Corte II I
C-2349/2007
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 2 g i u g n o 2 0 0 8
Giudici: Francesco Parrino (presidente del collegio),
Stefan Mesmer, Franziska Schneider;
Cancelliere: Dario Croci Torti
A._______, rappresentata da Patronato INAS,
viale Michelangelo 116, IT-52100 X._______,
ricorrente,
contro
Cassa svizzera di compensazione, avenue Edmond-
Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (decisione su
opposizione del 7 marzo 2007)
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-2349/2007
Fatti:
A.
Il cittadino italiano B._______, nato il , è stato posto al beneficio di una
rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità con effetto dal 1°
novembre 1986. A questa prestazione era abbinata una rendita
completiva in favore della coniuge A._______, cittadina italiana, nata
il (doc. 27, 32 e 45).
Con il pensionamento della coniuge, la Cassa svizzera di
compensazione (CSC) ha soppresso la rendita completiva e ha
attribuito a quest'ultima una rendita ordinaria di vecchia di Fr. 357.-
mensili con effetto dal 1° luglio 2006. L'importo della rendita era
calcolato in base a 9 anni e 8 mesi di contributi, 43 anni
d'assicurazione della classe di età, 9 anni interi d'assicurazione
computabili, una scala rendite 10 e un reddito annuo medio
determinante di Fr. 36'120.- (doc. 154).
B._______ ha dal canto suo continuato a beneficiare di una rendita
ordinaria d'invalidità di Fr. 1'549.- mensili ricalcolata in seguito al
pensionamento della coniuge e basata sulle seguenti basi di calcolo:
16 anni e 1 mese di contributi, 21 anni d'assicurazione della classe di
età, 16 anni interi d'assicurazione computabili, una scala rendite 31 e
un reddito annuo medio determinante di Fr. 67'080.- (doc. 63).
Il 22 ottobre 2006 B._______ è deceduto (doc. 67). Mediante
decisione del 7 novembre 2006, la CSC ha pertanto erogato in favore
di A._______ una rendita vedovile di Fr. 558.- mensili con effetto dal 1°
novembre 2006. L'importo della prestazione è stato calcolato in base a
16 anni e 1 mese di contribuzione, 42 anni d'assicurazione della
classe di età, 16 anni interi d'assicurazione computabili, una scala
rendite 17 e un reddito annuo medio determinante di Fr. 51'600.- (doc.
169).
B.
Il 3 gennaio 2007 A._______ si è opposta a tale decisione facendo
valere che la rendita vedovile dovrebbe corrispondere all'80% della
rendita erogata al marito (doc. 189).
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Mediante decisione del 7 marzo 2007, la CSC ha respinto
l'opposizione dell'interessata ed ha confermato l'importo della rendita
(doc. 205). La CSC ha in particolare spiegato che la rendita vedovile è
comunque più favorevole di quella di vecchiaia. La CSC ha inoltre
confermato le basi di calcolo all'origine della prestazione.
C.
Il 21 marzo 2007, l'interessata, regolarmente rappresentata dal
Patronato INAS di X._______, è insorta presso questo Tribunale
chiedendo di annullare la decisione del 7 marzo 2007. A suo parere
l'importo della rendita vedovile non è corretto e ne chiede una verifica.
Postula inoltre che la prestazione le venga erogata sotto forma di
un'indennità forfetaria.
Nella sua presa di posizione del 2 maggio 2007, la CSC ha proposto
che il ricorso venga respinto con argomenti che, se necessario,
saranno ripresi nella parte in diritto.
In sede di replica, l'interessata ha confermato le proprie conclusioni
producendo alcuni conteggi salari.
Invitata a duplicare, la CSC si è limitata a confermare quanto già
espresso nel suo precedente preavviso.
Diritto:
1.
In virtù dell'art. 31 legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale
amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), questo tribunale giudica i
ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20
dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021)
emanate dalle autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF, riservate le
eccezioni di cui all'art. 32. In particolare, le decisioni rese dalla CSC
concernenti l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti possono
essere portate innanzi al TAF conformemente all'art. 85bis cpv. 1 della
legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la
vecchiaia e per i superstiti (LAVS, RS 831.10).
2.
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2.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i
suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del
21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che
regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il
Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971
relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori
subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano
all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il
corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n°
574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del
Regolamento n° 1408/71, RS 0.831.109.268.11). Si tratta di una
normativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data
dal 1° giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della
parità di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro
della Comunità europea ed i cittadini svizzeri (art. 3 e 6 del
Regolamento CEE n° 1408/71).
2.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri
della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono
sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora
il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui
l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni
contrarie, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle
condizioni di ottenimento di una rendita di vecchiaia o superstiti
svizzera sono regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 257
consid. 2.4).
2.3 L'art. 153a LAVS sancisce espressamente l'applicabilità nella
presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione
europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio
del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo
1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
3.
3.1 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA la procedura in materia di
assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è
applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale
del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1
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LAVS le disposizioni della LPGA sono applicabili alla prima parte della
LAVS, sempre che la presente legge non preveda espressamente una
deroga.
3.2 Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato
dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse
degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione.
Queste condizioni sono adempiute nella specie.
3.3 Il ricorso è tempestivo e rispetta i requisiti minimi prescritti dalla
legge (art. 60 LPGA e 52 PA). Il gravame è dunque ricevibile, nulla
ostando all'esame del merito dello stesso.
4.
Nella fattispecie, A._______ ha maturato il diritto alla rendita di
vecchiaia a partire dal 1° luglio 2006, mese successivo al compimento
dei 64 anni (art. 21 cpv. 1 let. A LAVS). Con il decesso del marito ha
ugualmente maturato il diritto a una rendita vedovile con effetto dal 1°
novembre 2006 (art. 23 cpv. 1 e 3 LAVS). In questi casi la legge
prevede che venga versata soltanto la prestazione più elevata (art.
24b LAVS).
Per risolvere la vertenza è pertanto necessario riesaminare l'importo
della rendita vedovile (consid. 5) e confrontarlo con quello della rendita
di vecchiaia (consid. 6).
5.
5.1 Giusta l'art. 33 cpv. 1 LAVS la rendita vedovile è calcolata in base
alla durata di contribuzione e al reddito annuo medio della persona
deceduta, che è composto dal reddito non ripartito e dagli accrediti per
compiti educativi o assistenziali.
5.2 L'art. 29bis LAVS precisa che sono determinanti gli anni di
contribuzione, i redditi dell'attività lucrativa nonché gli accrediti per
compiti educativi e d'assistenza compresi tra il 1° gennaio successivo
alla data in cui l'avente diritto ha compiuto i 20 anni ed il 31 dicembre
che precede l'insorgere dell'evento assicurato.
Il periodo di contribuzione è completo se una persona presenta lo
stesso numero di anni degli assicurati della sua classe di età (art. 29ter
cpv. 1 LAVS). Sono considerati anni di contribuzione i periodi durante i
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quali una persona ha pagato i contributi, durante i quali il suo coniuge
ha versato almeno il doppio del contributo minimo e durante i quali
possono essere computati accrediti per compiti educativi o
d'assistenza (art. 29ter cpv. 2 LAVS).
Giusta l'art. 52b dell'ordinanza del 31 ottobre 1947 sull'assicurazione
per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS; RS 831.101), quando la
durata di contribuzione è incompleta ai sensi dell'art. 29ter LAVS, i
periodi di contribuzione compiuti prima del 1° gennaio che segue il
compimento dei 20 anni (detti anni di gioventù) sono computati ai fini
di colmare lacune contributive successive.
Ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 LAVS, le rendite ordinarie sono assegnate
sotto forma di rendite complete agli assicurati che hanno un periodo di
contribuzione completo (scala massima 44), o di rendite parziali agli
assicurati che hanno un periodo di assicurazione incompleto.
La rendita parziale corrisponde ad una frazione della rendita completa
calcolata conformemente all'art. 34 LAVS; per il calcolo della frazione
è determinante il rapporto arrotondato tra il numero degli anni interi di
contribuzione e quello degli assicurati della sua classe di età, come
pure delle modificazioni apportate ai tassi di contribuzione (art. 38
cpv.i 1 e 2 LAVS).
5.3 Affinché la durata di contribuzione sia completa, B._______,
appartenente alla classe di età 1943, deve aver versato contributi per
42 anni fino al 2006, anno di adempimento del caso d'assicurazione
(tav. rendite 2007, p. 7).
Nel caso in esame la durata di contribuzione non è contestata.
B._______ ha lavorato in Svizzera per 16 anni e 1 mese.
Ora, in base a 16 anni interi di contribuzione invece dei 42 richiesti per
la sua classe di età, questo corrisponde ad una scala rendite 17 (tav.
rendite 2007, pag. 10).
A proposito della scala rendite va osservato che la rendita d'invalidità
versata ad B._______ era stata calcolata in base alla scala rendite 34
(corrispondente a 21 anni d'assicurazione invece di 42). Da questo
dato ne risultava una prestazione molto superiore per l'assicurato
rispetto alla rendita vedovile concessa all'insorgente. Ora, è vero che,
ai sensi dell'art. 33 cpv. 1 LAVS, quando una rendita di vecchiaia o per
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superstiti sostituisce una rendita d'invalidità, di principio viene
calcolata fondandosi sugli stessi elementi (p. es. la scala rendite) che
per la rendita d'invalidità, se ne deriva un vantaggio all'avente diritto.
Questa norma non è tuttavia applicabile nella fattispecie. Infatti, la
rendita vedovile dell'insorgente non ha fatto seguito a una rendita
d'invalidità ma a una rendita di vecchiaia per la quale è stata operata
una ripartizione dei redditi ai sensi dell'art. 29quinquies al. 3 LAVS. In
queste circostanze non si può ritenere che vi sia una successione di
rendite come lo esige l'art. 33 LAVS (vedi Direttive sulle rendite cifra n.
5651).
5.4 L'art. 29quater LAVS prevede che il reddito annuo medio deter-
minante si compone dei redditi risultanti da un'attività lucrativa e degli
accrediti per compiti educativi e/o assistenziali.
La somma dei redditi, realizzati in 16 anni e 1 mese, iscritti sui conti
individuali di B._______ e ricontrollata in questa sede ammonta a Fr.
345'874.- (cfr. allegato alla decisione del 7 novembre 2006).
Anche i redditi conseguiti durante i cosiddetti anni giovanili (art. 52b
OAVS), ossia la contribuzione precedente l’anno in cui si compiono i
21 anni (nella specie il 1962 e 1963), sono stati sommati. Nel caso in
esame occorre ritenere tutti i contributi giovanili (cfr. Direttive sulle
rendite, cifra marginale 5146), in quanto le carenze da colmare fra il
1976 e 1981 sono superiori ai 18 mesi contributivi del 1962 e 1963
(anni giovanili).
5.5 Considerando che i redditi dell'attività lucrativa possono essere
stati conseguiti in anni in cui il livello dei salari era basso, si procede
ad una rivalutazione dell'importo reddituale sopra accertato. Il fattore
di rivalutazione corrisponde all'evoluzione dei prezzi e dei salari ed è
determinato annualmente dal Consiglio federale (art. 30 cpv. 1 LAVS). I
redditi di Fr. 345'874.- devono essere rivalutati con il fattore 1,382,
considerato che la prima registrazione nei conti individuali
dell'interessato (dopo il compimento del 20esimo anno di età) è avve-
nuta nel 1964 (tav. rendite 2005, pag. 15). Il risultato (Fr. 345'874.- x
1,382), Fr. 477'998.- (arrotondato al franco superiore), è diviso per la
durata contributiva effettiva di 16 anni e 1 mese, il che comporta un
reddito annuo medio di Fr. 29'720.-.
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5.6 Conformemente all'art. 29sexies cpv. 1 LAVS, un accredito per
compiti educativi è computato agli assicurati per gli anni durante i quali
essi esercitano un'autorità parentale su uno o più fanciulli che non
hanno ancora compiuto i 16 anni; l'accredito per compiti educativi
corrisponde al triplo dell'importo della rendita annua minima (cpv. 2);
l'accredito per compiti educativi assegnato alle persone coniugate
durante gli anni civili di matrimonio è ripartito per metà fra i coniugi.
Giusta l'art. 52f cpv. 1 OAVS, gli accrediti per compiti educativi sono
sempre attribuiti per l'anno intero civile; nessun accredito è attribuito
per l'anno in cui sorge il diritto; sono attribuiti accrediti per l'anno in cui
il diritto si estingue, fatto salvo il cpv. 5, il quale stabilisce che se una
persona è assicurata soltanto per determinati mesi, si addizionano
questi mesi oltre l'anno civile e l'accredito è concesso per 12 mesi.
Nella specie, la prima figlia dei coniugi Senape-Marmorale (Maria) è
nata il 27 marzo 1964. Il primo anno non si conta. Anni non completi
servono per ottenere anni completi, per cui possono essere
conteggiati 5 anni interi per compiti educativi (durante i quali la
coniuge non era in Svizzera) e 8 calcolati per metà, in quanto l'altra
metà spetta alla moglie.
La media degli accrediti per compiti educativi si calcola come segue:
- anni di riferimento: 9
- rendita annua minima (rif. anno 2006): Fr. 1'075.- x 12 = Fr. 12'900.-
- durata di contribuzione: 16 anni e 1 mese
ne consegue che: 9 x (12'900.- x 3) : 16 anni e 1 mese = Fr. 21'656.-
L'interessato ha dunque diritto ad un accredito per compiti educativi di
Fr. 21'656.- che deve essere aggiunto al reddito medio da attività
lucrativa sopra accertato:
Fr. 29'720.- + Fr. 21'656.- = Fr. 51'376.-
Tale importo deve essere arrotondato al prossimo valore superiore
contenuto nelle tabelle, ovvero a Fr. 51'600.-, che rappresenta il
reddito annuo medio determinante.
5.7 Ora, in base alla scala 17 e ad un reddito annuo medio
determinante di Fr. 51'600.-, la rendita mensile di vecchiaia ammonta,
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per il 2006, a Fr. 698.- mensili (tav. rendite 2005, pag. 72). Giusta l'art.
36 LAVS la rendita vedovile è pari all'80% della rendita di vecchiaia
corrispondente al reddito annuo medio determinante. La rendita
vedovile spettante a A._______ ammonta pertanto a Fr. 558.- mensili.
6.
Resta da determinare l'importo della rendita di vecchiaia spettante a
A._______ e verificare se questo sia più favorevole della rendita
vedovile.
6.1 Affinché la durata di contribuzione sia completa, l'assicurata,
appartenente alla classe di età 1942, deve aver versato contributi per
43 anni fino al 2006, anno di adempimento del caso d'assicurazione di
vecchiaia (tav. rendite 2007, pag. 7). La nominata può contare su di un
periodo contributivo non contestato di 9 anni e 8 mesi. Ora, in base a 9
anni interi di contribuzione invece dei 43 richiesti per la sua classe di
età (1942), questo corrisponde ad una scala rendite 10 (tav. rendite,
2007, pag. 10).
6.2 Per quanto riguarda i redditi suddivisi e ripartiti, come evidenziato
al considerando 5.4, la nominata può contare in un reddito
complessivo di Fr. 164'704.- (vedi anche allegato alla decisione del 23
agosto 2006 concernente la rendita di vecchiaia). Questo importo
comprende i redditi conseguiti durante gli anni di matrimonio, i quali,
come già spiegato, sono sottoposti a ripartizione, nonché gli anni di
gioventù.
L'importo ottenuto devono essere rivalutati con il fattore 1,407,
considerato che la prima registrazione nei conti individuali
dell'interessata è avvenuta nel 1963 (tav. rendite 2007, pag. 15). Il
risultato (Fr. 164'704.- x 1,407), Fr. 231'739.- (arrotondato al franco
superiore), è diviso per la durata contributiva effettiva di 9 anni e 8
mesi, il che comporta un reddito annuo medio di Fr. 23'973.-.
6.3 L'insorgente ha anche diritto a un accredito per compiti educativi
che si calcola nel seguente modo. Nella specie, possono essere
conteggiati 6 anni, calcolati per metà, in quanto l'altra metà spettava al
defunto coniuge.
La media degli accrediti per compiti educativi si calcola come segue:
- anni di riferimento: 3
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- rendita annua minima (rif. anno 2006): Fr. 1'075.- x 12 = Fr. 12'900.-
- durata di contribuzione: 9 anni e 8 mesi
ne consegue che: 3 x (12'900.- x 3) : 9 anni e 8 mesi = Fr. 12'010.-
L'interessata ha dunque diritto ad un accredito per compiti educativi di
Fr. 12'010.- che deve essere aggiunto al reddito medio da attività
lucrativa sopra accertato:
Fr. 23'973.- + Fr. 12'010.- = Fr. 35'983.-
Tale importo deve essere arrotondato al prossimo valore superiore
contenuto nelle tabelle, ovvero a Fr. 36'120.-, che rappresenta il
reddito annuo medio determinante.
6.4 Ora, in base alla scala 10 e ad un reddito annuo medio
determinante di Fr. 36'120.-, la rendita mensile di vecchiaia ammonta,
per il 2006, a Fr. 359.- mensili (tav. rendite 2005, pag. 86). In proposito
va osservato che la decisione del 23 agosto 2006 indica un importo
mensile di Fr. 357.-. La rendita di vecchiaia era stata infatti
leggermente ridotta per tenere conto del tetto massimo del 150%
previsto dall'art. 35 LAVS. Giusta l'art. 35bis LAVS, in caso di
vedovanza, l'importo della rendita ordinaria di vecchiaia è aumentato
del 20%. La rendita di vecchiaia spettante a A._______ ammonterebbe
pertanto a Fr. 430.- mensili.
7.
Visto quanto precede, se ne conclude che la rendita vedovile calcolata
in base alla durata di contribuzione della persona deceduta è più
favorevole di quella di vecchiaia. È quindi a ragione che la CSC ha
erogato una prestazione di Fr. 558.- mensili.
8.
Nella sua memoria ricorsuale l'insorgente chiede inoltre di beneficiare
di una rendita sotto forma di indennità forfetaria.
8.1 In primo luogo va ricordato che questa modalità di versamento era
prevista dall’art. 7 lett. a della Convenzione italo-svizzera in materia di
sicurezza sociale del 14 dicembre 1962, modificato giusta l’art. 1 del
secondo Accordo aggiuntivo del 2 aprile 1980 (entrato in vigore il 1°
febbraio 1982 [RS 0.831.109.454.2]), secondo il quale:
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"...qualora l’ammontare della rendita ordinaria parziale di vecchiaia cui
può aver diritto un cittadino italiano che non risiede in Svizzera non sia
superiore al 15 % della rendita ordinaria completa, detto cittadino ha
diritto solamente ad una indennità forfetaria uguale al valore attuale
della rendita dovuta; ...; qualora l’ammontare della rendita ordinaria
parziale alla quale possono aver diritto le persone in questione sia
superiore ai limiti sopra enunciati, ma inferiore al 20 % della rendita
completa corrispondente, queste persone possono scegliere tra il
versamento della rendita e quello di una indennità forfetaria".
Ora, con l'entrata in vigore, il 1° giugno 2002, dell'Accordo bilaterale
sulla libera circolazione delle persone, la Convenzione bilaterale con
l'Italia relativa alla sicurezza sociale è stata sospesa. Ne segue che il
versamento di rendita di vecchiaia sotto forma d'indennità forfetarie a
cittadini italiani abitanti in Italia non è più possibile a partire dal 1°
giugno 2002, questa modalità di pagamento non essendo prevista
dall'Accordo bilaterale o dal Regolamento 1408/71 (DTF 130 V 150 e
SVR 2003 AHV n. 6).
8.2 Ad ogni modo, anche se si dovesse ammettere l'applicazione della
Convenzione con l'Italia, l'insorgente non avrebbe diritto all'indennità
forfetaria. Infatti, Fr. 558.- mensili (scala 17, reddito annuo medio
determinante Fr. 51'600.-) rappresentano il 38,61 % della rendita ordi-
naria completa (Fr. 1'445.- mensili) della scala 44 (massima)
corrispondente al suo reddito annuo medio determinante.
9.
9.1 Non si prelevano spese processuali (art. 85bis cpv. 2 LAVS).
9.2 Le autorità federali e, di regola, le autorità con qualità di parte,
non hanno diritto ad indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 del
Regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili dinanzi al Tribunale
amministrativo federale dell'11 dicembre 2006 [TS-TAF, RS
173.320.2]).
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
Non vengono riconosciute indennità per spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
- rappresentante della ricorrente (raccomandata AR)
- autorità inferiore (n. di rif. )
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali, 3003 Berna
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Francesco Parrino Dario Croci Torti
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e
segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17
giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono contenere le
conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere
firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte – i
documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42
LTF).
Data di spedizione:
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