Corte II I
C-2550/2008 + C-2552/2008
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 1 7 d i c e m b r e 2 0 0 9
Giudici: Francesco Parrino (presidente del collegio),
Johannes Frölicher, Madeleine Hirsig;
Cancelliere: Dario Croci Torti
A._______,
patrocinata da
Studio legale e notarile Pelli Schweikert & Associati,
via Pretorio 19, casella postale 6261, 6901 Lugano,
ricorrente,
contro
Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli
infortuni (INSAI/SUVA),
Fluhmattstrasse 1, casella postale 4358, 6002 Lucerna,
autorità inferiore.
Assicurazione contro gli infortuni (decisioni su
opposizione del 5 marzo 2008 - premi 2007 e 2008 per
gli infortuni professionali)
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-2550/2008 + C-2552/2008
Fatti:
A.
La ditta A._______ è stata costituita nel 1993. Secondo l'estratto del
registro di commercio questa ditta ha per scopo la costruzione,
l'esecuzione di lavori di sopra e sottostruttura, la locazione e
l'amministrazione, l'acquisto e la vendita di immobili, l'assunzione di
appalti di impresa generale in Svizzera e all'estero, la partecipazione
ad altre società aventi scopo analogo (estratto del 24
maggio 2007). La somma salariale ammontava a Fr. 2'657'000.- nel
2005. La nominata versava all'Istituto nazionale svizzero di
assicurazione contro gli infortuni (INSAI/SUVA) un premio assicurativo
di 3.05% della massa salariale, calcolato in base all'attribuzione
dell'impresa alla classe 41A e a un grado di rischio 14.
Nel marzo 2006, la A._______ ha ripreso i dipendenti e gli appalti
della ditta in fallimento B._______, impresa di costruzioni. Con
decisione del 9 giugno 2006, l'INSAI/SUVA ha fissato il nuovo premio
netto (2006) per gli infortuni professionali a carico di A._______ da
3.05% a 6.79% con la motivazione "assunzione del rischio
dell'impresa B._______ dal 1° aprile 2006" (classe 41A, grado di
rischio 23). A._______ ha formulato opposizione contro tale
provvedimento con atto del 27 giugno 2006, completato il 2 ottobre
seguente, facendo in sostanza valere che il calcolo dei premi non
terrebbe conto del reale pericolo d'infortunio né delle misure adottate
dalla ditta intese ad evitarlo. Con decisione su opposizione del 22
febbraio 2007, l'INSAI/SUVA ha respinto l'istanza dell'opponente
precisando di avere rispettato le regole applicabili in caso di ripresa di
altra impresa e che l'adeguamento del tasso di premio corrisponde alla
prassi applicata in caso di modificazione delle condizioni d'esercizio.
A._______ ha impugnato la decisione di cui sopra innanzi al Tribunale
amministrativo federale (TAF). Nelle sue osservazioni ricorsuali del 1°
giugno 2007, l'INSAI/SUVA ha proposto il parziale accoglimento del
gravame suggerendo un premio di 5.18% corrispondente ad un grado
di rischio 20. Con le osservazioni del 13 settembre 2007, la parte
ricorrente ha accettato la proposta, riservandosi tuttavia di contestare
il premio 2007 per gli stessi motivi sollevati per il premio 2006. Il 30
ottobre 2007 l'INSAI/SUVA ha formalizzato la sua proposta mediante
una decisione di riconsiderazione che è cresciuta in giudicato.
Pertanto, con giudizio del 15 gennaio 2008, il gravame è stato
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dichiarato privo d'oggetto e la causa stralciata dal ruolo (cfr. incarto
TAF C-2236/2007).
B.
Con decisione del 19 ottobre 2007 l'assicuratore infortuni ha fissato il
premio (netto) a 6.03% per il 2007 ed a 5.21% per il 2008 (sempre
classe 41A e grado 118 per il 2007 e 115 per il 2008). Il 7 novembre
2007, la A._______ ha formulato opposizione cautelativa contro tali
provvedimenti (in forma separata per ciascun anno) in attesa della
formalizzazione dei premi 2006. In esito a quanto sopra disposto,
mediante decisioni su opposizione del 5 marzo 2008, l'INSAI/SUVA ha
accolto parzialmente l'istanza dell'opponente ammettendo la riduzione
del tasso premio per il 2007 da 6.03% a 5.21% (grado 115) e
respingendo invece quella riguardante il 2008.
C.
Il 21 aprile 2008, la A._______, regolarmente rappresentata dall'avv.
Schweikert di Lugano, ha impugnato con due ricorsi separati (premi
2007 e 2008), i provvedimenti di cui sopra. Nella sostanza, sono fatti
valere gli stessi argomenti nei due ricorsi. L'insorgente fa dapprima
notare, acquisito il fatto che il sistema bonus-malus alla base della
determinazione del premio infortuni professionali (e non) dipende dal
rischio dell'impresa, che il premio di B._______ in fallimento
comportava un rischio ben maggiore pur essendo nella stessa classe
d'impresa. Per quanto riguarda la successione d'impresa, la ricorrente
ricorda che i cantieri ritirati dalla B._______ costituiscono solo una
parte delle proprie attività. Se è vero che il sistema bonus-malus
costituisce un mezzo ausiliario per calcolare il premio, che deve
riflettere i rischi futuri, il calcolo e la classificazione devono avere una
corrispondenza nel rischio effettivo della (nuova) società, nel senso
che il trapasso dei rischi da un'impresa ad un'altra non può essere
effettuato con una semplice media matematica, come svolto
dall'INSAI/SUVA. Sarebbe pertanto a torto che l'assicuratore infortuni
calcola nel fabbisogno della società tutti i costi di B._______, senza
tenere conto dei conti e del comportamento di A._______ in materia di
prevenzione degli infortuni. L'assicurata chiede quindi che il premio
netto per infortuni professionali venga modificato e calcolato secondo i
rischi effettivi delle stessa, in base alla gestione avvenuta in questi
ultimi anni, fissando il premio ad un massimo del grado 111 per il 2007
(4.28%) e del grado 110 per il 2008 (4.08%), tassi corrispondenti
peraltro a quelli base del settore.
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D.
Nella sua risposta ai ricorsi del 23 giugno 2008, l'INSAI/SUVA fa
presente che A._______ ha accettato, nell'ambito della precedente
procedura (C-2236/2007), che il tasso di premio netto relativo al 2006
fosse stabilito a 5.18% per tenere conto della ripresa di B._______ in
fallimento. Ora, i premi 2007 e 2008 sono stati fissati sulla base degli
stessi elementi relativi al 2006. Visto che la decisione del 30 ottobre
2007 è cresciuta in giudicato, la questione del trasferimento d'azienda
non può essere risollevata ogni anno, anche perché il rapporto
giuridico con l'assicuratore infortuni è di tipo duraturo. L'autorità
intimata chiede pertanto di dichiarare i ricorsi irricevibili.
Sul merito, ammettendo che lo scrivente Tribunale giudichi la censura
ricevibile, l'autorità intimata rimanda a quanto già espresso nelle sue
osservazioni del 1° giugno 2007. L'assicuratore infortuni fa inoltre
presente che l'osservanza delle disposizioni per la sicurezza sul lavoro
costituiscono un obbligo generale per l'azienda e non possono
comportare una riduzione del premio particolare e/o automatica. La
classificazione commisurata al rischio avviene di regola attraverso la
suddivisione in comunità di rischio ed un ritocco, se del caso, è
possibile secondo il sistema bonus-malus che tiene conto delle
esperienze individuali dell'azienda.
E.
Il 10, rispettivamente 18 luglio 2008, l'insorgente ha pagato l'anticipo
richiesto per le presunte spese processuali. Replicando in data 26
agosto 2008, l'insorgente riconferma le proprie osservazioni ricorsuali
e così è per la convenuta che, nella duplica del 29 ottobre 2008,
ripropone la reiezione dei ricorsi nella misura in cui fossero ricevibili.
Tale atto è stato inviato, per conoscenza, alla parte ricorrente.
F.
Con lettera dell'11 dicembre 2008 A._______ ha inviato la decisione
INSAI/SUVA concernente i premi 2009 dalla quale risulta che il grado
è diminuito rispetto al 2008 da 115 a 113 ed il premio netto da 5.21%
a 4.72%. Questa riduzione, secondo l'insorgente, dimostrerebbe che il
rischio dell'impresa era stato sopravalutato. La ricorrente ha comunque
formulato opposizione avverso tale decisione in attesa del giudizio in
merito alla presente causa. Produce la decisione INSAI/SUVA del 15
ottobre 2008 concernente anche quella degli infortuni non
professionali, nonché copia dell'opposizione. Il 28 agosto 2009,
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l'insorgente produce anche le decisioni INSAI/SUVA riguardante il
2010, ove il tasso (infortuni professionali) passa da 4.72% (grado 113)
a 4.08% (grado 110).
G.
Con lettera del 1° ottobre 2009, il giudice dell'istruzione del TAF ha
fatto presente alla convenuta che secondo la sua prassi in caso di
ripresa di altra attività la stessa riprende le esperienze acquisite in
materia di rischi dell'azienda cedente e le trasferisce all'azienda
cessionaria. Ora, tale procedura, secondo la giurisprudenza del TAF,
dovrebbe fare l'oggetto di un regolamento formale da parte del
Consiglio d'amministrazione e, in assenza di tale normativa, non
bisognerebbe tenere conto delle esperienze della ditta cedente per
determinare il grado di rischio. Il TAF chiede quindi all'intimata se tale
regolamento sia stato nel frattempo adottato e, se del caso, di
produrlo.
Con la risposta del 26 ottobre 2009, l'INSAI/SUVA ha indicato che il
trasferimento dell'azienda ha rispettato le norme di cui alla
giurisprudenza della Commissione federale di ricorso in materia di
assicurazione contro gli infortuni competente fino al 31 dicembre 2006
(CRAI 277/96 del 17 maggio 1999 e CRAI 436/99 del 23 agosto 2001).
Copia di questo scritto è stata inviata per conoscenza alla parte
ricorrente.
Diritto:
1.
In virtù dell'art. 31 LTAF, questo tribunale giudica i ricorsi contro le
decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968
sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) emanate dalle
autorità menzionate all'art. 33 LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art.
32. In particolare, le decisioni rese dalla INSAI/SUVA concernenti
l'attribuzione delle aziende e degli assicurati alle classi e ai gradi delle
tariffe dei premi possono essere portate innanzi al TAF
conformemente all'art. 109 lett. b della legge federale del 20 marzo
1981 sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF, RS 832.20).
2.
La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla
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PA, in quanto non è disposto altrimenti (art. 37 LTAF). Giusta l'art. 3
lett. dbis PA, sono riservate le disposizioni speciali della legge federale
del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni
sociali (LPGA; RS 830.1).
I ricorsi sono stati presentati nel termine e nelle forme legali (art. 38
seg., 60 LPGA, art. 52 PA). Nella sua qualità di datrice di lavoro la
ricorrente è debitrice dei premi d'assicurazione obbligatori contro gli
infortuni professionali e non (art. 91 cpv. 1 LAIF). Essa è pertanto
toccata dalle decisioni su opposizione ed ha un interesse degno di
protezione al loro annullamento o modifica (art. 59 LPGA). Si può
quindi esaminare sul merito i ricorsi, preso atto, inoltre, del pagamento
dell'anticipo per le spese processuali.
3.
I due ricorsi sono stati presentati contro le due decisioni del 5 marzo
2008 che riguardano lo stesso oggetto (premi per infortuni
professionali 2007 e 2008). Le parti in causa sono identiche. Pertanto,
per economia di procedura, si giustifica di riunire le due procedure
(DTF 129 II 18 consid. 1.1 con i rif.).
4.
4.1 Conformemente all'art. 49 PA, il ricorrente può far valere la
violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere
di apprezzamento, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti
giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza. Se la questione da
giudicare presuppone delle conoscenze tecniche specifiche, come nel
caso dell'attribuzione delle aziende alle classi e gradi delle tariffe dei
premi, il giudice deve esaminare l'inadeguatezza della decisione
impugnata con un certo riserbo, limitandosi ad intervenire solo se
l'autorità inferiore ha abusato del suo potere di apprezzamento (DTF
130 II 449 consid. 4.1 con i rif.).
Nell'ambito delle tariffe dei premi la cognizione del Tribunale si limita
ad esaminare, da una parte, la correttezza della tariffa da applicare e,
dall'altra, se la decisione in questione ha fissato la posizione della ditta
nel tariffario conformemente alla legge.
4.2 In virtù del principio inquisitorio, il Tribunale deve accertare i fatti
pertinenti ed ordinare d'ufficio le prove necessarie (cfr. art. 12 PA); egli
applica d'ufficio il diritto. Le parti sono tenute a collaborare
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all'accertamento dei fatti (art. 13 PA) e motivare il ricorso (art. 52 PA).
Di conseguenza, l'autorità giudiziaria si limita ad esaminare, di
principio, gli argomenti sollevati con il ricorso e non entra nel merito di
questioni di diritto non espressamente invocate perlomeno nelle
misura in cui queste non facciano parte del contesto generale della
fattispecie (cfr. DTF 119 V 347 consid. 1a; ALEXANDRA RUMO-JUNGO,
Bundesgesetz über die Unfallversicherung, 3a edizione, Zurigo 2003,
p. 348).
5.
I gravami inoltrati contro le decisioni del 5 marzo 2008 riguardano i
premi dovuti dall'insorgente per il 2007 e 2008 per gli infortuni
professionali. L'insorgente non contesta né l'assoggettamento
all'INSAI/SUVA, né l'attribuzione alla classe 41A della tariffa dei premi
nella sua qualità d'impresa di costruzioni. L'insorgente si oppone
invece al grado di rischio attribuitole che sarebbe più elevato di quello
reale. Postula quindi che le venga attribuito un grado massimo di 111
per il 2007 (corrispondente a un premio del 4.28%) e un grado di 110
per il 2008 (4.08%), mentre l'INSAI/SUVA le assegna un grado di
rischio 115 per il 2007 e il 2008 (5.21%).
L'insorgente fa valere che il grado di rischio è stato determinato
tenendo conto delle esperienze e dei risultati di un'impresa acquisita
nell'ambito di un fallimento (B._______). A suo parere sarebbe stato
corretto riferirsi a un grado corrispondente al rischio reale o, al
massimo, al tasso di base del ramo.
6.
6.1 L'INSAI/SUVA si oppone alla richiesta dell'insorgente facendo
valere che questo punto è cresciuto in giudicato con la decisione del
30 ottobre 2007 relativa ai premi 2006. In quella occasione il grado di
rischio (e quindi il premio) era stato determinato tenendo conto, tra
l'altro, del grado di rischio della società B._______ in fallimento,
ripresa da A._______ nel marzo 2006. Nella misura in cui i premi 2007
e 2008 sono stati calcolati sulla base degli stessi dati 2006, pur
essendo adeguati al ribasso alla luce delle esperienze favorevoli di
A._______ nel 2006, non sarebbe più possibile riesaminare nella loro
totalità le basi di calcolo e quindi il grado di rischio. In altre parole, il
grado di rischio 2007 e 2008 scaturirebbe direttamente dal premio
2006.
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6.2 La tesi dell'INSAI/SUVA si fonda su una vecchia prassi della CRAI
(vedi giudizio non pubblicato CRAI 233/96 del 27 ottobre 1997).
L'autorità inferiore ritiene che l'attribuzione a una classe (o a un grado
di rischio) è qualificabile come una decisione di principio avente in
linea di massima forza di cosa giudicata. Lo scrivente Tribunale ha
tuttavia nel frattempo precisato nella sentenza ATAF 2008/54 del 26
settembre 2008, che l'attribuzione a una classe può essere impugnata
anche allorquando la decisione di classificazione nel tariffario dei
premi non fa che confermare un'attribuzione precedente. La stessa
soluzione si impone quando viene contestata non l'attribuzione a una
classe ma quella a un grado di rischio come nella fattispecie. In effetti,
le classi e i gradi di rischio fanno parte della motivazione della
decisione di fissazione dei premi e per questo motivo non possono
crescere in giudicato ma, al contrario, devono potere essere contestati
in occasione dell'emanazione di ogni decisione sui premi (consid. 2.3.3
e 2.4.3 della sentenza citata).
Si deve pertanto esaminare sul merito la censura sollevata
dall'insorgente relativamente alla ripresa dei rischi di B._______ in
fallimento.
7.
A titolo preliminare va osservato che giusta l'art. 113 cpv. 3
dell'ordinanza del 20 dicembre 1982 sull'assicurazione contro gli
infortuni (OAIF, RS 832.202) i cambiamenti delle tariffe dei premi
nonché le ripartizioni delle aziende in classi e gradi del tariffario dei
premi ai sensi dell'articolo 92 capoverso 5 della legge, devono essere
comunicati alle aziende interessate almeno due mesi prima dell'inizio
del nuovo esercizio contabile. Le proposte dei titolari d'azienda in vista
della modifica della ripartizione per il prossimo esercizio contabile
devono essere inoltrate entro gli stessi termini.
Nella fattispecie questi termini non sono stati rispettati per lo meno per
i premi relativi al 2007. L'INSAI/SUVA non avrebbe quindi potuto
fissare i premi relativi al 2007 a 6.03%, ma avrebbe dovuto basarsi
sugli stessi elementi contenuti nella decisione relativa al 2006 e
stabilire un premio di 5.18%. Questa questione può tuttavia rimanere
irrisolta dal momento che, come si vedrà in seguito, le decisioni
impugnate devono essere annullate per un altro motivo.
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8.
8.1 A partire dal 1° gennaio 2007 la classe 41A, a cui è attribuita
A._______ che non contesta tale attribuzione, è suddivisa in quattro
sottoclassi (per un esempio si rimanda alla sentenza del TAF C-
3189/2006). A._______ è stata attribuita alla sottoclasse A ciò che non
è neppure contestato. Alla classe 41A è applicato di principio il
sistema bonus-malus 03 (SBM 03), a condizione che la ditta in
questione versi un premio di base compreso tra Fr. 30'000.- e
Fr. 1'800'000.-, ciò che è il caso nella fattispecie.
8.2 In merito al SBM 03 è opportuno ricordare che per determinare i
premi dovuti da una ditta si tiene conto, in una certa misura, dei sinistri
di ogni singola azienda. In tal senso, l'INSAI/SUVA raffronta i rischi
imputabili a un'azienda per un periodo di 6 anni con i dati medi della
comunità di rischio alla quale appartiene. Se i risultati individuali
dell'azienda sono migliori di quelli della comunità di rischio, l'azienda
beneficia di un bonus, cioè di un premio determinato in base a un
grado di rischio inferiore al tasso di base che rappresenta il premio
medio della comunità. Nel caso contrario, l'azienda subirà un malus e
un grado superiore alla media (cfr. sentenza del TAF C-3189/2006
consid. 8.4 con i rif.). Sono quindi determinanti le esperienze maturate
durante un periodo di 6 anni.
8.3 Nel caso di nuove aziende, di regola viene assegnato il tasso di
base del ramo. Nella fattispecie, a A._______, dopo la ripresa delle
attività di B._______ in fallimento non è stato assegnato il tasso di
base ma un grado di rischio più elevato (115 invece di 111 di premio di
base nel 2007 e 110 nel 2008).
9.
9.1 Secondo la prassi dell'INSAI/SUVA, in caso di ripresa di un'attività
da parte di una azienda, le esperienze acquisite in materia di rischi
dell'azienda cedente sono trasferite all'azienda cessionaria. Sempre
secondo la prassi della CRAI, si è in presenza di un trasferimento
d'azienda quando l'azienda cessionaria, senza interruzioni di servizio
notevoli, continua l'attività dell'azienda cedente e riprende il ramo
dell'attività aziendale, mantenendo almeno la metà del personale e
mettendo a disposizione dei lavoratori gli stessi strumenti di lavoro, le
stesse macchine e le stesse installazioni. Non è determinante che le
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due aziende abbiano lo stesso proprietario (CRAI 277/96 del 17
maggio 1999 e 436/99 del 23 agosto 2001).
9.2 Nella sua sentenza C-3175/2006 del 22 agosto 2007, questo
Tribunale ha già avuto l'occasione di osservare che la prassi
dell'INSAI/SUVA in materia di ripresa di aziende doveva fare l'oggetto
di un regolamento e che, in virtù dell'art. 63 cpv. 4 lett. g LAINF,
spettava al Consiglio di amministrazione dell'istituto di emanarlo.
Infatti, questa prassi ha un'influenza diretta sulla determinazione delle
tariffe e non è possibile, anche per ragioni di legalità e trasparenza,
delegare questa competenza dal Consiglio di amministrazione a una
divisione tecnica dell'istituto (cfr. consid. 7 della sentenza citata). Con
scritto del 1° ottobre 2009, questo Tribunale ha chiesto all'INSAI/SUVA
se nel frattempo il Consiglio d'amministrazione aveva emanato un
regolamento in tal senso. Il 26 ottobre 2009, l'istituto ha dichiarato che
questo non era il caso e che, per emanare le decisioni litigiose, si era
basato esclusivamente sulla sua prassi, confermata, a suo parere,
dall'allora CRAI.
Ora, questo collegio non intravvede motivi per discostarsi dalla
sentenza del 22 agosto 2007. Alla tesi dell'autorità inferiore, secondo
la quale la sua prassi sarebbe stata confermata dalla CRAI, va
opposto che il TAF ha esplicitamente richiesto che vi fosse
un'approvazione formale da parte del Consiglio d'amministrazione
dell'INSAI/SUVA; inoltre la CRAI non si è mai pronunciata
esplicitamente sulla questione della legalità della sua prassi ma solo
sul suo contenuto. Per questo collegio rimane quindi valida la
soluzione contenuta nella sentenza del 22 agosto 2007. D'altro canto,
va ricordato che il 14 novembre 2008 il Consiglio d'amministrazione
dell'INSAI/SUVA ha emanato il nuovo tariffario dei premi in vigore dal
1° gennaio 2009 e ha esplicitamente regolamentato la ripresa delle
aziende (art. 44 e seg.). Questo tariffario è tuttavia ininfluente per
questa vertenza che riguarda i premi 2007 e 2008.
9.3 Alla luce di quanto precede, in applicazione della giurisprudenza
di questo Tribunale C-3175/2006, si deve accogliere i ricorsi e
annullare le decisioni del 5 marzo 2009. La causa deve essere quindi
rinviata all'INSAI/SUVA affinché determini nuovamente i premi da
versare dalla ricorrente ma senza tenere conto delle esperienze della
società B._______ in fallimento.
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10.
10.1 Visto l'esito dei ricorsi, non sono prelevate spese processuali e
gli anticipi versati dalla ricorrente le sono restituiti. Nessuna spesa
processuale è messa a carico dell'autorità inferiore che soccombe (art.
63 al. 2 PA).
10.2 Giusta l'art. 64 PA, l'autorità di ricorso se ammette il ricorso può
assegnare al ricorrente un'indennità per le spese indispensabili e
relativamente elevate che ha sopportato. Visti i ricorsi e i successivi
scambi di scritti, può essere assegnata alla parte ricorrente
un'indennità per le spese ripetibili di Fr. 3'000.- (IVA compresa).
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
I ricorsi del 21 aprile 2008 sono accolti e le decisioni del 5 marzo
2008 sono annullate.
2.
La causa è rinviata all'autorità inferiore affinché determini i premi della
ricorrente conformemente al considerando 9.3.
3.
Non si prelevano spese processuali. Gli anticipi di Fr. 4'000.- versati
per le procedure C-2550/2008 (Fr. 2'000.-) e 2552/2008 (Fr. 2'000.-)
sono restituiti alla parte ricorrente.
4.
L'autorità inferiore verserà alla parte ricorrente un'indennità per le
spese ripetibili di Fr. 3'000.- (IVA compresa).
5.
Comunicazione a:
- ricorrente (atto giudiziario)
- autorità inferiore (n. di rif. 1021-14961.2 A; atto giudiziario)
- Ufficio federale della sanità pubblica, 3003 Berna
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Francesco Parrino Dario Croci Torti
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Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e
segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17
giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono essere redatti in
una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione
dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in
possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di
prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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