Corte II I
C-23/2007 /cap
{T 0/2}
D e c i s i o n e d e l 9 o t t o b r e 2 0 0 7
Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio),
Stefan Mesmer, Francesco Parrino,
cancelliera Paola Carcano.
G._______,
patrocinata dall'Avv. Marco Frigerio,
piazza Col. C. Bernasconi no 5, 6830 Chiasso,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assi-
curati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond-
Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
prestazioni dell'assicurazione invalidità.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-23/2007
Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che, mediante decisione di revisione del 2 novembre 2006 notificata il
21 novembre successivo, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per
gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha soppresso a decorrere dal
1° gennaio 2007 a G._______, cittadina italiana, nata il _______, la
rendita intera dell'assicurazione svizzera per l'invalidità, che le era
stata accordata dal 1° gennaio 1994 (doc. 1-96),
che, con ricorso del 16 dicembre 2006 consegnato alla posta il 18
dicembre successivo, G._______, regolarmente rappresentata dall'avv.
Marco Frigerio di Chiasso, chiede, in sostanza, l'annullamento del
summenzionato provvedimento amministrativo e, di conseguenza, il
riconoscimento del suo diritto ad una rendita intera dell'assicurazione
svizzera per l'invalidità con decorrenza dal 1° gennaio 2007 con gli
interessi legali e rivalutazione monetaria delle singole scadenze fino al
soddisfo; a suffragio delle sue conclusioni produce: una consulenza
medico-legale della Dott.ssa N._______ del 7 dicembre 2006, un
modello E 213 del 10 febbraio 2000 ed un modello E 213 del 18 luglio
2005, un referto di una TC del rachide e della cervicale del 27 agosto
2003, un referto di una TC del cranio del 26 aprile 2006, un referto di
una radiografia lombosacrale e della colonna cervicale del 26 aprile
2004, un esame elettromiografico con il rispettivo referto del 7 giugno
2004, un referto di una TC lombosacrale del 14 giugno 2004, un
referto di una RM della colonna lombosacrale e del collo del 12 ottobre
2004, una richiesta di consulenza neurochirurgica del 28 maggio
2005, un verbale di ammissione al presidio ospedaliero di Partinico
(anno 2005), un referto di una TC del rachide lombosacrale del 15
giugno 2005, un referto di un esame elettromiografico del 24 ottobre
2005, una relazione di un esame neuropsichiatrico del 4 novembre
2005, una relazione medica dell'11 novembre 2005, un documento
medico relativo a due visite endrocrinologiche (segnatamente del 30
marzo e del 5 ottobre 2006), un referto specialistico del 13 novembre
2006, una relazione medica dell'8 agosto 2006, un referto di una visita
generale del 16 agosto 2006 presso il pronto soccorso, i referti di un
esame ematochimico ed un esame delle urine (del 21 e del 22 agosto
2006) ed un referto radiologico del 29 agosto 2006,
Pagina 2
C-23/2007
che, in data 1° gennaio 2007, il Tribunale amministrativo federale (TAF)
ha ripreso la procedura in oggetto pendente fino al 31 dicembre 2006
davanti alla Commissione federale di ricorso in materia di AVS/AI per
le persone residenti all'estero (CFR),
che, chiamato a pronunciarsi sul merito, l'UAIE ha sottoposto l'incarto
al Dott. B._______ del proprio servizio medico, il quale, nella sua
relazione del 5 aprile 2007 (doc. 100), ha confermato integralmente il
contenuto del suo precedente rapporto del 7 febbraio 2006 (doc. 80 e
81),
che, pertanto, l'UAIE, nelle sue osservazioni ricorsuali del 27 aprile
2007, propone la reiezione dell'impugnativa mentre la ricorrente, nella
memoria di replica del 4 giugno 2007, ribadisce la richiesta di
accoglimento del ricorso con annullamento della decisione ed a
suffragio delle sue conclusioni produce una consulenza medico-legale
della Dott.ssa N._______ del 29 maggio 2007 ( note critiche ai pareri
medico-legali del Dott. B._______ ) ed una relazione della Casa di
Cura di Stagno (reparto di Neurologia e Neuropsichiatria) del 29
maggio 2007 con allegata la scheda di dimissione di pari data,
che, invitato a presentare la duplica, l'UAIE ha sottoposto nuovamente
l'incarto al Dott. B._______, il quale, nella sua relazione del 17 agosto
2007, ha posto in evidenza la necessità di esperire una perizia
pluridisciplinare (doc. 102),
che, l'UAIE, nella sua duplica del 28 agosto 2007, propone, pertanto,
di rinviare la causa al fine di completare l'istruttoria ed emanare una
nuova decisione impugnabile,
che, in data 4 settembre 2007, il Tribunale amministrativo federale ha
trasmesso alla ricorrente per conoscenza le osservazioni
dell'amministrazione ed il rapporto medico del Dott. B._______ del 17
agosto 2007, comunicando nel contempo alle parti la composizione
del collegio giudicante: entro il termine impartito non sono state
presentate istanze di ricusa,
Pagina 3
C-23/2007
che, riservate le eccezioni previste all'art. 32 della legge federale del
17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF; RS
173.32), giusta l'art. 31 LTAF il Tribunale amministrativo federale
giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge
federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA; RS
172.021) prese dalle autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF,
che, in particolare, le decisioni rese dall'UAIE in materia di prestazioni
dell'assicurazione per l'invalidità possono essere impugnate dinanzi al
Tribunale amministrativo federale conformemente all'art. 69 cpv. 1 let.
b. della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per
l'invalidità (LAI, RS 831.20),
che il Tribunale amministrativo federale giudica, in quanto sia
competente, i ricorsi pendenti presso le commissioni federali di ricorso
o d'arbitrato o presso i servizi dei ricorsi dei dipartimenti al 1° gennaio
2007 (art. 53 cpv. 2 LTAF prima frase),
che il nuovo diritto processuale trova applicazione (art. 53 cpv. 2 LTAF
ultima frase),
che, nel caso in esame, l'istruttoria è, come peraltro correttamente
rilevato dall'UAIE, incompleta ed il collegio giudicante non può quindi
trarne conclusioni precise e decisive (art. 49 PA),
che, stante quanto precede, il collegio giudicante non intravvede motivi
per non aderire alla proposta dell'UAIE al fine di procedere
all'assunzione dei complementi istruttori richiesti dal Dott. B._______
nel suo rapporto del 17 agosto 2007 atti a delucidare lo stato psico-
fisico dell'assicurata tramite l'esperimento di una perizia
pluridisciplinare effettuando tutti gli esami oggettivi che il caso
richiede,
che, pertanto, il ricorso deve essere accolto nel senso che, annullata
la decisione impugnata, la causa è rinviata all'UAIE in virtù dell'art. 61
cpv. 1 PA,
Pagina 4
C-23/2007
che, in base all'art. 64 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in
tutto o in parte, può assegnare al ricorrente un'indennità per le spese
indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato,
che, pertanto, visto l'esito del gravame e contrariamente a quanto
postulato dall'UAIE nella sua duplica del 28 agosto 2007, alla parte
ricorrente è assegnata un'indennità per spese ripetibili di Fr. 1'500.-- a
carico dell'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati
residenti all'estero.
Pagina 5
C-23/2007
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è accolto nel senso che, annullata la decisione impugnata del
2 novembre 2006, l'incarto è rinviato all'Ufficio dell'assicurazione per
l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero, Ginevra, affinché
completi l'istruttoria ai sensi dei considerandi e statuisca di nuovo.
2.
Non si percepiscono spese processuali. Alla parte ricorrente è
riconosciuta un'indennità per spese ripetibili di Fr. 1'500.--, la quale
viene posta a carico dell'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero.
3.
Comunicazione a:
- rappresentante della ricorrente (atto giudiziario),
- autorità inferiore (n. di rif. _____________),
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
La presidente del collegio: La cancelliera:
Elena Avenati-Carpani Paola Carcano
Pagina 6
C-23/2007
Rimedi di diritto:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di
30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul
Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono
contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati.
La decisione impugnata e, se in possesso della parte, i documenti indicati come
mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
Pagina 7