B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-2351/2011
S e n t e n z a d e l 2 2 m a r z o 2 0 1 2
Composizione
Giudice unico: Francesco Parrino,
Cancelliere: Dario Croci Torti.
Parti
A._______,
rappresentato dal Patronato ENASC, Viale A. Mellusi, 93A,
IT-82100 Benevento
ricorrente,
Contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond-
Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione invalidità (decisione del 29 luglio 2010).
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Ritenuto in fatto e considerato in diritto che:
con decisione del 29 luglio 2010, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità
per gli assicurati residenti all'estero UAIE ha comunicato al Patronato
INAPA di Benevento, già rappresentante del cittadino italiano A._______,
nato il , che la sua domanda del 16 settembre 2009 volta al
conseguimento di una prestazione dell'assicurazione svizzera per
l'invalidità era stata respinta per carenza d'invalidità di livello pensionabile
(doc. 26);
con scritto datato 25 novembre 2010, A._______, regolarmente
rappresentato dal Patronato ENASC di Benevento, ha depositato, il 14
marzo 2011, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale di
Benevento (INPS; cfr. codice barrato) un ricorso "pensione d'inabilità in
Convenzione internazionale" facendo riferimento al contenuto alla
decisione di cui sopra e chiedendo l'allestimento di una visita medica
collegiale;
l'INPS ha trasmesso detta impugnativa a questo Tribunale amministrativo
federale in data 18 aprile 2011 (con lettera accompagnatoria del 15
aprile);
nelle sue osservazioni al ricorso del 19 luglio 2011, l'UAIE ha proposto di
respingere il gravame;
da parte sua la parte ricorrente non ha esercitato il suo diritto di replica
nel termine appositamente impartito con ordinanza del 21 luglio 2011;
con decisione incidentale dell'11 ottobre 2011, la parte ricorrente è stata
invitata a versare un anticipo corrispondente alle spese processuali di
400 franchi;
detto anticipo è stato regolarmente versato l'11 novembre 2011 (in misura
di 403.26 franchi);
è seguito un ulteriore scambio di allegati;
dopo esame delle vertenza, con ordinanza del 23 febbraio 2012, il
Tribunale amministrativo federale ha avvertito il ricorrente che anche
considerando la data del 25 novembre come quella di deposito del
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ricorso, questo è manifestamente tardivo e lo ha invitato a motivare il
ritardo e provare l'eventuale tempestività;
l'interpellato ha risposto il 5 marzo 2012 adducendo di aver dato la priorità
alla sua situazione di salute;
giusta l'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17
giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) il Tribunale amministrativo federale
giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale
sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021),
riservate le eccezioni previste all'art. 32 della LTAF,
sono considerate autorità inferiori quelle di cui all'art. 33 LTAF,
in particolare, le decisioni rese dall'UAIE in materia di diritto alla rendita
possono essere impugnate dinanzi al Tribunale amministrativo federale
conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale del 19 giugno
1959 su l'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS 831.20);
giusta l'art. 60 della legge federale sulla parte generale delle diritto delle
assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA, RS 830.1), il ricorso deve
essere depositato entro 30 giorni dalla notificazione delle decisione
impugnata;
le richieste scritte devono essere consegnate all'assicuratore oppure a lui
indirizzate, a un ufficio postale svizzero od una rappresentanza
diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine
(art. 39 cpv. 1 LPGA);
secondo quanto emerge dagli atti, contro la decisione impugnata del 29
luglio 2010 è stato formulato ricorso, nell'ipotesi più favorevole per
l'insorgente, il 25 novembre 2010, ossia la data che egli indica sul
gravame; in realtà, per precisione, la data di riferimento attendibile
sarebbe il 14 marzo 2011, ossia quella del timbro di ricezione apposto
dall'INPS (organo di collegamento) in calce all'atto d'impugnativa; il plico
in questione è poi stato spedito dall'INPS a questo Tribunale il 18 aprile
2011;
pertanto, anche dunque considerando quale data il 25 novembre 2010, il
ricorso è manifestamente tardivo;
l'art. 41 LPGA stabilisce che se il richiedente o il suo rappresentante è
stato impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine stabilito, lo
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stesso è restituito, sempre che l'interessato lo domandi adducendone i
motivi entro 30 giorni dalla cessazione dell'impedimento e compia l'atto
omesso;
che non sussiste alcun motivo ai sensi dell'art. 41 LPGA per restituire il
termine ricorsuale, le motivazioni addotte dal Patronato ENASC non
essendo determinanti;
l'interessato, nonostante la sua malattia, avrebbe potuto designare un
rappresentante per tutelare i suoi interessi, rappresentante che peraltro
già esisteva (Patronato INAPA di Benevento; cfr. decisione impugnata);
inoltre, i termini legali devono essere rispettati indipendentemente dal
fatto che gli interessati attendano, come argomenta a torto l'insorgente, la
fine o il miglioramento di un determinato stato di malattia;
che giusta l'art. 23 cpv. 1 lett. b LTAF, il giudice unico pronuncia la non
entrata nel merito su impugnazione manifestamente inammissibili;
non si prelevano spese processuali;
l'anticipo di 403.26 franchi versato dall'insorgente l'11 novembre 2011 gli
viene restituito;
non si assegnano indennità per spese ripetibili;
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Non si prelevano spese processuali. L'anticipo di 403.26 franchi versato
dal ricorrente gli è restituito.
3.
Non si assegnano indennità per spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
– rappresentante del ricorrente (raccomandata A/R)
– autorità inferiore (n. di rif. ; raccomandata)
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (raccomandata)
Il giudice unico: Il cancelliere:
Francesco Parrino Dario Croci Torti
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e
segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF,
RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e
l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata
e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come
mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
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