Corte II I
C-2353/2009
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 1 ° d i c e m b r e 2 0 0 9
Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio),
Alberto Meuli, Beat Weber,
cancelliere Dario Quirici.
A._______,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Assicurazione invalidità, decisione del 4 marzo 2009.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-2353/2009
Fatti:
A.
A._______, cittadino italiano nato il (...), coniugato, ha lavorato in
Svizzera come elettricista dal 1967 al 1985, versando i contributi
obbligatori all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità
(AVS/AI; doc. 39). Il 21 dicembre 2007 l'assicurato ha formulato
all'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti
all'estero (UAIE), per il tramite dell'Istituto nazionale italiano di
previdenza sociale (INPS), una domanda per l'ottenimento di una
rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità (doc. 1 a 7). Secondo
gli atti all'incarto, l'assicurato non risulta essere invalido ai sensi del
diritto italiano.
B. Nell'ambito dell'istruzione della domanda di rendita, l'UAIE ha
acquisito, tra gli altri, i documenti seguenti:
- il questionario per l'assicurato, del 25 aprile 2008, dal quale si evince
che egli ha lavorato come indipendente negli ultimi tre anni, dapprima
otto ore al giorno, cinque giorni alla settimana, e poi quattro ore al
giorno, cinque giorni alla settimana (doc. 9),
- il questionario per indipendenti, del 25 aprile 2008, dal quale risulta
che l'assicurato ha svolto da ultimo l'attività d'elettricista, dal 1998 al
2004, otto ore al giorno, cinque giorni alla settimana, realizzando un
reddito mensile di circa EUR 850.-, e che, dopo l'insorgere
dell'infermità, egli ha continuato a lavorare solamente quattro ore al
giorno, cinque giorni alla settimana, realizzando un guadagno di EUR
450.- al mese (doc. 10),
- un certificato italiano dei redditi, del 22 maggio 2008, in cui sono
indicati dei redditi annuali complessivi di EUR 9'894.- per il 2004, EUR
7'775.- per il 2005 e EUR 5'386.- per il 2006, i dati per il 2007 non
essendo ancora disponibili (doc. 8),
- diversa documentazione medica, in parte di difficile lettura, coprente
il periodo dal 1998 al 2006 e facente stato, in particolare, della
diagnosi di colica renale destra e di coxartrosi a destra con intervento
d'artroprotesi del 5 ottobre 2006 (doc. 11 a 13),
- una perizia medica particolareggiata E 213 del dott. R._______, del
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22 gennaio 2008, nella quale sono diagnosticati dei buoni esiti da
protesi totale dell'anca destra in soggetto con coxartrosi bilaterale e
note di lombartrosi ad attuale modesta incidenza funzionale, ed è
precisato che l'assicurato, dal 5 ottobre 2006, non può più continuare
a svolgere l'attività d'elettricista a tempo pieno, presentando un grado
d'invalidità generale del 46% (doc. 14).
C.
L'UAIE ha quindi sottoposto la documentazione medica raccolta alla
valutazione del proprio servizio medico (Service médical régional/
SMR), nella persona del dott. S._______. Nel suo rapporto conclusivo
del 3 luglio 2008, quest'ultimo ha posto la diagnosi, con influsso sulla
capacità lavorativa, di esiti da protesi totale dell'anca destra a causa di
una coxartrosi, e, senza influenza sulla capacità lavorativa, di
sovrappeso. Il medico del SMR ha inoltre stabilito un'incapacità
lavorativa completa nell'attività d'elettricista dall'ottobre 2006 e del
30% dal febbraio 2007, rilevando nel contempo che, in attività
confacenti leggere e mediamente pesanti, che non implichino il
sollevamento di pesi superiori ai 20 kg, come per esempio quelle di
bidello o cassiere, non sussiste incapacità lavorativa dal febbraio 2007
(doc. 17 e 17.1).
Il 10 luglio 2008 l'UAIE ha quindi approntato un progetto di decisione,
con il quale ha preannunciato all'assicurato il rigetto della sua
domanda di rendita d'invalidità, invitandolo nel contempo a formulare
sue eventuali osservazione entro un termine di trenta giorni (doc. 18).
L'assicurato ha manifestato il suo disaccordo con il progetto di
decisione, producendo un certificato medico del dott. B._______, del
1° agosto 2008, nel quale è riferito che l'assicurato ha sofferto
dapprima di una sintomatologia lombosciatalgica destra da discopatia
L4-L5 e L5-S1, trasformatasi progressivamente in lombocruralgia,
caratterizzata da dolore tipicamente articolare all'anca destra, la quale
è poi sfociata in una coxartrosi destra con grave limitazione funzionale,
operata nell'ottobre del 2006. Nel certificato è precisato che
l'assicurato soffre d'ipotonotrofia dei glutei e del quadricipite a destra,
alla quale si sovrappone, da circa un anno, una lombosciatalgia
cronica da spondilodiscartrosi e radicolite di L5, con un grado
d'invalidità superiore al 50% (doc. 19).
Dopo aver preso conoscenza di questo rapporto medico, il dott.
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S._______ ha dichiarato, nella sua presa di posizione del 9 ottobre
2008, che l'incapacità lavorativa come elettricista potrebbe anche
essere valutata al 50%, ma che comunque la capacità lavorativa è
completa in attività confacenti, ed ha richiesto l'esecuzione di un
esame ortopedico complementare dell'assicurato (doc. 21).
D.
Il 9 febbraio 2009 l'INPS ha fatto pervenire all'UAIE una perizia E 213
del dott. D._______, dell'11 novembre 2008, ed un rapporto di
consulenza ortopedica del dott. Ca._______, del 16 gennaio 2009
(doc. 28 e 29). Nella prima è posta la diagnosi di buoni esiti di protesi
totale dell'anca destra e di segni di coxartrosi a sinistra, con un grado
d'invalidità generale del 40%, mentre nel secondo sono riferiti un
accosciamento molto difficoltoso, un'andatura normale e una postura
conservata, come pure l'assenza d'ipotrofia delle masse muscolari,
un'iniziale compromissione dolorosa dell'anca sinistra, senza peraltro
limitazioni funzionali evidenti, con il rachide in asse non compromesso,
non sussistendo radicolopatie, e buoni esiti di protesizzazione
dell'anca destra per coxartrosi.
Riferendosi a questi due documenti medici, il dott. S._______ ha
considerato, nel suo rapporto conclusivo del 26 febbraio 2009, che
essi non apportano nulla di nuovo sul piano diagnostico, per cui la
valutazione del 3 luglio 2008 rimane immutata (doc. 33).
Con decisione del 4 marzo 2009, l'UAIE ha quindi respinto la domanda
di rendita d'invalidità presentata dall'assicurato (doc. 34).
E.
Contro questa decisione, l'assicurato ha inoltrato ricorso al Tribunale
amministrativo federale il 14 aprile 2009, chiedendo che la stessa sia
annullata e che gli sia riconosciuto il diritto ad almeno una mezza
rendita d'invalidità, ed ha allegato una copia del certificato del dott.
B._______, del 1° agosto 2008, già agli atti, e un nuovo rapporto dello
stesso medico, del 5 aprile 2009, nel quale è attestata la presenza di
varie limitazioni funzionali, ossia un'ipostenia dell'arto inferiore destro,
una zoppia da fuga, l'impossibilità di stazionare su scale a pioli in
maniera stabile e di accovacciarsi, come pure frequenti riacutizzazioni
di una lombosciatalgia cronica con discopatia L5-S1, la quale limita i
movimenti del tratto lombare, per cui sussiste un grado d'invalidità del
55%.
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L'UAIE ha sottoposto il nuovo rapporto del dott. B._______ al dott.
L._______, medico del SMR, il quale ha costato, con presa di
posizione del 18 giugno 2009, che esso non avanza nuovi elementi
medici obiettivi, per cui la valutazione del caso rimane invariata
rispetto a quella operata dal dott. S._______ il 9 ottobre 2008 (doc.
36).
F.
Sulla base di queste costatazioni mediche e, in particolare, di una
capacità lavorativa completa in attività confacenti, l'UAIE ha proceduto,
il 30 giugno 2009, ad eseguire il calcolo del grado d'invalidità. Come
reddito ipotetico da valido per il 2007 in Italia (elettricista), l'UAIE ha
ritenuto un valore di EUR 2'071.33, sulla base dei dati statistici
dell'Ufficio internazionale del lavoro (ILO), facendo quindi astrazione
dei dati estremamente bassi contenuti nel certificato dei redditi del 22
maggio 2008, e, come reddito da invalido, sempre secondo i dati
dell'ILO, in attività confacenti quali quelle d'operaio, di venditore o
cassiere, ha considerato un valore medio di EUR 1'356.86, ridotto del
20%, viste le circostanze personali del ricorrente, ossia EUR 1'085.49.
Procedendo al raffronto dei due redditi, l'UAIE ha così ottenuto una
perdita di guadagno del 47.59%, corrispondente ad un grado
d'invalidità del 48% (doc. 38).
L'UAIE ha quindi risposto al ricorso il 13 luglio 2009, proponendo di
riconoscere al ricorrente il diritto ad un quarto di rendita d'invalidità dal
1° ottobre 2007.
G.
Con ordinanza del 15 luglio 2009, questo Tribunale ha trasmesso al
ricorrente una copia della risposta dell'UAIE e, mediante scritto del 10
settembre 2009, ricevuto dall'interessato il giorno 16 successivo, lo ha
invitato, entro un termine di venti giorni, a dichiarare la sua adesione o
meno alla proposta dell'UAIE. Il ricorrente non si è manifestato in
proposito.
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Diritto:
1.
1.1 In virtù dell'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale
del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo tribunale giudica i
ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021),
emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, riservate le
eccezioni di cui all'art. 32 LTAF. In particolare, le decisioni rese
dall'UAIE concernenti l'assicurazione per l'invalidità possono essere
portate davanti al Tribunale amministrativo federale conformemente
all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale sull'assicurazione per
l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20).
1.2 Secondo l'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di
assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA, nella misura in cui è
applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale
del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1
cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione
per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi
alla LPGA.
1.3 Conformemente all'art. 59 LPGA, ha diritto di ricorrere chiunque è
toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un
interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua
modificazione. Il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla
notificazione della decisione o della decisione contro cui l'opposizione
è esclusa (art. 60 LPGA). Esso deve contenere le conclusioni, i motivi,
l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo
rappresentante, con allegati la decisione impugnata e i documenti
indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente (art.
52 cpv. 1 PA).
1.4 In concreto, il ricorso è stato presentato tempestivamente e nel
rispetto dei requisiti previsti dalla legge (art. 59 e 60 LPGA, nonché
l'art. 52 cpv. 1 PA), per cui esso è ammissibile.
2.
Pagina 6
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2.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i
suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del
21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che
regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il
Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971
relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori
subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano
all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il
corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n°
574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del
Regolamento n° 1408/71, RS 0.831.109.268.11). Trattasi di una
normativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data
dal 1° giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della
parità di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro
della Comunità europea ed i cittadini svizzeri (art. 3 del Regolamento
CEE n° 1408/71).
2.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'Allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri
della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono
sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora
il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo (art. 6 del
Regolamento CEE n° 1408/71). Nella misura in cui l'Accordo, in
particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di
sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni contrarie,
l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle condizioni di
ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono regolate dal
diritto interno svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4).
2.3 L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella
presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione
europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio
del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo
1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
3.
Relativamente al diritto applicabile, deve essere ancora precisato che,
a partire dal 1° gennaio 2008, la presente procedura è retta dalla LAI
nel suo tenore modificato il 6 ottobre 2006 (V revisione), ritenuto
tuttavia il principio secondo il quale le norme applicabili sono quelle in
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vigore al momento in cui i fatti giuridicamente rilevanti si sono verificati
(ATF 130 V 445 consid. 1.2). Ne consegue che, il diritto alla rendita si
esamina fino al 31 dicembre 2007 alla luce delle precedenti norme e,
a partire dal 1° gennaio 2008, secondo le nuove disposizioni.
4.
Il ricorrente ha contestato la validità materiale della decisione
dell'UAIE, chiedendo che gli sia riconosciuto il diritto ad almeno una
mezza rendita d'invalidità.
5.
Secondo l'art. 2 LPGA, le disposizioni della presente legge sono
applicabili alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione
federale, se e per quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo
prevedano.
In deroga all'art. 24 LPGA, l'art. 48 cpv. 2 LAI, nel suo tenore in vigore
fino al 31 dicembre 2007, precisa che, se l'assicurato si annuncia più
di dodici mesi dopo la nascita del diritto, le prestazioni possono essere
assegnate soltanto per i dodici mesi precedenti la richiesta.
In concreto, il ricorrente ha presentato la domanda di rendita il 21
dicembre 2007. Questo Tribunale può quindi limitarsi ad esaminare se
il ricorrente abbia diritto ad una rendita il 21 dicembre 2006 (ossia
dodici mesi precedenti la presentazione della domanda), oppure se un
diritto alla rendita sia sorto tra tale data e il 4 marzo 2009, data della
decisione dell'UAIE. Il giudice delle assicurazioni sociali analizza,
infatti, la legalità della decisione impugnata, in generale, secondo lo
stato di fatto esistente al momento in cui la decisione in lite è stata
resa (DTF 130 V 445 consid. 1.2 e 1.2.1).
6.
Secondo le norme applicabili, per avere diritto ad una rendita
dell'assicurazione invalidità svizzera, un cittadino italiano deve
adempiere, cumulativamente, le seguenti condizioni:
- essere invalido ai sensi della legge svizzera;
- avere versato contributi all'AVS/AI svizzera per un anno (art. 36 LAI,
nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2007). A partire dal 1° gennaio
2008, è tuttavia necessario avere versato contributi durante almeno tre
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anni (art. 36 LAI, nel tenore modificato il 6 ottobre 2006). A tale fine è
possibile prendere in considerazione anche i contributi versati ad
un'assicurazione sociale assimilata di uno Stato membro dell'Unione
europea o dell'Associazione europea di libero scambio, a condizione
che almeno un anno di contributi sia registrato all'AVS/AI svizzera
(Foglio federale/FF 2005 p. 4065; art. 45 del Regolamento 1408/71).
In concreto, è pacifico che il ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI
svizzera durante più di tre anni e, pertanto, adempie la condizione
della durata minima di contribuzione, alla quale la legge subordina
l'erogazione di una rendita. Rimane ora da esaminare se sia invalido
secondo la normativa svizzera.
7.
7.1 In base all'art. 8 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al
guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga
durata. L'art. 4 LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad
infermità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma
stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e
gravità, motiva il diritto alla singola prestazione.
7.2 L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per
almeno il 70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%,
ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto
di rendita se è invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 1 LAI). In
seguito all'entrata in vigore dell'Accordo bilaterale, la limitazione
prevista dall'art. 28 cpv. 1ter LAI, secondo il quale le rendite per un
grado d'invalidità inferiore al 50% sono versate solo ad assicurati che
sono domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA),
non è più applicabile quando l'assicurato è cittadino della Comunità
europea e vi risiede.
7.3 Il diritto alla rendita, secondo l'art. 29 cpv. 1 LAI, nasce, al più
presto, nel momento in cui l'assicurato presenta un'incapacità
permanente di guadagno pari almeno al 40% (lettera a), oppure
quando egli è stato per un anno e senza notevoli interruzioni,
incapace al lavoro per almeno il 40% in media (lettera b). La prima
lettera si applica allorché lo stato di salute dell'assicurato si è
stabilizzato; la seconda se lo stato di salute è labile, vale a dire
suscettibile di evolvere verso un miglioramento od un peggioramento
(DTF 121 V 264, 111 V 21 consid. 2b). A partire dal 1° gennaio 2008,
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l'art. 28 cpv. 1 LAI stabilisce che l'assicurato ha diritto ad una rendita
alle seguenti condizioni: (a) la sua capacità di guadagno o la sua
capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita,
mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione
ragionevolmente esigibili; (b) ha avuto un'incapacità di lavoro (art. 6
LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole
interruzione; e (c) al termine di questo anno è invalido almeno al 40%.
7.4 Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o
parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di
compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel
campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata
possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in
un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al
guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o
parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro
equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla
salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto
l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente
esigibili. Per valutare la presenza di un'incapacità al guadagno sono
considerate esclusivamente le conseguenze del danno alla salute;
inoltre, sussiste un'incapacità al guadagno soltanto se essa non è
obbiettivamente superabile (art. 7 cpv. 2 LPGA nel suo nuovo tenore
dal 1° gennaio 2008).
7.5 La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere
giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b). In base
all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. 28 cpv. 2 LAI (art. 28a
cpv. 1 LAI dal 1° gennaio 2008), per valutare il grado d'invalidità, il
reddito che l'assicurato potrebbe conseguire esercitando l'attività
ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale
esecuzione di provvedimenti d'integrazione, tenuto conto di una
situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il
reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato
invalido. In altri termini l'assicurazione svizzera per l'invalidità
risarcisce soltanto la perdita economica che deriva da un danno alla
salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la malattia o
la conseguente incapacità lavorativa.
7.6 Secondo la giurisprudenza, nel caso di lavoratori indipendenti
invalidi, il reddito senza invalidità dev'essere determinato, in modo
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ipotetico, considerando l'evoluzione che l'azienda della persona
assicurata avrebbe avuto se non fosse subentrata l'invalidità, tenuto
conto delle attitudini professionali e personali dell'interessato, come
pure del genere di attività nonché della situazione economica e
dell'andamento della sua azienda prima dell'insorgere dell'invalidità.
Per valutare questo reddito ipotetico, possono fungere da base il
reddito medio di lavoratori indipendenti nello stesso campo d'attività o
il risultato d'esercizio di aziende simili (cfr., tra le altre, le sentenze del
18 ottobre 2006 in re T. I 790/04 e del 24 maggio 2006 in re C., I
782/03, consid. 3.1.3). Se non è possibile determinare o stimare in
maniera attendibile ("zuverlässig") i redditi da valido e da invalido, si
deve procedere, ispirandosi al metodo specifico applicabile alle
persone non esercitanti attività lucrativa (art. 28 cpv. 3 LAI, 26bis e 27
OAI), al confronto delle mansioni consuete dell'interessato prima e
dopo l'invalidità e valutare il grado di invalidità ritenendo l'incidenza
della diminuita capacità di rendimento sulla situazione economica
concreta (metodo straordinario di graduazione; DTF 104 V 136 seg.
consid. 2; VSI 1998 pag. 122 consid. 1a e pag. 257 consid. 2b). Questo
metodo particolare si applica eccezionalmente (RCC 1969 pag. 699) e,
soprattutto, nel caso di lavoratori indipendenti, se un calcolo
sufficientemente attendibile dei redditi da paragonare è escluso. La
differenza fondamentale tra il metodo straordinario di graduazione e il
metodo specifico risiede nel fatto che, nel primo caso, l'invalidità non è
graduata direttamente sulla base di un confronto delle mansioni
concrete ("Betätigungsvergleich"): si valuta infatti dapprima
l'impedimento cagionato dalle condizioni di salute e solo
successivamente si accertano le ripercussioni di tale impedimento
sulla capacità di guadagno. Una certa diminuzione della capacità
funzionale di rendimento può certo, nel caso di una persona attiva,
determinare uno scapito economico della stessa misura, ma non ha
necessariamente una tale conseguenza. Se si volesse, nel caso di
persone attive, fondarsi sempre, ed esclusivamente, sul risultato
ottenuto dal confronto delle mansioni, si violerebbe il principio legale
secondo cui per questa categoria di assicurati l'invalidità deve essere
stabilita in base all'incapacità di guadagno (sentenza del 17 giugno
2008 del Tribunale federale 9C_580/2007 consid. 4; DTF 128 V 30
consid. 1, 104 V 136 consid. 2; VSI 1998 pag. 122 consid. 1a e pag.
257 consid. 2b). Occorre ancora precisare che, nel caso in cui
l'assicurato cessa l'attività indipendente, si può rinunciare
all'applicazione del metodo straordinario in quanto il raffronto delle
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mansioni svolte prima e dopo la sopravvenienza del danno alla salute
non è più attuabile (RAMI 1995 p. 107).
7.7 Giova ancora ricordare che, secondo un principio generale del
diritto delle assicurazioni sociali, ogni assicurato ha l'obbligo di ridurre
il danno conseguente la sua invalidità (sentenza del Tribunale federale
I 147/01 del 9 maggio 2001; DTF 123 V 230 consid. 3c e DTF 117 V
275 consid. 2b). In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere
tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare nel modo
migliore possibile alle conseguenza della sua invalidità, segnatamente
mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario in
una nuova professione (sentenza del Tribunale federale I 543/03 del
27 agosto 2004; DTF 113 V 22 consid. 4a).
8.
Il giudice delle assicurazioni sociali deve esaminare in maniera
obiettiva tutti i mezzi di prova, indipendentemente dalla loro
provenienza, e poi decidere se i documenti messi a disposizione
permettono di giungere ad un giudizio attendibile sulle pretese
giuridiche litigiose (DTF 125 V 352 consid. 3a). Per costante
giurisprudenza le certificazioni mediche possono costituire importanti
elementi d'apprezzamento del danno invalidante, allorché permettono
di valutare l'incapacità lavorativa e di guadagno dell'interessato in
un'attività da lui ragionevolmente esigibile (DTF 115 V 134 consid. 2,
114 V 314 consid. 3c). Perché un rapporto medico abbia valore
probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera
completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, consideri i
disturbi lamentati dall'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei
suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle
correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le
conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (DTF 125 V
352, 122 V 160). Per quel che riguarda i rapporti concernenti il medico
curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve
tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente
con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore
del suo paziente (DTF 125 V 353; VSI 2001 p. 109).
9.
9.1 In concreto, dalla documentazione medica all'incarto e, in
particolare, dalle perizie E 213 del dott. R._______, del 22 gennaio
2008 (doc. 14), e del dott. D._______, dell'11 novembre 2008 (doc.
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29), si evince sostanzialmente la diagnosi d'esiti da protesi totale
dell'anca destra e di segni di coxartrosi a sinistra.
Visto il carattere univoco di questa diagnosi, del resto non contestata
dal ricorrente, il collegio giudicante non intravede nessun motivo per
discostarsene.
Il dott. R._______ ha pure menzionato delle note di lombartrosi,
specificando che esse sono caratterizzate da una modesta incidenza
funzionale e che, per il resto, la colonna vertebrale non presenta nulla
di particolare. Il dott. D._______ non ha invece riportato tale elemento
diagnostico e, all'incarto, non si riscontrano altri riferimenti ad esso.
Per questo motivo, il collegio giudicante considera che le dette note di
lombartrosi non possono far parte della diagnosi pertinente in questa
sede.
9.2 Per costante giurisprudenza, le affezioni appena menzionate sono
di carattere labile, ossia suscettibili di migliorare o di peggiorare. Così,
nell'assenza di uno stato di salute sufficientemente stabilizzato, è
inapplicabile l'art. 29 cpv. 1 let. a LAI (nella versione in vigore fino al 31
dicembre 2007), per cui può entrare in considerazione solo la lettera b
della citata norma legale, la quale prevede un termine di attesa di un
anno. Pertanto, il ricorrente potrebbe pretendere una rendita
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità solo a partire dal momento in
cui ha subito, senza interruzione notevole, un'incapacità lavorativa
media di almeno il 40% durante almeno un anno.
9.3 Per quanto concerne le conseguenze invalidanti delle affezioni
diagnosticate, il dott. R._______ ha espresso il parere che il grado
d'invalidità generale del ricorrente è pari al 46%, mentre il dott.
D._______ lo ha valutato nella misura del 40%. Il dott. B._______ ha
invece formulato, nel suo certificato del 1° agosto 2008, una
valutazione del grado d'invalidità superiore al 50%, fissandolo al 55%
nel suo certificato del 5 aprile 2009.
I medici dell'UAIE si sono espressi in proposito nel modo seguente: il
dott. S._______ ha stabilito, nel suo rapporto conclusivo del 3 luglio
2008 (doc. 17), che l'incapacità lavorativa del ricorrente come
elettricista è completa dall'ottobre 2006 e si situa al 30% dal febbraio
2007, specificando che, in attività confacenti leggere e mediamente
pesanti, non implicanti il sollevamento di pesi superiori ai 20 kg, come
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per esempio quelle di bidello o cassiere, non sussiste incapacità
lavorativa dal febbraio 2007, ed ha confermato questo apprezzamento
nel successivo rapporto del 26 febbraio 2009 (doc. 33), anche alla luce
del rapporto ortopedico del dott. Ca._______, del 16 gennaio 2009
(doc. 29), che conferma i buoni esiti dell'intervento per protesi
dell'anca destra. Dal canto suo, il dott. L._______, con presa di
posizione del 18 giugno 2009 (doc. 36), ha osservato, esprimendosi in
merito al certificato del 5 aprile 2009 del dott. B._______, che
l'ipotrofia muscolare dell'arto operato e l'andatura con zoppia non sono
state rilevate dal dott. Ca._______ nel suo rapporto del 16 gennaio
2009, ed ha concluso che sussiste una limitazione funzionale, in
seguito alla protesi dell'anca, che determina un'incapacità lavorativa
del 50% nell'attività d'elettricista, mentre per attività adatte, da leggere
a medio-leggere, la capacità lavorativa è completa.
9.4 Alla luce di queste considerazioni, il collegio giudicante non può
che aderire alla valutazione del medico dell'UAIE, più precisa e
circostanziata di quelle contenute nelle perizie E 213 e nei certificati
prodotti dal ricorrente, e ritenere che quest'ultimo presenta
un'incapacità lavorativa completa, come elettricista, dall'ottobre 2006 e
del 50% dal febbraio 2007, ed una capacità lavorativa completa, in
attività confacenti, dal febbraio 2007.
10.
10.1 In concreto, visto le difficoltà evidenti che sorgerebbero per
accertare con esattezza il reddito che il ricorrente avrebbe potuto
conseguire prima e dopo l'insorgenza del danno alla salute quale
elettricista indipendente, e considerato che il ricorrente, secondo la
perizia E 213, avrebbe cessato ogni attività nel dicembre 2007, il
metodo straordinario non risulta applicabile.
10.2 L'UAIE ha proceduto al calcolo del grado d'invalidità sulla base
delle statistiche dell'ILO relative al 2007, considerando un salario da
valido, come elettricista, di EUR 2'071.33 ed un salario da invalido,
sempre secondo i dati dell'ILO, in attività confacenti quali quelle
d'operaio, di venditore o cassiere, di EUR 1'356.86.72, ridotto del 20%
per tenere conto delle circostanze personali del ricorrente, ossia EUR
1'085.49, per giungere ad una perdita di guadagno del 47.59%,
equivalente ad un grado d'invalidità del 48%.
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Il calcolo eseguito dall'UAIE nell'ambito di questa procedura non si
presta a critiche e deve quindi essere confermato.
10.3 Tenuto conto che l'incapacità lavorativa del ricorrente ha avuto
inizio il 2 ottobre 2006 e che, alla scadenza del termine d'attesa di un
anno (art. 29 cpv. 1 LAI, testo in vigore fino al 31 dicembre 2007), la
sua perdita di guadagno era del 48%, egli ha diritto, a decorrere dal 1°
ottobre 2007, ad un quarto di rendita dell'assicurazione invalidità
svizzera.
11.
Di conseguenza, il ricorso deve essere parzialmente accolto, la
decisione impugnata riformata e al ricorrente deve essere riconosciuto
il diritto ad un quarto di rendita d'invalidità dal 1° ottobre 2007.
12.
Secondo l'art. 63 cpv. 1 PA, le spese processuali sono di regola messe
a carico della parte soccombente. In concreto, visto l'esito della causa,
si rinuncia a prelevare spese di procedura (art. 6 del Regolamento
sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale
amministrativo federale [TS-TAF], RS 173.320.2).
In conformità con l'art. 64 cpv. 1 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il
ricorso in tutto o in parte, può assegnare al ricorrente una indennità
per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato
(spese ripetibili). Considerato che il ricorrente non ha agito per il
tramite di un rappresentante e, quindi, non ha dovuto sopportare
spese indispensabili e relativamente elevate, non gli si assegnano
indennità per spese ripetibili.
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è parzialmente accolto e la decisione dell'UAIE del 4 marzo
2009 è riformata nel senso che al ricorrente è riconosciuto il diritto ad
un quarto di rendita d'invalidità dal 1° ottobre 2007.
2.
L'incarto è trasmesso all'UAIE affinché calcoli le prestazioni spettanti
al ricorrente.
3.
Non si prelevano spese di procedura.
4.
Non si assegnano indennità per spese ripetibili.
5.
Comunicazione:
- al ricorrente (Raccomandata/AR);
- all'autorità inferiore (n. di rif. ...);
- all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
La presidente del collegio: Il cancelliere:
Elena Avenati-Carpani Dario Quirici
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Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e
segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17
giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono contenere le
conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere
firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono
essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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