Corte II I
C-2399/2008
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 1 7 s e t t e m b r e 2 0 1 0
Giudici Vito Valenti (presidente del collegio),
Stefan Mesmer e Madeleine Hirsig,
cancelliera Marcella Lurà.
A._______,
rappresentato dal Patronato INAPA,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Assicurazione per l'invalidità (decisione su opposizione
del 25 febbraio 2008).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-2399/2008
Fatti:
A.
Il 16 settembre 1998, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE) ha respinto la domanda di rendita
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità presentata il 22 novembre
1994 da A._______ – cittadino italiano, nato il (...), coniugato – per
inadempienza del requisito assicurativo, ritenuto che al 12 novembre
1991, data dell'insorgere dell'invalidità, il medesimo non era assicurato
presso l'istituzione assicurativa svizzera o presso le assicurazioni
sociali italiane (doc. 101).
B.
B.a Il 24 marzo 2003, l'interessato ha presentato una nuova domanda
di rendita d'invalidità svizzera (doc. 107).
B.b Il 7 luglio 2004, l'UAIE ha respinto la succitata richiesta di rendita,
considerato che dagli atti non sarebbe risultata alcuna incapacità
lavorativa giustificante un'invalidità ai sensi di legge anteriormente al
raggiungimento dell'età di pensionamento (doc. 131).
B.c Il 1° settembre 2004, l'interessato ha inoltrato un'opposizione
contro la menzionata decisione dell'UAIE (doc. 134).
B.d Il 27 dicembre 2004 (doc. 136), l'UAIE ha parzialmente accolto
l'opposizione presentata dall'interessato e ritenuto che occorrevano
nuovi esami medici prima di poter rendere una decisione (sulla
richiesta del 24 marzo 2003).
B.e Il 28 aprile 2005, l'autorità inferiore ha ricordato all'assicurato –
mediante uno scritto inviato al suo rappresentante, ossia il Patronato
INCA di B._______ – che a decorrere dal 1° maggio 2004 beneficiava
di una rendita di vecchiaia (doc. 4). Ha sottolineato che il diritto alla
rendita d'invalidità si estingue con l'inizio del diritto ad una rendita di
vecchiaia. Ha quindi indicato che non vi sarebbe pertanto ragione di
procedere ad un complemento istruttorio in merito al suo (attuale)
stato di salute (in altri termini al suo stato di salute posteriore all'inizio
del diritto ad una rendita di vecchiaia dell'AVS [art. 30 LAI]). Peraltro, e
per quanto concerne l'eventuale diritto dell'interessato ad una rendita
d'invalidità svizzera prima del 30 aprile 2004, l'autorità inferiore ha
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concesso al medesimo la facoltà di produrre (nuova) documentazione
medica suscettibile di giustificare un'incapacità lavorativa di livello
pensionabile (doc. 143).
B.f Il 15 luglio 2005, il Patronato INCA di C._______ ha segnalato che
"in riferimento alla pratica del nominato e la Vostra del 28.04.05,
chiediamo il ripristino della rendita di vecchiaia. Inoltre il A._______
chiede che la questione di verifica di un diritto di rendita d'invalidità
venga ritenuta definita e chiede il diritto di pensione di vecchiaia. In
attesa di ricevere decisione a riguardo, … ." (doc. 145).
B.g Il 20 luglio 2005, l'autorità inferiore – dopo aver preso atto dello
scritto dell'interessato del 15 luglio 2005 – ha considerato quest'ultimo
quale dichiarazione di ritiro della domanda di prestazioni AI del
24 marzo 2003 e ha pertanto ritenuto la domanda stessa siccome
senza oggetto (doc. 146).
C.
C.a Il 14 settembre 2005, l'interessato personalmente ha comunicato
di "non voler ritirare la domanda di invalidità" ed ha chiesto che "la
pratica sia definita" e rilasciato mandato al "Patronato Inca di
D._______, per la trattazione della pratica" (doc. 147).
C.b Il 1° novembre 2005, l'UAIE ha rammentato all'interessato il
proprio scritto del 28 aprile 2005 e dunque la necessità di produrre la
documentazione medica ivi menzionata. Il 13 febbraio 2006, l'autorità
inferiore, facendo esplicito riferimento alla domanda di prestazioni AI
del 24 marzo 2003, ha diffidato l'assicurato, nel senso che gli ha
accordato un termine di 30 giorni dalla notificazione del provvedimento
stesso per far pervenire (nuova) documentazione medica concernente
un'incapacità lavorativa di livello pensionabile per un periodo
precedente il 30 aprile 2004. L'UAIE ha altresì indicato che, in caso
d'assenza della documentazione richiesta, la domanda di rendita
d'invalidità non avrebbe potuto essere esaminata (doc. 149 e 150).
C.c L'11 maggio 2006, l'autorità inferiore ha deciso di non entrare nel
merito della domanda di prestazioni AI dell'interessato del 24 marzo
2003, dunque di non esaminarla, non avendo lo stesso fornito la
documentazione medica richiesta (doc. 151). Tale decisione risulta
essere stata notificata al Patronato INCA a D._______ il 29 maggio
2006 (doc. 156).
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D.
D.a Il 21 giugno 2006, l'interessato ha presentato un'opposizione
contro la decisione dell'UAIE dell'11 maggio 2006. Ha comunicato di
non avere ricevuto né personalmente né tramite il patronato INCA la
comunicazione del 13 febbraio 2006 dell'UAIE. Ha altresì chiesto che
la sua domanda di una rendita d'invalidità "venga riesaminata" e che
ogni eventuale nuova comunicazione o richiesta di informazioni sia
indirizzata al Patronato INAPA a E._______ ([I]; doc. 154).
D.b L'11 settembre 2007, l'UAIE ha preso atto dell'opposizione
presentata dall'interessato contro la decisione dell'11 maggio 2006 e
lo ha nuovamente diffidato a presentare la documentazione medica
richiesta – questa volta entro il 15 ottobre 2007 – con la comminatoria
che in caso di mancata presentazione di detta documentazione la
domanda di rendita d'invalidità non avrebbe potuto essere esaminata
(doc. 157).
D.c Il 12 ottobre 2007, l'interessato ha segnalato che le sue condizioni
di salute non gli hanno consentito di svolgere una qualsiasi attività
lucrativa dal 1992 (doc. 163). Ha esibito copia della sentenza del
9 maggio 2003 del Tribunale civile di F._______ (doc. 160).
D.d Nel suo rapporto del 13 febbraio 2008, il dott. G._______, medico
dell'UAIE, ha esposto la diagnosi di vasculopatia aterosclerotica
multidistrettuale, sindrome depressiva con meccanismi nevrotici di
difesa e sindrome dolorosa spondilogena cervicale cronica recidivante.
Detto medico ha altresì ritenuto – sulla base di documentazione
medica che ha definito siccome esauriente – che l'interessato
presenta un'incapacità lavorativa nella sua precedente attività del 50%
dal 29 luglio 1991, dell'80% dal 25 febbraio 1993 e del 100% dal
10 gennaio 2002, ed un'incapacità lavorativa in un'attività sostitutiva
confacente al suo stato di salute del 20% dal 29 luglio 1991, del 50%
dal 25 febbraio 1993, del 70% dal 10 gennaio 2002 e del 50% dall'11
novembre 2002 (doc. 168).
D.e Il 25 febbraio 2008, l'autorità inferiore ha respinto l'opposizione
presentata dall'interessato il 21 giugno 2006 ed ha confermato la
decisione di non entrata nel merito (dell'11 maggio 2006). Ha motivato
la propria decisione con il fatto che l'interessato percepisce dal
1° maggio 2004 una rendita di vecchiaia (con la conseguenza che,
secondo l'art. 30 LAI, per il periodo a decorrere da tale data non può
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più essere versata una rendita AI), che il 15 luglio 2005 la domanda di
prestazioni AI del 10 marzo 2003 (recte: 24 marzo 2003) è stata ritirata
dal rappresentante autorizzato del ricorrente e che la nuova domanda
di prestazioni AI del 14 settembre 2005 non poteva essere esaminata,
dal momento che riguarda un periodo posteriore alla nascita del diritto
ad una rendita dell'assicurazione vecchiaia dell'AVS (doc. 169).
E.
Il 2 aprile 2008, l'interessato ha inoltrato un ricorso contro la decisione
dell'UAIE del 25 febbraio 2008 mediante il quale ha chiesto,
sostanzialmente, il riconoscimento del suo diritto ad una prestazione
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità dal 1992. Ha segnalato che
la sua intenzione "non era di rinunciare ma dar corso alla rendita di
invalidità" e quindi di chiedere il riconoscimento del suo diritto a far
data dal 1992, ossia dal momento in cui le sue condizioni di salute non
gli hanno più consentito di svolgere una qualsiasi attività lucrativa
(doc. TAF 1).
F.
Nella risposta al ricorso del 1° settembre 2008, l'autorità inferiore ha
proposto la reiezione del ricorso. L'interessato avrebbe in effetti ritirato
il 15 luglio 2005 la propria domanda di prestazioni AI del 24 marzo
2003. La lettera dell'interessato del 14 settembre 2005, mediante la
quale sarebbe tornato sulla propria decisione di ritiro della sua
domanda di prestazioni AI, dovrebbe essere considerata come nuova
domanda di rendita. L'assicurato avendo tuttavia presentato questa
sua nuova domanda il 14 settembre 2005, le prestazioni potevano
essere assegnate soltanto per i dodici mesi precedenti la richiesta (art.
48 cpv. 2 LAI), ossia a partire dal 1° settembre 2004. Tuttavia, ritenuto
come l'interessato percepisce una rendita di vecchiaia a decorrere dal
1° maggio 2004, non aveva più diritto ad alcuna rendita AI, e tutta
l'istruzione della causa effettuata dall'UAIE tra settembre del 2005 e il
25 febbraio 2008 (data dell'emanazione della decisione impugnata)
era inutile. La nuova domanda di prestazioni AI del 14 settembre 2005
non poteva pertanto che essere considerata senza oggetto, come
ritenuto nella decisione del 25 febbraio 2008 (doc. TAF 5).
G.
G.a Nella replica del 10 novembre 2008, l'interessato si è riconfermato
nelle argomentazioni in fatto e in diritto di cui al ricorso del 2 aprile
2008 (doc. TAF 8).
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G.b Con provvedimento del 3 dicembre 2008, questo Tribunale ha
trasmesso la replica all'autorità inferiore per conoscenza (doc. TAF 9).
H.
Il 18 gennaio 2010, il ricorrente ha chiesto informazioni in merito
all'evasione della causa in questione, informazioni che gli sono state
fornite con scritto di questo Tribunale dell'11 marzo 2010.
Diritto:
1.
1.1 Il Tribunale amministrativo federale esamina d'ufficio e con piena
cognizione la sua competenza (art. 31 e segg. della legge del
17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale [LTAF, RS
173.32]), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono
sottoposti (DTF 133 I 185 consid. 2 e relativi riferimenti).
1.2 Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui
all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in
combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b della
legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità
(LAI, RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 della
legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa
(PA, RS 172.021), rese dall'Ufficio AI per le persone residenti
all'estero.
1.3 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di
assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è
applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale
del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1
cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione
per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi
alla LPGA.
1.4 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e
avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla
sua modifica (art. 59 LPGA), il ricorso – interposto tempestivamente e
rispettoso dei requisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52
PA) – è pertanto ammissibile.
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2.
2.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera e la Comunità europea ed i suoi Stati membri
sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC,
RS 0.142.112.681) ed il relativo Allegato II che regola il coordinamento
dei sistemi di sicurezza sociale, nonché il Regolamento (CEE) n°
1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei
regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori
autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità
(RS 0.831.109.268.1), che si applica a tutte le rendite il cui diritto
sorge a far data dal 1° giugno 2002 o successivamente e si sostituisce
a qualsiasi convenzione di sicurezza sociale che vincoli due o più Stati
(art. 6 Regolamento), come pure il Regolamento (CEE) n° 574/72 del
Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento
n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11). L'art. 3 del regolamento (CEE) n°
1408/71 sancisce il principio della parità di trattamento tra cittadini che
risiedono in uno Stato membro della Comunità europea ed i cittadini
svizzeri.
2.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri
della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono
sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora
il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui
l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni
contrarie, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle
condizioni di ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono
regolate dal diritto interno svizzero.
2.3 L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella
presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione
europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio
del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo
1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
2.4 Per costante giurisprudenza, l'ottenimento di una pensione
straniera d'invalidità non pregiudica l'apprezzamento di un'invalidità
secondo il diritto svizzero (v. sentenza del Tribunale federale I 435/02
del 4 febbraio 2003 consid. 2). Anche in seguito all'entrata in vigore
dell'ALC, il grado d'invalidità di un assicurato che pretende una rendita
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dell'assicurazione svizzera è determinato esclusivamente secondo il
diritto svizzero (DTF 130 V 253 consid. 2.4).
3.
3.1 Secondo l'art. 2 LPGA, le disposizioni della legge stessa sono
applicabili alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione
federale, se e per quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo
prevedano.
3.2 Dal profilo temporale sono applicabili le disposizioni in vigore al
momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere
valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF
130 V 445 consid. 1.2 e relativi riferimenti nonché DTF 129 V 1 consid.
1.2). Ne discende che nei casi in cui i fatti determinanti si producono
sia prima che dopo l'entrata in vigore della 5a revisione dell'AI, si
applicano, da un lato, le norme materiali in vigore fino al 31 dicembre
2007, per quanto attiene allo stato di fatto determinante realizzatosi
fino a tale data, mentre dall'altro lato, e per il periodo successivo, le
nuove norme della 5a revisione della LAI (cf. DTF 130 V 1 consid. 3.2
per quanto concerne le disposizioni formali della LPGA,
immediatamente applicabili con la loro entrata in vigore). Tuttavia, ed
in considerazione del fatto che per l'esame del diritto eventuale del
ricorrente ad una rendita d'invalidità svizzera fino al momento in cui è
sorto il diritto ad una rendita di vecchiaia dell'AVS i fatti determinanti
sono intervenuti anteriormente al 1° gennaio 2008, di seguito è fatto
riferimento alle norme in vigore fino al 31 dicembre 2007.
4.
La causa verte sulla questione di sapere se l'UAIE abbia a ragione, o
a torto, rifiutato di esaminare nel merito la domanda di rendita
d'invalidità presentata dal ricorrente il 24 marzo 2003. Per contro, non
compete a questo Tribunale di statuire anche nel merito della
domanda di rendita. Nella misura in cui nel ricorso in esame è chiesto
più o altro che la semplice entrata nel merito, nel caso concreto la
concessione di una rendita d'invalidità a decorrere dal 1992, il ricorso
è pertanto inammissibile (cfr. DTF 117 V 121 consid. 1 e DTF 116 V
265 consid. 2a).
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5.
5.1 Questo Tribunale rileva che il ricorrente, con scritto del 15 luglio
2005 indirizzato all'UAIE, ha chiesto tra l'altro, per il tramite del
patronato INCA di C._______, che "la questione di verifica di un
diritto di rendita d'invalidità venga ritenuta definita".
5.2 L'UAIE ha dapprima considerato che tale dichiarazione
costituisse un ritiro della domanda di prestazioni AI del 24 marzo
2003 (decisione di stralcio del 20 luglio 2005). Tuttavia, dopo l'inoltro
dello scritto del ricorrente del 14 settembre 2005, l'UAIE stesso ha
ripreso l'istruttoria della domanda di prestazioni AI presentata
dall'interessato il 24 marzo 2003, come si evince in modo
incontrovertibile dalla lettera dell'UAIE del 1° novembre 2005 e,
soprattutto, dalla diffida dell'UAIE del 13 febbraio 2006, dalla
decisione dell'UAIE dell'11 maggio 2006 e dalla richiesta di
valutazione medica indirizzata al dott. G._______ il 25 gennaio 2008
(doc. 167).
5.3 Secondo costante e consolidata giurisprudenza del Tribunale
federale, una dichiarazione di ritiro, sia essa di una domanda (di
prestazioni AI) o di un ricorso contro una decisione negativa (in tale
materia), è valida solo se è chiara, esplicita e non condizionale (v.
sentenza del Tribunale federale H 115/05 del 30 settembre 2005
consid. 2.1 e relativi riferimenti, in particolare DTF 119 V 36 consid.
1b). Inoltre, il rappresentante del ricorrente può ritirare una domanda
rispettivamente un ricorso del rappresentato solo nella misura in cui
ciò sia esplicitamente previsto nella procura rilasciata (cfr.
YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, Berna 2008,
art. 40 pag. 377 n. 820 e relativi riferimenti). Infine, e di principio, un
nuovo rappresentante, salvo clausola di sostituzione espressa nella
procura, non subentra automaticamente a tutti gli effetti al
rappresentante originario (o precedente), per esempio in materia di
notificazione d'eventuali decisioni (cfr. YVES DONZALLAZ, Loi sur le
Tribunal fédéral, Commentaire, Berna 2008, art. 40 pag. 377 n. 820 e
relativi riferimenti).
5.4 Questo Tribunale osserva che dagli atti di causa trasmessi
dall'autorità inferiore non risulta una procura del ricorrente a favore
del Patronato INCA di C._______, intervenuto per la prima volta nella
causa con scritto del 15 luglio 2005. Non è pertanto possibile
verificare se tale nuovo rappresentante sia mai stato autorizzato a
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ritirare la domanda di prestazioni AI presentata dall'interessato il
24 marzo 2004. Nel caso concreto non è tuttavia dato presumere – in
considerazione delle circostanze particolari del caso concreto,
segnatamente del singolo intervento del patronato INCA di
C._______ nell'ambito della causa in oggetto – che tale fosse
effettivamente il caso. Tuttavia, e a prescindere da ciò, la
dichiarazione di cui allo scritto del patronato INCA di C._______ del
15 luglio 2005 è tutt'altro che chiara, di modo che una condizione
posta dalla giurisprudenza per la validità di una dichiarazione di ritiro
fa difetto nel caso concreto. Da un lato, "definire una causa" significa
giudicare una causa e non "ritirare una causa" (o domanda che sia).
Dall'altro lato, la frase in oggetto – "che la questione di verifica di un
diritto di rendita d'invalidità venga ritenuta definita" – non può
ragionevolmente essere interpretata nel senso che la causa deve
essere "ritenuta decisa", poiché una siffatta interpretazione non tiene
conto del contesto in cui è stata effettuata, in particolare della
circostanza che l'autorità inferiore aveva annullato su opposizione la
sua decisione del 7 luglio 2004 e che quindi la causa – almeno per
quanto attiene al periodo anteriore alla nascita del diritto del
ricorrente ad una rendita di vecchiaia dell'AVS – non poteva affatto in
quel momento essere considerata siccome decisa dall'UAIE. Una tale
interpretazione non può quindi in buona fede, siccome contraria alle
risultanze processuali, essere fatta, la stessa dovendosi piuttosto, e
con probabilità preponderante, interpretare nel senso che il ricorrente
ritenesse che la causa fosse in condizioni di essere definita (o decisa
che dir si voglia), come egli stesso ha poi indicato nell'atto del
14 settembre 2005. Quest'ultimo atto, contrariamente a quanto infine
considerato dall'UAIE solamente nella decisione impugnata e nella
successiva risposta al ricorso, non è infatti una nuova domanda di
prestazioni AI, ma semplicemente un'opposizione alla decisione di
stralcio del 20 luglio 2005. Tale interpretazione è confortata anche
dall'agire stesso dell'autorità inferiore che, una volta ricevuto tale atto
del 14 settembre 2005, ha manifestamente ed esplicitamente riaperto
la procedura di prestazioni AI inoltrata dall'interessato il 24 marzo
2003, chiesto in tale ottica la produzione di determinati documenti,
diffidato il ricorrente con la non entrata nel merito di tale domanda in
caso di mancata produzione dei documenti e deciso detta non
entrata nel merito con decisione dell'11 maggio 2006. Quest'ultima
decisione è stata presa per la mancata presentazione di detti
documenti e non a causa del preteso ritiro della domanda di
prestazioni AI del 24 marzo 2003 da parte dell'insorgente il 15 luglio
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2005. Il cambiamento d'interpretazione intervenuto con la decisione
impugnata è dunque, oltre che sorprendente, ingiustificato, a
prescindere dal fatto se con tale cambiamento di posizione l'autorità
inferiore abbia violato il principio secondo il quale è tenuta ad agire
secondo la buona fede nell'adempimento delle sue funzioni.
5.5 Peraltro, la decisione di non entrata nel merito della domanda di
prestazioni AI del ricorrente del 24 marzo 2003, e ciò fino alla data in
cui è sorto il diritto dell'interessato ad una rendita di vecchiaia
dell'AVS – non si giustifica neppure qualora la si volesse fondare
sull'assenza della necessaria documentazione medica (richiesta
dall'UAIE per l'ultima volta l'11 settembre 2007). In effetti, il dott.
G._______, incaricato dall'UAIE d'esprimersi sulle affezioni di cui
soffre il ricorrente e sull'incapacità lavorativa che ne consegue, ha
indicato che la sua valutazione di merito si fonda sull'esauriente
documentazione medica a disposizione.
5.6 Da quanto esposto, discende che a torto l'autorità inferiore non è
entrata nel merito – fino alla data in cui è sorto il diritto
dell'interessato ad una rendita di vecchiaia dell'AVS – della domanda
di prestazioni AI del ricorrente del 24 marzo 2003. La decisione
impugnata, che viola il diritto federale, incorre pertanto
nell'annullamento.
6.
Quando il Tribunale amministrativo federale annulla una decisione,
esso può sostituirsi all'autorità inferiore e giudicare direttamente nel
merito o rinviare la causa, con istruzioni vincolanti, all'autorità inferiore
per un nuovo giudizio (ULRICH HÄFELIN /GEORG MÜLLER /FELIX UHLMANN,
Allgemeines Verwaltungsrecht, 5a ed., Zurigo/Basilea/Ginevra 2006, n.
1977 pag. 418). In particolare, e di principio, esso si sostituirà
all'autorità inferiore se gli atti sono completi e comunque sufficienti a
statuire sull'applicazione del diritto federale (v. sentenza del Tribunale
federale 9C_162/2007 del 3 aprile 2008 consid. 2.3 e relativi
riferimenti; DTF 126 II 43 e DTF 125 II 326). Tale non è il caso nella
presente fattispecie dal momento che l'autorità inferiore ha reso una
decisione di non entrata nel merito sulla domanda del ricorrente del
24 marzo 2003 e che dopo l'annullamento di quest'ultima decisione da
parte di questo Tribunale non è consentito allo stesso di pronunciarsi
direttamente nel merito – con riferimento al periodo fino alla data in
cui è sorto il diritto dell'insorgente ad una rendita di vecchiaia
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dell'AVS – prima che ciò sia stato fatto dall'autorità inferiore in una
nuova decisione.
7.
Visto l'esito della procedura, non sono prelevate delle spese
processuali (art. 63 PA).
7.1 Si giustifica altresì l'attribuzione al ricorrente – rappresentato da
mandatario professionale – di un'indennità a titolo di spese ripetibili
(art. 64 PA in combinazione con gli art. 7 e segg. del regolamento sulle
tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale
amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
La stessa, in assenza di una nota dettagliata, è fissata d'ufficio (art. 14
cpv. 2 TS-TAF) in fr. 600.--, tenuto conto del lavoro effettivo,
relativamente contenuto, svolto dal rappresentante del ricorrente.
L'indennità per ripetibili è posta a carico dell'UAIE.
(dispositivo alla pagina seguente)
Pagina 12
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è parzialmente accolto nel
senso che la decisione impugnata del 25 febbraio 2008 è annullata e
gli atti di causa sono rinviati all'UAIE affinché proceda all'esame di
merito della domanda di rendita d'invalidità inoltrata dal ricorrente il
24 marzo 2003 ai sensi dei considerandi e pronunci una nuova
decisione.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
L'UAIE rifonderà al ricorrente fr. 600.-- a titolo di spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
- rappresentante del ricorrente (Raccomandata con avviso di
ricevimento)
- autorità inferiore (n. di rif. )
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Vito Valenti Marcella Lurà
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
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C-2399/2008
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella
misura in cui sono adempiute le condizioni di cui agli art. 82 e segg.,
90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005
(LTF, RS 173.110). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i
motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione
impugnata e – se in possesso della parte – i documenti indicati come
mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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