B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-2301/2013
S e n t e n z a d e l l ' 8 g e n n a i o 2 0 1 4
Composizione
Giudice Vito Valenti (giudice unico),
cancelliera Marcella Lurà.
Parti
A._______,
ricorrente,
contro
Cassa svizzera di compensazione (CSC),
Avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (decisione su
opposizione del 22 marzo 2013).
C-2301/2013
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Fatti:
A.
A.a Dagli atti di causa risulta che, con decisione del 17 maggio 2001, del
19 novembre 2002 e del 31 gennaio 2003 (doc. 10 pag. 2, 5 e 8), l'Ufficio
dell'assicurazione invalidità del Cantone B._______ (Ufficio AI) ha eroga-
to in favore di A._______ – cittadina italiana, nata il (…), coniugata, con
due figlie (doc. 2 pag. 8 e 32 pag. 8) – una mezza rendita dell'assicura-
zione svizzera per l'invalidità dal 1° settembre 1998 al 30 aprile 2001 ed
una rendita intera a decorrere dal 1° maggio 2001. Con decisione del 4
dicembre 2003 (doc. 10 pag. 1), l'Ufficio AI ha ricalcolato, con effetto al 1°
aprile 2004, la rendita d'invalidità, il marito dell'interessata avendo diritto
ad una rendita dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia dal 1° aprile
2004.
A.b Il 12 febbraio 2004, a seguito del rimpatrio dell'assicurata, l'Ufficio AI
ha trasmesso l'incarto all'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE; doc. 8 pag. 1). Con decisione del 18
giugno 2004, l'UAIE, dopo aver indicato che "(ha) proceduto ad una mo-
difica del calcolo della rendita precedentemente attribuita avendo consta-
tato che lo stesso era errato", ha ridotto l'importo della rendita (doc. 37; v.
anche doc. 34 [decisione dell'UAIE del 19 aprile 2004]). Con decisioni del
31 ottobre 2005, l'UAIE, dopo aver precisato all'interessata che "in segui-
to al verificarsi dell'evento assicurato da parte del suo coniuge, la rendita
corrispostale finora (veniva) sostituita dalla presente prestazione", ha ag-
giornato l'importo della rendita (doc. 42 e 43). Il diritto alla rendita intera è
poi stato confermato con comunicazione del 27 febbraio 2008 (doc. 120).
B.
Il 6 settembre 2012, l'interessata ha formulato una richiesta volta all'otte-
nimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia (doc.
137 pag. 1; v. anche doc. 124 [scritto dell'autorità inferiore del 20 aprile
2012, mediante il quale l'interessata è stata invitata a presentare una do-
manda di rendita di vecchiaia, ritenuto che, una volta raggiunta l'età del
pensionamento secondo la legislazione svizzera, la rendita d'invalidità sa-
rebbe stata sostituita da una rendita di vecchiaia]).
C.
Nella decisione su opposizione del 22 marzo 2013 (doc. 148), la Cassa
svizzera di compensazione (CSC) ha respinto l'opposizione del 12 ottobre
2012 (doc. 141) e confermato la propria decisione del 14 settembre 2012
(doc. 136) mediante la quale ha deciso di erogare in favore dell'interessa-
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ta una rendita dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia di fr. 1'736.-- al
mese dal 1° ottobre 2012. Detta rendita è stata calcolata in base ad una
durata di contribuzione di 28 anni, un reddito annuo medio determinante
di fr. 68'816.--, una scala delle rendite 43 ed un plafonamento delle rendi-
te di vecchiaia dei coniugi.
D.
Il 20 aprile 2013, l'interessata ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale
amministrativo federale contro la decisione su opposizione della CSC del
22 marzo 2013 mediante il quale ha contestato, sostanzialmente, la scala
delle rendite afferente alla rendita di vecchiaia del marito (v. l'annotazione
manoscritta sull'allegato originale della decisione impugnata). L'insorgen-
te si è poi doluta dell'erroneità delle decisioni di rendita d'invalidità che la
concernono personalmente. Ha esibito documenti di data intercorrente da
dicembre 1994 ad agosto 2000 concernenti la procedura d'istruttoria della
domanda di rendita d'invalidità (doc. TAF 1).
E.
Nella risposta al ricorso del 27 giugno 2013, l'autorità inferiore ha propo-
sto la reiezione del ricorso. Detta autorità, dopo aver esposto le norme
legali applicabili e le basi di calcolo della rendita di vecchiaia, ha ribadito
la correttezza dell'ammontare della rendita di vecchiaia. Per conseguen-
za, a giusta ragione è stato deciso di erogare alla ricorrente una rendita di
vecchiaia di fr. 1'736.-- al mese dal 1° ottobre 2012 (doc. TAF 5; v. anche
doc. 133 [foglio di calcolo]).
F.
F.a Nella replica del 29 luglio 2013, la ricorrente ha segnalato di accettare
la risposta al ricorso presentata dall'autorità inferiore il 27 giugno 2013.
L'insorgente ha però poi sottolineato di aver presentato reclamo per "il
(suo) passato con l'Ufficio AI del Cantone B._______" (doc. TAF 8).
F.b Con provvedimento del 29 agosto 2013, questo Tribunale ha tra-
smesso all'autorità inferiore per conoscenza la replica della ricorrente
(doc. TAF 9).
Diritto:
1.
1.1 Il Tribunale amministrativo federale esamina d'ufficio e con piena co-
gnizione la sua competenza (art. 31 e segg. della legge del 17 giugno
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2005 sul Tribunale amministrativo federale [LTAF, RS 173.32]), rispetti-
vamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 133 I
185 consid. 2 e relativi riferimenti).
1.2 Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui
all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in com-
binazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 85bis cpv. 1 della legge federale
del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti
(LAVS, RS 831.10), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 della
legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA,
RS 172.021), rese dalla Cassa svizzera di compensazione.
1.3 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni
sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge
federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicura-
zioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAVS, le disposizioni
della LPGA sono applicabili all'assicurazione per la vecchiaia e per i su-
perstiti, sempre che la LAVS non deroghi alla LPGA.
1.4 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e aven-
te un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modi-
fica (art. 59 LPGA), il ricorso – interposto tempestivamente e rispettoso
dei requisiti previsti dalla legge (art. 59 LPGA nonché art. 52 PA) – è, con
la riserva di cui si dirà al considerando 3 del presente giudizio, ammissibi-
le.
2.
2.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la Confederazio-
ne svizzera e la Comunità europea ed i suoi Stati membri sulla libera cir-
colazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed
il relativo Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza
sociale, nonché il Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio del 14
giugno 1971 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai la-
voratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spo-
stano all'interno della Comunità (RU 2004 121, 2008 4219, 2009 4831),
che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data dal 1° giugno
2002 o successivamente e si sostituisce a qualsiasi convenzione di sicu-
rezza sociale che vincoli due o più Stati (art. 6 Regolamento), come pure
il Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo
all'applicazione del Regolamento n. 1408/71 (RU 2005 3909, 2009 621,
2009 4845). L'art. 3 del regolamento (CEE) n. 1408/71 sancisce il princi-
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pio della parità di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato
membro della Comunità europea ed i cittadini svizzeri.
2.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta nell'alle-
gato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri della Comu-
nità europea in materia di sicurezza sociale vengono sospesi a decorrere
dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora il medesimo campo sia
disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui l'Accordo, in particolare
l'Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale
(art. 8 ALC), non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della
procedura come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendi-
ta di vecchiaia o per i superstiti svizzera sono regolate dal diritto interno
svizzero.
2.3 L'art. 153a LAVS, nella versione in vigore fino al 31 marzo 2012, san-
cisce espressamente l'applicabilità nella presente procedura, trattandosi
di un cittadino che risiede nell'Unione europea, dell'ALC e dei Regola-
menti (CEE) n. 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 e (CEE) n.
574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Re-
golamento n. 1408/71. Peraltro, il 1° aprile 2012 sono entrati in vigore, nei
rapporti tra la Svizzera e gli Stati membri dell'Unione Europea, i nuovi
Regolamenti (CE) n. 883/2004 e n. 987/2009 relativi al coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale, regolamenti che sostituiscono a partire da ta-
le data i Regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72, fermo restan-
do che sono di principio applicabili i regolamenti in vigore al momento del-
la realizzazione dei fatti determinanti.
3.
3.1 Nel gravame del 20 aprile 2013 (doc. TAF 1), la ricorrente pare doler-
si, in modo altresì generico, delle decisioni afferenti alla rendita d'invalidi-
tà rese dall'Ufficio AI del Cantone B._______ (e dall'UAIE). Dagli atti di
causa risulta che, con decisione del 27 gennaio 1993 e dell'8 gennaio
1996, l'Ufficio AI del Cantone B._______ ha respinto la domanda di rendi-
ta d'invalidità presentata dall'insorgente rispettivamente il 19 novembre
1991 ed il 19 gennaio 1995 (doc. 98 e 102). Il 28 ottobre 1996, la ricor-
rente ha formulato una nuova domanda volta all'ottenimento di una rendi-
ta d'invalidità svizzera. Il 2 gennaio 1997, l'Ufficio AI ha deciso che non
erano date le condizioni per un esame di merito della nuova domanda di
rendita d'invalidità (doc. 96). Queste decisioni sono cresciute incontestate
in giudicato, ciò che non appare essere stato messo in discussione, nep-
pure dall'insorgente, ritenuto che su un documento annesso all'atto di ri-
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corso figura un'annotazione manoscritta secondo cui "capiamo il rifiuto da
parte dell'IV del 1993/1996/1997" (doc. TAF 1). Nelle decisioni del 17
maggio 2001, del 19 novembre 2002 e del 31 gennaio 2003 (doc. 10 pag.
2, 5 e 8), l'Ufficio AI del Cantone B._______ ha poi deciso di erogare in
favore della ricorrente una mezza rendita d'invalidità dal 1° settembre
1998 al 30 aprile 2001 ed una rendita intera a decorrere dal 1° maggio
2001. In tale ambito, detta autorità ha ricalcolato, il 4 dicembre 2003, la
rendita d'invalidità con effetto al 1° aprile 2004, il marito dell'insorgente
avendo diritto ad una rendita di vecchiaia svizzera dal 1° aprile 2004 (doc.
10 pag. 1). Le decisioni del 17 maggio 2001, del 19 novembre 2002, del
31 gennaio 2003 e del 4 dicembre 2003 sono pure cresciute incontestate
in giudicato. Il 12 febbraio 2004, a seguito del rimpatrio dell'assicurata, gli
atti di causa sono stati trasmessi all'UAIE. Detta autorità ha reso una de-
cisione il 18 giugno 2004 (doc. 37) e due decisioni il 31 ottobre 2005 (doc.
42 e 43), mediante le quali ha aggiornato l'importo della rendita d'invalidi-
tà. Anche queste decisioni sono cresciute incontestate in giudicato.
3.2 Nella decisione impugnata del 22 marzo 2013, l'autorità inferiore si è
pronunciata esclusivamente sul diritto della ricorrente ad una rendita di
vecchiaia a decorrere dal 1° ottobre 2012, in sostituzione della rendita
d'invalidità pagata fino ad allora. Nella misura in cui l'insorgente avesse
voluto concludere all'esame della pretesa erroneità delle decisioni di inva-
lidità rese dall'Ufficio AI del Cantone B._______ e dall'UAIE, decisioni pe-
raltro cresciute incontestate in giudicato, tale conclusione è manifesta-
mente inammissibile in questa sede, avuto riguardo al fatto che esorbita
l'oggetto dell'impugnata decisione, senza che siano date le condizioni per
un'estensione del procedimento di ricorso ad un tema estraneo alla deci-
sione amministrativa (DTF 130 V 138 consid. 2.1 nonché DTF 125 V 413
consid. 2a). Nella misura in cui la ricorrente avesse invece voluto conclu-
dere al riconoscimento di una rendita d'invalidità anche dopo il 1° ottobre
2012, tale conclusione dovrebbe essere respinta. L'insorgente (nata il 5
settembre 1948) ha compiuto, il 5 settembre 2012, i 64 anni ed ha dun-
que diritto ad una rendita di vecchiaia svizzera dal 1° ottobre 2012 (art. 21
cpv. 1 lett. b e cpv. 2 LAVS). Come rettamente rilevato nella decisione im-
pugnata del 22 marzo 2013, l'insorgente non ha più diritto, ai sensi
dell'art. 30 della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per
l'invalidità (LAI, RS 831.20), ad una rendita d'invalidità a partire dal mo-
mento, il 1° ottobre 2012, in cui percepisce una rendita di vecchiaia. Rite-
nuto che il diritto alla rendita d'invalidità si estingue con l'inizio del diritto
ad una rendita di vecchiaia (art. 30 LAI), non può nascere un diritto ad
una rendita d'invalidità successivamente all'erogazione di una rendita di
vecchiaia.
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Pagina 7
3.3 A titolo del tutto abbondanziale, questo Tribunale rileva che secondo
l'art. 53 cpv. 2 LPGA, l'assicuratore può tornare sulle decisioni o sulle de-
cisioni su opposizione formalmente passate in giudicato se è provato che
erano manifestamente errate e se la loro rettifica ha una notevole impor-
tanza. Tale riconsiderazione non è tuttavia ammissibile se la decisione è
stata oggetto di controllo giudiziale nel merito (DTF 127 V 466 consid.
2c). Per determinare se è possibile riconsiderare una decisione in quanto
manifestamente erronea, occorre fondarsi sulla situazione giuridica esi-
stente al momento della sua pronuncia, prendendo in considerazione la
prassi allora in vigore. L'amministrazione ha peraltro la facoltà, e non
l'obbligo, di procedere a un simile riesame nella misura in cui sono soddi-
sfatte determinate condizioni; per contro, né l'assicurato né il giudice pos-
sono obbligarla ad entrare nel merito di tale richiesta, poiché non esiste
un diritto alla riconsiderazione (sentenze del Tribunale federale
9C_1061/2010 del 7 luglio 2011 consid. 6.1, 8C_866/2009 del 27 aprile
2010 consid. 2.1 e 2.2; DTF 119 V 475 consid. ). Anche per questo
motivo un'estensione del procedimento di ricorso ad un tema (la pretesa
erroneità delle decisioni di rendita d'invalidità rese dall'Ufficio AI del Can-
tone B._______ e dall'UAIE) estraneo alla decisione amministrativa, non
entra in linea di conto.
4.
Per il resto, questo Tribunale rileva che l'autorità inferiore, nella decisione
impugnata del 22 marzo 2013 (doc. 148; v. anche doc. 33 [foglio di calco-
lo]) e nella presa di posizione del 27 giugno 2013 (doc. TAF 5), ha espo-
sto in dettaglio le norme legali applicabili nonché le basi di calcolo della
rendita di vecchiaia di fr. 1'736.-- mensili dal 1° ottobre 2012, rendita di
vecchiaia calcolata sulla base degli stessi elementi relativi al calcolo della
rendita d'invalidità, segnatamente scala delle rendite 43, reddito annuo
medio determinante di fr. 68'816.-- (reddito medio annuo determinante di
fr. 60'768.-- nel 2004 [v. la decisione dell'Ufficio AI del Cantone B._______
del 4 dicembre 2003 mediante la quale è stata ricalcolata le rendita d'in-
validità a seguito dell'erogazione di una rendita di vecchiaia in favore del
coniuge; doc. 10 pag. 1] aggiornato al 2012) e plafonamento delle rendite
di vecchiaia dei coniugi (rispettivamente di fr. 2'050.-- per la ricorrente
[rendita mensile corrispondente ad una scala delle rendite 43 ed un reddi-
to annuo medio determinante di fr. 68'816.--; Tabella delle rendite 2011
pag. 20] e di fr. 1'966.-- per il coniuge [importo rimasto incontestato], rite-
nuto che la somma delle rendite dei coniugi deve ammontare al massimo
a fr. 3'401.--, ossia al massimo al 150% dell'importo di fr. 2'267.--, che
corrisponde all'importo massimo della rendita di vecchiaia mensile se-
condo la scala delle rendite 43 [Tabella delle rendita 2011 pag. 20]). L'in-
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sorgente non ha comunque presentato in questa sede argomenti o prove
che possano giustificare una modifica delle basi del calcolo della rendita
come effettuato dall'autorità inferiore (doc. 133), calcolo dal quale il Tribu-
nale amministrativo federale non ha peraltro motivo, sulla base delle risul-
tanze processuali, di scostarsi d'ufficio.
5.
Da quanto esposto, consegue che il ricorso, privo di qualsivoglia fonda-
mento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. Il giudi-
ce dell'istruzione – anteriormente o posteriormente ad uno scambio di
scritti – decide quale giudice unico, con motivazione sommaria, i ricorsi
manifestamente infondati (art. 85bis cpv. 3 LAVS). Nel caso concreto, e
per quanto ammissibile, il gravame, in considerazione, fra l'altro, dei ge-
nerici argomenti presentati, deve ritenersi siccome manifestamente infon-
dato. La presente sentenza di rigetto del ricorso può pertanto essere resa
a giudice unico.
6.
6.1 Non si prelevano spese processuali (art. 85bis cpv. 2 LAVS).
6.2 Alla ricorrente, soccombente, non spetta altresì alcuna indennità per
spese ripetibili della sede federale (art. 64 PA in combinazione con l'art. 7
cpv. 1 e 2 TS-TAF a contrario). Peraltro, le autorità federali, quand'anche
vincenti, non hanno di principio diritto ad un'indennità a titolo di ripetibili
(art. 7 cpv. 3 TS-TAF), salvo eccezioni non ravvisabili nel caso concreto
(v., fra l'altro, DTF 127 V 205).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
Non si attribuiscono spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
– ricorrente (Raccomandata con avviso di ricevimento)
– autorità inferiore (n. di rif. ; Raccomandata)
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata)
Il giudice unico: La cancelliera:
Vito Valenti Marcella Lurà
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e
segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF,
RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e
l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata
e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come
mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: