Corte II I
C-2345/2007
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 1 ° o t t o b r e 2 0 0 7
Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio),
Francesco Parrino, Johannes Frölicher,
cancelliera Paola Carcano.
L_______,
patrocinato dall'Avv. Dott. Elio Brunetti, via Curti 19,
casella postale 5158, 6901 Lugano,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assi-
curati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond-
Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-2345/2007
Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che, in esito ad una procedura di revisione, con decisione del 1° marzo
2007, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati
residenti all'estero (UAIE) ha comunicato a L._______, cittadino
italiano, nato il _______, che la mezza rendita dell'assicurazione
svizzera per l'invalidità di cui era al beneficio dal 1° agosto 1995
sarebbe stata soppressa dalla fine del mese che segue l'intimazione
della stessa,
che, con gravame del 28 marzo 2007, L._______, regolarmente
rappresentato dall'avvocato Elio Brunetti di Lugano, chiede,
sostanzialmente, l'annullamento del summenzionato provvedimento
amministrativo e, di conseguenza, il ripristino del suo diritto alla mezza
rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità,
che, con decisione incidentale dell'11 maggio 2007, lo scrivente
Tribunale amministrativo federale ha respinto l'istanza di restituzione
dell'effetto sospensivo presentata dal ricorrente in data 27 marzo
2007,
che, con ordinanza del 10 luglio 2007, lo scrivente Tribunale
amministrativo federale ha invitato l'autorità inferiore a volersi
esprimere in merito al ricorso,
che, l'UAIE ha quindi sottoposto l'incarto al Dott. D._______, il quale,
nella sua relazione del 29 agosto 2007, ha posto in evidenza la
necessità di esperire una perizia pluridisciplinare presso il Servizio di
accertamento medico dell'assicurazione per l'invalidità (SAM) di
Bellinzona,
che, pertanto, l'Ufficio AI del Cantone Ticino (UAI), nel suo preavviso
del 29 agosto 2007, e l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE), nelle sue osservazioni ricorsuali
del 3 settembre 2007, propongono di rinviare la causa al fine di
completare l'istruttoria ed emanare una nuova decisione impugnabile,
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che, in data 7 settembre 2007, lo scrivente Tribunale amministrativo
federale ha trasmesso al ricorrente per conoscenza le osservazioni
dell'amministrazione, comunicando nel contempo alle parti la
composizione del collegio giudicante: entro il termine impartito non
sono state presentate istanze di ricusa,
che, in virtù dell'art. 31 della Legge sul Tribunale amministrativo
federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo tribunale
giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della Legge
federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS
172.021) emanate dalle autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF,
riservate le eccezioni di cui all'art. 32 LTAF,
che, in particolare, le decisioni rese dall'Ufficio dell'assicurazione per
l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) concernenti
l'assicurazione per l'invalidità possono essere portate innanzi al TAF
conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della Legge federale
sull'assicurazione per l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20),
che, ai sensi del combinato disposto degli art. 3 lett. dbis PA e 1 cpv. 1
LAI, la procedura in materia di assicurazioni sociali è disciplinata, di
principio, dalla LPGA; secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere
chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed
ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua
modificazione: queste condizioni sono adempiute nella specie,
che, il ricorso è tempestivo ed ossequioso dei requisiti minimi prescritti
dalla legge (art. 60 LPGA e 52 PA),
che, il gravame è dunque ricevibile, nulla ostando all'esame del merito
dello stesso,
che, nel caso in esame, l'istruttoria è, come peraltro correttamente
rilevato dall'UAIE, incompleta ed il collegio giudicante non può quindi
trarne conclusioni precise e decisive (art. 49 PA),
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che, stante quanto precede, il collegio giudicante non intravvede motivi
per non aderire alla proposta dell'UAIE al fine di procedere
all'assunzione dei complementi istruttori richiesti dal Dott. D._______
nel suo rapporto del 29 agosto 2007 tramite l'esperimento di una
perizia pluridisciplinare effettuando tutti gli esami oggettivi che il caso
richiede presso il SAM di Bellinzona,
che, pertanto, il ricorso deve essere accolto nel senso che, annullata
la decisione impugnata, la causa è rinviata all'UAIE in virtù dell'art. 61
cpv. 1 PA,
che, se, in un ricorso contro una decisione di revisione che sopprime o
riduce una rendita, l'effetto sospensivo è ritirato, questo ritiro dura, in
linea di massima, nel caso di rinvio degli atti all'amministrazione per
accertamenti supplementari, ugualmente durante tutta questa
procedura d'esame e fino alla notifica della nuova decisione (DTF 106
V 18, confermata in DTF 129 V 370),
che, in base all'art. 64 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in
tutto o in parte, può assegnare al ricorrente un'indennità per le spese
indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato,
che, nel caso in esame, visto l'esito del gravame e contrariamente a
quanto postulato dall'UAIE, alla parte ricorrente è assegnata
un'indennità per spese ripetibili di Fr. 1'800.-- a carico dell'Ufficio
dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero.
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è accolto nel senso che, annullata la decisione impugnata del
1° marzo 2007, l'incarto è rinviato all'Ufficio dell'assicurazione per
l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero, Ginevra, affinché
completi l'istruttoria ai sensi dei considerandi e statuisca di nuovo.
2.
Non si percepiscono spese processuali. Alla parte ricorrente è
riconosciuta un'indennità per spese ripetibili di Fr. 1'800.--, la quale
viene posta a carico dell'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero.
3.
Comunicazione a:
- rappresentante del ricorrente (atto giudiziario),
- autorità inferiore (n. di rif. _______),
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
La presidente del collegio: La cancelliera:
Elena Avenati-Carpani Paola Carcano
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di
30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul
Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono
contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati.
La decisione impugnata e, se in possesso della parte, i documenti indicati come
mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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