Corte II I
C-2524/2010
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 2 0 a g o s t o 2 0 1 0
Giudici: Francesco Parrino (presidente del collegio),
Madeleine Hirsig, Beat Weber;
Cancelliere: Dario Croci Torti
A._______,
rappresentato dal Patronato INCA Zurigo,
Luisenstrasse 29, casella postale 1614, 8031 Zurigo,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Assicurazione invalidità (decisione del 4 marzo 2010)
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-2524/2010
Ritenuto in fatto e considerato in diritto che:
mediante decisione del 4 marzo 2010, l'Ufficio dell'assicurazione per
l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE), ha erogato in
favore di A._______, cittadino italiano, nato il , una rendita intera
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità per il periodo dal 1° febbraio
2004 al 31 maggio 2005 (doc. 149);
con il ricorso depositato il 4 aprile 2010, A._______, regolarmente
rappresentato dal Patronato INCA di Zurigo, ha impugnato il suddetto
provvedimento amministrativo chiedendone l'annullamento ed il
riconoscimento del suo diritto alla rendita intera dell'assicurazione
svizzera per l'invalidità anche dopo il 31 maggio 2005;
a suffragio delle sue conclusioni ha esibito i risultati di
un'ecotomografia delle zone ascellari ed inguinali del 2 aprile 2010, un
referto d'esame oncologico del 6 aprile 2010 a firma della Dott.ssa
Meo nel quale si lascia trasparire l'eventualità che la malattia tumorale
possa essere in fase di recidiva, ed un rapporto di visita psichiatrica
del 29 aprile 2010 nel quale si attesta una sindrome depressiva endo-
reattiva severa;
ricevuto il gravame, l'UAIE ha sottoposto gli atti al Dott. Muggli, del
proprio servizio medico, il quale, nella sua relazione del 25 luglio 2010,
vista la documentazione esibita, ha proposto di fare eseguire nuovi
accertamenti sotto il profilo oncologico (doc. 152);
nelle sue osservazioni ricorsuali del 2 agosto 2010, l'amministrazione
propone il parziale accoglimento del ricorso ed il rinvio degli atti per
nuovi accertamenti sanitari di carattere oncologico;
in virtù dell'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale del
17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo tribunale giudica i ricorsi
contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021)
emanate dalle autorità menzionate agli art. 33 LTAF, riservate le
eccezioni di cui all'art. 32 LTAF;
in particolare, le decisioni rese dall'UAIE concernenti l'assicurazione
per l'invalidità possono essere portate innanzi al TAF conformemente
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all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale sull'assicurazione per
l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20);
secondo l'art. 59 della legge federale sulla parte generale del diritto
delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA, RS 830.1) ha
diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione
su opposizione ed ha un interesse degno di protezione al suo
annullamento o alla sua modificazione: queste condizioni sono
adempiute nella specie;
il ricorso è tempestivo ed ossequioso dei requisiti minimi prescritti
dalla legge (art. 60 LPGA e 52 PA);
il gravame è dunque ammissibile ed è pertanto necessario entrare nel
merito;
ora, al modo di procedere proposto dall'UAIE è opportuno prestare
adesione visto che le indagini complementari in materia oncologica
appaiono indispensabili;
inoltre, alla luce della documentazione prodotta in sede ricorsuale, che
attesta un peggioramento dello stato di salute dell'interessato anche
sotto il profilo psichiatrico, appare opportuno completare gli esami
anche da questo punto di vista;
infatti, nell'ambito della perizia effettuata in fase istruttoria presso il
Servizio accertamento medico di Bellinzona, l'indagine psichiatrica
aveva rilevato solo una semplice "tendenza all'evitamento" non
invalidante, mentre attualmente (29 aprile 2010), da un servizio
sanitario pubblico italiano specializzato, viene posta la diagnosi di
sindrome depressiva endo-reattiva severa;
è quindi indispensabile completare l'istruttoria non solo dal profilo
oncologico, come richiesto dal Dott. Muggli, ma anche dal punto di
vista psichiatrico, al fine di determinare lo stato di salute effettivo di
A._______ e per esaminare in maniera più dettagliata se quest'ultimo
possa ancora esercitare un'attività lucrativa e, se del caso, in quale
misura;
in tali circostanze il ricorso deve essere parzialmente accolto, la
decisione impugnata annullata e la causa rinviata all'ufficio AI intimato
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in virtù dell'art. 61 PA, perché completi l'istruttoria ed emani una nuova
decisione impugnabile;
non vengono prelevate spese processuali;
in base all'art. 64 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto
o in parte, può assegnare al ricorrente un'indennità per le spese
indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato;
visti gli atti di causa, la memoria di ricorso nonché la documentazione
esibita, si giustifica riconoscere un'indennità per spese ripetibili di
Fr. 700.--, la quale viene posta a carico dell'autorità inferiore.
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è parzialmente accolto nel senso che, annullata l'impugnata
decisione del 4 marzo 2010, gli atti sono rinviati all'Ufficio
dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero
(UAIE) perché proceda ai sensi dei considerandi e statuisca di nuovo.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
Alla parte ricorrente viene riconosciuta un'indennità per spese ripetibili
di Fr. 700.-, la quale è posta a carico dell'Ufficio AI intimato.
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4.
Comunicazione a:
- rappresentante del ricorrente (atto giudiziario con allegati copia del
parere del Dott. Muggli (doc. 152) e della risposta di causa
dell'UAIE)
- autorità inferiore (n. di rif. )
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Francesco Parrino Dario Croci Torti
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella
misura in cui sono adempiute le condizioni di cui agli art. 82 e segg.,
90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005
(LTF, RS 173.110). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i
motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione
impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti
indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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