B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-2498/2018
Sen t en z a d e l 6 s e t t emb r e 2 0 1 8
Composizione
Giudici Vito Valenti (presidente del collegio),
Michael Peterli, Franziska Schneider,
cancelliera Anna Borner.
Parti
A._______,
rappresentata dall'avv. Marco Garbani,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE),
Avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione per l'invalidità, diritto alla rendita (decisione
del 15 marzo 2018).
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Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
1.
Con decisione del 15 marzo 2018, l’Ufficio dell’assicurazione per l’invalidità
per gli assicurati residenti all’estero (UAIE) ha respinto la richiesta di pre-
stazioni dell’assicurazione svizzera per l’invalidità presentata il 5 luglio
2017 da A._______, cittadina italiana, nata il (…) 1973, da ultimo attiva in
qualità di commessa per la vendita e responsabile cucina (doc. 10 pagg.
31 e segg. e doc. 58 pagg. 227 e segg.). Nella motivazione della decisione
del 15 marzo 2018 è indicato che dagli atti, segnatamente dal rapporto
finale del Servizio medico regionale (SMR) del 30 novembre 2017 (doc. 49
pagg. 176 e segg.) risulta che l’interessata presenta, nell’attività di ausilia-
ria di pulizie e ausiliaria di cucina, un’incapacità lavorativa totale dal 5 di-
cembre 2016 al 4 dicembre 2017 e del 50% dal 5 dicembre 2017 (intesa
come riduzione del rendimento), mentre, in attività adeguata, l’incapacità
lavorativa risulta totale dal 5 dicembre 2016 al 4 dicembre 2017 e dello 0%
dal 5 dicembre 2017. Dal raffronto dei redditi è risultato un grado d’invalidità
dello 0%.
2.
Il 27 aprile 2018, l’interessata ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale am-
ministrativo federale (TAF) contro la decisione del 15 marzo 2018, me-
diante il quale ha fatto valere un accertamento insufficiente dei fatti giuridi-
camente rilevanti sia dal profilo medico che da quello economico e chiesto
il rinvio degli atti per nuova decisione. L’insorgente ha altresì fatto valere
una violazione del diritto di essere sentito, da un lato, non avendole l’auto-
rità inferiore trasmesso copia del rapporto del SMR del 26 febbraio 2018
(doc. 57 pag. 226), posteriore all’emanazione del progetto di decisione del
22 dicembre 2017 (doc. 53 pagg. 203 e segg.) e posto a fondamento della
decisione impugnata e, dall’altro lato, non essendosi la stessa espressa
quanto alla documentazione medica trasmessa dall’interessata per il tra-
mite della posta elettronica il 15 marzo 2018. Infine, ha formulato una do-
manda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (doc. TAF 1 e alle-
gati).
3.
Con risposta dell’11 giugno 2018, l’UAIE ha proposto la reiezione del ri-
corso e la conferma della decisione impugnata conformemente all’allegato
preavviso dell’Ufficio dell’assicurazione invalidità del Cantone Ticino (Uffi-
cio AI) dell’8 giugno 2018 (doc. TAF 4 e allegato).
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4.
Con scritto del 20 giugno 2018, l’insorgente ha trasmesso il formulario “Do-
manda di gratuito patrocinio” debitamente compilato e corredato dei relativi
mezzi di prova (doc. TAF 6 e allegati).
5.
Nella replica del 17 luglio 2018, l’insorgente si è integralmente riconfermata
nelle proprie richieste e conclusioni. Ha altresì allegato il “Decreto di omo-
loga” del 3 luglio 2018 del Tribunale di B._______ e la perizia giudiziaria,
“Relazione di consulenza tecnica medico-legale”, del 9 aprile 2018 della
dott.ssa C._______, medico chirurgo, specialista in ortopedia e traumato-
logia. In quest’ultima è indicato che l’interessata – affetta da epatite cronica
attiva con esiti di infarto miocardico trattato con stent coronarico, cardiopa-
tia classe 2 NYHA –, è da considerarsi invalida in misura del 75% e che
“non è in grado di svolgere un’attività lavorativa per più di tre ore” al giorno
(doc. TAF 7 e allegati).
6.
Sulla base della duplica dell’Ufficio AI del 9 agosto 2018, che a sua volta si
fonda sull’annotazione del dott. D._______, medico del SMR, dell’8 agosto
2018, l’UAIE ha proposto l’ammissione del ricorso, l’annullamento della de-
cisione impugnata ed il rinvio degli atti all’amministrazione affinché sia pro-
ceduto ai necessari accertamenti medici negli ambiti cardiologico, epatolo-
gico, psichiatrico ed internistico al fine di valutare la residua capacità lavo-
rativa sia nell’attività abituale che in attività sostitutive adeguate (doc. TAF
9 e allegati).
7.
7.1 Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art.
32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione
con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS 831.20), i ricorsi
contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dall'Ufficio dell'assicurazione
per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE).
7.2 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni
sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA
(RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono ap-
plicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che
la LAI non deroghi alla LPGA.
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7.3 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente
un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica
(art. 59 LPGA), il ricorso – interposto tempestivamente e rispettoso dei re-
quisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52 PA) – è pertanto
ammissibile.
8.
8.1 La ricorrente ha sollevato la censura di violazione del diritto di essere
sentito. Nella presente fattispecie questo Tribunale ritiene che, in conside-
razione dell’esito della presente lite, accoglimento del ricorso e rinvio degli
atti per ulteriori accertamenti, conformemente alle richieste ricorsuali, la
questione inerente all’eventuale violazione del diritto di essere sentito da
parte dell’UAIE può essere lasciata indecisa.
8.2 La ricorrente ha pure chiesto – qualora questo Tribunale dovesse rite-
nerlo necessario (cfr. ricorso pag. 2 in fine) – di sentire il dott. E._______ e
la dottoressa curante. Conto tenuto dell’esito della lite, tali audizioni non
sono necessarie.
9.
9.1 Secondo l'art. 43 LPGA e l'art. 69 OAI, l'Ufficio AI esamina le domande
concernenti le prestazioni d'invalidità, intraprende d'ufficio i necessari ac-
certamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno, in particolare circa
lo stato di salute del richiedente, la sua attività, la sua capacità di lavoro e
la sua idoneità all'integrazione. A tale scopo possono esser domandati rap-
porti ed informazioni, ordinate perizie, eseguiti sopralluoghi e consultati
specialisti dell’aiuto pubblico o privato agli invalidi.
9.2 Inoltre, giusta l'art. 49 lett. b PA, l'accertamento inesatto ed incompleto
dei fatti giuridicamente rilevanti è un motivo di ricorso.
10.
10.1 Nel caso concreto, la proposta dell’UAIE d'annullamento della deci-
sione impugnata con rinvio degli atti di causa all'amministrazione affinché
la stessa proceda al completamento dell’istruttoria, nel senso indicato
nell’annotazione del medico SMR dell’8 agosto 2018, è giustificata dalla
necessità di completare l’accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti con
riferimento allo stato di salute della ricorrente, segnatamente con l’effettua-
zione di una perizia pluridisciplinare comprendente le valutazioni di specia-
listi in cardiologia, epatologia, psichiatria ed internistica. In tal senso, basti
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rilevare che in virtù della documentazione medica di cui agli atti di causa di
data anteriore alla decisione impugnata, risulta che la ricorrente soffre di
affezioni cardiache (esiti da infarto del miocardio, classe NYHA 1 [cfr. doc.
4 pag. 11, doc. 7 pag. 15 e doc. 49 pagg. 176 e segg.] oppure NYHA 2 [cfr.
perizia giudiziaria allegata al doc. TAF 7], nonché di cardiopatia ischemico-
ipertensiva [cfr. doc. 52 pagg. 188 e segg.]), epatologiche ed internistiche
(epatopatia HBV ed HCV correlata [cfr. doc. 49 pagg. 176 e segg. e doc.
52 pagg. 188 e segg.]), nonché psichiatriche (sindrome ansioso-depres-
siva reattiva [cfr. doc. 41 pagg. 149 e segg., doc. 49 pagg. 176 e segg. e
doc. 52 pagg. 188 e segg.]). Ne consegue che le patologie di cui soffre la
ricorrente giustificano i menzionati esami specialistici – sinora non eseguiti
dall’autorità inferiore – al fine di permettere una valutazione convincente e
sufficientemente dettagliata – rispondente al criterio della verosimiglianza
preponderante – dello stato di salute dell’insorgente e della ripercussione
dello stesso sulla capacità lavorativa.
10.2 Da quanto esposto, discende che la decisione impugnata, fondata su
un accertamento insufficiente dei fatti giuridicamente rilevanti, incorre
nell'annullamento. Gli atti di causa vanno pertanto rinviati all'autorità infe-
riore affinché la stessa proceda al necessario ed indicato completamento
dell'istruttoria (con perizia pluridisciplinare in cardiologia, epatologia, psi-
chiatria ed internistica), riservato ogni ulteriore esame che l'evoluzione nel
tempo dello stato di salute dell'insorgente dovesse rendere necessario (v.
segnatamente la “semiartropatia” alle spalle segnalata nella perizia medica
particolareggiata E 213 del 28 novembre 2017 [doc. 52 pagg. 188 e segg.]),
ed emani una nuova decisione.
10.3 Peraltro, e in siffatte circostanze, nulla – neppure la più recente giuri-
sprudenza del Tribunale federale di cui a DTF 137 V 210 (cfr. segnata-
mente il consid. 4.4.1.4) – si oppone al rinvio della causa all'autorità infe-
riore per completamento dell'istruttoria. In effetti, in assenza di tale istrutto-
ria complementare (che avrebbe già dovuto essere esperita prima
dell’emanazione della decisione impugnata), non era, né è, possibile de-
terminarsi con cognizione di causa, ed il necessario grado della verosimi-
glianza preponderante, sulle affezioni di cui soffre la ricorrente e la residua
capacità lavorativa che ne consegue.
10.4 Ritenuto che nella duplica del 14 agosto 2018, l'autorità inferiore ha
proposto di dare seguito alla conclusione ricorsuale presentata dall'insor-
gente (esperire ulteriori accertamenti specialistici), proposta che è accolta
in questa sede siccome conforme alla legge, non era necessario né tra-
smettere all’interessata copie della duplica dell’autorità inferiore del 14
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agosto 2018 e dei suoi allegati (doc. TAF 9, documentazione che è tra-
smessa all’insorgente in copia unitamente alla presente sentenza), né ac-
cordare alla ricorrente un termine per pronunciarsi sulla proposta dell’UAIE
prima della pronuncia del presente giudizio (art. 30 cpv. 2 lett. c PA).
10.5 Giova altresì ancora rilevare che in considerazione dell’esito della lite,
l’ulteriore censura sollevata dalla ricorrente, segnatamente quella sulla va-
lutazione economica, può restare indecisa, l’autorità inferiore dovendo
nuovamente pronunciarsi sul caso.
10.6 Occorre peraltro rilevare che nell'ambito dell'accertamento ancora da
esperire dall'autorità inferiore, a seguito del rinvio degli atti di causa, non
sussiste l'eventualità di una nuova decisione dell'UAIE a detrimento dell'in-
sorgente (cfr., sulla questione, DTF 137 V 314 consid. 3.2.4), dal momento
che nella decisione impugnata del 15 marzo 2018 è stata respinta la do-
manda tendente all’ottenimento di prestazioni dell’assicurazione svizzera
per l’invalidità formulata dall’interessata.
11.
11.1 Visto l'esito della causa, non sono prelevate delle spese processuali
(art. 63 PA). La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della di-
spensa dalle spese processuali, è pertanto divenuta priva di oggetto.
11.2 Ritenuto che l'insorgente è rappresentata in questa sede da manda-
tario professionale, si giustifica altresì l'attribuzione di spese ripetibili (art.
64 PA in combinazione con l'art. 7 segg. del regolamento del 21 febbraio
2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale
amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2] cfr. pure DTF 137 V 57
consid. 2 secondo cui la parte che ha presentato ricorso in materia d'asse-
gnazione o rifiuto di prestazioni assicurative è reputata vincente, dal profilo
delle ripetibili, anche se la causa è rinviata all'amministrazione per comple-
mento istruttorio e nuova decisione). L’ammontare di quest’ultime, in as-
senza di una nota dettagliata, è fissato d'ufficio (art. 14 cpv. 2 TS-TAF) in
fr. 2’500.- (compresi i disborsi ed esclusa l’imposta sull’IVA [cfr., fra le tante,
sentenza del TAF C-3058/2015 del 23 maggio 2016 consid. 22.4.4 con rin-
vii]), tenuto conto del lavoro utile e necessario svolto dal rappresentante
della ricorrente. L'indennità per ripetibili è posta a carico dell'UAIE.
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è accolto nel senso che la decisione impugnata del 15 marzo 2018
è annullata e gli atti di causa sono rinviati all'UAIE affinché proceda al com-
pletamento dell'istruttoria ed alla pronuncia di una nuova decisione ai sensi
dei considerandi.
2.
Non si prelevano spese processuali. La domanda di assistenza giudiziaria,
nel senso della dispensa dalle spese processuali, è divenuta priva di og-
getto.
3.
L’UAIE rifonderà alla ricorrente fr. 2'500.- a titolo di spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
– rappresentante della ricorrente (Atto giudiziario; allegate: copie della
duplica dell’UAIE del 14 agosto 2018, della duplica dell’Ufficio AI del 9
agosto 2018, nonché della presa di posizione del medico SMR dell’8
agosto 2018)
– autorità inferiore (n. di rif.; Raccomandata)
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata)
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Vito Valenti Anna Borner
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
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Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notifica, nella misura in cui sono
adempiute le condizioni di cui agli art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF. Gli
atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi
di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati
(art. 42 LTF).
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