B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-231/2012
S e n t e n z a d e l 5 m a r z o 2 0 1 3
Composizione
Giudici: Francesco Parrino (presidente del collegio),
Beat Weber, Elena Avenati-Carpani;
Cancelliere: Dario Croci Torti.
Parti
A._______,
rappresentato dal Patronato INCA, Ufficio legale, casella
postale 287, 4005 Basilea,
ricorrente,
Contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond-
Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione invalidità, decisione del 1° dicembre 2011.
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Fatti:
A.
A._______, cittadino italiano, nato il , ha lavorato in Svizzera dal 1982 al
1983 e dal 1987 in poi, solvendo regolari contributi all'assicurazione sviz-
zera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (doc. 11 TAF). Dal novembre
2004, egli era alle dipendenze di un'impresa di costruzioni del Luganese,
in qualità di muratore carpentiere, a tempo pieno (doc. 7). Non ha più ri-
preso il lavoro dopo l'8 settembre 2007, in seguito ad un incidente non
professionale.
In data 11 luglio 2008 A._______ ha formulato una domanda volta al con-
seguimento di una prestazione dell'assicurazione svizzera per l'invalidità
(doc. 1). L'Ufficio AI del Cantone Ticino ha quindi acquisito agli atti l'incar-
to dell'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (IN-
SAI/SUVA).
B.
Da questo incarto emerge che l'assicurato era portatore – in esito all'infor-
tunio dell'8 settembre 2007, quando è scivolato sul tetto del sua casa e,
per evitare di cadere nel vuoto, si è aggrappato alla grondaia – di una le-
sione tendinea inserzionale degenerativa in tenopatia plurifocale, segna-
tamente del sovraspinato della cuffia dei rotatori destra, trattata cruenta-
mente, stato dopo artroscopia del 23 gennaio 2008, tenotomia del CBL,
borsectomia subacromiale, débridement e reinserzione transossea del
tendine del sovra spinato. Gli accertamenti sanitari avevano posto in luce
che il paziente era portatore anche di tenopatia della cuffia dei rotatori bi-
laterale con artrosi acromio-claveare, attrito sottoacromiale, sclerosi con
irregolarità del tronchite omerale, sovrappeso (BMI 37), esiti di erniopla-
stica sinistra, ipertensione ed eczema delle mani (cfr., segnatamente, il
doc. 84 dell'incarto INSAI/SUVA, visita dell'assicuratore infortuni). In data
14 novembre 2008, il medico circondariale INSAI/SUVA aveva ritenuto
che il paziente non era più in grado di riprendere il suo precedente lavoro,
ma in altre attività, a determinate condizioni di porto pesi, posture e mo-
desta diminuita destrezza della mano destra, egli poteva svolgere un altro
lavoro non pesante. Mediante decisione del 18 marzo 2009 (doc. 90),
l'assicuratore infortuni ha erogato in favore del nominato una rendita pari
al 27% d'invalidità a decorrere dal 1° marzo 2009. L'assicurato ha formu-
lato opposizione contro tale provvedimento. In seguito a nuovi problemi
sanitari nel frattempo insorti, l'assicuratore ha continuato ad erogare pre-
C-231/2012
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stazioni ed a coprire costi di interventi e cure. Ciò veniva confermato con
provvedimento del 26 marzo 2010.
C.
Il servizio medico dell'Ufficio AI cantonale, nel suo rapporto del 3 dicem-
bre 2008 (doc. 13), ha preso atto dell'incarto dell'assicuratore infortuni.
Con progetto di decisone del 7 aprile 2009, l'Ufficio AI ha disposto il rico-
noscimento del diritto ad una rendita limitata nel tempo da settembre
2008 (un anno dopo l'infortunio) al 28 febbraio 2009 (tre mesi dopo il pre-
sunto miglioramento e l'accertamento di un grado d'incapacità di guada-
gno del 27%; doc. 28). In esito tuttavia al fatto che dopo la sua decisione
del 18 marzo 2009 (cfr. lettera B), l'INSAI/SUVA ha continuato ad erogare
prestazioni, l'Ufficio AI cantonale, con nuovo progetto di decisione del 18
maggio 2010, ha previsto di riconoscere il diritto alla rendita intera AI dal
1° settembre 2008 ma non più limitata nel tempo (doc. 48). Alla fine di
questo provvedimento veniva annotato che la pratica dell'assicurato a-
vrebbe fatto oggetto di una revisione immediata per valutare l'evoluzione
del suo stato di salute (v. anche la motivazione della decisione formale,
doc. 55).
Mediante decisione del 23 agosto 2010, l'Ufficio dell'assicurazione per
l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero, competente per notificare
le decisioni di assicurati non residenti in Svizzera, ha erogato in favore di
A._______, una rendita intera dell'assicurazione svizzera per l'invalidità
dal 1° settembre 2008 (doc. 57).
D.
In data 22 dicembre 2010, l'INSAI/SUVA ha emanato una decisione con
la quale l'assicurato è stato posto al beneficio di una rendita pari al 27%
d'invalidità dal 1° dicembre 2010 (doc. 70). Questa decisione faceva se-
guito ad una visita medica circondariale del 22 settembre 2010 (rapporto
del 27 settembre successivo, doc. 106 dell'incarto INSAI/SUVA).
Procedendo alla revisione d'ufficio annunciata, con progetto di decisione
del 13 gennaio 2011, l'Ufficio AI cantonale ha disposto la soppressione
del diritto alla rendita intera AI (doc. 71).
Dopo aver preso visione degli atti (doc. 73), con scritto del 4 febbraio
2011 (doc. 74), A._______ (rappresentato dal Patronato INCA) si è oppo-
sto a tale progetto dichiarandosi ancora invalido in misura completa. Pro-
duce, a suffragio delle sue conclusioni, un referto radiografico del torace
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Pagina 4
del 22 novembre 2010 ed un certificato medico del 27 settembre 2010 a
cura del Dott. Pagano. In un secondo tempo esibisce una relazione medi-
ca del 15 febbraio 2011 del Dott. Enrico, specialista in medicina legale, il
quale, evoca problemi di lombosciatalgia destra, gonalgia destra, gli esiti
dell'infortunio e degli interventi alla spalla destra nonché un'importante
deflessione dell'umore. Esibisce inoltre un referto dello psichiatra Dott.
Prof. Girola di Varese dell'8 febbraio 2011 dove si attesta un disturbo
dell'adattamento di tipo misto; un referto di tomografia assiale compute-
rizzata rachide lombare del 12 febbraio 2011 ed altri documenti meno re-
centi (doc. 74-75).
L'incarto è stato sottoposto in esame al Dott. Lurati, il quale ha proposto
di procedere ad una visita bi-disciplinare presso il Servizio medico regio-
nale (SMR, doc. 77). L'Ufficio AI ha quindi disposto un'indagine presso il
Servizio medico di accertamento dell'assicurazione invalidità (SAM) di
Bellinzona (doc. 78).
E.
L'assicurato è stato visitato il 25, 27 e 28 luglio 2011. Egli è stato sottopo-
sto a visite specialistiche in reumatologia (Dott. Christen) e psichiatria
(Dott. Mari). Nella relazione conclusiva del 24 ottobre 2011 è stata ritenu-
ta (riassunto; dettaglio nella parte in diritto) la diagnosi con influenza sulla
capacità lavorativa di periartropatia omero scapolare destra, esiti di artro-
scopia e di riparazione della cuffia rotatoria, sindrome lombospondiloge-
na, gonalgie bilaterali su obesità, sindrome fibromialgica generalizzata. È
stata inoltre indicata la diagnosi senza influenza sulla capacità di lavoro di
disturbo della personalità compensato farmacologicamente, ipertensione
arteriosa, diabete mellito non insulinodipendente, ipoacusia neurosenso-
riale bilaterale. I medici incaricati hanno osservato che il paziente sarebbe
in grado di svolgere il precedente lavoro in misura del 33% dal 1° dicem-
bre 2010 (rendita INSAI/SUVA; in esito alla visita presso l'assicuratore in-
fortuni). In ambito di attività sostitutive a determinate condizioni di postu-
ra, porto pesi, ambienti di lavoro, l'interessato sarebbe abile al 100% dal
1° dicembre 2010 (doc. 83).
L'incarto è stato sottoposto in esame al Dott. Lurati, del SMR, il quale, nel
rapporto del 2 novembre 2011, ha condiviso diagnosi e valutazione dei
medici del SAM (doc. 85). L'Ufficio AI ha calcolato al 25,61% la perdita di
guadagno subita dall'assicurato nell'ambito di attività sostitutive, ritenuto
una riduzione del reddito dopo l'invalidità del 18% per motivi personali
(doc. 88).
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Pagina 5
Mediante decisione del 1° dicembre 2011, l'UAIE ha soppresso il diritto al-
la rendita intera con effetto dal secondo mese che segue la notifica della
decisione (doc. 87).
F.
Con il ricorso depositato il 13 gennaio 2012, A._______, regolarmente
rappresentato dal Patronato INCA di Basilea, chiede, in sostanza, il ripri-
stino del suo diritto alla rendita intera AI dal 1° febbraio 2012. La parte ri-
corrente ritiene che l'assicuratore infortuni ha riconosciuto un grado d'in-
validità del 27% per la sola componente infortunistica, mentre l'AI ricono-
sce il 26% nonostante la presenza di numerosi e limitanti patologie extra-
infortunistiche note.
G.
Nel suo preavviso del 24 aprile 2012, l'Ufficio AI cantonale propone la re-
iezione del ricorso con argomenti di cui, per quanto necessario, si riferirà
nei considerandi in diritto del presente giudizio. Anche l'UAIE, con rispo-
sta del 1° maggio 2012, ha proposto la reiezione del ricorso.
Dopo avere preso atto di queste osservazioni, il Patronato INCA, con
scritto del 5 giugno 2012, ha ribadito l'intenzione del proprio assistito di
mantenere il ricorso.
Con decisione incidentale del 7 giugno 2012, la parte ricorrente è stata
invitata a versare un anticipo di 400 franchi a titolo di copertura delle pre-
sunte spese processuali. Detto anticipo è stato versato il 14 giugno 2012.
Diritto:
1.
1.1 Riservate le eccezioni di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005
sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), il Tribunale am-
ministrativo federale (TAF) giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF, i ricorsi con-
tro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre
1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) emanate dalle au-
torità menzionate all'art. 33 LTAF. In particolare, le decisioni rese
dall'UAIE possono essere portate innanzi a questo Tribunale conforme-
mente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale del 19 giugno 1959
sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS 831.20).
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Pagina 6
1.2 Giusta l'art. 40 cpv. 1 lett. b dell'ordinanza sull'assicurazione per l'in-
validità del 17 gennaio 1961 (OAI, RS 831.201), nel tenore in vigore fino
al 31 dicembre 2011, per la ricezione e l'esame delle richieste è compe-
tente l'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, fatto salvo il cpv. 2 se
gli assicurati sono domiciliati all'estero. Il cpv. 2 di tale norma stabilisce
che per la ricezione e l'esame delle richieste dei frontalieri è competente
l'Ufficio AI nel cui campo d'attività essi esercitano un'attività lucrativa;
questa regola si applica anche ai vecchi frontalieri, a condizione che al
momento della richiesta il loro domicilio abituale si trovi ancora nella zona
di frontiera ed il danno alla salute risalga all'epoca della loro attività fron-
taliera. L'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero notifica le decisioni.
1.3 Nella specie, l'interessato, ex frontaliere, risiede ancora nella zona di
confine e i suoi problemi di salute sono presenti da diverso tempo. In ogni
caso l'incidente – non professionale – è avvenuto nel settembre 2007,
quando egli era dipendente di una ditta del Luganese. L'Ufficio AI canto-
nale è dunque competente per esaminare sul merito la revisione e l'UAIE
è competente per emanare e notificare le decisioni relative.
2.
2.1 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA la procedura in materia di assicurazioni
sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge
federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicura-
zioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 LAI le disposizioni della
LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-
70), sempre che la presente legge non preveda espressamente una de-
roga.
2.2 Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla
decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di
protezione al suo annullamento o alla sua modificazione. Queste condi-
zioni sono adempiute nella specie.
2.3 Il ricorso è tempestivo e rispetta i requisiti minimi prescritti dalla legge
(art. 60 LPGA e 52 PA). L'interessato ha versato l'anticipo di 400 franchi
relativo alle presunte spese processuali entro il termine impartito. Il gra-
vame è dunque ammissibile, nulla ostando all'esame del merito dello
stesso.
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Pagina 7
3.
3.1 Il ricorrente è cittadino di uno Stato membro della Comunità europea.
Di conseguenza, è applicabile, nella specie, l'accordo sulla libera circola-
zione delle persone del 21 giugno 1999 fra la Confederazione svizzera,
da una parte e la Comunità europea ed i suoi Stati membri dall'altra, en-
trato in vigore il 1° giugno 2002 (ALC, RS 0142.112.681).
3.2 L'allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza so-
ciale è stato modificato il 1° aprile 2012 (Decisione 1/2012 del Comitato
misto del 31 marzo 2012; RU 2012 2345). Tuttavia, il caso in esame ri-
mane regolato (a seguito del rinvio dell'art. 80a LAI) dalla versione dell'al-
legato II in vigore fino al 31 marzo 2012 (cfr. RU 2002 1527, RU 2006 979
e 995, RU 2006 5851, RU 2009 2411 e 2421), in base al quale le parti
contraenti applicano fra di loro gli atti comunitari seguenti: il regolamento
(CEE) n. 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazio-
ne dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori
autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (RU
2004 121, RU 2008 4219, RU 2009 4831), normativa applicabile a tutte le
rendite il cui diritto nasce a far data dal 1° giugno 2002 o successivamen-
te e che sostituisce le Convenzioni di sicurezza sociale che disciplinava-
no i rapporti fra due o più Stati (art. 6 del regolamento) ed il regolamento
(CEE) n. 574/71 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione
del regolamento (CEE) n. 1408/71 (RU 2005 3909, RU 2009 621, RU
2009 4845).
3.3 Secondo l'art. 3 del regolamento (CEE) n. 1408/71, i cittadini degli
Stati membri della Comunità europea ed i cittadini svizzeri godono della
parità di trattamento. In base all'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria
contenuta nell'allegato II, gli accordi bilaterali fra la Svizzera e gli Stati
membri della Comunità europea in materia di sicurezza sociale sono so-
spesi con l'entrata in vigore del presente accordo qualora il medesimo
campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui l'accordo, in
particolare l'allegato II che regola i sistemi di sicurezza sociale (art. 8
ALC) non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della procedu-
ra, come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendita d'in-
validità svizzera sono regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 257
consid. 2.4).
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Pagina 8
4.
4.1 Relativamente al diritto applicabile, deve essere precisato che, a par-
tire dal 1° gennaio 2008, la presente procedura è retta dalla LAI nel suo
tenore modificato il 6 ottobre 2006 (5a revisione), ritenuto tuttavia il princi-
pio secondo il quale le norme applicabili sono quelle in vigore al momento
in cui dei fatti giuridicamente rilevanti si sono verificati. Le disposizioni re-
lative alla 6a revisione AI (primo pacchetto di misure), che sono entrate in
vigore il 1° gennaio 2012, non sono invece applicabili (RU 2011 5659, FF
2010 1603).
4.2 Il periodo di cognizione giudiziaria dello scrivente Tribunale ammini-
strativo federale si estende fino al 1° dicembre 2011, data dell'impugnata
decisione. Il giudice delle assicurazioni sociali analizza, infatti, la legalità
della decisione impugnata, in generale, secondo lo stato di fatto esistente
al momento in cui la decisione in lite è stata resa (DTF 131 V 9 consid. 1,
130 V 445 consid. 1.2 con i rinvii).
5.
5.1 In base all'art. 8 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al guada-
gno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata. L'art.
4 LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad infermità conge-
nita, malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma stabilisce che l'inva-
lidità è considerata insorgere quando, per natura e gravità, motiva il diritto
alla singola prestazione.
5.2 L'art. 28 cpv. 1 LAI stabilisce che l'assicurato ha diritto ad una rendita
alle seguenti condizioni: a. la sua capacità di guadagno o la sua capacità
di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o
migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigi-
bili; b. ha avuto un'incapacità di lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in
media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di
questo anno è invalido almeno al 40%. Tuttavia, il diritto alla rendita na-
sce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui l'assicurato ha rivendicato il
diritto alle prestazioni conformemente all'art. 29 cpv. 1 LPGA, ma al più
presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni (art. 29 cpv.
1 LAI).
5.3 L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per almeno il
70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%, ad una mezza
rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto di rendita se è in-
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valido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 2 LAI). In seguito all'entrata in vigo-
re dell'Accordo bilaterale, la limitazione prevista dall'art. 29 cpv. 4 LAI, se-
condo il quale le rendite per un grado d'invalidità inferiore al 50% sono
versate solo ad assicurati che sono domiciliati e dimorano abitualmente in
Svizzera (art. 13 LPGA), non è più applicabile quando l'assicurato è citta-
dino dell'UE e vi risiede (DTF 130 V 253 consid. 2.3).
5.4 Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parzia-
le, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compie-
re un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di
attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono
essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra pro-
fessione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al guadagno è de-
finita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possi-
bilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in conside-
razione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e
che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure
d'integrazione ragionevolmente esigibili. Per valutare la presenza di
un'incapacità al guadagno sono considerate esclusivamente le conse-
guenze del danno alla salute; inoltre, sussiste un'incapacità al guadagno
soltanto se essa non è obbiettivamente superabile (art. 7 cpv. 2 LPGA).
6.
6.1 Giusta l'art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado d'invalidità del beneficiario di
una rendita d'invalidità subisce una modifica, che incide in modo rilevante
sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta pro-
porzionalmente o soppressa, d'ufficio o su richiesta.
6.2 La revisione avviene d'ufficio quando, in previsione di una possibile
modificazione importante del grado d'invalidità o di grande invalidità, è
stato stabilito un termine nel momento dell'erogazione della rendita o
dell'assegno per grandi invalidi, o allorché si conoscono fatti o si ordinano
provvedimenti che possono provocare una notevole modificazione del
grado d'invalidità o della grande invalidità (art. 87 cpv. 2 dell'ordinanza
sull'assicurazione per l'invalidità del 17 gennaio 1961 [OAI, RS 831.201]).
6.3 Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di am-
mettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto
o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il
miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in consi-
derazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che
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Pagina 10
presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv. 1 OAI). Se la capacità
al guadagno o la capacità di svolgere mansioni consuete peggiora, occor-
re tenere conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni non
appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88a
cpv. 2 OAI).
6.4 La costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite d'invalidità sono
soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di
salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato
di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di
guadagno hanno subito un cambiamento importante (DTF 113 V 275
consid. 1a).
6.5 Va ancora rilevato che la semplice valutazione diversa di circostanze
di fatto che sono rimaste sostanzialmente invariate non giustifica una re-
visione ai sensi dell'art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 con-
sid. 1b, RCC 1987 p. 36, SVR 2004 IV n. 5 consid. 3.3.3). L'istituto della
revisione non deve costituire una base legale che possa giustificare un ri-
esame senza condizioni del diritto alla rendita (cfr. anche: RUDOLF RUEDI,
Die Verfügungsanpassung als verfahrensrechtliche Grundfigur namentlich
von Invalidenrentenrevisionen, in: Schaffhauser/Schlauri, Die Revision
von Dauerleistungen in der Sozialversicherung, San Gallo, 1999, p. 15).
6.6 La riduzione o la soppressione della rendita è messa in atto al più
presto il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della deci-
sione (art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI).
7.
Il punto di partenza per stabilire se il grado d'invalidità si è modificato in
maniera da influire sul diritto a prestazioni è costituito dall'ultima decisione
che ha esaminato materialmente il diritto alla rendita (DTF 133 V 108
consid. 5.4). Il periodo di riferimento nell'ambito della presente vertenza è
pertanto quello intercorrente fra la decisione del 23 agosto 2010, con la
quale l'UAIE ha erogato in favore dell'assicurato una rendita intera AI a
decorrere dal 1° settembre 2008, ed il 1° dicembre 2011, data della deci-
sione impugnata.
8.
8.1 Il nominato non ha più esercitato attività lucrativa dopo il settembre
2007 (doc. 7).
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Pagina 11
8.2 La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere giu-
ridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b). In base all'art.
16 LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. art. 28a cpv. 1, per valutare il
grado d'invalidità, il reddito che l'assicurato potrebbe conseguire eserci-
tando l'attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l'e-
ventuale esecuzione di provvedimenti d'integrazione (reddito da invalido),
tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è con-
frontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse di-
ventato invalido (reddito da valido). In altri termini l'assicurazione svizzera
per l'invalidità risarcisce soltanto la perdita economica che deriva da un
danno alla salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la
malattia o la conseguente incapacità lavorativa (metodo generale del raf-
fronto dei redditi).
8.3 In carenza di documentazione economica, la documentazione medica
costituisce un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori
siano ancora esigibili dall'assicurato, ma non spetta al medico graduare il
tasso d'invalidità dell'assicurato (DTF 114 V 314). Infatti, per costante giu-
risprudenza le certificazioni mediche possono costituire importanti ele-
menti d'apprezzamento del danno invalidante, allorché permettono di va-
lutare l'incapacità lavorativa e di guadagno dell'interessato in un'attività da
lui ragionevolmente esigibile (DTF 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid.
3c).
9.
9.1 Quando venne riconosciuta la rendita intera AI, dal punto di vista me-
dico risultava che l'assicurato soffriva (in rapporto con l'infortunio del set-
tembre 2007) di esiti di lesione tendinea degenerativa in tenopatia plurifo-
cale, segnatamente del sovraspinato della cuffia dei rotatori destra, tratta-
ta cruentemente, esiti di artroscopia destra del gennaio 2008, borsecto-
mia subacromiale, débridement e re-inserzione transossea del tendine
del sovraspinato. In seguito vi fu una rottura del sovraspinato e l'interes-
sato venne sottoposto a nuovo intervento chirurgico nel marzo 2010 con
nuova riparazione artroscopia della cuffia rotatoria della spalla destra (cfr.
incarto dell'INSAI/SUVA).
9.2 Al momento della revisione in esame, l'Ufficio AI cantonale ha ordina-
to un'indagine in reumatologia e psichiatrica al SAM di Bellinzona. I medi-
ci incaricati hanno evidenziato:
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diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa: periartropatia omero
scapolare destra in esiti di artroscopia con tenotomia del capo lungo del
bicipite, borsectomia subacromeale, débridement e re-inserzione trans
ossea del tendine del sovraspinato il 23 gennaio 2008; esiti di intervento
di riparazione della cuffia dei rotatori per rottura della stessa il 4 marzo
2010; sindrome lombospondilogena cronica a destra in: alterazioni dege-
nerative della colonna lombare (discopatia L3-L4 ed L4-L5); disturbi stati-
ci del rachide (appiattimento della dorsale); decondizionamento muscola-
re; obesità con BMI 37kg/m2. Gonalgie bilaterali su nota gonartrosi destra
con esiti da meniscectomia parziale il 2 maggio 2007, sindrome fibromial-
gica generalizzata.
Diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa: disturbo della perso-
nalità emotivamente instabile, tipo impulsivo, in fase di compenso sotto
terapia psicofarmacologica stabilizzante di mantenimento, nota iperten-
sione arteriosa in trattamento, noto diabete insulinodipendente in tratta-
mento con dieta, nota iperacusia bilaterale neurosensoriale.
Non sono stati esibiti documenti medici in sede di audizione o di ricor-
so/replica attestanti ulteriori patologie. La refertazione prodotta prima del-
la visita al SAM di Bellinzona è stata vagliata dai periti di questo servizio
medico (cfr. rapporto del Dott. Enrico del 15 febbraio 2011 ed altri referti).
10.
10.1 Per quanto concerne le conseguenze invalidanti delle menzionate
affezioni, il servizio medico dell'Ufficio AI cantonale ha fondato il suo pare-
re sulle risultanze emerse nel corso della visita svolta presso il SAM.
Una perizia richiesta dall'Ufficio AI cantonale non può essere scartata ad-
ducendo che si tratta di un referto di parte. Infatti, la legge attribuisce
all'amministrazione il compito di istruire le domande di rendita, procuran-
dosi gli atti necessari, in particolare circa lo stato di salute, l'attività, la ca-
pacità di lavoro e l'idoneità all'integrazione dei richiedenti. A tale scopo
possono essere domandati rapporti e informazioni, ordinate perizie, ese-
guiti sopralluoghi e consultati specialisti dell'aiuto pubblico o privato agli
invalidi (art. 69 cpv. 2 OAI). In questo contesto l'Ufficio AI agisce quale or-
gano amministrativo preposto all'attuazione della legge, sicché le perizie
ordinate in adempimento di questo compito non possono essere conside-
rate di parte (DTF 123 V 175 e 122 V 157).
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Lo stesso vale per quel che riguarda le perizie dell’amministrazione fatte
esperire da medici esterni. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha
considerato rilevante una perizia affidata al SAM, negando che tale orga-
nizzazione sanitaria possa essere considerata parte in causa per sussi-
stenza di un vincolo per cui l’istituto medesimo sarebbe obbligato a tene-
re in particolare considerazione gli interessi specifici dell’assicurazione
per l’invalidità (DTF 136 V 376 consid. 4). Determinante è la circostanza
che la perizia del servizio di accertamento medico rispetti tutti i principi
concernenti la valutazione medica dell'invalidità. Infatti, per quanto con-
cerne il valore probatorio d'un rapporto medico va in particolare accertato
se il rapporto è completo per quanto riguarda i temi sollevati, se si riferi-
sce ad esami approfonditi, se tiene conto delle censure del paziente, se è
stato redatto con conoscenza della pregressa vicenda valetudinaria (a-
namnesi), se è chiaro nella presentazione del contesto medico e, infine,
se le conclusioni a cui giunge sono fondate. Elemento determinante dal
profilo probatorio non è in linea di principio l'origine del mezzo di prova né
la designazione del materiale probatorio quale rapporto o di perizia, bensì
il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3a; 122 V 160 consid. 1c). In
una recente giurisprudenza il Tribunale federale ha tra l'altro precisato
che quando in opposizione ad un accertamento di un servizio medico
specifico dell'AI viene presentata una perizia che contraddice in modo
scientifico ed esauriente quanto espresso dalla precedente indagine sia
in ambito diagnostico che nelle conclusioni, ed il giudice non è in grado di
decidere quali fra le due può essere condivisa, è lecito far allestire una
perizia giudiziaria indipendente e conclusiva (DTF 137 V 210 consid.
4.4.1.4).
10.2 Nel caso in esame l'Ufficio AI ha avviato la procedura di revisione
(nel gennaio 2011) non appena venuto a conoscenza delle risultanze
dell'assicuratore infortuni. Con decisione del 22 dicembre 2010, questi ha
riconosciuto in favore del proprio assicurato una rendita pari al 27% d'in-
validità a decorrere dal 1° gennaio 2010.
In proposito può essere osservato che il Tribunale federale (delle assicu-
razioni) ha disposto delle regole circa l'uniformità della nozione d'invalidità
nel campo delle assicurazioni sociali, precisando che la valutazione in
ambito AI non vincolava l'assicuratore infortuni (DTF 131 V 362 consid.
2.3). Il Tribunale federale, dal canto suo, ha ammesso la reciprocità di
questa regola nei confronti dell'assicurazione invalidità nel senso che
questa non è legata dalla valutazione dell'assicuratore infortuni ai sensi
del DTF 126 V 288. Di conseguenza, per esempio, l'Ufficio AI non ha fa-
coltà di formulare opposizione (o ricorso) contro una decisione dell'assi-
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curatore infortuni concernente il diritto alla rendita o la determinazione del
tasso d'invalidità (DTF 133 V 549). La valutazione dell'invalidità è dunque
indipendente nei due rami d'assicurazione (cfr. anche sentenza del Tribu-
nale federale 8C_ 558/2008 del 17 marzo 2009 consid. 2.3). Questa indi-
pendenza nel decidere non significa che le perizie effettuate nei due rami
assicurativi debbano essere utilizzate dalla sola assicurazione che ha or-
dinato una tale indagine quando, per esempio, l'analisi dell'invalidità è
stata ricercata in modo globale e non settoriale e che una determinata pe-
rizia non si sia limitata al mero aspetto del rapporto di causalità fra l'inci-
dente subito ed il danno alla salute, aspetto questo caratteristico della so-
la assicurazione contro gli infortuni (cfr. ALFRED MAURER/GUSTAVO SCAR-
TAZZINI/MARC HÜRZELER, Bundessozialversicherungsrecht, 3° ed., Basile-
a, 2009, § 10 n° 39 e seg.).
10.3
10.3.1 Dal punto di vista ortopedico/reumatologico, lo specialista ha preso
atto delle risultanze scaturite dalle indagini svolte dall'assicuratore infor-
tuni e ha esaminato in modo più approfondito le questioni relative a limi-
tazioni extrainfortunistiche (colonna lombare e ginocchia in modo partico-
lare). Dopo avere svolto un esame clinico delle capacità funzionali ad o-
gni livello, l'esperto è giunto alla conclusione che il paziente non è più in
grado, se non in misura ridotta, di riprendere il suo precedente lavoro di
muratore/carpentiere. Invece, nell'ambito di attività sostitutive, a determi-
nate condizioni, il paziente è ancora abile ad un lavoro consono in misura
completa. Circa le condizioni di postura, porto peso ed altro, lo specialista
ha segnalato che il paziente può molto spesso sollevare e portare pesi fi-
no a 5 kg all'altezza dei fianchi, talvolta tra i 5 ed i 10 kg, raramente oltre
questi pesi. Al di sopra del petto sono possibili il sollevamento di pesi fino
a 5 kg, ma di rado pesi che oltrepassano questo limite. Il paziente può
maneggiare attrezzi di precisione leggeri e medi, ma non quelli pesanti.
La rotazione manuale è normale. L'interessato può effettuare raramente
lavori al disopra della testa, talvolta effettuare la rotazione del tronco, tal-
volta assumere la posizione seduta inclinata in avanti, talvolta la posizio-
ne in piedi inclinata in avanti, talvolta assumere la posizione inginocchia-
ta, spesso effettuare la flessione della ginocchia. Il paziente può lavorare
seduto per lungo tempo, per meno tempo in piedi. Egli può camminare
senza problemi per 50 metri, un po' meno per tragitti più lunghi. Egli può
talvolta camminare su terreno accidentato, salire le scale, ma non può più
salire scale a pioli.
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10.3.2 Da punto di vista psichiatrico, il paziente non presenta patologie
maggiori. Egli ha seguito, nel 2008, alcune consultazioni specialistiche,
più che altro per problemi di conflittualità con un vicino di casa per sedare
una certa carica aggressiva ed una situazione di tensione. Sembra fosse-
ro presenti problemi di impulsività marcata. In concomitanza sussistevano
problemi psichici causati dal suo stato d'invalidità (sindrome reattiva).
Quasi tutti i sintomi sono poi venuti a scemare con delle cure appropriate
e a seguito del decesso dell'antagonista. Nelle condizioni attuali il distur-
bo impulsivo ed altri elementi di carattere patologico non sono più presen-
ti o, perlomeno, sono compensati da una terapia ancora in corso (note-
volmente ridotta rispetto al passato). La capacità di lavoro dal punto di vi-
sta psichiatrico, secondo il Dott. Mari, è integra in qualunque attività. In
ogni caso, non vi è alcuna patologia invalidante.
La tendenza generalizzata a sentire dolori ovunque (sindrome fibromial-
gica generalizzata) non incide nella specie sulla capacità di lavoro. In atti-
vità adatte e rispettose di determinati limiti sopra descritti, il paziente, no-
nostante i dolori soggettivi, raggiunge una capacità di lavoro completa.
Peraltro, senza dovere in questo giudizio dilungarsi sul problema della
sindrome da dolore somatoforme (cfr. DTF 135 V 201, 132 V 65 consid.
4.3, 130 V 352 consid. 2.2.2, 127 V 298 consid. 4c), si potrà notare che,
nel presente caso, è del tutto carente una comorbidità psichiatrica, condi-
zione essenziale per poter riconoscere un carattere invalidante di rilievo a
questo tipo di patologie.
10.3.3 Per il resto, le altre patologie non assumono alcun carattere inva-
lidante. Il diabete è ben curato, come pure l'ipertensione arteriosa. Que-
ste affezioni, presenti da diverso tempo, non hanno mai comportato un'in-
capacità di lavoro di nessun genere. Per quanto riguarda l'obesità (note-
vole), si ricorda solamente che il Dott. Christen ha raccomandato una ri-
duzione del peso corporeo, sottolineando come questo sovraccarico inci-
de negativamente sull'intero apparato osteoarticolare ed in particolare
sulle ginocchia già parzialmente lese ed ipofunzionanti.
10.3.4 I medici del SAM concludono la loro perizia ritenendo che le con-
dizioni di salute del peritando sono migliorate e fissano al 1° dicembre
2010 la capacità di lavoro completa in attività sostitutive. Questo corri-
sponde alla data in cui l'assicuratore infortuni fa decorrere la rendita d'in-
validità pari ad un grado d'invalidità del 27%. In realtà il miglioramento
generale era già stato constatato dal medico di circondario INSAI/SUVA
nella sua visita di chiusura del 27 settembre 2010. Il medico dell'Ufficio AI
riprende e condivide tali valutazioni.
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Pagina 16
11.
11.1 Il collegio giudicante condivide il parere del servizio medico dell'au-
torità inferiore. Vero è che l'assicurato presenta non solo un danno par-
zialmente invalidante post-infortunistico, ma anche una discreta affezione
ortopedica extra-infortunistica a livello soprattutto dorsolombare e, in mo-
do meno incidente, alle ginocchia. Tuttavia, nonostante alcune limitazioni
funzionali ben descritte dal Dott. Christen, queste non sono tali, pur
sommate ai problemi della spalla destra, dall'impedire ad A._______, di
svolgere attività leggere, semisedentarie, semplici, ripetitive in misura
completa. Queste possono consistere in lavori come quelli di operaio ad-
detto al controllo di macchine di produzione automatica, operaio imballa-
tore e/o produttore di piccoli oggetti, guardiano/custode, cassiere, aiuto
magazziniere, ecc.
11.2 Secondo un principio generale del diritto delle assicurazioni sociali,
ogni assicurato ha l'obbligo di ridurre il danno conseguente la sua invalidi-
tà. In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto quanto sia
ragionevolmente esigibile per ovviare nel modo migliore possibile alle
conseguenze della sua invalidità, segnatamente mettendo a profitto la
sua residua capacità lavorativa se necessario in una nuova professione
(DTF 130 V 97 consid. 3.2).
11.3 È vero che durante la sua carriera professionale l'insorgente ha svol-
to principalmente l'attività di operaio edile (o carpentiere edile). Si può tut-
tavia ritenere che, visto il genere d'attività sostitutive in esame e la natura
delle sue affezioni, un'attività leggera è esigibile senza che si debba pro-
cedere a un adattamento del posto di lavoro alle condizioni di salute del
ricorrente e ciò nonostante l'età. Questo Tribunale osserva pure che allo
stesso si presenta un ventaglio relativamente ampio di professioni possi-
bili in diversi settori, con mansioni semplici e ripetitive, che non richiedono
necessariamente la messa in atto di particolari misure di reintegrazione
professionale.
12.
12.1 L'invalidità è determinata stabilendo il rapporto fra il reddito del lavo-
ro che l'assicurato conseguirebbe, dopo la manifestazione dell'invalidità e
dopo l'esecuzione d'eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio
di un'attività lucrativa, ragionevolmente esigibile da lui in condizioni nor-
mali del mercato del lavoro, e il reddito che potrebbe conseguire se non
fosse diventato invalido (art. 16 LPGA). Occorre pertanto esaminare se,
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nell'ambito di attività di sostituzione, l'insorgente presenti un'incapacità di
guadagno di rilievo.
12.2 Nel 2010, anno in cui l'assicurato è considerato abile al 100% in at-
tività sostitutive, il salario privo d'invalidità sarebbe stato di 68'068 franchi,
circostanza non contestata.
12.3
12.3.1 Quale reddito da invalido si deve ritenere quello statistico ottenibile
in attività di tipo leggero fino a medio pesante, semplici, non qualificate,
ripetitive. Queste attività (2010) comportano un salario medio mensile di
4'948 franchi pari a 59'378.88 annuali (valori dell'UFS, tabella TA1, livello
4, uomini). Questo importo deve essere adeguato secondo un orario set-
timanale di 41.6 medio della categoria, ciò che permette di ottenere un
importo di 61'754 franchi.
12.3.2 Questo introito teorico può essere ridotto per tenere conto dei fat-
tori personali dell'assicurato (DTF 126 V 75), quali età, handicap. L'am-
ministrazione, che gode di un ampio margine d'apprezzamento, ha appli-
cato un tasso del 18% complessivo. Il collegio giudicante non ha fondato
motivo per scostarsi da tale valutazione che non è arbitraria. Va peraltro
rilevato che secondo la consolidata giurisprudenza la riduzione massima
è del 25%. Ora, il Tribunale considerata l'età dell'assicurato nel 2010 (54
anni) e gli handicap noti, può confermare la valutazione dell'Ufficio AI. Ne
consegue un introito annuale di 50'638.27 franchi (61'751 franchi – 18%).
12.4 Il confronto fra un reddito privo d'invalidità di 68'068 franchi ed un in-
troito teorico (finale) dopo l'insorgenza dell'invalidità di 50'638.27 franchi
fa risultare una perdita di guadagno del 25,61% (arrotondato al 26%),
tasso che non comporta alcun riconoscimento di una rendita dell'assicu-
razione svizzera per l'invalidità. Questo grado d'invalidità non si discosta
di molto da quello ottenuto dall'assicuratore infortuni (27%).
In questo contesto può essere aggiunto che A._______ non attingerebbe
il livello del 40%, valore minimo per avere diritto ad una rendita d'invalidi-
tà, nemmeno se si applicasse (circostanza comunque ingiustificata nella
specie) il tasso di riduzione più elevato del 25% al salario dopo l'invalidità.
12.5 È quindi a ragione che l'autorità inferiore ha soppresso la rendita in-
tera dal secondo mese che ha seguito la notifica della decisone del 1° di-
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Pagina 18
cembre 2011, in applicazione dell'art. 88a OAI e 88bis cpv. 2 lett. a OAI,
ossia ben oltre i tre mesi dopo la data della visita presso il Dott. Masina,
avvenuta il 16 settembre 2010 (cfr. consid. 6.3, 6.6 e 10.3.4).
Visto quanto precede, il ricorso deve essere respinto e l'impugnata deci-
sione confermata.
13.
13.1 Le spese di procedura di 400 franchi sono poste a carico del ricor-
rente e sono compensate con l'anticipo da lui fornito il 16 giugno 2012.
13.2 Visto l'esito del ricorso, non vengono riconosciute indennità per spe-
se ripetibili.
Per quel che concerne l'UAIE, le autorità federali non hanno diritto ad
un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 del regolamento del 21 feb-
braio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nella cause dinnanzi al Tri-
bunale amministrativo federale, TS-TAF, RS 173.320.2).
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Pagina 19
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di 400 franchi, sono poste a carico del ricorrente e
sono compensate con l'anticipo fornito.
3.
Non vengono riconosciute indennità per spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
– rappresentante del ricorrente (atto giudiziario)
– autorità inferiore (n. di rif. ; raccomandata)
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (raccomandata)
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Francesco Parrino Dario Croci Torti
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e
segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF,
RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e
l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata
e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come
mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: