Corte II I
C-2425/2006
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 1 3 f e b b r a i o 2 0 0 8
Giudici Francesco Parrino (presidente del collegio),
Eduard Achermann, Michael Peterli,
cancelliere Dario Croci Torti.
A._______ Sagl, X., casella Postale 212, 6676 Bignasco
ricorrente,
contro
Fondazione Istituto collettore LPP, via Cantonale 18,
casella postale 224, 6928 Manno
autorità inferiore.
Previdenza professionale (decisione del
29 maggio 2006).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-2425/2006
Fatti:
A.
La società a garanzia limitata A._______, di cui X. è socio e gerente, è
stata iscritta al Registro di commercio il 26 gennaio 2005 e ha per
scopo il recupero degli scarti forestali e agricoli, nonché il riutilizzo e la
fermentazione di tutti gli scarti delle aziende agricole per produrre
energia biologica.
Con lettera raccomandata del 30 dicembre 2005, la Fondazione
istituto collettore LPP, su segnalazione della competente Cassa di
compensazione AVS, ha constatato che la A._______ Sagl non era
affiliata a un istituto di previdenza in qualità di datore di lavoro.
Risultava infatti dalla dichiarazione dei salari alla Cassa di
compensazione che il datore di lavoro aveva impiegato X. come
salariato dal 1° ottobre al 31 dicembre 2005 per un importo di
Fr. 13'500.--. La Fondazione ha pertanto invitato la società a garanzia
limitata ad affiliarsi a un istituto di previdenza con la comminatoria che,
nel caso contrario, l'avrebbe affiliata d'ufficio con susseguenti spese
amministrative a suo carico. Alla società veniva impartito un termine al
19 gennaio 2006 per rispondere.
Senza risposta da parte di A._______ Sagl, la Fondazione l'ha affiliata
d'ufficio, con decisione del 29 maggio 2006, mettendo a suo carico la
tassa di decisione di Fr. 825.--, maggiorata da un importo di Fr. 200.--
per i costi amministrativi straordinari.
B.
A._______ Sagl ha inoltrato un "ricorso" il 19 giugno 2006 contro
questa decisione presso la Fondazione facendo valere di non avere
avuto personale salariato nel 2005, ma solo a partire dal 2006.
Produce, tra gli altri documenti, un'offerta di affiliazione presso la PKE
Cassa pensione Energia valida dal 1° ottobre 2005.
Preso atto della documentazione esibita dall'insorgente, e dopo avere
verificato che effettivamente il datore di lavoro era affiliato presso la
PKE Cassa pensione energia dal 1° ottobre 2005, la Fondazione,
mediante decisione del 18 luglio 2006, ha revocato la decisione del 29
maggio 2006. La Fondazione ha tuttavia confermato che spettava al
datore di lavoro pagare le spese amministrative di Fr. 1'025.--, ai quali
venivano ora aggiunti Fr. 350.-- per i costi della seconda decisione.
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C.
A._______ Sagl è insorta il 25 luglio 2006 contro questa decisione
presso la Commissione federale di ricorso in materia di previdenza
professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità contestando il
pagamento delle spese amministrative. L'insorgente fa valere di non
avere ricevuto la lettera del 30 dicembre 2005 e di avere pertanto
reagito tempestivamente dopo la prima decisione del 29 maggio 2006
dimostrando di essere già affiliata a un istituto di previdenza. Osserva
inoltre di non essere sottoposta a nessun obbligo di affiliazione in
quanto il socio e gerente deve essere considerato indipendente e ha
percepito Fr. 13'500.-- nel 2005, cioè un importo inferiore al minimo
legale coperto dalla previdenza professionale.
D.
Nella sua risposta di causa del 30 agosto 2006, la Fondazione ha
proposto di respingere il ricorso con motivi di cui si dirà, per quanto
necessario, nella parte in diritto.
In sede di replica, l'insorgente ha ribadito di non avere firmato alcun
contratto con la Fondazione e di non doverle pagare alcunché. In data
4 novembre 2006 ha versato l'anticipo per le presunte spese
processuali pari a Fr. 400.-- che le era stato richiesto con decisione
incidentale del 25 ottobre 2006.
Il 23 novembre 2006, la Fondazione ha precisato che la comminatoria
del 30 dicembre 2005 era stata recapitata alla ditta interessata come
risulta dall'attestato della Posta svizzera. Una copia della duplica è
stata trasmessa alla parte ricorrente per conoscenza.
In data 1° gennaio 2007 il Tribunale amministrativo federale (TAF) ha
ripreso la procedura in oggetto pendente fino al 31 dicembre 2006
davanti alla Commissione di ricorso LPP. Con ordinanza del 7 febbraio
2007 il Tribunale amministrativo federale ha comunicato alle parti la
composizione del collegio giudicante. Entro il termine impartito non
sono state presentate istanze di ricusa.
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Diritto:
1.
1.1 I ricorsi pendenti presso le Commissioni federali di ricorso o
d'arbitrato o presso i servizi di ricorso dei dipartimenti il 1° gennaio
2007 sono trattati dal Tribunale amministrativo federale nella misura in
cui è competente. È applicabile il nuovo diritto di procedura (cfr. art. 53
cpv. 2 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale
amministrativo federale [LTAF, RS 173.32]).
1.2 In virtù dell'art. 31 LTAF, questo tribunale giudica i ricorsi contro le
decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968
sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) emanate dalle
autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF, riservate le eccezioni di cui
all'art. 32 LTAF. In particolare, le decisioni rese dagli Istituti collettori
concernenti la previdenza professionale possono essere portate
innanzi al TAF conformemente all'art. 33 lett. h LTAF.
2.
2.1 Secondo l'art. 48 PA ha diritto di ricorrere chi ha partecipato al
procedimento dinanzi all'autorità inferiore (o è stato privato di farlo), è
particolarmente toccato dalla decisione impugnata e ha un interesse
degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa.
A._______ Sagl adempie nella fattispecie queste condizioni.
2.2 Il ricorso del 25 luglio 2006 è tempestivo e rispetta i requisiti
minimi prescritti dalla legge (art. 52 PA). Il gravame è dunque
ricevibile, nulla ostando all'esame del merito dello stesso.
2.3 Il ricorrente può di principio fare valere la violazione del diritto
federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento,
l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti e
l'inadeguatezza della decisione (art. 49 PA). L'autorità di ricorso non è
comunque vincolata dai motivi del gravame (art. 62 cpv. 4 PA).
3.
Secondo l'art. 11 cpv. 1 della legge federale del 25 giugno 1982 sulla
previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità
(LPP, RS 831.40) il datore di lavoro che occupa lavoratori da
assicurare obbligatoriamente deve essere affiliato a un istituto di
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previdenza iscritto nel registro della previdenza professionale. La
Cassa di compensazione dell'AVS verifica se i datori di lavoro ad essa
assoggettati sono affiliati a un istituto di previdenza registrato (cpv. 4).
La Cassa di compensazione dell'AVS ingiunge al datore di lavoro che
non ha dato seguito all'obbligo previsto nel capoverso 1 di affiliarsi
entro due mesi a un istituto di previdenza registrato (cpv. 5). Se il
datore di lavoro non si conforma all'ingiunzione entro il termine
impartito, la Cassa di compensazione dell'AVS lo annuncia all'istituto
collettore per l'affiliazione con effetto retroattivo (cpv. 6). L'istituto
collettore e la Cassa di compensazione dell'AVS conteggiano al datore
di lavoro moroso le spese amministrative che ha causato (cpv. 7).
4.
Secondo l'art. 60 cpv. 1 e 2 lett. a LPP l'istituto collettore è un istituto di
previdenza che è tenuto ad affiliare d'ufficio i datori di lavoro che non
adempiono l'obbligo di affiliarsi a un istituto di previdenza.
5.
Nella fattispecie, la Fondazione ha revocato l'affiliazione di A._______
Sagl mettendogli tuttavia a carico le spese amministrative causate da
questa operazione. L'insorgente contesta di dovere pagare queste
spese facendo valere di essere stato affiliato a torto. Per dirimere la
vertenza è quindi necessario esaminare la legittimità della decisione
del 29 maggio 2006 che lo affiliava d'ufficio.
6.
6.1 Sottostanno all'assicurazione obbligatoria i lavoratori che hanno
più di 17 anni e riscuotono da un datore di lavoro un salario annuo
superiore all'importo minimo stabilito dalla legge (art. 2 cpv. 1 LPP in
relazione all'art. 5 dell'ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza
professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità [OPP2,
RS 831.441.1]) e che sono assicurati all'AVS (art. 5 cpv. 1 LPP).
L'art. 7 LPP precisa che i lavoratori che riscuotono da un datore di
lavoro un salario annuo di oltre Fr. 18'990.-- sottostanno
all'assicurazione obbligatoria per i rischi di morte e invalidità dal 1°
gennaio dopo che hanno compiuto il 17° anno di età e per la vecchiaia
dal 1° gennaio dopo che hanno compiuto il 24° anno di età. Di regola è
tenuto conto del salario determinante giusta la legge federale del 20
dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti
(LAVS, RS 831.10). Il salario dichiarato alla cassa di compensazione
fa fede, con riserva di eventuali salari non dichiarati.
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6.2 Al momento dell'entrata in vigore della LPP, il 1° gennaio 1985, il
salario annuo minimo era di Fr. 16'560.--. In seguito è stato
regolarmente aumentato fino a Fr. 25'320.-- nel 2003 e 2004. Con la
prima revisione della LPP, in vigore dal 1° gennaio 2005, l'importo
minimo è stato fissato Fr. 19'350.-- (art. 5 OPP2) per permettere ai
lavoratori con redditi modesti di beneficiare della previdenza
professionale. L'importo minimo è di Fr. 19'890.-- dal 1° gennaio 2007.
7.
7.1 Risulta dalla dichiarazione dei salari per i datori di lavoro affiliati
alla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG che nel 2005 la
A._______ Sagl ha pagato un salario di Fr. 13'500.-- a X.. Questo
salario è stato versato per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre
2005. Ora, se il lavoratore è occupato presso un datore di lavoro per
un periodo inferiore a un anno è considerato salario annuo quello che
avrebbe percepito per un anno intero di occupazione (art. 2 cpv. 2
LPP). Il salario di Fr. 13'500.-- riportato su un anno è manifestamente
superiore al salario minimo previsto dalla LPP e pertanto X. doveva
essere assicurato obbligatoriamente alla previdenza professionale.
7.2 Nella fattispecie, la Cassa di compensazione cantonale aveva
l'obbligo di segnalare alla Fondazione che la A._______ Sagl doveva
essere affiliata a un istituto di previdenza. Dando seguito a questa
segnalazione, la Fondazione ha invitato l'insorgente, con lettera del 30
dicembre 2005, ad affiliarsi a un istituto di previdenza con la
comminatoria che, nel caso contrario, l'avrebbe affiliata d'ufficio con
susseguenti spese amministrative a suo carico. Questa lettera è stata
regolarmente notificata alla ricorrente come risulta dall'attestato della
Posta svizzera. Nel termine impartito la ditta interessata non ha
tuttavia risposto. Ora, la procedura seguita dalla Fondazione è
conforme ai dettami dell'art. 11 LPP nella misura in cui la A._______
Sagl è stata regolarmente messa in mora di affiliarsi dalla Fondazione
prima che fosse decisa l'affiliazione d'ufficio.
7.3 La ricorrente fa inoltre valere che X. non dovrebbe sottostare
all'assicurazione obbligatoria in quanto si tratta di un lavoratore
indipendente e non dipendente (vedi art. 2 LPP). Questa tesi non può
essere condivisa dalla scrivente autorità. Il Tribunale federale delle
assicurazioni (ora Tribunale federale) ha già avuto modo di ricordare a
diverse riprese che il socio e gerente di una società a garanzia limitata
esercita di per sé un'attività dipendente e che quindi sottostà
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all'assicurazione obbligatoria della previdenza professionale (cfr. la
sentenza del 2 marzo 2007 nella causa 2A.461/2006 consid. 4.3). La
società a garanzia limitata - datrice di lavoro - conserva infatti una
personalità propria che deve essere distinta da quella del socio e
gerente (per un esempio la sentenza dell'11 settembre 2007 nella
causa H 218/06).
8.
8.1 Le spese amministrative relative alla decisione di affiliazione e a
quella di revoca sono state stabilite in applicazione dell'ordinanza del
28 agosto 1985 concernente i diritti dell'istituto collettore in materia di
previdenza professionale (RS 831.434). Conformemente all'art. 3
cpv. 4 di questa ordinanza il datore di lavoro deve risarcire l'istituto
collettore di tutte le spese inerenti alla sua affiliazione. In base a
questa disposizione la Fondazione ha emanato un regolamento dei
costi a copertura degli oneri amministrativi straordinari che è allegato
alle condizioni d'affiliazioni.
8.2 Il regolamento della Fondazione prevede una tassa di decisione
per affiliazione obbligatoria di Fr. 450.-- e di gestione affiliazione
obbligatoria di Fr. 375.-- per un totale di Fr. 825.--. Ora la decisione di
affiliazione del 29 maggio 2006, che non è stata revocata dalla
decisione del 18 luglio 2006 per quanto riguarda i costi amministrativi,
ha addebitato al datore di lavoro anche Fr. 200.-- per costi
amministrativi straordinari. Verosimilmente si tratta dell'importo che di
regola viene fatturato retroattivamente per ogni persona assicurata e
per ogni anno. Nella fattispecie, viste le particolari circostanze del
caso (l'affiliazione d'ufficio è stata revocata e la datrice di lavoro non
ha agito intenzionalmente) questo importo di Fr. 200.-- può essere
condonato.
La decisione del 18 luglio 2006 comporta inoltre un costo di Fr. 350.--
a carico della datrice di lavoro. Questo importo è stato (forse) fissato
tenendo conto della tariffa oraria per specialisti di Fr. 250.-- e di quella
oraria per i collaboratori del servizio alla clientela di Fr. 100.--. In
proposito va osservato che né le decisioni impugnate né la presa di
posizione della Fondazione spiegano come sono stati stabiliti i costi
amministrativi delle relative decisioni rinviando semplicemente al
regolamento. Comunque sia, vista la particolarità del caso in esame, è
opportuno ridurre i costi della decisione del 28 luglio 2006 all'importo
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minimo di Fr. 100.--. L'importo di Fr. 250.-- viene annullato.
Le spese amministrative a carico della A._______ Sagl sono quindi
ridotte a Fr. 925.-- (pari a Fr. 450.-- + Fr. 375.-- + Fr. 100.--). Le
decisioni del 29 maggio e 18 luglio 2006 devono essere riformate in tal
senso. Per il resto, il ricorso deve essere respinto.
9.
9.1
Secondo l'art. 63 cpv. 1 PA, l'autorità di ricorso mette nel dispositivo le
spese processuali a carico della parte soccombente. Se questa
soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Nella
fattispecie, la parte ricorrente è vincente solo parzialmente. Si
giustifica pertanto di ridurre le spese processuali da Fr. 400.-- a
Fr. 300.--. Questo importo è compensato con l'anticipo già prestato. La
differenza di Fr. 100. -- è restituita alla parte ricorrente.
9.2 Non sono assegnate indennità per le spese ripetibili (art. 64 PA e
art. 7 del regolamento dell'11 dicembre 2006 sulle tasse e sulle spese
ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-
TAF, RS 173.320.2]).
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è parzialmente accolto e la cifra 4 della decisione del 29
maggio e la cifra 2 della decisione del 18 luglio 2006 sono riformate
nel senso che i costi amministrativi a carico di A._______ Sagl sono di
Fr. 925.--. Per il resto il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di Fr. 300.--, sono poste a carico della parte
ricorrente. Esse sono compensate con l'anticipo spese di Fr. 400.-- già
versato e la differenza di Fr. 100.-- le è restituita.
3.
Non sono assegnate indennità per le spese ripetibili.
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4.
Comunicazione a:
- parte ricorrente (Atto giudiziario)
- autorità inferiore (n. di rif. 21-2079045-154 3072; Atto giudiziario)
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Francesco Parrino Dario Croci Torti
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e
segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17
giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono essere redatti in
una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione
dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in
possesso della parte – i documenti indicati come mezzi di prova
devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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