Corte II I
C-233/2008
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 3 m a r z o 2 0 1 0
Giudici Vito Valenti (presidente del collegio),
Francesco Parrino e Stefan Mesmer,
Cancelliera Marcella Lurà.
A._______,
patrocinato dall'avvocato Luigi Potenza,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Assicurazione per l'invalidità (decisione del
21 novembre 2007).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-233/2008
Fatti:
A.
A._______, cittadino italiano, nato il (...), coniugato, ha lavorato in
Svizzera nel 1980 (7 mesi), nel 1981 (8 mesi), nel 1982 (10 mesi), nel
1988 (6 mesi), nel 1989 (10 mesi) e nel 1990 (9 mesi), solvendo
contributi all'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e
l'invalidità durante tali periodi (doc. UAIE [di seguito doc.] 6). Rientrato
in Italia, ha svolto attività lucrativa come manovale nell'edilizia, da
ultimo (febbraio 2004) presso l'impresa B._______; egli era alle
dipendenze di tale impresa alla data di compilazione del formulario del
datore di lavoro (doc. 9; v. anche doc. 38 [quest'ultimo del 30 giugno
2007]). Il 5 novembre 2004, ha formulato una richiesta volta
all'ottenimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità
(doc. 1).
B.
B.a Nel suo rapporto del 25 settembre 2005 (doc. 18), il dott.
C._______, medico dell'UAIE, ha rilevato, in virtù della
documentazione medica agli atti (doc. 12 a 16), che l'assicurato soffre
degli esiti d'intervento per ginecomastia destra e degli esiti di frattura
distale del radio del polso destro, che il medesimo presenta parestesie
e deficit funzionale all'arto superiore sinistro nonché stato ansioso e
che le condizioni di salute dello stesso, segnatamente dal profilo
ortopedico, sono buone. Il medico ha quindi concluso che l'interessato
presenta una capacità lavorativa intatta, dunque del 100%.
B.b Il 12 ottobre 2005, l'autorità inferiore ha respinto la domanda di
prestazioni dell'assicurazione invalidità. Ha osservato che l'assicurato
non ha subito né un'incapacità permanente di guadagno né
un'incapacità al lavoro media sufficiente per un anno, ai sensi delle
disposizioni dell'assicurazione svizzera per l'invalidità. Ha precisato, in
particolare, che l'interessato esercita un'attività lucrativa confacente al
suo stato di salute, con orario normale e senza diminuzione di
guadagno (doc. 19).
B.c Nella decisione su opposizione del 12 aprile 2006, l'autorità
inferiore ha rilevato che l'incapacità al lavoro è stata determinata dal
proprio servizio medico dopo un esame dei documenti medici assunti
agli atti. Ha osservato, come ritenuto dal servizio medico dell'UAIE,
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che le patologie di cui soffre l'interessato non hanno alcuna
ripercussione sulla capacità al lavoro e che lo stesso è pertanto in
grado di svolgere il suo ultimo lavoro di manovale. L'autorità inferiore
ha quindi respinto l'opposizione dell'interessato dell'11 novembre 2005
e confermato la propria decisione del 12 ottobre 2005 (doc. 22).
C.
C.a Il 3 giugno 2006, l'interessato ha interposto ricorso contro la
decisione su opposizione dell'UAIE del 12 aprile 2006 mediante il
quale ha chiesto sostanzialmente il riconoscimento del suo diritto ad
una prestazione dell'assicurazione svizzera per l'invalidità (v. doc. 26).
C.b Nel suo rapporto del 12 settembre 2006, la dott.ssa D._______,
medico dell'UAIE, ha rilevato che l'interessato soffre di dorsolombalgie
con deficit della forza muscolare nonché dolori alla spalla destra con
limitazione funzionale moderata. Secondo detto medico, lo stato di
salute dell'assicurato potrebbe essere peggiorato. Lo stesso esercita
altresì un'attività pesante. La dott.ssa D._______ ha quindi chiesto un
complemento d'istruttoria, segnatamente un esame ortopedico (doc.
25).
C.c Il 14 novembre 2006, la Commissione federale di ricorso in
materia d'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità per le
persone residenti all'estero ha parzialmente accolto il ricorso,
annullato la decisione su opposizione impugnata del 12 aprile 2006 e
rinviato gli atti di causa all'UAIE affinché detto Ufficio procedesse al
completamento dell'istruttoria relativamente alla situazione medica
dell'interessato ed alla sua capacità lavorativa conformemente alle
indicazioni di cui alla presa di posizione dell'UAIE del 19 settembre
2006 (doc. 26).
D.
D.a Il 9 febbraio 2007, l'autorità inferiore ha chiesto all'INPS di
E._______ di sottoporre l'assicurato a nuove visite mediche e di far
pervenire la seguente documentazione: un esame sullo stato di salute
generale (rapporto dattiloscritto su modulo E 213), un esame
ortopedico (rapporto dattiloscritto che deve contenere indicazioni
relative alle date d'inizio dei sintomi, alle limitazioni funzionali nonché
alla capacità lavorativa nel precedente lavoro ed in un'attività
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confacente allo stato di salute) ed un referto di elettroneuromiografia
degli arti inferiori (doc. 28).
D.b Dalle carte processuali risultano essere stati prodotti i seguenti
documenti:
• un certificato medico del 5 luglio 2004, da cui emerge la
diagnosi di rinite primaverile (doc. 40);
• un referto di esame RX (segnatamente spalla destra)
dell'8 novembre 2004 (doc. 41);
• una scheda ospedaliera concernente il ricovero dal 2 al 10
ottobre 2006 per ipertrofia linfatica del rinofaringe,
unitamente ai referti di rinofaringoscopia del 21 settembre
2006 e del 18 gennaio 2007 (doc. 42 a 44);
• un referto di elettromiografia (EMG) (arti superiori) del
22 marzo 2007, nel quale è indicato “neurografia sensitiva
positiva per sofferenza del nervo mediano al tunnel del
carpo destro” (doc. 45-1);
• un certificato medico del 22 marzo 2007, secondo cui il
paziente è affetto segnatamente da esiti frattura polso
sinistro, spondilodiscoartrosi cervicale, spondilodiscoartrosi
lombare con discopatie multiple e protusioni discali lombari
L4-L5 e L5-S1, sindrome del tunnel carpale destro,
sindrome ansioso depressiva (doc. 45);
• un referto di elettromiografia (EMG) (arti inferiori) del
2 aprile 2007, nel quale è segnalato che l'esame “non rivela
segni di patologia a carico dei distretti esplorati del sistema
nervoso periferico e muscolare” (doc. 47);
• un referto di visita ortopedica del 30 aprile 2007, nel quale
è posta la diagnosi di spondilodiscoartrosi lombare a lieve
incidenza funzionale senza deficit neurologici periferici, esiti
di frattura polso sinistro “tipo colles”, sindrome del tunnel
carpale destro, tendinopatia del flessore del 3° dito (doc. 48;
v. anche doc. 46 del 30 marzo 2007);
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• la perizia medica particolareggiata E 213 della previdenza
sociale italiana del 16 maggio 2007, attestante spondilo-
artrosi, esiti frattura polso sinistro, sindrome del tunnel
carpale a destra, ipertrofia linfatica del rinofaringe, nevrosi
ansiosa; le condizioni di salute dell'interessato sono state
definite come peggiorate e lo stesso è stato ritenuto in
grado di svolgere regolarmente lavori leggeri, nonché il suo
ultimo lavoro ed un lavoro adeguato alle sue condizioni a
tempo pieno. È stato segnalato che l'assicurato è
considerato invalido al 40% nella sua precedente attività,
conformemente alle disposizioni di legge del Paese di
residenza (doc. 49);
• il questionario per il datore di lavoro del 30 giugno 2007, dal
quale risulta che l'interessato è stato assunto in qualità di
"operaio comune" nel febbraio del 2004 e che il medesimo
era alle dipendenze dell'impresa B._______ alla data di
compilazione del formulario (doc. 38);
• il questionario per l'assicurato del 2 luglio 2007, nel quale
l'interessato ha affermato di continuare a svolgere un'attività
lucrativa come operaio nell'impresa B._______, nonostante
i numerosi problemi di salute, per mantenere
decorosamente la sua famiglia (doc. 39).
D.c Nel suo rapporto del 18 settembre 2007, la dott.ssa D._______ ha
rilevato che l'interessato è affetto da spondilodiscoartrosi lombare a
lieve incidenza funzionale senza deficit neurologici, esiti di frattura al
polso sinistro, sindrome del tunnel carpale destra, tendinopatia del
flessore del 3° dito (a sinistra), artrosi alla spalla destra, rinite allergica
primaverile ed ipertrofia linfatica del rinofaringe, senza incidenza
significativa sulla capacità lavorativa. Ha peraltro osservato che
l'assicurato continua ad esercitare la precedente attività, senza
svolgere lavori più leggeri per motivi di salute, e che non vi sono state
assenze sul lavoro prolungate (ad eccezione di quella da ottobre 2003
a gennaio 2004). La dott.ssa D._______ ha pertanto concluso, date le
premesse, che l'interessato non presenta un'incapacità lavorativa
significativa e duratura nella sua precedente attività, benché nella
perizia E 213 sia stata indicata un'incapacità al lavoro del 40% nella
precedente professione, e che può pure esercitare senza restrizioni
numerose attività di sostituzione (doc. 52).
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E.
Il 2 ottobre 2007, l'autorità inferiore, mediante progetto di decisione, ha
comunicato all'assicurato che la richiesta di prestazioni sarebbe stata
respinta, ritenuto in particolare che un'attività lucrativa confacente allo
stato di salute è esercitata con orario normale e senza diminuzione di
guadagno. L'autorità inferiore ha altresì concesso all'interessato la
facoltà di formulare, nel termine di 30 giorni dalla ricezione del
progetto di decisione, delle obiezioni per iscritto (doc. 53).
F.
L'8 novembre 2007, l'interessato ha presentato le sue osservazioni al
progetto di decisione del 2 ottobre 2007, mediante le quali ha
postulato il riconoscimento del suo diritto ad una prestazione
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità, in virtù della
documentazione medica agli atti. Ha indicato che le patologie di cui è
affetto, fra cui, brachialgia da discopatie multiple, ipertrofia linfatica del
rinofaringe, esiti di osteocondrite giovanile, postumi da intervento per
frattura di colles polso sinistro e rachialgia, comportano delle notevoli
limitazioni della capacità lavorativa. Ha sottolineato che tali patologie
nonché i dolori di cui soffre non gli consentono di svolgere alcuna
attività lucrativa, neppure una leggera (doc. 54).
G.
Il 21 novembre 2007, l'autorità inferiore ha respinto la domanda di
prestazioni dell'assicurazione invalidità. Ha osservato che l'assicurato
non ha subito né un'incapacità permanente di guadagno né
un'incapacità al lavoro media sufficiente per un anno, ai sensi delle
disposizioni dell'assicurazione svizzera per l'invalidità. Ha precisato, in
particolare, che l'interessato esercita un'attività lucrativa confacente al
suo stato di salute, con orario normale e senza diminuzione di
guadagno. Inoltre, le osservazioni presentate dall'assicurato
l'8 novembre 2007 non sono state ritenute suscettibili di giustificare
una modifica della valutazione del caso come effettuata nel progetto di
decisione (doc. 55).
H.
Il 9 gennaio 2008, l'interessato ha interposto ricorso dinanzi al
Tribunale amministrativo federale contro la decisione dell'UAIE del
21 novembre 2007 mediante il quale ha chiesto, sostanzialmente, il
riconoscimento del suo diritto ad una rendita intera dell'assicurazione
svizzera per l'invalidità a far tempo da novembre 2004 (data della
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richiesta volta all'ottenimento di una rendita). Si è doluto di
un'insufficiente motivazione della decisione impugnata. Ha fatto valere
che il provvedimento litigioso non indica quale parametro è stato
adottato per escludere un'incapacità lavorativa di livello pensionabile e
neppure le valutazioni del servizio medico dell'autorità inferiore. Non
gli è quindi stato consentito di farsi un'idea chiara della portata della
decisione che lo riguardava per poterla, se del caso, impugnare. A tal
fine, l'autorità inferiore deve in ogni decisione menzionare, anche se
sommariamente, le considerazioni che ne hanno determinato il
convincimento. L'insorgente ha poi ribadito che le patologie di cui è
affetto (brachialgia da discopatie multiple, ipertrofia linfatica del
rinofaringe, esiti di osteocondrite giovanile, postumi da intervento per
frattura di colles polso destro, rachialgia) nonché i dolori di cui soffre
non gli consentono di svolgere alcuna attività lucrativa, neppure una
leggera (doc. TAF 1).
I.
Nella risposta al ricorso del 17 marzo 2008, l'autorità inferiore ha
proposto la reiezione del ricorso. In virtù del rapporto medico del
18 settembre 2007 del servizio medico, il ricorrente è stato ritenuto in
grado di svolgere la precedente attività di manovale edile. Per
conseguenza, non ha mai subito un'incapacità lavorativa di livello
pensionabile. Infine, l'autorità inferiore ha rilevato che l'insorgente non
ha allegato alcun fatto nuovo e neppure ha esibito nuova
documentazione medica suscettibile di giustificare un diverso
apprezzamento (doc. TAF 3).
J.
Nella replica del 28 aprile 2008, il ricorrente ha ribadito la sua richiesta
volta all'ottenimento di una rendita intera d'invalidità. Ha segnalato che
le patologie di cui è affetto (segnatamente spondilodiscoartrosi cervi-
cale e lombare con esiti di fratture e interventi chirurgici agli arti
superiori nonché sindrome depressiva reattiva) non gli consentono di
far fronte anche ai più semplici atti della vita quotidiana, quindi tanto
meno di svolgere una qualsiasi attività lucrativa, neppure leggera. Ha
esibito una relazione medica del febbraio 2008 del dott. F._______,
psichiatra (doc. TAF 6).
K.
K.a Chiamato ad esprimersi sulla replica dell'insorgente, l'UAIE ha
sottoposto l'incarto al proprio servizio medico (doc. 56).
Pagina 7
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K.b Nel suo rapporto del 9 giugno 2008, la dott.ssa D._______ ha
rilevato che nel certificato psichiatrico esibito con l'atto di replica sono
certo rilevati dolori diffusi, umore depresso, astenia, disturbi del sonno,
rallentamento ideo-verbale e palpitazioni, ma che l'esame obiettivo è
molto succinto. L'unico elemento nuovo in detto rapporto è ravvisabile
in una sindrome depressiva reattiva che non è però suscettibile di
determinare un'incapacità lavorativa. In conclusione, non vi sono nelle
carte processuali dei documenti che permettano di concludere ad
un'incapacità al lavoro né sul piano osteoarticolare né su quello
psichiatrico. Peraltro, il ricorrente continuerebbe ad esercitare il suo
precedente lavoro senza che si possa affermare, in virtù d'elementi
concreti, che ciò sia fatto a detrimento della sua salute. Degli esami
complementari non sono necessari, fermo restando che l'esame
ortopedico è già stato richiesto ed effettuato. La dott.ssa D._______ ha
quindi confermato la precedente presa di posizione (doc.57).
K.c Nella duplica del 12 giugno 2008, l'autorità inferiore ha constatato,
in virtù del rapporto del giugno 2008 del servizio medico che la
relazione del febbraio 2008 del dott. F._______ non comporta elementi
tali da modificare la valutazione riguardo alla capacità lavorativa
dell'insorgente. L'autorità inferiore ha quindi nuovamente proposto la
reiezione del ricorso (doc. TAF 8).
L.
Con decisione incidentale del 17 giugno 2008 (notificata il 20 giugno
2008; doc. TAF 10 [avviso di ricevimento]), questo Tribunale ha
trasmesso per conoscenza al ricorrente la duplica e l'ha invitato a
versare, nel termine di 40 giorni dalla notificazione della decisione
incidentale medesima, un anticipo di fr. 300.-- a copertura delle
presumibili spese processuali. L'anticipo è stato versato il 17 luglio
2008 (doc. TAF 9 a 12).
Diritto:
1.
1.1 Il Tribunale amministrativo federale esamina d'ufficio e con piena
cognizione la sua competenza (art. 31 e segg. della legge del
17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale [LTAF, RS
173.32]), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono
sottoposti (DTF 133 I 185 consid. 2 e relativi riferimenti).
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1.2 Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui
all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in
combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b della
legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità
(LAI, RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 della
legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa
(PA, RS 172.021), rese dall'Ufficio AI per le persone residenti
all'estero.
1.3 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di
assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è
applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale
del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1
cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione
per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi
alla LPGA.
1.4 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e
avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla
sua modifica (art. 59 LPGA), il ricorso – interposto tempestivamente e
rispettoso dei requisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52
PA) – è pertanto ammissibile.
2.
2.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera e la Comunità europea ed i suoi Stati membri
sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC,
RS 0.142.112.681) ed il relativo Allegato II che regola il coordinamento
dei sistemi di sicurezza sociale, nonché il Regolamento (CEE) n°
1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei
regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori
autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità
(RS 0.831.109.268.1), che si applica a tutte le rendite il cui diritto
sorge a far data dal 1° giugno 2002 o successivamente e si sostituisce
a qualsiasi convenzione di sicurezza sociale che vincoli due o più Stati
(art. 6 Regolamento), come pure il Regolamento (CEE) n° 574/72 del
Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento
n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11). L'art. 3 del regolamento (CEE) n°
1408/71 sancisce il principio della parità di trattamento tra cittadini che
risiedono in uno Stato membro della Comunità europea ed i cittadini
svizzeri.
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2.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri
della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono
sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora
il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui
l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni
contrarie, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle
condizioni di ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono
regolate dal diritto interno svizzero.
2.3 L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella
presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione
europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio
del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo
1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
2.4 Per costante giurisprudenza, l'ottenimento di una pensione
straniera d'invalidità non pregiudica l'apprezzamento di un'invalidità
secondo il diritto svizzero (v. sentenza del Tribunale federale I 435/02
del 4 febbraio 2003 consid. 2). Anche in seguito all'entrata in vigore
dell'ALC, il grado d'invalidità di un assicurato che pretende una rendita
dell'assicurazione svizzera è determinato esclusivamente secondo il
diritto svizzero (DTF 130 V 253 consid. 2.4).
3.
3.1 Secondo l'art. 2 LPGA, le disposizioni della legge stessa sono
applicabili alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione
federale, se e per quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo
prevedano.
3.2 L'esame del diritto a prestazioni secondo la LAI è retto dal tenore
della LAI al momento della decisione impugnata in virtù del principio
secondo il quale sono determinanti le norme materiali in vigore al
momento della realizzazione dello stato di fatto giuridicamente
determinante (DTF 130 V 445 consid. 1.2 e relativi riferimenti). Le
disposizioni della 5a revisione della LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008,
non sono pertanto applicabili nel caso concreto e di seguito è fatto
riferimento alle disposizioni in vigore fino al 31 dicembre 2007.
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3.3 Il ricorrente ha presentato la richiesta di rendita il 5 novembre
2004. In deroga all'art. 24 LPGA, l'art. 48 cpv. 2 LAI precisa che, se
l'assicurato si annuncia più di dodici mesi dopo l'inizio del diritto, le
prestazioni sono assegnate soltanto per i 12 mesi precedenti la
richiesta. In concreto, questo Tribunale può limitarsi ad esaminare se il
ricorrente avesse diritto ad una rendita il 5 novembre 2003 (ossia 12
mesi precedenti la presentazione della domanda), oppure se un diritto
alla rendita sia sorto tra tale data e il 21 novembre 2007, data della
decisione impugnata. Il giudice delle assicurazioni sociali esamina la
decisione impugnata sulla base della situazione di fatto esistente al
momento in cui essa è stata resa. Tiene conto dei fatti verificatisi dopo
tale data quando essi possano imporsi quali elementi d'accertamento
retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa (DTF 129
V 1 consid. 1.2 e DTF 121 V 362 consid. 1b).
4.
Nel gravame il ricorrente rimprovera all'autorità inferiore di non avere
indicato il parametro che è stato ritenuto per escludere un'incapacità
lavorativa di livello pensionabile – doglianza infondata per i motivi di
cui al considerando 11, in particolare 11.3, della presente sentenza –
e di non avergli dato la possibilità d'esaminare i risultati del
supplemento d'istruttoria sulle sue condizioni di salute imposto dal
giudizio (del 14 novembre 2006) della Commissione federale di
ricorso in materia d'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e
l'invalidità per le persone residenti all'estero. Quest'ultima censura
non appare del tutto priva di fondamento nella misura in cui il
ricorrente non è stato reso edotto dall'autorità inferiore in particolare
del contenuto essenziale della presa di posizione del servizio medico
dell'UAIE del 18 settembre 2007 (doc. 52), benché la medesima
avesse la sua importanza nella determinazione dei lavori ancora
ragionevolmente esigibili per l'assicurato (v., sulla questione
dell'esigibilità di un'attività lavorativa, DTF 125 V 256 consid. 4, DTF
115 V 133 consid. 261 e sentenze del Tribunale federale I 765/04 del
7 novembre 2005 consid. 2 e I 534/05 del 10 novembre 2006 consid.
2). Giova tuttavia osservare, da un lato, che il ricorrente non ha
chiesto l'edizione degli atti di causa una volta ricevuto il progetto di
decisione dell'UAIE del 2 ottobre 2007, benché già all'epoca fosse
rappresentato da un mandatario professionale, e, dall'altro lato, che
nella risposta al ricorso del 17 marzo 2008 – trasmessa
all'insorgente, unitamente al rapporto del 18 settembre 2007 del
servizio medico dell'UAIE (doc. 52), mediante provvedimento di
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questo Tribunale del 20 marzo 2008 (cfr. doc. TAF 4) – l'autorità
inferiore ha comunque provveduto a pronunciarsi esplicitamente sulla
questione dell'esigibilità dell'attività di operaio esercitata dal
ricorrente ed ha pure indicato il mezzo di prova (doc. 52) su cui ha
fondato la propria valutazione. Peraltro, al ricorrente è stata data
facoltà in sede di ricorso – dinanzi ad un'autorità, il Tribunale
amministrativo federale, che gode di piena cognizione – di
pronunciarsi in merito alle ragioni presentate dall'autorità inferiore
nella risposta al ricorso. Con atto inoltrato il 28 aprile 2008,
quest'ultimo ha presentato la propria replica, con la conseguenza che
quand'anche nel caso di specie si volesse, per denegata ipotesi,
ravvisare un'eventuale – e peraltro lieve in considerazione delle
circostanze del caso di specie – violazione del diritto d'essere sentito
del ricorrente da parte dell'autorità inferiore, detta violazione
dovrebbe considerarsi siccome sanata in questa sede. In siffatte
circostanze, un annullamento della decisione impugnata costituirebbe
in ogni caso una vana formalità. Occorre altresì rammentare che la
procedura in materia d'assicurazione per l'invalidità è retta pure dai
principi della celerità (DTF 126 V 244) e della semplicità (cfr.
sentenza del Tribunale federale 9C_162/2007 del 3 aprile 2008
consid. 2.3 e relativi riferimenti).
5.
Secondo le norme applicabili, ogni richiedente, per avere diritto ad una
rendita dell'assicurazione invalidità svizzera, deve adempiere
cumulativamente le seguenti condizioni:
• essere invalido ai sensi della LPGA e della LAI (art. 8 LPGA
nonché art. 4, 28 e 29 cpv. 1 LAI);
• aver pagato i contributi durante un anno intero (art. 36 cpv. 1
LAI).
Il ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI svizzera durante più di un
anno intero in totale e, pertanto, adempie la condizione della durata
minima di contribuzione. Rimane ora da esaminare se sia invalido ai
sensi di legge.
6.
6.1 L'invalidità ai sensi della LPGA e della LAI è l'incapacità al
guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga
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durata che può essere conseguente ad infermità congenita, malattia o
infortunio (art. 8 LPGA e 4 cpv. 1 LAI). Secondo l'art. 7 LPGA, è
considerata incapacità al guadagno la perdita, totale o parziale, della
possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in
considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o
psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed
alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili. In caso
d'incapacità al lavoro di lunga durata, possono essere prese in
considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o
campo d'attività (art. 6 LPGA).
6.2 Giusta l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore dal 1° gennaio 2004,
l'assicurato ha diritto ad un quarto di rendita se è invalido per almeno il
40%, ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà, a tre
quarti di rendita se è invalido per almeno il 60% e ad una rendita
intera se è invalido per almeno il 70%. In seguito all'entrata in vigore
dell'Accordo sulla libera circolazione, la limitazione prevista dall'art. 28
cpv. 1ter LAI, secondo cui le rendite per un grado d'invalidità inferiore al
50%, ma pari almeno al 40%, sono versate solo ad assicurati che
sono domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA),
non è più applicabile segnatamente quando l'assicurato è cittadino
dell'UE o svizzero e risiede nell'UE (DTF 132 V 423 consid. 6.4.1 e
sentenza del Tribunale federale I 702/03 del 28 maggio 2004 consid. 1
e relativi riferimenti).
6.3 Il diritto alla rendita, secondo l'art. 29 cpv. 1 LAI, nasce, il più
presto, nel momento in cui l'assicurato presenta un'incapacità
permanente al guadagno pari almeno al 40% (lettera a), oppure
quando egli è stato per un anno senza notevoli interruzioni, incapace
al lavoro per almeno il 40% in media (lettera b). La lettera a della citata
norma si applica allorché lo stato di salute dell'assicurato si è
stabilizzato ed è essenzialmente irreversibile e suscettibile di
pregiudicare la capacità di guadagno probabilmente in modo
permanente, in una misura giustificante il riconoscimento di una
rendita (sentenza del Tribunale federale I 146/02 del 5 agosto 2002).
La lettera b se lo stato di salute è labile, vale a dire suscettibile di
evolvere verso un miglioramento od un peggioramento (DTF 111 V 21
consid. 2). Un danno alla salute tipicamente labile può essere reputato
relativamente stabilizzato soltanto se la sua natura si è modificata a tal
punto che si possa ammettere non essere verosimilmente suscettibile
di subire modifiche di rilievo in un futuro presagibile (sentenza del
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Tribunale federale I 282/01 del 4 ottobre 2001; DTF 119 V 98 consid.
4a).
6.4 Un'incapacità al lavoro del 20% deve essere presa in
considerazione per il calcolo dell'incapacità al lavoro media giusta
l'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI (cfr. nota marginale 2020 della Circolare
sull'invalidità e la grande invalidità nel suo tenore applicabile fino al
31 dicembre 2007; Jurisprudence et pratique administrative des
autorités d'exécution de l'AVS/AI [Pratique VSI] 1998 p. 126
consid. 3c).
7.
7.1 La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere
economico-giuridico e non medico (DTF 116 V 246 consid. 1b, DTF
110 V 273 e DTF 105 V 205). In base all'art. 16 LPGA, applicabile per
il rinvio dell'art. 28 cpv. 2 LAI, per valutare il grado d'invalidità, il reddito
che l'assicurato potrebbe conseguire esercitando l'attività
ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale
esecuzione di provvedimenti d'integrazione (reddito da invalido),
tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è
confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non
fosse diventato invalido (reddito da valido; metodo generale del
raffronto dei redditi).
7.2 L'assicurazione svizzera per l'invalidità risarcisce pertanto, e di
principio, soltanto la perdita economica che deriva da un danno alla
salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la malattia o
la conseguente incapacità lavorativa.
7.3 Benché l'invalidità sia una nozione economico-giuridica, le
certificazioni mediche possono costituire importanti elementi per
apprezzare il danno invalidante e per determinare quali lavori siano
ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256
consid. 4, DTF 115 V 133 consid. 2 e DTF 114 V 310 consid. 3c).
8.
8.1 Giusta il principio inquisitorio che regge la procedura in materia di
assicurazioni sociali (art. 43 LPGA), l'amministrazione deve
intraprendere d'ufficio i necessari accertamenti e raccogliere le
informazioni di cui ha bisogno. In particolare, deve ordinare una perizia
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allorquando è necessario per la valutazione medica del caso (DTF 117
V 282 consid. 4a).
8.2 Se gli accertamenti svolti d'ufficio permettono all'amministrazione
o al giudice, che si sono fondati su un apprezzamento diligente delle
prove, di giungere alla convinzione che certi fatti presentino una
verosimiglianza preponderante, e che ulteriori misure probatorie non
potrebbero modificare questo apprezzamento, è superfluo assumere
altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; UELI KIESER, ATSG-
Kommentar, 2a ed., Zurigo 2009, art. 42 n. 19 pag. 536; sentenza del
Tribunale federale K 24/04 del 20 aprile 2005; DTF 122 II 464 consid.
4a). In tal caso, non sussiste una violazione del diritto costituzionale di
essere sentito secondo l'art. 29 cpv. 2 Cst. (Sozialversicherungsrecht
[SVR] 2001 IV n. 10 pag. 28).
8.3 In virtù degli art. 12 e 13 PA e dell'art. 19 PA in relazione con
l'art. 40 della legge federale di procedura civile del 4 dicembre 1947
(PCF, RS 273), il tribunale accerta, con la collaborazione delle parti, i
fatti determinanti per la soluzione della controversia, assume le prove
necessarie e le valuta liberamente.
9.
9.1 Il giudice delle assicurazioni sociali deve esaminare in maniera
obiettiva tutti i mezzi di prova, indipendentemente dalla loro
provenienza, e poi decidere se i documenti messi a disposizione
permettono di giungere ad un giudizio attendibile sulle pretese
giuridiche litigiose. Affinché il giudizio medico acquisti valore di prova
rilevante, esso deve essere completo in merito ai temi sollevati, deve
fondarsi, in piena conoscenza della pregressa situazione valetudinaria
(anamnesi), su esami approfonditi e tenere conto delle censure
sollevate dal paziente, per poi giungere in maniera chiara a fondate,
logiche e motivate deduzioni. Peraltro, per stabilire se un rapporto
medico ha valore di prova non è determinante né la sua origine né la
sua denominazione – ad esempio quale perizia o rapporto – ma il suo
contenuto (DTF 125 V 351 consid. 3a).
9.2 Per quel che riguarda le perizie di parte, il Tribunale federale ha
precisato che esse contengono considerazioni specialistiche che
possono contribuire ad accertare i fatti, da un punto di vista medico.
Malgrado esse abbiano lo stesso valore probatorio di una perizia
giudiziaria, il giudice deve valutare se questi referti medici sono atti a
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mettere in discussione la perizia giudiziaria oppure quella ordinata
dall'amministrazione (DTF 125 V 351). Giova altresì rilevare come
debba essere considerato con la necessaria prudenza l'avviso dei
medici curanti, i quali possono tendere a pronunciarsi in favore del
proprio paziente a dipendenza dei particolari legami che essi hanno
con gli stessi (DTF 125 V 351 consid. 3b e relativi riferimenti).
9.3 Non va infine dimenticato che se vi sono dei rapporti medici
contraddittori il giudice non può evadere la vertenza senza valutare
l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un
rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va tuttavia precisato
che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri
medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista
medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle
carenze e quale sia l'opinione più adeguata (sentenza del Tribunale
federale I 166/03 del 30 giugno 2004 consid. 3.3).
10.
Nel caso di specie, occorre rilevare che dalla documentazione
medica agli atti emerge che il ricorrente soffre segnatamente di
spondilodiscoartrosi, esiti frattura polso sinistro, sindrome del tunnel
carpale a destra, ipertrofia linfatica del rinofaringe, nevrosi ansiosa
(cfr. perizia particolareggiata E 213 del 16 maggio 2007 pag. 8 [doc.
49]). Si tratta di affezioni di carattere labile, ossia suscettibili di
migliorare o peggiorare. Ne discende che, in mancanza di uno stato di
salute sufficientemente stabilizzato, è inapplicabile la prima lettera
dell'art. 29 cpv. 1 LAI, per cui può entrare in considerazione solo la
seconda lettera della citata norma legale, la quale prevede un termine
di attesa di un anno. Pertanto, il ricorrente potrebbe pretendere una
rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità solo a partire dal
momento in cui ha subito, senza interruzione notevole, un'incapacità
lavorativa di almeno il 40% in media durante un anno.
11.
11.1 Occorre quindi determinare se il ricorrente ha subito nel periodo
determinante (cfr. consid. 3.3 del presente giudizio), e senza
interruzione notevole, un'incapacità lavorativa media di almeno il 40%
durante un anno giusta l'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI.
11.2 Dalle carte processuali emerge che, dopo il rimpatrio, il
ricorrente ha ancora esercitato un'attività lucrativa a tempo pieno (doc.
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10). In particolare, da febbraio del 2004 è stato alle dipendenze
dell'impresa B._______ (società di costruzioni e gestioni), come
"operaio comune" in ragione di 40 ore alla settimana. Ha lavorato a
tempo pieno almeno fino al 30 giugno 2007, data di compilazione del
formulario del datore di lavoro, in un'attività che il datore di lavoro
stesso ha definito siccome pesante (doc. 38, pto 3a).
11.3 Da queste considerazioni discende che al momento in cui è stata
resa la decisione amministrativa litigiosa, vale a dire il 21 novembre
2007, non era ancora decorso il termine di carenza di un anno
secondo l'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI (cf. sentenza del Tribunale federale
delle assicurazioni I 148/00 del 30 giugno 2000 consid. 2b). Già per
questo motivo il ricorso deve essere respinto.
12.
12.1 Per sovrabbondanza, e quanto alla questione dell'esigibilità
dell'attività di operaio svolta dal ricorrente fino al 30 giugno 2007,
quest'ultimo sostiene che la stessa è inesigibile (v. in particolare doc.
39 pag. 5). Avrebbe continuato ad esercitare il suo lavoro, nonostante
lo stato di salute deficitario, solo per potere mantenere decorosamente
la sua famiglia. Nei suoi rapporti del 18 settembre 2007 e del 9 giugno
2008, la dott.ssa D._______ ha rilevato, sulla base della
documentazione medica agli atti, che il ricorrente è affetto da
spondilodiscoartrosi cervicale e lombare a lieve incidenza funzionale
senza deficit neurologici, esiti di frattura al polso sinistro, sindrome del
tunnel carpale a destra, tendinopatia del flessore del 3° dito (mano
sinistra), artrosi alla spalla destra, sindrome depressiva reattiva, rinite
allergica primaverile ed ipertrofia linfatica del rinofaringe. Secondo
detto medico, l'insorgente non è tuttavia affetto da alcuna patologia
invalidante né di natura osteoarticolare né di natura psichica,
trattandosi d'affezioni di poca gravità, conclusione avvalorata pure dal
fatto che lo stesso ha continuato a lavorare a tempo pieno dal 2004, in
un'attività che non è stata alleggerita (cfr. doc. 38), senza che vi siano
state interruzioni prolungate dal lavoro (ad eccezione di quella da
ottobre del 2003 al 9 gennaio 2004). Conseguentemente, secondo la
dott.ssa D._______ non v'è ragione di ritenere che l'attività di operaio
svolta dal ricorrente almeno fino al 30 giugno 2007 dovesse
considerarsi inesigibile poiché esercitata a detrimento della sua salute
(doc. 52 e 57). Questo Tribunale non ha ragione di scostarsi da detta
valutazione che si fonda sostanzialmente su sufficienti riscontri, in
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particolare medici. Sulla questione può tutt'al più essere ancora
osservato che la valutazione al riguardo di cui alla perizia medica
particolareggiata E 213 del 16 maggio 2007 è contraddittoria e dunque
inidonea a fondare un diverso apprezzamento. In effetti, il medico
incaricato dell'esame ha, da un lato, indicato che l'insorgente è in
grado di svolgere regolari lavori ma unicamente leggeri (doc. 49 pag.
8), dall'altro lato che il ricorrente è pure in grado di esercitare a tempo
pieno la sua precedente attività (doc. 49 pag. 10 n. 11.4), la quale è
però pesante e, infine, che conformemente alle disposizioni di legge
del Paese di residenza l'invalidità per l'ultimo lavoro svolto è del 40%
(doc. 49 pag. 10 n. 11.7). Neppure la relazione di consulenza tecnica
del dott. F._______, psichiatra e psicoterapeuta, del mese di febbraio
del 2008 – dunque di data posteriore alla decisione impugnata e nella
quale il consulente s'esprime pure in merito alle conseguenze sulla
capacità lavorativa di patologie estranee alla sua specializzazione –
fornisce nuovi elementi concludenti suscettibili di giustificare una
diversa valutazione del caso sulla questione dell'esigibilità del lavoro di
operaio esercitato dal ricorrente (rispettivamente dell'esigibilità di
numerose attività sostitutive adeguate al suo stato di salute). Può
ancora essere osservato, per quanto attiene alle affezioni psichiche
menzionate nella citata relazione di consulenza, che non sono fondate
su indicazioni precise relative ad un metodo di classificazione
internazionale riconosciuto.
12.2 Giova infine rammentare che, per costante giurisprudenza, ogni
assicurato deve intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente
esigibile per ovviare nel modo migliore possibile alle conseguenze
della sua invalidità, segnatamente mettendo a profitto la sua residua
capacità lavorativa se necessario in una nuova professione (sentenza
del Tribunale federale I 543/03 del 27 agosto 2004; DTF 130 V 97
consid. 3.2 e DTF 113 V 22 consid. 4a).
13. In conclusione – e conto tenuto dell'insieme delle circostanze del
caso di specie – questo Tribunale non ravvisa pertanto alcuna ragione
per scostarsi dalle conclusioni di cui alla decisione impugnata, dal
momento che non risulta in particolare dalle carte processuali che alla
data della decisione impugnata (21 novembre 2007) il ricorrente abbia
subito un'incapacità al lavoro del 40% almeno in media per un anno.
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14.
Da quanto esposto, consegue che il ricorso, destituito di fondamento,
non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.
15.
15.1 Visto l'esito della procedura, le spese processuali, di fr. 300.--,
sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché
art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle
cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio
2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Esse sono computate con l'anticipo
spese, di identico ammontare, versato dal ricorrente stesso il 17 luglio
2008.
15.2 Al ricorrente, soccombente, non spetta altresì alcuna indennità
per spese ripetibili della sede federale (art. 64 PA in combinazione con
l'art. 7 cpv. 1 e 2 TS-TAF a contrario). Peraltro, le autorità federali,
quand'anche vincenti, non hanno di principio diritto ad un'indennità a
titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 TS-TAF), salvo eccezioni non ravvisabili
nel caso concreto (v., fra l'altro, DTF 127 V 205).
(dispositivo alla pagina seguente)
Pagina 19
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di fr. 300.--, sono poste a carico del ricorrente.
L'anticipo spese di fr. 300.--, versato il 17 luglio 2008, è computato con
le spese processuali.
3.
Non si attribuiscono spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
- rappresentante del ricorrente (Raccomandata con avviso di
ricevimento)
- autorità inferiore (n. di rif. )
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Vito Valenti Marcella Lurà
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e
segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17
giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono contenere le
conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere
firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono
essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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