Corte II I
C-2380/2008
{T 0/2}
D e c i s i o n e d e l 3 0 s e t t e m b r e 2 0 0 8
Giudice Vito Valenti, giudice unico,
cancelliera Marcella Lurà.
A._______,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Assicurazione invalidità (decisione del 26 febbraio 2008).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-2380/2008
Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
1.
Il 26 febbraio 2008, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE) ha respinto la domanda di rendita
AI inoltrata dall'interessato il 29 marzo 2007.
2.
L'8 aprile 2008, l'interessato ha interposto ricorso contro la
summenzionata decisione dell'UAIE dinanzi al Tribunale amministrativo
federale (TAF) mediante il quale ha chiesto il riconoscimento di una
rendita AI.
3.
3.1 Riservate le eccezioni di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno
2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), il TAF
giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF, i ricorsi contro le decisioni ai sensi
dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura
amministrativa (PA, RS 172.021), emanate dalle autorità menzionate
agli art. 33 e 34 LTAF.
3.2 In particolare, le decisioni dell'Ufficio AI per gli assicurati residenti
all'estero sono impugnabili direttamente dinanzi al TAF conformemente
all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale del 19 giugno 1959
sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS 831.20).
4.
Nella risposta al ricorso del 1°settembre 2008, l'UAIE ha proposto la
reiezione del gravame.
5.
Il 10 settembre 2008, il TAF ha assegnato al ricorrente un termine di
30 giorni per la presentazione dell'atto di replica.
6.
Con atto scritto del 24 settembre 2008, l'interessato ha comunicato al
TAF di rinunciare al ricorso interposto l'8 aprile 2008, considerato – fra
l'altro – che "non si prevedono dei positivi risultati".
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7.
Da quanto esposto, discende che il ricorso va stralciato dai ruoli,
essendo venuto meno l'interesse degno di protezione del ricorrente
all'annullamento o alla modificazione della decisione impugnata.
8.
Il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico lo stralcio dal ruolo
delle cause divenute prive d'oggetto (art. 23 cpv. 1 lett. a LTAF).
9.
Per eccezione, non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 e
cpv. 5 PA nonché art. 6 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle
spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale
del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
10.
Visto quanto precede, non si giustifica l'attribuzione di spese ripetibili
(art. 15 TS-TAF in combinazione con l'art. 7 TS-TAF).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
La causa C-2380/2008 è stralciata dai ruoli in seguito al ritiro del
ricorso.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
Non si attribuiscono ripetibili.
4.
Comunicazione a:
- ricorrente (Raccomandata con avviso di ricevimento)
- autorità inferiore (n. di rif. )
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali
Il giudice unico: La cancelliera:
Vito Valenti Marcella Lurà
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione incidentale può essere interposto ricorso
in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6,
6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla notificazione, nella
misura in cui sono rispettate le condizioni di cui agli art. 82 e segg., 90
e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005
(LTF, RS 173.110). Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua
ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di
prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso
della parte – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere
allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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