Corte III
C-2485/2007
{ T 0 / 2 }
Sentenza del 19 giugno 2007
Composizione: Giudici: Francesco Parrino (Presidente del collegio), Eduard
Achermann ed Elena Avenati-Carpani
Cancelliere: Dario Croci Torti
A._______, Porto Valtravaglia, ricorrente, rappresentato dal Patronato INCA,
Ufficio legale, casella postale 287, 4005 Basilea 5,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti
all'estero (UAIE), avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211
Ginevra 2, autorità inferiore
decisione del 2 marzo 2007 in materia di prestazioni dell'assicurazione svizzera
per l'invalidità
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2ritenuto in fatto e considerando in diritto che:
mediante decisione del 19 aprile 2006, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità
per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha comunicato al Patronato INCA di
Bellinzona, già regolare rappresentante di A._______, cittadino italiano, nato il
X., che la sua richiesta volta al conseguimento di una rendita dell'assicurazione
svizzera per l'invalidità era stata respinta per carenza d'incapacità al lavoro di
livello pensionabile;
il nominato, rappresentato dal Patronato INCA di Basilea, ha formulato
tempestiva opposizione contro il suddetto provvedimento amministrativo
chiedendo il riconoscimento del suo diritto alla rendita intera AI da febbraio
2005; a suffragio delle sue conclusioni ha esibito una perizia medica svolta il 10
marzo 2006 dal Dott. B., specialista in ortopedia, Milano;
dopo aver sentito il parere del servizio medico dell'AI, mediante decisione su
opposizione del 2 marzo 2007, l'UAIE ha respinto l'opposizione di A._______;
con atto del 4 aprile 2007, l'assicurato, sempre rappresentato dal Patronato
INCA, ha tempestivamente impugnato detto provvedimento amministrativo,
chiedendo, sostanzialmente, il riconoscimento del suo diritto ad almeno la
mezza rendita AI a decorrere da dicembre 2003;
a suffragio delle sue conclusioni ha esibito una nuova relazione del Dott. B. del
26 marzo 2007;
ricevuta l'impugnativa, l'amministrazione ha sottoposto gli atti al proprio servizio
medico, il quale, nella sua relazione del 9 maggio 2007, ha annotato che il caso
richiede una valutazione ortopedica e psichiatrica approfondita;
nelle sue osservazioni ricorsuali del 21 maggio 2007, l'Ufficio AI del Cantone
Ticino propone la reiezione dell'impugnativa ed il rinvio degli atti perché possa
approfondire l'indagine dal punto di vista medico; a questa soluzione si è
associato l'UAIE nella sua risposta del 29 maggio 2007;
con ordinanza del 4 giugno 2007, il Giudice istruttore ha trasmesso alla parte
ricorrente, per conoscenza, la risposta dell'amministrazione ed altra
documentazione di rilievo; nel contempo ha comunicato alle parti la
composizione del collegio giudicante;
a tutt'oggi non sono pervenute domande di ricusazione;
in virtù dell'art. 31 della Legge sul Tribunale amministrativo federale del 17
giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo tribunale giudica i ricorsi contro le
decisioni ai sensi dell'art. 5 della Legge federale sulla procedura amministrativa
del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) emanate dalle autorità menzionate agli
art. 33 e 34 LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32;
in particolare, le decisioni rese dall'UAIE concernenti l'assicurazione per
l'invalidità possono essere portate innanzi al TAF conformemente all'art. 69 cpv.
1 lett. b della Legge federale su l'assicurazione per l'invalidità del 19 giugno
1959 (LAI, RS 831.20);
3la Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6
ottobre 2000 (LPGA, RS 830.1) è entrata in vigore il 1° gennaio 2003 ed ha
comportato la modifica di numerose disposizioni legali, segnatamente
nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità;
secondo l'art. 2 LPGA le disposizioni di questa legge sono applicabili alle
assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione federale, se e per quanto le
singole leggi sulle assicurazioni sociali lo prevedano; inoltre, l'art. 1 LAI
stabilisce che le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per
l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la presente legge non preveda
espressamente una deroga;
ai sensi dell'art. 59 LPGA e dell'art. 48 cpv. 1 PA, ha diritto di ricorrere chiunque
è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse
degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione; queste
condizioni sono adempiute nella specie;
il ricorso è stato introdotto nei termini e nella forma prescritti dalla legge (art. 60
LPGA e 52 PA), è pertanto necessario entrare nel merito;
ora, al modo di procedere proposto dall'amministrazione è opportuno prestare
adesione visto che l'indagine medica specialistica appare indispensabile, i pareri
essendo in contrasto fra di loro (sull'accertamento inesatto o incompleto dei fatti
giuridicamente rilevanti cfr. art. 49 b PA);
è quindi indispensabile eseguire quanto richiesto per determinare lo stato di
salute effettivo di A._______ e per esaminare in maniera più dettagliata se
quest'ultimo possa ancora esercitare un'attività lucrativa e, se del caso, in quale
misura;
in tali circostanze il ricorso deve essere parzialmente accolto, la decisione
impugnata annullata e la causa rinviata all'ufficio AI intimato in virtù dell'art. 61
PA, perché completi l'istruttoria;
non vengono prelevate spese;
in base all'art. 64 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso tutto o in parte,
può assegnare al ricorrente un'indennità per le spese indispensabili e
relativamente elevate che ha sopportato;
nel caso in esame, vista la memoria di ricorso e il rapporto del Dott. B., si
giustifica riconoscere alla parte ricorrente un'indennità per spese ripetibili di Fr.
900.--, da porre a carico dell'Ufficio AI intimato;
4Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è parzialmente accolto nel senso che, annullata la decisione
impugnata del 2 marzo 2007, l'incarto è rinviato all'Ufficio
dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero,
Ginevra, affinché completi l'istruttoria ai sensi dei considerandi e statuisca
di nuovo.
2. Non si percepiscono spese.
3. Alla parte ricorrente viene riconosciuta un'indennità per spese ripetibili di
Fr. 900.--, la quale viene posta a carico dell'Ufficio AI per gli assicurati
residenti all'estero.
4. Comunicazione:
- al ricorrente (raccomandata AG)
- all'autorità inferiore (n. di rif. 1.; raccomandata)
- all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna
Rimedi di diritto
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico
al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni
dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale
federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono contenere le
conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione
impugnata e – se in possesso della parte – i documenti indicati come mezzi di prova
devono essere allegati (art. 42 LTF).
Il Presidente del collegio: Il Cancelliere:
Francesco Parrino Dario Croci Torti
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