Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Corte III
C-2330/2011
Sentenza del 18 luglio 2011
Composizione Giudice Vito Valenti, in qualità di giudice unico,
cancelliera Marcella Lurà.
Parti A._______,
patrocinata dall'avvocato B._______,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore
Oggetto Assicurazione per l'invalidità (decisione del 10 marzo
2011).
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Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
1.
Il 10 marzo 2011, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE) ha respinto la domanda di rendita AI
presentata dall'interessata il 31 marzo 2010.
2.
Il 18 aprile 2011, l'interessata ha interposto ricorso contro la menzionata
decisione dell'UAIE dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF)
mediante il quale ha chiesto il riconoscimento del diritto ad una rendita
intera d'invalidità a decorrere da marzo del 2010. Ha altresì formulato una
domanda d'esame degli atti dell'incarto dell'autorità inferiore (doc. TAF 1).
3.
Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art.
32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale
(LTAF, RS 173.32), questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in
combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e con l'art. 69 cpv. 1 lett. b della
legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI,
RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 della legge
federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS
172.021), rese dall'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero.
4.
In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni
sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge
federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le
disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità
(art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi alla LPGA.
5.
Il Tribunale amministrativo federale, con decisione incidentale del 9
maggio 2011 (notificata il 13 maggio 2011; cfr. risultanze processuali e in
particolare l'avviso di ricevimento postale [doc. TAF 4]), ha invitato la
ricorrente a versare, entro il 15 giugno 2011, un anticipo di fr. 400.-- (al
netto di eventuali spese postali o bancarie a carico della ricorrente) a
copertura delle presumibili spese processuali (art. 63 cpv. 4 PA), con
comminatoria di inammissibilità del ricorso in caso di decorso infruttuoso
del termine. Questo Tribunale ha altresì accordato all'insorgente la
facoltà, sempre entro il 15 giugno 2011, di completare il ricorso del 18
aprile 2011 (doc. TAF 3).
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6.
Il 1° giugno 2011, il patrocinatore della ricorrente ha inoltrato il
complemento all'atto di ricorso, privo sia della propria firma manoscritta in
originale sia di quella dell'insorgente (doc. TAF 5).
7.
7.1. Tuttavia, il 15 giugno 2011 è scaduto infruttuoso il termine assegnato
alla ricorrente per versare l'anticipo sulle presumibili spese processuali
(cfr. doc. TAF 7). Per principio, va dunque applicata la conseguenza
prevista da questo Tribunale nella decisione incidentale del 9 maggio
2011 in caso di mancato versamento dell'anticipo sulle presumibili spese
processuali, ossia l'inammissibilità del ricorso (art. 40 cpv. 2 LPGA e 23
PA).
7.2. Il Tribunale amministrativo federale, con provvedimento del 27
giugno 2011 (notificato il 5 luglio 2011; cfr. risultanze processuali e in
particolare l'avviso di ricevimento postale [doc. TAF 12]; che ha fatto
seguito ad uno del 17 giugno 2011 concernente l'assenza della firma
manoscritta in originale sul complemento all'atto di ricorso), ha conferito
alla ricorrente a titolo del tutto eccezionale la facoltà di esprimersi, entro il
14 luglio 2011, sull'inammissibilità del ricorso del 18 aprile 2011 a causa
del mancato versamento, entro il termine impartito, dell'anticipo a
copertura delle spese processuali. Questo Tribunale ha altresì precisato
all'insorgente che l'eventuale inoltro del complemento all'atto di ricorso
del 1° giugno 2011, munito della necessaria firma del suo rappresentante
o della propria personale, nulla cambierebbe all'inammissibilità del ricorso
(doc. TAF 8).
7.3. Con scritto del 9 luglio 2011 (inoltrato dapprima per fax e poi per
raccomandata), il patrocinatore della ricorrente ha segnalato che il
mancato pagamento, entro il termine impartito, dell'anticipo sulle
presumibili spese processuali è dovuto ad "una (sua) disattenzione ed
alla confusione della scadenza dei due termini assegnati" (uno per
completare il ricorso e l'altro per eseguire il versamento). Ha quindi
chiesto di volere considerare "utile il versamento eseguito il 7.7.2011"
nonché di valutare benevolmente "l'accaduto". Ha altresì esibito copia di
un documento che dimostra l'avvenuto pagamento dell'importo di fr. 400.-
- (doc. TAF 15).
7.4. Benché non abbia richiamato né l'art. 41 LPGA né l'art. 24 cpv. 1 PA,
si può ritenere che l'insorgente abbia, perlomeno implicitamente, voluto
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chiedere la restituzione del termine per effettuare il versamento del
richiesto anticipo sulle presumibili spese processuali.
7.5. Sia in applicazione dell'art. 41 LPGA sia in applicazione dell'art. 24
cpv. 1 PA, la restituzione per l'inosservanza di un termine può essere
accordata allorquando il richiedente o il suo rappresentante siano stati
impediti, senza loro colpa, di agire entro il termine stabilito, sempre che
l'interessato lo domandi adducendone i motivi e compia l'atto omesso
entro 30 giorni dalla cessazione dell'impedimento (cfr. sentenze del
Tribunale federale 9C_137/2008 del 22 gennaio 2009 e K 34/03 del 2
luglio 2003).
7.6. Secondo giurisprudenza, per impedimento senza colpa bisogna
intendere non solo l'impossibilità di agire oggettiva nel senso della forza
maggiore, bensì pure l'impossibilità soggettiva dovuta a circostanze
personali o all'errore scusabile (cfr. in questo contesto le sentenze del
Tribunale federale 9C_94/2008 del 30 settembre 2008 consid. 6,
4C.2/2005 e 4P.310/2004 del 30 marzo 2005 consid. 4, 2A.481/2005 del
30 settembre 2005 consid. 6 nonché DTF 96 II 262 consid. 1a). Tali
circostanze devono essere apprezzate in modo oggettivo; in particolare,
costituisce impedimento senza colpa qualsiasi circostanza che avrebbe
impedito ad un richiedente – rispettivamente ad un rappresentante –
diligente di agire entro il termine. Non basta però che l'interessato
medesimo sia stato impedito di agire entro il termine stabilito, lo stesso
dovendo oltre a ciò essere pure stato impossibilitato ad incaricare un
terzo di compiere gli atti di procedura necessari; non appena sia
oggettivamente e soggettivamente esigibile che la persona in oggetto
agisca personalmente o che affidi a un terzo la salvaguardia dei suoi
interessi, cessa l'impedimento senza sua colpa (cfr. sentenza del
Tribunale federale K 34/03 del 2 luglio 2003 e I 854/06 del 5 dicembre
2006). Occorre altresì rilevare che, per un principio generale, il
rappresentato è tenuto a sopportare le conseguenze di eventuali
omissioni e negligenze commesse dal suo rappresentante (cfr. sentenza
del Tribunale federale H 321/02 del 28 aprile 2003).
7.7. Incombe peraltro al richiedente dimostrare la tempestività della
domanda di restituzione, motivare la domanda medesima e compiere
l'atto omesso nel termine di 30 giorni dalla cessazione dell'impedimento.
Se non è dimostrata la tempestività dell'inoltro della domanda di
restituzione o la domanda stessa non è motivata o non è stato compiuto
l'atto omesso nel termine previsto dalla legge, la domanda stessa è
inammissibile (cfr. YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral,
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Commentaire, Berna 2008, art. 50 n. 1359 e 1370; sentenza del
Tribunale federale 1F_20/2008 del 2 ottobre 2008).
7.8. Questo Tribunale osserva, preliminarmente, che dagli atti di causa
emerge che la ricorrente con procura del 15 aprile 2011 ha conferito
mandato all'avvocato B._______ di C._______ di rappresentarla
nell'ambito della procedura "finalizzata al riconoscimento della rendita
intera d'invalidità di cui alla decisione dell'UAIE del 10.3.2011" (cfr. doc.
TAF 1). La decisione incidentale di questo Tribunale del 9 maggio 2011 è
pertanto stata validamente notificata all'indirizzo del rappresentante
autorizzato dell'insorgente il 13 maggio 2011 (cfr. l'avviso di ricevimento
postale [doc. TAF 4]). Il fatto che l'anticipo a copertura delle spese
processuali non sia stato versato, entro il termine impartito, a causa della
disattenzione e della confusione del rappresentante in merito ai termini
assegnati da questo Tribunale non costituisce manifestamente un motivo
di restituzione dei termini. D'altra parte, il rappresentante della ricorrente
neppure ha motivato perché il fatto che questo Tribunale gli abbia
assegnato un medesimo termine al 15 giugno 2011 per versare l'anticipo
spese e per completare il ricorso possa averlo oggettivamente e in buona
fede indotto a non versare l'anticipo spese richiesto nel termine
accordato. In altri termini, usando della necessaria diligenza egli avrebbe
potuto e dovuto versare siffatto anticipo entro il 15 giugno 2011. Peraltro,
la nozione di "senza sua colpa" di cui agli art. 41 LPGA e 24 cpv. 1 PA
comprende qualsivoglia inosservanza all'ordine giuridico, sia essa
intenzionale o il frutto di negligenza grave o anche solo leggera (cfr.
sentenza del Tribunale federale 1P.380/2005 dell'8 settembre 2005
consid. 3). Occorre in effetti precisare che la nozione d'impedimento non
colpevole non comprende un qualsivoglia problema d'organizzazione tra
l'istante e il suo rappresentante (cfr. sentenza del Tribunale federale
1B_226/2008 del 29 settembre 2008 consid. 7), tanto meno semplici
dimenticanze dell'uno o dell'altro, fermo restando che il comportamento
del rappresentante va comunque ascritto al rappresentato (cfr. sentenza
del Tribunale federale 1C_249/2008 consid. 1.2 e relativi riferimenti; cfr.
YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, Berna 2008,
art. 50 n. 1342). Peraltro, il fatto di dimenticarsi di verificare che il
pagamento sia stato effettuato a tempo non costituisce un motivo di
restituzione del termine per effettuare il versamento del richiesto anticipo
spese (cfr. YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire,
Berna 2008, art. 50 n. 1341).
7.9. Ne discende che chiaramente non è stato fatto valere un
impedimento non colpevole ai sensi di legge.
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7.10. Peraltro, e per quanto emerge dalle carte processuali, sia la
ricorrente che il suo patrocinatore avrebbero potuto, usando della
necessaria diligenza, vuoi inoltrare un'istanza di proroga del termine
accordato per il pagamento dell'anticipo spese, istanza che avrebbe
potuto essere inoltrata fino al 15 giugno 2011 a mezzanotte, vuoi versare
il richiesto anticipo spese entro il termine concesso da questo Tribunale,
ciò che invece non hanno fatto senza che risulti, appunto, un
impedimento non imputabile a colpa della parte o del suo rappresentante.
7.11. Da quanto esposto, discende che la domanda del 9 luglio 2011 di
restituzione del termine, per effettuare il versamento del richiesto anticipo
sulle presumibili spese processuali, nella misura in cui ammissibile (cfr.
sulla questione la sentenza del Tribunale federale 1F_20/2008 del 2
ottobre 2008) può comunque essere respinta in quanto manifestamente
infondata (v. consid. 9 del presente giudizio).
8.
8.1. Occorre altresì osservare che per quanto attiene all'ammissibilità del
ricorso, giusta l'art. 21 cpv. 3 PA, per rimando dell'art. 37 LTAF, il termine
per il pagamento di un anticipo è osservato se l'importo dovuto è versato
tempestivamente alla posta svizzera, o addebitato a un conto postale o
bancario in Svizzera, in favore dell'autorità. In particolare, secondo
giurisprudenza, il momento determinante per stabilire l'osservanza o
l'inosservanza del termine è pertanto quello in cui l'importo è stato
versato in favore dell'autorità alla Posta svizzera (sia che ciò avvenga allo
sportello di un ufficio postale oppure tramite trasferimento all'estero) o il
momento in cui l'ordine di pagamento in favore dell'autorità è stato
addebitato al conto postale o bancario del ricorrente o del suo
patrocinatore (v., sulla questione, la sentenza del Tribunale federale
9C_691/2008 del 23 settembre 2009).
8.2. Considerato che il termine per versare il richiesto anticipo spese è
scaduto il 15 giugno 2011, un addebito sul conto postale o bancario della
ricorrente o del suo mandatario a favore di questo Tribunale il 7 luglio
2011 (cfr. doc. TAF 14) lo è comunque stato tardivamente.
8.3. Per conseguenza, il ricorso del 18 aprile 2011 – a causa del
versamento tardivo da parte della ricorrente dell'anticipo a copertura delle
presumibili spese processuali – è inammissibile (art. 23 PA).
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9.
Il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico la non entrata nel
merito d'impugnazioni manifestamente inammissibili (art. 23 cpv. 1 lett. b
LTAF) rispettivamente il respingimento di domande di restituzione dei
termini manifestamente infondate, quest'ultime di principio secondo le
competenze attribuite al giudice unico dalle leggi federali in materia
d'assicurazioni sociali (v. in particolare l'art. 85bis cpv. 3 LAVS in
combinazione con l'art. 69 cpv. 2 LAI e l'art. 23 cpv. 2 LTAF).
10.
Per eccezione, non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA
nonché art. 6 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili
nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio
2008 [TS-TAF, RS 173.320.2). È pertanto restituito alla ricorrente
l'importo di fr. 400.--.
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Nella misura in cui ammissibile, l'istanza della ricorrente del 9 luglio 2011
– intesa quale domanda di restituzione del termine per il versamento
dell'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali – è respinta.
2.
Il ricorso del 18 aprile 2011 è inammissibile.
3.
Non si prelevano spese processuali. L'importo di fr. 400.-- è restituito alla
ricorrente.
4.
Comunicazione a:
– rappresentante della ricorrente (Raccomandata con avviso di
ricevimento)
– autorità inferiore (n. di rif. )
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali
Il giudice unico: La cancelliera:
Vito Valenti Marcella Lurà
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Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e
segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF,
RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e
l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata
e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come
mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
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