B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-2297/2012
S e n t e n z a d e l 1 0 d i c e m b r e 2 0 1 2
Composizione
Giudice unico: Francesco Parrino;
Cancelliere: Dario Croci Torti
Parti
A._______,
ricorrente,
Contro
Cassa svizzera di compensazione, avenue Edmond-
Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e
l’invalidità, decisione su opposizione del 22 marzo 2012.
C-2297/2012
Pagina 2
Fatti:
A.
A._______, cittadino svizzero residente in Brasile, nato nel 1964, è affilia-
to dal 1994 all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità per
gli Svizzeri all'estero (doc. 1).
B.
Mediante decisione del 3 novembre 2010, la Cassa svizzera di compen-
sazione (CSC) ha fissato i contributi dovuti dal nominato per l'anno 2009
a 918.75 franchi corrispondenti a un importo di 892 franchi più le spese
amministrative di 26.75 franchi (doc. 131). Questa decisione è cresciuta
in giudicato.
L'interessato non avendo pagato l'importo dovuto, la CSC gli ha inviato il
31 gennaio 2011 un sollecito per l'importo non pagato di 918.75 franchi
con allegato un estratto conto dal quale traspariva che egli era debitore
verso l'assicurazione di un importo di 925.86 franchi, corrispondente ai
contributi 2009 più un saldo di 7.11 franchi per gli anni precedenti (doc.
132 e 133). Con diffida del 29 aprile 2011, la CSC ha concesso un termi-
ne ulteriore di 30 giorni per effettuare il pagamento dei contributi del 2009,
scaduto infruttuoso lo stesso avrebbe proceduto all'esclusione dall'assicu-
razione facoltativa (doc. 136-137). L'estratto conto allegato indicava il
saldo a favore della CSC di 925.86 franchi (doc. 135). Le disposizioni le-
gali applicabili venivano inoltre allegate alla diffida in parola.
Il nominato ha ricevuto tale diffida il 20 maggio 2011 e ha pagato il 18 lu-
glio 2011 un importo di 859.18 franchi (doc. 141, 147).
C.
Nel frattempo, con decisione del 15 giugno 2011, la CSC ha fissato i con-
tributi dovuti per il 2010, per un totale di 936.60 franchi corrispondenti a
892 franchi più 44.60 franchi per le spese amministrative (doc. 146).
Questa decisione è cresciuta in giudicato.
Con sollecito del 31 agosto 2011, la CSC ha chiamato A._______ a paga-
re entro 30 giorni i contributi 2010 pari a 936.60 franchi. La CSC ha alle-
gato un estratto conto dove figurava un saldo debitore di 996.17 franchi, il
quale teneva conto dei contributi dovuti per il 2010 e del pagamento del
18 luglio 2011 relativo ai contributi 2009 che erano stati saldati solo in
parte (doc. 147-148).
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Con scritto del 15 settembre 2011 la CSC ha calcolato a 116.85 franchi gli
interessi di mora per il pagamento tardivo dei contributi del 2008 e ha in-
vitato il nominato a versare tale importo. La CSC ha allegato un nuovo e-
stratto conto che evidenziava un saldo in suo favore di 1'113.02 franchi
che comprendeva lo scoperto di 996.17 franchi più gli interessi di mora di
116.85 franchi (doc. 149-153).
Con diffida del 31 ottobre 2011, la CSC ha concesso al medesimo un ul-
timo termine di 30 giorni per pagare i contributi 2010. Scaduto infruttuoso
tale termine, la CSC avrebbe potuto escludere l'interessato dall'assicura-
zione facoltativa. L'estratto conto allegato indicava il saldo di 1'113.02
franchi in favore dell'assicurazione (doc. 157-159).
Con sollecito del 30 novembre 2011, la CSC chiedeva a A._______ di
versare gli interessi di mora del 2008 (116.85 franchi) e allegava di nuovo
un estratto conto con un saldo debitore di 1'113.02 franchi (doc. 163-164).
D.
Con e-mail del 22 dicembre 2011 alla CSC, A._______ ha fatto presente
che, per gravi ragioni economiche, sarebbe stato in grado di versare "la
prestazione" solo in febbraio 2012 (doc. 165). Con immediata risposta e-
lettronica del 22 dicembre 2011 (doc. 166), la CSC ha precisato all'inte-
ressato che se non avesse pagato i contributi per gli anni 2009 e 2010
entro il 31 dicembre 2011 egli avrebbe potuto essere escluso dall'assicu-
razione facoltativa. Veniva allegato in formato PDF un estratto conto non
riprodotto ad atti. Con ulteriore telecopia del 22 dicembre 2011 A._______
ha fatto presente che i contributi del 2009 erano stati pagati e s'impegna-
va a versare quelli del 2010 entro febbraio 2012 (doc. 167).
E.
Mediante decisione del 19 gennaio 2012, la CSC ha escluso A._______
dall'assicurazione facoltativa per mancato pagamento dei contributi e de-
gli interessi moratori (doc. 169).
F.
A._______ ha formulato opposizione contro il suddetto provvedimento l'8
febbraio 2012 (doc. 179). Ha fatto valere che in seguito alla risposta della
CSC del 22 dicembre 2011 aveva deciso di procedere al pagamento degli
arretrati ma un fatto gravissimo è avvenuto il 24 dicembre 2011 che gli ha
impedito di farlo. Produce un attestato medico dal quale risulta il ricovero
della moglie dal 24 dicembre 2011 al 20 gennaio 2012 a seguito di un'e-
morragia subaracnoide per rottura di aneurisma cerebrale.
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Pagina 4
G.
Mediante decisione su opposizione del 22 marzo 2012, la CSC ha respin-
to l'istanza e confermato la decisione di esclusione (doc. 183). Veniva in-
dicato che l'assicurato era debitore del saldo dei contributi 2009 pari a
176.42 franchi (recte: 116.85 franchi per gli interessi di mora relativi al pe-
riodo 2008 e 59.60 franchi relativi al periodo 2009 per un totale di 176.42
franchi) e della totalità dei contributi 2010 pari a 936.60 franchi.
H.
Con il ricorso depositato il 20 aprile 2012, A._______ ribadisce di non a-
vere potuto procedere al pagamento degli arretrati perché si trovava in
una fase di urgenza (forza maggiore) data la gravità della malattia e le in-
combenze e le preoccupazioni del momento. Chiede si essere riammes-
so nell'assicurazione facoltativa.
I.
Nella sua risposta di causa del 6 giugno 2012, la CSC ha proposto la re-
iezione del gravame e la conferma della propria decisione del 22 marzo
2012. L'autorità inferiore rileva che le circostanze addotte dalla parte ri-
corrente non rappresentano una causa di forza maggiore prevista dalla
legge, ma un avvenimento personale pur indipendente dalla sua volontà.
A._______, regolarmente rappresentato, ha replicato il 13 settembre
2012. La parte ricorrente sottolinea l'incongruenza dell'agire della CSC
che, per i contributi 2010, ha applicato in modo rigoroso la legge, mentre
in precedenza, quando importi arretrati erano già ampiamente scaduti,
non ha proceduto ad alcuna minaccia di esclusione dall'assicurazione.
Questo comportamento, che lasciava in sospeso ancora nel 2011 contri-
buti del 2009, avrebbe tratto in inganno il ricorrente che, in buona fede,
ha creduto che un lieve ritardo non avrebbe comportato una sanzione co-
sì grave. L'autorità avrebbe pertanto violato il principio della buona fede.
Con la duplica dell'8 novembre 2012, la CSC precisa che i contributi del
2009 sono stati fissati il 3 novembre 2010 e quelli del 2010 il 15 giugno
2011. Secondo la Cassa, le intimazioni di pagamento dei contributi 2009,
previste dall'art. 17 cpv. 2 OAF non potevano quindi essere inviate prima
del gennaio 2011. Di conseguenza, l'esclusione per il mancato pagamen-
to di detti contributi non poteva legalmente intervenire prima del gennaio
2012. La Cassa ripropone quindi la reiezione del ricorso.
Con ordinanza del 14 novembre 2012, la duplica è stata inviata per cono-
scenza alla parte ricorrente.
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Diritto:
1.
In virtù dell'art. 31 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale ammini-
strativo federale (LTAF, RS 173.32), questo Tribunale giudica i ricorsi con-
tro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre
1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) emanate dalle au-
torità menzionate agli art. 33 LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32.
In particolare, le decisioni rese dalla CSC concernenti l'assicurazione per
la vecchiaia e per i superstiti possono essere portate innanzi a questo
Tribunale conformemente all'art. 85bis cpv. 1 della legge federale del 20
dicembre 1946 su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS,
RS 831.10).
2.
2.1 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni
sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge
federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto della assicura-
zioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 LAVS, le disposizioni della
LPGA sono applicabili alla prima parte della LAVS, sempre che la presen-
te legge non preveda espressamente una deroga.
2.2 Ai sensi dell'art. 59 LPGA, ha diritto di ricorrere chiunque è toccato
dalla decisione impugnata o dalla decisione su opposizione e ha un inte-
resse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione.
Queste condizioni sono adempiute nella specie.
2.3 Il ricorso è stato introdotto nei termini e nella forma prescritti dalla
legge (art. 52 PA e 60 LPGA), è pertanto necessario entrare nel merito.
3.
3.1 In virtù dell'art. 1a cpv. 1 lett. a e lett. b LAVS, sono obbligatoriamente
assicurate all'assicurazione svizzera le persone fisiche domiciliate in
Svizzera o che vi esercitano un'attività lucrativa. Per l'art. 2 cpv. 1 LAVS,
nel testo in vigore dal 1° giugno 2002, i cittadini svizzeri e i cittadini degli
Stati membri della Comunità europea o dell’Associazione europea di libe-
ro scambio (AELS) che vivono al di fuori della Comunità europea o degli
Stati dell’AELS e sono stati assicurati obbligatoriamente per un periodo
ininterrotto di almeno cinque anni possono aderire all’assicurazione facol-
tativa.
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3.2 Gli assicurati sono esclusi dall'assicurazione facoltativa se non forni-
scono le informazioni richieste o non pagano i contributi nel termine pre-
scritto (art. 2 cpv. 3 LAVS). In base alla delega di cui al cpv. 6 dell'art. 2
LAVS, il Consiglio federale ha promulgato l'ordinanza del 26 maggio 1961
sull'assicurazione facoltativa (OAF, RS 831.111).
Per l'art. 13 OAF, norma che tratta dell'esclusione dall'assicurazione fa-
coltativa, gli assicurati che non versano interamente contributi annui entro
il 31 dicembre dell'anno civile successivo sono esclusi dall’assicurazione
(cpv. 1, lett. a). Il cpv. 2 dell'art. 13 OAF stabilisce che prima della sca-
denza del termine, la Cassa di compensazione notifica per raccomandata
all'assicurato una diffida con la comminatoria dell'esclusione; tale commi-
natoria può essere inviata con l'intimazione di cui all'articolo 17 capoverso
2 secondo periodo. L'esclusione dall'assicurazione non ha effetto, qualora
l'assicurato non possa pagare tempestivamente i contributi per cause di
forza maggiore o il versamento in Svizzera fosse irrealizzabile (cpv. 4).
Per l'art. 17 cpv. 2 OAF l'assicurato che non paga contributi diventati esi-
gibili deve essere diffidato, per iscritto, entro due mesi, ad adempire i suoi
obblighi e, all’uopo, gli sarà assegnato un termine supplementare di tren-
ta giorni. In caso d'inosservanza del termine supplementare, la Cassa di
compensazione assegna all’assicurato un ultimo termine di pagamento e
richiama la sua attenzione sulle conseguenze dell'inosservanza di tale
termine.
3.3 L'art. 13 cpv. 3 OAF prevede che l'esclusione ha effetto retroattivo al
primo giorno dell'anno per cui non sono stati interamente pagati i contri-
buti o non sono stati forniti i documenti. Se gli interessi di mora non sono
versati interamente, l’assicurato è escluso dall’assicurazione facoltativa
con effetto retroattivo al primo giorno dell’anno in cui la decisione concer-
nente tali interessi è passata in giudicato. La Cassa di compensazione
restituisce o compensa i contributi pagati in eccesso e pertanto deve re-
stituire i contributi versati dopo che l'esclusione ha avuto effetto (art. 14b
cpv. 4 OAF).
3.4 L'esclusione dall'assicurazione facoltativa deve essere ordinata con
una decisione formale. L'esclusione tocca infatti in modo particolarmente
grave gli interessi dell'assicurato (DTF 117 V 103 consid. 2c). È indispen-
sabile che l'assicurato abbia conoscenza degli importi che deve pagare e
entro quale data al fine di evitare l'esclusione (sentenze del Tribunale fe-
derale H 227/04 del 20 gennaio 2006 consid. 3.2.2 e H 224/04 del 28 a-
prile 2005 consid. 4).
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Pagina 7
4.
4.1 Nella fattispecie, l'assicurato non ha pagato la totalità dei contributi
2009 e nessun contributo per il 2010. I contributi relativi al 2009 sono stati
fissati con decisione del 3 novembre 2010 e ammontano a 918.75 fran-
chi. Hanno fatto l'oggetto di un primo sollecito il 31 gennaio 2011 – che
menzionava l'importo dovuto – e della diffida prevista dall'art. 13 cpv. 2
OAF in data 29 aprile 2011. I contributi relativi al 2010 pari a 936.60 sono
stati fissati con decisione del 15 giugno 2011 e hanno fatto l'oggetto di un
sollecito il 31 agosto 2011 – che pure menzionava l'importo dovuto – e di
una diffida il 31 ottobre 2010. Queste comunicazioni erano accompagnate
da un estratto conto che indicava la situazione contabile dell'assicurato. Il
18 luglio 2011 l'interessato ha pagato un importo di 859.18 franchi che
però non permetteva di saldare tutto l'importo dovuto per il 2009.
4.2 In queste circostanze si deve ritenere che la procedura seguita dalla
CSC è conforme agli art. 13 e 17 OAF. L'assicurato, facendo astrazione
degli interessi moratori relativi al 2008, non ha rispettato i suoi obblighi
perlomeno a partire dal periodo 2009. Fermo restando che l'assicurato
non ha pagato alcun contributo per il 2010, lo scoperto del 2009, anche
se esiguo, giustifica la sua esclusione. Infatti, il Tribunale federale ha già
avuto occasione di confermare un'esclusione di un assicurato che non
aveva pagato interamente i contributi annuali dovuti malgrado le conse-
guenze gravi per lui. In particolare, anche il mancato pagamento di un
importo esiguo può giustificare l'esclusione dall'assicurazione facoltativa
(sentenze del Tribunale federale H 413/01 dell'8 marzo 2002 e H 149/05
del 7 settembre 2006 consid. 3.3).
5.
5.1 L'insorgente non contesta di non avere pagato i contributi 2010 e cre-
de, seppure a torto, di avere saldato tutti i contributi 2009. Egli fa valere di
essersi dovuto occupare della grave ed improvvisa malattia di sua moglie.
Questo fatto, suffragato da un referto medico, può essere ammesso. Tut-
tavia, il motivo invocato dall'interessato non rappresenta, di tutta eviden-
za, una causa di forza maggiore di cui al menzionato art. 13 cpv. 4 OAF.
Queste ultime circostanze sono rappresentate, segnatamente, da guerre,
catastrofi naturali, rivoluzioni, ecc. (cfr. Directives concernant l'assurance-
vieillesse, survivants et invalidité facultative, cifra 3031 e seg., segnata-
mente cifra 3032). La cifra 3034 delle direttive precisa che circostanze
come la situazione personale dell'assicurato – malattia, impossibilità eco-
nomica, ecc. – non possono essere comprese nelle cause di forza mag-
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giore. Ora, è pacifico che attorno a Natale 2011 l'assicurato ha avuto a
che fare con un evento improvviso e grave che ha colpito sua moglie, ma
questa circostanza non è sufficiente per giustificare la sua inazione. Egli
avrebbe potuto ad esempio affidare le incombenze amministrative ad una
terza persona.
5.2
5.2.1 In sede di replica il ricorrente fa valere una violazione del principio
della buona fede. A suo parere, visto che ha sempre pagato regolarmente
i contributi, egli avrebbe potuto aspettarsi una certa tolleranza da parte
della CSC e non un'immediata decisione di esclusione. Oltretutto per i
contributi 2009, da pagare entro il 31 dicembre 2010, l'autorità inferiore
ha atteso a lungo prima di intervenire. Il ricorrente poteva quindi pensare
che l'amministrazione avrebbe accettato anche un pagamento tardivo.
5.2.2 In materia di diritto amministrativo il principio della buona fede, san-
cito dall'art. 9 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RS 101), tu-
tela la legittima fiducia dell'amministrato nei confronti dell'autorità ammini-
strativa quando, assolte determinate condizioni, egli abbia agito confor-
memente alle istruzioni o alle dichiarazioni della stessa autorità. Secondo
la giurisprudenza di regola un'informazione è vincolante quando l'autorità,
intervenendo in una situazione concreta nei confronti di persone determi-
nate, era competente a rilasciarla, il cittadino non poteva riconoscerne l'i-
nesattezza e, sempre che l'ordinamento giuridico non sia mutato nel frat-
tempo, fondandosi sull'informazione ricevuta egli abbia preso delle dispo-
sizioni non reversibili senza pregiudizio (DTF 127 I 36 consid. 3a, 126 II
387 consid. 3a).
5.2.3 Nella fattispecie l'assicurato non si può avvalere di alcuna comuni-
cazione da parte dell'autorità inferiore in suo favore. Il 22 dicembre 2011
l'interessato ha chiesto una proroga del termine per pagare che però è
stata respinta dalla CSC con una comunicazione dello stesso giorno.
L'assicurato ha preso atto di questa risposta e afferma che se non fosse
intervenuta la malattia di sua moglie avrebbe pagato nei termini. Ora, è
vero che ai sensi dell'art. 34b dell'ordinanza sull'assicurazione per la vec-
chiaia e per i superstiti del 31 ottobre 1947 (OAVS, RS 831.101), se un
debitore di contributi rende verosimile che si trova in difficoltà finanziarie,
si impegna a versare regolarmente acconti ed esegue immediatamente il
primo pagamento, la Cassa di compensazione può concedergli una dila-
zione di pagamento, sempre che abbia fondate ragioni di ammettere che
gli acconti successivi ed i contributi correnti potranno essere pagati pun-
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Pagina 9
tualmente. Questa possibilità vale anche per l'assicurazione facoltativa
(cfr. Direttive cifre 4081 e seg.). Nella fattispecie, tuttavia, l'assicurato non
ha effettuato alcun versamento per il 2010 e questo malgrado un sollecito
e una diffida. Non può quindi avvalersi di questa norma.
L'assicurato non può trarre nessun vantaggio neppure dal presunto ritar-
do riguardo alla riscossione dei contributi per il 2009. Questi contributi
sono stati fissati il 3 novembre 2010, un primo sollecito è seguito il 31
gennaio 2011 e la diffida il 29 aprile 2011. La sua esclusione è stata pro-
nunciata con decisione del 19 gennaio 2012. L'operato dell'autorità infe-
riore non era tale da potere fare credere all'assicurato che avrebbe accet-
tato un pagamento tardivo o la sospensione della procedura d'esclusione.
5.3 Le condizioni formali e materiali previste dall'art. 13 cpv. 1 lett. a e
cpv. 2 OAF sono dunque adempiute nella fattispecie. L'esclusione ha ef-
fetto a partire dal 1° gennaio 2009 (cfr. consid. 3.3). I contributi versati dal
ricorrente in data 18 luglio 2011 relativi al 2009 gli saranno rimborsati. Va
precisato che l'assicurato non ha pagato gli interessi moratori relativi al
periodo 2008 ciò che di regola dovrebbe giustificare una sua esclusione
già dal 1° gennaio 2008 (art. 13 cpv. 3 OAF). Tuttavia nella fattispecie, gli
interessi moratori sono stati decisi in data 15 settembre 2011 e hanno fat-
to l'oggetto di un sollecito il 30 novembre 2011 ma non di una diffida co-
me previsto dall'art. 17 cpv. 2 OAF. L'esclusione prende quindi effetto solo
dal 1° gennaio 2009.
In queste circostanze il ricorso deve essere respinto e l'impugnata deci-
sione confermata.
6.
6.1 Il ricorso, manifestamente infondato, può essere risolto da un giudice
unico in applicazione dell'art. 85bis cpv. 3 LAVS.
6.2 Non si prelevano spese di procedura (art. 85bis cpv. 2 LAVS) né si as-
segnano indennità per le spese ripetibili (art. 7 al. 3 del regolamento
dell'11 dicembre 2006 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause di-
nanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Il ricorrente è escluso dall'assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i su-
perstiti e l’invalidità a partire dal 1° gennaio 2009.
3.
Non vengono prelevate spese processuali.
4.
Non si assegnano indennità per spese ripetibili.
5.
Comunicazione a:
– rappresentante del ricorrente (atto giudiziario)
– autorità inferiore (n. di rif. ; raccomandata)
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (raccomandata)
Il giudice unico: Il cancelliere:
Francesco Parrino Dario Croci Torti
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e
segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF,
RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e
l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata
e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come
mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: