B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-2471/2012
S e n t e n z a d e l 2 1 m a g g i o 2 0 1 4
Composizione
Giudici Vito Valenti (presidente del collegio),
Daniel Stufetti e Beat Weber,
cancelliera Marcella Lurà.
Parti
A._______,
rappresentato dall'avv. Giacomo Lisi,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione per l'invalidità (decisione del 13 marzo 2012).
C-2471/2012
Pagina 2
Fatti:
A.
A.a A._______, cittadino italiano, nato il (…), coniugato, con tre figli, ha
lavorato in Svizzera tra il 1972 e luglio del 1994, solvendo contributi
all'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (doc.
6). Rientrato in Italia, dal 2002, ha svolto attività lucrativa come gestore in
proprio di una pizzeria con bar. Dal 2005, ha ridotto l'attività lavorativa per
motivi di salute a 4 ore al giorno, ha svolto un'attività più leggera ed è sta-
to aiutato dai figli (doc. 11 e 12). Il 28 settembre 2006, ha formulato una
richiesta volta all'ottenimento di una rendita dell'assicurazione svizzera
per l'invalidità (doc. 1). Il 25 giugno 2007, ha interrotto l'attività lucrativa
per motivi di salute (doc. 11).
A.b Il 7 dicembre 2007, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE) ha respinto la domanda di prestazioni
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità (doc. 30). È stato stabilito, in vir-
tù del rapporto del settembre 2007 del dott. B._______, medico dell'UAIE
(doc. 28), che l'interessato era affetto da insufficienza renale cronica di
grado marcato ed ipertensione arteriosa con cardiopatia e retinopatia e
che lo stesso presentava una capacità lavorativa del 100% sia nella pre-
cedente attività sia in un'attività sostitutiva adeguata (v. anche doc. 14
[rapporto del maggio 2008 del dott. C._______, medico dell'UAIE]).
A.c Il 30 marzo 2009, il Tribunale amministrativo federale ha parzialmente
accolto il ricorso del 7 febbraio 2008, annullato la decisione del 7 dicem-
bre 2007 e rinviato gli atti di causa all'UAIE affinché detto Ufficio proce-
desse al completamento dell'istruttoria relativamente allo stato di salute
dell'interessato (con perizia sullo stato di salute generale ed indagini ap-
profondite in cardiologia e nefrologia [la valutazione dei medici SMR non
essendo motivata e non essendo corroborata da documentazione ogget-
tiva completa]), effettuasse, del caso, un confronto dei redditi determinanti
e pronunciasse una nuova decisione (doc. 43).
B.
B.a Il 30 luglio 2009, l'autorità inferiore ha ripreso l'istruttoria della do-
manda di rendita, conferendo l'incarico al Servizio accertamento medico
(SAM) a D._______ di sottoporre l'interessato ad una perizia (doc. 47).
B.b Nella perizia pluridisciplinare del 29 dicembre 2009 del SAM, i periti
hanno posto la diagnosi segnatamente di ipertensione arteriosa grave
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con insufficienza renale cronica, retinopatia ipertensiva, cardiopatia iper-
tensiva con crisi ipertensive, ipertrofia concentrica del ventricolo sinistro
ed insufficienza cardiaca NYHA II, sindrome da disadattamento con rea-
zione depressiva breve. I medici hanno concluso che l'interessato presen-
tava, da aprile 2005, una capacità al lavoro del 65% nella precedente at-
tività di titolare di un bar-pizzeria ed una capacità al lavoro del 90% in
un'attività sostitutiva confacente (doc. 90; v. anche doc. 93 e 100 [prese di
posizione del gennaio e marzo 2010 del dott. C._______]).
B.c Con decisione del 10 marzo 2010, l'UAIE ha respinto la domanda di
prestazioni dell'assicurazione svizzera per l'invalidità, ritenuto che mal-
grado il danno alla salute l'esercizio di un'attività lucrativa era da conside-
rare esigibile in misura sufficiente per escludere il diritto ad una rendita
(doc. 101).
B.d Il 29 marzo 2011, il Tribunale amministrativo federale ha parzialmente
accolto il ricorso del 20 aprile 2010, annullato la decisione del 10 marzo
2010 e rinviato gli atti di causa all'UAIE affinché detto Ufficio procedesse
al completamento dell'istruttoria relativamente allo stato di salute dell'inte-
ressato (con perizia sullo stato di salute generale e perizia approfondita in
cardiologica e nefrologica [la valutazione dei medici SAM riguardo alla
capacità lavorativa dovendo essere oggetto di un nuovo esame]), effet-
tuasse, se del caso, un confronto dei redditi determinanti e pronunciasse
una nuova decisione (doc. 105).
C.
C.a Il 15 agosto 2011 (doc. 110), l'autorità inferiore ha ripreso l'istruttoria
della domanda di rendita, domandando all'INSP di E._______ di produrre
i rapporti medici e le cartelle cliniche della Clinica di medicina interna di
F._______ da maggio del 2010 e dell'Unità operativa di nefrologia e dialisi
di G._______ da marzo del 2010, i risultati delle misurazioni della pres-
sione sanguigna nelle 24 ore dal 2005 ed i rapporti delle risonanze ma-
gnetiche addominali dall'aprile-maggio 2010 (v. anche la presa di posizio-
ne dell'agosto 2011 della dott.ssa H._______, medico dell'UAIE [doc.
109]).
C.b Dalle carte processuali risultano essere stati prodotti documenti me-
dici già agli atti di causa (doc. 112) nonché documenti medici dal marzo
2010 al luglio 2011 (doc. 113 a 124).
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Pagina 4
C.c Nel rapporto del 13 novembre 2011, la dott.ssa H._______, speciali-
sta in nefrologia, ha rilevato che l'interessato è affetto da insufficienza re-
nale cronica, lieve cardiopatia ipertensiva e retinopatia ipertensiva. Se-
condo il medico, non vi è stato alcun peggioramento significativo dell'inci-
denza funzionale di queste patologie e le stesse giustificano la capacità
lavorativa ritenuta nella perizia del dicembre 2009 del SAM. Quanto all'i-
pertensione arteriosa di cui l'interessato soffre, la stessa non comporta
alcuna incidenza funzionale significativa (doc. 126).
D.
D.a Il 22 novembre 2011, l'autorità inferiore, mediante progetto di decisio-
ne, ha comunicato all'interessato che la domanda di prestazioni sarebbe
stata respinta, ritenuto che l'esercizio di un'attività lucrativa è da conside-
rare esigibile in misura sufficiente per escludere il diritto ad una rendita.
L'autorità inferiore ha altresì concesso all'interessato la facoltà di formula-
re, nel termine di 30 giorni dalla ricezione del progetto di decisione, delle
obiezioni per iscritto (doc. 127).
D.b Con scritto (ricevuto dall'UAIE il 17 gennaio 2012), l'interessato ha in
particolare segnalato che le patologie di cui è affetto non gli consentono
di svolgere una qualsiasi attività lucrativa (doc. 129).
D.c Nel rapporto del 30 gennaio 2012, la dott.ssa H._______ ha rivelato
che non vi erano motivi per modificare la sua precedente presa di posi-
zione (doc. 131).
E.
Il 13 marzo 2012, l'autorità inferiore ha respinto la domanda di prestazioni
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità. In particolare, ha precisato che
dagli atti risulta che l'interessato presenta un'incapacità al lavoro del 35%
nella precedente attività di gestore di un bar, grado d'invalidità insufficien-
te per beneficiare del diritto ad una rendita d'invalidità svizzera (doc. 134).
F.
Il 27 aprile 2012, l'interessato ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale
amministrativo federale contro la decisione dell'UAIE del 13 marzo 2012
mediante il quale ha chiesto il riconoscimento di una rendita intera d'inva-
lidità subordinatamente di una rendita secondo il grado d'invalidità (del
70%, del 60%, del 50% oppure del 40%) che verrà riconosciuto dalla data
della richiesta volta all'ottenimento di una rendita. Ha segnalato che, se-
condo la relazione medica del dott. I._______, allegata in copia, le pato-
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Pagina 5
logie di cui è affetto comportano un'invalidità dell'80-85% (doc. TAF). Il 25
maggio 2012, ha versato l'anticipo spese (doc. TAF 2, 3 e 5).
G.
Nella risposta al ricorso del 7 novembre 2012, l'autorità inferiore ha pro-
posto la reiezione del ricorso. In virtù dei rapporti del 13 novembre 2011 e
del 30 gennaio 2012 del proprio servizio medico, che, a sua volta, si è
basato sulla documentazione medica agli atti, il ricorrente presenta, dal
2005, una capacità lavorativa del 65% nella precedente attività. L'autorità
inferiore ha poi segnalato che la relazione medica del dott. I._______
(documento redatto a seguito di una visita medica del 1° ottobre 2010) ri-
ferisce che le condizioni di salute dell'interessato sono stazionarie dal
marzo 2007 e non apporta nuovi elementi clinici oggettivi (doc. TAF 6).
H.
Nella replica del 21 dicembre 2012, il ricorrente si è riconfermato nelle ar-
gomentazioni in fatto e in diritto di cui al ricorso del 27 aprile 2012, segna-
lando che le patologie di cui è affetto nonché la sua età non gli consento-
no di svolgere una qualsiasi attività lucrativa (doc. TAF 9), atto di replica
che è poi stato trasmesso da questo Tribunale con provvedimento del 10
gennaio 2013 all'autorità inferiore per conoscenza (doc. TAF 10).
I.
Con scritto del 29 aprile 2014, inoltrato via telefax, l'insorgente ha prodot-
to copia di un certificato medico del 23 aprile 2014 (doc. TAF 12).
Diritto:
1.
1.1 Il Tribunale amministrativo federale esamina d'ufficio e con piena co-
gnizione la sua competenza (art. 31 e segg. LTAF), rispettivamente l'am-
missibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 133 I 185 consid.
2 e relativi riferimenti).
1.2 Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui
all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in com-
binazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS 831.20),
i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dall'Ufficio dell'as-
sicurazione per l'invalidità per le persone residenti all'estero.
1.3 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni
sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA
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(RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono ap-
plicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che
la LAI non deroghi alla LPGA.
1.4 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e aven-
te un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modi-
fica (art. 59 LPGA), il ricorso – interposto tempestivamente e rispettoso
dei requisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52 PA) – è per-
tanto ammissibile.
2.
2.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la Confederazio-
ne svizzera e la Comunità europea ed i suoi Stati membri sulla libera cir-
colazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed
il relativo Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza
sociale, nonché il Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14
giugno 1971 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai la-
voratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spo-
stano all'interno della Comunità (RU 2004 121, 2008 4219, 2009 4831),
che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data dal 1° giugno
2002 o successivamente e si sostituisce a qualsiasi convenzione di sicu-
rezza sociale che vincoli due o più Stati (art. 6 Regolamento), come pure
il Regolamento (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo
all'applicazione del Regolamento n° 1408/71 (RU 2005 3909, 2009 621,
2009 4845). L'art. 3 del regolamento (CEE) n° 1408/71 sancisce il princi-
pio della parità di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato
membro della Comunità europea ed i cittadini svizzeri.
2.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta nell'alle-
gato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri della Comu-
nità europea in materia di sicurezza sociale vengono sospesi a decorrere
dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora il medesimo campo sia
disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui l'Accordo, in particolare
l'Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale
(art. 8 ALC), non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della
procedura come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendi-
ta di invalidità svizzera sono regolate dal diritto svizzero (DTF 130 V 253
consid. 2.4).
2.3 L'art. 80a LAI, nella versione in vigore fino al 31 marzo 2012, sancisce
espressamente l'applicabilità nella presente procedura, trattandosi di un
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cittadino che risiede nell'Unione europea, dell'ALC e dei Regolamenti
(CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del
Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento n°
1408/71. I nuovi Regolamenti (CE) n. 883/2004 e n. 987/2009 relativi al
coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, entrati in vigore il 1° aprile
2012 nei rapporti tra la Svizzera e gli Stati membri dell'Unione Europea e
che sostituiscono i Regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72, non
sono altresì applicabili al caso concreto.
3.
3.1 Dal profilo temporale sono applicabili le disposizioni in vigore al mo-
mento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato
giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 130 V 445
consid. 1.2 e relativi riferimenti nonché 129 V 1 consid. 1.2). La domanda
di una rendita AI essendo stata presentata il 28 settembre 2006, al caso
in esame si applicano di principio le norme in vigore fino al 31 dicembre
2007. Peraltro, e per l'esame del diritto eventuale a una rendita, l'applica-
zione delle norme della 5a revisione della LAI per il periodo dal 1° gen-
naio 2008 al 31 dicembre 2011 e delle norme della 6a revisione della LAI
(primo pacchetto) dal 1° gennaio al 13 marzo 2012 (data della decisione
impugnata) non avrebbe alcuna incidenza sull'esito delle questioni sotto-
poste nel caso concreto all'esame di questo Tribunale (cfr. sentenza del
TF 9C_942/2009 del 15 marzo 2010 consid. 3.1). Pertanto, e salvo indi-
cazione contraria, di seguito è fatto riferimento alle norme in vigore fino al
31 dicembre 2007.
3.2 Il ricorrente, come già menzionato, ha presentato la richiesta di rendi-
ta il 28 settembre 2006. In deroga all'art. 24 LPGA, l'art. 48 cpv. 2 LAI
precisa che, se l'assicurato si annuncia più di dodici mesi dopo l'inizio del
diritto, le prestazioni sono assegnate soltanto per i 12 mesi precedenti la
richiesta. In concreto, questo Tribunale può limitarsi ad esaminare se il ri-
corrente avesse diritto ad una rendita il 28 settembre 2005 (ossia 12 mesi
precedenti la presentazione della domanda), oppure se un diritto alla ren-
dita sia sorto tra tale data e il 13 marzo 2012, data della decisione impu-
gnata. Il giudice delle assicurazioni sociali esamina la decisione impugna-
ta sulla base della situazione di fatto esistente al momento in cui essa è
stata resa. Tiene tuttavia conto dei fatti verificatisi dopo tale data quando
essi possano imporsi quali elementi d'accertamento retrospettivo della si-
tuazione anteriore alla decisione stessa (DTF 129 V 1 consid. 1.2 e 121 V
362 consid. 1b).
C-2471/2012
Pagina 8
4.
Secondo le norme applicabili, ogni richiedente, per avere diritto ad una
rendita dell'assicurazione invalidità svizzera, deve adempiere cumulati-
vamente le seguenti condizioni: essere invalido ai sensi della LPGA e del-
la LAI (art. 8 LPGA nonché art. 4, 28 e 29 cpv. 1 LAI) ed aver pagato i
contributi durante un anno intero (art. 36 cpv. 1 LAI; rispettivamente, a
partire dal 1° gennaio 2008, durante tre anni). Il ricorrente ha versato con-
tributi all'AVS/AI svizzera per più di 22 anni (v. doc. 6) e, pertanto, adem-
pie in ogni caso la condizione della durata minima di contribuzione.
5.
5.1 L'invalidità ai sensi della LPGA e della LAI è l'incapacità al guadagno
totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata che può
essere conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio (art. 8
LPGA e 4 cpv. 1 LAI). Secondo l'art. 7 LPGA, è considerata incapacità al
guadagno la perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul
mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da
un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver
sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevol-
mente esigibili. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata, possono
essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra pro-
fessione o campo d'attività (art. 6 LPGA).
5.2 Giusta l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore dal 1° gennaio 2004, l'assicurato
ha diritto ad un quarto di rendita se è invalido per almeno il 40%, ad una
mezza rendita se è invalido per almeno la metà, a tre quarti di rendita se
è invalido per almeno il 60% e ad una rendita intera se è invalido per al-
meno il 70%.
5.3 Il diritto alla rendita, secondo l'art. 29 cpv. 1 LAI, nasce, il più presto,
nel momento in cui l'assicurato presenta un'incapacità permanente al
guadagno pari almeno al 40% (lettera a), oppure quando egli è stato per
un anno senza notevoli interruzioni, incapace al lavoro per almeno il 40%
in media (lettera b).
6.
6.1 La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere e-
conomico-giuridico e non medico (DTF 116 V 246 consid. 1b, 110 V 273 e
105 V 205). In base all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. 28
cpv. 2 LAI, per valutare il grado d'invalidità, il reddito che l'assicurato po-
C-2471/2012
Pagina 9
trebbe conseguire esercitando l'attività ragionevolmente esigibile da lui
dopo la cura medica e l'eventuale esecuzione di provvedimenti d'integra-
zione (reddito da invalido), tenuto conto di una situazione equilibrata del
mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ot-
tenere se non fosse diventato invalido (reddito da valido; metodo genera-
le del raffronto dei redditi).
6.2 L'assicurazione svizzera per l'invalidità risarcisce pertanto, e di princi-
pio, soltanto la perdita economica che deriva da un danno alla salute fisi-
ca o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la malattia o la conse-
guente incapacità lavorativa.
6.3 Benché l'invalidità sia una nozione economico-giuridica, le certifica-
zioni mediche possono costituire importanti elementi per apprezzare il
danno invalidante e per determinare quali lavori siano ancora ragione-
volmente esigibili dall'assicurato (DTF 115 V 133 consid. 2 e DTF 114 V
310 consid. 3c).
7.
7.1 Giusta il principio inquisitorio che regge la procedura in materia di as-
sicurazioni sociali (art. 43 LPGA), l'amministrazione deve intraprendere
d'ufficio i necessari accertamenti e raccogliere le informazioni di cui ha bi-
sogno. In particolare, deve ordinare una perizia allorquando è necessario
per la valutazione medica del caso (DTF 117 V 282 consid. 4a).
7.2 Se gli accertamenti svolti d'ufficio permettono all'amministrazione o al
giudice, che si sono fondati su un apprezzamento diligente delle prove, di
giungere alla convinzione che certi fatti presentino una verosimiglianza
preponderante, e che ulteriori misure probatorie non potrebbero modifica-
re questo apprezzamento, è superfluo assumere altre prove (apprezza-
mento anticipato delle prove; UELI KIESER, ATSG-Kommentar, 2a ed.,
2009, art. 42 n. 19 pag. 536; sentenza del TF K 24/04 del 20 aprile 2005;
DTF 122 II 464 consid. 4a). In tal caso, non sussiste una violazione del
diritto costituzionale di essere sentito secondo l'art. 29 cpv. 2 Cst. (Sozial-
versicherungsrecht [SVR] 2001 IV n. 10 pag. 28).
7.3 In virtù degli art. 12 e 13 PA e dell'art. 19 PA in relazione con l'art. 40
PC (RS 273), il tribunale accerta, con la collaborazione delle parti, i fatti
determinanti per la soluzione della controversia, assume le prove neces-
sarie e le valuta liberamente. Secondo giurisprudenza, se il giudice ritiene
che i fatti non sono sufficientemente delucidati, può, peraltro non senza
C-2471/2012
Pagina 10
qualche limitazione (cfr. DTF 137 V 210 consid. 4.4.1.4), sia rinviare la
causa all'amministrazione per completamento dell'istruzione sia procede-
re lui medesimo a tale istruzione complementare. Un rinvio all'ammini-
strazione che ha per scopo di completare l'accertamento dei fatti non vio-
la né i principi della semplicità e della celerità né il principio inquisitorio. In
particolare, un siffatto rinvio appare in generale siccome giustificato se
l'amministrazione ha proceduto ad una constatazione dei fatti sommaria
nella speranza che in caso di ricorso sarebbe poi stato il Tribunale ad ef-
fettuare i necessari accertamenti fattuali (cfr. sentenza del TF
9C_162/2007 del 3 aprile 2008 consid. 2.3 e relativi riferimenti).
8.
Il giudice delle assicurazioni sociali deve esaminare in maniera obiettiva
tutti i mezzi di prova, indipendentemente dalla loro provenienza, e poi de-
cidere se i documenti messi a disposizione permettono di giungere ad un
giudizio attendibile sulle pretese giuridiche litigiose. Affinché il giudizio
medico acquisti valore di prova rilevante, esso deve essere completo in
merito ai temi sollevati, deve fondarsi, in piena conoscenza della pregres-
sa situazione valetudinaria (anamnesi), su esami approfonditi e tenere
conto delle censure sollevate dal paziente, per poi giungere in maniera
chiara a fondate, logiche e motivate deduzioni. Peraltro, per stabilire se
un rapporto medico ha valore di prova non è determinante né la sua ori-
gine né la sua denominazione – ad esempio quale perizia o rapporto –
ma il suo contenuto (DTF 125 V 351 consid. 3).
9.
9.1 Questo Tribunale rileva che secondo una costante giurisprudenza, al-
lorquando l'autorità di ricorso pronuncia, come nella fattispecie il Tribuna-
le amministrativo federale il 29 marzo 2011, una decisione di cassazione
con rinvio degli atti di causa per completamento dell'istruzione e nuova
decisione, l'autorità a cui stata rinviata la causa, come pure quella che ha
reso la decisione di cassazione, deve conformarsi alle istruzioni della
sentenza di rinvio. L'autorità inferiore deve, dunque, fondare la sua nuova
decisione sui considerandi di diritto contenuti nel giudizio di rinvio. Tale
principio, sancito in materia civile nell'abrogato art. 66 cpv. 1 OG, è appli-
cabile anche in assenza di una specifica disposizione e vale, conseguen-
temente, nelle procedure amministrative in generale (sentenze del TF
9C_457/2013 del 26 dicembre 2013 consid. 6.2, 8C_775/2010 del 14 a-
prile 2011 consid. 4.1.1 e 9C_522/2007 del 17 giugno 2008 consid. 3.1;
DTF 117 V 237 consid. 2a). La latitudine di giudizio dell'autorità inferiore è
dunque limitata dai motivi della decisione di rinvio, nel senso che tale au-
C-2471/2012
Pagina 11
torità è vincolata da ciò che è stato già definitivamente deciso dall'autorità
di ricorso (DTF 131 III 91 consid. 5.2 e 120 V 233 consid. 1a), come lo è
pure l'autorità di ricorso nell'esame del susseguente gravame (sentenze
del TF 9C_457/2013 consid. 6.2, 8C_775/2010 consid. 4.1.1 e
9C_522/2007 consid. 3.1), fermo restando che l'autorità inferiore ha la fa-
coltà di eccezionalmente derogare alle istruzioni di per sé vincolanti della
sentenza di rinvio qualora dall'istruzione complementare, esperita a se-
guito del rinvio degli atti di causa, dovesse risultare che una misura d'i-
struttoria supplementare ordinata dall'autorità di ricorso è divenuta ormai
superflua sulla base di altre misure istruttorie complementari già eseguite
(sentenze del TF 9C_12/2013 del 19 novembre 2013 consid. 3.3.1 e
9C_522/2007 consid. 3.3.1).
9.2 Con sentenza del 29 marzo 2011, il Tribunale amministrativo federale
ha ordinato all'autorità inferiore di completare l'accertamento dei fatti de-
terminanti relativamente alla situazione medica del ricorrente (con perizia
sullo stato di salute generale [rapporto su modulo E 213] e perizia appro-
fondita in cardiologia e nefrologia) nonché in merito all'attività professio-
nale che il medesimo avrebbe potuto espletare (dal punto di vista medico)
a partire dal 2005 (cfr. sentenza del TAF C-2878/2010 consid. 11.2). In sif-
fatte circostanze, l'autorità inferiore non poteva di principio limitarsi a ri-
chiedere all'INPS di E._______ di produrre della documentazione medica
concernente l'insorgente a far tempo dal 2005 (doc. 110) e, una volta ri-
cevuta detta documentazione, sottoporre l'incarto alla dott.ssa
H._______, specialista in nefrologia (doc. 125). L'esigenza di effettuare
una perizia sullo stato di salute generale, cardiologico e nefrologico del ri-
corrente appariva tanto più necessaria, anche successivamente alla rice-
zione della menzionata documentazione, ove solo si pensi che agli atti di
causa non figura il rapporto dettagliato E 213, senza che il medico SRM
si sia pronunciato sul motivo per cui tale rapporto non fosse indispensabi-
le, che detto medico non ha visitato personalmente l'insorgente, ma si è
basato unicamente sui referti medici messi a sua disposizione e che, con-
trariamente a quanto indicato dal medico SMR, sulla base dei documenti
medica agli atti, non appare possibile concludere (per i motivi di cui si dirà
al considerando 9.3) che gli ulteriori accertamenti medici richiesti nel giu-
dizio di cassazione del TAF fossero superflui nel caso in esame.
9.3
9.3.1 In particolare, nei rapporti del 13 novembre 2011 e del 30 gennaio
2012 (doc. 126 e 131), la dott.ssa H._______ ha rilevato, in qualità di ne-
frologa, che il ricorrente soffre di ipertensione arteriosa in trattamento
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farmacologico dal 2000 ed è affetto da insufficienza renale cronica, lieve
cardiopatia ipertensiva e retinopatia ipertensiva dal 2005. Secondo la
succitata dottoressa, non vi è stato alcun peggioramento significativo
dell'incidenza funzionale di queste patologie dal 2005 e le stesse giustifi-
cano la capacità lavorativa ritenuta nella perizia del dicembre 2009 del
SAM, nel senso che l'insorgente sarebbe stato in grado di svolgere, da
aprile 2005, al 65% la precedente attività di titolare di un bar-pizzeria ed
al 90% un'attività confacente al suo stato di salute.
9.3.2 Quanto all'apprezzamento/valutazione della dott.ssa H._______ sul-
lo stato di salute del ricorrente, e per quanto emerge dalla documentazio-
ne medica agli atti, occorre rilevare che l'incidenza funzionale della pato-
logia nefrologica ha subito un cambiamento significativo. Se nel rapporto
nefrologico del settembre 2009, dunque poco prima della perizia nefrolo-
gica, era indicata la presenza di un'insufficienza renale cronica stadio III
(doc. 84 [anche in un rapporto nefrologico del marzo 2010 è stato ancora
indicato uno stadio III {doc. 115}]), la situazione appare essersi modificata
a partire da marzo del 2011 al più tardi, data di un rapporto nefrologico, in
cui è evidenziata un'insufficienza renale cronica stadio IV (doc. 121). Ora,
di regola lo stadio III corrisponde ad un danno renale con compromissio-
ne funzionale moderata e lo stadio IV ad un danno renale con compro-
missione funzionale grave (peraltro, da un certificato medico del 23 aprile
2014 esibito in questa sede [doc. TAF 12] risulta altresì che l'insorgente è
in trattamento emodialitico dal 22 aprile 2014 con ritmo trisettimanale [di
principio stadio V dell'insufficienza renale]). Peraltro, nella perizia nefrolo-
gica dell'ottobre 2009 (doc. 89 pag. 3), il dott. J._______ aveva concluso
che l'ipertensione arteriosa comportava una riduzione della capacità al la-
voro del 30-40%, ma che la diminuzione della funzionalità renale (secon-
do le risultanze processuali allora allo stadio III) non implicava alcuna ri-
duzione della capacità al lavoro. Non è però dato sapere né per quale
motivo la dott.ssa H._______ abbia ritenuto che l'ipertensione arteriosa
non costituisce una malattia invalidante né per quale ragione una perizia
nefrologica dettagliata, come richiesto nel giudizio di cassazione di que-
sto Tribunale del 29 marzo 2011, sarebbe improvvisamente superflua no-
nostante il peggioramento, da questo profilo, del quadro clinico del ricor-
rente. Per quanto attiene alla cardiopatia ipertensiva, l'autorità inferiore
non poteva altresì prescindere dal raccogliere il giudizio di uno specialista
in cardiologia, tanto più che la decisione impugnata è stata resa a oltre 2
anni di distanza dalla perizia cardiaca dell'ottobre 2009 del dott.
K._______ (doc. 86). Sia infine rilevato per sovrabbondanza, che dalla
perizia del dicembre 2009 del SAM (doc. 90) risultava che il ricorrente
soffriva di un disturbo psichico. Tuttavia, in assenza perlomeno della peri-
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zia particolareggiata E 213, pure richiesta nella seconda sentenza di cas-
sazione di questo Tribunale, non è dato sapere nulla sull'evoluzione nel
tempo di tale malattia fino alla data della decisione impugnata.
9.3.3 Da quanto esposto, discende che non sono manifestamente adem-
pite le condizioni che avrebbero eccezionalmente potuto permettere
all'autorità inferiore di rinunciare a raccogliere la perizia particolareggiata
E 213 ed approfondite perizie cardiologica e nefrologica ordinate dal Tri-
bunale amministrativo federale nella sentenza di cassazione del 29 mar-
zo 2011. Già per questo motivo, il provvedimento querelato, che viola il di-
ritto federale (accertamento insufficiente dei fatti giuridicamente rilevanti),
incorre nell'annullamento.
10.
10.1 Per sovrabbondanza, può essere ancora rilevato che secondo un
rapporto ortopedico del novembre 2010 (doc. 119 [non noto al tribunale
amministrativo federale al momento della pronuncia della sentenza di
cassazione del 29 marzo 2011]) appare essere subentrata anche una
problematica ortopedica (lombosciatalgia destra per discopatie lombari) e
secondo un rapporto ospedaliero del luglio 2011 (doc. 124) pure una di
natura pneumologia (nodulo polmonare). Anche queste patologie dovran-
no essere l'oggetto di un attento e specifico esame, con indicazione della
loro incidenza sulla capacità lavorativa.
10.2 Sempre a titolo abbondanziale, giova pure rammentare che secondo
giurisprudenza allorquando si tratta di determinare l'invalidità di un assi-
curato prossimo all'età di pensionamento, si deve effettuare un esame
complessivo della fattispecie e verificare se quest'ultimo è (o era) in gra-
do, in modo realistico, di reperire un'occupazione su un mercato del lavo-
ro equilibrato. Indipendentemente dall'obbligo di ogni assicurato di dimi-
nuire il danno (v. DTF 123 V 230 consid. 3c e relativi riferimenti), l'ammi-
nistrazione rispettivamente il giudice deve accertare, nel caso concreto,
se un potenziale datore di lavoro sarebbe disposto ad assumere l'assicu-
rato tenuto conto segnatamente delle attività esigibili da quest'ultimo ri-
spetto alle affezioni fisiche e psichiche, dell'eventuale adattamento del
suo posto di lavoro al suo handicap, della sua esperienza professionale e
della sua situazione sociale, delle sue capacità di adattamento ad un
nuovo impiego, del salario e delle contribuzioni sociali, nonché della pre-
vedibile durata del rapporto di lavoro (v. sentenze del TF I 61/05 del 27
luglio 2005 consid. 4.4, I 891/04 del 27 maggio 2005 consid. 2.2, I 462/02
del 26 maggio 2003 consid. 2, I 401/01 del 4 aprile 2002 consid. 4).
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10.3 Quanto all'esigibilità e alla possibilità per l'insorgente, nato il (…), di
esercitare un'(eventuale) nuova attività in un mercato equilibrato del lavo-
ro, giova rilevare che il Tribunale federale ha stabilito che il momento in
cui la questione della messa a profitto della capacità lavorativa (residua)
di un assicurato in età avanzata viene esaminata corrisponde a quello in
cui è stato accertato che l'esercizio di un'attività lucrativa (parziale) è ra-
gionevolmente esigibile dal punto di vista medico (DTF 138 V 457 consid.
3.3).
10.4 Se del caso, ossia se dovesse sussistere anche dopo il completa-
mento dell'istruzione dal profilo medico, una residua capacità lavorativa
medico-teorica ancora sfruttabile, incomberà all'UAIE pure di determinarsi
su quest'ultima questione.
11.
11.1 Quando il Tribunale amministrativo federale annulla una decisione,
esso può sostituirsi all'autorità inferiore e giudicare direttamente nel meri-
to o rinviare la causa, con istruzioni vincolanti, all'autorità inferiore per un
nuovo giudizio (cfr. sentenza del TAF C-329/2012 dell'11 febbraio 2014
consid. 12.1). In particolare, esso si sostituirà all'autorità inferiore se gli
atti sono completi e comunque sufficienti a statuire sull'applicazione del
diritto federale (v. sentenza del TF 9C_162/2007 del 3 aprile 2008 consid.
2.3 e relativi riferimenti; DTF 126 II 43 e 125 II 326). Tale non è il caso
nella presente fattispecie per i motivi precedentemente indicati.
11.2 Gli atti di causa sono pertanto rinviati all'autorità inferiore affinché la
stessa proceda a completare l'accertamento dei fatti giuridicamente rile-
vanti e ad emanare una nuova decisione. La cassazione si giustifica per il
fatto che dovranno essere eseguiti rispettivamente completati i necessari
accertamenti medici, segnatamente un esame sullo stato di salute gene-
rale dell'insorgente (rapporto medico su modulo E 213), una perizia nefro-
logica ed una perizia cardiaca (cfr., sulla possibilità di un rinvio all'autorità
inferiore in siffatte circostanze, DTF 137 V 210 consid. 4.4.1.4), nonché
ogni ulteriore esame (segnatamente quello ortopedico, quello pneumolo-
gico e quello psichiatrico) che pure l'evoluzione nel tempo dello stato di
salute del ricorrente dovesse ancora rendere necessario. Per il resto, e
se del caso, l'UAIE dovrà pronunciarsi pure sull'esigibilità e sulla possibili-
tà per l'insorgente di esercitare un'attività sostitutiva (nuova) in un merca-
to equilibrato del lavoro (cfr. consid. 10.3 del presente giudizio) nonché, a
seconda del risultato di tale esame, effettuare un confronto dei redditi de-
terminanti sulla base delle possibili attività sostitutive adeguate ritenute.
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Pagina 15
12.
Occorre peraltro rilevare che nell'ambito dell'accertamento ancora da e-
sperire dall'autorità inferiore, a seguito del rinvio degli atti di causa, non
sussiste l'eventualità di una nuova decisione dell'UAIE a detrimento del
ricorrente (cfr., sulla questione, DTF 137 V 314 consid. 3.2.4) dal momen-
to che nella decisione impugnata del 13 marzo 2012 l'autorità inferiore ha
considerato che l'insorgente non ha subito un'incapacità lavorativa di li-
vello pensionabile, perlomeno fino alla data della decisione impugnata
(che costituisce il limite della cognizione temporale di questo Tribunale
nel caso di specie), ed ha respinto la domanda del medesimo volta all'ot-
tenimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità.
13.
13.1 Visto l'esito della causa, non sono prelevate delle spese processuali
(art. 63 PA). L'anticipo equivalente alle presunte spese processuali di fr.
400.-, versato il 25 maggio 2012, sarà restituito al ricorrente allorquando
la presente sentenza sarà cresciuta in giudicato.
13.2 Ritenuto che l'insorgente è rappresentato in questa sede da manda-
tario professionale, si giustifica altresì l'attribuzione di spese ripetibili (art.
64 PA in combinazione con l'art. 7 segg. del regolamento sulle tasse e
sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo fede-
rale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]; cfr. pure DTF 137 V 57
consid. 2 secondo cui la parte che ha presentato ricorso in materia d'as-
segnazione o rifiuto di prestazioni assicurative è reputata vincente, dal
profilo delle ripetibili, anche se la causa è rinviata all'amministrazione per
complemento istruttorio e nuova decisione). La stessa, in assenza di una
nota dettagliata, è fissata d'ufficio (art. 14 cpv. 2 TS-TAF) complessiva-
mente in fr. 2'000.-, tenuto conto del lavoro utile e necessario svolto dal
rappresentante del ricorrente. L'indennità per ripetibili è posta a carico
dell'UAIE.
(dispositivo alla pagina seguente)
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Pagina 16
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è accolto, nel senso che la decisione impugnata del 13 marzo
2012 è annullata e gli atti di causa sono rinviati all'UAIE affinché proceda
al completamento dell'istruttoria ed emani una nuova decisione ai sensi
dei considerandi.
2.
Non si prelevano spese processuali. L'anticipo di fr. 400.-, corrisposto il
25 maggio 2012, sarà restituito al ricorrente allorquando la presente sen-
tenza sarà cresciuta in giudicato.
3.
L'UAIE rifonderà al ricorrente fr. 2'000.- a titolo di spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
– rappresentante del ricorrente (Raccomandata con avviso di
ricevimento)
– autorità inferiore (n. di rif. ; Raccomandata; allegate: copie dello scritto
del ricorrente del 29 aprile 2014 e dell'allegato documento medico)
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata)
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Vito Valenti Marcella Lurà
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui
sono adempiute le condizioni di cui agli art. 82 e segg., 90 e segg. e 100
della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110).
Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei
mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in
possesso della parte – i documenti indicati come mezzi di prova devono
essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: