Corte II I
C-2328/2006
{T 0/2}
Sentenza del 19 dicembre 2008
Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio),
Blaise Vuille, Ruth Beutler,
cancelliere Graziano Mordasini.
A._______,
patrocinata dal Soccorso operaio svizzero SOS,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Rifiuto dell'approvazione alla proroga di un permesso di
dimora e rinvio.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-2328/2006
Fatti:
A.
Giunta in Svizzera il 19 luglio 1998, il 9 ottobre successivo A._______,
cittadina cubana nata il..., ha contratto matrimonio con B._______,
cittadino elvetico nato il... ed è stata quindi posta a beneficio di un
permesso di dimora in applicazione dell'art. 7 cpv. 1 della legge
federale del 26 marzo 1931 concernente la dimora e il domicilio degli
stranieri (LDDS, CS 1 117), puntualmente rinnovato a scadenze
annuali.
B.
Con verbale di udienza del 23 settembre 1999, il Pretore della Pretura
di Mendrisio-Sud ha dichiarato infruttuoso il tentativo di conciliazione
esperito dai coniugi C._______, autorizzandoli pertanto a vivere
separati, separazione poi confermata il 16 maggio 2002. Il 28 ottobre
1999, B._______ ha inoltrato presso la succitata autorità una petizione
di divorzio, la quale, su richiesta dell'interessato, è poi stata stralciata
dai ruoli con decreto del 16 dicembre 2004.
C.
Con decisione del 17 luglio 2000, la Sezione dei permessi e
dell'immigrazione di Bellinzona (di seguito: SPI) ha respinto la richiesta
di proroga del permesso di dimora presentata da A._______,
impartendole un termine al 15 settembre 2000 per lasciare la
Svizzera.
A seguito del ricorso interposto in data 26 luglio 2000 dall'interessata,
per il tramite del suo patrocinatore, avverso la succitata decisione, la
SPI ha preavvisato favorevolmente il gravame. Di conseguenza, il
13 ottobre seguente il Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone
del Ticino (di seguito: CdS) ha stralciato l'impugnativa dai ruoli.
D.
In data 26 gennaio 2005, B._______ ha inoltrato una nuova procedura
unilaterale di scioglimento del matrimonio, sfociata nella sentenza del
12 settembre 2005, cresciuta in giudicato il 12 ottobre successivo, con
la quale il Segretario assessore della Pretura di Mendrisio-Sud ha
sciolto per divorzio il matrimonio contratto dai coniugi C._______ il
9 ottobre 1998.
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E.
Invitato dalla SPI a pronunciarsi in merito alla richiesta di proroga del
permesso di dimora presentata da A._______, con scritto del
19 giugno 2006, l'UFM ha informato l'interessata dell'intenzione di
rifiutare l'approvazione della proroga del permesso di dimora e di
pronunciare il suo rinvio dalla Svizzera, accordandole la possibilità di
prendere posizione in merito sulla base degli art. 29 e 30 della legge
federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS
172.021).
L'autorità di prime cure ha evidenziato il fatto che, sebbene il divorzio
sia stato pronunciato quasi sette anni dopo la celebrazione del
matrimonio, i coniugi C._______ si sono separati già dopo circa un
anno dallo stesso, senza speranza di ripresa dell'unione coniugale, e
che dal matrimonio non sono nati figli, precisando inoltre come il
rilascio del permesso di dimora in favore di A._______ fosse stato
giustificato unicamente dall'esistenza del vincolo matrimoniale, di
modo che lo scopo iniziale del suo soggiorno era venuto meno a
seguito del divorzio pronunciato in data 12 settembre 2005. Essa ha
affermato che dagli atti cantonali (cfr. in particolare lo scritto del suo
patrocinatore del 24 aprile 2003) risulta che l'interessata ha
volutamente ritardato il divorzio richiesto dal marito con il solo scopo di
risiedere definitivamente in Svizzera e che, avvalendosi di un
matrimonio esistente solo sulla carta, quest'ultima ha abusato dei
diritti derivanti dall'art. 7 cpv. 1 LDDS. L'UFM ha infine rilevato che
A._______ ha fatto ricorso all'assistenza pubblica al fine di conseguire
una formazione professionale, non dispone di un'autonomia finanziaria
sufficiente e ha cumulato un debito di assistenza di Fr. 3'538.-,
precisando che il suo ritorno in patria è possibile, ammissibile e
ragionevolmente esigibile.
F.
Con osservazioni del 29 agosto 2006, A._______ ha in primo luogo
affermato di beneficiare di un permesso di dimora da sette anni,
rinnovato non più a seguito del matrimonio contratto con un cittadino
elvetico ma in ragione della sua attività lavorativa e che, qualora non
avesse dovuto cambiare spesso residenza per motivi di lavoro,
avrebbe avuto il diritto di richiedere il rilascio di un permesso di
domicilio (permesso C). L'interessata ha rilevato che il divorzio era
stato voluto esclusivamente dal marito, il quale era pure intervenuto
presso le autorità cantonali al fine di ottenere la sua espulsione e che
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non era ravvisabile nella sua richiesta di rinnovo del permesso un
atteggiamento abusivo. Essa ha infine sottolineato di avere sempre
rinunciato a richiedere un contributo alimentare all'ex marito,
garantendosi un'autonomia finanziaria sufficiente, precisando che
aveva beneficiato dell'aiuto pubblico al fine di conseguire una nuova
formazione professionale.
G.
Con decisione del 16 novembre 2006, l'UFM ha rifiutato la propria
approvazione alla proroga del permesso di dimora postulata,
impartendo a A._______ un termine all'11 gennaio 2007 per lasciare
la Svizzera. L'autorità di prime cure ha ripreso le argomentazioni
sviluppate nelle sue osservazioni del 19 giugno 2006, affermando che
il rilascio in favore dell'interessata di un permesso di dimora adattato
alle circostanze, collegato all'esercizio di un'attività lucrativa, non è
determinante, dato che il rilascio dello stesso è stato giustificato
unicamente dall'esistenza del vincolo matrimoniale con un cittadino
svizzero e sottolineando come essa non dispone di un'integrazione a
livello professionale derivante da una stabile e duratura attività
lucrativa in Svizzera.
H.
In data 19 dicembre 2006, agendo per il tramite del suo nuovo
patrocinatore, A._______ è insorta avverso la suddetta decisione. A
sostegno del proprio gravame essa ha ribadito di non avere tenuto
alcun comportamento abusivo, sottolineando poi come la sua
opposizione al divorzio fosse legittima e che non si può ritenere che
con il suo comportamento aveva indotto le autorità competenti a
rinnovarle il permesso di dimora. La ricorrente ha poi affermato di non
avere violato l'ordine pubblico, di lavorare, di avere conseguito una
formazione in Svizzera, di essere senza debiti, autonoma dal profilo
finanziario, quindi ben integrata (cfr. art. 3b cpv. 1 dell'Ordinanza del
13 settembre 2000 sull'integrazione degli stranieri [OIntS, RS 142.205,
testo in vigore sino al 31 ottobre 2007], di modo che la decisione
impugnata viola il principio della proporzionalità.
I.
Chiamato ad esprimersi in merito al suddetto ricorso, con preavviso
del 21 marzo 2007, l'UFM ha proposto la reiezione del gravame.
L'autorità di prime cure ha ripreso le argomentazioni formulate nella
sua decisione del 16 novembre 2006, precisando che l'applicazione
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dell'OIntS può essere vincolante nell'esame della concessione del
permesso di domicilio, ma non per l'approvazione della proroga del
permesso di dimora.
J.
Invitata a prendere posizione in merito al preavviso dell'autorità
inferiore, con replica del 27 aprile 2007, la ricorrente si è riconfermata
nelle considerazioni formulate nel suo ricorso, rilevando poi come
l'OIntS trova applicazione nella fattispecie in ragione di quanto previsto
al suo art. 3b cpv. 1, nonché nella Circolare del 1° febbraio 2006 in
relazione alla modifica dell'OIntS emanata dall'UFM stesso.
K.
Completando l'istruttoria della fattispecie, con scritto del 9 luglio 2008
il Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale o il TAF) ha
invitato la ricorrente ad informarlo in merito alla sua situazione
personale e professionale posteriore al ricorso, nonché alla sua
situazione finanziaria (rimborso delle prestazioni assistenziali
ricevute).
L.
Dando seguito a questa richiesta, con scritto dell'11 agosto 2008,
l'interessata ha dichiarato, come peraltro comprovato dai mezzi di
prova forniti, che dal 1° gennaio 2008 essa è parzialmente
disoccupata e parzialmente impiegata presso un'agenzia di sicurezza
e di avere restituito integralmente le prestazioni di assistenza ricevute.
Diritto:
1.
Riservate le eccezioni previste all'art. 32 della legge del 17 giugno
2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), giusta
l'art. 31 LTAF il Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi
dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF.
In particolare, le decisioni in materia di rifiuto dell'approvazione alla
proroga di un permesso di dimora e di rinvio dalla Svizzera rese
dall'UFM - il quale costituisce un'unità dell'amministrazione federale
come definita all'art. 33 let. d LTAF - possono essere impugnate,
conformemente all'art. 20 cpv. 1 LDDS, dinanzi al TAF.
I ricorsi pendenti presso le commissioni federali di ricorso o d'arbitrato
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o presso i servizi dei ricorsi dei dipartimenti al 1° gennaio 2007 sono
trattati dal TAF sulla base del nuovo diritto processuale (art. 53 cpv. 2
LTAF).
2.
L'entrata in vigore, il 1° gennaio 2008, della legge federale sugli
stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20) ha comportato
l'abrogazione della LDDS conformemente all'art. 125 LStr (in relazione
con la cifra I del suo allegato) e delle ordinanze d'esecuzione di cui
all'art. 91 dell'ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'ammissione, il
soggiorno e l'attività lucrativa (OASA, RS 142.201).
Conformemente all'art. 126 cpv. 1 LStr, alle procedure introdotte prima
del 1° gennaio 2008 rimangono tuttavia applicabili le vecchie
disposizioni di legge (cfr. DTAF 2008/1 consid. 2). Ciò è il caso nella
presente fattispecie; il vecchio diritto (materiale) è quindi applicabile.
Conformemente all'art. 126 cpv. 2 LStr, la procedura inerente le
domande presentate prima dell'entrata in vigore, il 1° gennaio 2008,
della LStr è retta dal nuovo diritto.
Salvo i casi in cui la LTAF non disponga altrimenti, la procedura
davanti al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA (art. 37
LTAF).
3.
A._______ ha diritto di ricorrere (art. 48 PA) e il suo ricorso,
presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, è ricevibile
(cfr. art. 50 e 52 PA).
4.
Secondo l'art. 1a LDDS ha diritto di risiedere in Svizzera ogni straniero
che sia al beneficio di un permesso di dimora o domicilio, ovvero che,
secondo la presente legge, non abbia bisogno di un permesso siffatto.
L'autorità decide liberamente, nei limiti delle disposizioni della legge e
dei trattati con l'estero, circa la concessione del permesso di dimora o
di domicilio (art. 4 LDDS). La libera decisione delle autorità circa la
concessione della dimora o del domicilio non può essere pregiudicata
da alcun atto dello straniero (cfr art. 8 cpv. 2 dell'ordinanza
d'esecuzione della legge federale concernente la dimora e il domicilio
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degli stranieri [ODDS del 1949, RU 1949 I 233]).
Nelle loro decisioni, le autorità competenti a concedere i permessi
terranno conto degli interessi morali ed economici del Paese, nonché
dell'eccesso della popolazione straniera (art. 16 cpv. 1 LDDS).
Lo straniero è tenuto a partire quando gli sia rifiutata la concessione o
la proroga di un permesso ovvero quando il permesso gli sia revocato
o ritirato in applicazione dell'articolo 8 cpv. 2 LDDS. In questi casi
l'autorità gli assegna un termine di partenza. Se l'autorità è cantonale,
l'ordine di partire vale solo per il territorio del Cantone; se l'autorità è
federale, lo straniero deve lasciare la Svizzera. L'autorità federale
competente può trasformare l'ordine di lasciare un Cantone in un
ordine di lasciare la Svizzera (art. 12 cpv. 3 LDDS).
5.
5.1 Secondo l'art. 99 LStr, in casu applicabile in virtù dell'art. 126 cpv.
2 LStr, il Consiglio federale determina i casi in cui i permessi di
soggiorno di breve durata, di dimora e di domicilio nonché le decisioni
preliminari delle autorità cantonali preposte al mercato del lavoro sono
soggetti all'approvazione dell'Ufficio federale. Quest'ultimo può rifiutare
l'approvazione o limitare la portata della decisione cantonale.
Giusta l'art. 85 cpv. 1 lett. a e b OASA, l'UFM è competente per
l'approvazione del rilascio dei permessi di soggiorno di breve durata,
di dimora o domicilio e alla proroga dei permessi di dimora se ritiene
necessaria una procedura d'approvazione per determinate categorie di
stranieri e domande o qualora una tale procedura si rileva
indispensabile per un singolo caso.
Queste norme corrispondono nella loro portata alle disposizioni
abrogate (cfr. art. 51 OLS; art. 18 cpv. 1 e 3 LDDS e art. 1 cpv. 1 let. c
OPADS).
5.2 In virtù della regolamentazione in merito alla ripartizione delle
competenze in materia di polizia degli stranieri tra la Confederazione e
i cantoni, l'UFM dispone quindi della competenza di approvare il
permesso di dimora che la SPI propone di rilasciare a A._______ (cfr.
DTF 130 II 49 consid. 2.1; 127 II 49 consid. 3a e riferimenti ivi citati). In
ragione della libertà di apprezzamento di cui esso gode (cfr. art. 4
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LDDS), il suddetto ufficio, né a fortiori il Tribunale, non sono legati dal
preavviso favorevole della SPI e possono quindi distanziarsi
dall'apprezzamento formulato da questa autorità.
6.
6.1 Lo straniero non gode in principio di un diritto al rilascio di un
permesso di soggiorno (rispettivamente alla proroga o al rinnovo dello
stesso) o di domicilio, a meno che possa prevalersi di una disposizione
particolare di diritto federale o di un trattato che gli attribuisce tale
prerogativa (cfr. DTF 133 I 185 consid. 2.3; 131 II 339 consid. 1; DTF
130 II 281 consid. 2.1 e giurisprudenza ivi citata).
6.2 Giusta l'art. 7 cpv. 1 1a frase LDDS, il coniuge straniero di un
cittadino svizzero ha diritto al rilascio e alla proroga del permesso di
dimora. Dopo una dimora regolare e ininterrotta di cinque anni, ha
diritto al permesso di domicilio (art. 7 cpv. 1 2a frase LDDS).
Preliminarmente giova rilevare che, contrariamente a quanto sostenuto
dalla ricorrente, il rilascio di un permesso di domicilio non presuppone
una residenza continua di cinque anni nello stesso comune.
6.3 Nella fattispecie, A._______ è stata messa a beneficio di un
permesso di dimora unicamente in ragione del suo matrimonio,
celebrato il 9 ottobre 1998, con un cittadino svizzero. Dal
settembre 1999 i coniugi C._______ hanno vissuto separati e la loro
unione è poi stata sciolta con sentenza di divorzio del 12 settembre
2005 (cresciuta in giudicato il 12 ottobre successivo), di modo che
l'interessata non può più, da quella data, prevalersi del diritto alla
proroga (rispettivamente al rinnovo) del suo permesso di dimora sulla
base della succitata disposizione, in quanto lo scopo iniziale del suo
soggiorno in Svizzera non esiste più. Si sottolinea di transenna, come
ritenuto a giusto titolo dall'UFM nella decisione impugnata, che il fatto
che durante il periodo di separazione la SPI abbia adattato alle
circostanze lo scopo del soggiorno dell'interessata collegandolo
all'esercizio di un'attività lavorativa non è determinante, dato che il
rilascio del permesso di dimora a favore della ricorrente è stato
giustificato unicamente dall'esistenza di un vincolo matrimoniale con
un cittadino elvetico e il permesso riportante una modifica dello scopo
del soggiorno è anch'esso una conseguenza dell'unione coniugale.
Sebbene il matrimonio della ricorrente sia durato oltre i cinque anni
previsti dall'art. 7 cpv. 1 2a frase LDDS, essa non adempie comunque
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le condizioni per il rilascio di un permesso di domicilio. Infatti, secondo
la giurisprudenza, il fatto di invocare l'art. 7 cpv. 1 LDDS è costitutivo di
un abuso di diritto allorquando il coniuge straniero si prevale di un
matrimonio che non esiste più che formalmente con l'unico scopo di
ottenere un permesso di dimora, in quanto tale finalità non è protetta
dalla suddetta disposizione (cfr. DTF 128 II 145 consid. 2 e 3; 127 II 49
consid. 5a). Il matrimonio esiste solo formalmente quanto l'unione
coniugale è dissolta definitivamente, vale a dire allorquando non
sussiste alcuna speranza di riconciliazione; le cause ed i motivi che
hanno condotto alla rottura non sono determinanti (DTF 130 II 113
consid. 4.2 e giurisprudenza ivi citata). Allo stesso modo, commette un
abuso di diritto il ricorrente che si prevale di un matrimonio che non
esisteva che formalmente prima dello spirare del termine di cinque
anni (DTF 121 II 97 consid. 4c).
In casu A._______ vive separata dal marito di nazionalità svizzera dal
settembre 1999, quindi dopo circa un anno di matrimonio e non vi è
più stata alcuna ripresa della vita in comune. Ciò permette di
concludere che l'unione coniugale tra i coniugi C._______ aveva
definitivamente preso fine ben prima dello spirare del termine di
cinque anni di cui all'art. 7 cpv. 1 2a frase LDDS e che la ricorrente non
poteva più, da quel momento, prevalersi del diritto al rilascio di un
permesso di domicilio in ragione del suo statuto di coniuge di un
cittadino elvetico. Inoltre, sebbene il divorzio sia stato pronunciato
quasi sette anni dopo la celebrazione del matrimonio, dagli atti di
causa si evince che B._______ ne avrebbe auspicato la pronuncia
molto prima, come dimostrato dalla petizione in tal senso inoltrata da
quest'ultimo in data 28 ottobre 1999, vale a dire circa un mese dopo
che la competente autorità cantonale aveva autorizzato i coniugi
C._______ a vivere separati, nonché dagli scritti dell'interessato
all'intenzione della SPI posteriori alla separazione, ma egli si era
puntualmente scontrato con un rifiuto della moglie. Gli atti cantonali
inducono il Tribunale a ritenere che la ricorrente ha volutamente
ritardato il divorzio, tesi questa suffragata dagli scritti dell'allora
patrocinatore dell'interessata del 13 dicembre 2000 in cui sostiene
“Concordo con te che ora, dopo aver ottenuto l'annullamento dell'ordine di
allontanamento dal territorio promosso dall'autorità cantonale nei confronti
della Signora A._______, si possa addivenire ad una convenzione che regoli i
futuri rapporti dei coniugi C._______. Per evidenti motivi la mia cliente non
può accettare un divorzio”, rispettivamente del 24 aprile 2003 in cui egli
afferma “Quindi è assai strano che la mia cliente le dica che sta anche lei
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aspettando il divorzio poiché per il momento era necessario raggiungere il
suddetto scopo (regolarizzare la sua posizione a fronte dell'ente
pubblico che le versa un sussidio per la scuola infermieristica) e lo
stesso è stato perseguito” e “il divorzio potrà avvenire (...) non appena la mia
cliente sarà in grado di continuare a vivere in Svizzera, senza avere paura che
venga inoltrata nei suoi confronti una richiesta di espulsione...”. Come
rilevato a giusto titolo dall'autorità di prime cure, così facendo
A._______ ha abusato del diritto conferitole dall'art. 7 LDDS allo scopo
di risiedere definitivamente sul territorio della Confederazione. A
questo proposito giova infine rilevare come il Tribunale federale abbia
ritenuto che l'opposizione del coniuge straniero al divorzio durante il
termine di quattro anni previsto all'art. 114 del Codice civile svizzero
del 10 dicembre 1907 (CC, RS 210) (testo in vigore al momento
dell'entrata in vigore del nuovo diritto di divorzio il 1° gennaio 2000; il
termine di separazione è stato poi abbassato a due anni con modifica
legislativa in vigore dal 1° giugno 2004) può costituire un abuso di
diritto ai sensi delle norme di polizia degli stranieri anche qualora non
sarebbe abusiva riguardo il diritto civile (DTF 128 II 145 consid. 2.2;
sentenze del Tribunale federale 2A.590/2001 del 3 aprile 2002 consid.
2.2 e 5C.242/2001 dell'11 dicembre 2001 in materia di abuso di diritto
giusta il diritto di divorzio). In altre parole, le constatazioni del giudice
del divorzio relative all'esistenza di un abuso di diritto da parte del
coniuge opponente non vincolano le autorità di polizia degli stranieri.
Secondo il Tribunale federale, il punto di vista del coniuge straniero
assume ad ogni buon conto un'importanza primordiale riguardo la
normativa di polizia degli stranieri (sentenza del Tribunale federale
2A.424/2000 del 13 febbraio 2001 consid. 3c in fine e riferimenti ivi
citati; DTF 128 II 145 consid. 3.1).
7.
7.1 Nella misura in cui A._______ non è più coniuge di un cittadino
svizzero, e che quindi il motivo che aveva inizialmente condotto al
rilascio di un permesso di dimora in suo favore in applicazione dell'art.
7 cpv. 1 1a frase LDDS non esiste più, si deve esaminare se le
circostanze del caso concreto giustificano ugualmente il rinnovo del
suo permesso di dimora. In questo contesto, le autorità di polizia degli
stranieri esaminano la questione del proseguimento del soggiorno di
uno straniero in Svizzera prendendo in considerazione segnatamente i
seguenti criteri: durata del soggiorno, legami personali con la Svizzera
(segnatamente se ci sono figli), situazione professionale, situazione
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economica e del mercato del lavoro, comportamento e grado di
integrazione. Esse godono di un ampio potere di apprezzamento (art.
4 LDDS; cfr. DTF 128 II 145 consid. 3.5).
Le suddette autorità devono inoltre tenere conto degli interessi morali
ed economici del paese, nonché dell'eccesso della popolazione
straniera (cfr. art. 16 cpv. 1 LDDS in relazione con l'art. 8 cpv. 1 ODDS
e l'art. 1 let. a OLS). A questo proposito giova rilevare che la Svizzera
pratica una politica restrittiva in materia di soggiorno degli stranieri e di
immigrazione con lo scopo di assicurare un rapporto equilibrato tra
l'effettivo della popolazione svizzera e quello della popolazione
straniera residente, nonché di migliorare la struttura del mercato del
lavoro assicurando un equilibrio ottimale in materia di impiego (cfr.
DTF 122 II 1 consid. 3a; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du
Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de Droit
administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997, p. 287).
7.2 L'esame della fattispecie permette di constatare che nel
gennaio 2004 A._______ ha conseguito un diploma di assistente di
cura. Durante il suo soggiorno in Svizzera la ricorrente ha esercitato
parecchie attività lucrative (operaia di fabbrica, commessa, stagista in
qualità di assistente di cura, assistente di cura, ausiliaria, agente di
sicurezza) che le hanno permesso di garantire la propria indipendenza
finanziaria e di restituire integralmente le prestazioni di assistenza
ottenute al fine di intraprendere la suddetta formazione. Dal
gennaio 2008 essa è parzialmente attiva in qualità di agente di
sicurezza e parzialmente disoccupata (cfr. scritto della ricorrente
dell'11 agosto 2008). L'interessata non può tuttavia pretendere di
avere acquisito in questo paese una formazione e delle conoscenze e
qualifiche professionali specifiche a tal punto da non poterle più
mettere in pratica nel suo paese d'origine. Dal punto di vista sociale,
essa non ha inoltre fornito alcuna prova di avere allacciato dei legami
stretti sul territorio della Confederazione. Alla luce di quanto esposto,
benchè in particolare la formazione conseguita da A._______ non
possa essere ignorata, il processo di integrazione personale,
scolastica e professionale dell'interessata non risulta essere a tal
punto profondo e duraturo da giustificare il rinnovo del permesso di
soggiorno che le era stato accordato unicamente in ragione del suo
matrimonio con un cittadino elvetico.
Contrariamente a quanto affermato da A._______ nel suo gravame del
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19 dicembre 2006, dagli atti di causa risulta che l'UFM ha pronunciato
la sua decisione del 16 novembre 2006 procedendo alla valutazione
dell'integrazione professionale e personale dell'interessata, ritenute
non sufficienti. Questi aspetti sono inoltre stati presi in debita
considerazione dal Tribunale nelle presente sentenza.
L'argomentazione della ricorrente relativa alla violazione dell'art. 3b
cpv.1 OIntS non può pertanto essere presa in considerazione.
Quo alla durata della presenza della ricorrente in Svizzera, giova
rilevare come, a far data dalla crescita in giudicato della sentenza di
divorzio del 12 settembre 2005, A._______ risiede sul territorio della
Confederazione unicamente in ragione delle procedure che essa ha
successivamente introdotto, al fine di proseguirvi il suo soggiorno
nonostante lo scioglimento del matrimonio con B._______. In queste
circostanze, la durata totale della sua permanenza in Svizzera (poco
più di dieci anni), certo non trascurabile, deve essere relativizzata,
segnatamente anche in paragone agli oltre venticinque anni della sua
vita precedentemente vissuti in patria. L'interessata ha infatti trascorso
nel suo paese d'origine tutta la sua infanzia, la sua adolescenza ed i
primi anni della sua vita d'adulta, anni determinanti per lo sviluppo
della personalità (cfr. DTF 123 II 125 consid. 5b/aa). A._______, oggi
trentacinquenne, appare quindi perfettamente in misura di riadattarsi
alla vita di Cuba, paese dove ha trascorso la maggior parte della sua
esistenza e di cui conosce la lingua, la cultura, nonché gli usi e
costumi.
L'esame dell'insieme degli elementi dell'incarto porta pertanto il
Tribunale a ritenere che è a giusto titolo che l'UFM ha considerato che
A._______ non ha compiuto in Svizzera un processo d'integrazione
sociale e professionale a tal punto profondo e duraturo da giustificare
il rinnovo del permesso di dimora che le è stato accordato unicamente
in ragione del suo matrimonio con un cittadino svizzero.
8.
Nella misura in cui A._______ non ottiene il rinnovo del permesso di
dimora, è a giusta ragione che l'autorità di prime cure ha pronunciato il
suo rinvio dalla Svizzera in applicazione dell'art. 12 LDDS. Occorre
tuttavia ancora analizzare se l'esecuzione dell'allontanamento è
possibile, ammissibile e ragionevolmente esigibile ai sensi dell'art. 14a
cpv. 2 a 4 LDDS.
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8.1 La ricorrente possiede i documenti necessari o gode per lo meno
della possibilità di intraprendere presso la rappresentanza del suo
paese d'origine i passi volti ad ottenere i documenti di viaggio che le
permettono di fare ritorno a Cuba. Indipendentemente dall'esistenza di
eventuali problematiche inerenti il rilascio da parte delle autorità
cubane di tali documenti, difficoltà peraltro mai sollevate da A._______
nel suo gravame, nessun ostacolo insormontabile di ordine tecnico
sembra allo stato attuale delle cose opporsi all'esecuzione del suo
rinvio (art. 14a cpv. 2 LDDS).
8.2 Per quanto attiene l'ammissibilità dell'esecuzione di tale rinvio,
l'interessata non ha sostenuto, né tanto meno dimostrato, che esso
sarebbe contrario ad impegni di diritto internazionale assunti dalla
Svizzera. Non è infatti per nulla accertato che la ricorrente potrebbe
subire una persecuzione da parte delle autorità del suo paese e che
rischierebbe quindi di essere personalmente e concretamente
sottoposta a torture o a pene o trattamenti inumani o degradanti in
violazione dell'art. 3 della Convenzione del 4 novembre 1950 per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU,
RS 0.101). Ne consegue che l'esecuzione del rinvio di A._______
appare ammissibile ai sensi dell'art. 14a cpv. 3 LDDS (cfr.
Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione
[GAAC] 60.97, 57.56, 56.50; WALTER KÄLIN, Grundriss des
Asylverfahrens, 1990, pag. 245 e riferimenti ivi citati).
8.3 Giusta l'art. 14a cpv. 4 LDDS, l'esecuzione del rinvio non è
ragionevolmente esigibile in particolare se implica per lo straniero
un'esposizione concreta a pericolo. Questa norma si riferisce ai casi di
persone che, pur non essendo perseguitate personalmente, fuggono
delle situazioni di guerra, guerra civile o di violenza generalizzata,
nonché a quelle per le quali un ritorno nel loro paese d'origine
equivarrebbe a metterle concretamente in pericolo, o che non
potrebbero più ricevere le cure mediche delle quali necessitano (KÄLIN,
op. cit., p. 26). Questa disposizione, redatta in forma potestativa, indica
chiaramente che la Svizzera interviene in questo caso non in ragione
di un obbligo derivante dal diritto internazionale, ma unicamente per
delle preoccupazioni di natura umanitaria. Ne consegue che l'art. 14a
cpv. 4 LDDS conferisce un certo potere d'apprezzamento alle autorità
competenti, le quali dovranno, in ogni caso di specie, procedere ad
una ponderazione tra gli aspetti umanitari legati all'esecuzione del
rinvio dello straniero e gli interessi pubblici che militano a favore del
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suo allontanamento dalla Svizzera (cfr. Messaggio del Consiglio
federale relativo al decreto federale sulla procedura d'asilo [DPA], FF
1990 II 470).
Al fine di valutare l'esigibilità dell'esecuzione del rinvio di A._______,
occorre esaminare la situazione prevalente attualmente a Cuba,
nonché quella particolare della ricorrente. Quest'analisi deve essere
attuata facendo riferimento a criteri quali i legami dell'interessata nella
sua regione d'origine, in particolare le sue relazioni familiari e sociali, i
suoi soggiorni antecedenti, rispettivamente le attività esercitate, le sue
conoscenze linguistiche e professionali, il sesso, l'età, lo stato di
salute, lo stato civile e gli obblighi familiari. Per quanto attiene l'analisi
della situazione regnante attualmente a Cuba, il Tribunale si è fondato
su rapporti emanati dall'Auswärtiges Amt, dalla Freedom House, da
Amnesty International, dall'Observatoire pour la protection des
défenseurs des droits de l'Homme, dal Dipartimento di Stato
americano e su informazioni rilasciate dai mass-media quali la Neue
Zürcher Zeitung, Le Monde e la BBC (cfr. a questo titolo i siti internet
, , ,
, , e ).
Nonostante l'avvento al potere nel luglio 2006 di Raoul Castro, fratello
del “leader maximo” Fidel Castro, la situazione a livello di garanzia dei
diritti umani non è mutata in maniera sostanziale. Cuba continua ad
essere un paese di stampo dittatoriale in cui i diritti civili, politici ed
economici, in particolare la libertà di espressione e di stampa non
sono garantiti ed in cui gli oppositori al regime sono sovente
incarcerati e i loro familiari perseguitati. Sebbene la situazione
economica della maggioranza dei cubani risulta ancora a tutt'oggi
precaria, il paese ha registrato negli ultimi anni una crescita
economica, grazie soprattutto ai legami con il Venezuela (fornitura di
energia) ed alla revoca nel giugno 2008 dell'embargo della comunità
europea in vigore dal 2003. In considerazione della situazione
generale del paese, si constata che un ritorno in patria della ricorrente
può intervenire in tutta sicurezza e con delle buone prospettive
economiche. Quo alla sua situazione personale, si rileva che
l'interessata ha lasciato Cuba da parecchi anni. L'adito Tribunale è
certo cosciente che una partenza dopo un soggiorno di molti anni in
Svizzera non è priva di difficoltà, ma nonostante tutto deve constatare
che questi problemi non possono di per sé giustificare il rinnovo di un
permesso di dimora di cui la ricorrente ha potuto beneficiare
unicamente in ragione del matrimonio contratto con un cittadino
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svizzero. La sua situazione è pertanto paragonabile a quella di
numerosi stranieri chiamati a lasciare il territorio della Confederazione
al termine di un soggiorno di durata determinata per il quale avevano
ottenuto un permesso. Infine, la giovane età dell'interessata e le
esperienze professionali da essa conseguite in Svizzera sono proprie
a facilitarne il reinserimento in patria.
Alla luce di quanto esposto, il Tribunale ritiene pertanto che
l'esecuzione del rinvio di A._______ è possibile, ammissibile e
ragionevolmente esigibile ai sensi dell'art. 14a cpv. 2 a 4 LDDS.
9.
Ne discende che l'UFM con decisione del 16 novembre 2006 non ha
violato il diritto federale, né abusato del suo potere di apprezzamento;
l'autorità di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto
i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata
(art. 49 PA). Per questi motivi il ricorso deve essere respinto.
Il termine di partenza fissato all'interessata nella decisione impugnata
è trascorso, l'UFM è invitato pertanto ad impartire a A._______ un
nuovo termine per lasciare la Svizzera.
10.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali vengono poste a
carico della parte ricorrente (art. 63 cpv. 1 PA in relazione con gli art. 1
a 3 del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese
ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-
TAF, RS 173.320.2]).
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
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2.
A._______ deve lasciare la Svizzera entro il termine che le verrà
comunicato dall'UFM in esecuzione della presente decisione.
3.
Le spese processuali, pari a Fr. 800.-, sono poste a carico della
ricorrente e sono computate con l'anticipo dello stesso importo versato
in data 7 febbraio 2007.
4.
Comunicazione a:
- ricorrente (Atto giudiziario)
- autorità inferiore (incarto 2 233 471 di ritorno)
- Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Bellinzona, per
informazione (incarto cantonale di ritorno)
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
La presidente del collegio: Il cancelliere:
Elena Avenati-Carpani Graziano Mordasini
Data di spedizione:
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un
termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg.
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e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS
173.110]. Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale,
contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed
essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della
parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono
essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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