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T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Corte III
C2530/2011
Sen t e n z a d e l 1 8 o t t o b r e 2 0 1 1
Composizione Giudici Francesco Parrino (presidente del collegio),
Vito Valenti, Madeleine HirsigVouilloz,
cancelliere Dario Croci Torti.
Parti A._______,
patrocinata dagli avv. Rodolfo Barsi e Franco Papadia,
viale O. Quarta 16, IT73100 Lecce,
ricorrente,
Contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond
Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto Assicurazione invalidità, decisione del 31 marzo 2011.
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Ritenuto in fatto e considerato in diritto che:
mediante decisione del 31 marzo 2011, l'Ufficio dell'assicurazione per
l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha respinto la
domanda di rendita inoltrata il 24 novembre 2009 dalla cittadina italiana
A._______, nata il ;
con il gravame depositato il 29 aprile 2011, A._______, regolarmente
rappresentata dagli avv. Barsi e Papadia, chiede il riconoscimento del
diritto a una rendita d'invalidità; in via istruttoria chiede che venga
disposta una nuova perizia medica; produce a suffragio delle sue
conclusioni alcuni rapporti medici che nella sostanza confermano la
diagnosi già conosciuta di cardiopatia ipertensiva, insufficienza mitro
aortica, spondilodiscoartrosi diffusa, gonartrosi bilaterale, micro litiasi
renale bilaterale, esofagite da reflusso, lieve ansia reattiva (vedi anche
perizia E 213 del 5 novembre 2010, doc. 53);
lo scrivente Tribunale amministrativo federale (TAF), con ordinanza del 5
maggio 2011, ha invitato l'autorità inferiore a esprimersi in merito al
ricorso ed alla documentazione esibita;
ricevuta l'impugnativa, l'amministrazione ha sottoposto gli atti al proprio
servizio medico che ha ritenuto necessario un approfondimento dal punto
di vista medico; il Dott. Lamberti nella relazione del 3 agosto 2011 ha
riferito in particolare che i documenti ad atti si limitano riportare degli
elementi diagnostici e non permettono di procedere ad una valutazione
del caso, un esame ortopedico / reumatologico sarebbe necessario (doc.
67),
l'autorità inferiore, nella sua risposta di causa del 2 settembre 2011, ha
pertanto proposto l'ammissione parziale del gravame con la retrocessione
degli atti affinché possa riprendere l'istruzione della domanda procedendo
a un nuovo esame medico come richiesto dal Dott. Lamberti,
mediante ordinanza dell'8 settembre 2011, copia del risposta dell'autorità
inferiore e della relazione del Dott. Lamberti sono state inviate alla
ricorrente, alla quale è stata data la possibilità di presentare delle
osservazioni entro 10 giorni,
la ricorrente non ha risposto nel termine impartito né fino ad oggi,
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in virtù dell'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17
giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo tribunale giudica i ricorsi contro
le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale sulla procedura
amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) emanate dalle
autorità menzionate agli art. 33 LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art.
32 LTAF;
in particolare, le decisioni rese dall'UAIE concernenti l'assicurazione per
l'invalidità possono essere portate innanzi al TAF conformemente all'art.
69 cpv. 1 lett. b della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità del
19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20);
secondo l'art. 59 della legge federale sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA, RS 830.1) ha diritto di
ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su
opposizione ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento
o alla sua modificazione: queste condizioni sono adempiute nella specie;
il ricorso è tempestivo ed ossequioso dei requisiti minimi prescritti dalla
legge (art. 60 LPGA e 52 PA);
il gravame è dunque ammissibile ed è pertanto necessario entrare nel
merito;
al modo di procedere proposto dall'amministrazione è opportuno prestare
adesione: un'istruttoria complementare appare indispensabile dal
momento che, come rilevato dal Dott. Lamberti, la documentazione
medica ad atti è insufficiente per procedere ad una valutazione del caso
(sull'accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti
cfr. art. 49 b PA);
è quindi indispensabile eseguire quanto richiesto per determinare lo stato
di salute effettivo di A._______ e per esaminare in maniera più dettagliata
se quest'ultima possa ancora svolgere un'attività lucrativa e/o assumere
le sue mansioni consuete;
in tali circostanze il ricorso deve essere parzialmente accolto, la decisione
impugnata annullata e la causa rinviata all'autorità inferiore in virtù
dell'art. 61 PA, perché completi l'istruttoria;
certo, l'art. 61 cpv. 1 PA permette solo eccezionalmente di ricorrere ad
una tale procedura; nel caso concreto, l'applicazione dell'eccezione
prevista è tuttavia giustificata se si considerano le numerose lacune
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dell'incarto e l'ampiezza delle informazioni da raccogliere (DTF 137 V 210
consid. 4.4.1.4);
visto l'esito del ricorso, non vengono prelevate spese processuali;
in base all'art. 64 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o
in parte, può assegnare al ricorrente un'indennità per le spese
indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato;
visti gli atti di causa, la memoria di ricorso, si giustifica riconoscere alla
parte ricorrente un'indennità per spese ripetibili di Fr. 1'000., la quale
viene posta a carico dell'autorità inferiore;
il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è parzialmente accolto nel senso che, annullata la decisione del
31 marzo 2011, gli atti vengono rinviati all'autorità inferiore, perché
proceda ai sensi dei considerandi e statuisca di nuovo.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
Alla parte ricorrente viene riconosciuta un'indennità per spese ripetibili di
Fr. 1'000., la quale è posta a carico dell'autorità inferiore.
4.
Comunicazione a:
– ricorrente (raccomandata con avviso di ricevimento)
– autorità inferiore (n. di rif. ; raccomandata)
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (raccomandata)
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Francesco Parrino
Dario Croci Torti
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Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
civile al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un
termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui sono
adempiute le condizioni di cui agli art. 72 segg. e 100 della legge sul
Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110). Gli atti scritti
devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di
prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere
allegati (art. 42 LTF).
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