B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-2529/2011
S e n t e n z a d e l 1 4 a g o s t o 2 0 1 2
Composizione
Giudice unica Elena Avenati-Carpani,
cancelliere Dario Quirici.
Parti
A._______,
rappresentato dal Patronato INCA, Ufficio legale,
casella postale 287, 4005 Basilea,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione invalidità, decisione del 15 marzo 2011.
C-2529/2011
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Fatti:
A.
A._______, cittadino italiano nato …, celibe, ha lavorato in Svizzera come
cuoco dal 1990 al 1996, versando i relativi contributi obbligatori all'assicu-
razione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (AVS/AI; doc. 2 e 3). Il 31
luglio 2010, per il tramite dell'Istituto nazionale italiano della previdenza
sociale (INPS), l'assicurato ha formulato all'Ufficio dell'assicurazione per
l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) una domanda di
rendita d'invalidità svizzera (doc.5), la cui istruzione ha permesso di ac-
quisire, tra gli altri, i documenti seguenti:
- la relazione conclusiva della competente commissione medica di verifica
dell'INPS, del 15 settembre 2010 (doc. 7 e 9), nella quale l'assicurato è
dichiarato invalido civile ai sensi del diritto italiano, con grado percentuale
del 67%, sulla base della diagnosi d'instabilità vertebrale dopo laminec-
tomia L4/5, di sofferenza neurogena cronica dell'arto inferiore sinistro, di
lieve ipoacusia bilaterale e di esiti da asportazione di granuloma da corpo
estraneo,
- i questionari per il datore di lavoro e per l'assicurato, del 12 novembre
2010 (doc. 11 e 12), dai quali si evince specialmente che quest'ultimo ha
lavorato in Italia come cuoco, attività qualificata di medio pesante, duran-
te quaranta ore settimanali, da giugno 1996 al 12 settembre 2010, data di
termine del contratto, e che egli ha dovuto assumere, a causa di problemi
di salute, compiti più leggeri, non implicanti il sollevamento di pesi e con
riposi frequenti, da aprile 2007, interrompendo la sua attività dallo stesso
mese d'aprile a dicembre 2007 e da aprile 2010 in poi, l'ultimo salario lor-
do versatogli essendo equivalente a EUR 11.17 all'ora, 1'933.49 al mese
e 23'201.88 all'anno,
- una prima cartella clinica dell'…(...), relativa ad una degenza protrattasi
dal 23 aprile al 31 maggio 2007 (doc. 13 e 14), durante la quale è stato
eseguito, il 4 maggio 2007, un intervento d'asportazione (discecto-
mia) di una voluminosa ernia discale L4/5 sinistra con microdiscectomia
per via interlaminare e sono stati effettuati numerosi esami, tra cui delle
tomografie computerizzate del rachide lombosacrale e delle radiografie
del torace,
- una seconda cartella clinica dell'..., concernente una degenza, protratta-
si dal 21 al 31 agosto 2008 (doc. 15), per una deiscenza di ferita chirurgi-
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ca lombare in seguito alla discectomia del 4 maggio 2007, con intervento
chirurgico di revisione della ferita,
- un referto d'esame elettromiografico, del 27 ottobre 2009 (doc. 16), in
cui è riferita una ridotta attivazione per sforzo massimale del muscolo ti-
biale anteriore, nel quadro di una sofferenza neurogena cronica senza
segni di attività spontanea a riposo,
- un certificato ambulatoriale dell'..., del 5 febbraio 2008 (doc. 17), in cui è
riportato che, dopo l'intervento per ernia discale, l'assicurato è ritornato a
lavorare, ma che ha lamentato un dolore saltuario in L5 a sinistra e L4 a
destra, con a volte parestesie formicolanti ai piedi o parestesie urenti al
dorso,
- un referto radiografico del torace e dell'addome, del 9 febbraio 2010, ed
un referto di visita specialistica, del 3 marzo 2010 (doc. 19 e 20), facenti
stato della presenza di un filamento radioopaco, ipotizzato essere un filo
di garza chirurgica, in corrispondenza della ferita dovuta ai pregressi in-
terventi,
- un referto di tomografia computerizzata del rachide lombosacrale e del
metamero aggiuntivo, del 24 marzo 2010 (doc. 21), ed un referto di visita
specialistica, del 14 aprile 2010 (doc. 22), confermanti la presenza di un
corpo estraneo paravertebrale a sinistra,
- una cartella clinica dell'… (…), relativa ad una degenza protrattasi dal 1°
al 7 giugno 2010 (doc. 23), durante la quale è stata realizzata la rimozio-
ne di tessuto di granulazione e di garza in sede paravertebrale a sinistra,
- un verbale di visita della competente commissione medica di verifica
dell'INPS, del 14 luglio 2010 (doc. 24), in cui l'assicurato è definito essere
un portatore di handicap in situazione di gravità ed è fissata la data di ri-
vedibilità al 29 giugno 2011,
- una perizia medica particolareggiata E 213 della dott.ssa B._______,
medico dell'INPS, del 17 agosto 2010 (doc. 25), diagnosticante, nell'ambi-
to di movimenti normali e di un'andatura caratterizzata da claudicazione a
sinistra, un'instabilità vertebrale dopo laminectomia L4/5 con sofferenza
neurogena dell'arto inferiore sinistro, una lieve ipoacusia bilaterale e degli
esiti da asportazione di granuloma da corpo estraneo in sede di pregres-
sa laminectomia, e nella quale è specificato che l'assicurato, tenuto conto
di limitazioni funzionali marcate a carico del rachide lombosacrale e mo-
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Pagina 4
derate a carico della deambulazione, è in grado di svolgere regolarmente
lavori pesanti e che egli può esercitare la sua professione di cuoco tre o
quattro ore al giorno, il grado d'invalidità per quest'ultima attività essendo
valutato, secondo il diritto italiano, al 67%, analogamente a quanto fissato
dalla competente commissione medica di verifica dell'INPS.
B.
L'UAIE ha quindi sottoposto la documentazione raccolta alla valutazione
del proprio servizio medico, nella persona del dott. C._______, il quale,
mediante presa di posizione dell'11 dicembre 2010 (doc. 27), ha ripreso la
diagnosi d'instabilità vertebrale dopo laminectomia L4/5 con leggera
ischialgia a sinistra, ed ha formulato, a contare dal 17 agosto 2010, data
della perizia E 213, un'incapacità lavorativa del 50% per l'attività di cuoco
e dello 0% per attività confacenti leggere o medio leggere, in posizione
seduta o alternata, come lavoratore nell'industria, magazziniere o vendito-
re al dettaglio, giustificando questa valutazione con il fatto che la forza
della gamba sinistra è conservata, senza problemi radicolari o dolori rile-
vanti.
Il 7 gennaio 2011 l'UAIE ha proceduto al calcolo del grado d'invalidità
(doc. 29). Come reddito ipotetico da valido per il 2010, in riferimento alle
cifre fornite dall'ex datore di lavoro, l'amministrazione ha ritenuto un valo-
re di EUR 1'933.49, e, sulla base dei dati statistici dell'Ufficio internazio-
nale del lavoro (ILO), ha considerato, come reddito da invalido per il
2008, in attività quali manovale nell'industria tessile o venditore nel com-
mercio al dettaglio, un valore medio di EUR 1'429.87, indicizzato al 2010
e ridotto del 5% in funzione delle circostanze personali dell'assicurato,
ossia EUR 1'447.45. Procedendo al raffronto dei due redditi, l'UAIE ha ot-
tenuto una perdita di guadagno del 25.14%, corrispondente ad un grado
d'invalidità del 25%.
Il 13 gennaio 2011 l'UAIE ha quindi messo a punto un progetto di decisio-
ne (doc. 30), con il quale ha ventilato all'assicurato il rigetto della sua do-
manda di rendita d'invalidità, invitandolo nel contempo a formulare even-
tuali osservazioni entro un termine di trenta giorni. L'assicurato non es-
sendosi manifestato, l'UAIE ha emanato la corrispondente decisione il
15 marzo 2011 (doc. 31).
Mediante scritto del 29 marzo 2011 (doc. 32 a 35), rappresentato dal
Patronato INCA, l'assicurato si è opposto al progetto di decisione, chie-
dendo il riconoscimento del diritto ad almeno una mezza rendita d'invalidi-
tà, ed ha esibito a questo scopo un referto di risonanza magnetica del ra-
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chide lombosacrale, del 9 febbraio 2011, ed un referto di visita specialisti-
ca, del 9 marzo 2011.
Con scritto del 1° aprile 2011 (doc. 36), l'UAIE ha rilevato il carattere tar-
divo delle osservazioni dell'assicurato, ricusandole quindi, e lo ha reso
per il resto attento ai rimedi giuridici indicati nella decisione del 15 marzo
2011.
C.
Contro quest'ultima, sempre rappresentato dal Patronato INCA, l'assicu-
rato ha inoltrato ricorso al Tribunale amministrativo federale il 3 maggio
2011, chiedendo, previo annullamento della stessa, il riconoscimento del
diritto ad una mezza rendita d'invalidità a decorrere da gennaio 2011.
D.
Il dott. C._______ si è nuovamente pronunciato sul caso il 19 giugno
2011 (doc. 38), riconfermando in sostanza il contenuto della sua presa di
posizione dell'11 dicembre 2010.
L'UAIE ha quindi risposto al ricorso il 28 giugno 2011, postulandone il ri-
getto con la conferma della decisione impugnata.
Il ricorrente ha brevemente replicato il 16 agosto 2011, riproponendo le
sue conclusioni.
E.
Mediante decisione incidentale del 18 agosto 2011, questo Tribunale ha
invitato il ricorrente a versare un anticipo equivalente alle presunte spese
processuali di Fr. 400.-. Il relativo pagamento è stato effettuato il 13 set-
tembre 2011.
F.
Con scritto del 31 maggio 2011, il ricorrente ha prodotto nuova documen-
tazione medica, ossia un referto d'elettromiografia, dell'8 marzo 2012, ri-
ferente che i nervi peroneo comune (SPE), tibiale o sciatico popliteo-
interno (SPI) e surale sono nella norma, senza segni di compressione
dello SPI al malleolo e con attività di denervazione e aumento dei poliba-
sici prevalentemente al vasto mediale come da sofferenza neurogena
cronica, una possibile radiculopatia L4/5 non essendo esclusa, nonché un
referto di risonanza magnetica del rachide dorsolombare, del 17 marzo
2012, da cui risultano in particolare una discopatia in L2/3, una protrusio-
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ne discale in L3/4 e L4/5 ed una non compressione delle strutture nervo-
se in L5/S1.
Diritto:
1.
1.1 In virtù dell'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale
del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo tribunale giudica i
ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021),
emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, riservate le
eccezioni di cui all'art. 32 LTAF. In particolare, le decisioni rese
dall'UAIE concernenti l'assicurazione per l'invalidità possono essere
portate davanti al Tribunale amministrativo federale conformemente
all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale sull'assicurazione per
l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20).
Di conseguenza, questo Tribunale è competente a giudicare il
presente ricorso.
1.2 Secondo l'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di
assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA, nella misura in cui è
applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale
del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). In conformità
con l'art. 2 LPGA, le disposizioni della presente legge sono applicabili
alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione federale, se e
per quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo prevedano.
Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili
all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempreché la
LAI non deroghi alla LPGA.
1.3 Conformemente all'art. 59 LPGA, ha diritto di ricorrere chiunque è
toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un
interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua
modificazione. Il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla
notificazione della decisione o della decisione contro cui l'opposizione
è esclusa (art. 60 LPGA). Esso deve contenere le conclusioni, i motivi,
l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo
rappresentante, con allegati la decisione impugnata e i documenti
indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente (art.
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52 cpv. 1 PA).
1.4 In concreto, il ricorso è ammissibile nella misura in cui è stato
presentato tempestivamente e nel rispetto dei requisiti previsti dalla
legge (art. 59 e 60 LPGA, nonché l'art. 52 cpv. 1 PA), e visto che
l'anticipo di Fr. 400.-, relativo alle spese processuali, è stato versato
nel termine impartito.
2.
2.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i
suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del
21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che
regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il
Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971
relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori
subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano
all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il
corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n°
574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del
Regolamento n° 1408/71, RS 0.831.109.268.11). Si tratta di una
normativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data
dal 1° giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della
parità di trattamento tra i cittadini di uno Stato membro della Comunità
europea, ivi risiedenti, ed i cittadini svizzeri (art. 2 e 3 del Regolamento
CEE n° 1408/71).
Questi testi sono applicabili al caso concreto nella loro versione in
vigore per la Svizzera fino al 31 marzo 2012.
2.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'Allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri
della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono
sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora
il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo (art. 6 del
Regolamento CEE n° 1408/71). Nella misura in cui l'Accordo, in
particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di
sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni contrarie,
l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle condizioni di
ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono regolate dal
diritto interno svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4).
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Pagina 8
2.3 L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella presente
procedura, trattandosi di un cittadino italiano che risiede nell'Unione
europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio
del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972
relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
2.4 Per costante giurisprudenza, l'ottenimento di una pensione
straniera d'invalidità non pregiudica l'apprezzamento di un'invalidità
secondo il diritto svizzero (v. sentenza del Tribunale federale I 435/02
del 4 febbraio 2003 consid. 2). Anche in seguito all'entrata in vigore
dell'ALC, il grado d'invalidità di un assicurato che pretende una rendita
dell'assicurazione svizzera è determinato esclusivamente secondo il
diritto svizzero (DTF 130 V 253 consid. 2.4).
3.
Relativamente al diritto applicabile, deve essere precisato che, a partire
dal 1° gennaio 2008, la presente procedura è retta dalla LAI nel suo teno-
re modificato il 6 ottobre 2006 (5a revisione), ritenuto tuttavia il principio
secondo il quale le norme applicabili sono quelle in vigore al momento in
cui dei fatti giuridicamente rilevanti si sono verificati (ATF 136 V 24 con-
sid. 4.3). Le disposizioni relative alla 6a revisione AI (primo pacchetto di
misure), che sono entrate in vigore il 1° gennaio 2012, non sono invece
applicabili (RU 2011 5659, FF 2010 1603).
4.
Il ricorrente contesta la validità materiale della decisione dell'UAIE, chie-
dendo che gli sia riconosciuto il diritto ad una mezza rendita d'invalidità.
5.
Il periodo di cognizione giudiziaria di questo Tribunale si estende, in con-
creto, fino al 15 marzo 2011, data della decisione qui avversata. Il giudice
delle assicurazioni sociali analizza, infatti, la legalità della decisione im-
pugnata, in generale, secondo lo stato di fatto esistente al momento in cui
la decisione in lite è stata resa (DTF 130 V 445 consid. 1.2). Egli può tut-
tavia tenere conto dei fatti verificatisi dopo la data della decisione impu-
gnata quando essi possono imporsi quali elementi d'accertamento retro-
spettivo della situazione anteriore alla decisione stessa (DTF 130 V 138,
vedi anche 121 V 366 consid. 1b, 116 V 248 consid. 1a).
6.
Secondo le norme applicabili, per avere diritto ad una rendita dell'assicu-
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Pagina 9
razione per l'invalidità svizzera, un cittadino italiano deve adempiere, cu-
mulativamente, le seguenti condizioni:
- essere invalido ai sensi della legge svizzera;
- avere versato contributi all'AVS/AI svizzera durante almeno tre anni
(art. 36 LAI). A tale fine è possibile prendere in considerazione anche i
contributi versati ad un'assicurazione sociale assimilata di uno Stato
membro dell'Unione europea (UE) o dell'Associazione europea di
libero scambio (AELS), a condizione che almeno un anno di contributi
sia registrato all'AVS/AI svizzera (FF 2005 p. 4065; art. 45 del
Regolamento CEE n° 1408/71).
In concreto, è pacifico che il ricorrente adempie la condizione della
durata minima di contribuzione, alla quale la legge subordina
l'erogazione di una rendita. Rimane ora da esaminare se sia invalido ai
sensi di legge.
7.
7.1 In base all'art. 8 cpv. 1 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al
guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga
durata. L'art. 4 cpv. 1 LAI precisa che l'invalidità può essere
conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2
della stessa norma stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere
quando, per natura e gravità, motiva il diritto alla singola prestazione.
7.2 L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per
almeno il 70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%,
ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto
di rendita se è invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 2 LAI). In
seguito all'entrata in vigore dell'ALC, la limitazione prevista dall'art. 29
cpv. 4 LAI, secondo il quale le rendite per un grado d'invalidità inferiore
al 50% sono versate solo ad assicurati che sono domiciliati e dimorano
abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA), non è più applicabile quando
l'assicurato è cittadino svizzero o dell'UE e vi risiede.
7.3 Il diritto alla rendita, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI stabilisce che
l'assicurato ha diritto ad una rendita alle seguenti condizioni: (a) la sua
capacità di guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni
consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante
provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; (b) ha avuto
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Pagina 10
un'incapacità di lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante
un anno senza notevole interruzione; e (c) al termine di questo anno è
invalido almeno al 40%. Tuttavia, il diritto alla rendita nasce al più
presto dopo sei mesi dalla data in cui l'assicurato ha rivendicato il
diritto alle prestazioni conformemente all'articolo 29 cpv. 1 LPGA, ma
al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni
(art. 29 cpv. 1 LAI).
7.4 Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o
parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di
compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel
campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata
possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in
un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al
guadagno è definita all'art. 7 cpv. 1 LPGA e consiste nella perdita,
totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro
equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla
salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto
l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente
esigibili. Per valutare la presenza di un'incapacità al guadagno sono
considerate esclusivamente le conseguenze del danno alla salute;
inoltre, sussiste un'incapacità al guadagno soltanto se essa non è
obbiettivamente superabile (art. 7 cpv. 2 LPGA, nel suo nuovo tenore
dal 1° gennaio 2008).
7.5 La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è
di carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid.
1b). In base all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. 28a cpv. 1
LAI, per valutare il grado d'invalidità, il reddito che l'assicurato
potrebbe conseguire esercitando l'attività ragionevolmente esigibile da
lui dopo la cura medica e l'eventuale esecuzione di provvedimenti
d'integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato
del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere
se non fosse diventato invalido. In altri termini, l'assicurazione svizzera
per l'invalidità risarcisce soltanto la perdita economica che deriva da
un danno alla salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio,
non la malattia o la conseguente incapacità lavorativa (metodo
generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30; Pratique VSI 2000 p.
84). La documentazione medica costituisce un importante elemento di
giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente
esigibili dall'assicurato, ma non spetta al medico graduare l'invalidità
dell'assicurato (DTF 114 V 314).
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Pagina 11
8.
Il giudice delle assicurazioni sociali deve esaminare in maniera obiettiva
tutti i mezzi di prova, indipendentemente dalla loro provenienza, e poi de-
cidere se i documenti messi a disposizione permettono di giungere ad un
giudizio attendibile sulle pretese giuridiche litigiose (DTF 125 V 352 con-
sid. 3a). Per costante giurisprudenza le certificazioni mediche possono
costituire importanti elementi d'apprezzamento del danno invalidante, al-
lorché permettono di valutare l'incapacità lavorativa e di guadagno dell'in-
teressato in un'attività da lui ragionevolmente esigibile (DTF 115 V 134
consid. 2, 114 V 314 consid. 3c). Perché un rapporto medico abbia valore
probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera comple-
ta i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutte
le affezioni di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza
dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle corre-
lazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclu-
sioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (DTF 125 V 352, 122 V
160). Per quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, se-
condo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del
fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il me-
dico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (DTF
125 V 353; VSI 2001 p. 109).
9.
9.1 In concreto, dall'insieme della documentazione medica agli atti e,
in particolare, dalla perizia E 213 della dott.ssa B._______, medico
dell'INPS, del 17 agosto 2010 (doc. 25), e dalla presa di posizione del
dott. C._______, medico dell'UAIE, dell'11 dicembre 2010 (doc. 27),
risulta la diagnosi generale d'instabilità vertebrale dopo laminectomia
L4/5 con sofferenza neurogena dell'arto inferiore sinistro (ischialgia), di
lieve ipoacusia bilaterale e d'esiti da asportazione di granuloma da
corpo estraneo in sede di pregressa laminectomia.
Visto il carattere univoco di questa diagnosi, del resto non contestata
dal ricorrente, il collegio giudicante non ha motivi per non adottarla.
9.2 Rispetto alle conseguenze invalidanti delle affezioni diagnosticate, la
dott.ssa B._______ ha constatato che il ricorrente è in grado di svolgere
regolarmente lavori pesanti, ma che egli può esercitare la sua professio-
ne di cuoco solamente tre o quattro ore al giorno, per la quale ha stimato
un grado d'invalidità, secondo il diritto italiano, del 67%, come stabilito
dalla competente commissione medica di verifica dell'INPS.
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Pagina 12
Dal canto suo, il dott. C._______ ha formulato, a decorrere dal 17 agosto
2010, data della perizia E 213, un'incapacità lavorativa del 50% per l'atti-
vità di cuoco e dello 0% per attività confacenti leggere o medio leggere, in
posizione seduta o alternata, come lavoratore nell'industria, magazziniere
o venditore al dettaglio, giustificando questa valutazione con il fatto che la
forza della gamba sinistra del ricorrente è conservata, senza problemi ra-
dicolari o dolori rilevanti.
Giova ancora sottolineare che gli altri documenti medici all'incarto non si
pronunciano sulla questione dell'incapacità lavorativa.
9.3 Ciò stante, dalle informazioni contenute nei questionari per il datore di
lavoro e per l'assicurato (doc. 10 a 12) risulta che il ricorrente ha potuto
svolgere la sua attività di cuoco, a tempo pieno e senza subire riduzioni di
salario, ma con alleggerimenti dei suoi compiti consistenti nell'esenzione
dal sollevare pesi e nella concessione di riposi frequenti, fino ad aprile
2010, data a partire dalla quale, ad esclusione del periodo dal 6 agosto al
12 settembre 2010, non ha più lavorato ed era iscritto all'assicurazione
contro la disoccupazione, il suo contratto di lavoro essendosi terminato il
12 settembre 2010. Ne consegue che un'eventuale incapacità lavorativa
avrebbe potuto cominciare, nell'ipotesi più favorevole al ricorrente, al più
presto il 14 aprile 2010 (doc. 10, estratto conto previdenziale, pag. 3).
9.4 Visto quanto precede, il collegio giudicante può concludere che, al-
meno fino alla data della decisione impugnata, il 15 marzo 2011, il ricor-
rente non ha subito un'incapacità lavorativa del 40% in media durante un
anno senza notevole interruzione con, al termine di questo periodo, un'in-
validità minima del 40% (art. 28 cpv. 1 LAI; cfr. consid. 7.3).
10.
Di conseguenza , il ricorso deve essere respinto e la decisione impugnata
confermata.
11.
In virtù dell'art. 24 cpv. 1 LTAF, il giudice dell'istruzione decide quale giu-
dice unico circa lo stralcio dal ruolo delle cause divenute prive di oggetto
(lett. a) e la non entrata nel merito di impugnazioni manifestamente
inammissibili (lett. b). Sono fatte salve, secondo il cpv. 2, le competenze
del giudice unico secondo le leggi federali in materia di assicurazioni so-
ciali.
Ai sensi dell'art. 85bis cpv. 3 della legge federale sull'assicurazione per la
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vecchiaia e i superstiti (LAVS, RS 831.10), se l'esame preliminare, ante-
riore o posteriore a uno scambio di scritti, rileva che il ricorso al Tribunale
amministrativo federale è inammissibile o manifestamente infondato, un
giudice unico può, con motivazione sommaria, pronunciare la non entrata
in materia o il rigetto. Questa disposizione è applicabile anche in ambito
dell'assicurazione invalidità, conformemente all'art. 69 cpv. 2 3a frase LAI.
In concreto, il Tribunale amministrativo federale può quindi pronunciare,
quale giudice unico, il rigetto del presente ricorso.
12.
Secondo l'art. 63 cpv. 1 PA, le spese processuali sono di regola messe a
carico della parte soccombente. In concreto, visto l'esito della procedura,
le spese processuali di Fr. 400.- sono poste a carico del ricorrente e
compensate con l'anticipo dello stesso ammontare, versato il 13 settem-
bre 2011.
In conformità con l'art. 64 cpv. 1 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ri-
corso in tutto o in parte, può assegnare al ricorrente una indennità per le
spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato (spese ri-
petibili). Visto l'esito della procedura, non si assegnano al ricorrente in-
dennità per spese ripetibili.
Per quanto concerne l'UAIE, le autorità federali non hanno diritto ad
un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 del Regolamento del 21 feb-
braio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribu-
nale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali di Fr. 400.- sono poste a carico del ricorrente e
compensate con l'anticipo dello stesso ammontare, versato il 17 settem-
bre 2011.
3.
Non si assegnano indennità per spese ripetibili.
4.
Comunicazione:
– al rappresentante del ricorrente (Atto giudiziario);
– all'autorità inferiore (n. di rif. …; Raccomandata);
– all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (Raccomandata).
La giudice unica: Il cancelliere:
Elena Avenati-Carpani Dario Quirici
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e
segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF,
RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e
l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata
e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come
mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
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