Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Corte III
C2531/2009
Sen t e n z a d e l 1 4 o t t o b r e 2 0 1 1
Composizione Giudici Elena AvenatiCarpani (presidente del collegio),
Andreas Trommer, Blaise Vuille,
cancelliera Mara Vassella.
Parti A._______,
patrocinato dall'Avv. Nadir Guglielmoni, Via Pretorio 6,
casella postale 6427, 6901 Lugano,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto Divieto d'entrata.
C2531/2009
Pagina 2
Fatti:
A.
A._______, cittadino algerino nato il …, (alias: B._______, nato il … /
C._______, nato il …) è entrato illegalmente in Svizzera il 19 luglio 2000.
Il giorno successivo ha presentato una domanda d'asilo sotto le false
generalità di B._______, la quale è stata rifiutata dall'allora competente
Ufficio federale dei rifugiati (attualmente: UFM) il 23 gennaio 2001.
L'autorità competente del Cantone Turgovia ha quindi impartito
all'interessato un termine fino al 15 marzo 2001 per lasciare la Svizzera.
B.
Con sentenza del 6 luglio 2001 il Bezirksgericht di Bischofszell nel
Cantone Turgovia ha condannato A._______a 13 mesi di detenzione
sospesi condizionalmente per lesione semplice, furto per mestiere,
ripetuto danneggiamento, violazione di domicilio e ripetuta
contravvenzione alla previgente legge federale concernente la dimora e il
domicilio degli stranieri (LDDS, CS 1 117).
Dal 1° ottobre 2001 egli si è reso irreperibile.
Con decisione del 15 novembre 2001, indirizzata a B._______, l'UFM ha
disposto un divieto d'entrata valido da subito fino al 14 novembre 2006
per lesione semplice, furto per mestiere, ripetuto danneggiamento,
violazione di domicilio e denuncia mendace.
C.
Il 26 febbraio 2002 l'interessato si è unito in matrimonio in Algeria con
D._______, cittadina italiana residente in Svizzera a beneficio di un
permesso di domicilio CE/AELS. Rientrato in Svizzera il 18 agosto
successivo, gli è stato rilasciato – a nome di A._______ un permesso di
dimora CE/AELS per ricongiungimento famigliare.
In seguito ad accertamenti effettuati nel Cantone Ticino relativi ad una
richiesta di rettifica del nome da C._______ ad A._______, è risultato che
A._______era verosimilmente il richiedente l'asilo scomparso nell'ottobre
2001 sotto le generalità di B._______. Assunto a verbale il 5 maggio
2003 al fine di accertare la sua identità nonché la sua situazione
coniugale, gli agenti di polizia hanno informato l'interessato che nei suoi
confronti era stata pronunciata una decisione di divieto d'entrata, non
C2531/2009
Pagina 3
notificata, valida dal 19 novembre 2001 fino al 14 novembre 2006,
segnatamente per i titoli di lesione semplice, furto per mestiere, ripetuto
danneggiamento, violazione di domicilio e denuncia mendace.
Visto il permesso di dimora rilasciato a motivo di ricongiungimento
famigliare, l'allora competente ufficio federale revocava la decisione di
divieto d'entrata (cfr. formulario del 27 maggio 2004).
D.
Con sentenza del 22 giugno 2005, il giudice della Pretura penale del
Canton Ticino ha condannato l'interessato per ripetuto furto, in parte
tentato, conseguimento fraudolento di una falsa attestazione e
contravvenzione alla legge federale del 3 ottobre 1951 sugli stupefacenti
e sulle sostanze psicotrope (LStup, RS 812.121) alla pena di 50 giorni di
detenzione e alla pena accessoria dell'espulsione dal territorio svizzero
per un periodo di 3 anni sospesi condizionalmente per un periodo di
prova di 2 anni. La sospensione condizionale concessa alla precedente
pena di 13 mesi non è stata revocata ma ne è stato prolungato il periodo
di prova di 2 anni.
A seguito di tale condanna, il 12 agosto 2005 la Sezione dei permessi e
dell'immigrazione del Cantone Ticino (di seguito: SPI, attualmente:
Sezione della popolazione) ha pronunciato una decisione di
ammonimento nei suoi confronti, avvertendolo che in caso di recidiva o di
ulteriore comportamento scorretto poteva essere emessa una decisione
di espulsione e di rimpatrio.
Con decreto d'accusa del 25 gennaio 2006, il sostituto Procuratore
pubblico del Cantone Ticino lo ha condannato per furto alla pena di 10
giorni di detenzione da espiare. Il beneficio della sospensione
condizionale delle pene di cui alle sentenze del 6 luglio 2001 e del 22
giugno 2005 è stato mantenuto, ma con ammonizione formale.
Il 16 marzo 2006 la SPI ha nuovamente ammonito l'interessato.
E.
Con sentenza del 29 gennaio 2008 il Giudice della Pretura penale del
Cantone Ticino ha ritenuto l'interessato colpevole di furto e di
contravvenzione alla LStup e l'ha condannato alla pena pecuniaria di 30
aliquote giornaliere di fr. 30. per un totale di fr. 900. da pagare, la
sospensione condizionale della pena detentiva di cui alla sentenza del 6
luglio 2001 non è stata revocata, ma egli è stato nuovamente ammonito.
C2531/2009
Pagina 4
F.
Nell'ambito della procedura di rinnovo del permesso di dimora, il 18
marzo 2008, D._______ è stata interrogata dalla Polizia cantonale circa
la natura della loro unione matrimoniale. Essa ha affermato in particolare
di aver conosciuto il consorte nel 2001 sotto il nome di B._______, di
averlo sposato in Algeria nel 2002, che dopo circa un anno di matrimonio
vi è stata una separazione di fatto e che dal gennaio 2006 l'interessato
era definitivamente uscito dall'abitazione coniugale. Afferma di essere
stata più volte maltrattata e picchiata dal marito, in alcune occasioni con
intervento della Polizia.
G.
Con decisione dell'8 aprile 2008, la SPI ha respinto l'istanza di rinnovo del
permesso di dimora ed ha impartito all'interessato un termine al 12
maggio 2008 per lasciare la Svizzera, rilevando che egli disponeva di un
permesso di soggiorno a scopo di ricongiungimento famigliare ma che già
dall'inizio del 2006 non viveva più con la moglie, che inoltre egli aveva
interessato a più riprese le autorità di polizia e giudiziarie ed era stato
ripetutamente ammonito (cfr. decisioni del 12 agosto 2005 e del 16 marzo
2006.
Contro la suddetta decisione l'interessato ha interposto ricorso davanti al
Consiglio di Stato del Cantone Ticino che l'ha respinto con sentenza del
27 maggio 2008, confermata, su ricorso, dal Tribunale cantonale
amministrativo con sentenza dell'8 settembre 2008. Al ricorrente è
dunque stato impartito un nuovo termine al 31 dicembre 2008 per lasciare
la Svizzera.
H.
Interrogato il 14 aprile 2009 dalla Polizia cantonale, l'interessato ha
dichiarato di non aver ottemperato all'ordine di partenza del 31 dicembre
2008 visto che erano in corso la pratica di divorzio ed una causa inerente
all'assicurazione contro gli infortuni ed essendo in cura presso diversi
medici. In tale occasione egli è stato informato che, per aver soggiornato
illegalmente dal 1° gennaio al 14 aprile 2009, veniva denunciato al
Ministero pubblico e che le autorità competenti avrebbero esaminato
l'eventualità di emanare un provvedimento amministrativo, quale il divieto
d'entrata. Egli ha ciononostante dichiarato di non essere intenzionato a
rientrare in Algeria.
I.
Con decisione del 17 aprile 2009 l'UFM ha pronunciato un divieto
C2531/2009
Pagina 5
d'entrata nei confronti dell'interessato, valevole da subito fino al 16 aprile
2019, motivandolo come segue:
"Violazione e minaccia della sicurezza e dell'ordine pubblici per ripetuto furto, in
parte tentato, ripetuta contravvenzione alla LStup, soggiorno illegale ( art. 67 cpv.
1 lett. a LStr)".
Per gli stessi motivi l'autorità inferiore ha tolto l'effetto sospensivo ad un
eventuale ricorso ed ha osservato che tale provvedimento comportava
una pubblicazione nel Sistema d'informazione Schengen (SIS) ai fini della
non ammissione nello spazio Schengen.
J.
Il 20 aprile 2009 l'interessato è stato nuovamente convocato dalla Polizia
cantonale ed assunto a verbale. In questa sede gli è stata notificata la
decisione di divieto d'entrata, impartito un nuovo termine al 25 aprile 2009
per lasciare la Svizzera e gli stata consegnata la cartolina "avviso
d'uscita" da ritornare alle autorità all'atto dell'attraversamento delle
frontiere. Dopo averne preso atto, egli si è rifiutato di sottoscrivere
verbale d'interrogatorio.
K.
Il giorno stesso, agendo per il tramite del suo patrocinatore, l'interessato è
insorto avverso la suddetta decisione, postulandone l'annullamento e
chiedendo di essere messo al beneficio del gratuito patrocinio. In primo
luogo egli fa valere di essere stato trattato in modo degradante dagli
agenti di polizia durante l'arresto del 20 aprile 2003, essendo stato colpito
con conseguenti lesioni ai polsi e riconoscimento di una rendita di
invalidità del 19 % oltre ad un'indennità per menomazione all'integrità del
20 %. Concernente la decisione di divieto d'entrata egli sostiene che
questa dovrebbe essere annullata in quanto emanata in violazione del
diritto di essere sentito e fondata su un accertamento carente ovvero
arbitrario dei fatti. Il ricorrente fa valere l'applicazione dell'Accordo del 21
giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità
europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle
persone (ALC, RS 0.142.112.681) nonché la relativa giurisprudenza della
Corte di giustizia delle Comunità europee (CGCE) secondo cui il
provvedimento d'allontanamento può esser emesso unicamente nei casi
in cui emerga un comportamento personale costituente una minaccia
attuale e sufficientemente grave per l'ordine pubblico. La decisione
impugnata sarebbe inoltre lesiva del principio della proporzionalità.
All'atto ricorsuale era allegata una copia dell'istanza del 16 gennaio 2009
indirizzata al Consiglio di Stato ed al Municipio di Lugano relativa alla
C2531/2009
Pagina 6
richiesta di risarcimento del danno materiale cagionatogli illecitamente e
per la riparazione morale relativa agli avvenimenti del 20 aprile 2003
nonché una sentenza dell'11 settembre 2009 del Tribunale federale
concernente l'assicurazione contro gli infortuni.
L.
Con decisione incidentale del 28 maggio 2009 il Tribunale amministrativo
federale (di seguito: il TAF o il Tribunale) ha accolto la domanda di
gratuito patrocinio.
M.
Invitato ad esprimersi in merito al suddetto gravame, con osservazioni del
16 giugno 2009 l'UFM ha postulato la reiezione del gravame in tutte le
sue conclusioni, rilevando in particolare che il ricorrente aveva interessato
più volte le autorità penali e amministrative della Svizzera, violando
l'ordine e la sicurezza pubblici, ciò che giustificava il provvedimento in
esame e, contrariamente a quanto asserito in sede di ricorso, egli non
può prevalersi delle disposizioni relative alla libera circolazione delle
persone in quanto il permesso di dimora che gli era stato rilasciato quale
coniuge di una cittadina italiana, non era stato rinnovato dalle competenti
autorità cantonali.
N.
Dopo aver preso visione dell'incarto dell'UFM, il ricorrente ha ribadito
quanto affermato nel ricorso, sottolineando la notevole responsabilità
dello Stato in relazione agli avvenimenti del 20 aprile 2003 e chiesto la
produzione degli atti del Consiglio di Stato del Cantone Ticino e del
Municipio della Città di Lugano.
O.
Non avendo ottemperato all'ultima decisione di lasciare la Svizzera, l'8
ottobre 2009 la Polizia cantonale ticinese ha disposto un ordine di fermo
nei suoi confronti. Egli è stato nuovamente interrogato in merito alla non
osservanza dell'ultimo termine di partenza e al conseguente soggiorno
illegale dal 26 aprile all'8 ottobre 2009.
Con decisione del 9 ottobre 2009 la SPI ha ordinato la carcerazione in
vista di rinvio coatto per la durata di tre mesi ai sensi dell'art. 76 della
legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20)
subordinatamente di un mese ai sensi dell'art. 78 LStr. Con decisione del
12 ottobre 2009 il Giudice delle misure coercitive ha confermato la
carcerazione fino al suo rimpatrio per una durata massima di 3 mesi con
C2531/2009
Pagina 7
la possibilità di chiedere un'istanza di scarcerazione dopo un mese. Il
ricorrente è stato dunque condotto nel carcere amministrativo di Realta
nel Cantone Grigioni.
Il 29 ottobre 2009 il ricorrente ha rifiutato di rientrare nel suo Paese
d'origine con il volo organizzato per il suo rimpatrio. Al riguardo egli ha
dichiarato di essere ammalato e di volersi far curare in Svizzera,
essendone quest'ultima la causa (cfr. verbale d'interrogatorio del 17
dicembre 2009, pag. 1).
Il 10 novembre 2009 l'interessato è stato trasferito alla clinica psichiatrica
di Mendrisio a seguito di una psicosi acuta, il 30 novembre successivo
egli è stato ricondotto in carcere per il prosieguo della detenzione
amministrativa.
In data 21 dicembre 2009 la SPI ha prorogato la carcerazione di sei mesi
in vista di rinvio coatto in ragione della fattiva persistenza dell'interessato
a voler rifiutare di collaborare impedendo all'autorità qualsiasi tentativo
volto all'ottenimento dei documenti di viaggio necessari all'espatrio.
Con decisione del 7 gennaio 2010 il Giudice delle misure coercitive ha
confermato la proroga di sei mesi della carcerazione in vista dello sfratto
l'interessato non essendo disposto a collaborare con le autorità al fine di
rientrare in Algeria. Egli è stato finalmente rimpatriato l'11 febbraio 2010.
Diritto:
1.
1.1. Riservate le eccezioni previste all'art. 32 della legge del 17 giugno
2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), giusta
l'art. 31 LTAF, il TAF giudica i ricorsi contro le decisioni prese in
applicazione dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla
procedura amministrativa (PA, RS 172.021) prese dalle autorità
menzionate all'art. 33 LTAF.
In particolare, le decisioni in materia di divieto d'entrata in Svizzera e nello
spazio Schengen rese dall'UFM – il quale costituisce un'unità
dell'amministrazione federale come definita all'art. 33 lett. d LTAF –
possono essere impugnate dinanzi al Tribunale, che nella presente
fattispecie statuisce in via definitiva (cfr. art. 1 cpv. 2 LTAF in relazione
C2531/2009
Pagina 8
con l'art. 83 lett. c cifra 1 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale
federale [LTF, RS 173.110]).
1.2. Salvo disposizione contraria dalla LTAF, la procedura davanti al
Tribunale è retta dalla PA (art. 37 LTAF).
1.3. A._______ha il diritto di ricorrere (art. 48 cpv. 1 PA) e il suo ricorso,
presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, è ricevibile (cfr.
art. 50 e 52 PA).
2.
Ai sensi dell'art. 49 PA, il ricorrente può invocare la violazione del diritto
federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento,
l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti
nonché l'inadeguatezza, nella misura in cui un'autorità cantonale non
abbia giudicato quale autorità di ricorso. Il Tribunale applica d'ufficio il
diritto federale nella procedura ricorsuale e non è vincolato in nessuno
caso dai motivi del ricorso (cfr. art. 62 cpv. 4 PA). Rilevante è in primo
luogo la situazione di fatto al momento del giudizio (cfr. DTAF 2011/1
consid. 2).
3.
Occorre anzitutto rilevare che l'interessato si prevale nel suo gravame di
aver subito dei maltrattamenti da parte della Polizia durante il suo arresto
avvenuto il 20 aprile 2003. Tale censura non può, nell'ambito della
presente procedura essere presa in considerazione dal Tribunale in
quanto esula dall'oggetto della causa di diritto amministrativo che verte
unicamente sull'esame della legittimità della decisione di divieto d'entrata.
Pertanto, anche la richiesta di produrre gli atti inerenti a tali avvenimenti
non può essere ritenuta in quanto non apporterebbe ulteriori elementi
determinanti ai fini del presente giudizio.
4.
L'insorgente ha rimproverato all'autorità inferiore di non avergli concesso
la possibilità di esprimersi e di prendere conoscenza degli atti su cui si
fonda la decisione impugnata, ledendo in tal modo il suo diritto di essere
sentito.
4.1. Il diritto di essere sentito, sancito esplicitamente dall'art. 29 cpv. 2
della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile
1999 (Cost., RS 101) è una garanzia costituzionale di natura formale, la
cui violazione implica l'annullamento della decisione impugnata,
C2531/2009
Pagina 9
indipendentemente dalle possibilità di successo nel merito. Tale garanzia
comprende il diritto per l'interessato di consultare l'incarto, di offrire e di
esigere l'assunzione di mezzi probatori purché siano pertinenti e
riguardino punti rilevanti per il giudizio, di partecipare alla stessa e di
potersi esprimere sulle relative risultanze nella misura in cui possano
influire sulla decisione. In sostanza, il diritto di essere sentito, quale diritto
di partecipazione al procedimento, comprende tutte quelle facoltà che
devono essere riconosciute a una parte affinché possa efficacemente far
valere la sua posizione nella procedura. Nell'ambito di questa valutazione
all'autorità compete un vasto margine di apprezzamento (cfr. sentenza
del Tribunale federale 2C_646/2008 del 18 giugno 2010 consid. 4.3 e
giurisprudenza ivi citata).
4.2. Nella specie, risulta che l'interessato è stato messo a conoscenza
della possibile emanazione di una decisione di divieto d'entrata nei suoi
confronti e che, in tale occasione, gli è stata concessa la possibilità di
formulare eventuali osservazioni in merito. Al riguardo egli aveva infatti
espresso la sua volontà di non rientrare in Algeria e di voler continuare a
vivere in Svizzera, cercandosi un impiego e rifarsi una nuova vita
malgrado i suoi precedenti penali (cfr. interrogatorio del 14 aprile 2009,
pag. 2). Dinanzi alla scrivente autorità il ricorrente ha poi avuto ampia
possibilità di esprimersi nell'ambito dello scambio di scritti, dopo aver
visionato gli atti di causa, trasmessi dall'UFM con scritto del 27 agosto
2009.
D'altra parte, già in precedenza e più precisamente il 12 agosto 2001 ed il
16 marzo 2006, egli era stato ammonito dell'autorità cantonale ed
avvertito che nei suoi confronti avrebbero potuto essere presi dei
provvedimenti amministrativi.
Visto quanto precede, la censura in ordine alla violazione del diritto di
essere sentito del ricorrente risulta infondata.
5.
L'interessato si prevale dell'applicazione dell'ALC e della relativa
giurisprudenza essendo tuttora coniuge di una cittadina italiana residente
in Ticino.
5.1. Ai sensi dell'art. 2 cpv. 2 LStr ai cittadini degli Stati membri della
Comunità europea e ai loro familiari, la detta legge si applica solo se
l'ALC non contiene disposizioni derogatorie o se prevede disposizioni più
favorevoli.
C2531/2009
Pagina 10
5.2. In relazione all'applicazione del detto Accordo va anzitutto osservato
che il ricorrente dispone di un diritto derivato della libera circolazione delle
persone in qualità di coniuge di un cittadina di uno Stato membro della
CE, mentre quest'ultima usufruisce di un diritto originario (cfr. sentenza
del Tribunale amministrativo federale C7058/2009 del 25 agosto 2010,
consid. 7.1).
5.3. A norma della giurisprudenza del Tribunale federale relativa all'art. 3
§ 1 e 2 lett. a dell'Allegato I ALC, il coniuge straniero di un lavoratore
comunitario a beneficio di un titolo di dimora o di domicilio in Svizzera può
prevalersi di un permesso di dimora al fine del ricongiungimento
famigliare. Egli gode di principio di un diritto di soggiorno in Svizzera
durante tutta la durata formale del matrimonio. Tale diritto non è tuttavia
assoluto. Vi è infatti un abuso di diritto se detta disposizione è invocata
allorquando il legame coniugale si è svuotato di qualsiasi sostanza e la
domanda di ricongiungimento famigliare ha come unico scopo
l'ottenimento di un'autorizzazione di soggiorno (cfr. sentenza del
Tribunale federale 2C_530/2009 del 2 marzo 2010 e giurisprudenza ivi
citata, cfr. in riguardo ai membri della famiglia sentenza del Tribunale
amministrativo federale C2482/2009 del 28 gennaio 2011, consid. 5.3 e
la precitata sentenza C7058/2009, consid. 7.1).
Nella specie, va osservato che per quanto riguarda il diritto del ricorrente
al rinnovo del permesso di soggiorno, egli ha già fatto valere i suoi diritti
contestando la decisione dell'8 aprile 2008, con la quale la SPI ne ha
rifiutato la proroga, impugnandola dinanzi al Consiglio di Stato e al
Tribunale cantonale amministrativo che hanno entrambi respinto i
gravami, ritenendo in sostanza che il matrimonio esisteva solo
formalmente e che la loro unione matrimoniale era già svuotata di ogni
contenuto e scopo dal gennaio 2006 (cfr. le relative sentenze del
Consiglio di Stato del 27 maggio 2008 e del Tribunale cantonale
amministrativo dell'8 settembre 2008). Ora, concretamente, il litigio in
esame non porta più sulla questione dell'ottenimento del rinnovo del suo
permesso di soggiorno, ma esclusivamente sul suo eventuale diritto di
poter entrare nello spazio Schengen.
Dalle considerazioni che precedono ne discende che il ricorrente non può
prevalersi dell'ALC.
6.
C2531/2009
Pagina 11
6.1. Conformemente agli art. 94 cpv. 1 e 96 della Convenzione
d'applicazione del 19 giugno 1990 dell'Accordo di Schengen del 14
giugno 1985 relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere
comuni (Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen [CAS],
GU L 239 del 22 settembre 2000, pagg. 1962) e all'art. 16 cpv. 2 e 4
della legge federale del 13 giugno 2008 sui sistemi d'informazione di
polizia della Confederazione (LSIP, RS 361), i cittadini di Stati non
membri degli Accordi di associazione alla normativa di Schengen
(elencati nell'allegato 1 cifra LStr), i quali sono stati oggetto di un divieto
d'entrata vengono di principio segnalati ai fini della non ammissione nel
Sistema d'informazione Schengen ([SIS], cfr. anche art. 92 segg. CAS).
Una segnalazione nel SIS comporta di conseguenza il divieto d'entrata in
tutti gli stati membri dello spazio Schengen (cfr. art. 13 cpv. 1 del
regolamento (CE) n. 562/2006 del parlamento europeo del consiglio del
15 marzo 2006 che istituisce un codice comunitario relativo al regime di
attraversamento delle frontiere da parte delle persone [codice frontiere
Schengen, GU L105 del 13 aprile 2006, pagg. 132]). Per motivi umanitari
o obblighi di diritto internazionale gli Stati membri possono tuttavia
autorizzare l'accesso ad una persona iscritta nel SIS (art. 13 cpv. 1 in
relazione con l'art. 5 cpv. 4 lett. c codice frontiere Schengen).
6.2. Il ricorrente non è cittadino di uno Stato membro dello spazio
Schengen, ragione per la quale la querelata decisione è stata iscritta nel
SIS (cfr. art. 96 CAS). La procedura di consultazione ai sensi dell'art. 25
CAS prevede un parere preliminare della Parte contraente che ha
effettuato la segnalazione, qualora uno Stato membro decidesse di
accordare un titolo di soggiorno alla persona segnalata. Il titolo di
soggiorno è accordato unicamente in presenza di seri motivi, in
particolare umanitari o in ragione di obblighi internazionali (cfr. sentenza
del Tribunale amministrativo federale C4342/2010 del 9 maggio 2011,
consid 3.2).
Nella presente fattispecie, la Svizzera non è stata consultata da nessun
altro Stato membro e il ricorrente non possiede alcun titolo di soggiorno in
una Parte contraente. È dunque a giusta ragione che l'UFM ha
provveduto alla segnalazione nel SIS.
7.
7.1. A seguito dello sviluppo dell'acquis di Schengen, con effetto a
decorrere dal 1° gennaio 2011, è stato modificato l'art. 67 LStr, il quale
disciplina il divieto d'entrata (Decreto federale che approva e traspone nel
C2531/2009
Pagina 12
diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la CE concernente il
recepimento della direttiva CE sul rimpatrio [direttiva 2008/115/CE] RU
2010 5925 e FF 2009 7737).
7.2. Conformemente al nuovo art. 67 cpv. 1 LStr, l’UFM vieta l’entrata in
Svizzera, fatto salvo il cpv. 5, ad uno straniero allontanato se,
l’allontanamento è eseguito immediatamente in virtù dell’articolo 64d
capoverso 2 lettere a–c (cpv. 1 lett. a); lo straniero non ha lasciato la
Svizzera entro il termine impartitogli (cpv. 1 lett. b). L’UFM può inoltre
vietare l’entrata in Svizzera allo straniero che ha violato o espone a
pericolo l’ordine e la sicurezza pubblici in Svizzera o all’estero (art. 67
cpv. 2 lett. a LStr); ha causato spese d'aiuto sociale (cpv. 2 lett. b); si
trova in carcerazione preliminare, in vista di rinvio coatto o cautelativa
(cpv. 2 lett. c). Il divieto d’entrata è pronunciato per una durata massima
di cinque anni. Può essere pronunciato per una durata più lunga se
l’interessato costituisce un grave pericolo per l’ordine e la sicurezza
pubblici (art. 67 cpv. 3 LStr). Infine l’autorità cui compete la decisione
può, per motivi umanitari o altri motivi gravi, rinunciare a pronunciare un
divieto d’entrata oppure sospenderlo definitivamente o temporaneamente
(art. 67 cpv. 5 LStr).
7.3. I casi per i quali l'UFM dispone, come in precedenza, di un margine
di apprezzamento per pronunciare un divieto d'entrata, figurano ora
all'art. 67 cpv. 2 LStr, il quale corrisponde al previgente art. 67 cpv. 1 LStr
(RU 2007 5456). Diversamente, nei casi previsti all'art. 67 cpv. 1 LStr,
qualora l'allontanamento è eseguito immediatamente in virtù dell'art. 64d
cpv. 2 lett. ac LStr (lett. a) o quando lo straniero non ha lasciato la
Svizzera entro il termine impartitogli (lett. b), una decisione di divieto
d'entrata deve in linea di principio essere pronunciata. Il potere di
apprezzamento dell'autorità è in questi casi fortemente ridotto.
7.4. Dato che il nuovo diritto deve essere applicato ad una fattispecie che,
come nella presente causa, si è realizzata prima della sua entrata in
vigore ma esplica a tutt'oggi i suoi effetti, si è in presenza di
un'applicazione della legge con effetto retroattivo in senso improprio, la
quale, riservato il principio della buona fede, è di principio lecita (cfr.
ULRICH HÄFELIN / GEORG MÜLLER / FELIX UHLMANN, Allgemeines
Verwaltungsrecht, 6a ed. integralmente rielaborata, Zurigo/San Gallo
2010, cifra 337 segg. e anche sentenza del TAF C2482/2009 del 28
gennaio 2010 e DTAF 2009/3 consid. 3.2). A tale proposito occorre
osservare che l'attuale art. 67 cpv. 3 LStr prevede una durata massima di
5 anni, se esiste un grave pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblici la
C2531/2009
Pagina 13
durata del divieto può essere più lunga. Ai sensi del previgente art. 67
cpv. 3 LStr, sul quale si basa la decisione impugnata, il divieto d'entrata
era pronunciato per una durata determinata e, in casi gravi,
indeterminata. Sebbene la terminologia dell'attuale art. 67 cpv. 3 LStr si
discosti dalla previgente disposizione, ciò non significa che l'autorità non
possa emanare un divieto d'entrata di una durata più lunga se le
circostanze lo giustificano. Visto che nella specie, la durata della misura
eccede i 5 anni occorrerà esaminare se le infrazioni commesse dal
ricorrente costituiscono un grave pericolo per l’ordine e la sicurezza
pubblici.
7.5. Il divieto d'entrata non ha carattere penale bensì mira a lottare contro
le perturbazioni della sicurezza e dell'ordine pubblici; si tratta dunque di
una misura a carattere preventivo e non repressivo (cfr. Messaggio
relativo alla legge sugli stranieri dell'8 marzo 2002, FF 2002 pag. 3428).
La sicurezza e l’ordine pubblici nel senso dell'art. 67 LStr comprendono,
tra i beni giuridici da proteggere nel contesto della polizia, anche
l'inviolabilità dell'ordine giuridico obiettivo (cfr. Messaggio precitato, FF
2002 pag. 3424; cfr. anche RAINER J. SCHWEIZER / PATRICK SUTTER /
NINA WIDMER, in: Rainer J. Schweizer [Ed.], Sicherheits und
Ordnungsrecht des Bundes, SBVR Vol. III/1, Basilea 2008, Parte B cifra
13 con ulteriori riferimenti).
In questo senso l'art. 80 cpv. 1 lett. a dell'ordinanza del 24 ottobre 2007
sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA, RS 142.201)
statuisce che vi è violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici in caso
di mancato rispetto di prescrizioni di legge e di decisioni dell'autorità. Ai
sensi dell'art. 80 cpv. 2 OASA vi è esposizione della sicurezza e
dell'ordine pubblici a pericolo, se sussistono indizi concreti che il
soggiorno in Svizzera dello straniero in questione porti con notevole
probabilità a una violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici.
Nella giurisprudenza sviluppata sulla base dell'art. 62 lett. b LStr inerente
alla revoca di un'autorizzazione di dimora o di domicilio (rinvio all'art. 63
cpv. 1 lett. a LStr), il Tribunale federale ha considerato che una pena
detentiva è di lunga durata se è superiore a un anno (cfr. DTF 135 II 377
consid. 4.2). Ha inoltre precisato in una recente giurisprudenza che tale
pena deve risultare da un'unica condanna e non da una somma di più
condanne (cfr. sentenza del Tribunale federale 2C_415/2010 del 15 aprile
2011 consid. 2.3). Visto che non vi sono ragioni per discostarsi da tale
giurisprudenza, essa può essere presa in considerazione per
l'interpretazione dell'art. 67 cpv. 3 LStr.
C2531/2009
Pagina 14
7.6. I reati perpetrati dal ricorrente rappresentano un grave pericolo per
l'ordine e la sicurezza pubblici, e possono dunque in quanto tali condurre
all'emissione di un divieto d'entrata, che non deve essere tuttavia
interpretato quale sanzione bensì quale misura di protezione contro
possibili turbative future (cfr. Messaggio precitato FF 2002 pag. 3428).
8.
In applicazione dell'art. 81 OASA, le autorità cantonali possono chiedere
all'UFM che venga emanata una decisione di divieto d'entrata.
L'autorità competente esamina secondo il suo potere di apprezzamento
se un divieto d'entrata deve essere pronunciato. Essa deve dunque
procedere ad una meticolosa ponderazione degli interessi in causa nel
rispetto del principio della proporzionalità (cfr. ANDREAS ZÜND/LADINA
ARQUINT HILL, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und Fernhaltung,
in: Ausländerrecht, Eine umfassende Darstellung der Rechtsstellung von
Ausländerinnen und Ausländern in der Schweiz von A(syl) bis Z(ivilrecht),
Peter Übersax/Beat Rudin/Thomas Hugi Yar/Thomas Geiser [edit.], 2a
ed., Basilea 2009, cifra 8.80 pag. 356).
9.
9.1. Come rilevato a giusto titolo dall'autorità inferiore, l'insorgente ha più
volte interessato le autorità amministrative e penali. In concreto egli è
entrato illegalmente in Svizzera depositando una domanda d'asilo nel
luglio 2000. Il 6 luglio 2001 è stato condannato a 13 mesi di detenzione
sospesi condizionalmente per furto, danneggiamento e rissa. Egli si è
reso in seguito irreperibile. Successivamente, nei suoi confronti è stato
pronunciato un divieto d'entrata valevole per 5 anni causa lesione
semplice, furto per mestiere, ripetuto danneggiamento violazione di
domicilio e denuncia mendace. Egli è stato nuovamente condannato il 22
giugno 2005 alla pena di 50 giorni di detenzione per furto ripetuto e in
parte tentato per aver a Lugano, Paradiso, Bellinzona e St. Antonino, il 20
aprile 2003, fra il 28 e il 29 aprile 2003, il 9 maggio 2004, il 18 giugno
2004 e il 29 maggio 2005, in correità con una terza persona e
singolarmente, in almeno 8 circostanze sottratto a terze persone un
valore complessivo di oltre fr. 9000., per conseguimento fraudolento di
una falsa attestazione per avere presentato false generalità il 26 luglio
2000 a Kreuzlingen e per contravvenzione alla LStup per avere dal 1°
ottobre 2002 detenuto e consumato 5,5 grammi di marijuana. Per tali reati
C2531/2009
Pagina 15
il 12 agosto 2005 l'interessato è stato ammonito dalla SPI. Il 25 gennaio
2006 egli è stato nuovamente condannato a 10 giorni di detenzione per
due furti avvenuti a Locarno il 25 dicembre 2005 e l'11 giugno 2006. La
SPI ha dunque ammonito una seconda volta l'interessato il 16 marzo
2006. Con sentenza del 29 gennaio 2008 l'interessato è stato condannato
a 30 aliquote giornaliere di Fr. 30. per furto, avendo il 19 maggio 2006 a
Muralto sottratto al fine di appropriarsene, una borsetta e il suo contenuto
ad una terza persona, e contravvenzione alla LStup per aver consumato
dal mese di gennaio 2006 al 9 maggio 2006 un quantitativo imprecisato di
cocaina, marijuana e haschisch. Infine all'interessato è stato impartito un
termine al 31 dicembre 2008 e successivamente al 25 aprile 2009 per
lasciare la Svizzera, ai quali non ha dato seguito, rendendosi punibile di
soggiorno illegale dal 1° gennaio 2009 al 14 aprile 2009 e dal 26 aprile
2009 all'8 ottobre 2009 data in cui è stato disposto l'ordine di fermo
tendente alla carcerazione in vista di rinvio coatto.
9.2. Il Tribunale pertanto ritiene che, con il suo atteggiamento, il ricorrente
ha ampiamente dimostrato di non volere o di non essere in grado di
attenersi all'ordinamento vigente, manifestando un carattere ostile sia nei
confronti dell'ordinamento vigente sia nei confronti delle decisioni
pronunciate dalle autorità e che pertanto egli ha violato l'ordine e la
sicurezza pubblici, adempiendo le condizioni d'applicazione degli art. 67
cpv. 2 lett. a e 67 cpv. 3 LStr.
10.
L'istante si prevale nell'atto ricorsuale di un accertamento arbitrario dei
fatti e della violazione del principio di proporzionalità.
10.1. Nella specie, la misura di divieto d'entrata emessa nei confronti di
A._______ risulta essere necessaria e giustificata, essa è dunque
confermata nel suo principio. Resta ora da stabilire se la durata di 10 anni
è adeguata alle circostanze del caso concreto (cfr. art. 49 lett. c PA).
10.2. Qualora l'autorità amministrativa pronuncia una decisione, quale un
divieto d'entrata in Svizzera e nello spazio Schengen, essa è tenuta a
rispettare i principi di diritto garantiti dalla Costituzione federale della
Confederazione svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101), in particolare
la parità di trattamento, la proporzionalità e deve astenersi da qualsiasi
arbitrio (cfr. ULRICH HÄFELIN/GEORG MÜLLER/ FELIX UHLMANN, Allgemeines
Verwaltungsrecht, 6a ed. integralmente rielaborata, Zurigo/San Gallo
2010, cifra 489 segg., cifra 581 segg. e riferimenti giurisprudenziali ivi
citati). Rilevanti sono le particolarità del comportamento illecito, la
C2531/2009
Pagina 16
situazione personale del ricorrente e una corretta valutazione
dell'interesse pubblico e privato. In particolare è necessario che il
provvedimento appaia essenziale ed idoneo a raggiungere lo scopo
perseguito dalla misura amministrativa e che sussista un rapporto
ragionevole fra lo scopo perseguito e la restrizione alla libertà personale
che ne consegue (DTF 136 I 17, consid. 4.4; 135 I 233, consid. 3.1; 135 I
209, consid 3.3.1; 132 I 181, consid. 4).
10.3. Come menzionato in precedenza il ricorrente si è reso protagonista
di diversi reati ed è stato più volte condannato. Dagli atti emerge un
comportamento recidivo e renitente nei confronti della legge vigente. Egli
infatti ha perseverato nella delinquenza pur essendo a conoscenza delle
conseguenze, tenuto conto della precedente pronuncia di un divieto
d'entrata del novembre 2001 della quale l'interessato era a conoscenza
dal marzo 2003 (cfr. interrogatorio del 5 maggio 2003, pag. 3) e
nonostante il susseguirsi di due decisioni di ammonimento della SPI (cfr.
decisioni del 12 agosto 2005 e del 16 marzo 2006). Egli è stato
condannato in seguito con sentenza del 29 maggio 2008 per furto e
contravvenzione alla LStup e non ha mai ottemperato alla decisione, con
cui gli era impartito un termine per lasciare la Svizzera all'8 aprile 2008 al
punto da dover essere pronunciata la detenzione amministrativa. Infine,
come già esposto in narrativa, durante la detenzione amministrativa
l'interessato ha rifiutato qualsiasi collaborazione con le autorità e tenendo
"un comportamento aggressivo" con gli agenti di polizia incaricati di
organizzare il suo rimpatrio (cfr. decisione del 7 gennaio 2010 del giudice
delle misure coercitive del Cantone Ticino). Dagli atti non risulta inoltre
che il ricorrente possa prevalersi di un interesse privato preponderante al
fine di potersi recare in Svizzera.
10.4. Giusta l'art. 67 cpv. 3 LStr, la durata massima di un divieto d'entrata
è di 5 anni. Questo provvedimento può essere tuttavia pronunciato per
una durata più lunga se esiste un grave pericolo per l'ordine e la
sicurezza pubblici. Tenuto conto della gravità delle pene a cui il ricorrente
è stato condannato e la persistenza del suo comportamento delittuoso nel
tempo, sussiste nella specie un grave pericolo per l'ordine e la sicurezza
pubblici.
10.5. Visto quanto precede, la ponderazione degli interessi in presenza
conduce a considerare che l'interesse pubblico al mantenimento della
misura di allontanamento nei confronti del ricorrente prevale su quello di
quest'ultimo a potersi recare nello spazio Schengen senza particolari
controlli. Il Tribunale ritiene dunque che un divieto d'entrata di una durata
C2531/2009
Pagina 17
complessiva di 10 anni risulti proporzionato allo scopo di protezione
dell'ordine e della sicurezza pubblici ricercati con questa misura.
11.
Ne discende che l'UFM con decisione del 17 aprile 2009 non ha violato il
diritto federale, né abusato del suo potere di apprezzamento; l'autorità di
prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti
giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 49
PA). Per questi motivi il ricorso va respinto.
12.
Il ricorrente è stato posto a beneficio del gratuito patrocinio con decisione
incidentale del 28 maggio 2009, pertanto non si prelevano spese
processuali.
In mancanza di una nota particolareggiata delle spese di rappresentanza
da parte del patrocinatore legale, il Tribunale considera che un'indennità
di fr. 1'000. a titolo di spese ripetibili appaia equa (cfr. art. 14 cpv. 2 del
regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al
Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008, RS 173.320.2).
La cassa del Tribunale rifonderà tale indennità al rappresentante legale.
Pertanto si richiama l'art. 65 cpv. 4 PA secondo il quale, ove la parte
cessi d'essere nel bisogno, deve rimborsare l'onorario e le spese
d'avvocato alla cassa del Tribunale.
(Dispositivo alla pagina seguente)
C2531/2009
Pagina 18
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
Visto il patrocinio gratuito accordato al ricorrente, la cassa del Tribunale
verserà all'Avv. Guglielmoni un'indennità per spese ripetibili di fr. 1000..
4.
Comunicazione a:
– ricorrente (Raccomandata; allegato: formulario "indirizzo per il
pagamento")
– autorità inferiore (incarto n. di rif. … di ritorno)
– Sezione della popolazione, Bellinzona, per informazione (incarto
cantonale di ritorno)
La presidente del collegio: La cancelliera:
Elena AvenatiCarpani Mara Vassella