza del Tribunale federale
2C_375/2007 dell'8 novembre 2007 consid. 3).
8.4 Infine, come nel caso di qualsiasi altro cittadino straniero, l'esame
deve essere effettuato tenendo presente le garanzie derivanti dalla
Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti del-
l’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101) così come il
principio della proporzionalità (DTF 131 II 352 consid. 3.3; 130 II 493
consid. 3.3; 130 II 176 consid. 3.4.2; sentenze della CGCE del 30 no -
vembre 1995, Gebhard, C-55/94, Rac. 1995, pag. I-4165, punto 37; del
18 maggio 1989, Commissione delle Comunità europee contro Repub-
blica federale di Germania, 249/86, Rac. 1989, pag. 1263, punto 20).
Detto principio esige che le misure adottate dallo Stato siano idonee a
raggiungere lo scopo desiderato e che, di fronte a soluzioni diverse, si
scelgano quelle meno pregiudizievoli per i diritti dei privati. In altre pa-
role deve sussistere un rapporto ragionevole tra lo scopo perseguito e
i mezzi utilizzati (DTF 131 I 91 consid. 3.3).
8.5 Ai sensi dell'art. 2 ALC i cittadini di una parte contraente che sog-
giornano legalmente sul territorio di un'altra parte contraente non de-
vono essere oggetto di alcuna discriminazione fondata sulla nazionali-
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tà. Un comportamento non può essere considerato grave se nei con-
fronti dello stesso comportamento manifestato dai propri cittadini non
vengono adottate misure coercitive o altre misure concrete ed effettive
al fine di contrastarlo (sentenze della CGCE del 18 maggio 1989, pre-
citata, punto 19, del 18 maggio 1982, Adoui e Cornuaille, 115/81 e
116/81, Rac. 1982, 1665, punto 8). Inoltre la CGCE ha riconosciuto
che all'interno dell'Unione europea la violazione di disposizioni nazio -
nali inerenti all'entrata, al soggiorno e all'attività lucrativa non giustifi -
cano di per sé misure limitanti la libera circolazione delle persone (cfr.
MARCEL DIETRICH, Die Freizügigkeit der Arbeitnehmer in der
Europäischen Union, Zürich 1995, pag. 480 e riferimenti ivi citati). La
CGCE ha ritenuto che il diritto di lavorare in uno Stato membro è un
diritto che deriva direttamente dall'Accordo. Disposizioni nazionali ine-
renti alla regolamentazione dell'entrata e il soggiorno nonché l'attività
lavorativa degli stranieri rappresentano delle mere formalità e la loro
non osservanza non può compromettere la sicurezza e l'ordine pubbli -
co (sentenza della CGCE dell'8 aprile 1976, Royer, 48/75, Rac. 1976
497, punto 41 a 44; cfr. in merito a tale problematica le sentenze riuni -
te del Tribunale amministrativo federale C-7549/2008 e C-7550/2008
del 23 agosto 2010).
8.6 Va infine sottolineato che la Bulgaria e la Romania sottostanno a
tutt'oggi a delle restrizioni ai sensi dell'art. 10 ALC (cfr. art. 10 cpv. 1b,
2b, 3b e 4c ALC in relazione con l'art. 38 cpv. 4 dell'ordinanza concer-
nente l’introduzione graduale della libera circolazione delle persone tra
la Confederazione Svizzera e la Comunità europea e i suoi Stati mem-
bri nonché gli Stati membri dell’Associazione europea di libero scam-
bio (OLCP, RS 142.203]). Ciò nonostante, vista l'importanza della libe-
ra circolazione delle persone (cfr. preambolo dall'ALC) una misura limi -
tante tale libertà fondamentale dev'essere emessa unicamente in pre-
senza di gravi reati (cfr. in merito a tale problematica le sentenze riuni-
te del Tribunale amministrativo federale C-7549/2008 e C-7550/2008
del 23 agosto 2010 consid. 7.4 e riferimenti ivi citati).
8.7 Nella specie l'interessata ha soggiornato in Svizzera ed ha svolto
l'attività di prostituta a più riprese senza il necessario permesso per
dei periodi relativamente brevi su un arco temporale di circa un anno e
mezzo (agosto 2006 – gennaio 2008). Essa ha inoltre tentato di rien-
trare in Svizzera l'11 marzo 2008 nonostante il divieto d'entrata pro-
nunciato nei suoi confronti. Il suo comportamento non può tuttavia es-
sere giudicato grave. In primo luogo va sottolineato che gli effetti nega-
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tivi derivanti da questa attività (tratta di esseri umani per esempio) non
possono essere imputati al comportamento personale dell'interessata.
Pertanto una decisione di divieto d'entrata emessa sulla base dell'atti -
vità di prostituta senza permesso è incompatibile con l'art. 3 cpv. 1 del -
la direttiva 64/221/CEE. In secondo luogo si richiama l'attenzione sul
fatto che la prostituzione in quanto tale, esercitata da cittadine o citta-
dini svizzeri, non è né perseguita legalmente né combattuta da altre
misure di prevenzione. Sulla base della vincolante giurisprudenza eu-
ropea la Svizzera non è dunque legittimata a ritenere questa attività
quale minaccia della sicurezza e dell'ordine pubblici a causa degli ef -
fetti negativi che può diffondere nella società. In modo analogo la Sviz-
zera non può ritenere grave una contravvenzione perpetrata contro la
LStr per soggiorno illegale al fine di esercitarvi la prostituzione ma non
un'altra attività. Come già rilevato, secondo la CGCE (cfr. consid. 8.5)
la richiesta di un permesso di soggiorno con attività lucrativa rappre-
senta una formalità e la sua inosservanza non pregiudica alcun bene
giuridico. Da quanto precede il Tribunale giunge alla conclusione che il
comportamento della ricorrente non costituisce una minaccia attuale,
effettiva e concreta all'ordine pubblico, tale da giustificare una misura
per motivi di ordine pubblico ai sensi dell'art. 5 Allegato I ALC.
9.
Ne discende che la decisione impugnata non è più conforme al diritto
federale a decorrere dal 1° giugno 2009 (cfr. art. 49 let. a PA). I l ricorso
deve quindi essere parzialmente accolto nel senso che la misura di
allontanamento è tolta con effetto a partire da tale data.
10.
Visto l'esito della procedura vengono poste a carico della ricorrente
spese processuali ridotte dell'ammontare di fr. 350.- (art. 63 cpv. 1 PA).
Giusta l'art. 64 cpv. 1 PA in relazione con l'art. 7 del regolamento del
21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi
al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF, RS 173.320.2), l'autorità
di ricorso, se ammette il gravame in tutto o in parte, può d'ufficio o a
domanda, assegnare al ricorrente un'indennità per le spese
processuali indispensabili e relativamente elevante che ha sopportato.
Visto che l'interessata è patrocinata da un mandatario professionale,
ha diritto ad un'indennità. In ragione dell'insieme delle circostanze
della fattispecie della sua difficoltà, nonché della mole di lavoro svolto,
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C-2297/2008
il Tribunale ritiene, ai sensi degli art. 8 segg. TS-TAF, che il versamento
alla ricorrente di un'indennità ridotta di fr. 700.- a titolo di spese
ripetibili appaia equa.
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è parzialmente accolto e la decisione di divieto d'entrata del
15 febbraio 2008 è annullata con effetto dal 1° giugno 2009.
2.
Le spese di procedura di fr. 350.- sono poste a carico della ricorrente e
sono computate con l'anticipo spese di fr. 700.- versate al Tribunale il
13 maggio 2008. Il saldo di fr. 350.- è restituito alla ricorrente.
3.
L'autorità inferiore verserà alla ricorrente un importo di fr. 700.- a titolo
di spese ripetibili ridotte.
4.
Comunicazione a:
- ricorrente (Atto giudiziario; allegato: foglio di informazione per il
rimborso)
- autorità inferiore (incarto n. di rif. ... di ritorno)
- Sezione della popolazione, Bellinzona, per informazione (incarto
cantonale di ritorno)
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
La presidente del collegio: La cancelliera:
Elena Avenati-Carpani Mara Vassella
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C-2297/2008
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un
termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg.
e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS
173.110]. Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale,
contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed
essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono
essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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