B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-2509/2012
S e n t e n z a d e l 3 0 n o v e m b r e 2 0 1 2
Composizione
Giudici: Francesco Parrino (presidente del collegio),
Beat Weber, Daniel Stufetti;
Cancelliere: Dario Croci Torti.
Parti
A._______,
rappresentato dal Patronato INCA, Ufficio legale, casella
postale 287, 4005 Basilea,
ricorrente,
Contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond-
Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione invalidità, decisione del 28 marzo 2012.
C-2509/2012
Pagina 2
Fatti:
A.
A._______, cittadino italiano, nato il , ha lavorato in Svizzera dal 1972 al
1973 e nel 1981 e dal 1987 in poi, solvendo regolari contributi all'assicu-
razione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità. Dal 1987 era al-
le dipendenze della COOP Ticino come macellaio, in ragione di 41 ore
settimanali; non si è più presentato al lavoro causa problemi di salute dal
1° marzo 2010 (doc. 12).
B.
In data 10 agosto 2010 ha presentato una domanda volta al consegui-
mento di prestazioni dell'assicurazione svizzera per l'invalidità (doc. 1).
L'Ufficio AI del Cantone Ticino, competente per esaminare sul merito la
domanda, ha dapprima acquisito agli atti l'incarto della Cassa malati Swi-
ca (CM). Da questo emerge in particolare:
- una perizia ortopedica allestita il 27 dicembre 2010 dal Dott. Da Silva
Godinho, ortopedico all'Ospedale regionale di Bellinzona, il quale ha rile-
vato la diagnosi di rigidità post-operatoria spalla sinistra in stato dopo de-
compressione sub-acromiale con tenotomia del capo lungo bicipite artro-
scopica (marzo 2010); l'esperto stima che il paziente sarebbe in grado di
riprendere il suo lavoro di capo-macellaio al 50% (nella misura in cui que-
sto compito è essenzialmente amministrativo-organizzatzivo); altre attività
più leggere, a determinate condizioni, sarebbero esigibili al 100% (doc.
15 CM);
- una lettera di dimissione ospedaliera relativa al ricovero dal 12 al 13
maggio 2011 per intervento chirurgico di artroscopia spalla sinistra de-
compressione subacromiale senza lesione della cuffia (doc. 31 CM);
- diversi referti oggettivi (radiografie, RM).
C.
Un primo colloquio di valutazione è stato svolto l'8 settembre 2010 dall'Uf-
ficio AI cantonale (doc. 14). È stata studiata l'eventualità di adottare misu-
re atte a fare recuperare la capacità lavorativa. Nel rapporto del 6 dicem-
bre 2010 è stata tuttavia esclusa la necessità di procedere a misure di in-
tervento tempestivo o altri provvedimenti professionali (doc. 23).
C-2509/2012
Pagina 3
Il 23 marzo 2011, il medico curante, Dott. Zecchini, ha compilato il que-
stionario sanitario rilevando i recenti problemi ed intervento alla spalla si-
nistra e più vecchi problemi alla spalla destra; egli pone un tasso d'invali-
dità generale del 100% dal 16 marzo 2010 (doc. 25).
L'incarto è stato sottoposto in esame al Servizio medico regionale (SMR)
il quale ha disposto una visita specialistica (doc. 27). Nel frattempo è per-
venuto un secondo formulario medico del Dott. Zecchini del 5 settembre
2011 che fa stato del secondo intervento alla spalla sinistra (cfr. incarto
CM) del 12/13 maggio 2011 (doc. 35).
L'Ufficio AI ha quindi disposto il già previsto consulto ortopedico. L'assicu-
rato è stato visitato il 17 novembre 2011 dalla Dott.ssa Stamm, specialista
in chirurgia ortopedica, Lugano. Nel suo rapporto del 5 dicembre succes-
sivo, la stessa ha rilevato la diagnosi (riassunto) di stato dopo artroscopia
della spalla destra nel 2007; lesione del tendine sovraspinato della spalla
sinistra e stato dopo 2 interventi (marzo 2010 e maggio 2011), cervicalgia
sinistra, artrosi delle mani, diabete mellito, ipercolesterolemia. Secondo
l'esperta, l'assicurato non è più in grado di svolgere un lavoro pesante
come quello di macellaio, se non nella parte amministrativa di questo
compito (era capo macellaio). In lavori più leggeri, semisedentari, a de-
terminate condizioni ergonomiche e di porto di pesi, il paziente è abile al
cento per cento (doc. 40).
L'incarto è stato risottoposto in esame al SMR (Dott. Billiter), il quale, nel
rapporto del 7 dicembre 2011 (doc. 41), ha condiviso diagnosi e valuta-
zione della Dott.ssa Stamm.
Un'indagine comparativa dei redditi è stata effettuata dal Consulente in in-
tegrazione professionale dell'Ufficio AI (CIP), il quale è giunto alla conclu-
sione che, svolgendo attività alternative in misura completa, invece di
quella di capo macellaio, l'interessato subirebbe una perdita di guadagno
del 16% (doc. 43). In questo calcolo, il salario dopo l'invalidità è stato ri-
dotto del 10% per tenere conto di fattori personali (età, handicap).
Con progetto di decisione del 23 gennaio 2012, l'Ufficio AI cantonale ha
disposto l'attribuzione di una rendita limitata nel tempo dal 1° marzo 2011
(un anno dopo la cessazione dell'attività lucrativa) fino al 1° marzo 2012
(tre mesi dopo il presunto miglioramento constatato dalla Dott.ssa Stamm
nel novembre 2011 (doc. 44). L'incarto completo è stato inviato al Patro-
nato INCA di Manno, già regolare rappresentante di A._______ (doc. 47).
C-2509/2012
Pagina 4
Con scritto del 14 febbraio 2012, A._______ si è opposto a tale progetto
(doc. 48). Produce un breve certificato del medico orto-chirurgo curante
Dott. Andrini del 10 febbraio 2012 il quale fa stato degli interventi subiti al-
le spalle e l'esito non soddisfacente delle operazioni alla spalla sinistra
funzionalmente ancora limitata (doc. 48).
L'incarto è stato sottoposto al Dott. Billiter, il quale, nella nota del 6 marzo
2012, ha rilevato come il referto del Dott. Andrini non apporti novità di ri-
lievo rispetto alla perizia della Dott.ssa Stamm (doc. 50).
Mediante decisione del 28 marzo 2012 l'Ufficio dell'assicurazione per l'in-
validità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE), competente per notifi-
care le decisione di assicurati non residenti in Svizzera, ha erogato in fa-
vore del nominato una rendita intera dell'assicurazione svizzera per l'inva-
lidità dal 1° marzo 2011 al 29 febbraio 2012 (doc. 53).
D.
Con il ricorso depositato l'8 maggio 2012, A._______, regolarmente rap-
presentato dal Patronato INCA di Basilea, chiede, sostanzialmente, il ri-
conoscimento del suo diritto alla rendita intera AI anche dopo il 29 febbra-
io 2012. La parte ricorrente stima che nella perizia effettuata non si è de-
bitamente tenuto conto della cervicalgia cronica da lui sofferta e si riserva
di produrre ulteriore documentazione specialistica.
E.
Nelle sue osservazioni ricorsuali del 19 giugno 2012, l'Ufficio AI del Can-
tone Ticino propone la reiezione del gravame con argomenti di cui, per
quanto occorra, si riferirà nei considerandi in diritto del presente giudizio.
Anche l'UAIE, nella sua risposta di causa del 3 luglio 2012, propone di re-
spingere il ricorso.
Dopo aver preso atto delle rispettive risposte, il Patronato INCA, con re-
plica del 30 agosto 2012, ha ribadito l'intenzione del proprio assistito di
mantenere il ricorso.
Con decisione incidentale del 4 settembre 2012, il Tribunale amministrati-
vo federale ha invitato la parte ricorrente a versare un anticipo di 400
franchi corrispondente alle presunte spese processuali. Detto anticipo è
stato versato il 1° ottobre 2012.
C-2509/2012
Pagina 5
Diritto:
1.
1.1 Riservate le eccezioni di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005
sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), il Tribunale am-
ministrativo federale (TAF) giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF, i ricorsi con-
tro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre
1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) emanate dalle au-
torità menzionate all'art. 33 LTAF. In particolare, le decisioni rese
dall'UAIE possono essere portate innanzi a questo Tribunale conforme-
mente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale del 19 giugno 1959
sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS 831.20).
1.2 Va precisato che nella fattispecie l'Ufficio AI cantonale è competente
per trattare l'esame della richiesta di prestazioni, mentre l'autorità inferio-
re è competente per notificare l'impugnata decisione (art. 40 cpv. 2
dell'ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità [OAI,
RS 831.201]).
2.
2.1 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA la procedura in materia di assicurazioni
sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge
federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicura-
zioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 LAI le disposizioni della
LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-
70), sempre che la presente legge non preveda espressamente una de-
roga.
2.2 Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla
decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di
protezione al suo annullamento o alla sua modificazione. Queste condi-
zioni sono adempiute nella fattispecie.
2.3 Il ricorso è tempestivo e rispetta i requisiti minimi prescritti dalla legge
(art. 60 LPGA e 52 PA). Il ricorrente ha versato l'importo di 400 franchi
corrispondente alle presunte spese processuali, entro il termine assegna-
to. Il gravame è dunque ammissibile, nulla ostando all'esame del merito
dello stesso.
C-2509/2012
Pagina 6
3.
3.1 Il ricorrente è cittadino di uno Stato membro della Comunità europea.
Di conseguenza, è applicabile, nella fattispecie, l'accordo sulla libera cir-
colazione delle persone del 21 giugno 1999 fra la Confederazione svizze-
ra, da una parte e la Comunità europea ed i suoi Stati membri dall'altra,
entrato in vigore il 1° giugno 2002 (ALC, RS 0142.112.681).
3.2 L'allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza so-
ciale è stato modificato il 1° aprile 2012 (decisione 1/2012 del Comitato
misto del 31 marzo 2012; RU 2012 2345). Tuttavia, il caso in esame ri-
mane regolato (a seguito del rinvio dell'art. 80a LAI) dalla versione dell'al-
legato II in vigore fino al 31 marzo 2012 (cfr. RU 2002 1527, RU 2006 979
e 995, RU 2006 5851, RU 2009 2411 e 2421), in base al quale le parti
contraenti applicano fra di loro gli atti comunitari seguenti: il regolamento
(CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazio-
ne dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori
autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (RU
2004 121, RU 2008 4219, RU 2009 4831), normativa applicabile a tutte le
rendite il cui diritto nasce a far data dal 1° giugno 2002 o successivamen-
te e che sostituisce le Convenzioni di sicurezza sociale che disciplinava-
no i rapporti fra due o più Stati (art. 6 del regolamento) ed il regolamento
(CEE) n° 574/71 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione
del regolamento (CEE) n° 1408/71 (RU 2005 3909, RU 2009 621, RU
2009 4845).
3.3 Secondo l'art. 3 del regolamento (CEE) n° 1408/71, i cittadini degli
Stati membri della Comunità europea ed i cittadini svizzeri godono della
parità di trattamento. In base all'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria
contenuta nell'allegato II, gli accordi bilaterali fra la Svizzera e gli Stati
membri della Comunità europea in materia di sicurezza sociale sono so-
spesi con l'entrata in vigore del presente accordo qualora il medesimo
campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui l'accordo, in
particolare l'allegato II che regola i sistemi di sicurezza sociale (art. 8
ALC) non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della procedu-
ra, come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendita d'in-
validità svizzera sono regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 257
consid. 2.4).
4.
Relativamente al diritto applicabile, deve essere precisato che, a partire
dal 1° gennaio 2012, la presente procedura è retta dalla LAI nel suo teno-
C-2509/2012
Pagina 7
re modificato il 18 marzo 2011 (6a revisione), ritenuto tuttavia il principio
secondo il quale le norme applicabili sono quelle in vigore al momento in
cui i fatti giuridicamente rilevanti si sono verificati (DTF 130 V 445 consid.
1.2). Ne consegue che il diritto alla rendita si esamina fino al 31 dicembre
2011 alla luce delle precedenti norme e, a partire da quella data, secondo
le nuove disposizioni.
5.
Il periodo di cognizione giudiziaria dello scrivente Tribunale amministrati-
vo federale si estende fino al 28 marzo 2012, data dell'impugnata deci-
sione. Il giudice delle assicurazioni sociali analizza, infatti, la legalità della
decisione impugnata, in generale, secondo lo stato di fatto esistente al
momento in cui la decisione in lite è stata resa (DTF 131 V 9 consid. 1,
130 V 445 consid. 1.2 con i rinvii).
6.
Per avere diritto ad una rendita dell'assicurazione invalidità svizzera, ogni
richiedente deve adempiere cumulativamente le seguenti condizioni:
- essere invalido ai sensi della legge svizzera;
- aver versato contributi all'AVS/AI svizzera per almeno tre anni (art. 36
LAI). A tal fine è possibile prendere in considerazione anche i contributi
versati ad un'assicurazione sociale assimilata di uno Stato membro
dell'Unione europea (UE) o dell'Associazione europea di libero scambio
(AELS), a condizione che almeno un anno di contributi sia registrato
all'AVS/AI svizzera (FF 2005 p. 4065; art. 45 del regolamento 1408/71).
Nella fattispecie, il ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI svizzera per
un periodo superiore ai 3 anni. Pertanto, adempie la condizione della du-
rata minima di contribuzione, alla quale la legge subordina l'erogazione di
una rendita. Rimane ora da esaminare se sia invalido ai sensi di legge.
7.
7.1 In base all'art. 8 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al guada-
gno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata. L'art.
4 LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad infermità conge-
nita, malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma stabilisce che l'inva-
lidità è considerata insorgere quando, per natura e gravità, motiva il diritto
alla singola prestazione.
C-2509/2012
Pagina 8
7.2 L'art. 28 cpv. 1 LAI stabilisce che l'assicurato ha diritto ad una rendita
alle seguenti condizioni: a. la sua capacità di guadagno o la sua capacità
di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o
migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigi-
bili; b. ha avuto un'incapacità di lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in
media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di
questo anno è invalido almeno al 40%. Tuttavia, il diritto alla rendita na-
sce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui l'assicurato ha rivendicato il
diritto alle prestazioni conformemente all'art. 29 cpv. 1 LPGA, ma al più
presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni (art. 29 cpv.
1 LAI).
7.3 L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per almeno il
70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%, ad una mezza
rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto di rendita se è in-
valido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 2 LAI). In seguito all'entrata in vigo-
re dell'Accordo bilaterale, la limitazione prevista dall'art. 29 cpv. 4 LAI, se-
condo il quale le rendite per un grado d'invalidità inferiore al 50% sono
versate solo ad assicurati che sono domiciliati e dimorano abitualmente in
Svizzera (art. 13 LPGA), non è più applicabile quando l'assicurato è citta-
dino dell'UE e vi risiede (DTF 130 V 253 consid. 2.3).
7.4 Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parzia-
le, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compie-
re un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di
attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono
essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra pro-
fessione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al guadagno è de-
finita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possi-
bilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in conside-
razione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e
che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure
d'integrazione ragionevolmente esigibili. Per valutare la presenza di
un'incapacità al guadagno sono considerate esclusivamente le conse-
guenze del danno alla salute; inoltre, sussiste un'incapacità al guadagno
soltanto se essa non è obbiettivamente superabile (art. 7 cpv. 2 LPGA).
7.5 Una rendita limitata e/o crescente nel tempo corrisponde, material-
mente, ad una revisione ai sensi dell'art. 17 LPGA e se ne deve pertanto
seguire i principi. In base a tale norma, se il grado d'invalidità del benefi-
ciario della rendita subisce una modificazione che incide in modo rilevan-
te sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o diminuita
C-2509/2012
Pagina 9
in misura corrispondente, oppure soppressa. Per l'art. 88a cpv. 1 OAI se
la capacità di guadagno migliora, v'è motivo di ammettere che il cambia-
mento determinante sopprime tutto o parte del diritto a prestazioni dal
momento in cui si può supporre che il cambiamento constatato perduri; lo
si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi,
senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare.
Il cpv. 2 di tale norma stabilisce che se la capacità di guadagno peggiora,
occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni
non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole.
7.6 Assegnando retroattivamente una rendita d'invalidità decrescen-
te/crescente e/o limitata nel tempo, l'autorità amministrativa disciplina un
rapporto giuridico suscettibile di essere in caso di contestazione oggetto
della lite e dell'impugnativa. Qualora sia contestata solo la riduzione o la
soppressione delle prestazioni, il potere cognitivo del giudice non è limita-
to nel senso che egli debba astenersi dallo statuire circa i periodi per i
quali il riconoscimento di prestazioni non è censurato (DTF 125 V 413
consid. 2.2 et 2.3 confermato in 131 V 164). Va ricordato che nel caso in
cui la prestazione venga accordata con effetto retroattivo ma limitata nel
tempo, aumentata oppure ridotta, esiste un'unica relazione giuridica; ciò
vale anche se l'assegnazione della rendita d'invalidità graduata e/o limita-
ta nel tempo è stata comunicata mediante più decisioni recanti la stessa
data (DTF 131 V 164 consid. 2.2 e 2.3).
8.
8.1 L'interessato ha lavorato a tempo pieno, salvo precedenti brevi periodi
di malattia, fino al 1° marzo 2010 (doc. 12, cifra 2.14).
8.2 La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere giu-
ridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b). In base all'art.
16 LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. art. 28a cpv. 1 LAI, per valutare
il grado d'invalidità, il reddito che l'assicurato potrebbe conseguire eserci-
tando l'attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l'e-
ventuale esecuzione di provvedimenti d'integrazione (reddito da invalido),
tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è con-
frontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse di-
ventato invalido (reddito da valido). In altri termini l'assicurazione svizzera
per l'invalidità risarcisce soltanto la perdita economica che deriva da un
danno alla salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la
malattia o la conseguente incapacità lavorativa.
C-2509/2012
Pagina 10
8.3 In carenza di documentazione economica, la documentazione medica
costituisce un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori
siano ancora esigibili dall'assicurato, ma non spetta al medico graduare il
tasso d'invalidità dell'assicurato (DTF 114 V 314). Infatti, per costante giu-
risprudenza le certificazioni mediche possono costituire importanti ele-
menti d'apprezzamento del danno invalidante, allorché permettono di va-
lutare l'incapacità lavorativa e di guadagno dell'interessato in un'attività da
lui ragionevolmente esigibile (DTF 115 V 134 consid. 2).
8.4 Inoltre, perché un rapporto medico abbia valore probatorio è determi-
nante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si
fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutte le affezioni di cui si
lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi anteceden-
ti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o
nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto
devono inoltre essere motivate (DTF 125 V 352 e 122 V 160).
9.
9.1 Nella fattispecie, l'interessato presenta principalmente una lesione del
tendine del sovraspinato della spalla sinistra, stato dopo artroscopia con
decompressione subacromiale e tenotomia del capo lungo il bicipite della
spalla sinistra il 15 marzo 2010 e stato dopo seconda artroscopia della
spalla sinistra con decompressione subacromiale del 12 maggio 2011.
Secondariamente egli presenta uno stato dopo artroscopia della spalla
destra dopo lesione tendinea nel 2007, diabete mellito insulinodipenden-
te, cervicalgia sinistra, artrosi delle mani (cfr. perizia della Dott.ssa Stamm
del 5 dicembre 2011 – visita del 17 novembre 2011 – e riassunto del Dott.
Billiter dell'UAI cantonale del 7 dicembre 2011, doc. 40, 41).
9.2 Non è contestato il riconoscimento del diritto alla rendita intera AI dal
1° marzo 2011. Corrisponde al periodo d'attesa di un anno previsto
dall'art. 28 cpv. 1 lett. b LAI, a contare dalla data di cessazione dell'attività
lucrativa e decorre oltre i 6 mesi dalla data di presentazione della doman-
da di prestazioni, condizione prevista dall'art. 29 cpv. 1 LPGA. Questo da-
to è dunque acquisito ed il collegio giudicante non ha motivi fondati per
porre in dubbio tale valutazione. Resta contestata la soppressione del di-
ritto alla rendita a partire dal 29 febbraio 2012.
C-2509/2012
Pagina 11
9.3
9.3.1 Nel caso in esame l'Ufficio AI cantonale ha fatto eseguire una peri-
zia dalla Dott.ssa Stamm, specialista in chirurgia ortopedica. La dottores-
sa ha esaminato i documenti clinici concernenti, segnatamente, gli ultimi
interventi alla spalla sinistra e le cure prestate. L'assicurato è stato sotto-
posto a diverse radiografie (spalle, colonna cervicale, mani) il 24 novem-
bre 2011 (doc. 40 13-15). La Dott.ssa Stamm ha rilevato che la limitazio-
ne funzionale più importante si rileva alla spalla sinistra, dove l'assicurato
lamenta anche facile dolorabilità. Sono sopraggiunti dolori anche alla
spalla destra (già operata nel 2007). Ora, la funzionalità della spalla sini-
stra è limitata soprattutto all'abduzione ed intra/extrarotazione. La mobilità
della spalla destra è leggermente limitata per l'abduzione e la flessione
anteriore attiva. L'assicurato dimostra inoltre una limitazione della rota-
zione e lateroflessione della colonna cervicale con dolore in rotazione e
lateroflessione fine corsa a sinistra. E' presente una difficoltà di chiusura
completa della mano sinistra e qualche problema interfalangeo alle due
mani con lieve deformazione in loco. Le radiografie della spalla sinistra
confermano una deformazione della testa dell'omero ed una deformazio-
ne del trachite. Più modeste sono invece le irregolarità della spalla destra
e della colonna cervicale. La specialista ritiene che l'assicurato non è più
in grado di effettuare lavori pesanti, non può alzare pesi sopra il livello
della testa, ma può ancora effettuare lavori leggeri sia in posizione seduta
che eretta, può camminare, salire e scendere le scale, senza particolari
limitazioni; può accovacciarsi, può inginocchiarsi ed effettuare altri movi-
menti. Egli può manipolare oggetti leggeri senza difficoltà, un po' meno
quelli di peso medio; egli comunque conserva una capacità di rotazione
delle mani intatta, pur ammettendo una modesta disabilità. Qualsiasi po-
sizione di lavoro costante è ancora pienamente esigibile (con rotazione,
seduta e piegata in avanti, eretta e piegata in avanti, inginocchiata, fles-
sa, ecc.), salvo quella con le braccia sopra il capo.
9.3.2 La parte ricorrente critica la perita di non essersi sufficientemente
chinata sul problema del dolore e della limitazione funzionale a livello del-
la colonna cervicale. Ora, a giudizio di questo Tribunale, si osserva che la
Dott.ssa Stamm ha rilevato già in diagnosi il problema della cervicalgia
sinistra e l'ha sufficientemente esaminata dal punto di vista funzionale
nella valutazione. Il paziente è limitato nella rotazione e nella laterofles-
sione del collo dove ha una sensazione algica, ma questa ipomobilità non
rappresenta un impedimento di rilievo nell'ambito di lavori che non impe-
gnino in modo particolare la colonna cervicale (continui movimenti di late-
roflessione del collo).
C-2509/2012
Pagina 12
9.3.3 Per il resto, l'insorgente presenta da molto tempo un diabete tenuto
sotto controllo da opportuna terapia. Le condizioni generali di salute di
A._______ sono buone, ogni altro organo ed apparato essendo indenne
da patologie.
9.3.4 Inoltre, questo collegio giudicante non intravvede la necessità di
procedere ad un'ulteriore indagine specialistica. Una perizia richiesta
dall'Ufficio AI cantonale non può essere scartata adducendo che si tratta
di un referto di parte. Infatti, la legge attribuisce all'amministrazione il
compito di istruire le domande di rendita, procurandosi gli atti necessari,
in particolare circa lo stato di salute, l'attività, la capacità di lavoro e l'ido-
neità all'integrazione dei richiedenti. A tale scopo possono essere doman-
dati rapporti e informazioni, ordinate perizie, eseguiti sopralluoghi e con-
sultati specialisti dell'aiuto pubblico o privato agli invalidi (art. 69 cpv. 2
OAI). In questo contesto l'Ufficio AI agisce quale organo amministrativo
preposto all'attuazione della legge, sicché le perizie ordinate in adempi-
mento di questo compito non possono essere considerate di parte (DTF
123 V 175 e 122 V 157).
10.
10.1 Nel caso di specie, il collegio giudicante può quindi aderire al parere
della Dott.ssa Stamm e dei medici dell'Ufficio AI cantonale. La parte ricor-
rente, malgrado che, in sede ricorsuale, si sia riservata di farlo, non ha
mai prodotto documenti sanitari atti a sovvertire il parere della specialista
incaricata dall'Ufficio AI di allestire una perizia. Le scarse limitazioni ac-
cennate sono tuttavia incompatibili con il precedente lavoro (pesante). Ta-
le circostanza non è contestata. A lui resta comunque proponibile una va-
sta gamma d'attività fra leggere/ripetitive e pure di medio impegno fisico
che non esigono una particolare formazione, come per esempio quelle di
fattorino, operaio addetto al controllo di macchine di produzione automa-
tica, operaio addetto al controllo di produzione, custode, bidello, cassiere,
commesso in negozio di generi minuti, ecc.
10.2 Il collegio giudicante, sulla scorta dei pareri menzonati, ritiene che
A._______, a partire dalla data della visita presso la Dott.ssa Stamm, 17
novembre 2011, non avrebbe più potuto svolgere un'attività di macellaio,
se non in misura sensibilmente ridotta o unicamente come parte ammini-
strativa, ma a lui sarebbero comunque stati proponibili, al 100%, lavori di
ripiego leggeri e/o semisedentari o medio-pesanti, ripetitivi, non qualificati
quali quelli sopra descritti.
C-2509/2012
Pagina 13
10.3 Secondo un principio generale del diritto delle assicurazioni sociali,
ogni assicurato ha l'obbligo di ridurre il danno conseguente la sua invalidi-
tà. In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto quanto sia
ragionevolmente esigibile per ovviare nel modo migliore possibile alle
conseguenze della sua invalidità, segnatamente mettendo a profitto la
sua residua capacità lavorativa se necessario in una nuova professione
(DTF 130 V 97 consid. 3.2).
10.4 È vero che durante la sua carriera professionale l'insorgente ha svol-
to principalmente l'attività di macellaio. Si può tuttavia ritenere che, visto il
genere d'attività sostitutive in esame e la natura delle sue affezioni, un
adattamento del posto di lavoro alle condizioni di salute del ricorrente non
risulta necessario, rispettivamente è di semplice realizzazione e ciò no-
nostante l'età. Questo Tribunale osserva pure che allo stesso si presenta
un ventaglio relativamente ampio di professioni possibili (e sufficiente-
mente specificate) in diversi settori, con mansioni semplici e ripetitive, che
non richiedono necessariamente la messa in atto di particolari misure di
reintegrazione professionale.
11.
11.1 L'invalidità è determinata stabilendo il rapporto fra il reddito del lavo-
ro che l'assicurato conseguirebbe, dopo la manifestazione dell'invalidità e
dopo l'esecuzione d'eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio
di un'attività lucrativa, ragionevolmente esigibile da lui in condizioni nor-
mali del mercato del lavoro, e il reddito che potrebbe conseguire se non
fosse diventato invalido (art. 16 LPGA). Occorre pertanto esaminare se,
nell'ambito di attività di sostituzione, l'insorgente presenti un'incapacità di
guadagno di rilievo.
11.2 Nel 2010, anno di riferimento (cessazione dell'attività lucrativa nel
marzo di quell'anno), il salario privo d'invalidità sarebbe ammontato a
66'157 franchi, circostanza non contestata. Potrebbe essere precisato
che il calcolo comparativo dei redditi avrebbe dovuto essere effettuato sui
dati del 2011 (DTF 128 V 174 e 129 V 222), anno in cui è sorto il diritto al-
la rendita. Tuttavia, il calcolo è stato effettuato il 7 dicembre 2011 (doc.
43-1), per cui i dati statistici (necessari poi per il rilevamento del reddito
privo d'invalidità) non erano ancora a disposizione dell'Ufficio AI. Va rile-
vato tuttavia, alla luce del risultato finale, che tale circostanza è del tutto
ininfluente per il diritto a prestazioni.
C-2509/2012
Pagina 14
11.3 Quale reddito da invalido si deve ritenere quello statistico ottenibile
in attività di tipo leggero fino a medio pesante, semplice, non qualificato,
ripetitivo. Queste attività (salari statistici aggiornati al 2010) comportano
un salario medio mensile di 4'948,24 franchi. Questo importo deve essere
adeguato secondo un orario settimanale di 41.6 medio svizzero (della ca-
tegoria), ciò che permette di ottenere 61'753,99 franchi all'anno.
Questo introito teorico può essere ridotto per tenere conto dei fattori per-
sonali dell'assicurato (DTF 126 V 75), quali età, handicap. Va rilevato che
secondo la consolidata giurisprudenza la riduzione massima è del 25%.
L'Ufficio AI, che gode di un ampio margine d'apprezzamento (DTF 137 V
71 consid. 5.2), ha operato una riduzione complessiva del 10%, percen-
tuale che questo collegio giudicante può condividere. Ne consegue un in-
troito annuale di 55'578,59 franchi.
11.4 Il confronto fra un reddito privo d'invalidità di 66'157 franchi ed un in-
troito teorico (finale) dopo l'insorgenza dell'invalidità di 55'578,59 franchi
fa risultare una perdita di guadagno del 15.99%, arrotondato al 16%, gra-
do che non comporta alcun riconoscimento di una rendita dell'assicura-
zione svizzera per l'invalidità.
12.
12.1 È quindi a ragione che l'autorità inferiore ha soppresso la rendita in-
tera con effetto dal 1° marzo 2012 (tre mesi dopo la visita dalla Dott.ssa
Stamm) in applicazione dell'art. 88a OAI (cfr. consid. 7.5). Visto quanto
precede, il ricorso deve essere respinto.
12.2 Le spese processuali, ammontanti a 400 franchi, sono poste a cari-
co del ricorrente e vengono compensate con l'anticipo già versato.
12.3 Visto l'esito del ricorso, non vengono riconosciute indennità per spe-
se ripetibili.
Per quel che concerne l'UAIE, le autorità federali non hanno diritto ad
un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 TS-TAF).
C-2509/2012
Pagina 15
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di 400 franchi, sono poste a carico del ricorrente e
sono compensate con l'anticipo già fornito.
3.
Non vengono riconosciute indennità per spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
– rappresentante del ricorrente (atto giudiziario)
– autorità inferiore (n. di rif. ; raccomandata)
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (raccomandata)
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Francesco Parrino Dario Croci Torti
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e
segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF,
RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e
l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata
e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come
mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: