B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-2547/2018
Sen t en z a d e l 4 s e t t emb r e 2 0 1 8
Composizione
Giudici Vito Valenti (presidente del collegio),
Madeleine Hirsig-Vouilloz, Beat Weber,
cancelliera Anna Borner.
Parti
A._______,
rappresentato dal Patronato INAS,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE),
Avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione per l'invalidità, diritto alla rendita (decisione
del 3 aprile 2018).
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Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
1.
Con decisione del 3 aprile 2018, l’Ufficio dell’assicurazione per l’invalidità
per gli assicurati residenti all’estero (UAIE) ha respinto la richiesta di pre-
stazioni dell’assicurazione svizzera per l’invalidità presentata il 9 novembre
2016 da A._______, cittadino italiano, nato il (…) 1962 (doc. 5 pagg. 14 e
segg. e doc. 82 pagg. 210 e segg.). Nella motivazione della decisione del
3 aprile 2018 è indicato che dagli atti, segnatamente dal rapporto finale,
con visita dell’interessato, della dott.ssa B._______, medico del Servizio
medico regionale (SMR) del 12 giugno 2017, e dalle successive annota-
zioni del 27 giugno 2017 e del 14 marzo 2018 (doc. 45 pagg. 119 e segg.,
doc. 53 pag. 139 e doc. 79 pagg. 196 e segg.), risulta che l’interessato
presenta, nell’attività abituale di lattoniere di carrozzeria, un’incapacità la-
vorativa totale dal 5 settembre 2016 e continua, mentre, in attività adeguate
rispettose dei limiti funzionali, l’incapacità lavorativa risulta totale dal 5 set-
tembre 2016 all’11 giugno 2017 e dello 0% dal 12 giugno 2017. Dal con-
fronto dei redditi effettuato dall’autorità inferiore è poi risultato un grado
d’invalidità del 6%.
2.
Il 2 maggio 2018, l’interessato ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale
amministrativo federale (TAF) contro la decisione del 3 aprile 2018, me-
diante il quale ha fatto valere un accertamento insufficiente dei fatti giuridi-
camente rilevanti e chiesto il riconoscimento di una rendita d’invalidità non
inferiore alla mezza rendita. L’insorgente ha altresì formulato una domanda
di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle
spese processuali e del relativo anticipo (doc. TAF 1 e allegati).
3.
Con risposta dell’11 giugno 2018, l’UAIE ha proposto la reiezione del ri-
corso e la conferma della decisione impugnata conformemente all’allegato
preavviso dell’Ufficio dell’assicurazione invalidità del Cantone C._______
(Ufficio AI) del 6 giugno 2018.
4.
Con scritto del 14 giugno 2018, l’insorgente ha trasmesso il formulario “Do-
manda di gratuito patrocinio” debitamente compilato e corredato dei relativi
mezzi di prova (doc. TAF 5 e allegati).
5.
Nella replica del 19 luglio 2018, l’insorgente si è integralmente riconfermato
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nelle proprie richieste e conclusioni. Ha altresì allegato diversa documen-
tazione medica di data intercorrente dal 19 marzo 2018 al 6 luglio 2018,
nonché indicato di avere programmato per il prossimo 14 novembre 2018
un intervento chirurgico per la sindrome del tunnel carpale (doc. TAF 7 e
allegati).
6.
Sulla base della duplica dell’Ufficio AI del 10 agosto 2018, che a sua volta
si fonda sull’annotazione della dott.ssa B._______, medico del SMR, del 7
agosto 2018, l’UAIE ha proposto l’ammissione del ricorso, l’annullamento
della decisione impugnata ed il rinvio degli atti all’amministrazione affinché
sia proceduto ai necessari accertamenti medici in ambito reumatologico al
fine di valutare lo stato di salute dell’insorgente e la sua ripercussione sulla
capacità lavorativa del medesimo (doc. TAF 9 e allegati).
7.
Con scritto del 23 agosto 2018, il ricorrente ha comunicato di essere d’ac-
cordo con la proposta di rinvio degli atti per nuovi accertamenti formulata
dall’autorità inferiore (doc. TAF 11).
8.
8.1 Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art.
32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione
con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS 831.20), i ricorsi
contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dall'Ufficio dell'assicurazione
per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE).
8.2 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni
sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA
(RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono ap-
plicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che
la LAI non deroghi alla LPGA.
8.3 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente
un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica
(art. 59 LPGA), il ricorso – interposto tempestivamente e rispettoso dei re-
quisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52 PA) – è pertanto
ammissibile.
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9.
9.1 Secondo l'art. 43 LPGA e l'art. 69 OAI, l'Ufficio AI esamina le domande
concernenti le prestazioni d'invalidità, intraprende d'ufficio i necessari ac-
certamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno, in particolare circa
lo stato di salute del richiedente, la sua attività, la sua capacità di lavoro e
la sua idoneità all'integrazione. A tale scopo possono esser domandati rap-
porti ed informazioni, ordinate perizie, eseguiti sopralluoghi e consultati
specialisti dell’aiuto pubblico o privato agli invalidi.
9.2 Inoltre, giusta l'art. 49 lett. b PA, l'accertamento inesatto ed incompleto
dei fatti giuridicamente rilevanti è un motivo di ricorso.
10.
10.1 Nel caso concreto, la proposta dell’UAIE d'annullamento della deci-
sione impugnata con rinvio degli atti di causa all'amministrazione affinché
la stessa proceda al completamento dell’istruttoria, nel senso indicato
nell’annotazione del 7 agosto 2018 del medico SMR, specialista in medi-
cina del lavoro, è giustificata dalla necessità di completare l’accertamento
dei fatti giuridicamente rilevanti con riferimento allo stato di salute del ricor-
rente, segnatamente con l’esperimento di una perizia reumatologica. In tal
senso, basti rilevare che in virtù del rapporto finale, con visita dell’interes-
sato, del medico del SMR del 12 giugno 2017 – sul quale si fonda le deci-
sione impugnata del 3 aprile 2018 –, risulta che il ricorrente soffre di affe-
zioni (degenerative) reumatologiche, segnatamente di “artrosi dell’articola-
zione metacarpo-falangea 3 a destra e a sinistra, artralgia con degenera-
zione articolare all’articolazione metacarpo-falangea 2 a destra e a sinistra,
artralgia di origine non chiara all’articolazione medio- e radio-carpica bila-
teralmente, probabilmente con reazione sinoviale e incipiente artrosi alle
articolazioni interfalangee prossimali” quali diagnosi principale con influsso
sulla capacità lavorativa, nonché di sindrome del tunnel carpale bilateral-
mente, quale ulteriore diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa (cfr.
doc. 45 pag. 119). Questo Tribunale osserva che il medesimo medico del
SMR, nell’annotazione del 7 agosto 2018 (cfr. allegato al doc. TAF 9) ha
ritenuto esservi stato un peggioramento dello stato di salute del ricorrente
rispetto a quello constatato alla visita del 12 giugno 2017 sulla base della
documentazione medica recente (di data intercorrente dal 19 marzo 2018
al 6 luglio 2018) trasmessa dal ricorrente in fase ricorsuale. Conto tenuto
della natura degenerativa delle affezioni reumatologiche di cui è affetto l’in-
sorgente, questo Tribunale osserva che il rapporto finale del 12 giugno
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2017 non può essere considerato sufficientemente recente per la valuta-
zione del caso in esame. Inoltre, non è neppure possibile fondare una va-
lutazione dello stato di salute e del suo influsso sulla capacità lavorativa
sulla base dei pareri medico-legali del 18 ottobre 2017 del dott. D._______,
specialista in medicina legale e delle assicurazioni (doc. 57 pagg. 152 e
segg.), e del 25 ottobre 2017 del dott. E._______, medico chirurgo, spe-
cialista in ortopedia e traumatologia (doc. 57 pagg. 156 e segg.), i quali
hanno ritenuto un grado d’invalidità, rispettivamente un’incapacità lavora-
tiva, del 50%. Questo Tribunale osserva infatti che i menzionati medici, da
un lato, non dispongono della specializzazione in reumatologia e, dall’altro
lato, non è chiaro se la loro valutazione si riferisca all’attività abituale op-
pure anche a una (eventuale) capacità lavorativa residua in attività sostitu-
tive adeguate e rispettose dei limiti funzionali. Ne consegue che le patolo-
gie di cui soffre li ricorrente giustificano un esame specialistico, segnata-
mente in ambito reumatologico – sinora non eseguito dall’autorità inferiore
– al fine di permettere una valutazione convincente e sufficientemente det-
tagliata – rispondente al criterio della verosimiglianza preponderante –
dello stato di salute dell’insorgente e della ripercussione dello stesso sulla
capacità lavorativa.
10.2 Da quanto esposto, discende che la decisione impugnata, fondata su
un accertamento insufficiente dei fatti giuridicamente rilevanti, incorre
nell'annullamento. Gli atti di causa vanno pertanto rinviati all'autorità infe-
riore affinché la stessa proceda al necessario ed indicato completamento
dell'istruttoria (con perizia in reumatologia), riservato ogni ulteriore esame
che l'evoluzione nel tempo dello stato di salute dell'insorgente dovesse ren-
dere necessario ed emani una nuova decisione.
10.3 Peraltro, e in siffatte circostanze, nulla – neppure la più recente giuri-
sprudenza del Tribunale federale di cui a DTF 137 V 210 (cfr. segnata-
mente il consid. 4.4.1.4) – si oppone al rinvio della causa all'autorità infe-
riore per completamento dell'istruttoria. In effetti, in assenza di tale istrutto-
ria complementare (che l’autorità inferiore avrebbe già dovuto effettuare
prima di rendere la decisione impugnata), non era, né è, possibile determi-
narsi con cognizione di causa, ed il necessario grado della verosimiglianza
preponderante, sulle affezioni di cui soffre il ricorrente e la residua capacità
lavorativa che ne consegue.
10.4 Occorre peraltro rilevare che nell'ambito dell'accertamento ancora da
esperire dall'autorità inferiore, a seguito del rinvio degli atti di causa, non
sussiste l'eventualità di una nuova decisione dell'UAIE a detrimento dell'in-
sorgente (cfr., sulla questione, DTF 137 V 314 consid. 3.2.4), dal momento
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che nella decisione impugnata del 3 aprile 2018 è stata respinta la do-
manda tendente all’ottenimento di prestazioni dell’assicurazione svizzera
per l’invalidità formulata dall’interessato.
11.
11.1 Visto l'esito della causa, non sono prelevate delle spese processuali
(art. 63 PA). La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della di-
spensa dalle spese processuali, è pertanto divenuta priva di oggetto.
11.2 Ritenuto che l'insorgente è rappresentato in questa sede da manda-
tario professionale, si giustifica altresì l'attribuzione di spese ripetibili (art.
64 PA in combinazione con l'art. 7 segg. del regolamento del 21 febbraio
2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale
amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2] cfr. pure DTF 137 V 57
consid. 2 secondo cui la parte che ha presentato ricorso in materia d'asse-
gnazione o rifiuto di prestazioni assicurative è reputata vincente, dal profilo
delle ripetibili, anche se la causa è rinviata all'amministrazione per comple-
mento istruttorio e nuova decisione). L’ammontare di quest’ultime, in as-
senza di una nota dettagliata, è fissato d'ufficio (art. 14 cpv. 2 TS-TAF) in
fr. 1’000.- (compresi i disborsi ed esclusa l’imposta sull’IVA [cfr., fra le tante,
sentenza del TAF C-3058/2015 del 23 maggio 2016 consid. 22.4.4 con rin-
vii]), tenuto conto del lavoro utile e necessario svolto dal rappresentante
del ricorrente, nel caso di specie il Patronato INAS. L'indennità per ripetibili
è posta a carico dell'UAIE.
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è accolto nel senso che la decisione impugnata del 3 aprile 2018
è annullata e gli atti di causa sono rinviati all'UAIE affinché proceda al com-
pletamento dell'istruttoria ed alla pronuncia di una nuova decisione ai sensi
dei considerandi.
2.
Non si prelevano spese processuali. La domanda di assistenza giudiziaria,
nel senso della dispensa dalle spese processuali, è divenuta priva di og-
getto.
3.
L’UAIE rifonderà alla ricorrente fr. 1'000.- a titolo di spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
– rappresentante del ricorrente (Atto giudiziario)
– autorità inferiore (n. di rif.; Raccomandata; allegata: copia dello scritto
del ricorrente del 23 agosto 2018 [doc. TAF 11])
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata)
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Vito Valenti Anna Borner
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
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Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notifica, nella misura in cui sono
adempiute le condizioni di cui agli art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF. Gli
atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi
di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati
(art. 42 LTF).
Data di spedizione: