B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-2297/2014
S e n t e n z a d e l 2 2 l u g l i o 2 0 1 6
Composizione
Giudici Michela Bürki Moreni (presidente del collegio),
Franziska Schneider, Christoph Rohrer,
cancelliere Graziano Mordasini.
Parti
A._______,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE),
Avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione per l'invalidità, revisione della rendita (deci-
sione del 19 marzo 2014).
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Fatti:
A.
Il 3 settembre 2008 l'B._______ (in seguito: B._______) ha deciso di ero-
gare in favore di A._______ (in seguito: A._______) – cittadina…, nata
il…, coniugata, con una figlia (doc. B 65) – una rendita intera dell'assicu-
razione svizzera per l'invalidità a decorrere dal 1° dicembre 2007 (doc. B
94). È stato stabilito, in virtù della documentazione medica acquisita agli
atti, nonché della perizia specialistica esperita il 17 gennaio 2008 dal dott.
C._______, medico del D._______, specialista in psichiatria e psicotera-
pia, che l'interessata era affetta da un episodio depressivo grave senza
sintomi psicotici. L'assicurata è stata considerata invalida all'80% per
qualsiasi attività dal dicembre 2006 (doc. B 80).
B.
Il 1° ottobre 2009, a seguito del rimpatrio dell'interessata, l'B._______ ha
trasmesso l'incarto all'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assi-
curati residenti all'estero (UAIE; doc. B 103).
C.
C.a Il 2 giugno 2010 l'UAIE ha avviato una procedura di revisione della
rendita. In particolare, l’amministrazione ha chiesto all'E._______ di
F._______ di sottoporre A._______ ad una nuova visita medica e di far
pervenire un rapporto medico sullo stato di salute attuale (rapporto datti-
loscritto), un rapporto psichiatrico (rapporto dattiloscritto) e delle informa-
zioni sullo stato psichico (doc. A 5).
C.b Dalle carte processuali risultano essere stati prodotti i rapporti medici
del 23 ottobre 2010 (doc. A 19), del 25 gennaio 2011 (doc. A 18), del
29 settembre 2010 (doc. A 20) e del 2 aprile 2011 (doc. A 21, formulario
E 213).
C.c Con perizia del 19 agosto 2011 il dott. C._______ ha ritenuto che la
patologia depressiva dell'assicurata era progressivamente migliorata ri-
spetto a quanto riscontrato nel rapporto specialistico da lui esperito in da-
ta 17 gennaio 2008 (doc. B 80), stabilizzandosi in una sindrome depres-
siva ricorrente episodio attuale di gravità media, con sindrome biologica e
componente algica. Egli ha inoltre sottolineato come una presa a carico
regolare di tipo psichiatrico avrebbe potuto permetterle di recuperare una
completa capacità lavorativa. L'interessata è stata pertanto considerata
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inabile al 50% per l'attività di ausiliaria di pulizia esercitata precedente-
mente e per qualsiasi attività sostitutiva e in misura del 40% come casa-
linga (doc. A 28).
C.d Con parere psichiatrico del 21 maggio 2012 (doc. A 49) la dott.ssa
G._______, medico dell’UAIE, specialista in psichiatria, ha aderito alle
suesposte conclusioni.
C.e Facendo proprie le argomentazioni dei suddetti rapporti, con decisio-
ne del 7 giugno 2012 (doc. A 54) l'UAIE ha comunicato all'interessata
che, a decorrere dal 1° agosto 2012, la rendita intera pagata finora sa-
rebbe stata sostituita da una mezza rendita.
D.
D.a Il 21 dicembre 2012 A._______ ha formulato una domanda di revisio-
ne del diritto alla rendita (doc. A 65, 68). Essa ha prodotto documentazio-
ne già agli atti, nonché diversi rapporti medici inerenti il proprio stato di
salute psichico (doc. A 60, 62, 66, 74 e 78).
D.b Nel rapporto del 6 gennaio 2014 la dott.ssa G._______ ha ritenuto
che la documentazione medica prodotta dall'interessata non permetteva
di evidenziare un peggioramento significativo della patologia psichiatrica
(doc. A 80).
D.c Con decisione del 19 marzo 2014 (doc. A 82), che ha fatto seguito ad
un progetto di decisione del 17 gennaio precedente (doc. A 81), l'autorità
inferiore è entrata nel merito della richiesta dell'assicurata, rilevando co-
me la documentazione medica da essa prodotta non mettesse in eviden-
za un significativo peggioramento della sintomatologia depressiva e con-
fermando nel contempo il suo diritto ad una mezza rendita.
E.
E.a Il 23 aprile 2014, l’interessata ha interposto ricorso dinanzi al Tribuna-
le amministrativo federale avverso la suddetta decisione dell'UAIE. Ha
segnalato, in virtù della documentazione medica prodotta in copia, che vi
era stato un peggioramento del suo stato di salute, tale da comportare
un'incapacità lavorativa dell'80% (doc. TAF 1).
E.b
Mediante scritto del 5 giugno 2014 (doc. TAF 5) la ricorrente ha inoltre
formulato una domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispen-
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sa dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. Invitata
dal Tribunale adito a compilare il formulario relativo alla domanda di gra-
tuito patrocinio, corredato dei relativi mezzi di prova (doc. TAF 6), l'inte-
ressata non ha reagito.
F.
Con risposta del 23 aprile 2014 l'UAIE ha proposto la reiezione del gra-
vame (doc. TAF 9). Ha affermato che - visto il contenuto della perizia psi-
chiatrica del 19 agosto 2011 del dott. C._______ (doc. A 28) e tenuto con-
to del rapporto del proprio servizio medico del 13 agosto 2014 (doc. A 84)
– la documentazione medica prodotta dalla ricorrente non apportava nuo-
vi elementi suscettibili di oggettivare un peggioramento del suo stato di
salute e quindi di modificarne la valutazione clinico-lavorativa. L'autorità
inferiore ha quindi confermato il diritto dell'interessata ad una mezza ren-
dita di invalidità.
G.
Con replica del 21 novembre 2014 l'assicurata ha prodotto due rapporti
psichiatrici attestanti la sua totale inabilità al lavoro (allegati al doc. TAF
12).
H.
Tramite duplica del 20 gennaio 2015 l'UAIE si è riconfermato nelle sue
argomentazioni di fatto e di diritto (doc. TAF 14).
I.
Con scritti del 16 febbraio 2015 (doc. TAF 17) e 7 agosto 2015 (doc. TAF
19) la ricorrente ha prodotto due rapporti psichiatrici aggiornati.
J.
Con decisione del 21 dicembre 2015 l’autorità inferiore ha erogato, in fa-
vore dell’assicurata, una rendita intera di invalidità a decorrere dal 1° di-
cembre 2015 (allegato al doc. TAF 21) ai sensi dell’art. 43 cpv. 1 LAI, in
quanto beneficiaria di rendita d’invalidità e per superstiti in seguito al de-
cesso del marito (doc. TAF 27 e allegati).
K.
Con scritto del 4 gennaio 2016 (allegato al doc. TAF 21) H._______, figlia
della ricorrente, ha informato che, a seguito del decesso del padre inter-
venuto il 20 novembre 2015, lo stato di salute psichico della madre era
peggiorato notevolmente, manifestando intenti suicidari.
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Pagina 5
L.
Con lettere del 3 febbraio 2016 (allegato al doc. TAF 23) e 9 maggio 2016
(allegato al doc. TAF 24) la ricorrente ha prodotto due rapporti medici ag-
giornati.
Diritto:
1.
1.1 Il Tribunale amministrativo federale esamina d'ufficio e con piena co-
gnizione la sua competenza (art. 31 e segg. LTAF), rispettivamente l'am-
missibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 133 I 185 con-
sid. 2 e relativi riferimenti).
1.2 Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui
all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in com-
binazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS 831.20),
i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dall' per le persone
residenti all'estero.
1.3 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni
sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA
(RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono ap-
plicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che
la LAI non deroghi alla LPGA.
1.4 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e aven-
te un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modi-
fica (art. 59 LPGA), il ricorso – interposto tempestivamente e rispettoso
dei requisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52 PA) – è per-
tanto ammissibile.
2.
2.1 La ricorrente è cittadina di uno Stato membro della Comunità euro-
pea, per cui è applicabile, di principio, l'ALC (RS 0.142.112.681).
2.2 L'allegato II è stato modificato con effetto dal 1° aprile 2012 (Decisio-
ne 1/2012 del Comitato misto del 31 marzo 2012; RU 2012 2345). Nella
sua nuova versione esso prevede in particolare che le parti contraenti
applicano tra di loro, nel campo del coordinamento dei sistemi di sicurez-
za sociale, gli atti giuridici di cui alla sezione A dello stesso allegato, com-
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prese eventuali loro modifiche o altre regole equivalenti ad essi (art. 1
ch. 1) ed assimila la Svizzera, a questo scopo, ad uno Stato membro
dell'Unione europea (art. 1 ch. 2).
2.3 Gli atti giuridici riportati nella sezione A dell'allegato II sono, in partico-
lare, il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Con-
siglio del 29 aprile 2004 (RS 0.831.109.268.1) relativo al coordinamento
dei sistemi di sicurezza sociale, con le relative modifiche, e il regolamento
(CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del
16 settembre 2009 (RS 0.831.109.268.11) che stabilisce le modalità di
applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004, nonché il regolamento
(CEE) n. 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 (RU 2004 121, 2008
4219 4237, 2009 4831) relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza
sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari
che si spostano all’interno della Comunità, con le relative modifiche, e il
regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 (RU 2005
3909, 2008 4273, 2009 621 4845) che stabilisce le modalità di applica-
zione del regolamento (CEE) n. 1408/71, con le relative modifiche, en-
trambi applicabili tra la Svizzera e gli Stati membri fino al 31 marzo 2012
e quando vi si fa riferimento nel regolamento (CE) n. 883/2004 o nel rego-
lamento (CE) n. 987/2009 oppure quando si tratta di casi verificatisi in
passato.
2.4 Secondo l'art. 4 del regolamento (CE) n. 883/2004, salvo quanto di-
versamente previsto dallo stesso, le persone ad esso soggette godono
delle medesime prestazioni e sottostanno agli stessi obblighi di cui alla
legislazione di ciascuno Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini
di tale Stato. Ciò premesso, nella misura in cui l'ALC e, in particolare, il
suo allegato II, non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della
procedura, come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una ren-
dita d'invalidità svizzera, sono regolate dal diritto interno svizzero (DTF
130 V 253 consid. 2.4).
3.
Dal profilo temporale sono applicabili le disposizioni in vigore al momento
della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridica-
mente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 136 V 24 consid. 4.3
e 130 V 445 consid. 1.2 e relativi riferimenti nonché 129 V 1 consid. 1.2).
La domanda di revisione essendo stata presentata il 21 dicembre 2012
(doc. A 68), al caso in esame si applicano di principio le disposizioni della
6a revisione della LAI (primo pacchetto) entrate in vigore il 1° gennaio
2012.
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4.
Oggetto del contendere è la revisione della mezza rendita erogata alla ri-
corrente, segnatamente il riconoscimento di una rendita intera di invalidità
(doc. A 82).
L’insorgente si avvale, in considerazione della patologia psichiatrica, di un
grado di invalidità superiore al 70%.
L’amministrazione ritiene per contro che l’assicurata, in base a recenti in-
dagini mediche in psichiatria, presenta un grado complessivo d’incapacità
al lavoro del 50% e pertanto lo stato di salute, così come le conseguenze
dello stesso, non sono peggiorate.
5.
5.1 In base all'art. 8 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al guada-
gno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
L'art. 4 LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad infermità
congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma stabilisce che
l'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e gravità, motiva il
diritto alla singola prestazione.
5.2 L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per almeno il
70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%, ad una mezza
rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto di rendita se è in-
valido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 2 LAI). In seguito all'entrata in vigo-
re dell'Accordo bilaterale, la limitazione prevista dall'art. 29 cpv. 4 LAI, se-
condo il quale le rendite per un grado d'invalidità inferiore al 50% sono
versate solo ad assicurati che sono domiciliati e dimorano abitualmente in
Svizzera (art. 13 LPGA), non è più applicabile quando l'assicurato è citta-
dino svizzero o dell'UE. Dopo l’entrata in vigore dei nuovi regolamenti
(CE) n. 883/2004 e n. 987/2009, i cittadini svizzeri e dell’Unione europea
che presentano un grado d'invalidità del 40% almeno, hanno diritto a un
quarto di rendita in applicazione dell’art. 28 cpv. 1 LAI indipendentemente
dal loro domicilio e residenza (art. 4 del regolamento [CE] n. 883/04.
5.3 Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parzia-
le, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compie-
re un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di
attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono
essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra pro-
fessione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al guadagno è de-
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finita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possi-
bilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in conside-
razione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e
che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure
d'integrazione ragionevolmente esigibili. Per valutare la presenza di
un'incapacità al guadagno sono considerate esclusivamente le conse-
guenze del danno alla salute; inoltre, sussiste un'incapacità al guadagno
soltanto se essa non è obbiettivamente superabile.
6.
6.1 Secondo l'art. 17 LPGA, se il grado d'invalidità del beneficiario della
rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è au-
mentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d'ufficio o su richiesta.
Il cpv. 2 della stessa norma prevede che ogni altra prestazione durevole
accordata in virtù di una disposizione formalmente passata in giudicato è,
d'ufficio o su richiesta, aumentata, diminuita o soppressa se le condizioni
che l'hanno giustificata hanno subito una notevole modificazione.
6.2 Giusta l'art. 87 cpv. 2 OAI (RS 831.201), se è fatta domanda di revi-
sione, nella domanda si deve dimostrare che il grado di invalidità o di
grande invalidità o il bisogno di assistenza o di aiuto dovuto all'invalidità è
cambiato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni.
6.3
6.3.1 Va altresì rammentato che il grado di prova richiesto
dall'art. 87 cpv. 2 OAI è attenuato in quanto non è necessario che l'ammi-
nistrazione raggiunga il convincimento, nel senso della verosimiglianza
preponderante, che rispetto all'ultima decisione cresciuta in giudicato sia
effettivamente subentrata una modifica rilevante. Basta piuttosto che sus-
sistano almeno indizi plausibili a favore della circostanza invocata, ferma
restando comunque la possibilità che la modifica invocata venga poi
smentita da un più attento esame (v. sentenza del TF 9C_708/2007
dell'11 settembre 2008 consid. 2.2 e relativi riferimenti).
6.3.2 La condizione di verosimiglianza posta dall'art. 87 cpv. 3 OAI deve
permettere all'amministrazione, che ha precedentemente rifiutato una
prestazione o comunque una sua revisione con provvedimento cresciuto
in giudicato, di scartare senza ulteriori esami nuove domande con le quali
l'assicurato si limita a ripetere gli stessi argomenti, senza allegare una
modifica di fatti determinanti (DTF 125 V 410 consid. 2b). Adita con una
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nuova domanda, l'amministrazione deve così cominciare con l'esaminare
se le allegazioni dell'assicurato sono, in maniera generale, plausibili, in al-
tri termini se l'assicurato ha reso plausibile, e non verosimile nel senso
della probabilità preponderante, una modifica significativa del suo stato di
salute, suscettibile d'incidere sulla sua capacità lavorativa rispettivamente
sul grado d'invalidità, rispetto a quella precedentemente ritenuta. Se ciò
non è il caso, può liquidare l'istanza senza ulteriori indagini con una deci-
sione di non entrata nel merito. A tal proposito, occorre precisare che
quanto più breve è il lasso di tempo trascorso dalla decisione precedente,
tanto più rigorosamente l'amministrazione apprezzerà la plausibilità delle
allegazioni dell'assicurato. Su questo aspetto, essa dispone di un certo
margine di apprezzamento che il giudice è di principio tenuto a rispettare
(v. sentenze del TF 9C_708/2007 dell'11 settembre 2008 consid. 2.3 e re-
lativi riferimenti; 9C_860/2007 del 10 dicembre 2008 consid. 5 e I 52/03
del 16 gennaio 2004 consid. 3).
6.4 L'art. 88a cpv. 2 OAI prevede che se la capacità al guadagno o la ca-
pacità di svolgere le mansioni consuete peggiora, se la grande invalidità
si aggrava o se il bisogno di assistenza o di aiuto dovuto all'invalidità au-
menta, il cambiamento va tenuto in considerazione non appena è durato
tre mesi senza interruzione notevole. L'aumento della rendita, dell'asse-
gno per grandi invalidi o del contributo per l'assistenza avviene al più pre-
sto se l'assicurato ha chiesto la revisione a partire dal mese in cui la do-
manda è stata inoltrata (art. 88bis cpv. 1 lett. a OAI).
6.5 Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, costituisce motivo
di revisione della rendita d'invalidità ogni modifica rilevante delle circo-
stanze di fatto suscettibile d'influire sul grado di invalidità e, quindi, sul di-
ritto alla rendita. Per conseguenza, la rendita può essere soggetta a revi-
sione non soltanto in caso di modifica significativa dello stato di salute,
ma anche quando detto stato è rimasto invariato, ma le sue conseguenze
sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento significativo
(sentenza del TF I 870/05 del 2 maggio 2007; DTF 130 V 343 con-
sid. 3.5). Peraltro, per procedere alla revisione di una rendita d'invalidità
occorre che il grado d'invalidità abbia subito una notevole modifica
(art. 17 cpv. 1 LPGA). A differenza di quanto prescritto dall'art. 17 cpv. 2
LPGA per le altre prestazioni durevoli, l'art. 17 cpv. 1 LPGA non esige in
relazione alla revisione di una rendita d'invalidità una modifica notevole
dello stato di fatto, ma (solo) una modifica notevole del grado d'invalidità.
Questa modifica può risiedere sia in un cambiamento dello stato di salute
sia in una modifica della componente lucrativa (DTF 133 V 545 con-
sid. 6.1-6.3). Anche una modifica di poco conto nello stato di fatto deter-
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Pagina 10
minante può così dare luogo a una revisione di una rendita dell'assicura-
zione per l'invalidità se tale modifica determina un superamento (per ec-
cesso o per difetto) di un valore limite (DTF 133 V 545 consid. 6.3). In tale
evenienza i parametri di calcolo dell'invalidità, compresi gli aspetti parziali
del diritto alla rendita (quali sono segnatamente la determinazione del
reddito con e senza invalidità), possono essere ridefiniti facendo capo alle
regole applicabili al momento del nuovo esame (cfr. sentenza del TF
9C_696/2007 consid. 5.1 e relativi riferimenti). Irrilevante è invece, una
diversa valutazione di una fattispecie restata sostanzialmente immutata
(DTF 112 V 371 consid. 2b).
7.
7.1 Al fine di accertare se il grado di invalidità si è modificato in maniera
tale da influire sul diritto alle prestazioni, si deve confrontare, da un lato,
la situazione di fatto dell'ultima decisione cresciuta in giudicato che è sta-
ta oggetto di un esame materiale del diritto alla rendita dopo contestuale
accertamento pertinente dei fatti, apprezzamento delle prove e confronto
dei redditi, e, dall'altro lato, la situazione di fatto vigente all'epoca del
provvedimento litigioso (sentenza del TF I 759/06 del 5 settembre 2007;
DTF 133 V 108).
7.2 Il periodo di riferimento nell'ambito della presente vertenza è quello in-
tercorrente tra il 7 giugno 2012, data della decisione dell'UAIE mediante
la quale la rendita intera di invalidità concessa alla ricorrente in data
3 settembre 2008 (doc. B 94) è stata sostituita da una mezza rendita
(doc. A 54) ed il 19 marzo 2014, data della decisione impugnata (doc. A
82).
A questo titolo, giova rilevare come in sede di risposta al ricorso
(doc. TAF 9) l'UAIE ha erroneamente messo a confronto la situazione alla
base della decisione del 13 ottobre 2008 (recte: 3 settembre 2008) con
quella esistente al 19 marzo 2014. Già solo per questo motivo la decisio-
ne va annullata in quanto viola il diritto federale.
8.
8.1 La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere giu-
ridico economico e non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b). In base
all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. 28a cpv. 1, per valutare il
grado d'invalidità, il reddito che l'assicurato potrebbe conseguire eserci-
tando l'attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l'e-
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ventuale esecuzione di provvedimenti d'integrazione (reddito da invalido),
tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è con-
frontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse di-
ventato invalido (reddito da valido). In altri termini l'assicurazione svizzera
per l'invalidità risarcisce soltanto la perdita economica che deriva da un
danno alla salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la
malattia o la conseguente incapacità lavorativa (metodo generale del raf-
fronto dei redditi).
8.2 In assenza di documentazione economica, la documentazione medi-
ca costituisce un importante elemento di giudizio per determinare quali
lavori siano ancora esigibili dall'assicurato, ma non spetta al medico gra-
duare il grado d'invalidità dell'assicurato (DTF 114 V 314). Infatti, per co-
stante giurisprudenza le certificazioni mediche possono costituire impor-
tanti elementi d'apprezzamento del danno invalidante, allorché permetto-
no di valutare l'incapacità lavorativa e di guadagno dell'interessato in
un'attività da lui ragionevolmente esigibile (DTF 115 V 134 consid. 2, 114
V 314 consid. 3c).
8.3 In particolare, secondo l'art. 43 LPGA (in combinazione con l'art. 57
LAI), l'assicuratore esamina le domande, intraprende d'ufficio i necessari
accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno. Conformemen-
te all'art. 59 cpv. 1 LAI, gli Uffici AI si organizzano in modo da garantire
che i compiti elencati nell'art. 57 siano eseguiti con professionalità ed effi-
cienza nel rispetto delle prescrizioni e delle istruzioni della Confederazio-
ne e, giusta il capoverso 2, approntano i servizi medici regionali interdi-
sciplinari. Secondo l'art. 59 cpv. 2bis LAI, i servizi medici regionali sono a
disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto al-
le prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell'assicurato - deter-
minante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - di esercitare un'attività lucra-
tiva o di svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente
esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito
medico nei singoli casi. Scopo e senso dell'art. 59 cpv. 2bis LAI, come pu-
re dell'art. 49 OAI, risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di fare capo
a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla ren-
dita.
8.4 Quanto alla valenza probatoria di un rapporto medico, determinante,
secondo la giurisprudenza, è che i punti litigiosi importanti siano stati og-
getto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami comple-
ti, che consideri parimenti le censure espresse, che sia stato approntato
in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del con-
C-2297/2014
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testo medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate.
Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di pro-
va non è tanto né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad
esempio, quale perizia o rapporto (sentenza del TF 8C_153/2007 del
7 maggio 2008; DTF 125 V 351 consid. 3a pag. 352; 122 V 157
consid. 1c pag. 160; HANS-JAKOB MOSIMANN, Zum Stellenwert ärztlicher
Beurteilungen, in: Aktuelles im Sozialversicherungsrecht, 2001, pag. 266).
Nella sentenza pubblicata in VSI 2001 pag. 106 segg. la Corte ha però ri-
tenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove (art. 40
PC e art. 19 PA, art. 95 cpv. 2, art. 113 e 132 vOG) definire delle direttive
in relazione alla valutazione di determinate forme di rapporti e perizie.
8.5 Una valutazione medica completa, comprensibile e concludente che,
considerata a sé stante in occasione di un'unica (prima) valutazione del
diritto alla rendita, andrebbe ritenuta probante, non assurge a prova at-
tendibile in caso di revisione, se non attesta in modo sufficiente in che
modo rispettivamente in che misura ha avuto luogo un effettivo cambia-
mento nello stato di salute. Sono tuttavia riservati i casi evidenti (SVR
2012 IV n. 18 pag. 81 consid. 4.2). Dalla perizia deve quindi emergere
chiaramente che i fatti con cui viene motivata la modifica sono nuovi o
che i fatti preesistenti si sono modificati sostanzialmente per quanto ri-
guarda la loro natura rispettivamente la loro entità. L'accertamento di una
modifica dei fatti è in particolare sufficientemente comprovata se i periti
descrivono quali aspetti concreti nell'evoluzione della malattia e nell'an-
damento dell'incapacità lavorativa hanno condotto alla nuova valutazione
diagnostica e alla stima dell'entità dei disturbi. Le summenzionate esigen-
ze devono trovare riscontro nel tenore delle domande poste al perito
(sentenza del TF 9C_158/2012 del 5 aprile 2013; SVR 2012 IV n. 18
pag. 81 consid. 4.3).
8.6 Alla luce dell'art. 59 cpv. 2bis LAI, come pure dell'art. 49 OAI, i medici
SMR, grazie alle loro specifiche conoscenze medico-assicurative, sono
chiamati a valutare la capacità funzionale della persona assicurata. In
questo modo è stata creata una chiara separazione di competenze tra
medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle indicazioni del
SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente pretendere
da un assicurato e cosa invece no (sentenza del TF 9C_9/2010 del
29 settembre 2010 consid. 2). Peraltro, i rapporti SMR hanno per funzio-
ne di effettuare una sintesi delle informazioni e degli esami medici di cui
agli atti di causa e formulare delle raccomandazioni quanto al seguito da
dare all'incarto da un punto di vista medico (sentenza del TF
9C_542/2011 del 26 gennaio 2012 consid. 4.1). Per poter loro attribuire
C-2297/2014
Pagina 13
pieno valore probatorio, i rapporti dei servizi medici regionali devono es-
sere redatti da medici che dispongono delle qualifiche specialistiche ri-
chieste nel singolo caso di specie. Se ciò non è il caso, il loro valore pro-
batorio è affievolito (sentenza del TF 9C_826/2009 del 20 luglio 2010
consid. 4.2).
9.
Nel caso di specie, occorre esaminare se, al momento dell'emanazione
della decisione impugnata (il 19 marzo 2014) è intervenuta, rispetto al
giugno 2012, una notevole modifica dello stato di salute della ricorrente (o
delle conseguenze dello stesso sulla capacità lucrativa) o se invece, co-
me sostenuto dall'autorità inferiore, tale presupposto non era adempiuto,
rispettivamente se l'istruttoria di causa è stata insufficiente.
9.1 Questo Tribunale rileva che il 7 giugno 2012, momento in cui è stato
deciso che la rendita intera di invalidità andava sostituita da una mezza
rendita a decorrere dal 1° agosto 2012 (doc. A 54), è stato stabilito, se-
gnatamente sulla base della perizia psichiatrica del 19 agosto 2011 del
dott. C._______ (doc. A 28) e del parere psichiatrico del 21 maggio 2012
della dott.ssa G._______ (doc. A 49), che l'insorgente era affetta da una
sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale di gravità media, con
sindrome biologica e componente algica (F 33.1), comportante
un’incapacità al lavoro e di guadagno del 50% (anche doc. A 80).
9.2
9.2.1 Nell'ambito della procedura di revisione promossa in data
21 dicembre 2012 l’insorgente ha prodotto diversa documentazione me-
dica, segnatamente il rapporto del dott. I._______ del 18 febbraio 2012,
specialista in psichiatria, da cui emerge un quadro depressivo di prolun-
gata evoluzione (doc. A 60) e il rapporto della dott.ssa L._______ del
16 ottobre 2012, la cui specializzazione non è nota (doc. A 62), da cui
emerge un quadro di irritabilità, ansia, necessità di isolamento, abulia, in-
sonnia, aggressività nei confronti di marito e figlia, umore depresso, inter-
pretazione deliranti di carattere persecutorio, allucinazioni uditive.
L’interessata ha altresì prodotto i rapporti medici del 4 febbraio 2013
(doc. A 66), del 5 agosto 2013 (doc. A 74) e 14 novembre 2013 (doc. A
78) della dott.ssa M._______, assistente in psichiatria, dai quali emerge
che essa soffre segnatamente di sintomatologia depressiva ricorrente.
9.2.2 La documentazione medica è stata sottoposta alla dott.ssa
G._______ (doc. A 80), e al dott. N._______, specialista in medicina ge-
C-2297/2014
Pagina 14
nerale (doc. A 76). Entrambi hanno ritenuto non esserci un peggioramen-
to dello stato di salute. In particolare nel rapporto del 6 gennaio 2014
(doc. A 80) la dott.ssa G._______ ha attestato che, in virtù della docu-
mentazione medica esibita, non era ravvisabile alcun indizio concreto di
una modifica significativa della patologia psichiatrica dell'insorgente. A
proposito in particolare del rapporto della dott.ssa L._______ del
16 ottobre 2012 (doc. A 62), la dott.ssa G._______ ha precisato che « la
composante délirante et les hallucinations auditives relevées dans le rap-
port du Dr. L._______, n’ont pas été confirmées par les rapports du Dr.
M._______. Les descriptions de la pathologie présentée par l’assurée du-
rant 2013 se rapprochent de celle observée par le Dr. C._______ dans
son expertise de 2011 » (doc. A 80 pag. 2).
9.3
9.3.1 Pendente causa di ricorso l’assicurata ha presentato ulteriore do-
cumentazione, in particolare i rapporti medici del 22 aprile 2014 (allegato
al doc. TAF 1), 15 gennaio 2013, 21 novembre 2014 (allegati al doc. TAF
12) e 25 gennaio 2015 (allegato al doc. TAF 17), piuttosto dettagliati del
dott. O._______, specialista in psichiatria, secondo cui l’incapacità lavora-
tiva è dell’80%, in quanto lo stato di salute è cronico e rispecchia quanto
accertato dal dott. P._______.
La ricorrente ha altresì trasmesso il certificato della dott.ssa M._______
del 17 luglio 2015 (allegato al doc. TAF 19), quello del dott. Q._______
del 22 dicembre 2015, da cui emerge che l’assicurata soffre di un quadro
depressivo grave per cui necessita l’aiuto della figlia (allegato al doc. TAF
21), così come due certificati della dott.ssa R._______, specialista in psi-
chiatria del 25 gennaio 2016 (allegato al doc. TAF 23) e del 23 aprile
2016 (allegato al doc. TAF 24) dai quali emerge che essa soffre di patolo-
gie psichiatriche e disturbi da dolori somatoformi tali da comportare un'in-
capacità lavorativa dell’80% anche in seguito alla perdita del marito (alle-
gati ai doc. TAF 1, 12 e 17).
9.3.2 I nuovi atti sono stati sottoposti dall’UAIE al dott. N._______, il qua-
le con rapporto del 13 agosto 2014 (doc. A 84, menzionato nel doc. TAF
9) ha dichiarato che la documentazione non indica una modifica significa-
tiva dello stato di salute dall’8 agosto 2011, data della perizia psichiatrica
esperita dal dott. C._______, in cui era stata posta la diagnosi di sindro-
me depressiva ricorrente attuale episodio di gravità media, con sindrome
biologica e componente algica (doc. A 28).
C-2297/2014
Pagina 15
9.3.3 Gli atti più recenti sono stati nuovamente sottoposti al dott.
N._______, il quale nel suo rapporto del 7 gennaio 2015 (allegato al
doc. TAF 14), ha ribadito che dalla documentazione medica esibita non
era ravvisabile alcun indizio concreto di una modifica significativa dello
stato di salute dell'insorgente. A proposito in particolare del rapporto del
dott. O._______ del 21 novembre 2014 (allegato al doc. TAF 12), il dott.
M._______ ha precisato che « il ne donne aucun élément permettant
d’objectiver l’évolution de l’état de santé de l’assurée depuis l’expertise
psychiatrique de 2011 ». L’UAIE ha pertanto confermato le proprie con-
clusioni espresse in sede di risposta (doc. TAF 14).
9.3.4 Dal 1° dicembre 2015 l’assicurata percepisce una rendita intera di
invalidità.
10.
10.1 Nella fattispecie in esame l'UAIE, è da un lato entrato nel merito del-
la domanda di revisione formulata dall'insorgente in data 21 dicembre
2012, ritenendo pertanto plausibile, ai sensi dell’art. 87 cpv. 2 LAI (si con-
fronti in particolare sentenza del Tribunale federale 9C_708/2007
dell’11 settembre 2008 consid. 2.2), tenuto conto della documentazione
trasmessa dall’assicurata, elencata al consid. 10.1 ed esaminata dal pro-
prio servizio medico (consid. 10.2), una modifica rilevante dello stato di
fatto. Dall’altro, tuttavia, alla luce della medesima documentazione, cioè
senza procedere ad alcun esame specialistico approfondito supplementa-
re - dalla documentazione agli atti non emerge infatti che
l’amministrazione abbia fatto esperire esami medici approfonditi in
S._______ o in Svizzera, riferendosi sostanzialmente alla perizia psichia-
trica dell'8 agosto 2011 del dott. C._______ esperita nella precedente
procedura di revisione - ha concluso, che tale modifica non era in realtà
subentrata (doc. A 28).
Tale procedere non è tutelabile. Esso non tiene conto della “doppia” pro-
cedura esistente in materia di revisione e meglio dapprima l’esame preli-
minare della plausibilità dell’asserito peggioramento dello stato di salute,
con conseguente entrata nel merito della domanda e successivo appro-
fondimento dello stato di fatto in caso di accoglimento rispettivamente con
conseguente rifiuto di esaminare la vertenza nel merito in caso contrario.
In simili condizioni, accertata la plausibilità del peggioramento della situa-
zione psichiatrica, l’UAIE avrebbe pertanto dovuto verificare, tramite i ne-
cessari accertamenti medici, se la modifica si era realmente verificata con
C-2297/2014
Pagina 16
il grado di verosimiglianza preponderante valido nelle assicurazioni socia-
li. Al riguardo va rilevato che particolarmente decisivo nell’ambito
dell’esperimento di una perizia psichiatrica è l’esame clinico del paziente
con rilevamento dell’anamnesi, la verifica dei sintomi e l’osservazione del
comportamento (sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I
1094/06 del 14 novembre 2007 in re 3.1.1, I 391/06 del 9 agosto 2006
consid. 3.2.2). Una perizia fondata esclusivamente sugli atti ha infatti va-
lore probatorio soltanto se si tratta sostanzialmente di valutare una fatti-
specie medica prestabilita e non sono necessari nuovi esami (sentenza
del Tribunale federale delle assicurazioni I 1094/06 succitata consid. 3.1.1
in fine). Ciò non è evidentemente il caso nell’ipotesi di una revisione, in
cui rilevante è proprio stabilire se i fatti medici determinanti si sono modi-
ficati. Una perizia fondata soltanto sugli atti non era quindi ammissibile
nel caso concreto.
Ne consegue che il rapporto della dott.ssa G._______ non può essere
posto alla base del presente giudizio. Inoltre dev’essere ancora eviden-
ziato che questo medico ha fondato il proprio rifiuto di ammettere un peg-
gioramento anche su un documento da lei stessa considerato “parzial-
mente illeggibile”. Già per questi motivi il rapporto della specialista non
può essere considerato attendibile (doc. A 80). Se è vero inoltre che solo
la dott. L._______ ha indicato l’esistenza di deliri di carattere persecutorio
e allucinazioni uditive (doc. A 62), è pur vero che si tratta di un fatto nuovo
che andava verificato. Inoltre dagli atti medici trasmessi al TAF e relativi
ad un periodo immediatamente successivo alla pronuncia della decisione
impugnata emerge ripetutamente, in base ai rapporti medici piuttosto det-
tagliati del dott. O._______, un’incapacità lavorativa dell’80%.
Pure i rapporti del dott. N._______ non possono essere considerati, non
disponendo egli della specializzazione in psichiatria (sentenza del TF
9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.3.1).
Infine dagli atti emerge che l’UAIE avrebbe concesso una rendita intera
all’assicurata dal 1° dicembre 2015, ciò che conferma un’evoluzione ne-
gativa dello stato di salute della ricorrente.
10.2 Alla luce di quanto appena esposto allo stato attuale dell'istruttoria
risulta pertanto impossibile, per il Tribunale, determinarsi sul merito della
vertenza, ossia sull'effettivo stato di salute e sulle conseguenze dello
stesso sulla capacità lavorativa e pertanto sul grado d'invalidità
dell’interessata a partire dal dicembre 2012.
C-2297/2014
Pagina 17
La decisione impugnata, che viola il diritto federale, fondandosi su un ac-
certamento incompleto dei fatti rilevanti, dev’essere annullata.
11.
11.1 Se il Tribunale amministrativo federale annulla una decisione, può
sostituirsi all'autorità inferiore e giudicare direttamente nel merito o rinvia-
re la causa, con istruzioni vincolanti, all'autorità inferiore per un nuovo
giudizio (cfr. sentenza del TAF C-6221/2011 dell'8 febbraio 2013 con-
sid. 8.1). In particolare, si sostituirà all'autorità inferiore se gli atti sono
completi e comunque sufficienti ai fini dell’applicazione del diritto federale
(v. sentenza del TF 9C_162/2007 del 3 aprile 2008 consid. 2.3 e relativi ri-
ferimenti; DTF 126 II 43 e 125 II 326). Tale non è il caso nella presente
fattispecie per i motivi precedentemente indicati.
11.2 Gli atti di causa vanno pertanto rinviati all'UAIE affinché proceda al
necessario completamento dell'istruttoria.
Occorre in particolare che l'autorità di prime cure approfondisca dal profilo
medico se il peggioramento dello stato di salute reso plausibile
dall’assicurata si è verificato o meno. L’istruttoria complementare presup-
pone l'esecuzione di un esame dettagliato sullo stato di salute generale
dell'interessata (rapporto medico E 213) e di una perizia psichiatrica,
nonché di ogni altro esame che l'evoluzione nel tempo dello stato di salu-
te dell'insorgente dovesse rendere necessario. Il rinvio è ammissibile an-
che alla luce della giurisprudenza di cui al DTF 137 V 210 consid. 4.4.1.4,
avendo l’amministrazione omesso completamente di verificare se da un
punto di vista psichiatrico era subentrato un peggioramento dello stato di
salute e/o della capacità lavorativa.
Se del caso l’UAIE procederà inoltre ad un confronto dei redditi determi-
nanti sulla base delle possibili attività sostitutive adeguate e si pronuncerà
nuovamente sul grado di invalidità di A._______.
12.
Occorre altresì rilevare che nell'ambito dell'accertamento ancora da espe-
rire dall'autorità inferiore, a seguito del rinvio degli atti di causa, non sus-
siste l'eventualità di una nuova decisione dell'UAIE a detrimento dell'in-
sorgente (cfr., sulla questione, DTF 134 V 314 consid. 3.2.4). In altri ter-
mini, la mezza rendita attribuita con decisione dell'UAIE del 7 giugno
2012, conseguente alla problematica psichiatrica, non è contestata dalle
parti ed è ampiamente confortata dalla documentazione specialistica agli
C-2297/2014
Pagina 18
atti, perlomeno fino alla data della decisione impugnata del 19 marzo
2014 (limite di cognizione temporale nel caso di specie). In tale contesto,
va risolta solo la questione se il peggioramento dell'affezione psichica re-
so plausibile dalla ricorrente nella presente procedura di revisione possa
comportare, o meno, un aumento del grado di invalidità dal dicembre
2012 al 1° dicembre 2015, data in cui le è stata assegnata una rendita in-
tera.
13.
13.1 A titolo abbondanziale va infine rilevato che prima di ridurre o sop-
primere la rendita di invalidità l'amministrazione deve esaminare se la ca-
pacità lavorativa, di cui l'assicurato dispone da un punto di vista medico
teorico corrisponde, praticamente, ad un miglioramento della capacità di
guadagno e quindi si traduce in una riduzione del grado di invalidità o se
invece è necessario porre in atto preventivamente delle misure d'osser-
vazione professionale (al fine di stabilire l'attitudine al lavoro, la resistenza
allo sforzo, ecc.) rispettivamente di reintegrazione professionale ai sensi
di legge. Secondo la giurisprudenza infatti in determinate situazioni si de-
ve ammettere la necessità di porre in atto provvedimenti professionali,
malgrado l'esistenza di una capacità lavorativa medico teorica. Si tratta in
particolare dei casi in cui la riduzione o la soppressione del diritto alla
rendita tramite revisione (art. 17 LPGA) o riesame (art. 53 cpv. 2 LPGA)
riguarda assicurati che hanno compiuto 55 anni o hanno beneficiato di
una rendita per almeno quindici anni. Ciò non significa che, nell'ambito di
una procedura di revisione o di riesame, questa categoria di assicurati
possa prevalersi di un diritto acquisito. Si ammette soltanto che un reinse-
rimento professionale, senza sostegno, non può, salvo eccezioni, essere
preteso a causa dell'età o della durata del versamento della rendita (sen-
tenze del TF 9C_920/2013 consid. 4.4 del 20 maggio 2014, SVR 2011 IV
no 73 pag. 220 consid. 3.3 e 3.5, sentenze del TF 9C_367/2011 con-
sid. 3.2 e 3.3 del 10 agosto 2011).
13.2 In concreto l'assicurata, nata il 17 gennaio 1955, già al momento del-
la pronuncia della decisione di revisione d’ufficio del 7 giugno 2012, nel
frattempo passata in giudicato, con cui l’UAIE ha sostituito la rendita inte-
ra con una mezza rendita, aveva 57 anni e mezzo, mentre nell'istante
dell'esecuzione della perizia specialistica, nell’agosto 2011, 56 anni e
mezzo. Alla luce della giurisprudenza suesposta quindi, prima di procede-
re a ridurre la rendita, andava accertato, da parte dell'UAIE, se una rein-
tegrazione professionale era ammissibile in concreto. Al riguardo dagli atti
emerge che l'amministrazione non ha predisposto accertamenti tendenti
C-2297/2014
Pagina 19
ad individuare le attività esigibili né ha sostenuto l’insorgente nel reinse-
rimento professionale tramite un allenamento al lavoro rispettivamente
con un aiuto al collocamento. In simili condizioni la riduzione della rendita
non è avvenuta correttamente.
Poiché tuttavia la decisione è cresciuta in giudicato, solo
l’amministrazione può ritornare sul proprio provvedimento (art. 53 cpv. 2
LPGA).
14.
14.1 Visto l'esito della causa non si prelevano spese processuali (art. 63
PA). L’istanza tendente all’ammissione dell’assistenza giudiziaria è per-
tanto priva di oggetto.
14.2 L'insorgente non è rappresentata in questa sede e non risulta che
abbia dovuto sopportare delle spese indispensabili e relativamente eleva-
te in relazione alla procedura in corso. Di conseguenza non si giustifica
l'attribuzione di spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione con gli art. 7 e
segg. del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripe-
tibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS
173.320.2]).
(dispositivo pagina seguente)
C-2297/2014
Pagina 20
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è parzialmente accolto, nel senso che la decisione impugnata
del 19 marzo 2014 è annullata e gli atti di causa sono rinviati all'UAIE af-
finché proceda al completamento dell'istruttoria ed emani una nuova de-
cisione ai sensi dei considerandi.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
L’istanza tendente all’ammissione all’assistenza giudiziaria è priva di og-
getto.
4.
Non si attribuiscono spese ripetibili.
5.
Comunicazione a:
– ricorrente (Raccomandata con avviso di ricevimento)
– autorità inferiore (n. di rif…; Raccomandata)
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata)
La presidente del collegio: Il cancelliere:
Michela Bürki Moreni Graziano Mordasini
C-2297/2014
Pagina 21
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui
sono adempiute le condizioni degli art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF.
Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei
mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in
possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di
prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: