Corte II I
C-2421/2009
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 2 9 o t t o b r e 2 0 1 0
Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio),
Antonio Imoberdorf, Jean-Daniel Dubey,
cancelliera Mara Vassella.
A._______,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Rifiuto dell'approvazione al rilascio del permesso di
dimora ai sensi dell'art. 14 cpv. 2 LAsi.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-2421/2009
Fatti:
A.
Entrato in Svizzera il 21 ottobre 2002 attraverso il valico di Chiasso,
A._______, cittadino pakistano nato il ..., alias B._______, nato il ...,
ha depositato una domanda d'asilo a Chiasso il 23 dicembre 2002.
B.
L'interessato è stato assunto in qualità di lavapiatti dal 2 settembre
2003 presso il Ristorante C._______ e a decorrere dal 4 giugno 2004
quale ausiliario di cucina nel Ristorante D._______.
C.
Con decreto di accusa del 29 settembre 2003, il Procuratore pubblico
del Canton Ticino ha condannato l'interessato alla multa di fr. 200.- e
al versamento alla parte civile FFS dell'importo di fr. 75.70 a titolo di ri -
sarcimento per aver conseguito e ottenuto fraudolentemente prestazio-
ni di trasporto sulla tratta tra Bellinzona e Lugano l'11 agosto 2003.
D.
Con decisione del 3 marzo 2004, l'Ufficio federale dei rifugiati (UFR;
attualmente UFM) ha respinto la domanda d'asilo interposta dall'inte-
ressato. A quest'ultimo è stato dunque impartito un termine per
lasciare la Svizzera al 28 aprile 2004, sotto comminatoria di mezzi
coercitivi in caso di trasgressione.
Il 31 marzo 2004, l'interessato ha impugnato la predetta decisione da-
vanti all'allora competente Commissione svizzera di ricorso in materia
d'asilo (CRA). Con sentenza del 10 agosto 2006, la CRA ha respinto il
ricorso.
Con missiva del 14 agosto 2006, l'UFM ha impartito un nuovo termine
all'interessato per lasciare la Svizzera al 5 ottobre 2006. L'interessato
è stato reso edotto dell'obbligo di intraprendere tutte le pratiche neces-
sarie per l'ottenimento dei documenti di viaggio per la partenza dalla
Svizzera.
Il 7 settembre 2006 l'interessato ha postulato la proroga del termine di
partenza. L'UFM ha respinto la richiesta il 25 settembre 2006 (recte 22
settembre 2006) riconfermando la partenza dell'interessato alla data
prevista.
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Con scritto del 22 settembre 2006 l'Ufficio regionale degli stranieri di
Lugano ha informato la Sezione dei permessi e dell'immigrazione
(SPI, attualmente: Sezione della Popolazione) che l'interessato aveva
preso atto di dover lasciare la Svizzera entro il 5 ottobre 2006 e del
suo dovere di procurarsi i documenti necessari al fine di poter lasciare
la Svizzera.
Il 17 ottobre 2006 la SPI ha inoltrato presso l'UFM una domanda di
sostegno all'esecuzione dell'allontanamento dell'interessato.
E.
Nel frattempo, con decreto d'accusa del 9 gennaio 2006, il Procuratore
pubblico del Canton Ticino ha condannato l'interessato alla pena di
cinque giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo
di prova di due anni per aver ricettato un telefono cellulare al prezzo di
fr. 50.-.
F.
Con scritto del 26 ottobre 2006, agendo per il tramite del suo patroci -
natore, l'interessato ha richiesto una proroga del permesso di lavoro
presso la SPI, non avendo ancora ottenuto il passaporto da parte del-
l'Ambasciata del Pakistan. L'autorità adita ha dichiarato con scritto del
6 novembre 2006 che per continuare l'attività lavorativa era necessario
presentare regolare domanda di rinnovo del suo permesso N all'Ufficio
regionale degli stranieri di Lugano e, nel contempo, doveva continuare
gli sforzi per ottenere i documenti di legittimazione rivolgendosi alla
sua Ambasciata o direttamente alle competenti autorità del Pakistan.
Il permesso N è stato rinnovato in favore dell'interessato sino al 20
aprile 2007 e poi sino al 20 ottobre successivo.
G.
Con missiva del 17 gennaio 2007, la SPI ha nuovamente richiesto
all'UFM se fosse possibile ottenere un documento di viaggio a favore
dell'interessato. In seguito a tale richiesta, con scritto del 22 gennaio
2007 l'UFM ha richiesto presso l'Ambasciata del Pakistan il rilascio di
un documento di viaggio in favore dell'interessato.
H.
Interrogato dalla Polizia cantonale ticinese, l'interessato ha dichiarato
di essere d'accordo di rientrare in Patria qualora avesse ottenuto un
lasciapassare dal Pakistan (cfr. verbale d'interrogatorio del 24 aprile
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2007).
Con fax del 25 giugno 2007 l'UFM ha informato la SPI che la suddetta
Ambasciata aveva l'intenzione di effettuare presso la sua sede a Berna
un'audizione prevista per il 5 luglio 2007. Dal relativo protocollo d'audi-
zione risulta che l'interessato ha insistito sul fatto che tutti i suoi fami-
gliari erano deceduti e che egli non ha più alcun contatto in Pakistan.
I.
Con istanza dell'8 novembre 2007, agendo per il tramite del suo patro -
cinatore, l'interessato ha inoltrato presso l'Ufficio regionale degli stra-
nieri un'istanza volta ad ottenere un permesso di dimora ai sensi del-
l'art. 14 cpv. 2 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS
142.31).
Con scritti del 14 febbraio, 24 aprile e 1° luglio 2008, la SPI ha solleci -
tato l'interessato affinché producesse un documento di identità o, se-
gnatamente, indicasse gli sforzi messi in atto per ottenerlo.
Con lettera del 10 luglio 2008, l'interessato ha informato la SPI che i
dati forniti al momento della presentazione della domanda d'asilo non
corrispondevano al vero. Egli era tuttavia in possesso di una copia del
passaporto da cui risultavano le sue vere generalità, ovvero che il suo
nome era A._______ nato il .... Non disponendo più dell'originale,
l'interessato si era rivolto all'Ambasciata del Pakistan a Berna per farsi
rilasciare un nuovo passaporto ma quest'ultima ha dichiarato di non
rilasciare passaporti ai propri concittadini in possesso di un permesso
N. Qualora l'interessato avesse ottenuto un permesso di dimora B, egli
avrebbe potuto richiedere il rilascio di un passaporto nazionale valido.
J.
Il 7 novembre 2008 la SPI ha proposto la concessione di un permesso
di dimora annuale a favore dell'interessato ad ha trasmesso l'incarto
per approvazione all'UFM.
Con missiva del 21 gennaio 2009 l'UFM ha informato l'interessato che
prevedeva di rifiutare l'approvazione siccome le condizioni di qui all'art.
14 cpv. 2 LAsi non erano adempiute. L'autorità di prime cure ha con-
cesso all'interessato un termine fino al 4 febbraio 2009 al fine di espri -
mersi in merito.
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Con scritto del 4 febbraio 2009, l'interessato ha dichiarato di essere
pentito di aver fornito un'altra identità, sottolineando che se avesse ri -
chiesto la rettifica dei dati personali prima della presentazione della
domanda non sarebbe stata verosimilmente contestata la violazione
dell'obbligo di collaborare. Egli ha inoltre fatto valere di essere autono-
mo finanziariamente e di non aver mai violato l'ordinamento giuridico
svizzero. La sua buona integrazione deve pertanto essere considerata
preponderante rispetto alla lieve violazione dell'obbligo di collaborare.
K.
Con decisione del 18 marzo 2009, l'UFM ha rifiutato l'approvazione al
rilascio di un permesso di dimora in applicazione dell'art. 14 cpv. 2
LAsi a favore dell'interessato sottolineando che soltanto nell'ambito
della procedura di richiesta di un permesso di dimora egli ha fornito la
fotocopia di un passaporto nazionale con le sue vere generalità. Così
facendo egli è venuto meno all'obbligo di collaborare all'accertamento
dei fatti ai sensi dell'art. 8 LAsi durante la procedura d'asilo. La rettifica
dei dati appena prima di presentare la domanda di rilascio di un
permesso di dimora non modifica sostanzialmente la situazione,
poiché l'interessato ha consapevolmente mentito alle autorità basando
tutta la procedura d'asilo su dati personali falsi. Ne consegue che il
fatto di non aver rivelato la sua identità rappresenta un motivo
d'esclusione ai sensi dell'art. 31 cpv. 2 dell'ordinanza sull'ammissione,
il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA, RS 142.201). L'UFM ha poi ag-
giunto che, contrariamente a quanto asserito dall'interessato, egli è
stato condannato a due riprese.
L.
Il 21 aprile 2009 l'interessato è insorto contro la suddetta decisione
postulandone l'annullamento nonché l'approvazione al rilascio del
permesso di dimora ai sensi dell'art. 14 cpv. 2 LAsi. Egli ha inoltre
richiesto di essere esentato dal pagamento anticipato delle spese di
giudizio. In sostanza il ricorrente ha ribadito quanto dichiarato nello
scritto del 4 febbraio 2009. Egli ha poi ri tenuto che la sua situazione
deve essere considerata un caso di rigore vista la sua buona
integrazione e che pertanto l'aver nascosto la sua identità nonché i
reati succitati non possono essere ritenuti determinanti.
M.
Con decisione incidentale del 10 giugno 2009, il Tribunale ha accolto
l'istanza di gratuito patrocino a favore dell'interessato.
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N.
Chiamata ad esprimersi in merito al suddetto gravame, con preavviso
del 30 giugno 2009 l'autorità di prime cure ha postulato la reiezione
del gravame affermando che il ricorrente ha intenzionalmente occulta-
to alle autorità la sua identità ed ha presentato una copia del
passaporto riportante le vere generalità unicamente al momento della
domanda volta ad ottenere il rilascio di un permesso di dimora B. Tale
comportamento deve essere ritenuto abusivo e non rispettoso dei
principi dello Stato di diritto.
O.
Invitato ad esprimersi in merito al suddetto preavviso, con replica del 3
agosto 2009 il ricorrente si è richiamato alle sue argomentazioni pre-
cedenti, sottolineando in sostanza che la prassi dimostra che spesso i
dati dei richiedenti l'asilo vengono modificati in corso di procedura e
che il comportamento del ricorrente non può essere ritenuto tale come
descritto dall'autorità inferiore.
P.
Con duplica del 22 settembre 2009 l'UFM si è riconfermato nelle sue
allegazioni ed ha osservato che l'agire del ricorrente costituisce un
comportamento abusivo che si distanzia sostanzialmente dal rettificare
la propria identità nel corso della procedura o a procedura conclusa al
fine di avere una registrazione corretta dei propri dati.
Diritto:
1.
1.1 Riservate le eccezioni previste all'art. 32 della legge del 17 giugno
2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), giusta
l'art. 31 LTAF il Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi
dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura
amministrativa (PA, RS 172.021) prese dalle autorità menzionate al-
l'art. 33 LTAF.
In particolare, le decisioni relative al rilascio del permesso di dimora ai
sensi dell'art. 14 cpv. 2 LAsi rese dall'UFM - il quale costituisce un'uni-
tà dell'amministrazione federale come definita all'art. 33 lett. d LTAF -
possono essere impugnate dinanzi al TAF che nella presente fattispe-
cie statuisce in via definitiva (cfr. art. 1 cpv. 2 LTAF in relazione con
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l'art. 83 lett. c cifra 2 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale fede-
rale [LTF, RS 173.110]).
1.2 Salvo in casi in cui la LAsi non disponga altrimenti, la procedura
davanti la Tribunale è retta dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF (cfr. art. 6
LAsi).
1.3 A._______ è destinatario della decisione impugnata ed ha dunque
il diritto di ricorrere (art. 105 LAsi) e il suo ricorso, presentato nella
forma e nei termini prescritti dalla legge, è ricevibile (cfr. art. 50 e 52
PA).
2.
Ai sensi dell'art. 106 cpv. 1 LAsi, il ricorrente può invocare la violazione
del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprez-
zamento, l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente
rilevanti e l'inadeguatezza. Il Tribunale applica d'ufficio il diritto federale
nella procedura ricorsuale e non è vincolato in nessun caso dai motivi
del ricorso (cfr. art. 62 cpv. 4 PA). Rilevanti sono in primo luogo la si-
tuazione di fatto e di diritto al momento del giudizio (cfr. sentenza
2A.451/2002 del 28 marzo 2003 consid. 1.2 pubblicata parzialmente in
DTF 129 II 215).
3.
3.1 Secondo il tenore dell'art. 14 cpv. 2 LAsi, il Cantone può con il be-
nestare dell'UFM rilasciare un permesso di dimora alle persone attri-
buitegli conformemente alle disposizioni in vigore in materia d'asilo. A
tale scopo le seguenti disposizioni devono essere soddisfatte:
a) l'interessato si trova in Svizzera da almeno cinque anni dalla pre-
sentazione della domanda d'asilo;
b) il luogo di soggiorno dell'interessato era sempre noto alle autorità; e
c) si è in presenza di un grave caso di rigore personale in considera-
zione del grado di integrazione dell'interessato.
Questa disposizione, entrata in vigore il 1° gennaio 2007, ha sostituito
i capoversi 3 a 5 dell'art. 44 LAsi (RU 2006 4745, pag. 4767). Essi pre-
vedevano in sostanza la possibilità di pronunciare l'ammissione provvi-
soria a favore di richiedenti l'asilo in una situazione di rigore personale
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grave. In paragone alla previgente legge, il nuovo art. 14 cpv. 2 LAsi ha
esteso il campo di applicazione: esso include anche i richiedenti l'asilo
respinti migliorando così il loro statuto giuridico, considerato che, oltre
all'ammissione provvisoria, hanno la possibilità, a certe condizioni, di
ottenere un permesso di dimora (cfr. DTAF 2009/40 consid. 3.1).
Ai sensi dell'art. 14 cpv. 3 LAsi qualora il Cantone intenda fare uso di
tale possibilità, dovrà avvisare senza indugio l'UFM.
3.2
3.2.1 Come sopra menzionato, la procedura di rilascio di un permesso
di dimora secondo l'art. 14 cpv. 2 LAsi deve essere avviata dai cantoni
che intendono fare uso di tale possibilità (cfr. 14 cpv. 3 LAsi). La
competenza decisionale spetta tuttavia all'UFM che può rifiutare la sua
approvazione o limitare la portata della decisione cantonale (cfr. art.
14 cpv. 2 LAsi e art. 86 OASA in relazione con l'art. 99 della legge
federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20).
Contrariamente alle altre procedure in materia di diritto sugli stranieri
la persona interessata ha qualità di parte unicamente nella procedura
di approvazione dinanzi all'UFM (art. 14 cpv. 4 LAsi), ovvero a
decorrere dalla richiesta presentata dal Cantone.
Nella presente fattispecie, la SPI ha trasmesso l'incarto in oggetto con
un preavviso favorevole all'UFM il 7 novembre 2008. Pertanto i criteri
applicabili al grave caso di rigore personale ai sensi dell'art. 14 cpv. 2
LAsi devono essere valutati in considerazione dell'art. 31 OASA
entrato in vigore il 1° gennaio 2008.
3.2.2 I criteri determinanti per l'apprezzamento di un caso di rigore ai
sensi dell'art. 14 cpv. 2 LAsi erano elencati sino al 1° gennaio 2007
nell'art. 33 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali
dell'11 agosto 1999 (Ordinanza 1 sull'asilo, OAsi 1) nel suo tenore in
vigore fino al 31 dicembre 2007. A decorrere dall'entrata in vigore LStr
e delle relative ordinanze d'esecuzione, in particolare dell'OASA, il
previgente art. 33 OAsi 1 è stato abrogato e sostituito dall'art. 31
OASA, il quale comprende una lista rappresentativa di criteri da
esaminare al fine di riconoscere l'esistenza di un caso di rigore
personale.
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4.
4.1 Il Tribunale ha avuto l'occasione di pronunciarsi di recente in meri -
to all'interpretazione dell'art. 14 cpv. 2 LAsi (cfr. DTAF precitato consid.
5.2 e 5.3) ed è giunto alla conclusione che la nozione di un caso di ri-
gore grave prevista da questa disposizione, corrisponde a quella di
caso personale particolarmente grave prevista all'art. 30 cpv. 1 lett. b
LStr come anche al previgente art. 13 lett. f dell'ordinanza che limita
l'effettivo degli stranieri del 6 ottobre 1986 (OLS, RU 1986 1791). Infatti
conformemente a tale concezione, l'art. 31 OASA, il quale disciplina i
casi personali particolarmente gravi, rinvia all'art. 14 cpv. 2 LAsi e al -
l'art. 30 cpv. 1 lett. b LStr.
4.2 Il tenore del testo dell'art. 14 cpv. 2 LAsi indica chiaramente che le
condizioni d'applicazione di questa disposizione devono essere restrit -
tive come lo sono quelle inerenti ai casi di rigore del diritto degli stra-
nieri (cfr. DTAF precitato consid. 6.1; DTAF 2007/45 consid. 4.2; DTF
130 II 39 consid. 3).
4.3 Secondo la prassi e la giurisprudenza relative ai casi personali di
estrema gravità, sviluppate in rapporto con l'art. 13 lett. f OLE, è
necessario che la persona interessata si trovi in una situazione di
bisogno personale. Ciò significa che le sue condizioni di vita e
d'esistenza in caso di rinvio dalla Svizzera, paragonate alle condizioni
medie degli stranieri nella stessa situazione, comporterebbero delle
gravi conseguenze. Nell'apprezzamento di un caso di rigore occorre
tener conto dell'insieme delle circostanze del caso concreto. Ne
discende che i criteri sviluppati dalla giurisprudenza federale e oggi
ripresi all'art. 31 cpv. 1 OASA non costituiscono un catalogo esaustivo
e non devono essere adempiuti cumulativamente (cfr. DTAF 2009/40
consid. 6.2). Va segnatamente tenuto conto della situazione particolare
delle persone che hanno fatto o fanno l'oggetto di una procedura
d'asilo (cfr. DTF 123 II 125 consid. 3). D'altro canto, il fatto che lo
straniero abbia soggiornato in Svizzera durante un lungo periodo, che
si sia ben integrato socialmente e professionalmente e che il suo
comportamento non abbia mai dato adito a lagnanza alcuna, non è
sufficiente per costituire un caso personale di estrema gravità; è inoltre
necessario che la relazione della persona interessata con la Svizzera
sia stretta e che non si possa esigere da essa che vada a vivere in un
altro paese, segnatamente nel suo Paese d'origine (cfr. DTAF 2009/40
consid. 5.2.1 e giurisprudenza ivi citata). A questo titolo va sottolineato
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che le relazioni di lavoro, d'amicizia o di vicinato che il ricorrente ha
allacciato durante il periodo di permanenza in Svizzera non
costituiscono di principio dei legami talmente stretti con la Svizzera atti
a mettere la persona interessata in una situazione di bisogno
personale grave, in caso di ritorno nel Paese d'origine (cfr. DTAF
2007/45 consid. 4.2).
Va infine sottolineato che ai sensi dell'art. 31 cpv. 2 OASA il richieden-
te deve rivelare la sua identità.
5.
Il Tribunale ha già avuto modo di esprimersi in merito all'art. 31 cpv. 2
OASA ed ha ritenuto che questa norma è stata emanata nel rispetto
dei principi della delega legislativa, in particolare per quanto concerne
il fatto che il richiedente sia tenuto a rivelare la propria identità. Essa
infatti non esce dal quadro legislativo ed è in rapporto con lo scopo
perseguito giacché per definizione un titolo di soggiorno può essere ri-
lasciato unicamente se l'identità della persona interessata è conosciu-
ta. Senza conoscere l'identità non è pertanto possibile rilasciare un
qualsivoglia permesso di soggiorno. Infine il Tribunale ha osservato
che anche la legge stessa, segnatamente l'art. 8 LAsi, disciplina l'ob-
bligo di collaborare della persona interessata, dovendo fra l'altro que-
st'ultima dichiarare le sue generalità (cfr. sentenza del Tribunale ammi-
nistrativo federale C-3811/2007 del 6 gennaio 2010 consid. 6 e riferi -
menti ivi citati).
6.
In concreto, l'interessato ha depositato una domanda d'asilo il 23 di-
cembre 2002 sotto una falsa identità. La domanda è stata respinta su
ricorso dalla CRA il 10 agosto 2006 ed è stato impartito al ricorrente
un termine di partenza al 5 ottobre 2006. Nonostante egli fosse stato
informato a più riprese dell'obbligo di intraprendere tutti i passi neces-
sari per l'ottenimento dei documenti di viaggio, l'interessato non ha
mai ottemperato a tale richiesta sottacendo la sua vera identità e osta-
colando volontariamente il rilascio dei suoi documenti di viaggio da
parte dell'Ambasciata del Pakistan (cfr. audizione presso tale Amba-
sciata). Pure in occasione dell'istanza dell'8 novembre 2007 volta alla
concessione di un permesso di dimora ai sensi dell'art. 14 cpv. 2 LAsi
egli ha declinato la falsa identità utilizzata in precedenza. Solo nel lu-
glio 2008 ed a seguito delle sollecitazioni formulate dalla SPI, il ricor-
rente ha rivelato la sua vera identità esibendo copia del suo passapor -
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to pakistano. Egli ha pertanto volutamente celato la sua identità anche
al momento dell'introduzione dell'istanza di concessione del permesso
di dimora per poi dichiararla improvvisamente nel corso di tale proce-
dura senza addurre alcuna motivazione attendibile. Tale atteggiamento
disattende il principio della buona fede e non trova di conseguenza
protezione giuridica (cfr. ULRICH HÄFELIN / GEORG MÜLLER / FELIX UHLMANN,
Allgemeines Verwaltungsrecht, 5. vollständig überarbeitete Auflage,
Zürich/St. Gallen 2006, cifra 712 segg.).
Per questo motivo l'autorità inferiore ha rifiutato a ragione l'approvazio -
ne al rilascio di un permesso di dimora ai sensi dell'art. 14 cpv. 2 LAsi.
7.
A titolo aggiuntivo, il Tribunale constata tuttavia che neppure le condi -
zioni di un grave caso di rigore personale ai sensi dell'art. 14 cpv. 2
LAsi sono adempiute.
7.1 Come già rilevato nei considerandi precedenti, il fatto che uno
straniero abbia soggiornato in Svizzera durante un periodo relativa-
mente lungo, che sia ben integrato socialmente e professionalmente e
che il suo comportamento non abbia dato adito a lagnanza alcuna non
è sufficiente al fine di ammettere un caso personale particolarmente ri-
goroso (cfr. DTF 128 II 200 consid. 4 e sentenze precitate). È inoltre
necessario che la non riconoscenza di una caso di rigore comporti per
la persona toccata delle gravi conseguenze personali.
7.2 In concreto il ricorrente è entrato in Svizzera all'età di 29 anni e vi
soggiorna da otto. In questo periodo egli ha sicuramente instaurato dei
rapporti e, mediante il suo impiego, ha potuto garantire la sua indipen-
denza finanziaria. Tuttavia, da quanto emerso, non può prevalersi di le-
gami profondi e duraturi, idonei ad ammettere un caso di rigore perso-
nale. Mediante le attività svolte finora egli non ha acquisito delle cono-
scenze o qualifiche specifiche che non potrebbe più mettere in pratica
nel suo paese d'origine. Neppure la sua evoluzione professionale è
stata considerevole a tal punto da giustificare l'ammissione di un caso
di rigore ai sensi dell'art. 14 cpv. 2 LAsi in relazione con l'art. 31 cpv. 1
OASA. Inoltre, per quanto attiene alle pene inflitte al ricorrente con i
decreti d'accusa del 29 settembre 2003 rispettivamente del 9 gennaio
2006, nonostante queste siano di lieve entità, va osservato che il ricor-
rente non ha saputo mantenere un comportamento rispettoso dei prin-
cipi dello Stato di diritto (cfr. art. 31 cpv. 1 lett. b OASA). Infine si con-
stata che l'interessato è nato in Pakistan, luogo in cui ha trascorso tut-
Pagina 11
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ta la sua infanzia e la sua gioventù e buona parte della sua vita d'adul -
to. Questi anni appaiono essenziali per la formazione della personalità
e per l'integrazione sociale e culturale (cfr. DTF 123 II 125 consid. 49),
ragione per la quale egli non avrà grandi difficoltà a reinserirsi social-
mente e professionalmente nel suo Paese d'origine.
7.3 Il Tribunale non ignora il fatto che il ritorno in Patria dopo un sog -
giorno di diversi anni in Svizzera può comportare delle difficoltà. Effet -
tivamente, una volta ritornato nel suo Paese d'origine, il ricorrente si
troverà indubbiamente in una situazione meno favorevole di quella vis-
suta in Svizzera. La sua situazione sarà tuttavia simile a quella di molti
altri suoi connazionali rimasti in Pakistan. Tale circostanza non rappre-
senta una ragione sufficiente per poter beneficiare di un permesso di
soggiorno fondato sulla base di una situazione di estrema gravità per -
sonale in quanto lo scopo di questo permesso non è quello di sottrarre
l'interessato dalle condizioni di vita del suo Paese d'origine. Egli deve
trovarsi in una situazione personale di estrema gravità che renda im-
possibile esigere da lui il riadattamento alla sua esistenza passata.
Come già rilevato da questa Corte (cfr. DTAF 2007/16 consid. 10), non
vengono prese in considerazione le circostanze generali (economiche,
sociali o sanitarie) a cui è confrontata l'insieme della popolazione ri-
masta in Patria e a cui anche la persona interessata sarà confrontata
al suo ritorno, salvo nel caso in cui quest'ultima può far valere delle
difficoltà concrete e proprie alla sua situazione particolare. Ciò non è il
caso nella presente fattispecie.
Pertanto anche in considerazione del suo grado d'integrazione l'inte-
ressato non avrebbe potuto avvalersi di un permesso di dimora ai sen-
si dell'art. 14 cpv. 2 lett. c LAsi.
8.
Ne discende che l'UFM con decisione del 18 marzo 2009 non ha
violato il diritto federale, né abusato del suo potere d'apprezzamento;
l'autorità di prima cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto
i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata
(art. 106 cpv. 1 LAsi). Per questi motivi il ricorso va respinto.
9.
Il ricorrente è stato posto al beneficio del gratuito patrocinio pertanto
non si prelevano spese processuali (cfr. art. 65 cpv. 1 PA).
Pagina 12
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
Comunicazione a:
- ricorrente (Raccomandata)
- autorità inferiore (incarto n. di rif. ... di ritorno)
- Sezione della popolazione, Bellinzona, per informazione (incarto
cantonale di ritorno)
La presidente del collegio: La cancelliera:
Elena Avenati-Carpani Mara Vassella
Data di spedizione:
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