B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-2463/2014
Sen t en z a d e l 2 8 l u g l i o 2 0 1 4
Composizione
Giudice Vito Valenti, giudice unico
Cancelliere Dario Croci Torti.
Parti
A.______,
ricorrente,
Contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE),
Avenue Edmond-Vaucher 18,
casella postale 3100,
1211 Genève 2,
autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione per l'invalidità (decisione del 17 marzo 2014).
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Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
1.
Il 17 marzo 2014, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati
residenti all'estero (UAIE) ha respinto la domanda di rendita AI presentata
dall'interessato il 4 febbraio 2013.
2.
Il 26 aprile 2014, l'interessato ha interposto ricorso contro la menzionata
decisione dell'UAIE dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF)
mediante il quale ha chiesto il riconoscimento di una mezza rendita
d'invalidità a decorrere da luglio del 2013.
3.
Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art. 32
LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione
con l'art. 33 lett. d LTAF e con l'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS 831.20), i ricorsi
contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dall'Ufficio AI per gli
assicurati residenti all'estero.
4.
Il Tribunale amministrativo federale, con decisione incidentale del 14 magio
2014 (notificata il 22 maggio 2014; cfr. risultanze processuali e in
particolare l'avviso di ricevimento postale [doc. TAF 3]), ha invitato il
ricorrente a versare, entro il termine di 30 giorni a decorrere da quello
successivo alla notificazione del provvedimento medesimo, un anticipo di
fr. 400.- (al netto d'eventuali spese postali o bancarie a carico del
ricorrente) a copertura delle presumibili spese processuali (art. 63 cpv. 4
PA), con comminatoria di inammissibilità del ricorso in caso di decorso
infruttuoso del termine. Questo Tribunale ha altresì invitato l'insorgente a
produrre, sempre entro il termine di 30 giorni a decorrere da quello
successivo alla notificazione del provvedimento medesimo, idonea
documentazione attestante che l'importo di fr. 400.- è stato
tempestivamente versato alla posta svizzera o addebitato a un conto
postale o bancario in Svizzera, in favore del Tribunale
5.
Il termine assegnato al ricorrente per versare l'anticipo sulle presumibili
spese processuali è, nel frattempo, scaduto infruttuoso. Per conseguenza,
il ricorso è inammissibile (art. 23 PA). L'insorgente, benché invitato da
questo Tribunale a dimostrare il versamento integrale dell'anticipo
equivalente alle presunte spese processuali, non ha altresì esibito
tempestivamente alcun mezzo di prova suscettibile di dimostrare il
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versamento integrale dell'importo di fr. 400.- secondo quanto indicato nella
decisione incidentale di questo Tribunale del 14 maggio 2014.
6.
Il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico la non entrata nel merito
di impugnazioni manifestamente inammissibili (art. 23 cpv. 1 lett. b LTAF).
7.
Per eccezione, non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA
nonché art. 6 lett. b del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e
sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo
federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
Comunicazione a:
– ricorrente (Raccomandata con avviso di ricevimento)
– autorità inferiore (n. di rif. ; Raccomandata)
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (Raccomandata)
Il giudice unico: Il cancelliere:
Vito Valenti Dario Croci Torti
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e
segg. e 100 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e
l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata
e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi
di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
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