B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-2468/2012
S e n t e n z a d e l 2 7 l u g l i o 2 0 1 2
Composizione
Giudice Vito Valenti, giudice unico,
cancelliera Marcella Lurà.
Parti
A._______,
ricorrente,
contro
Cassa svizzera di compensazione (CSC),
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore,
Oggetto
Assicurazione federale per la vecchiaia e per i superstiti (de-
cisione su opposizione del 21 marzo 2012).
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Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
1.
Con decisione del 2 giugno 2004 (doc. 8; v. anche doc. 5 e 6), la Cassa
svizzera di compensazione (CSC) ha deciso di erogare in favore di
A._______ – cittadino italiano, nato il (…), coniugato, con due figlie (doc.
3 pag. 2, 22 e 24) – una rendita dell'assicurazione svizzera per la vec-
chiaia di fr. 519.-- al mese dal 1° luglio 2004. Detta rendita è stata calcola-
ta in base ad una durata di contribuzione di 15 anni e 3 mesi, un reddito
annuo medio determinante di fr. 34'182.-- ed una scala delle rendite 15.
2.
Nella decisione del 4 febbraio 2011, l'autorità inferiore, in seguito al com-
pimento del 64° anno di età da parte della moglie, ha ricalcolato la rendita
di vecchiaia dell'interessato ed ha deciso di erogare in favore di quest'ul-
timo – a decorrere dal 1° marzo 2011 in sostituzione della rendita corri-
sposta fino ad allora (quindi con effetto ex nunc e pro futuro) – una rendi-
ta di vecchiaia di fr. 529.-- al mese, in base ad una durata di contribuzione
di 15 anni e 3 mesi, un reddito annuo medio determinante di fr. 32'016.--
ed una scala delle rendite 15 (doc. 12; v. anche doc. 10 e 11).
3.
3.1 Con scritti del 13 giugno 2011 e dell'8 marzo 2012 (doc. 14 pag. 1 e
22 pag. 1), l'interessato ha contestato il periodo contributivo. In particola-
re, ha segnalato che, secondo la comunicazione del 19 febbraio 1998 dei
periodi d'assicurazione svizzera, allegata in copia (e trasmessa dalla CSC
all'INPS di B._______; doc. 22 pag. 6), ha lavorato in Svizzera nel 1972
per 12 mesi (e non per 6 mesi), nel 1973 per 12 mesi (e non per 8 mesi)
e nel 1974 per 9 mesi, di modo che la durata di contribuzione è pari a 16
anni e 1 mese. Ha precisato di avere svolto un'attività lucrativa presso
un'impresa di costruzioni nel 1972 e presso una cooperativa di macellai
nel 1972, 1973 e 1974 e di essere stato in possesso di un permesso an-
nuale dal 1971 al settembre del 1974. Ha altresì postulato il ricalcolo della
rendita di vecchiaia a far tempo dal 2004.
3.2 Nell'ambito della procedura di opposizione, la CSC ha in particolare
assunto agli atti l'estratto del conto individuale dell'interessato della Cas-
sa di compensazione C._______. Dallo stesso risulta che sono stati ver-
sati contributi all'assicurazione svizzera per la vecchiaia per 6 mesi nel
1972, per 12 mesi nel 1973 e per 9 mesi nel 1974 (doc. 17 pag. 5; v. an-
che doc. 16 e 17 pag. 2 a 4).
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4.
Nella decisione su opposizione del 21 marzo 2012 (doc. 26; v. anche doc.
25 e 27), l'autorità inferiore ha riconsiderato la propria decisione del 4
febbraio 2011 ed ha deciso di erogare in favore dell'interessato una rendi-
ta di vecchiaia di fr. 542.-- al mese dal 1° marzo 2011 (è quindi stato riba-
tito l'effetto ex nunc e pro futuro della decisione emessa). Detta rendita è
stata calcolata in base ad una durata di contribuzione di 16 anni e 1 me-
se, un reddito medio annuo di fr. 29'232.-- ed una scala delle rendite 16.
5.
Il 13 aprile 2012, l'interessato ha inoltrato un ricorso contro la decisione
su opposizione della CSC del 21 marzo 2012 mediante il quale ha con-
statato "l'esattezza del provvedimento del 21/03/2012 (in sostituzione del-
la decisione del 04/02/2011)" ed ha postulato il riconoscimento, a decor-
rere dal 1° luglio 2004, della "differenza della rendita non versata dalla
Cassa" . In altri termini, ha fatto valere che "il conteggio delle rendite, se-
condo il nuovo calcolo non deve essere effettuato a partire dal 03/2011
bensì a far data dal 01/07/2004 periodo del compimento del 65° anno d'e-
tà" (doc. TAF 1).
6.
Nella risposta al ricorso del 21 giugno 2012, l'autorità inferiore ha rilevato
che "il ricorrente non contesta la decisione su opposizione del 21 marzo
2012 bensì la decisione ormai entrata in forza del 2 giugno 2004". Detta
autorità ha altresì segnalato che qualora il ricorso del 13 aprile 2012 do-
vesse essere considerato quale domanda di riconsiderazione della deci-
sione del 2 giugno 2004, detta procedura rileverebbe della facoltà discre-
zionale dell'assicuratore (è fatto riferimento alle sentenze del Tribunale
federale 8C_866/2009 del 27 aprile 2010 e 8C_609/2010 del 22 marzo
2011). Pertanto, l'autorità inferiore ha proposto di dichiarare il gravame
siccome privo d'oggetto.
7.
7.1 Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui
all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo fe-
derale (LTAF, RS 173.32), questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31
LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 85bis cpv. 1 della
legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e
per i superstiti (LAVS, RS 831.10), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi
dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura am-
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ministrativa (PA, RS 172.021), rese dalla Cassa svizzera di compensa-
zione.
7.2 Secondo giurisprudenza, nella procedura di ricorso in materia ammi-
nistrativa sono di massima esaminabili e giudicabili solo i rapporti giuridici
sui quali la competente autorità amministrativa si è precedentemente, e in
maniera vincolante, determinata con una decisione. In tale ambito, l'og-
getto dell'impugnativa è rappresentato dalla decisione che può essere
impugnata. Per conseguenza, se non è (ancora) stata emessa una deci-
sione (o una decisione su opposizione), manca l'oggetto impugnato e
quindi un presupposto processuale (cfr. sentenze del Tribunale federale
9C_694/2009 del 31 dicembre 2010 consid. 3.1 e 8C_16/2010 del 3
maggio 2010 consid. 1.1 e relativi riferimenti; v. anche la sentenza del
Tribunale amministrativo federale C-5090/2011 del 13 marzo 2012).
7.3 Dagli atti di causa risulta che, con decisione del 4 febbraio 2011, l'au-
torità inferiore ha proceduto, in ragione del compimento del 64° anno di
età da parte della moglie, al ricalcolo della rendita di vecchiaia dell'insor-
gente, con effetto appunto ex nunc e pro futuro a partire dal 1° marzo
2011 (v. la decisione del 4 febbraio 2011 in cui è segnalato all'assicurato
che "in seguito al verificarsi dell'evento assicurato da parte del coniuge, la
rendita corrispostale finora viene sostituita dalla presente prestazione";
doc. 12 pag. 2). Nella decisione del 21 marzo 2012, l'autorità inferiore, a
seguito dell'opposizione inoltrata dall'assicurato, e acquisito agli atti l'e-
stratto del conto individuale della Cassa di compensazione C._______
concernente i contributi versati per gli anni dal 1972 al 1974 (doc. 17 pag.
5), ha riconsiderato la propria decisione del 4 febbraio 2011 e ricalcolato
dunque la rendita di vecchiaia del ricorrente con effetto al 1° marzo 2011
(quindi nuovamente ex nunc e pro futuro; v. la decisione su opposizione
del 21 marzo 2012 in cui è precisato che detta decisione "sostituisce la
decisione del 04.02.2011"; doc. 26 pag. 1). Nel gravame del 13 aprile
2012 (doc. TAF 1), l'insorgente postula il ricalcolo della rendita di vec-
chiaia a decorrere dal 1° luglio 2004 (v. in particolare la decisione del 2
giugno 2004 mediante la quale è stata assegnata all'assicurato una rendi-
ta di vecchiaia dal 1° luglio 2004; doc. 8 pag. 2). Ora, l'erogazione di una
rendita di vecchiaia per il periodo dal 1° luglio 2004 al 28 febbraio 2011
non costituisce l'oggetto della decisione su opposizione del 21 marzo
2012 (ma neppure di quella precedente del 4 febbraio 2011). L'autorità in-
feriore non essendosi (ancora) pronunciata sulla questione
dell'(eventuale) ricalcolo della rendita di vecchiaia del ricorrente per detto
periodo (dunque ex tunc), manca l'oggetto litigioso e pertanto un presup-
posto processuale per un esame di merito del ricorso dell'insorgente. Ne
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discende che il ricorso in esame – mediante il quale il ricorrente non con-
testa la correttezza della decisione su opposizione litigiosa per quanto at-
tiene al calcolo della nuova rendita ex nunc e pro futuro, di fr. 542.-- a
partire da marzo 2011 (calcolo dal quale non sussiste motivo di scostarsi
d'ufficio; il ricorrente fa altresì riferimento all'ammontare di tale nuova
rendita per calcolare quanto ancora dovuto dalla Cassa svizzera di com-
pensazione da luglio 2004 a marzo 2011) – non può che essere conside-
rato inammissibile, non essendo altresì date, per i motivi indicati di segui-
to, le condizioni per un'eventuale estensione dell'oggetto impugnato (DTF
130 V 138 consid. 2.1 nonché DTF 125 V 413 consid. 2a).
8.
8.1 Occorre altresì rilevare che, per quanto emerge dagli atti di causa, il
ricorrente non ha, a suo tempo, impugnato la decisione del 2 giugno 2004
(v. in particolare la presa di posizione della CSC del 21 giugno 2012 in cui
è indicato che "la predetta decisione non è stata impugnata"; doc. TAF 3).
Detta decisione è pertanto cresciuta in giudicato. Sia nella sua opposizio-
ne contro la decisione dell'autorità inferiore del 4 febbraio 2011 sia nel ri-
corso dinanzi a questo Tribunale contro la decisione su opposizione della
CSC del 21 marzo 2012, l'interessato ha chiesto che gli sia concessa an-
che retroattivamente, ossia da luglio a marzo 2011, la differenza tra la
rendita effettivamente percepita e quella dovuta.
8.2 Benché la CSC non abbia statuito ex tunc, ossia a partire da luglio
2004 (ma solo ex nunc e pro futuro, da marzo 2011), questo Tribunale ri-
leva che giusta l'art. 53 cpv. 1 LPGA, le decisioni o le decisioni su opposi-
zione formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a revi-
sione se l'assicurato o l'assicuratore scoprono successivamente nuovi fat-
ti rilevanti o nuovi mezzi di prova decisivi che non potevano essere pro-
dotti in precedenza. Secondo l'art. 53 cpv. 2 LPGA, l'assicuratore può al-
tresì tornare sulle decisioni o sulle decisioni su opposizione formalmente
passate in giudicato se è provato che erano manifestamente errate e se
la loro rettifica ha una notevole importanza. Tale riconsiderazione non è
tuttavia ammissibile se la decisione è stata oggetto di controllo giudiziale
nel merito (DTF 127 V 466 consid. 2c).
8.2.1 Nel caso concreto, l'autorità inferiore nemmeno ha abbordato la
questione di una revisione conformemente all'art. 53 cpv. 1 LPGA né nella
decisione su opposizione né nella sua risposta al ricorso. Manca quindi
una condizione fondamentale per potere estendere l'oggetto impugnato,
fermo restando che in virtù delle emergenze processuali al loro stato at-
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tuale la questione non è altresì suscettibile di essere immediatamente
decisa, neppure per quanto attiene al rispetto del termine (90 giorni dalla
scoperta del motivo di revisione [termine relativo]; 10 anni dalla notifica-
zione della decisione [termine assoluto]; art. 67 cpv. 1 e 2 PA in correla-
zione con l'art. 55 cpv. 1 LPGA; cfr. sentenza del Tribunale federale
C_119/06 consid. 3.2) per l'inoltro di una siffatta domanda.
8.2.2 Quanto all'art. 53 cpv. 2 LPGA, per determinare se è possibile ri-
considerare una decisione in quanto manifestamente erronea, occorre
fondarsi sulla situazione giuridica esistente al momento della sua pronun-
cia, prendendo in considerazione la prassi allora in vigore. L'amministra-
zione ha peraltro la facoltà, e non l'obbligo, di procedere a un simile rie-
same nella misura in cui sono soddisfatte determinate condizioni; per
contro, né l'assicurato né il giudice possono obbligarla ad entrare nel me-
rito di tale richiesta, poiché non esiste un diritto alla riconsiderazione
(sentenze del Tribunale federale 9C_1061/2010 del 7 luglio 2011 consid.
6.1, 8C_609/2010 del 22 marzo 2011 consid. 2.1, 8C_866/2009 del 27
aprile 2010 consid. 2.1 e 2.2, 8C_334/2008 del 26 novembre 2008 con-
sid. 3.1 e H 233/06 del 17 gennaio 2008 consid. 5; DTF 119 V 475 consid.
). Pertanto, non sono manifestamente adempiti i presupposti per e-
stendere l'oggetto impugnato alla questione della riconsiderazione ai sen-
si dell'art. 53 cpv. 2 LPGA.
8.3 Il ricorso dell'insorgente del 13 aprile 2012, manifestamente inammis-
sibile, può essere deciso in procedura a giudice unico (art. 85bis cpv. 3
LAVS). Detto ricorso va altresì trasmesso alla CSC in quanto domanda di
revisione, ai sensi dell'art. 53 cpv. 1 LPGA, della decisione della CSC del
2 giugno 2004. Giova infine rilevare che resta ovviamente riservata alla
CSC la facoltà, ove adempiti i presupposti, per riesaminare la propria de-
cisione giusta l'art. 53 cpv. 2 LPGA.
9.
Non si prelevano spese processuali (art. 85bis cpv. 2 LAVS).
10.
Visto l'esito della causa, ma considerato pure che l'insorgente non è rap-
presentato in questa sede e non risulta che abbia dovuto sopportare delle
spese indispensabili e relativamente elevate in relazione al ricorso da lui
inoltrato, non si giustifica l'attribuzione di spese ripetibili (art. 64 PA in
combinazione con gli art. 7 e segg. del regolamento sulle tasse e sulle
spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale
del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
L'atto ricorsuale del 13 aprile 2012 è trasmesso all'autorità inferiore quale
domanda di revisione, ai sensi dell'art. 53 cpv. 1 LPGA, della decisione
della CSC del 2 giugno 2004 ai sensi del considerando 8 del presente
giudizio.
3.
Non si prelevano spese processuali.
4.
Non si attribuiscono spese ripetibili.
5.
Comunicazione a:
– ricorrente (Raccomandata con avviso di ricevimento; allegata: copia
della risposta al ricorso della CSC del 21 giugno 2012)
– autorità inferiore (n. di rif. ; Raccomandata; allegata: copia del ricorso
del 13 aprile 2012 per competenza ai sensi dei considerandi)
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata)
Il giudice unico: La cancelliera:
Vito Valenti Marcella Lurà
I rimedi giuridici sono indicati alla pagina seguente.
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Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e
segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF,
RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e
l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata
e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come
mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: