B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-2533/2013
S e n t e n z a d e l 2 l u g l i o 2 0 1 3
Composizione
Giudice Vito Valenti (giudice unico),
cancelliera Marcella Lurà.
Parti
A._______,
patrocinata dall'avvocato Giovanna Ferrari Negri,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione per l'invalidità (decisione del 23 aprile 2013).
C-2533/2013
Pagina 2
Fatti:
A.
Il 26 gennaio 2010, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assi-
curati residenti all'estero (UAIE) ha deciso di erogare in favore di
A._______ un quarto di rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità
a decorrere dal 1° dicembre 2006 (doc. 136).
B.
B.a Nel mese di giugno del 2012, l'UAIE ha avviato la prevista procedura
di revisione del diritto alla rendita (v. doc. 145).
B.b Con decisione del 28 gennaio 2013 (notificata il 30 gennaio 2013),
l'autorità inferiore, dopo avere constatato che l'interessata non ha rispet-
tato il proprio obbligo di informare (è in particolare fatto riferimento all'art.
77 dell'ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità
[OAI, RS 831.201]), ha deciso di revocare, retroattivamente al 30 giugno
2010, il versamento della rendita (doc. 185; v. anche doc. 184). Detta au-
torità ha in particolare rilevato che l'interessata esercita l'attività di badan-
te dal 29 marzo 2010 (v. il questionario per il datore di lavoro del 6 luglio
2012; doc. 154), che quest'attività è adatta al suo stato di salute (definito
siccome stazionario rispetto ai precedenti accertamenti medici; v. le anno-
tazioni del 16 e 18 ottobre 2012 del medico del Servizio medico regionale
dell'AI [SMR]; doc. 165 e 169), e che dal calcolo dei redditi di riferimento
da valida (fr. 50'645.-- [aggiornando al 2010 il reddito di fr. 47'441.-- con-
seguito nel 2006]) e da invalida (fr. 36'816.--) consegue la determinazione
di un grado d'invalidità del 27%, che esclude il riconoscimento del diritto
ad una rendita d'invalidità svizzera (v. l'annotazione del 17 ottobre 2012;
doc. 167). L'UAIE ha quindi deciso che il versamento della rendita veniva
revocato retroattivamente al 30 giugno 2010 e che le prestazioni ricevute
ingiustamente tra il 1° giugno 2010 e il 30 giugno 2012 dovevano essere
restituite (è in particolare fatto riferimento all'art. 25 della legge federale
del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni so-
ciali [LPGA, RS 830.1]). L'autorità inferiore ha pure annunciato che sa-
rebbe stata emessa una decisione separata in merito.
C.
Con decisione del 28 febbraio 2013 (notificata il 6 marzo 2013), l'autorità
inferiore ha chiesto la restituzione dell'importo di fr. 7'365.--, a titolo di
rendita d'invalidità indebitamente percepita da giugno 2010 a giugno 2012
compresi (è pure fatto riferimento all'art. 25 LPGA). L'autorità inferiore ha
altresì concesso all'interessata la facoltà di presentare, entro il termine di
C-2533/2013
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60 giorni dalla ricezione della decisione, una domanda di condono (doc.
TAF 1, allegato F).
D.
Il 21 marzo 2013, l'interessata ha postulato il condono della restituzione
dell'importo di fr. 7'365.--. Ha fatto valere che ha ritenuto in buona fede
che lo stipendio che percepiva quale badante a decorrere dal 29 marzo
2010 non fosse suscettibile di influire sul suo diritto ad un quarto di rendi-
ta d'invalidità, il suo stato di salute essendo rimasto stazionario ed eserci-
tando l'attività di badante con un grado di occupazione del 50%. Inoltre, la
restituzione della somma richiesta comporterebbe un onere finanziario
troppo grave (cfr. allegato formulario concernente la situazione economi-
ca [doc. TAF 1, allegati G1 e G2]).
E.
Con decisione del 23 aprile 2013, l'autorità inferiore ha deciso che il con-
dono della restituzione dell'importo di fr. 7'365.-- non poteva essere ac-
cordato. La condizione della riscossione in buona fede della rendita d'in-
validità non era adempiuta, considerato che l'interessata non ha informato
riguardo alla ripresa di un'attività lucrativa nel 2010. L'autorità inferiore ha
inoltre disposto che, in applicazione dell'art. 97 della legge federale del 20
dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS,
RS 831.10), in combinazione con l'art. 66 della legge federale del 19 giu-
gno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS 831.20), un ricorso in-
terposto conto la suddetta decisione non avrebbe avuto effetto sospensi-
vo (doc. TAF 1, allegato A).
F.
F.a Il 3 maggio 2013, l'interessata ha interposto ricorso dinanzi al Tribu-
nale amministrativo federale contro la decisione dell'UAIE del 23 aprile
2013 mediante il quale ha chiesto d'accogliere il gravame, d'annullare la
decisione impugnata e di riconoscere il suo diritto al condono dell'obbligo
di restituire l'importo richiesto di fr. 7'365.--. Si è doluta di un'insufficiente
motivazione della decisione impugnata in merito alle condizioni del diritto
al condono. La ricorrente ha poi segnalato che, benché la nuova attività
lucrativa le permettesse di percepire un salario orario più elevato, il suo
stato di salute è rimasto invariato ed ha esercitato l'attività di badante con
un grado di occupazione del 50%. Questa circostanza non le ha permes-
so di comprendere che la modificazione delle condizioni salariali avrebbe
potuto comportare degli effetti sul suo diritto alla rendita d'invalidità. Ha al-
tresì precisato che, conto tenuto del suo statuto di frontaliera nonché del-
C-2533/2013
Pagina 4
la sua formazione scolastica e professionale, ben difficilmente avrebbe
potuto comprendere le peculiarità delle procedure e disposizioni legali re-
lative alle assicurazioni sociali svizzere. Secondo l'insorgente, "benché
(…) sia venuta meno, dal profilo oggettivo, al suo obbligo di informare,
non si può certo ritenere che abbia agito in maniera gravemente negli-
gente". La ricorrente ha altresì chiesto la restituzione dell'effetto sospen-
sivo al ricorso, in quanto il pagamento dell'importo richiesto la metterebbe
in una situazione finanziaria di insolvenza, non disponendo di risparmi
sufficienti (doc. TAF 1).
F.b Con lettera del 14 maggio 2013, questo Tribunale ha informato l'in-
sorgente d'avere ricevuto il gravame inoltrato il 3 maggio 2013 contro la
decisione dell'UAIE del 23 aprile 2013 e che lo stesso è stato registrato
con il numero di ruolo C-2533/2013 (doc. TAF 2).
G.
G.a Il 22 maggio 2013, l'autorità inferiore ha prodotto, su richiesta di que-
sta Corte, copia degli atti del proprio incarto (doc. TAF 4).
G.b Il 3 giugno 2013, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità del Canto-
ne B._______ (Ufficio AI del Cantone B._______) ha prodotto, su richie-
sta di questa Corte, copia degli atti di causa in suo possesso (doc. TAF
6).
H.
Il 17 giugno 2013, la ricorrente ha nuovamente postulato il condono della
restituzione dell'importo di fr. 7'365.-- in quanto le sue condizioni finanzia-
rie sono peggiorate a seguito della disdetta del rapporto di lavoro al 31
luglio 2013 in ragione del decesso della persona di cui si occupava quale
badante. Ha pure segnalato che, in virtù delle sua età e delle sue condi-
zioni di salute, ben difficilmente potrà trovare una nuova attività lucrativa
(doc. TAF 7).
Diritto:
1.
1.1 Il Tribunale amministrativo federale esamina d'ufficio e con piena co-
gnizione la sua competenza (art. 31 e segg. della legge del 17 giugno
2005 sul Tribunale amministrativo federale [LTAF, RS 173.32]), rispetti-
vamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 133 I
185 consid. 2 e relativi riferimenti).
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Pagina 5
1.2 Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui
all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in com-
binazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge fede-
rale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS
831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 della legge federale
del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021),
rese dall'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per le persone residenti
all'estero.
1.3 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni
sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge
federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicura-
zioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni
della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e
28-70), sempre che la LAI non deroghi alla LPGA.
1.4
1.4.1 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e a-
vente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua
modifica (art. 59 LPGA), il ricorso – interposto tempestivamente e rispet-
toso dei requisiti previsti dalla legge (art. 59 LPGA nonché art. 52 PA) – è
ammissibile.
1.4.2 L'oggetto litigioso nella presente procedura ricorsuale, come retta-
mente indicato dalla ricorrente stessa nel gravame, è peraltro costituito
unicamente dalla decisione dell'UAIE del 23 aprile 2013 e pertanto dalla
questione di sapere se l'insorgente medesima possa beneficiare, o meno,
del condono dall'obbligo di restituire l'importo indebitamente percepito a
titolo di prestazioni dell'assicurazione svizzera per l'invalidità. Non sono
per contro oggetto litigioso le decisioni dell'UAIE del 28 gennaio e del 28
febbraio 2013, entrambe cresciute incontestate in giudizio, quand'anche
le stesse fossero state viziate (cfr., sulla questione, la sentenza del Tribu-
nale federale 8C_383/2007 del 15 luglio 2008 consid. 6.3 e relativi riferi-
menti [l'insorgente non ha peraltro neppure invocato un'eventuale nullità
delle decisioni dell'UAIE del 28 gennaio e 28 febbraio 2013]).
2.
Il Tribunale amministrativo federale esamina liberamente il diritto federale,
l'accertamento dei fatti e l'inadeguatezza senza essere vincolato dai con-
siderandi della decisione impugnata o dai motivi invocati dalle parti. In al-
tri termini, il ricorso potrebbe essere accolto per ragioni diverse da quelle
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addotte dalla ricorrente (art. 62 cpv. 4 PA) o respinto in virtù d'argomenti
che la decisione impugnata non ha preso in considerazione (cfr. DTF 134
III 102 consid. 1.1 e DTF 133 V 515 consid. 1.3 e relativo riferimento).
3.
3.1 Secondo l'art. 2 LPGA, le disposizioni della legge stessa sono appli-
cabili alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione federale, se e
per quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo prevedano.
3.2 Dal profilo temporale sono applicabili le disposizioni in vigore al mo-
mento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato
giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 136 V 24
consid. 4.3 e DTF 130 V 445 consid. 1.2 e relativi riferimenti nonché DTF
129 V 1 consid. 1.2).
4.
4.1 Nel gravame, la ricorrente rimprovera all'UAIE di non avere sufficien-
temente motivato la decisione impugnata.
4.2 La censura sollevata deve ritenersi siccome manifestamente infonda-
ta dal momento che all'insorgente, rappresentata da mandatario profes-
sionale, non poteva seriamente sfuggire, alla lettura delle decisioni del 28
gennaio 2013 (cresciuta incontestata in giudicato), del 28 febbraio 2013
(cresciuta incontestata in giudicato) e del 23 aprile 2013, oggetto quest'ul-
tima della presente vertenza, che l'autorità inferiore ha considerato che
essa ha violato l'obbligo di comunicare ogni fatto suscettibile di modificare
il diritto alla rendita – nel caso concreto la ripresa di un'attività lucrativa da
marzo del 2010 comportante un reddito (da invalida) chiaramente supe-
riore al precedente così come determinato nella decisione del 26 gennaio
2010 mediante la quale è stato accordato un quarto di rendita d'invalidità
– e che pertanto non poteva prevalersi della buona fede. Peraltro, la mo-
tivazione del ricorso ben dimostra che l'insorgente ha ampiamente com-
preso, altresì non condividendolo, il motivo che ha indotto l'UAIE a rende-
re la decisione impugnata.
5.
Nel merito va pertanto esaminato se l'assicurata era in buona fede.
5.1 Ai sensi dell'art. 25 cpv. 1 seconda frase LPGA, le prestazioni indebi-
tamente riscosse non devono essere restituire se l'interessato era in buo-
na fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà. I predetti due presupposti
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Pagina 7
devono essere adempiuti cumulativamente (sentenza del Tribunale fede-
rale 8C_383/2007 del 15 luglio 2008 consid. 5).
5.2 Secondo giurisprudenza, per quanto concerne la nozione di buona
fede, il solo fatto che l'assicurato ignorasse di non avere diritto alle pre-
stazioni versate non basta per ammetterne l'esistenza. La buona fede, in
quanto condizione necessaria per il condono, è infatti esclusa a priori se i
fatti che danno luogo all'obbligo di restituzione (per esempio la violazione
dell'obbligo di annunciare o di informare) sono imputabili ad un compor-
tamento doloso oppure ad una grave negligenza. Per contro, l'assicurato
può invocare la propria buona fede se l'azione o l'omissione costituiscono
una lieve negligenza. In questo ordine di idee, occorre differenziare tra la
buona fede intesa come mancata consapevolezza dell'illiceità ("Unre-
chtsbewusstsein") e la questione di sapere se l'interessato, facendo uso
dell'attenzione che le circostanze permettevano di esigere da lui, avrebbe
potuto e dovuto riconoscere il vizio giuridico esistente (sentenza del Tri-
bunale federale 8C_383/2007 del 15 luglio 2008 consid. 7.1; DTF 110 V
176 consid. 3c e DTF 112 V 97 consid. 2c).
5.3
5.3.1 In virtù dell'art. 28 cpv. 2 LPGA, colui che rivendica prestazioni assi-
curative deve fornire gratuitamente tutte le informazioni necessarie per
accertare i suoi diritti e per stabilire le prestazioni assicurative. Inoltre, se-
condo l'art. 31 LPGA, l'avente diritto, i suoi congiunti o i terzi ai quali è
versata la prestazione sono tenuti a notificare all'assicuratore o, secondo i
casi, al competente organo esecutivo qualsiasi cambiamento importante
sopraggiunto nelle condizioni determinanti per l'erogazione di una presta-
zione.
5.3.2 L'avente diritto, il suo rappresentante legale, le autorità o i terzi cui è
versata la prestazione devono comunicare immediatamente all'ufficio AI
ogni cambiamento rilevante per la determinazione del diritto alle presta-
zioni, in particolare ogni cambiamento dello stato di salute, della capacità
al guadagno o al lavoro, della grande invalidità o dell'assistenza dovuta
all'invalidità, del luogo di residenza determinante per stabilire l'importo
dell'assegno per grandi invalidi, delle condizioni personali ed eventual-
mente economiche dell'assicurato (art. 77 dell'ordinanza del 17 gennaio
1961 sull'assicurazione per l'invalidità [OAI, RS 831.201]).
C-2533/2013
Pagina 8
5.4
5.4.1 Questo Tribunale osserva che, con decisione del 26 gennaio 2010
(doc. 136), l'UAIE ha deciso di erogare in favore della ricorrente un quarto
di rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità a decorrere dal 1° di-
cembre 2006. Dalla motivazione della menzionata decisione risulta in par-
ticolare che l'insorgente presentava un grado d'invalidità del 43%, tasso
d'invalidità determinato dal confronto fra un reddito annuale da valida di fr.
47'441.-- (fr. 33'800.-- annui conseguibili presso la società C._______
come assistente di cura e fr. 13'641.-- annui quale reddito medio conse-
guito durante sei anni presso la ditta D._______ come aiuto pulizia) ed un
reddito annuale da invalida di fr. 27'150.-- (secondo la pertinente Tabella
TA1 dell'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari). Nella propria deci-
sione, l'autorità inferiore ha indicato a pagina 3, sotto la rubrica "obbligo di
informare", che i "beneficiari di rendite devono annunciare immediata-
mente allo scrivente ufficio ogni cambiamento delle condizioni che possa
causare la soppressione, la riduzione o l'aumento delle prestazioni eroga-
te (…). Ciò è necessario, specialmente, per i casi di (…) cambiamento del
reddito ricavato dall'esercizio di un'attività lucrativa, della capacità di lavo-
ro e dello stato di salute di assicurati per i quali furono erogate rendite
dell'AI" (v. doc. 136). Anche nella motivazione della decisione è stato
nuovamente segnalato, sotto la rubrica "Obbligo di informare", che "ogni
modifica delle condizioni personali ed economiche che può influenzare il
diritto alla prestazione, deve essere comunicata all'Ufficio Invalidità tem-
pestivamente. Ciò è necessario in particolare nei seguenti casi (…) cam-
biamento delle entrate o delle condizioni patrimoniali, p. es. in caso di ini-
zio o cessazione di un'attività lucrativa (…) In caso di mancato adempi-
mento dell'obbligo di informare, le prestazioni possono essere ridotte o ri-
fiutate e può essere chiesta la loro restituzione" (doc. 134 pag. 2). Con
lettera raccomandata del 29 gennaio 2010, il rappresentante di allora ha
poi trasmesso alla ricorrente copia della decisione dell'UAIE del 26 gen-
naio 2010 (doc. TAF 1, allegato D).
5.4.2 Il 29 marzo 2010, vale a dire solo due mesi dopo la pronuncia della
menzionata decisione di erogazione di un quarto di rendita, la ricorrente
ha ripreso a lavorare, come badante alle dipendenze di una persona an-
ziana, percependo altresì un reddito (da invalida) di una certa consisten-
za.
5.4.3 L'insorgente ha indicato però solo nel corso del mese di giugno del
2012, nell'ambito della procedura di revisione del diritto alla rendita, di
esercitare un'attività lucrativa presso una persona privata (v. il questiona-
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Pagina 9
rio per la revisione della rendita AI del 26 giugno 2012; doc. 145). Fa va-
lere di avere omesso di informare l'UAIE della sua nuova attività lavorati-
va di badante poiché, limitata come in precedenza nella sua incapacità
lavorativa (del 50% come governante domestica, assistente di cura e aiu-
to pulizia) anche nella nuova attività in ragione di uno stato di salute rima-
sto invariato, non poteva in alcun modo immaginare che la modifica delle
condizioni salariali avrebbe comportato una rivalutazione/soppressione
del suo diritto alla rendita. Sennonché, il nuovo reddito (da invalida) per-
cepito dalla ricorrente con l'attività di badante era significativamente e ri-
conoscibilmente (anche per la ricorrente stessa) superiore a quello pre-
cedentemente ritenuto dall'UAIE nella succitata e nota decisione del 26
gennaio 2010 di erogazione di un quarto di rendita. Inoltre, nella menzio-
nata decisione dell'UAIE l'insorgente è stata resa edotta in due punti di-
versi del suo obbligo di informare e segnatamente del dovere di segnala-
re la ripresa di un'attività lucrativa e la modifica del reddito ricavato dall'e-
sercizio di detta attività lucrativa. In siffatte circostanze, non può essere
seriamente sostenuto, come ha fatto la ricorrente, che non poteva imma-
ginarsi la rilevanza della modificazione delle condizioni salariali. Trattasi
invero almeno di grave negligenza da parte della ricorrente. In conclusio-
ne, e quand'anche si volesse ammettere che essa non avesse consape-
volezza dell'illiceità della rendita ancora percepita anche dopo la ripresa
di un'attività lucrativa nel marzo del 2010, usando della necessaria dili-
genza avrebbe chiaramente dovuto e potuto riconoscere che il nuovo sa-
lario (da invalida) effettivamente percepito, invero piuttosto elevato (anche
in relazione a quanto guadagnava precedentemente da valida), era mani-
festamente suscettibile di incidere sul grado d'incapacità al guadagno. Da
quanto esposto, consegue che la mancata informazione da parte dell'in-
sorgente riguardo al reddito nuovamente percepito quale badante costi-
tuisce una grave negligenza.
5.5 Peraltro, mancando uno dei due presupposti che cumulativamente
devono essere adempiuti ai sensi dell'art. 25 cpv. 1 seconda frase LPGA,
in concreto la buona fede, per poter beneficiare di un condono, non oc-
corre esaminare la questione di sapere se la restituzione delle prestazioni
indebitamente riscosse rappresenti, o meno, un onere troppo grave per
l'insorgente (cfr. la sentenza del Tribunale amministrativo federale C-
6061/2011 del 25 giugno 2013 consid. 4.3). A giusta ragione l'autorità in-
feriore ha dunque negato il diritto al condono dell'obbligo di restituzione.
6.
Per conseguenza, il ricorso, manifestamente infondato, non merita tutela
e la decisione impugnata va confermata. Il giudice dell'istruzione, ante-
C-2533/2013
Pagina 10
riormente o posteriormente ad uno scambio di scritti, decide quale giudice
unico, con motivazione sommaria, i ricorsi manifestamente infondati (art.
85bis cpv. 3 LAVS in combinazione con l'art. 69 cpv. 2 LAI). La presente
sentenza di rigetto del ricorso può pertanto essere resa a giudice unico.
7.
La pronuncia del presente giudizio rende priva di oggetto la domanda di
restituzione dell'effetto sospensivo (cfr. sentenze del Tribunale federale
9C_254/2011 del 15 novembre 2011 consid. 7 in fine, 9C_94/2011 del 12
maggio 2011 consid. 7, 9C_198/2011 dell'11 novembre 2011 consid. 6.2,
1C_306/2008 del 28 maggio 2009 consid. 5.2 nonché 8C_1044/2008 del
13 febbraio 2009 consid. 4).
8.
Giova infine osservare che la ricorrente, in uno scritto del 17 giugno 2013
(doc. TAF 7), ha segnalato che il rapporto di lavoro quale badante è stato
disdetto con effetto al 31 luglio 2013 in ragione del decesso della persona
di cui si occupava e che sarà "disoccupata a decorrere dalla fine del me-
se di luglio 2013". Detto scritto va pertanto trasmesso all'UAIE affinché
detto Ufficio esamini se l'insorgente possa beneficiare nuovamente, dopo
il 31 luglio 2013, di prestazioni dell'assicurazione svizzera per l'invalidità.
9.
9.1 Nel caso concreto, non si prelevano spese processuali (DTF 122 V
221 consid. 2).
9.2 Alla ricorrente, soccombente, non spetta altresì alcuna indennità per
spese ripetibili della sede federale (art. 64 PA in combinazione con l'art. 7
cpv. 1 e 2 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause
dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-
TAF, RS 173.320.2] a contrario). Peraltro, le autorità federali, quand'an-
che vincenti, non hanno di principio diritto ad un'indennità a titolo di ripeti-
bili (art. 7 cpv. 3 TS-TAF), salvo eccezioni non ravvisabili nel caso concre-
to (v., fra l'altro, DTF 127 V 205).
(dispositivo alla pagina seguente)
C-2533/2013
Pagina 11
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Lo scritto del 17 giugno 2013 della ricorrente è trasmesso, unitamente
all'allegato documento, all'autorità inferiore affinché detto Ufficio esamini
se l'insorgente possa beneficiare nuovamente, dopo il 31 luglio 2013, di
prestazioni dell'assicurazione svizzera per l'invalidità.
3.
La domanda di restituzione dell'effetto sospensivo al ricorso è senza og-
getto.
4.
Non si prelevano spese processuali.
5.
Non si attribuiscono spese ripetibili.
6.
Comunicazione a:
– rappresentante della ricorrente (Atto giudiziario)
– autorità inferiore (n. di rif.; Raccomandata; allegata: copia dello scritto
del 17 giugno 2013 per competenza)
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata)
Il giudice unico:
La cancelliera:
Vito Valenti Marcella Lurà
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
C-2533/2013
Pagina 12
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e
segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF,
RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e
l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata
e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come
mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: