Corte II I
C-2486/2009
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 1 7 m a g g i o 2 0 1 0
Giudici: Francesco Parrino (presidente del collegio),
Elena Avenati-Carpani, Madeleine Hirsig;
Cancelliere: Dario Croci Torti.
A._______, patrocinata dall'avvocato Franco Papadia,
viale O. Quarta 16, IT-73100 Lecce,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Assicurazione invalidità (decisione 27 febbraio 2009)
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-2486/2009
Fatti:
A.
A._______, cittadina italiana, nata il , coniugata con figli, ha lavorato in
Svizzera dal 1974 al 1982, solvendo regolari contributi
all'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità
durante tale periodo (doc. 24). Dopo il rimpatrio, non ha più ripreso
un'attività lucrativa dedicandosi ai lavori della propria economia
domestica (doc. 7, 9).
B.
In data 3 giugno 2008, la nominata ha formulato una domanda volta al
conseguimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per
l'invalidità (doc. 1, 4).
La richiedente è stata visitata il 16 luglio 2008 presso i servizi medici
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) di Casarano, ove
il medico incaricato ha evidenziato la diagnosi di "diabete mellito
scompensato di tipo II, ipertensione arteriosa, segni clinici di
poliartrosi, sindrome ansioso-depressiva" ed ha posto un tasso
d'invalidità del 70% (doc. 13). Sono stati esibiti documenti oggettivi,
quali: la cartella clinica relativa al ricovero dal 17 al 23 aprile 2008 per
diabete mellito di tipo 2 scompensato, obesità di grado III, ipertensione
arteriosa (doc. 11); i risultati (lettera di dimissione ospedaliera) di
alcuni esami oggettivi effettuati nel corso di detto ricovero (doc. 12).
Nel questionario per assicurati occupati nell'economia domestica, la
nominata ha affermato di non essere in grado di svolgere praticamente
nessuno dei lavori nell'economia domestica (doc. 8).
C.
Nella sua relazione del 12 novembre 2008, il Dott. Battaglia, del
Servizio medico regionale (SMR) "Rhône", dell'Ufficio
dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero
(UAIE), dopo aver ripreso la diagnosi sopra riferita, ha affermato che la
richiedente non avrebbe mai subito un'incapacità di lavoro di livello
pensionabile (doc. 15).
L'amministrazione ha aderito al parere del proprio medico ed un
progetto di decisione comportante il diniego di prestazioni assicurative
è stato inviato all'interessata il 24 novembre 2008 (doc. 16). Con
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scritto del 9 dicembre successivo, rappresentata dal Patronato ENCAL
di Patù, A._______ ha ribadito la sua richiesta. Ha prodotto, a
suffragio delle sue conclusioni, una relazione d'esame neurologico del
3 ottobre 2008 (Dott. Carbone) nella quale si conferma una sindrome
ansio-depressiva in trattamento e la patologia somatica nota; lo stesso
sanitario riprende la stessa diagnosi nel certificato successivo del 17
dicembre 2008 (doc. 18, 19).
L'incarto è stato risottoposto in esame al Dott. Battaglia, il quale, nella
sua relazione del 13 febbraio 2009, si è riconfermato nelle sue
precedenti considerazioni (doc. 20).
Mediante decisione del 27 febbraio 2009, l'UAIE ha respinto la
richiesta di rendita (doc. 21).
D.
Con il ricorso depositato l'11 aprile 2009, A._______, rappresentata
dall'avv. Papadia di Lecce, chiede, sostanzialmente, l'annullamento del
summenzionato provvedimento amministrativo e, di conseguenza, il
riconoscimento del suo diritto a prestazioni assicurative. Produce
documentazione già ad atti, a parte alcuni brevi referti di visite
specialistiche in diabetologia del 2005-2008, un certificato di visita
oculistica del 20 giugno 2005, un referto radiologico del rachide
lombare e delle coxo-femorali del 5 settembre 2002.
E.
Ricevuto il ricorso, l'amministrazione ha sottoposto gli atti al Dott.
Lehmann, del proprio servizio medico, il quale, nella relazione del 9
giugno 2009, ha affermato che, nonostante le patologie in atto,
l'interessata sarebbe in grado di attendere, regolarmente, alle sue
incombenze domestiche (doc. 26). Nelle sue osservazioni ricorsuali
del 12 giugno 2009, l'UAIE propone pertanto la reiezione
dell'impugnativa.
Dopo aver preso atto della risposta dell'amministrazione e di altra
documentazione di rilievo, l'avv. Papadia, con scritto del 3 luglio 2009,
ha ribadito l'intenzione della propria assistita di mantenere il gravame.
Con decisione incidentale del 28 luglio 2009, la parte ricorrente è stata
invitata a versare un anticipo corrispondente alle presunte spese
processuali, di Fr. 300.-. Detto anticipo è stato regolarmente versato l'8
settembre 2009.
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Diritto:
1.
Riservate le eccezioni di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005
sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), il Tribunale
amministrativo federale (TAF) giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF, i ricorsi
contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20
dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021)
emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. In particolare, le
decisioni rese dall'UAIE concernenti l'assicurazione per l'invalidità
possono essere portate innanzi al TAF conformemente all'art. 69 cpv. 1
lett. b della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per
l'invalidità (LAI, RS 831.20).
2.
2.1 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA la procedura in materia di
assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è
applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale
del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1
LAI le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per
l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la presente legge non
preveda espressamente una deroga.
2.2 Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato
dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse
degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione.
Queste condizioni sono adempiute nella specie.
2.3 Il ricorso è tempestivo e rispetta i requisiti minimi prescritti dalla
legge (art. 60 LPGA e 52 PA). L'interessata ha versato l'anticipo
corrispondente alle presunte spese processuali di Fr. 300.- entro il
termine impartito. Il gravame è dunque ammissibile, nulla ostando
all'esame del merito dello stesso.
3.
3.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i
suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del
21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che
regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il
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Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971
relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori
subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano
all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il
corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n°
574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del
Regolamento n° 1408/71, RS 0.831.109.268.11). Si tratta di una
normativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data
dal 1° giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della
parità di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro
della Comunità europea ed i cittadini svizzeri (art. 3 e 6 del
Regolamento CEE n° 1408/71).
3.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri
della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono
sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora
il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui
l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni
contrarie, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle
condizioni di ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono
regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4).
3.3 L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella
presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione
europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio
del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo
1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
4.
Relativamente al diritto applicabile, deve essere precisato che, a
partire dal 1° gennaio 2008, la presente procedura è retta dalla LAI nel
suo tenore modificato il 6 ottobre 2006 (V revisione), ritenuto tuttavia il
principio secondo il quale le norme applicabili sono quelle in vigore al
momento in cui dei fatti giuridicamente rilevanti si sono verificati (DTF
130 V 445 consid. 1.2).
Il periodo di cognizione giudiziaria dello scrivente Tribunale
amministrativo federale si estende fino al 27 febbraio 2009, data
dell'impugnata decisione. Il giudice delle assicurazioni sociali analizza,
infatti, la legalità della decisione impugnata, in generale, secondo lo
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stato di fatto esistente al momento in cui la decisione in lite è stata
resa (DTF 130 V citata).
5.
Per avere diritto ad una rendita dell'assicurazione invalidità svizzera,
ogni richiedente deve adempiere cumulativamente le seguenti
condizioni:
• essere invalido ai sensi della legge svizzera;
• aver versato contributi all'AVS/AI svizzera per tre anni (art. 36 LAI).
A tal fine è possibile prendere in considerazione anche i contributi
versati ad un'assicurazione sociale assimilata di uno Stato membro
dell'Unione europea (UE) o dell'Associazione europea di libero
scambio (AELS), a condizione che almeno un anno di contributi sia
registrato all'AVS/AI svizzera (FF 2005 p. 4065; art. 45 del
regolamento 1408/71).
Nella specie, la ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI svizzera per
un periodo superiore ai tre anni. Pertanto, l'interessata adempie la
condizione della durata minima di contribuzione, alla quale la legge
subordina l'erogazione di una rendita. Rimane ora da esaminare se sia
invalida ai sensi di legge.
6.
6.1 In base all'art. 8 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al
guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga
durata. L'art. 4 LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad
infermità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma
stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e
gravità, motiva il diritto alla singola prestazione.
6.2 L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per
almeno il 70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%,
ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto
di rendita se è invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 2 LAI). In
seguito all'entrata in vigore dell'Accordo bilaterale, la limitazione
prevista dall'art. 29 cpv. 4 LAI, secondo il quale le rendite per un grado
d'invalidità inferiore al 50% sono versate solo ad assicurati che sono
domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA), non è
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più applicabile quando l'assicurato è cittadino svizzero o dell'UE e vi
risiede.
6.3 L'art. 28 cpv. 1 LAI stabilisce che l'assicurato ha diritto ad una
rendita alle seguenti condizioni: a. la sua capacità di guadagno o la
sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere
ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti
d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità di
lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza
notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido almeno
al 40%. Tuttavia, il diritto alla rendita nasce al più presto dopo 6 mesi
dalla data in cui l'assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni
conformemente all'art. 29 cpv. 1 LPGA, ma al più presto a partire dal
mese seguente il compimento dei 18 anni (art. 29 cpv. 1 LAI).
6.4 Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o
parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di
compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel
campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata
possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in
un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al
guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o
parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro
equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla
salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto
l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente
esigibili. Per valutare la presenza di un'incapacità al guadagno sono
considerate esclusivamente le conseguenze del danno alla salute;
inoltre, sussiste un'incapacità al guadagno soltanto se essa non è
obbiettivamente superabile (art. 7 cpv. 2 LPGA).
6.5 Per gli art. 5 LAI ed 8 cpv. 3 LPGA gli assicurati maggiorenni che
prima di subire un danno alla salute fisica mentale o psichica non
esercitavano un'attività lucrativa e dai quali non si può esigere che
l'esercitino sono considerati invalidi se tale danno impedisce loro di
svolgere le proprie mansioni consuete.
7.
7.1 Per quanto risulta dagli atti, l'interessata non ha più lavorato dopo
il rimpatrio e si è dedicata ai lavori della propria economia domestica.
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7.2 La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere
giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b). In base
all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. 28a cpv. 1 LAI, per
valutare il grado d'invalidità, il reddito che l'assicurato potrebbe
conseguire esercitando l'attività ragionevolmente esigibile da lui dopo
la cura medica e l'eventuale esecuzione di provvedimenti
d'integrazione (reddito da invalido), tenuto conto di una situazione
equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli
avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido (reddito da
valido). In altri termini l'assicurazione svizzera per l'invalidità risarcisce
soltanto la perdita economica che deriva da un danno alla salute fisica
o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la malattia o la
conseguente incapacità lavorativa (metodo generale del raffronto dei
redditi; DTF 128 V 30, Pratique VSI 2000 p. 84).
7.3 L'invalidità dell'assicurato che non esercita un'attività lucrativa, ma
svolge le mansioni consuete e dal quale non si può ragionevolmente
esigere che intraprenda un'attività lucrativa, è determinata, in deroga
all'art. 16 LPGA, in funzione dell'incapacità di svolgere le mansioni
consuete (art. 28a cpv. 2 LAI). L'art. 27 dell'ordinanza del 17 gennaio
1961 sull'assicurazione per l'invalidità (OAI; RS 831.201) precisa che
per mansioni consuete di una persona senza attività lucrativa
occupata nell'economia domestica s'intendono gli usuali lavori
domestici, l'educazione dei figli nonché le attività artistiche e di
pubblica utilità.
7.4 In carenza di documentazione economica, la documentazione
medica costituisce un importante elemento di giudizio per determinare
quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato, ma
non spetta al medico graduare il tasso d'invalidità dell'assicurato (DTF
114 V 314).
Infatti, per costante giurisprudenza le certificazioni mediche possono
costituire importanti elementi d'apprezzamento del danno invalidante,
allorché permettono di valutare l'incapacità lavorativa e di guadagno
dell'interessato in un'attività da lui ragionevolmente esigibile (DTF 115
V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c).
Inoltre, perché un rapporto medico abbia valore probatorio è
determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti
litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutte le
affezioni di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza
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dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle
correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le
conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (DTF 125 V
352, 122 V 160).
8.
8.1 Nel caso di specie, la ricorrente soffre essenzialmente di un
diabete mellito di tipo II non sempre compensato, un'obesità
importante, un'ipertensione arteriosa (legata all'obesità) presente da
molto tempo (25 anni almeno), note di poliartrosi (essenzialmente
cliniche) ed una sindrome ansio-depressiva (cfr. perizia medica
particolareggiata del 16 luglio 2008, doc. 13).
8.2 Per quanto concerne le conseguenze invalidanti delle menzionate
affezioni, il medico dell'INPS pone un tasso d'invalidità del 70% (doc.
13). Dal canto loro, i medici dell'UAIE, Dott.ri Battaglia e Lehmann,
escludono un'incapacità al lavoro di livello pensionabile come
casalinga e, abbondanzialmente, anche come operaia in un settore
leggero (doc. 15, 20, 26).
8.3 Secondo il collegio giudicante, le patologie in atto,
oggettivamente, non assumono carattere invalidante.
Il diabete mellito, presente da diversi anni (senza dubbio prima del
2005) ha accusato un episodio di scompenso nell'aprile 2008 ciò che
ha necessitato un ricovero ospedaliero per 7 giorni. Questa degenza,
più che altro, ha avuto lo scopo di meglio centrare la cura di tale turba,
fino allora poco o mal seguita. Questa patologia è adeguatamente
sottoposta a controllo da un centro specializzato che ne cura
l'evoluzione e ne adegua la terapia. Tuttavia, l'affezione in parola si
trova ad uno stadio ancora lieve. La stessa non ha ancora provocato
quelle disfunzioni, a volte gravi, legate a questa. In particolare,
l'apparato cardiocircolatorio è funzionalmente utile; non sono presenti
cardiopatie e/o turbe della repolarizzazione e/o malattie specifiche
derivanti dal diabete. L'apparato di ricambio (reni e vescica) e la vista,
anche questi organi sensibili a patologie diabetiche, non presentano
anomalie. Non è stata dimostrata alcuna presenza di una retinopatia
diabetica e, in ogni caso, il visus (corretto) è funzionalmente utile (cfr.
doc. 13, perizia medica particolareggiata). L'ipertensione arteriosa, da
quel che risulta dalla certificazione esibita, è tenuta sotto controllo
farmacologico (cfr. anche la certificazione del Dott. Carbone, doc. 17,
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18). Peraltro quest'ultimo disturbo è da ascrivere, più che al diabete, al
notevole sovrappeso dell'assicurata. In questo senso, una migliore
cura del sistema metabolico apparirebbe indicata, ciò che non sembra
sia il caso in corso per la nominata.
Per il resto, l'assicurata soffre di leggeri problemi artrosici, individuabili
essenzialmente a livello clinico. Vero è che l'apparato locomotorio
appare piuttosto limitato nei movimenti e contratturato, nonché
spinalgico. Ma, come scritto prima, la limitazione funzionale ed altri
problemi di ipomobilità generali sono da imputare al sovrappeso
importante e debilitante.
Non per questo, l'obesità, nella fattispecie, potrebbe giustificare il
riconoscimento di un'invalidità di rilievo. In proposito il Tribunale
federale ha precisato che in sé l'obesità non è costitutiva d'invalidità.
Si può ammettere l'esistenza di un'invalidità solo se l'eccesso di peso
ha provocato oppure è stato causato da un danno alla salute e per
questa ragione la capacità di guadagno (o di attendere alle usuali
faccende domestiche) è notevolmente ridotta e non può essere
aumentata per il tramite di provvedimenti ragionevolmente esigibili
(RCC 1984 p. 359, sentenza del Tribunale federale I 757/06 del 5
giugno 2007, consid. 5.1).
Infine, l'assicurata soffre anche di una non meglio investigata
sindrome ansiosa. Ciò non sembra costituire la patologia più
importante in esame. Trattasi di turbe dell'umore che sono attualmente
trattate farmacologicamente (cfr. anche certificato del neurologo Dott.
Carbone del 3 ottobre 2008, doc. 18). Queste non costituiscono un
impedimento nel regolare adempimento delle incombenze domestiche.
8.4 Vero è che l'interessata, nell'apposito formulario per gli assicurati
occupati nell'economia domestica (doc. 8) ha affermato di non essere
in grado di svolgere praticamente nessuno dei lavori di casa. Tale
affermazione non può tuttavia assurgere alla dignità di prova dal
momento che riflette la posizione unilaterale della stessa ed è
smentita dalle risultanze mediche oggettive ad atti.
8.5 Va infine rilevato, a titolo puramente abbondanziale, che
l'assicurata non presenterebbe alcuna invalidità di livello pensionabile
nemmeno se fosse considerata operaia in settori semplici e leggeri. In
questo senso, i medici dell'UAIE hanno osservato che la nominata
potrebbe svolgere tali compiti in misura in ogni caso superiore al 60%.
Pagina 10
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In queste circostanze il ricorso deve essere respinto e l'impugnata
decisione confermata.
9.
9.1 A titolo di spese ricorsuali si prelevano Fr. 300.-, che vengono
compensate con l'anticipo di uguale importo versato dalla ricorrente.
9.2 Visto l'esito del ricorso, non si assegnano indennità per spese
ripetibili alla parte soccombente.
Per quel che concerne l'UAIE, le autorità federali non hanno diritto ad
un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 del regolamento del 21
febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi il
Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).
Pagina 11
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di Fr. 300.-, sono poste a carico della ricorrente.
Esse sono computate con l'anticipo spese di Fr. 300.-.
3.
Non sono assegnate indennità per spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
- rappresentante della ricorrente (raccomandata A/R)
- autorità inferiore (n. di rif.)
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Francesco Parrino Dario Croci Torti
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e
segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17
giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le
conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere
firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono
essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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