Corte III
C-2300/2007
{ T 0 / 2 }
Sentenza del 27 agosto 2007
Composizione: Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio), Stefan
Mesmer e Franziska Schneider, giudici,
Paola Carcano, cancelliera.
R._______,
ricorrente,
contro
Cassa svizzera di compensazione, avenue Edmond-Vaucher 18, casella
postale 3100, 1211 Ginevra 2,
autorità inferiore,
concernente
prestazioni dell'assicurazione per la vecchiaia ed i superstiti.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Ritenuto in fatto:
A. R._______, cittadino italiano nato il _______, e G._______, cittadina
italiana nata il _______, hanno contratto matrimonio concordatario in data
20 gennaio 1968 e sono legalmente separati dal 28 luglio 1989 (doc. 93,
94-99).
B. Mediante decisione del 17 novembre 2006, la Cassa svizzera di
compensazione (CSC) ha erogato in favore di R._______ una rendita
ordinaria dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia, a decorrere dal 1°
dicembre 2006 (doc. 88). L'importo di tale prestazione, Fr. 1'707.-- mensili,
è stato calcolato in base ad una durata contributiva di 37 anni e 10 mesi,
una scala rendite 37 ed un reddito annuo medio determinante di Fr.
68'370.--.
Mediante decisione del 17 novembre 2006, la Cassa svizzera di
compensazione (CSC) ha pure erogato in favore di G._______ una rendita
ordinaria dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia, a decorrere dal 1°
dicembre 2006 (doc. 89 d). L'importo di tale prestazione, Fr. 929.-- mensili,
è stato calcolato in base ad una durata contributiva di 23 anni e 8 mesi,
una scala rendite 25 ed un reddito annuo medio determinante di Fr.
47'730.--.
In ambedue le decisioni la CSC ha comunicato agli assicurati che i redditi
da loro conseguiti durante gli anni civili di matrimonio comune e durante i
quali entrambi risultavano assicurati, sono stati ripartiti ed attribuiti per
metà a ciascuno di essi (doc. 86 e 89 c).
C. In data 10 dicembre 2006 R._______ ha formulato tempestiva opposizione
contro la decisione del 17 novembre 2006 di erogazione di una rendita
ordinaria dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia di Fr. 1'707.-- mensili
in suo favore, contestando in sostanza l'applicazione da parte
dell'amministrazione del principio di ripartizione e suddivisione dei redditi
dei coniugi in quanto è legalmente separato dal mese di luglio del 1989 ed
inoltre G._______ percepisce già una pensione italiana di Euro 420.--
mensili (doc. 102).
D. Mediante decisione su opposizione del 26 febbraio 2007, la CSC ha
respinto la predetta opposizione e confermato nel contempo la propria
decisione del 10 dicembre 2006 (doc. 104).
E. Con gravame del 22 marzo 2007, consegnato alla posta il medesimo
giorno, R._______ contesta nuovamente l'applicazione da parte
3dell'amministrazione del principio di ripartizione e suddivisione dei redditi
dei coniugi.
F. Invitata a pronunciarsi in merito all'impugnativa, l'amministrazione ne ha
proposto la reiezione nelle sue osservazioni ricorsuali del 3 maggio 2007
con argomenti di cui si riferirà, per quanto occorra, nel presente giudizio.
G. Dopo aver preso atto delle osservazioni dell'amministrazione, R._______,
con replica del 29 maggio 2007, ha ribadito l'intenzione di mantenere il
ricorso con argomenti di cui si riferirà, per quanto occorra, nei considerandi
che seguono. Con duplica del 12 giugno 2007, l'amministrazione ha
concluso nuovamente per il rigetto dell'impugnativa.
In data 25 giugno, 17 luglio e 3 agosto 2007 R._______ ha sollecitato
l'evasione della pratica in oggetto.
H. In data 24 luglio 2007 il Tribunale amministrativo federale ha comunicato
alle parti la composizione del collegio giudicante. Entro il termine impartito
non sono state presentate istanze di ricusa.
Considerando in diritto:
1.
1.1 In virtù dell'art. 31 della Legge sul Tribunale amministrativo federale del 17
giugno 2005 [LTAF, RS 173.32]), questo tribunale giudica i ricorsi contro le
decisioni ai sensi dell'art. 5 della Legge federale sulla procedura
amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) emanate dalle
autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF, riservate le eccezioni di cui
all'art. 32. In particolare, le decisioni rese dalla Cassa svizzera di
compensazione (CSC) concernenti l'assicurazione per la vecchiaia e per i
superstiti possono essere portate innanzi al Tribunale amministrativo
federale (TAF) conformemente all'art. 85bis cpv. 1 della Legge federale su
l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti del 20 dicembre 1946
(LAVS, RS 831.10). È applicabile il nuovo diritto di procedura (art. 53 cpv.
2 LTAF).
2.
2.1 Il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la legge federale sulla parte generale
del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA, RS 830.1)
che ha portato alcune modifiche legislative anche nell'ambito
dell'assicurazione per l'invalidità. Secondo l'art. 2 LPGA le disposizioni di
questa legge sono applicabili alle assicurazioni sociali disciplinate dalla
legislazione federale, se e per quanto le singole leggi sulle assicurazioni
sociali lo prevedano. Dal canto suo, l'art. 1 LAVS, nel tenore vigente a
4partire dal 1° gennaio 2003, stabilisce che le disposizioni della LPGA sono
applicabili alla prima parte della LAVS, sempre che la presente legge non
preveda espressamente una deroga.
2.2 Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla
decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di
protezione al suo annullamento o alla sua modificazione. Queste
condizioni sono adempiute nella specie. Il ricorso è tempestivo ed
ossequioso dei requisiti minimi prescritti dalla legge (art. 60 LPGA e 52
PA). Il gravame è dunque ricevibile, nulla ostando all'esame del merito
dello stesso.
3. La presente procedura è disciplinata dall'Accordo del 21 giugno 1999 -
entrato in vigore il 1° giugno 2002 - tra la Confederazione svizzera, da una
parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera
circolazione delle persone (RS 0.142.112.681), in particolare dal suo
allegato II, che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale
(art. 153a LAVS). Conformemente alla normativa convenzionale, la
legislazione applicabile è quella della parte contraente sul cui territorio
viene esercitata l'attività determinante ai fini dell'assicurazione. Deve
comunque essere osservato che, in virtù del principio della non
discriminazione, i cittadini svizzeri e quelli dell'UE godono della parità di
trattamento per quanto concerne le condizioni per avere diritto ad una
rendita dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia e i superstiti e di quella
per l'invalidità.
4. L'oggetto dell'impugnativa concerne l'applicazione del principio di
ripartizione e suddivisione dei redditi dei coniugi.
4.1 Giusta l'art. 29bis della LAVS, nel tenore vigente a decorrere dal 1° gennaio
1997 (X revisione della LAVS), il calcolo della rendita è determinato dagli
anni di contribuzione, dai redditi dell'attività lucrativa nonché dagli accrediti
per compiti educativi o d'assistenza tra il 1° gennaio seguente la data in
cui l'avente diritto ha compiuto i 20 anni ed il 31 dicembre che precede
l'insorgere dell'evento assicurato (età conferente il diritto alla rendita o
decesso). La rendita è calcolata, quindi, in base ai due fattori sopra
ricordati (anni di contribuzione e redditi). Il reddito annuo medio si
compone dei redditi risultanti da un'attività lucrativa, dagli accrediti per
compiti educativi e dagli accrediti per compiti assistenziali (art. 29quater
LAVS). Giusta l'art. 29quinquies cpv. 1 LAVS sono presi in considerazione
soltanto i redditi risultanti da un'attività lucrativa sui quali sono stati versati
contributi. I redditi che i coniugi hanno conseguito durante gli anni civili di
matrimonio comune vengono ripartiti ed attribuiti metà per parte a ciascuno
dei coniugi (cpv. 3). Questa ripartizione si effettua, segnatamente, se:
entrambi i coniugi hanno diritto alla rendita (lett. a), una persona vedova
ha diritto ad una rendita di vecchiaia (lett. b), il matrimonio è sciolto per
5divorzio (lett. c). Queste norme riguardanti lo “splitting” (ripartizione e
divisione dei redditi) hanno carattere imperativo. Dal canto suo il cpv. 4
della stessa norma stabilisce inoltre che sottostanno alla ripartizione e
all'attribuzione reciproca soltanto i redditi conseguiti in periodi durante i
quali entrambi i coniugi sono stati assicurati presso l'assicurazione
svizzera per la vecchiaia e i superstiti. Secondo l'art. 50b cpv. 2
dell'ordinanza del 31 ottobre 1947 sull'assicurazione per la vecchiaia e per
i superstiti (OAVS; RS 831.101), anche se nel corso di un anno civile i due
coniugi non erano assicurati durante gli stessi mesi, sono ripartiti i redditi
dell'anno civile intero; i redditi realizzati durante l'anno di matrimonio
nonché durante l'anno di scioglimento del matrimonio non sono sottoposti
alla ripartizione (cpv. 3). Le norme sopra riferite sono volte a porre una
ridistribuzione dei redditi conseguiti nel corso di un matrimonio si applicano
anche nei casi in cui il matrimonio è stato sciolto prima del 1° gennaio
1997 (Disposizioni finali della X revisione dell'AVS, lett. c, cpv. 4).
Accertata l'imperatività del principio di ripartizione dei redditi, la CSC, nella
procedura di trasferimento, ha sottoposto a "splitting" solo gli anni dal 1969
al 2003 (doc. 28).
4.2 I coniugi P._______ hanno infatti contratto matrimonio concordatario il 20
gennaio 1968 ed a tutt'oggi, sebbene separati dal 1989, non risultano
essere divorziati (cfr. scritto del 3 agosto 2007 R._______/TAF). I redditi
conseguiti durante l'anno di matrimonio non sono sottoposti alla procedura
di "splitting"; pertanto, quanto operato dalla Cassa è tutelabile. Per contro
sono ininfluenti gli argomenti fatti valere dal ricorrente. Come è stato sopra
riferito, il divorzio non è ancora avvenuto e la separazione legale dal 1989
non scalfisce il principio di ripartizione dei redditi per quel che è stato degli
introiti conseguiti durante la vita matrimoniale (cfr. sentenza del Tribunale
federale del 12 gennaio 2001 in re M., inc. no. H 187/00). Irrilevante è pure
il fatto che G._______ percepisce già una pensione italiana di Euro 420.--
mensili. Determinante, infatti, è la circostanza che i coniugi P._______
erano in costanza di matrimonio ed assicurati in Svizzera dal 1969 (anno
successivo il matrimonio) fino al 2003. I redditi da loro conseguiti durante
quel periodo devono pertanto essere ripartiti e suddivisi.
4.3 Stante quanto precede, il ricorso deve essere respinto e la decisione
impugnata confermata.
5. Non si prelevano spese processuali. Non si assegnano ripetibili.
6Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata del 17 novembre 2006 è
confermata.
2. Non si prelevano spese processuali. Non si assegnano ripetibili.
3. Comunicazione:
- al ricorrente (raccomandata A/R),
- all'autorità inferiore (n. di rif. _______),
- all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
Rimedi di diritto:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al
Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua
notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno
2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei
mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte - i
documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
La presidente del collegio: La cancelliera:
Elena Avenati-Carpani Paola Carcano
Data di spedizione: