Corte III
C-2316/2007
{ T 0 / 2 }
Sentenza del 7 settembre 2007
Composizione: Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio), Francesco
Parrino e Eduard Achermann, giudici,
Paola Carcano, cancelliera.
A._______,
ricorrente, patrocinato dal Patronato SENAS, via XXI Luglio, IT-81037
S._______,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti
all'estero (UAIE), avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211
Ginevra 2,
autorità inferiore,
concernente
prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Ritenuto in fatto:
A. A._______, cittadino italiano, nato l'_______, celibe, ha lavorato in
Svizzera tre mesi nel 1967, 8 mesi nel 1971 ed ininterrottamente dal 1°
gennaio 1972 al 31 agosto del 1978, solvendo, durante tali periodi, i
contributi dovuti all'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e
l'invalidità. Egli è poi rimpatriato. A far tempo dal 1° agosto 2005
percepisce una pensione d'invalidità italiana di Euro 574.15. In data 28
febbraio 2006, A._______ ha formulato una richiesta volta al
conseguimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità.
L'assicurato è stato visitato il 13 marzo 2006 presso i servizi medici
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) di Caserta, ove il
sanitario incaricato (Dott. R._______) ha evidenziato la diagnosi di diabete
mellito in trattamento misto con secondaria retinopatia proliferante,
glaucoma assoluto neovascolare con atrofia ottica (visus spenso in OS e
motu mano ODex) ed ha posto un tasso di invalidità totale (100%) in
qualsiasi attività lavorativa a decorrere dal 28 febbraio 2006. L'INPS non
ha esibito alcuna documentazione medica obiettiva (doc. 1-6 e 9-12).
B. Con lettera del 27 aprile 2006, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per
gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha chiesto all'assicurato di
compilare e rispedire il questionario complementare alla domanda di
prestazione e di inviare altresì le copie dei certificati di lavoro in Svizzera
(doc. 7). L'interpellato non ha dato seguito a tale richiesta. Con lettera del
31 maggio 2006 l'UAIE ha sollecitato l'invio di quanto precedentemente
richiesto (doc. 8). Nuovamente l'interpellato è rimasto silente.
Con lettera del 28 agosto 2006, l'UAIE ha chiesto all'assicurato di
compilare e rispedire il questionario per l'assicurato, il questionario
concernente il lavoro e lo stipendio dei salariati ed ogni altro documento
(segnatamente: rapporti medici, cartelle cliniche, esami di laboratorio,
ECG, radiografie, ecc.) utile per l'esame della domanda (doc. 13). Non
avendo ricevuto risposta, con lettera raccomandata del 1° dicembre 2006,
l'UAIE ha invitato A._______ a voler produrre quanto richiesto entro e non
oltre 30 giorni dal ricevimento della diffida. In caso di mancato riscontro
entro il termine stabilito, la domanda di rendita non sarebbe stata
esaminata (doc. 14). L'interpellato non ha dato seguito a tale diffida.
Mediante decisione del 26 febbraio 2007, l'UAIE ha comunicato
all'assicurato che la sua domanda di rendita del 28 febbraio 2006 non
sarebbe stata esaminata (doc. 15).
3C. Con tempestivo gravame del 20 marzo 2007 A._______, regolarmente
rappresentato dal Patronato SENAS di S._______, chiede,
sostanzialmente, l'annullamento del summenzionato provvedimento
amministrativo e, di conseguenza, che l'amministrazione entri nel merito
della domanda di rendita. Egli sostiene che vi sono stati dei disguidi postali
asserendo di aver ricevuto alcune raccomandate in ritardo mentre altre
sarebbero state recapitate a persone omonime presenti nel Comune di
S._______. Ribadisce di essere affetto da un handicap grave (cecità
assoluta) e produce la seguente documentazione:
- una lettera del 22 maggio 2006 con cui il Patronato SENAS avrebbe
comunicato all'UAIE, con riferimento allo scritto del 27 aprile 2006
dell'amministrazione, che le condizioni di salute di A._______ (cecità
assoluta) non consentono di dare seguito alla compilazione del
questionario e che ciò nonostante è stato reperito tra gli atti una copia
attestante la Fabbrica dove l'assicurato ha svolto l'attività lavorativa ed
indicativamente riferisce il periodo che corre tra il 31 marzo 1971 ed il 6
ottobre 1978;
- una lettera del 4 gennaio 2007 con cui il Patronato SENAS avrebbe
trasmesso all'UAIE, il questionario complementare alla domanda di
prestazione sollecitato più volte (specificando che non era stato possibile
trasmetterlo oggi per dei disguidi postali) ed un estratto contributivo
italiano da dove risulta che l'assicurato è titolare di trattamenti pensionistici
italiani comprensivi di accompagnamento e di trattamento economico di
Invalidità Civile per cieco assoluto e dove avrebbe comunicato che
l'assicurato era lavoratore stagionale presso la provincia di Caserta in
qualità di manutentore e operaio boschivo dapprima con contratto a tempo
determinato trasformato a partire dal 2002 a tempo indeterminato ed ha
lavorato in Svizzera dal 31 marzo 1971 al 6 ottobre 1978 presso la
Fabbrica “Brasserie B._______”;
- il questionario complementare alla domanda di prestazione datato 13
marzo 2007 nel quale l'assicurato dichiara di aver lavorato in Svizzera dal
31 marzo 1971 al 6 ottobre 1978 presso la Fabbrica “Brasserie
Bcamregard”;
- una fotocopia del documento d'identità di A1._______;
- una copia della procura (non datata) rilasciata da A1._______ (in nome e
per conto A._______).
D. Nelle sue osservazioni ricorsuali del 1° giugno 2007 l'UAIE propone la
reiezione dell'impugnativa con argomenti di cui si riferirà, per quanto
occorra, nei considerandi che seguono.
Dopo aver preso atto delle osservazioni dell'amministrazione, il Patronato
SENAS, con scritto del 15 luglio 2007, ha sostanzialmente ribadito
l'intenzione del proprio assistito di mantenere il ricorso trasmettendo, oltre
4a documentazione già agli atti, il questionario COD. CI 330 (questionario
da allegare alle domande di prestazioni di vecchiaia, invalidità e inabilità
regime C.E.E.) del 14 luglio 2007 da dove risulta che l'assicurato ha
lavorato in Svizzera dal 31 marzo 1971 al 6 ottobre 1978 presso la
Fabbrica “Brasserie B._______” per circa Fr. 1'200 ed è titolare di
trattamenti pensionistici italiani comprensivi di accompagnamento e di
trattamento economico di Invalidità Civile per cieco assoluto a partire dal
2005.
E. In data 27 luglio 2007 il Tribunale amministrativo federale ha comunicato
alle parti la composizione del collegio giudicante. Entro il termine impartito
non sono state presentate istanze di ricusa.
Considerando in diritto:
1. In virtù dell'art. 31 della Legge sul Tribunale amministrativo federale del 17
giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo tribunale giudica i ricorsi contro le
decisioni ai sensi dell'art. 5 della Legge federale sulla procedura
amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) emanate dalle
autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF, riservate le eccezioni di cui
all'art. 32 LTAF. In particolare, le decisioni rese dall'Ufficio AI per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE) concernenti l'assicurazione per
l'invalidità possono essere portate innanzi al TAF conformemente all'art.
69 cpv. 1 lett. b della Legge federale sull'assicurazione per l'invalidità del
19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20). In virtù dell'art. 53 cpv. 2 LTAF è
applicabile il nuovo diritto di procedura.
2.
2.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la Confederazione
svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri,
dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC,
RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che regola il coordinamento
dei sistemi di sicurezza sociale nonchè il Regolamento (CEE) n° 1408/71
del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei regimi di
sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro
familiari che si spostano all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1)
come pure il corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento
CEE n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione
del Regolamento n° 1408/71, RS 0.831.109.268.11). Trattasi di una
normativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data dal
1° giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della parità
di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro della
Comunità europea ed i cittadini svizzeri (art. 3 e 6 del Regolamento CEE
n° 1408/71).
52.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta nell'allegato II,
gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri della Comunità
europea in materia di sicurezza sociale vengono sospesi a decorrere
dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora il medesimo campo sia
disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui l'Accordo, in particolare
l'Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale
(art. 8 ALC), non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della
procedura come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendita
di invalidità svizzera sono regolate dal diritto interno svizzero.
2.3 L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella presente
procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione europea,
dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno
1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo
all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
2.4 Per costante giurisprudenza l'ottenimento di una pensione straniera di
invalidità non pregiudica l'apprezzamento di un'invalidità secondo il diritto
svizzero (ATFA causa I 435/02 consid. 2 del 2 febbraio 2003; Revue à
l'attention des caisses de compensations (RCC) 1989 p. 330). Alla stessa
maniera, dopo l'entrata in vigore dell'ALC, il grado di invalidità di un
assicurato che pretende una rendita dell'assicurazione-invalidità svizzera è
determinato esclusivamente secondo il diritto svizzero (DTF 130 V 257
consid. 2.4).
3. Il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la legge federale sulla parte generale
del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA, RS 830.1)
che ha portato alcune modifiche legislative anche nell'ambito
dell'assicurazione per l'invalidità. Secondo l'art. 2 LPGA le disposizioni di
questa legge sono applicabili alle assicurazioni sociali disciplinate dalla
legislazione federale, se e per quanto le singole leggi sulle assicurazioni
sociali lo prevedano. Inoltre, l'art. 1 LAI stabilisce che le disposizioni della
LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-
70), sempre che la presente legge non preveda espressamente una
deroga.
Ai sensi del combinato disposto degli art. 3 lett. dbis PA e 1 cpv. 1 LAI, la
procedura in materia di assicurazioni sociali è disciplinata, di principio,
dalla LPGA. Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è
toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un
interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua
modificazione. Queste condizioni sono adempiute nella specie.
6Il ricorso è tempestivo ed ossequioso dei requisiti minimi prescritti dalla
legge (art. 60 LPGA e 52 PA). Il gravame è dunque ricevibile, nulla
ostando all'esame del merito dello stesso.
4.
4.1 In base all'art. 8 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al guadagno
totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata. L'art. 4
LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad infermità congenita,
malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma stabilisce che l'invalidità è
considerata insorgere quando, per natura e gravità, motiva il diritto alla
singola prestazione. Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità,
totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o
psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione
o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga
durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili
in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al
guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o
parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato
che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica,
mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle
cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili. Ora, la
nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere giuridico
economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b). Non spetta quindi al
medico graduare l'invalidità, bensì all'amministrazione rispettivamente al
giudice, tramite il raffronto dei redditi e, meglio, stabilendo il rapporto fra il
reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo la manifestazione
dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti di
integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa, ragionevolmente esigibile
da lui in condizioni normali di mercato del lavoro, e il reddito che egli
avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido (art. 16 LPGA
applicabile per il rinvio dell'art. 28 cpv. 2 LAI). In altri termini
l'assicurazione svizzera per l'invalidità risarcisce soltanto la perdita
economica che deriva da un danno alla salute fisica o psichica dovuto a
malattia o infortunio, non la malattia o la conseguente incapacità
lavorativa.
4.2 Ai fini del presente giudizio occorre poi precisare che, in base all'art. 28
cpv. 2 LPGA, colui che rivendica prestazioni assicurative deve fornire
gratuitamente tutte le informazioni necessarie per accertare i suoi diritti e
per stabilire le prestazioni assicurative. Dal canto suo, l'art. 73
dell'Ordinanza su l'assicurazione per l'invalidità del 17 gennaio 1961 (OAI;
RS 831.201), prevede che se l'assicurato rifiuta, senza scuse valide, un
esame medico (art. 49 cpv. 2), una perizia (art. 69 cpv. 2), un colloquio
con un ufficio AI (art. 69 cpv. 3) o di fornire informazioni (art. 28 LPGA),
l'amministrazione può, dopo aver adeguatamente esposto le conseguenze
della negligenza, decidere in base agli atti oppure sospendere gli
7accertamenti e decidere la non entrata nel merito. Parallelamente anche la
LPGA contiene una disposizione analoga. Giusta l'art. 43 cpv. 1 LPGA,
l'assicuratore esamina le domande, intraprende d'ufficio i necessari
accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno. Se l'assicurato
o altre persone che pretendono prestazioni, nonostante un'ingiunzione,
rifiutano in modo ingiustificato di compiere il loro dovere d'informare o di
collaborare, l'assicuratore può, dopo diffida scritta ed avvertimento delle
conseguenze giuridiche e dopo aver impartito un adeguato termine di
riflessione, decidere in base agli atti o chiudere l'inchiesta e decidere di
non entrare in materia (cpv. 3). Tuttavia, l'amministrazione non può far uso
di questa possibilità che con prudenza, ossia solo quando l'esame di
merito della richiesta non è possibile senza i documenti o gli accertamenti
suppletivi domandati (DTF 108 V 230 consid. 2; UELI KIESER, ATSG-
Kommentar: Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil
des Sozialversicherungsrecht von 6 Oktober 2000, Zurigo 2003, n. 41 ad
art. 43; KÖLZ/HÄNER, Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung,
Zurigo 1999, n. 229, p. 108 e seg.; GABRIELA RIEMER-KAFKA, Die Pflicht zur
Selbstverantwortung, Friborgo 1999, p. 210). Vero è che in diritto sociale
la procedura è retta dal principio inquisitorio, in base al quale fatti
pertinenti della causa devono essere constatati d'ufficio
dall'amministrazione o dal giudice. Questo principio non è tuttavia
assoluto. La sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare
all'istruttoria della pratica. In particolare, queste devono esibire le prove
determinanti secondo la natura delle richiesta ed dei fatti invocati alla base
della domanda. In carenza di questa partecipazione alla formazione dei
fatti dai quali può scaturire un determinato diritto, la parte richiedente
rischia di dover sopportare le conseguenze di quel suo atteggiamento
(sentenza del TF del 23 gennaio 2007 I 906/05 consid. 5.1 e 6, DTF 125 V
195 consid. 2 e ref.).
5.
5.1 Con lettera del 28 agosto 2006, l'UAIE ha chiesto all'assicurato di
compilare e rispedire al più presto possibile il questionario per l'assicurato,
il questionario concernente il lavoro e lo stipendio dei salariati ed ogni altro
documento (segnatamente: rapporti medici, cartelle cliniche, esami di
laboratorio, ECG, radiografie, ecc.) utile per l'esame della domanda (doc.
13). Non avendo ricevuto risposta, con lettera raccomandata del 1°
dicembre 2006, l'UAIE ha invitato A._______ a voler produrre quanto
richiesto entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della diffida. In caso di
mancato riscontro entro il termine stabilito, la domanda di rendita non
sarebbe stata esaminata (doc. 14). L'interpellato non ha dato seguito a tale
diffida.
85.2 Ora le informazioni richieste all'assicurato riguardanti la sua carriera
lavorativa ed, in modo ancor più particolare, l'ultima attività svolta (datore
di lavoro, tipo di lavoro svolto, orario, retribuzione mensile, assenze per
infortunio o malattia, cessazione dell'attività, motivi di questa cessazione,
ecc.) sono strettamente personali e potevano, rispettivamente possono,
essere fornite solo dallo stesso interessato oppure da un suo
rappresentante mediante la completa e corretta compilazione del
questionario per l'assicurato e del questionario concernente il lavoro e lo
stipendio dei salariati. Queste informazioni sono peraltro fondamentali
nell'ambito dell'analisi di una domanda di rendita d'invalidità dato che
l'invalidità è un concetto economico e non medico (cfr. considerando 4.1).
Senza i due formulari economici, debitamente compilati, l'autorità
amministrativa non poteva esaminare sul merito la domanda di rendita
d'invalidità. Il fatto poi che l'assicurato asserisca di aver ricevuto alcune
raccomandate in ritardo mentre altre sarebbero state recapitate a persone
omonime presenti nel Comune di S._______ sono prive di pregio, posto
che tra la documentazione prodotta in sede ricorsuale (due lettere,
segnatamente del 22 maggio 2006 e del 4 gennaio 2007, il questionario
complementare dalla domanda di prestazione del 13 marzo 2007, una
procura rilasciata dal ricorrente ad A1._______ come pure la fotocopia del
documento di identità di quest'ultima) non si annoverano i due formulari
economici (il questionario per l'assicurato ed il questionario concernente il
lavoro e lo stipendio dei salariati) indispensabili ai fini dell'evasione della
pratica in oggetto.
6. Stante quanto precede, l'amministrazione ha rispettato la procedura di cui
all'art. 43 cpv. 3 LPGA, in quanto ha inviato all'assicurato la diffida per
lettera raccomandata, gli ha concesso un congruo termine di riflessione e
l'ha avvertito delle conseguenze del mancato adempimento dell'obbligo di
collaborazione. In tali circostanze, il ricorso deve quindi essere respinto e
l'impugnata decisione confermata. Al ricorrente viene tuttavia ricordato che
ha facoltà di ripresentare una domanda di rendita.
7.
7.1 Non si prelevano spese processuali (art. 6 lett. b del Regolamento dell'11
dicembre 2006 sulle tasse e sulle spese ripetibili dinanzi al Tribunale
amministrativo federale: FITAF, RS 173.320.2).
7.2 In base all'art. 64 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in
parte, può assegnare al ricorrente un'indennità per le spese indispensabili
e relativamente elevate che ha sopportato. Nel caso in esame, visto l'esito
del gravame, non vengono assegnate indennità per spese ripetibili.
9Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata del 26 febbraio 2007 è
confermata.
2. Non si prelevano spese processuali.
3. Non vengono assegnate indennità per spese ripetibili.
4. Comunicazione:
- al rappresentante del ricorrente (raccomandata A/R),
- all'autorità inferiore (n. di rif. _______),
- all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
Rimedi di diritto:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al
Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua
notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno
2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei
mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e, se in possesso della parte, i
documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
La presidente del collegio: La cancelliera:
Elena Avenati-Carpani Paola Carcano
Data di spedizione: