B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-2353/2013
Sen t en z a d e l 1 6 d i c emb r e 2 0 1 5
Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
Marie-Chantal May Canellas, Jenny de Coulon Scuntaro,
cancelliere Reto Peterhans.
Parti
A._______,
patrocinato dall'avv. Samuel Maffi,
Studio Legale e Notarile Cereghetti & Maffi,
Corso San Gottardo 38, casella postale 2748,
6830 Chiasso,
ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Divieto d'entrata.
C-2353/2013
Pagina 2
Fatti:
A.
A._______, cittadino kosovaro nato il (…), residente in Italia, ha interessato
le autorità penali elvetiche in più occasioni nel corso degli ultimi anni. Con
decreto d'accusa del 22 agosto 2006 del Ministero pubblico del Canton
Ticino, egli è stato condannato ad una pena detentiva di 90 giorni, sospesa
condizionalmente per due anni, per delitto e contravvenzione all'allora in
vigore legge federale sulla dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS, CS 1
117). Il medesimo giorno il Procuratore pubblico del Cantone Ticino ha
emesso un decreto di abbandono riguardante la procedura penale aperta
nei confronti di A._______ a seguito della denuncia di una donna, che
aveva sporto querela per il reato di violenza carnale.
B.
In data 26 giugno 2012 la Staatsanwaltschaft del Canton Uri ha condan-
nato l'interessato ad una pena pecuniaria di 20 aliquote giornaliere da
fr. 40.– ciascuna, sospese per due anni per il reato di infrazione grave alla
LCStr (RS 741.01).
C.
Il 3 agosto del medesimo anno, A._______ è stato nuovamente oggetto di
un decreto d'accusa emesso dal Ministero pubblico ticinese. In questo caso
l'interessato è stato condannato alla pena pecuniaria, non sospesa, di 45
aliquote giornaliere da fr. 30.– per infrazione alla LStup (RS 812.121).
D.
A seguito delle citate condanne, in data 12 marzo 2013, l'Ufficio federale
della migrazione (UFM, dal 1° gennaio 2015: Segreteria di Stato della mi-
grazione) ha emesso nei confronti dell'interessato una decisione di divieto
d'entrata in Svizzera e nel Liechtenstein valida sino all'11 marzo 2028.
E.
Agendo per il tramite del proprio patrocinatore, il 26 aprile 2013 A._______
ha interposto ricorso contro detta decisione dinanzi al Tribunale ammini-
strativo federale (di seguito: Tribunale), chiedendo in via principale l'annul-
lamento del divieto d'entrata ed in subordine di ritornare gli atti all'autorità
inferiore affinché si pronunci per una massiccia riduzione della durata della
misura contestata.
C-2353/2013
Pagina 3
A sostegno del proprio gravame il ricorrente ha affermato che le infrazioni
alla legge per cui è in passato stato condannato non rappresentano una
grave violazione dell'ordine e della sicurezza pubblici atta a giustificare la
pronuncia di un divieto d'entrata. Di conseguenza la decisione attaccata
sarebbe sproporzionata. A._______ ha altresì rilevato come il provvedi-
mento litigioso gli impedirebbe di intrattenere rapporti con la compagna e
lo zio, entrambi residenti in Ticino.
Il ricorrente ha infine chiesto che al gravame fosse restituito l'effetto so-
spensivo tolto dall'autorità inferiore, tale richiesta è tuttavia stata respinta
dallo scrivente Tribunale, mediante decisione incidentale del 14 giugno
2013.
F.
Il 5 luglio 2013 A._______ ha comunicato al Tribunale che, contraria-mente
a quanto figura sulla decisione oggetto di gravame, egli non è più sposato
con una cittadina italiana, in quanto il matrimonio è stato sciolto per divorzio
dal Tribunale di Fermo (Italia) il 10 giugno 2013.
G.
Chiamata ad esprimersi in merito al suddetto ricorso, con osservazioni del
2 settembre 2013, l'autorità inferiore ha postulato la reiezione del gravame.
La SEM ha in particolare rilevato come, ai sensi della giurisprudenza e
della prassi in materia, le condanne comminate a A._______ erano atte a
giustificare la pronuncia di un divieto d'entrata. In merito alla relazione in-
trattenuta con la compagna rumena e residente in Ticino, la gravidanza di
quest'ultima, e con riferimento al recente divorzio da una cittadina italiana,
l'autorità inferiore ha asserito che tali elementi non giustificano l'adozione
di una decisione differente da quella attaccata.
H.
Il 17 settembre 2013 A._______ è stato oggetto di un ulteriore decreto d'ac-
cusa del Ministero pubblico del Canton Ticino. Il ricorrente è stato condan-
nato per i reati di danneggiamento, minaccia, entrata illegale ed attività lu-
crativa senza autorizzazione, ad una pena pecuniaria di 45 aliquote gior-
naliere dal fr. 30.–, pena da espiare.
I.
Il 7 novembre 2013 il ricorrente ha informato il Tribunale che la gravi-danza
di B._______, sua compagna, nonché cittadina rumena al beneficio di un
permesso di dimora in Svizzera, procedeva senza problemi e che la coppia
C-2353/2013
Pagina 4
si era nel frattempo attivata per le pratiche relative al riconoscimento di
paternità.
J.
Il 15 aprile 2014 A._______ – al beneficio di un salvacondotto concesso
dall'UFM – ha riconosciuto dinanzi all'ufficiale di stato civile di C._______
la figlia D._______, nata il (…).
K.
Alla luce di questa circostanza ed in ossequio a quanto previsto all'art. 58
PA, il 22 maggio 2014 l'autorità inferiore ha ridotto la durata del divieto
d'entrata nei confronti del ricorrente limitandone gli effetti al 21 maggio
2019, dunque per una durata totale di 6 anni, 2 mesi e 9 giorni.
L.
Invitato ad esprimersi in merito al mantenimento del gravame, A._______
si è riconfermato nel proprio ricorso, ribadendo come il divieto d'entrata gli
impedisca di coltivare il rapporto affettivo con la compagna e la figlia.
M.
Il 7 giugno 2014 il ricorrente e B._______ si sono uniti in matrimonio a
E._______ (Romania).
N.
Il 21 agosto 2015 il Tribunale ha invitato il ricorrente ad esprimersi in merito
al decreto d'accusa emesso dal Ministero pubblico del Canton Ticino il 17
settembre 2013. Con scritto del 26 agosto 2015 A._______ ha sostanzial-
mente affermato di essersi ravveduto dei propri comportamenti delittuosi,
risalenti agli anni 2012 e 2013, anche grazie al matrimonio e alla paternità,
di conseguenza ha chiesto al Tribunale di prendere in considerazione detta
condanna senza eccessiva severità.
Diritto:
1.
1.1 Riservate le eccezioni previste all'art. 32 LTAF, giusta l'art. 31 LTAF il
Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese
dalle autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF.
C-2353/2013
Pagina 5
1.2 In particolare, le decisioni in materia di divieto d'entrata in Svizzera rese
dalla SEM – la quale costituisce un'unità dell'amministrazione federale
come definita all'art. 33 lett. d LTAF – possono essere impugnate dinnanzi
al Tribunale che nella presente fattispecie giudica quale autorità di grado
inferiore al Tribunale federale (art. 1 cpv. 2 LTAF in relazione con l'art. 11
par. 1 e 3 ALC: cfr. sentenza del TF 2C_1092/2013 del 4 luglio 2014 consid.
1 con rinvii).
1.3 Salvo i casi in cui la LTAF non disponga altrimenti, la procedura davanti
al Tribunale è retta dalla PA (art. 37 LTAF).
1.4 A._______ ha diritto di ricorrere (art. 48 cpv. 1 PA) ed il suo ricorso,
presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, è ricevibile
(art. 50 e 52 PA).
2.
Ai sensi dell'art. 49 PA, i motivi di ricorso sono la violazione del diritto fede-
rale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, l'accerta-
mento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti nonché l'inade-
guatezza, nella misura in cui un'autorità cantonale non abbia giudicato
come autorità di ricorso. Il Tribunale applica d'ufficio il diritto federale nella
procedura ricorsuale e non è vincolato in nessun caso dai motivi del ricorso
(art. 62 cpv. 4 PA). Rilevante è in primo luogo la situazione di fatto al mo-
mento del giudizio (DTAF 2014/1 consid. 2 e giurisprudenza ivi citata).
3.
3.1 Ai termini dell'art. 2 cpv. 3 LStr ai cittadini degli Stati membri della Co-
munità europea e ai loro familiari si applica l'ALC (RS 0.142.112.681); la
LStr si applica solamente qualora l'ALC non contenga disposizioni deroga-
torie o qualora la LStr non preveda disposizioni più favorevoli.
3.2 Giusta l'art. 3 par. 1 e 2 dell'allegato I all'ALC i membri della famiglia di
un cittadino di una parte contraente avente un diritto di soggiorno hanno
diritto di stabilirsi con esso. Sono considerati membri della famiglia, qua-
lunque sia la loro cittadinanza, il coniuge e i loro discendenti minori di 21
anni o a carico. Inoltre ai sensi dell'art. 1 par. 1 dell'allegato I all'ALC (in
relazione con l'art. 3 ALC) i cittadini comunitari ed i membri della loro fami-
glia sono ammessi nel territorio degli Stati membri dietro semplice presen-
tazione di una carta d'identità o di un passaporto validi.
C-2353/2013
Pagina 6
3.3 Nel caso concreto, A._______ potrebbe in principio prevalersi di un di-
ritto derivato ai sensi dell'ALC, essendo sua moglie e sua figlia cittadine
comunitarie al beneficio di un permesso di dimora in Svizzera. Nondimeno,
è opinione dello scrivente Tribunale che la questione dell'eventuale diritto
derivato del ricorrente può rimanere aperta, in quanto dagli atti all'inserto
non è possibile stabilire se ed in che misura il diritto originario di B._______
e di D._______ sia attualmente esercitato.
4.
4.1 A seguito dello sviluppo dell'acquis di Schengen, con effetto a decor-
rere dal 1° gennaio 2011, è stato modificato l'art. 67 LStr, il quale disciplina
il divieto d'entrata (decreto federale che approva e traspone nel diritto el-
vetico lo scambio di note tra la Svizzera e la CE concernente il recepimento
della direttiva CE sul rimpatrio [direttiva 208/115/CE] RU 2010 5925; Mes-
saggio del Consiglio federale del 18 novembre 2009 concernente l’appro-
vazione e la trasposizione dello scambio di note tra la Svizzera e la CE
relativo al recepimento della direttiva della CE sul rimpatrio e concernente
una modifica della legge federale sugli stranieri, FF 2009 pag. 7737 [di se-
guito: Messaggio LStr]).
4.2 Conformemente a tale norma, la SEM può vietare l'entrata in Svizzera
ad uno straniero che ha violato o espone a pericolo l'ordine e la sicurezza
pubblici in Svizzera o all'estero (art. 67 cpv. 2 lett. a LStr). Il divieto d'entrata
è pronunciato per una durata massima di cinque anni. Può essere pronun-
ciato per una durata più lunga se l'interessato costituisce un grave pericolo
per l'ordine e la sicurezza pubblici (art. 67 cpv. 3 LStr). L'autorità a cui com-
pete la decisione può, per motivi umanitari o altri motivi gravi, rinunciare a
pronunciare un divieto d'entrata oppure sospenderlo definitivamente o tem-
poraneamente (art. 67 cpv. 5 LStr).
4.3 In merito alle nozioni di ordine e di sicurezza pubblici, occorre osser-
vare che costituiscono il concetto sovraordinato dei beni da proteggere nel
contesto della polizia. Il primo termine comprende l'insieme delle nozioni di
ordine, la cui osservanza dal punto di vista sociale ed etico costituisce una
condizione indispensabile della coabitazione ordinata delle persone, men-
tre il secondo termine, la sicurezza pubblica, significa l'inviolabilità dell'or-
dine giuridico obiettivo, dei beni giuridici individuali (vita, salute, libertà, pro-
prietà, ecc.) nonché delle istituzioni dello Stato. Vi è violazione della sicu-
rezza e dell'ordine pubblici segnatamente se sono commesse infrazioni
gravi o ripetute di prescrizioni di legge o di decisioni delle autorità nonché
C-2353/2013
Pagina 7
in caso di mancato adempimento di doveri di diritto pubblico o privato (Mes-
saggio LStr, FF 2002 pag. 3424).
4.4 L'Ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'ammissione, il soggiorno e l'attività
lucrativa (OASA, RS 142.201), in particolare l'art. 80 cpv. 1 OASA, sanci-
sce che vi è violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici in caso di man-
cato rispetto di prescrizioni di legge e di decisioni delle autorità (lett. a), in
caso di mancato adempimento temerario di doveri di diritto pubblico o pri-
vato (lett. b) o se la persona interessata approva o incoraggia pubblica-
mente un crimine contro la pace, un crimine di guerra, un crimine contro
l'umanità o un atto terroristico oppure fomenta l'odio contro parti della po-
polazione (lett. c). Vi è esposizione della sicurezza e dell'ordine pubblici a
pericolo, se sussistono indizi concreti che il soggiorno in Svizzera dello
straniero in questione porti con notevole probabilità ad una violazione della
sicurezza e dell'ordine pubblici (art. 80 cpv. 2 OASA). In tal senso dovrà
quindi essere emessa una prognosi negativa a meno che i motivi che
hanno condotto l'interessato ad agire violando la sicurezza e l'ordine pub-
blici, non sussistano più (cfr. MARC SPESCHA ET. AL., Migrationsrecht, 3a
ed. 2012, ad art. 67 LStr, cifra 2).
5.
5.1 L'adozione di un provvedimento di ordine pubblico – come un divieto
d'entrata – non deve essere subordinata alla condizione di stabilita cer-
tezza che la persona toccata da una misura di divieto d'entrata commetta
nuove infrazioni penali. Altrettanto sproporzionato sarebbe esigere che il
rischio di recidiva sia nullo per rinunciare all'adozione di tale provvedi-
mento. Tenuto conto dell'importanza che riveste il principio della libera cir-
colazione delle persone questo rischio non deve essere ammesso troppo
facilmente. È necessario procedere ad un apprezzamento che consideri le
circostanze della fattispecie e, in particolare, la natura e l'importanza del
bene giuridico minacciato, così come la gravità della violazione che po-
trebbe essere arrecata; più la potenziale infrazione rischia di compromet-
tere un interesse della collettività particolarmente importante, meno rile-
vanti sono le esigenze quanto alla plausibilità di un'eventuale recidiva (DTF
136 II 5 consid. 4.2; 134 II 25 consid. 4.3.2; 130 II 493 consid. 3.3 e riferi-
menti ivi citati).
5.2 L'esame deve essere effettuato tenendo presente le garanzie derivanti
dalla CEDU, così come il principio della proporzionalità (DTF 131 II 352
consid. 3.3; 130 II 493 consid. 3.3; 130 II 176 consid. 3.4.2 e giurisprudenza
ivi citata; ZÜND/ARQUINT HILL, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung
C-2353/2013
Pagina 8
und Fernhaltung, in Uebersax et al. [ed.], Ausländerrecht, 2a ed, 2009, n.
8.80, pag. 356). Detto principio esige che le misure adottate dallo Stato
siano idonee a raggiungere lo scopo desiderato e che, di fronte a soluzioni
diverse, si scelgano quelle meno pregiudizievoli per i diritti dei privati. In
altre parole deve sussistere un rapporto ragionevole tra lo scopo perse-
guito ed i mezzi utilizzati (DTF 131 I 91 consid. 3.3).
6.
Giova rammentare che in virtù del principio della separazione dei poteri ed
a norma di una consolidata giurisprudenza, l'autorità amministrativa non è
vincolata dalle considerazioni del giudice penale. Tenuto conto delle finalità
differenti perseguite dalla sanzione penale e dal divieto d'entrata, di princi-
pio indipendenti tra di loro, entrambe le misure possono coesistere ed ap-
plicarsi ad una medesima fattispecie. Un divieto d'entrata può in tal caso
essere adottato anche in assenza di un giudizio penale, sia in ragione della
mancata apertura di un procedimento penale, sia della pendenza dello
stesso. È sufficiente che l'autorità, sulla base di un proprio apprezzamento
dei mezzi di prova, giunga alla conclusione che lo straniero adempia ai
presupposti per l'adozione di un divieto d'entrata. L'autorità amministrativa
valuta pertanto sulla base di criteri autonomi se l'allontanamento dalla Sviz-
zera di uno straniero sia necessario ed opportuno e può quindi giungere a
conclusioni differenti da quelle ritenute dal giudice penale (DTF 140 I 145
consid. 4.3; 137 II 233 consid. 5.2.2; 130 II 493 consid. 4.2; sentenze del
TAF C-2463/2013 del 7 maggio 2015 consid. 8.4; C-3061/2014 del 16
aprile 2015 consid. 7.2; C-6205/2014 del 30 ottobre 2014 consid. 4). Il di-
vieto d'entrata non ha carattere penale bensì mira a lottare contro le per-
turbazioni della sicurezza e dell'ordine pubblici; si tratta dunque di una mi-
sura di carattere preventivo e non repressivo (Messaggio LStr, FF 2002
pag. 3428).
7.
7.1 Nella fattispecie che qui ci occupa, il ricorrente è stato condannato in
più occasioni per diversi tipi di reati. Il 22 agosto 2006 è stato oggetto di
una condanna ad una pena detentiva di 90 giorni, sospesa condizional-
mente per un periodo di prova di quattro anni, per delitto e contravvenzione
all'allora in vigore LDDS. Nel giugno 2012 è stato riconosciuto colpevole di
grave infrazione alla LCStr; poche settimane dopo, e meglio il 3 agosto
2012 è invece stato condannato ad una pena pecuniaria non sospesa per
infrazione alla LStup. In quest'occasione A._______ aveva importato in
Svizzera un quantitativo pari a 1kg di marijuana. In data 17 settembre 2013
C-2353/2013
Pagina 9
il ricorrente è stato condannato ad un'ulteriore pena pecuniaria non so-
spesa per i reati di danneggiamento, entrata illegale ed attività lucrativa
senza autorizzazione. Il Tribunale costata come questi ultimi reati sono
della stessa tipologia di quelli commessi nel 2006.
7.2 Sebbene i comportamenti testé indicati siano stati sanzionati con pene
relativamente miti, appare evidente che nell'intervallo di pochi anni
A._______ ha ripetutamente dimostrato di incontrare non poche difficoltà
nel rispettare le leggi elvetiche, recidivando in più occasioni in svariati tipi
di delitti.
7.3 Inoltre, ed in particolare per quanto concerne i reati di droga, è d'uopo
rammentare che questi ultimi sono considerati gravi e tali da ledere l'ordine
pubblico nonché la sicurezza della società e giustificano pertanto l'inter-
vento rigoroso e deciso da parte delle autorità competenti. La protezione
della collettività, di fronte allo sviluppo del traffico della droga, costituisce
indubbiamente un interesse pubblico preponderante che giustifica l'emis-
sione di una misura di allontanamento nei confronti di chi si è reso punibile
di gravi infrazioni contro la legislazione sugli stupefacenti. Tali atti criminosi
costituiscono in effetti un reale pericolo per la salute e la vita di numerose
persone (cfr. DTF 139 II 121 consid. 5.3; sentenza del TF 2C_121/2014 del
17 luglio 2014 consid. 3.2). Le infrazioni alla LStup, in particolare il traffico
di droga, costituiscono in generale una violazione molto grave alla sicu-
rezza e all'ordine pubblico (cfr. sentenza del TF 2C_139/2013 dell'11 giu-
gno 2013 consid. 6.2.3 e riferimenti ivi citati). Nella fattispecie, come pre-
cedentemente ricordato (cfr. consid. 7.1), A._______ è stato condannato
in quanto ha importato in Svizzera 1kg di marijuana. A mente del Tribunale
occorre considerare che, malgrado si tratti di un tipo di droga leggera, e
che pertanto non può configurare sul piano penale un caso aggravato di
messa in pericolo di numerose persone ai sensi dell'art. 19 cpv. 2 LStup
(cfr. DTF 117 IV 318 consid. cc; 125 IV 93 consid. 3a; SJ 1992 pag. 93
consid. b), un tale quantitativo di sostanza stupefacente denota uno sforzo
criminale di una certa importanza, che va oltre l'agire di un semplice «spac-
ciatore di strada» (in questo senso cfr. ad esempio la sentenza del TAF C-
2463/2013 del 7 maggio 2015 consid. 6.1). In effetti il guadagno potenziale
legato ad un tale quantitativo di droga – benché leggera – è notevole. In-
fine, occorre rammentare che in casu la sostanza stupefacente è stata tra-
sportata in Svizzera dall'estero (cfr. decreto d'accusa del Ministero pubblico
del Cantone Ticino del 3 agosto 2012); questo fatto non può che confer-
mare l'idea che il ricorrente non fosse un attore di secondo piano nei mec-
canismi del traffico di droga, e ciò a prescindere dalla condanna relativa-
mente lieve inflittagli.
C-2353/2013
Pagina 10
7.4 I reati contro il patrimonio, al di là del manifesto interesse pubblico ad
impedire atti illeciti, non riguardano comunque beni giuridici estrema-mente
sensibili come la vita e l'integrità fisica, o altri crimini contro l'ordine e la
sicurezza pubblici (DTF 131 II 352 consid. 4.3.1; 125 II 521 con-
sid. 4a/4aa). A questo proposito un eventuale provvedimento amministra-
tivo quale ad esempio un divieto d'entrata, fondato sui reati citati, appare
giustificato soltanto a fronte di elementi concreti e precisi che permettono
di formulare una prognosi negativa sulla condotta dell'interessato. Nel caso
concreto il ricorrente è stato condannato per il reati di danneggiamento e
minaccia. Il 22 agosto 2012 aveva danneggiato un'autovettura durante un
alterco con un altro automobilista. Il 27 agosto 2013 una terza persona era
stata vittima delle minacce proferite dal ricorrente. Detti comportamenti
erano stati sanzionati – unitamente a violazioni della LStr per entrata ille-
gale in Svizzera il 10 settembre 2013 ed attività lucrativa senza autorizza-
zione nel periodo compreso tra gennaio ed agosto 2012 – dal Ministero
pubblico ticinese mediante decreto d'accusa del 17 settembre 2013.
7.5 Ciò detto, ne discende che i reati di cui sopra possono portare all'emis-
sione di un divieto d'entrata. Esso non deve essere tuttavia interpretato
quale sanzione dal carattere penale bensì quale misura di protezione a
carattere preventivo contro possibili turbative future (cfr. Messaggio LStr,
FF 2002 pag. 3428).
8.
8.1 Occorre ora stabilire se i comportamenti tenuti in passato dal ricorrente
configurino un caso di minaccia di una certa gravità per l'ordine e la sicu-
rezza pubblici.
8.2 A mente dello scrivente Tribunale, ed in considerazione di quanto testé
espresso, la risposta ad un tale quesito non può essere che affermativa.
Infatti la tipologia dei reati commessi – ed in particolare quelli legati al traf-
fico di sostanze stupefacenti – il potenziale rischio di recidiva dimostrato
da A._______, avendo egli delitto sull'arco di più anni, nonché la quasi en-
demica difficoltà nel rispettare le leggi svizzere, giustificano l'adozione di
un provvedimento di allontanamento dal suolo elvetico.
9.
9.1 Nell'atto ricorsuale del 26 aprile 2013 A._______ ha asserito che in virtù
delle condanne relativamente lievi inflittegli, egli non rappresenterebbe un
pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblici elvetici, in quanto il suo agire
C-2353/2013
Pagina 11
nel complesso non denota una «notevole determinazione criminale». Di
conseguenza la misura adottata dall'allora UFM sarebbe lesiva del princi-
pio di equità (cfr. atto ricorsuale pag. 4).
9.2 Il principio dell'uguaglianza di trattamento è ancorato all'art. 8 cpv. 1
Cost.; una decisione viola tale principio quando stabilisce delle distinzioni
giuridiche che non sono giustificate da alcun motivo ragionevole in consi-
derazione della situazione di fatto da regolamentare o nel caso in cui
omette di fare delle distinzioni che si impongono tenuto conto delle circo-
stanze. In altre parole, c'è una violazione del principio dell'uguaglianza di
trattamento quando ciò che è simile non è trattato in maniera identica e ciò
che diverso non è trattato in maniera differente. Occorre che il trattamento
differente – o simile – ingiustificato sia in relazione con una situazione di
fatto importante.
9.3 Questa argomentazione non è conferente in casu poiché sollevata in
maniera generica, senza referenze chiare e motivazioni dettagliate.
A._______ è pertanto venuto meno al suo dovere di sostenere e sostan-
ziare le proprie affermazioni e di fornire le indicazioni necessarie al fine di
permettere le verifiche delle sue argomentazioni (cfr. la sentenza del TF
2A.449/1999 del 10 gennaio 2000 consid. 4a/bb). La censura va quindi de-
serta e come tale respinta.
10.
L'art. 67 cpv. 3 2a frase LStr permette alla SEM di pronunciare un divieto
d'entrata per una durata maggiore ai cinque anni, se l'interessato costitui-
sce un grave pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblici. L'Alta Corte fede-
rale ha ritenuto che la graduazione delle esigenze prevista nella suddetta
disposizione a seconda che l'autorità intenda pronunciare un divieto per
una durata inferiore o superiore a cinque anni non si fonda sull'ALC e nem-
meno sulla giurisprudenza ad esso relativa, bensì sulla direttiva
2008/115/CE e meglio sull'art. 11 cpv. 2 che indica che «la durata del divieto
d'ingresso è determinata tenendo debitamente conto di tutte le circostanze
pertinenti di ciascun caso e non supera di norma i cinque anni. Può comun-
que superare i cinque anni se il cittadino di un Paese terzo costituisce una
grave minaccia per l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la sicurezza
nazionale» (cfr. DTF 139 II 121 consid. 6.2). Poiché la LStr non opera al-
cuna distinzione tra cittadini di Stati ALC e Stati terzi (l'art. 67 cpv. 3 LStr
riprende infatti il contenuto dell'art. 11 cpv. 2 direttiva 2008/115/CE) e poi-
ché l'ALC è silente sulle misure di divieto d'entrata ed a fortiori sulla possi-
C-2353/2013
Pagina 12
bile durata delle stesse, si deve intendere che il legislatore ha voluto rego-
lare i provvedimenti di divieto d'entrata superiori a cinque anni allo stesso
modo per le due categorie di cittadini di Stati terzi (membri ALC o meno).
11.
11.1 In casu – essendo in definitiva il provvedimento litigioso pronunciato
per una durata di 6 anni, 2 mesi e 9 giorni – si tratta dunque di determinare
quali siano le condizioni poste dall'autorità, a fondamento di un provvedi-
mento di divieto d'entrata per una durata superiore a 5 anni; in altre parole
definire i criteri sui quali detta autorità riconosce o meno l'esistenza del
«grave pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblici», giusta l'art. 67 cpv. 3
2a frase LStr.
11.2 Occorrere dapprima stabilire se ad oggi il ricorrente rappresenti an-
cora una minaccia sufficientemente grave per l'ordine e la sicurezza pub-
blici.
11.3 Al proposito e per i medesimi motivi esposti al consid. 8.2, il Tribunale
ritiene che la minaccia costituita dal ricorrente per l'ordine e la sicurezza
pubblici non sia soltanto grave, ma altresì attuale. A questo proposito oc-
corre rammentare come A._______ si sia macchiato dei reati di danneg-
giamento, minaccia, entrata illegale posteriormente all'emanazione del
provvedimento litigioso (cfr. decreto d'accusa del Ministero pubblico del
Cantone Ticino del 17 settembre 2013 agli atti), divieto d'entrata di cui il
ricorrente era perfettamente a conoscenza. Un tale modo di agire, sebbene
risalga ormai al periodo agosto/settembre 2013, non può non indurre a
pensare che la minaccia per l'ordine e la sicurezza pubblici sia ad oggi
ancora attuale. Le rassicurazioni fornite dal ricorrente al proposito (cfr.
scritto del 26 agosto 2015, atto TAF n. 31) non permettono al Tribunale di
giungere a un diverso convincimento. A._______ si è invero astenuto an-
che solo dal menzionare quest'ultima condanna in occasione degli scambi
di scritti intervenuti posteriormente alla stessa e nell'ambito di questo pro-
cedimento. Al proposito non giova al ricorrente prevalersi del fatto che la
paternità gli avrebbe permesso di rendersi conto dei propri errori e di rav-
vedersi. Invero un comportamento rispettoso delle leggi non rappresenta
nulla di eccezionale, ma al contrario è il minimo richiesto nel contesto di
una società democratica fondata sullo Stato di diritto.
C-2353/2013
Pagina 13
12.
12.1 È ora necessario procedere ad un apprezzamento degli interessi pri-
vati e pubblici in gioco, e stabilire se la durata del provvedimento litigioso
sia adeguata alle circostanze del caso di specie.
12.2 Quo all'interesse pubblico all'allontanamento del ricorrente dal territo-
rio elvetico, si è già detto ai considerandi precedenti.
12.3 In merito agli interessi privati, il ricorrente si è richiamato principal-
mente all'art. 8 CEDU, il quale garantisce il diritto al rispetto della vita pri-
vata e familiare, sottolineando che la decisione dell'autorità inferiore com-
porterebbe l'impossibilità di sviluppare il rapporto famigliare con la moglie
e la figlia, le quali sono al beneficio di un permesso di dimora in Svizzera.
In altre parole il divieto d'entrata gli impedirebbe di poter intrattenere rela-
zioni stabili con la moglie e la figlia, le quali risiedono in Ticino, luogo in cui
si trova anche uno zio del ricorrente. Occorre dunque verificare se la deci-
sione di divieto d'entrata attaccata è conforme a detta norma.
12.4 Come detto, l'art. 8 CEDU tutela la vita privata e familiare delle per-
sone. Questa disposizione non garantisce tuttavia il diritto ad entrare in un
determinato Stato (cfr. in questo senso segnatamente DTF 140 I 145 con-
sid. 3.1; 139 I 330 consid. 2.1 e riferimenti ivi citati). Quanto all'art. 13 cpv.
1 Cost., che garantisce il diritto alla vita privata e familiare, la protezione
accordata corrisponde sostanzialmente a quella dell'art. 8 CEDU (cfr. DTF
136 I 178 consid. 5.2).
12.5 Affinché uno straniero possa prevalersi di tale disposizione, deve in-
trattenere una relazione stretta, effettiva ed intatta con una persona della
sua famiglia a beneficio di un diritto di presenza duraturo in Svizzera. Que-
sto diritto non ha però valenza assoluta, poiché ai sensi dell'art. 8 cpv. 2
CEDU un'ingerenza delle autorità rimane possibile (cfr. DTF 140 I 77 con-
sid. 5.2; 137 I 113 consid. 6.1). Protetti dalla suddetta disposizione sono in
particolare i rapporti tra i coniugi, nonché quelli tra genitori e figli minorenni
che vivono in comunione. Eccezionalmente sono presi in considerazione
anche i rapporti tra genitori e figli maggiorenni se vi è un particolare rap-
porto di dipendenza fra loro (DTF 129 II 11 consid. 2). La protezione della
vita familiare comprende sia le situazioni in cui si pone la questione della
regolamentazione di un diritto di presenza, rispettivamente di un diritto
all'ottenimento di un'autorizzazione di soggiorno per i membri della fami-
glia, sia le situazioni che non hanno alcun rapporto con un diritto di pre-
C-2353/2013
Pagina 14
senza propriamente detto (cfr. BERTSCHI/GÄCHTER, Der Anwesenhei-
tsanspruch aufgrund der Garantie des Privats- und Familienlebens, in:
Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht/Gemeindever-waltung, ZBl
2003, pag. 241). La protezione della vita familiare si estende dunque a di-
versi aspetti della stessa. In altri termini, la concretizzazione dell'art. 8
CEDU nel diritto degli stranieri, non si limita alla riconoscenza di un diritto
di presenza o alla protezione contro una misura di allontanamento, ma può
anche implicare la garanzia di un diritto d'entrata e di presenza temporaneo
nello Stato membro (PHILIP GRANT, La protection de la vie familiale et de la
vie privée en droit des étrangers, 2000, pagg. 293 e 321).
12.6 La protezione del diritto al rispetto della vita privata e familiare confe-
rita dalla norma convenzionale in oggetto non è assoluta. Infatti, conforme-
mente all'art. 8 cpv. 2 CEDU, può esservi ingerenza della pubblica autorità
nell'esercizio di tale diritto quando è prevista dalla legge e in quanto costi-
tuisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la si-
curezza nazionale, l'ordine pubblico, il benessere economico del Paese, la
prevenzione dei reati, la protezione della salute, della morale, o la prote-
zione dei diritti e delle libertà altrui. A questo titolo, incombe alle autorità
procedere alla ponderazione dei differenti interessi in presenza, vale a dire,
da una parte l'interesse dello Stato all'allontanamento dello straniero e,
dall'altra, l'interesse di quest'ultimo a mantenere le sue relazioni familiari
(cfr. DTF 134 II 10 consid. 4.1 e 4.2, nonché la giurisprudenza ivi citata
concernente i permessi di soggiorno in Svizzera).
12.7 L'interessato si è prevalso del legame con la figlia e con la moglie,
entrambe al beneficio di un titolo di soggiorno in Svizzera. Al proposito il
Tribunale costata come dall'istruttoria non sia comunque emerso un le-
game affettivo particolarmente stretto. Al contrario nelle proprie allegazioni,
il ricorrente si è limitato ad asserire che è proprio a causa del divieto d'en-
trata qui in esame, che dette relazioni sono difficoltose. Dette censure, di
carattere meramente appellatorio non permettono al Tribunale di giungere
ad altra conclusione che l'interesse pubblico all'allontanamento dell'inte-
ressato dal territorio della Confederazione prevalga su quello privato a po-
tervi entrare. Come poc'anzi rilevato, A._______ si è reso protagonista in
Svizzera di diverse infrazioni contro beni giuridici alquanto sensibili.
12.8 Di transenna si ribadisce che il divieto d'entrata oggetto del presente
litigio – di cui A._______ era perfettamente a conoscenza – non abbia in
passato dissuaso il ricorrente dall'entrare in Svizzera e commettervi reati.
L'allegazione secondo cui lo stesso si sarebbe ravveduto dei propri com-
portamenti, proprio grazie alla paternità, non è conferente e non permette
C-2353/2013
Pagina 15
allo scrivente Tribunale di modificare il proprio apprezzamento al riguardo.
Inoltre appare per lo meno curioso che durante l'istruttoria l'interessato si
sia dimostrato quantomeno restio a fornire informazioni in merito alla pro-
pria situazione abitativa (vivendo de facto a pochi chilometri dalla moglie e
dalla figlia), ma si sia limitato ad affermare genericamente che il divieto
d'entrata non gli permette di intrattenere una relazione affettiva stretta e
stabile con la moglie e la figlia. Dagli atti di causa è emerso che egli vive a
F._______ (cfr. in proposito atto di riconoscimento di paternità del 15 aprile
2014), ovvero in prossimità del confine elvetico e soprattutto di G._______,
ove risiedono la moglie e la figlia. A._______ non può dunque prevalersi
della protezione dell'art. 8 CEDU se come nel caso concreto, un rapporto
con le proprie care rimane più che possibile, vista la citata vicinanza geo-
grafica. Occorre altresì osservare come il ricorrente abbia accennato al
fatto di essere al beneficio di un permesso di soggiorno in Italia a tempo
indeterminato (cfr. ricorso pag. 6), ma abbia solamente prodotto in sede di
ricorso una copia di un permesso di soggiorno ormai scaduto.
12.9 Quo all'allegazione secondo cui la decisione litigiosa impedirebbe al
ricorrente di coltivare il rapporto con lo zio, residente in Ticino, il Tribunale
osserva come la giurisprudenza ha già avuto modo di precisare come la
protezione della vita privata e familiare ai sensi dell'art. 8 CEDU miri spe-
cialmente ai rapporti tra parenti di cui si è detto al consid. 12.5 supra e non,
come nella presente fattispecie, a garantire a un nipote di potersi recare in
un Paese in cui vive il proprio zio.
12.10 In conclusione, da quanto precede la decisione impugnata non viola
l'art. 8 CEDU e il ricorrente non può fondare alcun diritto sulla base di tale
disposizione.
13.
Non giova neppure al ricorrente il fatto che egli si sia dimostrato alquanto
riluttante nel fornire informazioni circa la propria attività lucrativa. A propo-
sito di tale questione – invero non propriamente secondaria – egli si è in
effetti limitato ad affermare in sede di ricorso che svolge un'attività lucrativa
che gli permette di vivere dignitosamente e di «non aver mai dimostrato di
dover commettere degli illeciti per vivere o anche solo per volersi permet-
tere uno stile di vita migliore» (cfr. ricorso pag. 6). Orbene è opinione dello
scrivente Tribunale che quest'ultima affermazione possa dare adito a
dubbi, vista in particolare la condanna per infrazione alla LStup del 3 ago-
sto 2012.
C-2353/2013
Pagina 16
14.
Nondimeno, alla luce dell'insieme delle circostanze del caso di specie, ed
in particolare del fatto che A._______ sembra essersi effettivamente aste-
nuto dal commettere nuovi atti delittuosi in Svizzera successivamente ai
fatti di cui alla condanna del 17 settembre 2013 – ciò che è bene ribadire,
costituisce un presupposto indispensabile ai fini di una normale convivenza
all'interno della società – il Tribunale ritiene che la durata del divieto d'en-
trata comminato dall'autorità inferiore debba essere ridotta a cinque anni,
di conseguenza i suoi effetti devono essere limitati all'11 marzo 2018.
15.
Da quanto esposto, discende che il ricorso, nella misura in cui ammissibile,
deve essere parzialmente accolto, le spese giudiziarie e le ripetibili se-
guono la soccombenza, considerato tuttavia come ai sensi dell'art. 63 cpv.
2 PA nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore.
16.
Ritenuto che l'insorgente è rappresentato in questa sede da un avvocato,
si giustifica l'attribuzione di un'indennità a titolo di spese ripetibili (art. 64
PA in combinato disposto con gli art. 7 e segg. del regolamento sulle tasse
e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo fede-
rale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). La stessa, in assenza
di una nota dettagliata, è fissata d'ufficio in fr. 1'000.–, IVA esclusa (cfr. art.
1 cpv. 2 in correlazione con gli artt. 8 cpv. 1 e 18 cpv. 1 LIVA [RS 641.20];
sentenze del TAF C-3457/2011 del 10 maggio 2012 consid. 11.1 e C-
1677/2011 del 13 gennaio 2012 consid. 5.3), tenuto conto del lavoro effet-
tivo svolto dal patrocinatore del ricorrente. L'indennità per ripetibili è posta
a carico della SEM.
(dispositivo alla pagina seguente)
C-2353/2013
Pagina 17
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è parzialmente accolto.
2.
La durata del divieto d'entrata emesso mediante decisione dell'UFM (at-
tualmente SEM) il 12 marzo 2013 è ridotta a cinque anni, ovvero fino all'11
marzo 2018.
3.
Le spese processuali a carico del ricorrente ammontano a fr. 400.– e sono
computate con l'anticipo spese di fr. 1'000.– versato in data 5 luglio 2013.
Il saldo di fr. 600.– è restituito al ricorrente.
4.
L'autorità inferiore verserà al ricorrente un importo di fr. 1'000.– a titolo di
spese ripetibili ridotte.
5.
Comunicazione a:
– ricorrente (raccomandata; allegato: formulario «indirizzo per il
pagamento»)
– autorità inferiore (n. di rif. Simic […] / […]; incarti di ritorno)
– Sezione della popolazione, Bellinzona, per informazione
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Reto Peterhans
Data di spedizione: