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T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Corte III
C2472/2011
Sen t e n z a d e l 7 l u g l i o 2 0 1 1
Composizione Giudici: Francesco Parrino (presidente del collegio),
Michael Peterli, Franziska Schneider;
Cancelliere: Dario Croci Torti
Parti A.______,
rappresentato dal Patronato INAS, via G. Lanz 25,
6850 Mendrisio,
ricorrente,
Contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond
Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto Assicurazione invalidità (decisione del 31 marzo 2011).
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Ritenuto in fatto e considerando in diritto che
mediante decisione del 31 marzo 2011, l'Ufficio dell'assicurazione per
l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE), competente per
emanare le decisioni per gli assicurati non residenti in Svizzera, ha
comunicato al Patronato INAS di Mendrisio, regolare rappresentante di
A.______, cittadino italiano, nato il , che la sua domanda dell'11
agosto 2008, volta al conseguimento di prestazioni dell'assicurazione
svizzera per l'invalidità era stata respinta per carenza d'invalidità di
livello pensionabile;
con il gravame depositato il 29 aprile 2011, A.______, rappresentato
dal Patronato INAS, ha chiesto l'annullamento dell'impugnata
decisione ed il riconoscimento del suo diritto a prestazioni assicurative
dell'AI; produce diversa documentazione sanitaria e chiede l'esonero
dalle spese processuali e la rifusione delle spese per il ricorso;
lo scrivente Tribunale amministrativo federale (TAF), con ordinanza del
3 maggio 2011, ha invitato l'autorità inferiore a esprimersi in merito al
ricorso ed alla documentazione esibita;
ricevuta l'impugnativa, l'Ufficio AI del Cantone Ticino, competente per
esaminare sul merito l'istruttoria e la vertenza, ha sottoposto gli atti al
proprio servizio medico, Dott. Erba;
questi, nella sua relazione del 7 giugno 2011, alla luce delle
discrepanze in materia di valutazione reumatologica ed in
considerazione della nuova severa problematica cardiologica, ha
ritenuto necessario un approfondimento dal punto di vista medico
specialistico in diverse discipline (reumatologia, neurologia,
cardiologia, psichiatria);
nelle sua risposta di causa del 7 giugno 2011, l'Ufficio AI del Cantone
Ticino ha proposto di ammettere il ricorso e di rinviargli atti per
effettuare i nuovi accertamenti sanitari;
nella sua risposta del 15 giugno 2011, l'UAIE ha tuttavia proposto di
respingere il ricorso e confermare l'impugnata decisione;
chiamato a pronunciarsi in merito alle risposte ricorsuali, il Patronato
INAS, con lettera del 27 giugno 2011, ha fatto notare l'evidente
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contraddizione fra le conclusioni dell'Ufficio AI cantonale con quelle
dell'UAIE; l'insorgente postula di procedere come proposto dall'Ufficio
AI cantonale;
in virtù dell'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale del
17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo tribunale giudica i ricorsi
contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021)
emanate dalle autorità menzionate agli art. 33 LTAF, riservate le
eccezioni di cui all'art. 32 LTAF;
in particolare, le decisioni rese dall'UAIE concernenti l'assicurazione
per l'invalidità possono essere portate innanzi al TAF conformemente
all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale sull'assicurazione per
l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20);
secondo l'art. 59 della legge federale sulla parte generale del diritto
delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA, RS 830.1) ha
diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione
su opposizione ed ha un interesse degno di protezione al suo
annullamento o alla sua modificazione: queste condizioni sono
adempiute nella specie;
il ricorso è tempestivo ed ossequioso dei requisiti minimi prescritti dalla
legge (art. 60 LPGA e 52 PA);
di tutta evidenza, la risposta dell'UAIE del 15 giugno 2011, che
propone la reiezione del gravame, è in netta contraddizione con quella
dell'Ufficio AI cantonale del 7 giugno 2011 che invece ne chiede
l'ammissione parziale;
la presa di posizione dell'UAIE può tuttavia essere considerata come
un errore, dalla quale ci si può discostare se si considera che l'Ufficio
competente per esaminare sul merito la vertenza è l'ufficio AI
cantonale (art. 40 cpv. 2 dell'ordinanza del 17 gennaio 1961
sull'assicurazione per l'invalidità [OAI, RS 831.201]);
può essere inoltre ricordato che l'UAIE non ha motivato la sua presa di
posizione rinviando esplicitamente la motivazione a quella esposta
dall'Ufficio ticinese;
ora, al modo di procedere proposto dall'amministrazione AI cantonale
è opportuno prestare adesione visto che un'indagine medica
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complementare appare indispensabile, i pareri essendo in contrasto
fra di loro (sull'accertamento inesatto o incompleto dei fatti
giuridicamente rilevanti cfr. art. 49 b PA);
è quindi indispensabile eseguire quanto richiesto per determinare lo
stato di salute effettivo di A.______ e per esaminare in maniera più
dettagliata se quest'ultimo possa ancora esercitare un'attività lucrativa;
in tali circostanze il ricorso deve essere accolto, la decisione
impugnata annullata e la causa rinviata all'autorità inferiore in virtù
dell'art. 61 PA, perché completi l'istruttoria;
non vengono prelevate spese;
in base all'art. 64 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto
o in parte, può assegnare al ricorrente un'indennità per le spese
indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato;
visti gli atti di causa, la memoria di ricorso e la documentazione
esibita, si giustifica riconoscere alla parte ricorrente un'indennità per
spese ripetibili di Fr. 700., la quale viene posta a carico dell'autorità
inferiore.
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il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è parzialmente accolto nel senso che, annullata l'impugnata
decisione del 31 marzo 2011, gli atti sono rinviati all'autorità inferiore
perché proceda ai sensi dei considerandi e statuisca di nuovo.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
Alla parte ricorrente viene riconosciuta un'indennità per spese ripetibili di
Fr. 700., la quale è posta a carico dell'autorità inferiore.
4.
Comunicazione a:
– rappresentante del ricorrente (atto giudiziario)
– autorità inferiore (n. di rif. ; raccomandata con allegato copia della
replica del 27 giugno 2011)
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (raccomandata)
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Francesco Parrino Dario Croci Torti
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
civile al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un
termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui sono
adempiute le condizioni di cui agli art. 72 segg. e 100 della legge sul
Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110). Gli atti scritti
devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di
prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere
allegati (art. 42 LTF).
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