Corte II I
C-2416/2009
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 2 5 m a g g i o 2 0 1 0
Giudici: Francesco Parrino (presidente del collegio),
Johannes Frölicher, Alberto Meuli;
Cancelliere: Dario Croci Torti
A._______, patrocinato dagli avvocati Rodolfo Barsi &
Franco Papadia, viale O. Quarta 16, IT-73100 Lecce,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Assicurazione invalidità (decisione del 24 marzo 2009)
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-2416/2009
Fatti:
A.
A._______, cittadino italiano, nato il , coniugato con prole, ha lavorato
in Svizzera dal 1968 al 1969 e dal 1971 al 1974, solvendo regolari
contributi all'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e
l'invalidità durante tali periodi. Dopo il rimpatrio, ha continuato a
svolgere un'attività lucrativa come bracciante agricolo "trattorista" in
ragione di 36 ore la settimana fino ad aprile 2007, quando ha
definitivamente cessato di lavorare per ragioni di malattia, dopo aver
accusato alcuni periodi di assenza dal lavoro per malattia (doc. 7).
B.
In data 19 giugno 2007, il nominato ha formulato una domanda volta al
conseguimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per
l'invalidità (doc. 4).
Il richiedente è stato visitato il 25 settembre 2007 presso i servizi
medici dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) di Lecce,
ove il sanitario incaricato ha evidenziato la diagnosi di "rettocolite
ulcerosa trattata con intervento di colectomia totale con
ileorettoanastomosi ed ileostomia, cervicoartrosi, steatosi epatica" ed
ha posto un tasso d'invalidità dell'80% (doc. 37). Sono stati esibiti
documenti oggettivi, segnatamente:
- i risultati di esami gastroenterologici ed ematochimici del 25
novembre 2005 e 12 luglio 2006 (doc. 13, 14);
- un dettagliato rapporto di dimissione ospedaliera (ricovero dal 3
all'11 agosto 2006) per rettocolite ulcerosa sinistra moderato-severa,
steatosi epatica (doc. 15); i risultati di una tomografia assiale
computerizzata dell'addome in toto del 22 luglio 2006 ed una biopsia
dell'agosto 2006 (doc. 16-18);
- gli esiti di nuovi esami gastroenterologici e patologici del gennaio
2007 (doc. 20-22) e del marzo successivo (doc. 23);
- la cartella clinica inerente il ricovero dal 4 maggio al 18 giugno 2007
per i noti disturbi gastrointestinali (doc. 24-33);
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- la cartella clinica riguardante una lunga degenza (successiva alla
precedente) dal 18 giugno al 4 agosto 2007 per grave colite ulcerosa
resistente alle cure, intervento di colectomia totale con
ileorettoanastomosi ed istallazione di ileostomia (doc. 34);
- esami ematochimici dell'11 settembre 2007 (doc. 36);
- brevi certificati medici dei Dott.ri De Palma e Maci, rispettivamente
del 22 dicembre 2007 e 14 febbraio 2008 attestanti quanto noto (doc.
38, 39).
C.
Nella sua relazione del 2 giugno 2008, la Dott.ssa Lautenschlager,
medico del Servizio medico regionale (SMR) "Rhône" dell'Ufficio
dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero
(UAIE), dopo aver ripreso la diagnosi sopra riferita, ha affermato che il
richiedente doveva essere considerato incapace di lavorare dal
maggio 2007, ma che avrebbe potuto riprendere all'80% il precedente
lavoro di "trattorista" a partire da novembre 2007. A partire da questa
data sarebbero inoltre proponibili attività leggere e/o sedentarie in
misura completa tipo quella di fattorino, parcheggiatore, portinaio,
cassiere, telefonista ecc. (doc. 41).
Con progetto di decisione del 9 giugno 2008, l'UAIE ha disposto la
reiezione della domanda di rendita (doc. 42).
L'interpellato, per il tramite del Patronato ENCAL di Patù, ha
confermato la sua richiesta di prestazioni con scritto del 24 giugno
2008. Ha esibito documentazione già ad atti o di vecchia data, nonché
i risultati di una pancolonscopia dell'11 giugno 2008, una simile
ispezione del 13 dicembre 2007 ed un'altra dell'11 settembre 2007; un
rapporto d'esame ortopedico del 6 aprile 2007; un referto radiologico
del rachide cervicolombosacrale e della gamba sinistra del 30 marzo
2006; i risultati di un'ecografia della vescica e dei reni del 20 gennaio
2006 (doc. 43-52).
L'incarto è stato risottoposto in esame alla Dott.ssa Lautenschlager, la
quale, nella relazione del 28 agosto 2008, ha chiesto nuovi
accertamenti sanitari, ossia un E 213 aggiornato, un rapporto d'esame
oncologico nonché eventuali esami oggettivi più recenti (doc. 54).
Ad atti sono così pervenuti:
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- i risultati di una rettoscopia del 24 novembre 2008 (doc. 58);
- un rapporto di visita oncologica del 13 gennaio 2009 attestante la
nota patologia ulcerosa in portatore di ano preternaturale in assenza
di elementi oncologici (doc. 59);
- una nuova perizia medica dettagliata (mod. E 213) del 13 gennaio
2009 attestante "rettocolite ulcerosa trattata con intervento di
colectomia totale con ileorettoanastomosi ed ileostomia,
cervicoartrosi, steatosi epatica" ed un tasso d'invalidità dell'80% (doc.
60).
L'incarto è stato risottoposto al medico consulente dell'UAIE, il quale
ha confermato il suo precedente parere (doc. 63).
L'amministrazione ha effettuato un calcolo comparativo dei redditi
(doc. 64), dal quale è risultato che, svolgendo attività alternative
leggere/sedentarie in misura del 100%, invece di quella di bracciante
agricolo "trattorista", l'interessato subirebbe una perdita di guadagno
del 22%. In questo calcolo, il salario dopo l'insorgenza dell'invalidità è
stato ridotto del 20% per tenere conto della situazione personale
dell'assicurato (età, handicap).
Con decisione del 24 marzo 2009, l'UAIE ha respinto la domanda di
rendita (doc. 65).
D.
Con il ricorso depositato il 9 aprile 2009, A._______, regolarmente
rappresentato dagli avvocati Barsi & Papadia di Lecce, chiede,
sostanzialmente, l'annullamento del summenzionato provvedimento
amministrativo e, di conseguenza, il riconoscimento del suo diritto a
prestazioni assicurative. A suffragio delle sue conclusioni produce un
certificato del Dott. Maci del 16 ottobre 2008 attestante la patologia
gastrointestinale nota, cardiopatia ipertensiva, problemi artrosici
polidistrettuali, grave depressione.
E.
Ricevuto il ricorso, l'amministrazione ha sottoposto gli atti al Dott.
Lehmann, del proprio servizio medico, il quale, nella sua relazione del
9 giugno 2009, ha confermato il parere della collega Lautenschlager
(doc. 67).
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Nelle sue osservazioni ricorsuali del 12 giugno 2009, l'UAIE propone
la reiezione dell'impugnativa con argomenti di cui, per quanto occorra,
si riferirà nei considerandi in diritto del presente giudizio.
F.
Dopo aver preso atto delle osservazioni dell'amministrazione e di altra
documentazione di rilievo, i rappresentanti del ricorrente hanno
ribadito l'intenzione del proprio assistito di mantenere il ricorso.
Con decisione incidentale del 28 luglio 2009, la parte ricorrente è stata
invitata a voler versare un anticipo di Fr. 300.-, corrispondente alle
presunte spese processuali. Detto anticipo è stato regolarmente
versato (Fr. 304.-) in data 1° settembre 2009.
Diritto:
1.
Riservate le eccezioni di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005
sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), il Tribunale
amministrativo federale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF, i ricorsi
contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20
dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021)
emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. In particolare, le
decisioni rese dall'UAIE concernenti l'assicurazione per l'invalidità
possono essere portate innanzi al TAF conformemente all'art. 69 cpv. 1
lett. b della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per
l'invalidità (LAI, RS 831.20).
2.
2.1 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA la procedura in materia di
assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è
applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale
del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1
LAI le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per
l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la presente legge non
preveda espressamente una deroga.
2.2 Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato
dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse
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degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione.
Queste condizioni sono adempiute nella specie.
2.3 Il ricorso è tempestivo e rispetta i requisiti minimi prescritti dalla
legge (art. 60 LPGA e 52 PA). L'interessato ha versato l'anticipo
corrispondente alle presunte spese processuali entro il termine
impartito. Il gravame è dunque ammissibile, nulla ostando all'esame
del merito dello stesso.
3.
3.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i
suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del
21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che
regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il
Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971
relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori
subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano
all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il
corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n°
574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del
Regolamento n° 1408/71, RS 0.831.109.268.11). Si tratta di una
normativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data
dal 1° giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della
parità di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro
della Comunità europea ed i cittadini svizzeri (art. 3 e 6 del
Regolamento CEE n° 1408/71).
3.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri
della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono
sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora
il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui
l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni
contrarie, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle
condizioni di ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono
regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4).
3.3 L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella
presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione
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europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio
del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo
1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
4.
Relativamente al diritto applicabile, deve essere ancora precisato che,
a partire dal 1° gennaio 2008, la presente procedura è retta dalla LAI
nel suo tenore modificato il 6 ottobre 2006 (V revisione), ritenuto
tuttavia il principio secondo il quale le norme applicabili sono quelle in
vigore al momento in cui dei fatti giuridicamente rilevanti si sono
verificati (ATF 130 V 445 consid. 1.2). Ne consegue che, il diritto alla
rendita si esamina fino al 31 dicembre 2007 alla luce delle precedenti
norme e, a partire da quella data, secondo le nuove disposizioni.
5.
Il ricorrente ha presentato la domanda di rendita il 19 giugno 2007. In
deroga all'art. 24 LPGA, l'art. 48 cpv. 2 LAI (nel suo tenore in vigore
fino al 31 dicembre 2007) precisa che, se l'assicurato si annuncia più
di dodici mesi dopo la nascita del diritto, le prestazioni possono essere
assegnate soltanto per i 12 mesi precedenti la richiesta. In concreto, lo
scrivente Tribunale amministrativo federale può quindi limitarsi ad
esaminare se il ricorrente avesse diritto ad una rendita il 19 giugno
2006 (ossia 12 mesi precedenti la presentazione della domanda),
oppure se un diritto alla rendita sia sorto tra tale data ed il 24 marzo
2009, data dell'impugnata decisione. Il giudice delle assicurazioni
sociali analizza, infatti, la legalità della decisione impugnata, in
generale, secondo lo stato di fatto esistente al momento in cui la
decisione in lite è stata resa (DTF 130 V 445 consid. 1.2 e 1.2.1).
6.
Per avere diritto ad una rendita dell'assicurazione invalidità svizzera,
ogni richiedente deve adempiere cumulativamente le seguenti
condizioni:
• essere invalido ai sensi della legge svizzera;
• aver versato contributi all'AVS/AI svizzera per un anno (art. 36 LAI
nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2007). A partire dal 1°
gennaio 2008, è tuttavia necessario avere versato contributi durante
almeno 3 anni (art. 36 LAI nel tenore modificato il 6 ottobre 2006 ). A
tal fine è possibile prendere in considerazione anche i contributi
versati ad un'assicurazione sociale assimilata di uno Stato membro
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C-2416/2009
dell'Unione europea (UE) o dell'Associazione europea di libero
scambio (AELS), a condizione che almeno un anno di contributi sia
registrato all'AVS/AI svizzera (FF 2005 p. 4065; art. 45 del
regolamento 1408/71).
Nella specie, il ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI svizzera per
un periodo superiore ai tre anni. Pertanto, l'interessato adempie la
condizione della durata minima di contribuzione, alla quale la legge
subordina l'erogazione di una rendita. Rimane ora da esaminare se sia
invalido ai sensi di legge.
7.
7.1 In base all'art. 8 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al
guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga
durata. L'art. 4 LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad
infermità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma
stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e
gravità, motiva il diritto alla singola prestazione.
7.2 L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per
almeno il 70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%,
ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto
di rendita se è invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 1 LAI; art. 28
cpv. 2 LAI a partire dal 1° gennaio 2008). In seguito all'entrata in
vigore dell'Accordo bilaterale, la limitazione prevista dall'art. 28 cpv. 1 ter
(art. 29 cpv. 4 LAI a partire dal 1° gennaio 2008) LAI, secondo il quale
le rendite per un grado d'invalidità inferiore al 50% sono versate solo
ad assicurati che sono domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera
(art. 13 LPGA), non è più applicabile quando l'assicurato è cittadino
svizzero o dell'UE e vi risiede.
7.3 Il diritto alla rendita, secondo l'art. 29 cpv. 1 LAI, nasce, al più
presto, nel momento in cui l'assicurato presenta un'incapacità
permanente di guadagno pari almeno al 40% (lettera a), oppure
quando egli è stato per un anno e senza notevoli interruzioni,
incapace al lavoro per almeno il 40% in media (lettera b). La prima
lettera si applica allorché lo stato di salute dell'assicurato si è
stabilizzato; la seconda se lo stato di salute è labile, vale a dire
suscettibile di evolvere verso un miglioramento od un peggioramento
(DTF 121 V 264, 111 V 21 consid. 2b). A partire dal 1° gennaio 2008,
l'art. 28 cpv. 1 LAI stabilisce che l'assicurato ha diritto ad una rendita
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alle seguenti condizioni: a. la sua capacità di guadagno o la sua
capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita,
mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione
ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità di lavoro (art. 6
LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole
interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido almeno al 40%.
7.4 Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o
parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di
compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel
campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata
possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in
un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al
guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o
parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro
equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla
salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto
l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente
esigibili. Per valutare la presenza di un'incapacità al guadagno sono
considerate esclusivamente le conseguenze del danno alla salute;
inoltre, sussiste un'incapacità al guadagno soltanto se essa non è
obbiettivamente superabile (art. 7 cpv. 2 LPGA nel suo nuovo tenore
dal 1° gennaio 2008).
8.
8.1 Dopo il rimpatrio, l'interessato ha lavorato come bracciante
agricolo, in ragione di 36 ore settimanali. Questa attività ha potuto
essere svolta, malgrado delle assenze da imputare a malattia, fino al 7
aprile 2007 (ultimo giorno di lavoro). Per il seguito non ha più lavorato.
8.2 La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere
giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b). In base
all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. 28 cpv. 2 LAI (art. 28a
cpv. 1 a partire dal 1° gennaio 2008), per valutare il grado d'invalidità,
il reddito che l'assicurato potrebbe conseguire esercitando l'attività
ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale
esecuzione di provvedimenti d'integrazione (reddito da invalido),
tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è
confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non
fosse diventato invalido (reddito da valido). In altri termini
l'assicurazione svizzera per l'invalidità risarcisce soltanto la perdita
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economica che deriva da un danno alla salute fisica o psichica dovuto
a malattia o infortunio, non la malattia o la conseguente incapacità
lavorativa (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30,
VSI 2000 p. 84).
8.3 In carenza di documentazione economica, la documentazione
medica costituisce un importante elemento di giudizio per determinare
quali lavori siano ancora esigibili dall'assicurato, ma non spetta al
medico graduare il tasso d'invalidità dell'assicurato (DTF 114 V 314).
Infatti, per costante giurisprudenza le certificazioni mediche possono
costituire importanti elementi d'apprezzamento del danno invalidante,
allorché permettono di valutare l'incapacità lavorativa e di guadagno
dell'interessato in un'attività da lui ragionevolmente esigibile (DTF 115
V 134 consid. 2).
8.4 Inoltre, perché un rapporto medico abbia valore probatorio è
determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti
litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutte le
affezioni di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza
dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle
correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le
conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (DTF 125 V
352, 122 V 160).
9.
9.1 Nel caso in esame, in sede d'istruttoria, è stata sostanzialmente
evidenziata la diagnosi di rettocolite ulcerosa trattata con intervento di
colectomia totale con ileorettoanastomosi ed ileostomia, cervico-
artrosi, steatosi epatica (perizie mediche particolareggiate dell'INPS
del 25 settembre 2007 e 13 gennaio 2009, doc. 37 e 60). Il medico
curante (Dott. Maci, certificato del 16 ottobre 2008) attesta anche una
sindrome ansiosa grave ed una cardiopatia ipertensiva, patologie non
riprese dal sanitario dell'INPS.
9.2 Giova ricordare che le affezioni in oggetto debbono, dal profilo
giuridico, essere esaminate alla luce dell'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI (nella
versione in vigore fino al 31 dicembre 2007). Trattasi, infatti, di malattie
che, per costante giurisprudenza, sono da configurare non già di
carattere permanente (cioè di natura consolidata o irreversibile), bensì
patologico-labile, ossia suscettibili di migliorare o peggiorare.
Pagina 10
C-2416/2009
Ne discende che, in mancanza di uno stato di salute sufficientemente
stabilizzato, è inapplicabile la prima lettera dell'art. 29 cpv. 1 LAI, per
cui può entrare in considerazione solo la seconda lettera della citata
norma legale, la quale prevede un termine d'attesa di un anno.
Pertanto, il ricorrente potrebbe pretendere una rendita
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità solo a partire dal momento in
cui ha subito, senza interruzione notevole, un'incapacità lavorativa
media del 40% almeno durante un anno.
10.
10.1 Per quanto concerne le conseguenze invalidanti delle
menzionate affezioni, il servizio medico dell'INPS (perizie
particolareggiate, E 213, del 25 settembre 2007 e 13 gennaio 2009,
doc. 37, 60) pone un tasso d'invalidità dell'80%. Dal canto loro, i medici
dell'UAIE ritengono che l'assicurato non sarebbe più in grado di
riprendere il suo precedente lavoro di trattorista, nell'ambito agricolo,
ma a lui sarebbero proponibili attività leggere semisedentarie in misura
completa. Un'incapacità di rilievo, in tutte le attività, sarebbe stata
presente dalla data di cessazione definitiva del lavoro (aprile 2007) per
almeno 9 mesi.
10.2 L'assicurato è portatore di una patologia infiammatoria intestinale
di una certa gravità. Nel caso in esame determinante è comunque la
circostanza che la patologia in atto non ha mai manifestato alcuna
traccia cancerogena. Questa positiva situazione è stata confermata
anche dopo l'inchiesta complementare richiesta dalla Dott.ssa
Lautenschlager dell'UAIE (doc. 54, 59). L'affezione è dunque di
carattere benigno, sebbene i sintomi infiammatori, in base ai numerosi
esami, permane. Il carattere infiammatorio permanente e non curabile
attraverso farmaci e/o suturazioni locali ha reso necessario (giugno
2007) l'intervento di colectomia totale con ileorettoanastomosi ed
istallazione di ileostomia. Certamente, il fatto di essere portatore di
una derivazione anale (ano preternaturale) comporta un'oggettiva
situazione penosa e fastidiosa. L'assicurazione per l'invalidità, tuttavia,
non indennizza una malattia in quanto tale e pur grave che possa
essere. Solo lo scapito economico che ne deriva, ossia l'incapacità di
guadagno, è preso a carico dall'AI.
Pertanto, anche in queste condizioni, osservano i medici dell'UAIE,
l'assicurato, dopo un adeguato periodo di assuefazione e pratica della
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derivazione anale, egli avrebbe potuto riprendere una regolare attività
lucrativa leggera e/o semisedentaria in misura completa.
Per il resto infatti, l'interessato, si presenta in condizioni di salute
generali ancora buone (doc. 60), ogni altro organo ed apparato
essendo indenne da patologie. La denunciata cervicoartrosi non è
limitante, ma comporta solo spinalgie pressorie ed un impedimento ai
gradi estremi, mentre la steatosi epatica non è altro che un accumulo
eccessivo di grasso attorno al fegato. Per quanto riguarda la presunta
sindrome depressiva, accennata dal Dott. Maci, questa patologia non
è mai stata menzionata dai sanitari dell'INPS e non risulta che
l'assicurato sia in cura per quel motivo.
10.3 Il collegio giudicante, sulla scorta dei pareri dei medici dell'UAIE,
ritiene che A._______ potrebbe svolgere, a tempo pieno, attività di
ripiego leggere e/o semisedentarie, ripetitive e semplici, quali quella di
operaio addetto al controllo di macchine di produzione automatica,
operaio addetto all'imballaggio di piccoli oggetti, portiere d'albergo,
addetto alla ricezione in portinerie di grandi ditte, fattorino, custode di
museo o di parcheggio, aiuto magazziniere, benzinaio.
10.4 Vero è che la ricerca di un posto di lavoro adatto alle capacità
dell'interessato appare difficoltosa, vista la sua età, la situazione
congiunturale e l'handicap menzionato; tuttavia, se il mercato del
lavoro locale non gli offre di sfruttare la sua residua capacità lavorativa
e di guadagno, non può essere compito dell'assicurazione svizzera per
l'invalidità di sopperire con il versamento di prestazioni assicurative a
quello che sarebbe dovuto, semmai, essere preso a carico
dall'assicurazione italiana contro la disoccupazione. Secondo una
costante giurisprudenza, la persona che richiede prestazioni
d'invalidità deve intraprendere tutto quanto sia da lei esigibile per
ovviare alle conseguenze della sua incapacità, mettendo soprattutto a
profitto le superstiti energie lavorative e cambiando, se del caso,
anche il lavoro e il domicilio (DTF 123 V 88 consid. 4c, 113 V 28
consid. 4).
Occorre pertanto esaminare se, nell'ambito di attività di sostituzione,
l'insorgente presenti un'incapacità di guadagno di rilievo.
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11.
11.1 L'invalidità è determinata stabilendo il rapporto fra il reddito del
lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo la manifestazione
dell'invalidità e dopo l'esecuzione d'eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa, ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali del mercato del lavoro, e il reddito
che potrebbe conseguire se non fosse diventato invalido (art. 16
LPGA).
11.2 L'UAIE ha considerato (calcolo del 18 marzo 2009, doc. 64)
quale salario privo d'invalidità, quello conseguibile nel 2007 come
operaio nel settore primario (agricoltura e pesca). Tale modo di
procedere è tutelabile ed è peraltro favorevole per il ricorrente, dal
momento che il suo salario reale si situerebbe senza invalidità a soli
Euro 829.92.- al mese (doc. 7, 8), mentre la retribuzione, secondo le
statistiche, è di Euro 1'239.- mensili (dati 2005).
Quale reddito da invalido l'UAIE ha ritenuto quello ottenibile in attività
di tipo leggero non qualificate e ripetitive. Queste attività comportano
un salario medio mensile di Euro 1'203.14 (2005). Questo introito
teorico può essere ridotto per tenere conto dei fattori personali
dell'assicurato (DTF 126 V 75), quali età, handicap. L'amministrazione
ha operato una deduzione complessiva del 20%, che può essere
condivisa, atteso che la riduzione massima consentita si situa al 25%,
ma solo in casi eccezionali. Deve essere aggiunto che nell'ambito
dell'applicazione di tale riduzione per fattori personali,
l'amministrazione gode di un'ampia autonomia di giudizio, che il
giudice può rivedere soli in casi motivati, ciò che non è il caso in
specie. Ne consegue un reddito mensile da invalido di Euro 962.51.
Il confronto fra un reddito privo d'invalidità di Euro 1'239.- ed un
introito teorico dopo l'insorgenza dell'invalidità di Euro 962.51 causa
una perdita di guadagno del 22.32% (arrotondato al 22%), tasso che
esclude il riconoscimento del diritto ad un quarto di rendita
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità.
In queste circostanze il ricorso deve essere respinto e l'impugnata
decisione confermata.
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12.
12.1 Le spese processuali sono poste a carico del ricorrente e
vengono compensate con l'anticipo già versato.
12.2 Visto l'esito del ricorso, non vengono riconosciute indennità per
spese ripetibili.
Per quel che concerne l'UAIE, le autorità federali non hanno diritto ad
un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 del regolamento del 21
febbraio 2008 sulla tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al
Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali sono poste a carico del ricorrente. Esse sono
computate con l'anticipo spese versato il 1° settembre 2009.
3.
Non vengono riconosciute indennità per spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
- rappresentante del ricorrente (raccomandata A/R)
- autorità inferiore (n. di rif.)
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Francesco Parrino Dario Croci Torti
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Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e
segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17
giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le
conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere
firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono
essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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