Corte II I
C-2443/2009
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 2 3 g i u g n o 2 0 0 9
Giudice Vito Valenti, giudice unico,
cancelliera Marcella Lurà.
A._______,
rappresentata dal Patronato INCA CGIL,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Assicurazione per l'invalidità (decisione del
19 gennaio 2009).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-2443/2009
Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
1.
Il 19 gennaio 2009, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE) ha respinto la domanda di rendita
AI presentata dall'interessata il 19 dicembre 2007.
2.
Il 31 marzo 2009, l'interessata ha inoltrato ricorso dinanzi all'UAIE
contro la menzionata decisione mediante il quale ha chiesto il
riconoscimento di una rendita AI. Il 15 aprile 2009, l'UAIE ha
trasmesso il citato ricorso al Tribunale amministrativo federale (TAF)
per competenza.
3.
Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui
all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo
federale (LTAF, RS 173.32), questo Tribunale giudica, in virtù dell'art.
31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e con l'art. 69 cpv. 1
lett. b della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per
l'invalidità (LAI, RS 831.20), i ricorsi di persone residenti all'estero
contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 della legge federale del
20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021),
rese dall'UAIE.
4.
Nella risposta al ricorso del 27 maggio 2009, l'autorità inferiore ha
proposto di dichiarare inammissibile il ricorso inoltrato dalla ricorrente
il 31 marzo 2009, lo stesso essendo stato presentato tardivamente. In
effetti, la decisione impugnata essendo stata notificata al rappresen-
tante della ricorrente il 29 gennaio 2009 (richiamato l'annesso atte-
stato della posta), il termine ricorsuale di 30 giorni è scaduto
anteriormente al 31 marzo 2009, senza che la ricorrente si sia
pronunciata su tale ritardo.
5.
Il Tribunale amministrativo federale, con provvedimento del 3 giugno
2009 (notificato il 9 giugno 2009; cfr. risultanze processuali), ha
invitato la ricorrente a dimostrare, entro il termine di 7 giorni a
decorrere da quello successivo alla notificazione del provvedimento
medesimo, la tempestività dell'inoltro del ricorso il 31 marzo 2009.
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Questo Tribunale ha segnalato che, in caso di decorso infruttuoso del
termine, avrebbe di principio statuito sulla base degli atti di causa al
loro stato attuale, ed ha altresì trasmesso all'insorgente, per
conoscenza, una copia della risposta al ricorso del 27 maggio 2009
dell'UAIE, unitamente ad una copia del citato attestato della posta.
6.
Il termine assegnato alla ricorrente dal Tribunale amministrativo
federale con il menzionato provvedimento del 3 giugno 2009 è, nel
frattempo, scaduto infruttuoso.
7.
7.1 Giusta l'art. 60 della legge federale sulla parte generale del diritto
delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA, RS 830.1), per
rimando dell'art. 1 cvp. 1 della legge federale del 19 giugno 1959
sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS 831.20), il ricorso deve
essere depositato entro trenta giorni dalla notificazione della decisione
impugnata.
7.2 In virtù dell'art. 38 cpv. 1 LPGA, per rimando dell'art. 1 cpv. 1 LAI,
se il termine è computato in giorni o in mesi e deve essere notificato
alle parti, inizia a decorrere il giorno dopo la notificazione. Se l'ultimo
giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo
riconosciuto dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo
giorno feriale seguente (art. 38 cpv. 3 LPGA).
7.3 Infine, secondo l'art. 39 cpv. 1 LPGA, che corrisponde all'art. 21
cpv. 1 PA, le richieste scritte devono essere consegnate all'assicura-
tore oppure, a lui indirizzate, a un ufficio postale svizzero o a una
rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo
giorno del termine.
7.4 L'impugnata decisione dell'UAIE del 19 gennaio 2009 è stata
notificata direttamente al rappresentante della ricorrente il 29 gennaio
2009 (cfr. l'attestato della competente posta [doc. 38 dell'incarto
dell'UAIE]). Da quanto esposto, discende che il ricorso inoltrato il 31
marzo 2009 (data del timbro postale) lo è stato tardivamente. Per
conseguenza, lo stesso è inammissibile. Basti ancora rilevare, per
completezza, che dagli atti di causa risulta che il 29 gennaio 2009 è
stato spedito alla ricorrente dall'Istituto nazionale della previdenza
professionale (INPS) di B._______, il formulario E 211 (v. copia del
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formulario E 211 pervenuto all'autorità inferiore il 13 febbraio 2009;
doc. 36). La ricorrente non ha altresì né preteso né tanto meno
dimostrato – come avrebbe potuto e dovuto fare, usando della
necessaria diligenza, se tale fosse stato il caso – che il ricorso è stato
inoltrato nel termine di 30 giorni a decorrere dalla notificazione del
formulario E 211.
8.
Il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico la non entrata nel
merito d'impugnazioni manifestamente inammissibili (art. 23 cpv. 1 lett.
b LTAF).
9.
Per eccezione, non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA
nonché art. 6 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili
nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio
2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
Comunicazione a:
- rappresentante della ricorrente (Raccomandata con avviso di
ricevimento)
- autorità inferiore (n. di rif. )
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali
Il giudice unico: La cancelliera:
Vito Valenti Marcella Lurà
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e
segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17
giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono contenere le
conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere
firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono
essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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