Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Corte III
C2349/2011
Sen t e n z a d e l 2 1 f e bb r a i o 2 0 1 2
Composizione Giudici Elena AvenatiCarpani (presidente del collegio),
Ruth Beutler, Marianne Teuscher,
cancelliere Manuel Borla.
Parti 1. X._______, …,
2. I._______,
entrambi patrocinati da Fidinam & Partners SA,
Via Maggio 1, casella postale 6009, 6901 Lugano,
ricorrenti,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto Autorizzazione d'entrata nello spazio Schengen.
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Fatti:
A.
Il 22 novembre 2010 X._______, nato il …, cittadino italiano, residente a
Lugano e titolare di un permesso C, ha redatto uno scritto all'indirizzo
dell'Ambasciata svizzera a Santo Domingo, in cui postulava il rilascio di
un visto turistico (dal 14 al 25 giugno 2011) a beneficio di I._______,
cittadina dominicana, nata il …, madre di un bambino nato nel 2004. In
sostanza egli si dichiarava pronto a farsi carico di tutti i costi relativi al
sostentamento e all'alloggio nonché le spese mediche relative a malattia
o infortuni che le sarebbero occorsi durante il soggiorno.
In data 29 dicembre 2010 l'invitata si è quindi rivolta alla citata
Rappresentanza svizzera, sollecitando il rilascio del visto Schengen. Con
decisione del 12 gennaio 2011 la menzionata autorità ha emanato una
decisione negativa mediante modulo standard Schengen.
B.
Statuendo sull'opposizione del 7 febbraio 2011 dell'invitante e
dell'invitata, il 18 marzo 2011 l'Ufficio federale della migrazione (in
seguito: UFM), ha rifiutato a sua volta di concedere l'autorizzazione
d'entrata nello spazio Schengen siccome la situazione personale
dell'interessata e le condizioni socioeconomiche prevalenti nella
Repubblica Dominicana non permettevano di ritenere la partenza al
termine del soggiorno sufficientemente garantita, non essendo possibile
escludere che la stessa desideri protrarre il soggiorno nella speranza di
trovare, dapprima per sé ed in seguito per il figlio, condizioni di vita
migliori di quelle che conosce in patria. L'autorità di prime cure ha inoltre
rilevato che la giovane età e l'assenza di legami professionali
imprescindibili in patria avvalorano la valutazione effettuata.
C.
Contro la suddetta decisione l'invitante e l'invitata (in seguito: i ricorrenti)
hanno interposto ricorso in data 20 aprile 2011, postulando la
concessione del visto in favore della richiedente. Essi hanno rilevato in
primo luogo la violazione del diritto di essere sentiti con conseguente
valutazione incompleta ed erronea della fattispecie. A loro dire infatti la
situazione professionale dell'invitata, la quale svolge l'attività di agente di
polizia con una retribuzione mensile di 10'000 RD, ossia un reddito
dignitoso, come pure la sua situazione personale, studentessa al
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secondo anno universitario e madre divorziata a beneficio della custodia
del figlio, dimostrano e compravano la volontà del rientro al proprio Paese
terminato il breve soggiorno in Svizzera rispettivamente nell'area
Schengen. I ricorrenti hanno infine sottolineato che la decisione
impugnata sarebbe contraria all'art. 32 cpv. 1 del Codice dei visti come
pure ai paragrafi 7.12 e 6.2.1 del Manuale dei visti, poiché elementi per
valutare la situazione in concreto dell'invitata segnatamente l'assenza di
precedenti soggiorni nell'area Schengen e la credibilità del soggetto
ospitante, non sono stati presi in considerazione per determinare la
situazione della richiedente. Ribadendo che le spese di soggiorno, della
durata di solamente una decina di giorni, sono garantite dal signor
X._______, i ricorrenti hanno chiesto in via principale l'accoglimento della
domanda di visto presentata da I._______, e in via subordinata il rinvio
dell'incarto per una nuova decisione favorevole da parte dell'istanza di
prime cure, protestate tasse spese e ripetibili.
D.
Il 9 maggio 2011 i ricorrenti hanno completato il proprio ricorso
trasmettendo in originale alcuni certificati e attestazioni a fondamento
della propria pretesa (già trasmessi in copia), i quali assieme al
menzionato ricorso sono stati trasmessi per osservazioni all'autorità di
prima istanza in data 12 maggio 2011.
E.
Chiamata ad esprimersi in merito al suddetto ricorso, con osservazioni
del 30 maggio 2011, l'autorità inferiore ha ravvisato che le argomentazioni
addotte in sede di ricorso non hanno modificato la propria valutazione
della situazione, e ha quindi chiesto di dichiarare il ricorso infondato in
tutte le sue conclusioni e di confermare la decisione impugnata.
F.
Invitati a replicare in data 31 maggio 2011, i ricorrenti non vi hanno però
dato seguito. Con scritto del 26 ottobre 2011, essi hanno comunque
manifestato il loro interesse al proseguimento della causa.
Diritto:
1.
1.1 Riservate le eccezioni previste all'art. 32 della legge del 17 giugno
2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), giusta
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l'art. 31 LTAF il Tribunale amministrativo federale (di seguito: TAF o il
Tribunale) giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 dalla
legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA,
RS 172.021) prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF.
In particolare, le decisioni in materia di rifiuto dell'autorizzazione d'entrata
nello spazio Schengen rese dall'UFM il quale costituisce un'unità
dell'amministrazione federale come definita all'art. 33 let. d LTAF –
possono essere impugnate dinanzi al TAF, il quale statuisce in via
definitiva (cfr. art. 1 cpv. 2 LTAF in relazione con l'art. 83 let. c cifra 1
della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]).
1.2 Riservati i casi in cui la LTAF non dispone altrimenti la procedura
dinanzi al Tribunale è retta dalla PA (art. 37 LTAF). X._______ e
I._______ hanno il diritto di ricorrere (art. 48 cpv. 1 PA) e il loro ricorso,
presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, è ricevibile (art.
50 e 52 PA).
2.
Ai sensi dell'art. 49 PA i motivi di ricorso sono la violazione del diritto
federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento,
l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti
nonché l'inadeguatezza, nella misura in cui un'autorità cantonale non
abbia giudicato come autorità di ricorso. Il Tribunale applica d'ufficio il
diritto federale nella procedura ricorsuale e non è vincolato in alcun caso
dai motivi del ricorso (cfr. art. 62 cpv. 4 PA). Rilevante è in primo luogo la
situazione di fatto e di diritto al momento del giudizio (cfr. consid. 1.2.
della sentenza 2A.451/2002 del 28 marzo 2003 pubblicata parzialmente
in: DTF 129 II 215; cfr. DTAF 2011/1 consid. 2 e giurisprudenza ivi citata).
3.
La politica delle autorità svizzere in materia di visti riveste un ruolo
importante nella prevenzione dell'immigrazione clandestina (cfr.
Messaggio del Consiglio federale relativo alla legge sugli stranieri dell'8
marzo 2002, in FF 2002 3327). Non potendo accogliere tutti gli stranieri
che desiderano venire in questo paese, sia per un soggiorno di corta
durata che per un soggiorno di lunga durata, le autorità svizzere possono
applicare legittimamente una politica d'ammissione restrittiva (cfr. DTF
122 II 1 consid. 3a; ALAIN WURZBURGER, La giurisprudenza recente del
Tribunale federale in materia di polizia degli stranieri, Rivista di diritto
amministrativo
e di diritto fiscale [RDAF] 1997 I, p. 287). Come rilevato a giusto titolo
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dall'autorità inferiore la legislazione svizzera sugli stranieri non garantisce
né il diritto d'entrata in Svizzera né il rilascio di un visto. La Svizzera,
come gli altri Stati, non è tenuta ad autorizzare di principio l'entrata di
stranieri nel suo territorio. Questa decisione viene presa dalla Svizzera
autonomamente in accordo con il diritto internazionale pubblico (cfr.
Messaggio citato in FF 2002 3327, nonché DTF 135 II 1 consid. 1.1).
4.
Le condizioni d'entrata in Svizzera per un soggiorno non superiore a tre
mesi sono disciplinate all'art. 2 cpv. 1 dell'Ordinanza del 22 ottobre 2008
concernente l’entrata e il rilascio del visto (OEV, RS 142.204), il quale
rinvia al Regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo
al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone fisiche
(codice frontiere Schengen [GU L 105 del 13.04.2006 pag. 132]). L'art. 5
cpv. 1 del codice frontiere Schengen definisce le condizioni d'ingresso per
i cittadini di paesi terzi. Questi devono essere in possesso di uno o più
documenti di viaggio validi che consentano di attraversare la frontiera e
se richiesto, di un visto valido (lett. a e b), nonché giustificare lo scopo e
le condizioni di soggiorno e disporre di mezzi finanziari sufficienti (lett. c e
art. 14 cpv. 1 lett. ac del regolamento [CE] n. 810/2009 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, che istituisce un codice
comunitario dei visti [Codice dei visti, GU L 243/1 del 15 settembre 2009,
pag. 158]). Infine non devono essere segnalati nel Sistema
d'informazione Schengen (SIS) ai fini della non ammissione e non essere
considerati una minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza interna, la
salute pubblica o le relazioni internazionali di uno degli Stati membri (lett.
d ed e).
Ciò posto, le condizioni d'entrata previste dal codice frontiere Schengen
corrispondono essenzialmente a quelle di cui all'art. 5 cpv. 1 della legge
federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20).
5.
L'art. 5 cpv. 2 LStr esige inoltre dallo straniero che prevede un soggiorno
temporaneo in Svizzera una garanzia di partenza al termine del suo
soggiorno. Questa condizione del diritto nazionale, non rappresenta
un'esigenza supplementare e non contraddice il codice frontiere
Schengen. L'indicazione del soggiorno temporaneo costituisce di fatto
una dichiarazione d'intenzione di lasciare il paese non appena il motivo di
soggiorno sia cessato. Allo stesso modo devono essere interpretate le
istruzioni consolari comuni del 22 dicembre 2005 indirizzate alle
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rappresentazioni diplomatiche e consolari di prima categoria (ICC; GU C
326 del 22 dicembre 2005 pag.1149). Le ICC esigono in particolare che
venga valutato il rischio migratorio (cfr. GU C 326 pag.10). Pertanto la
pratica e la giurisprudenza relative all'art. 5 cpv. 2 LStr possono essere
applicate (in merito ai dettagli di tale problematica, cfr. DTAF 2009/27
consid. 5.2 e 5.3).
6.
In qualità di Paese dello spazio Schengen, la Svizzera applica parimenti il
Regolamento n. 539/2001 del Consiglio del 15 marzo 2001 (GU L 81 del
21 marzo 2001), il cui art. 1 § 1 e 2 prescrive che i cittadini dei paesi terzi
che figurano nell'allegato I al medesimo Regolamento devono essere in
possesso di visto all'atto di attraversamento delle frontiere esterne degli
Stati Schengen. In proposito, essendo la Repubblica di Santo Domingo,
contemplata nel sopracitato allegato I, l'invitata, quale cittadina
dominicana, soggiace all'obbligo del visto.
7.
7.1 Al fine di valutare se l'uscita dallo spazio Schengen alla scadenza del
previsto soggiorno risulti sufficientemente assicurata, è necessario
giudicare un comportamento futuro. Ora, non è possibile constatare in
modo certo un fatto non ancora accaduto, tuttavia si possono emettere
delle supposizioni, considerando l'insieme delle circostanze della
fattispecie e i dati concreti che risultano dalla situazione generale del
Paese d'origine della richiedente.
7.2 L'economia della Repubblica dominicana si è rapidamente ripresa a
partire dall'agosto 2004, nonostante la difficile crisi causata dal tracollo
finanziario delle tre più grandi banche d'affari avvenuto nel 2003. Infatti a
partire dal 2005 la crescita economica – che nel 2006 ha toccato il picco
del 10.7% si è stabilizzata, mentre l'inflazione – pari al 5% risulta
essere relativamente bassa. Sebbene la crescita economica dominicana
è tendenzialmente diminuita a causa dell'indebolimento generale
dell'economia mondiale, negli ultimi anni si è assistito ad una tendenziale
ripresa con una crescita del 7.8% nel 2010 e una crescita attesa tra 5% e
6% per il 2011 (cfr. fonti: sito internet dell'Ufficio degli affari esteri
tedesco, , Länder, Reisen und
Sicherheit > alle Länder A – Z > Dominikanische Republik > Wirtschaft,
ultimo aggiornamento: settembre 2011, visitato il 14 febbraio 2012). È
stato inoltre constatato un aumento del tasso di criminalità, in particolare
la commissione di reati perlopiù contro il patrimonio che degradano
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talvolta in atti di violenza (cfr. >
Consigli di viaggio > Destinazioni di viaggio > Consigli di viaggio per:
Repubblica dominicana, ultimo aggiornamento: il 24 novembre 2011,
visitato il 14 febbraio 2012).
7.3 Tenuto conto delle considerazioni relative alla situazione
socioeconomica nella Repubblica dominicana nonché delle differenze tra
questo Paese e la Svizzera, la valutazione dell'UFM secondo cui il rischio
di un'uscita non conforme ai termini prestabiliti appaia relativamente
elevato, non può essere contestata. Effettivamente, a prescindere dal
fatto che la predisposizione a lasciare il proprio Paese d'origine è
agevolata allorquando parenti o conoscenti si trovano all'estero, va
ricordato che la pressione migratoria, come lo dimostra l'esperienza,
risulta essere più elevata in presenza di persone giovani che non hanno
particolari legami famigliari o professionali al loro Paese d'origine.
Ciononostante trarre delle conclusioni basandosi unicamente sulla
situazione generale del paese d'origine, porterebbe ad una valutazione
dei fatti eccessivamente generalizzata. Occorre pertanto esaminare
l'insieme delle circostanze del caso concreto; in particolare gli obblighi
familiari, sociali o professionali possono costituire una prognosi
favorevole in vista di una partenza regolare dalla Svizzera.
8.
Per quanto riguarda i legami esistenti nel Paese d'origine, dagli atti di
causa risulta che la richiedente ha 31 anni, è separata e/o divorziata (cfr.
formulario di richiesta del visto Schengen del 29 dicembre 2010 e ricorso
contro la decisione dell'UFM del 20 aprile 2011, in cui i ricorrenti indicano
la pronuncia del divorzio il 20 marzo 2011), ed ha un figlio del quale pare
aver ottenuto la custodia; essa però non sembra aver alcun altro grado di
parentela stretto nella Repubblica Dominicana se non una zia e alcune
sorelle (cfr. ricorso, pag. 5). Inoltre dalle emergenze istruttorie si evince
che l'invitata esercita l'attività di poliziotta con il grado di caporale presso
l"Autoridad Metropolitana de Trasporte" (cfr. Certificato della medesima
autorità del 30 marzo 2011), e di vigilante presso un complesso
residenziale, come pure che è iscritta presso l'"Universidad Nacional
Evangelica" (cfr. Attestazione della menzionata Università del 28 aprile
2011).
Ciò posto, considerato che l'invitata ha la possibilità di interrompere il
proprio percorso universitario e la propria attività lavorativa, anche se è
pur vero che il certificato del datore di lavoro minaccia sanzioni in caso di
non ritorno alle proprie funzioni, non sembrano esistere legami
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professionali imprescindibili tra l'invitata e il proprio paese. Quanto alla
propria situazione famigliare l'esistenza di un figlio che, come dichiarato
dalla ricorrente, è accudito con l'aiuto della zia e delle sorelle (ricorso,
pag. 5), non esclude la possibilità di protrarre il proprio soggiorno in
Svizzera rispettivamente nello spazio Schengen per trovare delle migliori
condizioni di vita dapprima per sé stessa ed in seguito per il figlio.
A fronte di quanto sopra il TAF condivide le valutazioni espresse
dall'UFM, il quale ha rilevato a giusto titolo che, sulla base della
situazione agli atti, l'uscita dallo spazio Schengen non è garantita al
termine del soggiorno.
9.
9.1 I ricorrenti hanno inoltre rimproverato all'autorità inferiore di aver
commesso una violazione del diritto di essere sentiti. Infatti a loro giudizio
quest'ultima, oltre a non aver dato seguito alla richiesta esplicita di essere
sentiti da essi formulata, non ha approfondito con questi ultimi i fatti e i
mezzi di prova allegati con l'opposizione, benché né avesse l'obbligo
giusta il principio dell'accertamento d'ufficio dei fatti (ricorso, pag. 3 e 4).
9.2 In proposito va anzitutto ricordato che il diritto di essere sentito, la cui
garanzia è ancorata nell'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della
Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101) e, per
quanto concerne la procedura amministrativa federale, negli art. 29 segg.
PA, comprende diverse garanzie costituzionali di procedura (cfr. MICHELE
ALBERTINI, Der verfassungsmässige Anspruch auf rechtliches Gehör im
Verwaltungsverfahren des modernen Staates, Berna 2000, pag. 202
segg.; ANDREAS AUER/GIORGIO MALINVERNI/MICHEL HOTTELIER, Droit
constitutionnel suisse Vol. II. Les droits fondamentaux, 2a ed., Berna
2006, pag. 606 segg.; BENOIT BOVAY, Procédure administrative, Berna
2000, pag. 207 segg.; ULRICH HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN,
Allgemeines Verwaltungsrecht, 6a ed., Zurigo/Basilea/Ginevra/San Gallo
2010, pag. 384 segg.; ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed.,
Zurigo 1998, pag. 46, 107 segg.; MARKUS SCHEFER, Grundrechte in der
Schweiz, Berna 2005, pag. 285 segg.), in particolare il diritto per la
persona interessata di prendere conoscenza dell'incarto (DTF 132 II 485
consid. 3, 126 I 7 consid. 2b), di esprimersi in merito agli elementi
pertinenti prima che una decisione sia presa nei suoi confronti, di
produrre delle prove rilevanti, d'ottenere che sia dato seguito alle sue
offerte di prove, di partecipare all'amministrazione dei mezzi di prova
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essenziali o almeno di poter esprimersi sul loro risultato, allorquando
questo è proprio ad influenzare la decisione da emanare (cfr. DTF 124 II
132 consid. 2b e giurisprudenza ivi citata).
La violazione del diritto di essere sentiti deve essere esaminata d'ufficio
ed implica in principio l'annullamento della decisione impugnata
indipendentemente dalle possibilità di esito positivo del ricorso nel merito
(cfr. DTF 132 V 387 consid. 5; DTF 126 I 19 consid. 2d/bb; DTF 126 V
130 consid. 2b; DTF 122 II 464 consid. 4a e giurisprudenza citata).
Eccezionalmente un'eventuale violazione può essere sanata se l'autorità
che ha emanato la decisione ha preso posizione in merito alle
argomentazioni decisive nel quadro dello scambio degli scritti e se
l'amministrato ha avuto la possibilità di esprimersi liberamente di fronte ad
un'autorità di ricorso, la quale dispone di piena cognizione (cfr. DTF 133 I
201 consid. 2.2; DTF 130 II 530 consid. 7.3; DTF 126 V 130 consid. 2b;
DTF 124 V 389 consid. 5a e 180 consid. 4a).
Va ancora rilevato che nel quadro della procedura amministrativa non
vige il diritto di esprimersi oralmente di fronte all'autorità giudicante prima
che questa adotti la propria decisione (cfr. DTF 130 II 425 consid. 2.1;
125 I 209 consid. 9b e riferimenti ivi citati); in particolare il ricorrente non
può fondarsi sull'art. 6 CEDU per dedurre il proprio diritto ad essere
sentito oralmente poiché questa disposizione non si applica a vertenze in
meteria di entrata/uscita e soggiorno di stranieri (cfr. decisioni del
Tribunale federale 2P.47/2006 del 13 febbraio 2006 e le referenze ivi
citate e 2D_30/2011 del 22 giugno 2011 consid. 3.1).
9.3 Inoltre, se gli accertamenti svolti d'ufficio permettono
all'amministrazione o al giudice, che si sono fondati su un apprezzamento
diligente delle prove, di giungere alla convinzione che certi fatti presentino
una verosimiglianza preponderante, e che ulteriori misure probatorie non
potrebbero modificare questo apprezzamento, è superfluo assumere altre
prove (apprezzamento anticipato delle prove; Ueli Kieser, ATSG
Kommentar, 2a ed., Zurigo 2009, art. 42 n. 19 pag. 536; sentenza del
Tribunale federale K 24/04 del 20 aprile 2005; DTF 122 II 464 consid. 4a).
In tal caso, non sussiste una violazione del diritto costituzionale di essere
sentito secondo l'art. 29 cpv. 2 Cst. (Sozialversicherungsrecht [SVR] 2001
IV n. 10 pag. 28).
9.4 Va detto che nelle circostanze del caso in esame non sussistono in
alcun modo gli estremi della censura sottoposta a giudizio. Infatti
l'invitata, nel quadro della decisione dell'UFM e come sottolineato dai
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ricorrenti stessi, ha potuto formulare con l'opposizione le proprie tesi
difensive supportate da fatti e mezzi di prova allegati (cfr. ricorso, pag. 4).
Il diritto di essere sentito come pure il principio dell'accertamento d'ufficio
dei fatti non comportano necessariamente un'udienza orale da parte
dell'autorità chiamata ad emanare una decisione, perdipiù nella
fattispecie l'invitata ha già espresso con l'allegato scritto presentato
all'autorità di prime cure la propria tesi supportata da documentazione
annessa.
Va infine rilevato che nel ricorso presentato davanti al presente Tribunale
i ricorrenti non hanno fornito alcuna documentazione supplementare, ad
eccezione delle attestazioni della "Junta de Vecinos de Villa Magdalena"
e del "Gobierno Municipal de San Pedro de Macoris".
Ciò posto la censura dalla violazione del principio di essere sentito non è
ammissibile.
10.
I ricorrenti hanno infine rilevato che la decisione impugnata è contraria
all'art. 32 cpv. 1 lett. b del Codice visti, ed ai paragrafi 7.12 e 6.2.1 del
Manuale dei visti (cfr. ricorso pag. 6), poiché l'UFM non ha preso in
considerazione diversi elementi che avrebbero permesso di determinare
correttamente la situazione socioeconomica della richiedente nonché la
sua intenzione a lasciare il territorio degli stati Schengen alla scadenza
del permesso.
Il presente Tribunale non concorda con le argomentazioni dei ricorrenti, in
primo luogo l'art. 32 cpv. 1 lett. b Codice dei visti fissa semplicemente il
principio per cui un visto è rifiutato qualora vi siano ragionevoli dubbi
sull'intenzione del richiedente di lasciare il territorio degli Stati membri,
mentre i paragrafi citati del Manuale dei visti indicano in maniera
generale, e non esaustivamente, la possibile documentazione pertinente
atta a valutare il principio menzionato. Inoltre in essi non viene fissato
alcun obbligo per l'autorità a rilasciare il visto, ma è lasciato un evidente
margine di apprezzamento. Nel caso di specie l'UFM ha correttamente
valutato la fattispecie, come più sopra visto ai considerandi 7 e 8,
stabilendo che l'uscita della richiedente dallo spazio Schengen non è
garantita al termine del soggiorno. A titolo abbondanziale va ancora
rilevato che la legislazione svizzera sugli stranieri non garantisce né il
diritto d'entrata in Svizzera né il rilascio di un visto. La Svizzera, come gli
altri Stati, non è tenuta ad autorizzare di principio l'entrata di stranieri nel
suo territorio. In questo senso le autorità possono applicare
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legittimamente una politica d'ammissione restrittiva (cfr. anche
considerando 3).
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Pagina 12
11.
11.1 Da quanto precede il Tribunale costata che si è in presenza di un
rischio migratorio elevato e che pertanto il rilascio del visto a favore della
richiedente non può essere concesso.
11.2 Ne discende che l'autorità di prime cure ha rilevato a giusto titolo
sulla base della situazione agli atti, che l'uscita dalla spazio Schengen
entro i termini stabiliti dopo un soggiorno per visita non è sufficientemente
garantita. La correttezza di tale valutazione non può essere pregiudicata
neanche dalle ripetute dichiarazioni di garanzia formulate dai ricorrenti. A
questo titolo giova sottolineare che la buona fede e l'onestà dell'invitante
non è messa in discussione. In effetti nell'esame del rischio di un'uscita
non conforme ai termini è rilevante in prima linea il possibile
comportamento dell'invitata dedotto dalla documentazione agli atti. Solo
quest'ultima è in grado di assicurare la partenza dallo spazio Schengen
entro i termini stabiliti. Considerato l'insieme delle circostanze del caso, la
dichiarazione fornita da X._______ con la quale egli si porta garante per
tutte le spese di soggiorno, come pure le lettere di referenze di tre istituti
bancari, non sono tali da impedire alla richiedente di intraprendere i passi
necessari per stabilirvisi durevolmente (cfr. DTAF 2009/27 consid. 9).
12.
Ne discende che l'UFM con decisione del 18 marzo 2011 non ha violato il
diritto federale né abusato del suo potere di apprezzamento; l'autorità di
prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti
giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non é inadeguata (art. 49
PA). Per questi motivi il ricorso va respinto.
13.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali vengono poste a carico
del ricorrente (art. 63 cpv. 1 PA in relazione con gli art. 1 a 3 del
regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle
cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TSTAF, RS
173.320.2]).
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali di fr. 700. sono poste a carico dei ricorrenti e sono
computate con l'anticipo spese dello stesso importo versato il 9 maggio
2011.
3.
Comunicazione a:
– ricorrenti (Raccomandata)
– autorità inferiore (incarto n. di rif. … di ritorno; Raccomandata)
– Sezione della popolazione, Bellinzona, per conoscenza
La presidente del collegio: Il cancelliere:
Elena AvenatiCarpani Manuel Borla
Data di spedizione: