Corte II I
C-2485/2009/
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 1 5 s e t t e m b r e 2 0 1 0
Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio),
Beat Weber, Vito Valenti,
cancelliere Dario Quirici.
A._______,
patrocinato dall'avvocato Franco Papadia,
viale O. Quarta 16, IT-73100 Lecce,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
assicurazione invalidità, decisione del 3 marzo 2009.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-2485/2009
Fatti:
A.
A._______, cittadino italiano nato il (...), coniugato, ha lavorato in
Svizzera come operaio dal 1977 al 2007, versando i contributi
obbligatori all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità
(AVS/AI; doc. 39). Il 18 marzo 2008, per il tramite dell'Istituto nazionale
italiano della previdenza sociale (INPS), l'assicurato ha formulato
all'Ufficio dell'assicurazione per gli assicurati residenti all'estero (UAIE)
una domanda di rendita d'invalidità svizzera (doc. 1).
B.
Nell'ambito dell'istruzione della domanda di rendita, l'UAIE ha
acquisito, tra gli altri, i documenti seguenti:
- i questionari per il datore di lavoro e per l'assicurato, del 15 e 16
luglio 2008 (doc. 9 e 10), dai quali traspare che quest'ultimo ha
lavorato come “secondary logistics operator”, dal 1° gennaio 1999 al
30 aprile 2007, quando ha cessato l'attività per rientrare in Italia, alle
dipendenze della ditta "... S.A.", eseguendo da ultimo quaranta ore alla
settimana, con un salario mensile di Fr. 6'070.-,
- un referto radiologico del 25 settembre 1996 (doc. 11), facente stato
di un'ernia discale (EDD) paramediana sinistra a livello di L5-S1,
- un referto d'intervento operatorio, del 22 ottobre 1996 (doc. 12),
relativo ad un'emilaminectomia e un'erniectomia a livello di L5-S1,
- un rapporto ospedaliero del 5 novembre 1996 (doc. 13), nel quale è
descritto un decorso postoperatorio favorevole,
- un rapporto ospedaliero del 19 novembre 1996 (doc. 15), nel quale è
riferito che le conseguenze postoperatorie sono semplici e che
l'assicurato è stato dimesso dal servizio di chirurgia ortopedica il 16
novembre 1996, in buono stato generale, senza deficit neurologici e
senza dolore,
- un referto di visita specialistica del 18 dicembre 2007 (doc. 16), di
difficile lettura,
- un referto pneumotisiologico dell'8 gennaio 2008 (doc. 17 e 17.1),
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facente stato di una disventilopatia di tipo misto di lieve entità,
- un referto cardiologico del 24 gennaio 2008 (doc. 18), nel quale è
diagnosticata una cardiopatia ipertensiva,
- un referto radiografico del rachide, del 26 febbraio 2008 (doc. 19.2),
facente stato, in particolare, di una rettilizzazione della lordosi con
discopatia tra C5 e C6 e di una lomboartrosi osteofitica con discopatia
tra L5 e S1,
- un referto d'esame ecocardiodoppler del 6 marzo 2008 (19 e 19.1),
che riferisce la presenza di spessori parietali nei limiti superiori della
norma, senza flussi patologici,
- un rapporto cardiologico del 5 aprile 2008 (doc. 20), nel quale sono
descritti un ritmo sinusale con periodi diurni di tachicardia sinusale di
frequenza massima, un'aritmia extrasistolica sopraventricolare
sporadica, non ripetitiva, sporadiche extrasistole ventricolari,
monomorfe e isolate, e un'assenza di aritmie ipocinetiche e di
modificazioni ischemiche acute,
- un referto di esame ecocardiologico eseguito il 12 aprile 2008 (doc.
21), nel quale sono poste le seguenti conclusioni diagnostiche:
ventricolo sinistro con dimensioni interne ai limiti alti, ipertrofia
concentrica delle pareti e normale cinetica regionale, incontinenza
della valvola mitrale, inversione del rapporto E/A mitralico da ridotta
compliance del ventricolo sinistro,
- una perizia medica particolareggiata E 213 del dott. B._______, del
15 aprile 2008 (doc. 22), nella quale sono diagnosticate una
cardiopatia ipertensiva, una lombosciatalgia sinistra in esiti
d'intervento per EDD e note di broncopatia cronica, ed è affermato che
il ricorrente può continuare a svolgere a tempo parziale il suo ultimo
lavoro o altre attività confacenti, il grado d'invalidità, secondo il diritto
italiano, essendo valutato al 50%.
C.
L'UAIE ha sottoposto per valutazione la documentazione raccolta al
proprio servizio medico, nella persona del dott. C._______, il quale,
nella sua presa di posizione del 28 agosto 2008 (doc. 24), ha
sollecitato l'esecuzione di un esame reumatologico dell'assicurato.
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Per il tramite dell'INPS, l'UAIE ha fatto esibire un referto di visita
ortopedica del 5 novembre 2008 (doc. 28), diagnosticante degli esiti di
una remota erniectomia discale L4-L5 con risentimento radicolare
all'arto inferiore sinistro, non trattato fisioterapicamente e con scarso
impiego di farmaci, ad incidenza funzionale di grado lieve-moderato
nella professione d'operaio logistico, come pure una nuova perizia
medica particolareggiata E 213 della dott.ssa E._______, del 6
novembre 2008 (doc. 29), dello stesso tenore della perizia E 213 del
dott. B._______ (doc. 22), senonché in essa è specificato che l'orario
giornaliero massimo per l'ultimo lavoro svolto o per altre attività
adeguate, è di tre o quattro ore.
D.
Il dott. C._______ si è nuovamente pronunciato sul caso con rapporto
del 18 dicembre 2008 (doc. 31), nel quale ha posto la diagnosi
principale di lombosciatalgia con sindrome radicolare a livello di S1 a
sinistra, di esiti da operazione di un'ernia del disco L5-S1 e di diagnosi
associate senza ripercussione sulla capacità lavorativa di
broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) di grado leggero,
d'ipertensione e di cardiopatia ipertensiva, concludendo che la
capacità lavorativa dell'assicurato nella sua ultima attività è completa.
Il 5 gennaio 2009 l'UAIE ha quindi approntato un progetto di decisione,
con il quale ha preannunciato all'assicurato il rigetto della sua
domanda d'invalidità, invitandolo nel contempo a formulare eventuali
osservazioni entro un termine di trenta giorni (doc. 32).
Per il tramite del patronato Ente nazionale confederale di assistenza ai
lavoratori (ENCAL), l'assicurato si è opposto al progetto con scritto del
16 gennaio 2009 (doc. 33), limitandosi a chiedere una rivalutazione
della pratica.
Il 3 marzo 2009 l'UAIE ha emanato una decisione, mediante la quale
ha negato all'interessato il diritto all'ottenimento di una rendita
d'invalidità svizzera (doc. 34).
E.
Contro questa decisione, rappresentato dall'avvocato Papadia,
l'assicurato ha inoltrato ricorso al Tribunale amministrativo federale l'11
aprile 2009, chiedendo che gli sia attribuita una rendita intera
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d'invalidità o, a titolo sussidiario, di grado inferiore, previa esecuzione
di misure istruttorie complementari. Egli ha prodotto diversa
documentazione medica, in parte già agli atti, salvo un certificato
medico del 7 marzo 2008, facente stato di una cardiopatia ipertensiva,
di una spondilodiscoartrosi e di una bronchite cronica, ed un referto
radiologico lombosacrale del 25 marzo 2009, in cui è riferita, tra l'altro,
l'esistenza di una piccola ernia discale foraminale sinistra in L4-5.
Il dott. D._______, medico dell'UAIE, si è pronunciato sulla detta
documentazione con rapporto del 16 giugno 2009 (doc. 38), nel quale
ha rilevato che essa non apporta nuovi elementi diagnostici,
concludendo che l'apprezzamento del caso rimane invariato.
L'UAIE ha presentato la propria risposta al ricorso il 18 giugno 2009,
chiedendo che sia respinto e che la decisione impugnata sia
confermata.
Il ricorrente ha replicato il 29 luglio 2009, ribadendo le proprie
conclusioni.
L'UAIE ha brevemente duplicato il 6 agosto 2009, riconfermando il
proprio punta di vista.
F.
Con decisione incidentale del 12 agosto 2009, questo Tribunale ha
invitato il ricorrente a versare un anticipo equivalente alle presunte
spese processuali di Fr. 300.-. Un pagamento di Fr. 307.- è stato
effettuato il 9 settembre 2009.
Diritto:
1.
1.1 In virtù dell'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale
del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo tribunale giudica i
ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021),
emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, riservate le
eccezioni di cui all'art. 32 LTAF. In particolare, le decisioni rese
dall'UAIE concernenti l'assicurazione per l'invalidità possono essere
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portate davanti al Tribunale amministrativo federale conformemente
all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale sull'assicurazione per
l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20).
Di conseguenza, questo Tribunale è competente a giudicare il
presente ricorso.
1.2 Secondo l'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di
assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA, nella misura in cui è
applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale
del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). In conformità
con l'art. 2 LPGA, le disposizioni della presente legge sono applicabili
alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione federale, se e
per quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo prevedano.
Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili
all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempreché la
LAI non deroghi alla LPGA.
1.3 Conformemente all'art. 59 LPGA, ha diritto di ricorrere chiunque è
toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un
interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua
modificazione. Il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla
notificazione della decisione o della decisione contro cui l'opposizione
è esclusa (art. 60 LPGA). Esso deve contenere le conclusioni, i motivi,
l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo
rappresentante, con allegati la decisione impugnata e i documenti
indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente (art.
52 cpv. 1 PA).
1.4 In concreto, il ricorso è ammissibile nella misura in cui è stato
presentato tempestivamente e nel rispetto dei requisiti previsti dalla
legge (art. 59 e 60 LPGA, nonché l'art. 52 cpv. 1 PA), e visto che
l'anticipo relativo alle spese processuali, è stato versato nel termine
impartito.
2.
2.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i
suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del
21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che
regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il
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Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971
relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori
subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano
all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il
corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n°
574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del
Regolamento n° 1408/71, RS 0.831.109.268.11). Si tratta di una
normativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data
dal 1° giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della
parità di trattamento tra i cittadini di uno Stato membro della Comunità
europea, ivi risiedenti, ed i cittadini svizzeri (art. 2 e 3 del
Regolamento CEE n° 1408/71).
2.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'Allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri
della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono
sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora
il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo (art. 6 del
Regolamento CEE n° 1408/71). Nella misura in cui l'Accordo, in
particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di
sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni contrarie,
l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle condizioni di
ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono regolate dal
diritto interno svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4).
2.3 L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella
presente procedura, trattandosi di un cittadino italiano che risiede
nell'Unione europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del
Consiglio del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21
marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
2.4 Per costante giurisprudenza, l'ottenimento di una pensione
straniera d'invalidità non pregiudica l'apprezzamento di un'invalidità
secondo il diritto svizzero (v. sentenza del Tribunale federale I 435/02
del 4 febbraio 2003 consid. 2). Anche in seguito all'entrata in vigore
dell'ALC, il grado d'invalidità di un assicurato che pretende una rendita
dell'assicurazione svizzera è determinato esclusivamente secondo il
diritto svizzero (DTF 130 V 253 consid. 2.4).
3.
Relativamente al diritto applicabile, deve essere ancora precisato che
la presente procedura è retta dalla LAI nel suo tenore modificato il 6
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ottobre 2006 (V revisione) ed in vigore dal 1° gennaio 2008, ritenuto
tuttavia il principio secondo il quale le norme applicabili sono quelle in
vigore al momento in cui dei fatti giuridicamente rilevanti si sono
verificati (DTF 130 V 445 consid. 1.2).
4.
Il ricorrente contesta la validità materiale della decisione dell'UAIE,
chiedendo che gli sia riconosciuto il diritto ad una rendita intera
d'invalidità o, a titolo sussidiario, di grado inferiore.
5.
Secondo le norme applicabili, per avere diritto ad una rendita
dell'assicurazione invalidità svizzera, un cittadino italiano deve
adempiere, cumulativamente, le seguenti condizioni:
- essere invalido ai sensi della legge svizzera;
- avere versato contributi all'AVS/AI svizzera durante almeno 3 anni
(art. 36 LAI). A tale fine è possibile prendere in considerazione anche i
contributi versati ad un'assicurazione sociale assimilata di uno Stato
membro dell'Unione europea (UE) o dell'Associazione europea di
libero scambio (AELS), a condizione che almeno un anno di contributi
sia registrato all'AVS/AI svizzera (FF 2005 p. 4065; art. 45 del
regolamento 1408/71).
In concreto, è pacifico che il ricorrente adempie la condizione della
durata minima di contribuzione, alla quale la legge subordina
l'erogazione di una rendita. Rimane ora da esaminare se sia invalido ai
sensi di legge.
6.
6.1 In base all'art. 8 cpv. 1 LPGA è considerata invalidità l'incapacità
al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga
durata. L'art. 4 cpv. 1 LAI precisa che l'invalidità può essere
conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2
della stessa norma stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere
quando, per natura e gravità, motiva il diritto alla singola prestazione.
6.2 L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per
almeno il 70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%,
ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto
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di rendita se è invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 2 LAI). In
seguito all'entrata in vigore dell'ALC, la limitazione prevista dall'art. 29
cpv. 4 LAI, secondo il quale le rendite per un grado d'invalidità inferiore
al 50% sono versate solo ad assicurati che sono domiciliati e dimorano
abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA), non è più applicabile quando
l'assicurato è cittadino svizzero o dell'UE e vi risiede.
6.3 L'art. 28 cpv. 1 LAI stabilisce che l'assicurato ha diritto ad una
rendita alle seguenti condizioni: (a) la sua capacità di guadagno o la
sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere
ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti
d'integrazione ragionevolmente esigibili; (b) ha avuto un'incapacità di
lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza
notevole interruzione; e (c) al termine di questo anno è invalido almeno
al 40%. Tuttavia, il diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi
dalla data in cui l'assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni
conformemente all'articolo 29 cpv. 1 LPGA, ma al più presto a partire
dal mese seguente il compimento dei 18 anni (art. 29 cpv. 1 LAI).
6.4 Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o
parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di
compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel
campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata
possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in
un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al
guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o
parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro
equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla
salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto
l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente
esigibili. Per valutare la presenza di un'incapacità al guadagno sono
considerate esclusivamente le conseguenze del danno alla salute;
inoltre, sussiste un'incapacità al guadagno soltanto se essa non è
obbiettivamente superabile (art. 7 cpv. 2 LPGA nel suo nuovo tenore
dal 1° gennaio 2008).
6.5 La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è
di carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid.
1b). In base all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. 28a cpv. 1
LAI, per valutare il grado d'invalidità, il reddito che l'assicurato
potrebbe conseguire esercitando l'attività ragionevolmente esigibile da
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lui dopo la cura medica e l'eventuale esecuzione di provvedimenti
d'integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato
del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere
se non fosse diventato invalido. In altri termini, l'assicurazione svizzera
per l'invalidità risarcisce soltanto la perdita economica che deriva da
un danno alla salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio,
non la malattia o la conseguente incapacità lavorativa (metodo
generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30; Pratique VSI 2000 p.
84). La documentazione medica costituisce un importante elemento di
giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente
esigibili dall'assicurato, ma non spetta al medico graduare l'invalidità
dell'assicurato (DTF 114 V 314).
7.
Il giudice delle assicurazioni sociali deve esaminare in maniera
obiettiva tutti i mezzi di prova, indipendentemente dalla loro
provenienza, e poi decidere se i documenti messi a disposizione
permettono di giungere ad un giudizio attendibile sulle pretese
giuridiche litigiose (DTF 125 V 352 consid. 3a). Per costante
giurisprudenza le certificazioni mediche possono costituire importanti
elementi d'apprezzamento del danno invalidante, allorché permettono
di valutare l'incapacità lavorativa e di guadagno dell'interessato in
un'attività da lui ragionevolmente esigibile (DTF 115 V 134 consid. 2,
114 V 314 consid. 3c). Perché un rapporto medico abbia valore
probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera
completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda
conto di tutte le affezioni di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in
piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro
nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della
situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere
motivate (DTF 125 V 352, 122 V 160). Per quel che riguarda i rapporti
concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della
vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di
fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di
dubbio, in favore del suo paziente (DTF 125 V 353; VSI 2001 p. 109).
8.
8.1 In concreto, dall'insieme della documentazione medica agli atti e,
in particolare, dalle perizie E 213 del dott. B._______ e della dott.ssa
E._______, medici dell'INPS, del 15 aprile, rispettivamente del 6
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novembre 2008, e dal rapporto del dott. C._______, medico dell'UAIE,
del 18 dicembre 2008 (doc. 22), risulta la diagnosi di lombosciatalgia
con sindrome radicolare a livello di S1 a sinistra, di esiti da operazione
di un'ernia del disco L5-S1, di BPCO di grado leggero, d'ipertensione e
di cardiopatia ipertensiva.
Visto il carattere univoco di questa diagnosi, del resto non contestata
dal ricorrente, il collegio giudicante non ha nessun motivo per
scostarsene.
8.2 Per costante giurisprudenza, le affezioni appena menzionate sono
di carattere labile, ossia suscettibili di migliorare o di peggiorare. Così,
nell'assenza di uno stato di salute sufficientemente stabilizzato, il
ricorrente potrebbe pretendere una rendita dell'assicurazione svizzera
per l'invalidità solo a partire dal momento in cui abbia subito, senza
interruzione notevole, un'incapacità lavorativa di almeno il 40%
durante un anno (art. 28 cpv. 1 lett. b LAI) e, al termine di questo anno,
sia invalido almeno al 40% (art. 28 cpv. 1 lett. c LAI).
8.3 Rispetto all'influenza delle dette affezioni sulla capacità lavorativa
del ricorrente, nelle perizie E 213 del dott. B._______ e della dott.ssa
E._______ è riportato, secondo il diritto italiano, un grado d'invalidità
del 50% per l'ultima attività svolta o per altre attività confacenti, la
dott.ssa E._______ avendo inoltre specificato che l'orario di lavoro
giornaliero massimo è di tre o quattro ore.
Nel referto di visita ortopedica del 5 novembre 2008 (doc. 28), è stato
inoltre specificato che il rachide è spinalgico a livello lombare, con
lieve accentuazione della cifosi dorsale, che le escursioni del distretto
lombosacrale sono limitate solo ai gradi estremi, che le escursioni
delle scapolo-omerali sono nei limiti, con conservazione della forza
prensile, che il trofismo muscolare agli arti superiori è nei limiti, mentre
è leggermente ridotto agli arti inferiori, che la manovra di Lasègue è
positiva solo ai gradi estremi a sinistra e che la deambulazione è
sufficientemente spedita, con accosciamento possibile fino ai gradi
estremi e prudente recupero dell'ortostasi.
Dal canto suo, il dott. C._______ ha considerato, nel suo rapporto del
18 dicembre 2008, che la capacità lavorativa è completa per l'attività
d'operaio logistico. Egli ha sottolineato, riferendosi in particolare al
referto di visita ortopedica del 5 novembre 2008 (doc. 28), che il
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ricorrente, dopo l'intervento d'erniectomia discale L4-L5 nel 1996, non
ha beneficiato di cure fisioterapiche, che la presa di medicamenti
antalgici avviene in modo irregolare ed occasionale, e che gli esiti del
detto intervento hanno un'incidenza di grado lieve-moderato.
In questa sede, il ricorrente ha esibito nuovi documenti medici,
riferenti, sostanzialmente, la diagnosi di piccola ernia discale
foraminale in L4-5, di cardiopatia ipertensiva, di spondilodiscoartrosi e
di BPCO.
Pronunciandosi in proposito con rapporto del 16 giugno 2009 (doc.
38), il dott. D._______, medico dell'UAIE, ha considerato che la
diagnosi di piccola ernia discale L4-5 è compatibile con i problemi
conosciuti d'ipodisestesia (“Sensibilitätsstörungen”) del ricorrente, e,
basandosi sul rapporto ortopedico del 5 novembre 2008, ha
sottolineato che può essere esclusa una compressione del nervo
ischiatico clinicamente rilevante. Il medico dell'UAIE ha inoltre
osservato che gli ulteriori elementi diagnostici di cardiopatia
ipertensiva con relativa terapia medicamentosa, di
spondilodiscoartrosi e di BPCO, erano già conosciuti e sono già stati
considerati dal dott. C._______, concludendo che il ricorrente deve
essere reputato in grado di svolgere il suo ultimo lavoro in maniera
completa almeno fino alla data della decisione impugnata.
8.4 Ne discende che il collegio giudicante, tenuto conto dell'intera
documentazione medica all'incarto, non può che aderire alla
valutazione dei medici dell'UAIE e ritenere il ricorrente capace di
continuare ad esercitare il lavoro d'operaio logistico senza alcuna
restrizione di natura funzionale.
9.
Rispetto alla richiesta di mezzi di prova formulata dal ricorrente, se
l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il
giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla
convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere
considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non
potrebbero più modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre
prove (valutazione anticipata delle prove; DTF 122 II 469, 122 III 223,
119 V 344). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere
sentito, garantito dall'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della
Confederazione svizzera del 18 aprile 1999 (Cost, RS 101;
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Sozialversicherungsrecht, Rechtsprechung [SVR] 2001, IV, n. 10;
riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v. Cost., cfr. DTF 124 V 94, 122 V
162 e 119 V 344).
In concreto, il collegio giudicante è del parere che la documentazione
agli atti è sufficiente per statuire nel merito, per cui le richieste
probatorie non possono essere soddisfatte.
10.
È necessario a questo punto ricordare che, secondo un principio
generale del diritto delle assicurazioni sociali, ogni assicurato ha
l'obbligo di ridurre il danno conseguente alla sua invalidità (sentenza
del Tribunale federale I 147/01 del 9 maggio 2001; DTF 123 V 230
consid. 3c e DTF 117 V 275 consid. 2b). In virtù di tale obbligo,
l'assicurato deve intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente
esigibile per ovviare nel modo migliore possibile alle conseguenza
della sua invalidità, segnatamente mettendo a profitto la sua residua
capacità lavorativa, se necessario in una nuova professione (sentenza
del Tribunale federale I 543/03 del 27 agosto 2004; DTF 113 V 22
consid. 4a).
11.
Di conseguenza, la decisione impugnata del 3 marzo 2009 deve
essere confermata e il ricorso respinto.
12.
Secondo l'art. 63 cpv. 1 PA, le spese processuali sono di regola messe
a carico della parte soccombente. In concreto, visto l'esito della
procedura, le spese processuali sono poste a carico del ricorrente e
compensate con l'anticipo versato il 9 settembre 2009.
In conformità con l'art. 64 cpv. 1 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il
ricorso in tutto o in parte, può assegnare al ricorrente una indennità
per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato
(spese ripetibili). Considerato l'esito della procedura, non si assegnano
al ricorrente indennità per spese ripetibili.
13. Per quanto concerne l'UAIE, le autorità federali non hanno diritto
ad un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 del Regolamento del
21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi
al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali sono poste a carico del ricorrente e compensate
con l'anticipo versato il 9 settembre 2009.
3.
Non si assegnano indennità per spese ripetibili.
4.
Comunicazione:
- al rappresentante del ricorrente (Raccomandata/AR);
- all'autorità inferiore (n. di rif. ...; Raccomandata);
- all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata).
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
La presidente del collegio: Il cancelliere:
Elena Avenati-Carpani Dario Quirici
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Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e
segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17
giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono contenere le
conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere
firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono
essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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