B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-2500/2014
Sen t en z a d e l 2 8 g e nn a i o 2 0 1 6
Composizione
Giudice: Michela Bürki Moreni, statuente quale giudice unico
Cancelliere: Dario Croci Torti
Parti
A._______,
ricorrente,
contro
Cassa svizzera di compensazione,
Avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, ammontare
della rendita (decisione su opposizione del 31 marzo 2014).
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Fatti:
A.
A.a A._______, cittadino italiano, nato il xx xxxx 1948 (doc. 29), ha formu-
lato alla Cassa svizzera di compensazione (CSC), in data 27 giugno 2013,
una domanda volta al conseguimento di prestazioni dell'assicurazione sviz-
zera per la vecchiaia (doc. 1).
Con scritto del 17 ottobre 2013 (doc. 4) l'amministrazione gli ha comunicato
di non aver trovato il numero d'assicurato e l'ha invitato a fornire il certificato
d'assicurazione, come pure tutti i documenti che attestavano la sua attività
in Svizzera. Non avendo ricevuto nulla, con decisione del 5 dicembre 2013,
la CSC ha respinto la domanda di rendita per carenza dell'anno minimo di
contribuzione (doc. 5).
A.b In data 10/11 dicembre 2013, la CSC ha ricevuto per via elettronica,
tramite un dipendente del Patronato INCA (doc. 6 pag. 1), un plico conte-
nente un certificato d'assicurazione riportante il nome e cognome di
A._______ e la data di nascita del xx xxxx 1946 (doc. 6 pag. 4, anziché
1948), una copia della decisione di tassazione e riscossione alla fonte per
lavoratori stranieri del luglio 1965, e tre assicurazioni di rilascio di permesso
di dimora validi per dicembre 1965, 1966 e 1968 (doc.6 pag. 5-8).
Sulla scorta di questi documenti, ove figuravano anche i datori di lavoro, la
CSC ha avviato ricerche presso i Comuni di R._______ (BE), W._______
e presso altre autorità cantonali e federali competenti per l'immigrazione
(doc. 7-10), nonché presso la Cassa di compensazione 66 SBV (doc. 11,
12).
L'invio del 10/11 dicembre è quindi stato considerato come un'opposizione
alla decisione del 5 dicembre 2013 e con scritto del 27 gennaio 2014, la
CSC ha invitato il Patronato INCA di Francavilla di Sicilia a voler perfezio-
nare l'atto impugnativo con la produzione della procura ed ogni altro docu-
mento utile per la ricerca di contributi (doc. 13).
A.c
Intanto, dall'inchiesta avviata dalla Cassa, sono emersi contributi (doc. 18)
versati dall'interessato dal 1964 al 1968 riguardanti la sua attività presso
B.______ di W.________ (1964-68) e C.________ AG di Z.________
(1968), affiliati alla Cassa 66 (Baumeister) sotto il numero AVS
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756.xxxx.xxxx.53. Dal canto suo, il Comune di W.________ ha attestato la
presenza del nominato per diversi periodi stagionali dal 1964 al 1968 (doc.
19 pag. 3).
Sulla scorta di questi risultati, la CSC ha calcolato le spettanze dell'oppo-
nente ritenendo un periodo contributivo di 36 mesi (3 anni) il che comporta
una scala rendite 3 ed un reddito annuo medio determinante (RAM) di fr.
18'252.- (doc. 21 in toto).
Mediante decisione su opposizione del 31 marzo 2014, la CSC ha quindi
erogato, in favore dell'assicurato, una rendita di vecchiaia, con decorrenza
1° giugno 2013, dell'importo di fr. 86.- mensili e calcolata secondo i dati
sopra riferiti, riportati alla pag. 3 del provvedimento (doc. 24). Gli anni di
contribuzione dal 1964 al 1968 ed i relativi redditi sono riportati alla pag. 5
del provvedimento.
B.
Con il gravame depositato il 16 aprile 2014, A._______ chiede una verifica
della sua posizione a causa dell'errore anagrafico contenuto nel suo certi-
ficato d'assicurazione (anno di nascita 1946, anziché 1948). A suffragio
delle sue conclusioni produce di nuovo in fotocopia alcuni permessi di sog-
giorno del 1966 e 1967, il passaporto valido in quei periodi, una decisione
di tassazione per lavoratori stranieri del luglio 1965 (Comune di
W._______), delle autorizzazioni di rilascio di un permesso di dimora del
1965 e 1966 (doc. TAF 1 e allegati).
C.
Nelle osservazioni ricorsuali del 20 giugno 2014, la CSC, dopo aver ricon-
trollato i dati posti alla base della prestazione erogata, propone la reiezione
dell'impugnativa, ritenuto che i periodi accertati testimoniano un'attività sta-
gionale e pertanto non può essere considerato un periodo superiore ri-
spetto a quello ritenuto (doc. TAF 3).
Con ordinanza del 4 luglio 2014, il ricorrente è stato invitato a presentare
la replica. La documentazione allegata alla risposta è stata trasmessa il 22
ottobre 2014. L'interpellato non ha tuttavia replicato (doc. TAF 4 e 6).
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Diritto:
1.
Riservate le eccezioni di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul
Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), il Tribunale ammini-
strativo federale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF, i ricorsi contro le decisioni
ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla proce-
dura amministrativa (PA, RS 172.021) emanate dalle autorità menzionate
all'art. 33 LTAF. In particolare, le decisioni rese dalla CSC possono essere
portate innanzi a questo Tribunale conformemente all'art. 85bis cpv. 1 della
legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e
per i superstiti (LAVS, RS 831.10).
2.
2.1 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA la procedura in materia di assicurazioni
sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge
federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicura-
zioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 LAVS le disposizioni della
LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-
70), sempre che la presente legge non preveda espressamente una de-
roga.
2.2 Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla
decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di
protezione al suo annullamento o alla sua modificazione. Queste condi-
zioni sono adempiute nella specie.
2.3 Il ricorso è tempestivo e rispetta i requisiti minimi prescritti dalla legge
(art. 60 LPGA e 52 PA). Il gravame è dunque ammissibile, nulla ostando
all'esame del merito dello stesso.
3.
Di principio, il giudice delle assicurazioni sociali esamina la decisione im-
pugnata sulla base della situazione di fatto esistente al momento in cui
essa è stata resa (DTF 130 V 445 consid. 1.2.1). Tiene conto dei fatti veri-
ficatisi dopo tale data quando essi possano imporsi quali elementi d'accer-
tamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa (DTF
129 V 1 consid. 1.2 e DTF 121 V 362 consid. 1b).
4.
Dal profilo temporale sono applicabili le disposizioni in vigore al momento
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della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridica-
mente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 136 V 24 consid. 4.3 e
130 V 445 consid. 1.2 e relativi riferimenti nonché 129 V 1 consid. 1.2). Se
è intervenuto un cambiamento delle norme legislative nel corso del periodo
sottoposto ad esame giudiziario, il diritto alle prestazioni si determina se-
condo le vecchie disposizioni per il periodo anteriore e secondo le nuove a
partire della loro entrata in vigore (applicazione pro rata temporis; DTF 130
V 445).
Per quanto riguarda il diritto interno in concreto lo stato di fatto che deve
essere giudicato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche si
realizza con il compimento del 65° anno di età, data dell'evento assicurato
che apre il diritto alla rendita ordinaria di vecchiaia, ossia il 15 maggio 2013
(DTF 130 V 156 consid. 5.2).
5.
Il ricorrente è cittadino di uno Stato membro della Comunità europea, per
cui è applicabile, di principio, l'ALC (RS 0.142.112.681), entrato in vigore il
1° giugno 2002. L'allegato II è stato modificato con effetto dal 1° aprile 2012
(Decisione 1/2012 del Comitato misto del 31 marzo 2012; RU 2012 2345).
Nella sua nuova versione esso prevede in particolare che le parti contraenti
applicano tra di loro, nel campo del coordinamento dei sistemi di sicurezza
sociale, gli atti giuridici di cui alla sezione A dello stesso allegato, comprese
eventuali loro modifiche o altre regole equivalenti ad essi (art. 1 ch. 1) ed
assimila la Svizzera, a questo scopo, ad uno Stato membro dell'Unione
europea (art. 1 ch. 2).
5.1 Gli atti giuridici riportati nella sezione A dell'allegato II sono, in partico-
lare, il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consi-
glio del 29 aprile 2004 (RS 0.831.109.268.1) relativo al coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale, con le relative modifiche, e il regolamento (CE)
n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009
(RS 0.831.109.268.11) che stabilisce le modalità di applicazione del rego-
lamento (CE) n. 883/2004, nonché il regolamento (CEE) n. 1408/71 del
Consiglio del 14 giugno 1971 (RU 2004 121, 2008 4219 4237, 2009 4831)
relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subor-
dinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno
della Comunità, con le relative modifiche, e il regolamento (CEE) n. 574/72
del Consiglio del 21 marzo 1972 (RU 2005 3909, 2008 4273, 2009 621
4845) che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n.
1408/71, con le relative modifiche, entrambi applicabili tra la Svizzera e gli
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Stati membri fino al 31 marzo 2012 e quando vi si fa riferimento nel rego-
lamento (CE) n. 883/2004 o nel regolamento (CE) n. 987/2009 oppure
quando si tratta di casi verificatisi in passato.
5.2 Gli atti giuridici elencati nella sezione B dell'allegato II rappresentano
diverse decisioni della Commissione amministrativa per il coordinamento
dei sistemi di sicurezza sociale, mentre quelli esposti nella sezione C cor-
rispondono a due raccomandazioni della stessa commissione. Secondo
l'art. 4 del regolamento (CE) n. 883/2004, salvo quanto diversamente pre-
visto dallo stesso, le persone ad esso soggette godono delle medesime
prestazioni e sottostanno agli stessi obblighi di cui alla legislazione di cia-
scuno Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato.
5.3 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta nell'alle-
gato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri della Comunità
europea in materia di sicurezza sociale vengono sospesi a decorrere
dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora il medesimo campo sia
disciplinato da quest'ultimo.
5.4 Nella misura in cui l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il
coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede
disposizioni contrarie, l'organizzazione della procedura, come pure l'esame
delle condizioni di ottenimento di una rendita dell'assicurazione svizzera
per la vecchiaia, sono regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 253
consid. 2.4).
6.
Oggetto del contendere è l'ammontare della rendita di vecchiaia dell'assi-
curato, per l'essenziale una verifica contributiva, dal momento che all'e-
poca in cui venne a lavorare in Svizzera gli venne fornito un certificato d'as-
sicurazione errato per quanto riguarda la data di nascita.
7.
7.1 In base all'art. 30ter cpv. 1 LAVS, per ogni assicurato obbligato a pagare
i contributi è tenuto un conto individuale sul quale sono annotate le indica-
zioni necessarie al calcolo delle rendite ordinarie.
7.2 Di regola, la registrazione nel conto individuale di un assicurato ha
luogo una volta all'anno (art. 139 dell'ordinanza sull'assicurazione per la
vecchiaia e per i superstiti del 31 ottobre 1947 [OAVS, RS 831.101]). La
registrazione nel conto individuale dell'assicurato comprende, fra l'altro, il
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reddito annuo in franchi, l'anno di contribuzione e la durata contributiva
espressa in mesi (art. 140 OAVS). Un assicurato ha diritto di esigere da
ogni cassa di compensazione che tiene per lui un conto individuale un
estratto delle registrazioni ivi fatte, con indicazione degli eventuali datori di
lavoro (art. 141 cpv. 1 OAVS). Questi può inoltre chiedere alla cassa una
rettificazione dell'estratto conto entro 30 giorni dal ricevimento (art. 141 cpv.
2 OAVS). La cassa di compensazione si pronuncia mediante decisione.
7.3 In materia di prova della durata contributiva, il TFA ha precisato che
nel caso in cui venga documentato che lo straniero era al beneficio di un
permesso C, oppure un permesso di tipo B (annuale), occorre ritenere una
durata contributiva completa (sentenza del TFA H 94/84 del 24 luglio 1985).
In altre parole, il permesso di tipo B è assimilato a domicilio in Svizzera ai
sensi dell'art. 24 cpv. 2 del Codice civile: di conseguenza, giusta l'art. 1a
lett. a LAVS, l'interessato è da ritenersi persona assicurata per tutta la du-
rata di validità del permesso, sempre che abbia versato il contributo minimo
annuale di cui agli articoli 28 e 50 OAVS. In caso di permesso stagionale
(A) solo le tavole surriferite sono applicabili, in assenza di certificati di la-
voro (cfr. sentenza del TFA H 90/97 del 22 aprile 1998). Nella sentenza H
195/01 del 17 luglio 2002, la massima autorità giudiziaria ha rinviato gli atti
all'amministrazione affinché completasse in modo preciso l'istruttoria. Il
TFA ha in sostanza ritenuto come sia necessario indagare su ogni ele-
mento atto a determinare la durata di contribuzione e la contribuzione
stessa, se necessario, presso l'autorità cantonale (p. es. l'Ufficio cantonale
degli stranieri) e, se ancora esistenti, presso gli ex datori di lavoro. A questo
proposito l'allora TFA si è espresso nelle sentenze H 161/01 del 21 agosto
2001, H 163/01 del 25 settembre 2001 e H 336/01 del 26 aprile 2002.
7.4 Per determinare il periodo di contribuzione relativo agli anni compresi
fra il 1948 ed il 1968, il Tribunale federale della assicurazioni ha stabilito
che in assenza di certificati di lavoro attestanti la durata esatta dell'attività,
occorre servirsi unicamente della tavole pubblicate a tal fine (DTF 107 V
7). In effetti, i conti individuali che si riferiscono al periodo anteriore al 1969
non contengono la registrazione della durata contributiva in mesi.
7.5 Per l'art. 141 cpv. 3 OAVS, se non è domandato nessun estratto del
conto o nessuna rettificazione, o se la richiesta di rettificazione è stata re-
spinta, la rettificazione delle registrazioni fatte nel conto individuale può es-
sere richiesta, al momento in cui si verifica l'evento assicurato, soltanto
quando gli errori di registrazione siano evidenti o debitamente provati. Se-
condo la giurisprudenza, si può operare una rettifica qualora sia rapportata
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la prova assoluta che un datore di lavoro ha effettivamente trattenuto i con-
tributi AVS sui redditi versati o che una convenzione di salario netto – me-
diante la quale le parti hanno convenuto che i contributi alle assicurazioni
sociali sono a carico esclusivamente del datore di lavoro – è stata conclusa
(DTF 130 V 335 consid. 4.1). La rettifica del conto individuale comprende
tutta la durata di contribuzione dell'assicurato, ivi compresi gli anni caduti
in prescrizione giusta l'art. 16 cpv. 1 LAVS (RCC 1984 p. 184 e 459).
7.6 Secondo la giurisprudenza, per motivi legati alla sicurezza del diritto,
occorre mostrarsi severi in materia di apprezzamento delle prove se un
assicurato sostiene, in occasione dell'apertura del diritto a prestazioni, di
aver esercitato un'attività lavorativa soggetta ad obbligo contributivo in
modo superiore a quello accertato nei conti individuali. La regola in tema
di prova indicata dall'art. 141 cpv. 3 OAVS, secondo cui la rettifica delle
iscrizioni nel momento in cui si verifica l'evento assicurato pretende la
prova piena, non esclude in ogni modo l'applicazione del principio inquisi-
torio, di modo che questa deve essere fornita secondo le regole usuali
sull'assunzione e l'onere della prova prevalenti nell'ambito delle assicura-
zioni sociali, l'obbligo di collaborare della parte essendo in questo caso ac-
cresciuto (DTF 107 V 12 consid. 2a, 117 V 265 consid. 3d, sentenza del
Tribunale federale H 193/04 dell'11 gennaio 2006 consid. 2). Indagini
presso il datore di lavoro si impongono in particolare in presenza di indica-
zioni concrete e credibili. Va però precisato che nell'ambito delle assicura-
zioni sociali non esiste il principio secondo il quale l'amministrazione o il
giudice devono statuire, nel dubbio, in favore dell'assicurato (DTF 126 V
319 consid. 5a).
8.
8.1 In concreto il ricorrente non ha prodotto documenti (doc. TAF 1 e alle-
gati) che dimostrino un'attività lucrativa nel nostro Paese più lunga di quella
ritenuta dalla Cassa (36 mesi dal 1964 al 1968). Del resto l'assicurato non
contesta espressamente quanto risulta dal conto individuale poi ritrovato,
né quanto stabilito dalla Cassa in seguito all'accertamento dell'errore rela-
tivo all'anno di nascita. E' infatti con la scoperta dell'errore nel certificato,
che nel vecchio sistema numeristico dell'AVS indicava l'anno di nascita,
che si è potuto risalire al numero corretto, ove sono stati registrati i contri-
buti (756.xxxx.xxxx.xx). Attualmente, il numero AVS autentico corrispon-
dente all'assicurato è il 756.yyyy.yyyy.yy, ma sotto quest'ultimo numero,
per l'accennato errore di iscrizione, non esistono contributi.
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8.2 Ora, l'amministrazione, sulla scorta delle indicazioni fornite dall'assicu-
rato, ha effettuato nuove ricerche. Il Comune di W.________ (BE) ha infor-
mato che dai suoi registri risulta che l'assicurato è stato al beneficio di un
permesso stagionale (A), tutti gli anni dal 1964 al 1968 (doc. 19). Visto
quanto precede, non si giustificano ulteriori approfondimenti probatori
presso Uffici cantonali della popolazione o l'Ufficio federale degli stranieri.
8.3 La durata d'assicurazione, controllata anche in questa sede, risulta
esatta. Per gli anni dal 1964 al 1968, visto il permesso stagionale, solo le
tavole sono applicabili (cfr. consid. 7.3 e 7.4).
Nel caso in esame è stata applicata la tabella 37 (settore edile, uomini), il
che comporta (in base a quanto iscritto sul conto individuale, doc. 18) 6
mesi contributivi nel 1964, 7 mesi contributivi rispettivamente nel 1965 e
1966, 9 mesi contributivi nel 1967 e 7 mesi di contributi nel 1968 (36 mesi
in totale, ossia tre anni).
8.4 Dal canto suo, come detto, l'interessato non ha prodotto documenta-
zione che attesti un periodo contributivo maggiore di quello ritenuto
dall'amministrazione. Peraltro, tutti i documenti da lui esibiti, quali copie di
"assicurazione circa la concessione di un permesso di dimora", decisioni
di tassazione alla fonte (fiscali), permessi di dimora, passaporto dell'epoca
(cfr. doc. 6 in toto e documentazione esibita con il ricorso), atti che peraltro
non costituiscono in nessun caso una prova di versamento di contributi,
concernono anni già considerati da parte dell'autorità inferiore (1964-68).
9.
9.1 In queste circostanze il ricorso deve essere respinto e l'impugnata de-
cisione confermata. Il ricorso, manifestamente infondato, può essere risolto
da un giudice unico in applicazione dell'art. 85bis cpv. 3 LAVS.
9.2 Non sono prelevate spese processuali (art. 85bis cpv. 2 LAVS).
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
Comunicazione a:
– ricorrente (raccomandata A/R)
– autorità inferiore (n. di rif. ; raccomandata)
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (raccomandata)
La presidente del collegio: Il cancelliere:
Michela Bürki Moreni Dario Croci Torti
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e
segg. e 100 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e
l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata
e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi
di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: