Corte II I
C-255/2008
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 2 3 g i u g n o 2 0 1 0
Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio),
Antonio Imoberdorf, Ruth Beutler,
cancelliera Mara Vassella.
A._______,
patrocinato dall'avvocato Cesare Lepori,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Divieto d'entrata in Svizzera.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-255/2008
Fatti:
A.
Il 13 dicembre 1999 A._______ cittadino italiano nato il ... (1961) è
stato fermato a Lugano alla guida della propria autovettura mentre
fumava uno spinello. In suo possesso sono stati rilevati 1 g di hashish
e 6,4 g lordi di marijuana. Trattandosi di un caso di poca entità, con
decreto di non luogo a procedere del 7 febbraio 2000, il Ministero
pubblico del Canton Ticino ha messo fine alla procedura, ammonendo
formalmente l'interessato che un'ulteriore infrazione alla legge federale
del 3 ottobre 1951 sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope
(LStup, RS 812.121) avrebbe potuto comportare la condanna ad una
pena privativa della libertà o al pagamento di una multa.
B.
Con decisione del 10 aprile 2001 la Staatsanwaltschaft del Canton Uri
ha condannato l'interessato ad una multa di fr. 1'700.- sospesa condi -
zionalmente per un periodo di prova di un anno per violazione grave
alla legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale
(LCStr, RS 741.01).
C.
Dal rapporto d'esecuzione del 31 maggio 2001 steso dalla Polizia can-
tonale ticinese in seguito a dei controlli effettuati in merito alla
presenza in Svizzera dell'interessato, è emerso che quest'ultimo e sua
moglie erano titolari della ditta B._______ con sede a Y._______.
Iscritta regolarmente in Ticino nel registro delle imprese a decorrere
dal 19 gennaio 2000, la ditta aveva lo scopo di produrre e
commercializzare la canapa e tutti i suoi derivati. Dal 20 marzo 2000 è
stata costituita la ditta C._______ con un capitale sociale di fr. 20'000
di cui fr. 10'000.- a nome dell'interessato. In Ticino l'interessato
alloggiava in un appartamento situato a Y._______, affittato dalla ditta
B._______, assieme alla sua famiglia. Rinvenuti in tale alloggio degli
stupefacenti, A._______ ha ammesso in fase d'inchiesta di fare uso di
marijuana e di hashish. Interrogati dalla Polizia, entrambi i coniugi
hanno affermato di aver soggiornato illegalmente sul territorio elvetico
e di aver svolto attività lucrativa senza il richiesto permesso.
D.
Con decreto d'accusa del 12 novembre 2001, A._______ è stato
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condannato alla multa di fr. 50.00 a il titolo di contravvenzione alla
LStup.
E.
Con decisione del 21 dicembre 2001 la Sezione dei permessi e del-
l'immigrazione (SPI, attualmente Sezione della popolazione [SP]) ha
inflitto una multa di fr. 2000.- all'interessato per dimora e attività lucra-
tiva abusive tra il mese di maggio 2000 al 30 maggio 2001 per un tota -
le di 21 settimane.
F.
Con decisione del 15 giugno 2001, notificata il 20 giugno successivo,
l'Ufficio federale degli stranieri (UFDS, attualmente: UFM) ha emesso
un divieto d'entrata valido fino al 14 giugno 2003, motivandolo come
segue:
"Gravi infrazioni alle prescrizioni di polizia degli stranieri (soggiorno illegale,
abusiva attività)."
Per gli stessi motivi la detta autorità ha tolto l'effetto sospensivo ad un
eventuale ricorso. Lo stesso provvedimento amministrativo è stato pro-
nunciato anche nei confronti della moglie.
G.
Il 19 luglio 2001 contro la predetta decisione i coniugi hanno interposto
ricorso amministrativo, il quale è stato tuttavia respinto dall'allora com-
petente Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) con deci-
sione del 19 febbraio 2002.
H.
Con decisione del 31 gennaio 2003 l'allora competente l'UFDS ha
revocato con effetto immediato la decisione del 15 giugno 2001 in
ragione dell'entrata in vigore dal 1° giugno 2002 dell'Accordo del 21
giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la
Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera
circolazione delle persone (ALC, 0.142.112.681) e del fatto che il
provvedimento in questione sarebbe scaduto tra pochi mesi.
I.
Con sentenza del 14 agosto 2007 cresciuta in giudicato incontestata,
la Presidente della Corte delle assise correzionali di Mendrisio ha
ritenuto colpevole l'interessato per infrazione aggravata alla LStup, per
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impedimento di atti dell'autorità nonché per ripetuta contravvenzione
alla LStup e l'ha condannato alla pena detentiva di 15 mesi sospesi
condizionalmente per un periodo di prova di due anni ed a versare a
favore dello Stato € 18'710 e fr. 4'020.- quale risarcimento
compensatorio.
J.
Con decisione del 7 novembre 2007, notificata il 28 novembre succes-
sivo, l'UFM ha pronunciato una seconda decisione di divieto d'entrata
valevole da subito fino al 6 novembre 2017 motivandola come segue:
"Straniero il cui ritorno in Svizzera è indesiderato a motivo del suo comporta-
mento (infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti; impedimento di atti del -
l'autorità; ripetuta contravvenzione alla LF sugli stupefacenti) e per motivi di
ordine e di sicurezza pubblici."
L'autorità inferiore ha inoltre tolto l'effetto sospensivo ad un eventuale
ricorso.
K.
Il 14 gennaio 2008, agendo per il tramite del suo patrocinatore, l'inte-
ressato è insorto avverso la decisione del 7 novembre 2007 postulan -
done l'annullamento. Fondando le sue motivazioni sull'ALC e sulla re-
lativa giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee
(CGCE) nonché sulla direttiva 64/221/CEE l'interessato ha fatto valere
che una deroga alla libera circolazione delle persone deve essere in-
terpretata in modo restrittivo e deve presupporre una minaccia effettiva
ed abbastanza grave ad uno degli interessi fondamentali della società.
Egli ha poi dichiarato di non costituire una siffatta minaccia per l'ordine
pubblico tale da giustificare una misura restrittiva come quella in esa-
me, in ragione del fatto che non ha mai commerciato con droghe pe-
santi ed ha chiuso spontaneamente i negozi di canapa collaborando
prontamente con gli inquirenti. Il ricorrente ha sottolineato che l'autori-
tà inferiore non ha in alcun modo effettuato accertamenti idonei ad at -
testare una minaccia attuale ed effettiva nel suo comportamento, as-
serendo pertanto che la decisione impugnata risulta essere infondata
e insufficientemente motivata.
L.
Chiamato ad esprimersi in merito al suddetto ricorso, con preavviso
del 10 marzo 2008 l'UFM ha dichiarato che il comportamento dell'inte -
ressato urta palesemente l'interesse pubblico e che in conformità alla
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giurisprudenza della CGCE la libera circolazione delle persone può
subire delle restrizioni se giustificate. L'autorità inferiore ha poi osser-
vato che una condanna penale pronunciata per reati legati al traffico di
stupefacenti costituisce un criterio valido per rifiutare l'entrata ad un
cittadino europeo, sottolineando che siffatti reati giustificano l'inter -
vento fermo e deciso da parte delle autorità amministrative.
M.
Invitato ad esprimersi in merito al suddetto preavviso, con replica del
14 aprile 2008 il ricorrente ha ribadito integralmente quanto già affer-
mato in sede di ricorso ed ha inoltre osservato che nemmeno con il
preavviso del 10 marzo 2008, l'UFM ha motivato e sostanziato per
quali ragioni il comportamento personale del ricorrente costituirebbe
una minaccia attuale, effettiva e concreta per l'ordine pubblico.
N.
Con scritto del 17 aprile 2008, il ricorrente ha inoltrato un'istanza
all'UFM con la quale chiedeva se vi era una possibilità di ottenere la
revoca della decisione di divieto d'entrata del 7 novembre 2007 allo
scopo di essere assunto alle dipendenze della ditta E._______ con
sede a F_______.
O.
Chiamato ad esprimersi in merito alla suddetta replica, con duplica del
16 maggio 2008, l'UFM ha ribadito che le infrazioni commesse nell'am-
bito del traffico illegale di prodotti stupefacenti vanno sancite in modo
deciso da parte delle autorità amministrative per i pericoli che fanno
correre alla collettività. In uno scritto posteriore, l'autorità inferiore ha
poi dichiarato di aver tenuto conto - nella ponderazione degli interessi
in causa - della suddetta richiesta formulata (cfr. scritto del 23 luglio
2008 all'attenzione dell'interessato).
P.
Con ordine di indagine preliminare del 23 dicembre 2008 della Sezio -
ne della circolazione del Cantone Ticino è stato imposto all'interessato
di rivolgersi ad un medico di propria scelta in Svizzera o in Italia al fine
di sottoporsi per un periodo di tre mesi a controlli settimanali delle
urine per dimostrare di sapersi astenere nella maniera più totale dal
consumo di qualsiasi sostanza stupefacente. La detta autorità ha poi
osservato che in caso di inadempienza avrebbe provveduto ad
emettere un divieto di condurre veicoli a motore a titolo preventivo e
cautelativo.
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Il 29 dicembre 2008 sulla base di detto ordine il ricorrente ha richiesto
un salvacondotto valevole fino al 15 aprile 2009 al fine di poter
effettuare in Svizzera i controlli settimanali richiesti. A tale proposito
l'autorità inferiore ha osservato che eventuali sospensioni di un divieto
d'entrata sono concesse unicamente in casi eccezionali e che inoltre,
dal suddetto ordine risultava che i controlli richiesti potevano essere
effettuati anche in Italia. Dichiarando di voler respingere tale richiesta,
l'UFM ha concesso un termine fino al 31 gennaio 2009 per comunicare
eventuali osservazioni al riguardo.
Con scritto del 30 gennaio 2009, il ricorrente ha informato l'UFM che
non era possibile effettuare controlli settimanali presso un medico in
Italia essendo necessario un ordine da parte di un'autorità italiana.
Con decisione del 30 marzo 2009 l'autorità di prime cure ha rifiutato di
sospendere la decisione di divieto d'entrata in ragione del fatto che
l'interessato avrebbe potuto effettuare i controlli presso una delle
Aziende sanitarie locali "ASL" trattandosi di un istituto nazionale
riconosciuto in Italia.
Q.
Dando seguito alla richiesta di complemento d'istruttoria, con scritto
del 27 aprile 2010, l'interessato ha prodotto l'estratto del casellario
giudiziale italiano del 1° aprile 2010, il certificato carichi pendenti del 2
aprile 2010, il certificato di residenza e stato di famiglia del 30 marzo
2010, il certificato d'iscrizione alla Camera di commercio della società
G._______ del 6 aprile 2010, la visura ordinaria del 6 aprile 2010 della
società, la dichiarazione fiscale del ricorrente del periodo d'imposta
2008 nonché la dichiarazione fiscale della società del periodo
d'imposta 2008.
Diritto:
1.
1.1 Riservate le eccezioni previste all'art. 32 della legge del 17 giugno
2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), giusta
l'art. 31 LTAF il Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi
dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura
amministrativa (PA, RS 172.021) prese dalle autorità menzionate
all'art. 33 LTAF. In particolare, le decisioni in materia di divieto
d'entrata in Svizzera rese dall'UFM - il quale costituisce un'unità
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dell'amministrazione federale come definita all'art. 33 let. d LTAF -
possono essere impugnate dinanzi al TAF che nella presente
fattispecie giudica quale autorità di grado inferiore al Tribunale federale
(cfr. art. 1 cpv. 2 LTAF in relazione con l'art. 11 cpv. 1 ALC).
1.2 Salvo i casi in cui la LTAF non disponga altrimenti, la procedura
davanti al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA (art. 37
LTAF).
2.
A._______ ha diritto di ricorrere (art. 48 cpv. 1 PA) e il suo ricorso, pre-
sentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, è ricevibile (cfr.
art. 50 e 52 PA).
3.
L'entrata in vigore, il 1° gennaio 2008, della legge federale sugli stra-
nieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20) ha comportato l'abroga-
zione della LDDS conformemente all'art. 125 LStr in relazione con l'al-
legato 2, cifra I. Conformemente all'art. 126 cpv. 1 LStr, alle procedure
introdotte prima del 1° gennaio 2008 rimangono tuttavia applicabili le
vecchie disposizioni di legge (cfr. DTAF 2008/1 consid. 2). In concreto
la decisione impugnata è stata emessa prima dell'entrata in vigore
della LStr; per l'esame materiale del presente ricorso si applica
pertanto la normativa precedente, segnatamente l'art. 13 cpv. 1 LDDS,
come pure le corrispondenti disposizioni di applicazione. Giusta l'art.
126 cpv. 2 LStr, la procedura inerente alle domande presentate prima
dell'entrata in vigore della LStr il 1° gennaio 2008, è tuttavia retta dal
nuovo diritto.
4.
Il Tribunale non può che esaminare i rapporti di diritto sui quali l'autori -
tà inferiore si è pronunciata nella decisione impugnata, la quale
determina l'oggetto del litigio (cfr. DTF 131 II 200 consid. 3.2; 125 V
413 consid. 1 e 2). Quest'ultimo porta di conseguenza unicamente sul
divieto d'entrata.
5.
Nel gravame del 14 gennaio 2008 rispettivamente nella replica del 14
aprile 2008 il ricorrente ha rimproverato all'UFM di non aver
sufficientemente motivato le ragioni per le quali il comportamento
personale del ricorrente costituirebbe una minaccia attuale, effettiva e
concreta per l'ordine pubblico. Preliminarmente occorre dunque
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valutare se dal punto di vista formale, l'autorità inferiore non abbia, nel
pronunciare il divieto d'entrata, violato il diritto di essere sentito del
ricorrente.
5.1 Il diritto di essere sentito, la cui garanzia è ancorata nell'art. 29
cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del
18 aprile 1999 (Cost., RS 101) e, per quanto concerne la procedura
amministrativa federale, negli art. 29 segg. PA, comprende diverse ga-
ranzie costituzionali di procedura (cfr. M ICHELE ALBERTINI, Der
verfassungsmässige Anspruch auf rechtliches Gehör im
Verwaltungsverfahren des modernen Staates, Berna 2000, pag. 202
segg.; ANDREAS AUER/GIORGIO MALINVERNI/MICHEL HOTTELIER, Droit
constitutionnel suisse Vol. II. Les droits fondamentaux, 2a ed., Berna
2006, pag. 606 segg.; BENOIT BOVAY, Procédure administrative, Berna
2000, pag. 207 segg.; ULRICH HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN,
Allgemeines Verwaltungsrecht, 5a ed., Zurigo/Basilea/Ginevra/San
Gallo 2006, pag. 360 segg.; ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a
ed., Zurigo 1998, pag. 46, 107 segg.; MARKUS SCHEFER, Grundrechte in
der Schweiz, Berna 2005, pag. 285 segg.), in particolare il diritto per la
persona interessata di prendere conoscenza dell'incarto (DTF 132 II
485 consid. 3, 126 I 7 consid. 2b), di esprimersi in merito agli elementi
pertinenti prima che una decisione sia presa nei suoi confronti, di
produrre delle prove pertinenti, d'ottenere che sia dato seguito alle sue
offerte di prove rilevanti, di partecipare all'amministrazione delle prove
essenziali o almeno di poter esprimersi sul loro risultato, allorquando
questo è proprio ad influenzare la decisione da emanare (cfr. DTF 135
I 279 consid. 2.3; 124 II 132 consid. 2b e giurisprudenza ivi citata).
5.2 La giurisprudenza ha inoltre dedotto da questo diritto l'obbligo per
l'autorità di motivare la sua decisione, così da permettere ai destinatari
e a tutte le persone interessate di comprenderla, eventualmente di im-
pugnarla ed in modo da rendere possibile all'autorità di ricorso even-
tualmente adita di esercitare convenientemente il suo controllo (cfr.
DTF 134 I 83 consid. 4.1; DTAF 2009/35 consid. 6.4.1 e
giurisprudenza ivi citata; cfr. inoltre la sentenza del Tribunale federale
2A.496/2006 / 2A.497/2006 del 15 ottobre 2007 consid. 5.1.1). Si è in
presenza di una violazione del diritto di essere sentito se l'autorità non
soddisfa al suo obbligo di esaminare e di trattare i problemi pertinenti
(cfr. DTF 126 I 97 consid. 2b; DTF 122 IV 8 consid. 2c). Per adempiere
a tali esigenze, è sufficiente che il giudice (o l'autorità) menzioni, alme-
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no brevemente, i motivi sui quali ha fondato la sua decisione, in modo
da permettere all'interessato di apprezzare la portata di quest'ultima e
di impugnarla in piena conoscenza di causa (cfr. DTF menzionate). In
generale, la portata dell'obbligo di motivare dipende dalla complessità
della fattispecie da giudicare, dalla potenziale gravità delle conseguen-
ze della decisione e dalle circostanze del singolo caso. Più la libertà
d'apprezzamento dell'autorità è ampia e più la misura adottata arreca
pregiudizio ai diritti dei singoli, più la decisione deve essere circostan-
ziata (cfr. DTF 112 Ia 107 consid. 2b; cfr. inoltre la sentenza del Tribu-
nale federale 2A.496/2006 / 2A.497/2006 precitata). Sebbene la moti-
vazione deve fare emergere le riflessioni dell'autorità in merito agli ele-
menti (di fatto o di diritto) essenziali che hanno influenzato la decisio -
ne, l'autorità non è comunque tenuta a pronunciarsi su tutti i fatti, argo -
mentazioni e mezzi di prova invocati dalle parti, ma può permettersi di
limitarsi a quelli che, senza arbitrio, le sembrano decisivi per la risolu-
zione della causa (cfr. DTF 126 I 97 consid. 2b; DTF 112 Ia 107 con-
sid. 2b).
5.3 Il diritto di essere sentito costituisce una garanzia costituzionale di
natura formale, la cui violazione causa in principio l'annullamento della
decisione impugnata indipendentemente dalle possibilità di esito posi -
tivo del ricorso nel merito (cfr. DTF 126 I 19 consid. 2d/bb; DTF 126 V
130 consid. 2b; DTF 122 II 464 consid. 4a e giurisprudenza citata). Ec-
cezionalmente un'eventuale violazione del diritto di essere sentito può
essere sanata allorquando l'autorità che ha emanato la decisione ha
preso posizione in merito alle argomentazioni decisive nel quadro del-
lo scambio degli scritti e che l'amministrato ha avuto la possibilità di
esprimersi liberamente di fronte ad un'autorità di ricorso, la cui cogni -
zione è ampia quanto quella dell'autorità inferiore (cfr. DTF 135 I 279
consid. 2.6.1; DTF 133 I 201 consid. 2.2; DTF 130 II 530 consid. 7.3;
DTF 126 V 130 consid. 2b; DTF 124 V 389 consid. 5a e 180 con-
sid. 4a). Tuttavia, in presenza di una grave violazione, pur tenendo
conto del principio dell'economia di procedura, è escluso che l'autorità
di ricorso la sani. Ciò è però ammesso, se risulta essere nell'interesse
del ricorrente (cfr. LORENZ KNEUBÜHLER, Gehörverletzung und Heilung, in
Zbl 3/1998, p. 112ss).
5.4 In concreto si evince dagli atti che l'UFM non ha informato il ricor -
rente in merito all'intenzione di pronunciare un provvedimento ammini -
strativo nei suoi confronti e non gli ha concesso l'occasione di determi -
narsi prima di emettere la decisione impugnata notificata il 28 novem-
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bre 2007 per via consolare al recapito italiano dell'interessato. Ora,
dall'esame degli atti in possesso del Tribunale si constata che l'autorità
inferiore conosceva l'indirizzo del ricorrente già dall'emissione del pri -
mo divieto d'entrata, il 15 giugno 2001. Anche la sentenza penale del
14 agosto 2007, su cui si fonda il provvedimento in questione, indica
l'indirizzo del destinatario. Si osserva inoltre che la misura amministra -
tiva non presentava carattere di urgenza ai sensi dell'art. 30 cpv. 2 let.
e PA che avrebbe potuto legittimare la procedura applicata. Questa
non è pertanto conforme ai criteri determinati dalla giurisprudenza e
dalla dottrina suesposti. Va infine sottolineato che il rispetto del diritto
di essere sentito è tanto più importante in materia di divieti d'entrata in
Svizzera trattandosi di una misura particolarmente incisiva: essa infatti
ha l'effetto di impedire al destinatario di entrare nel territorio elvetico,
limitando la sua libertà di movimento per un lasso di tempo relativa-
mente lungo (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale C-
7704/2008 consid. 2.3 e giurisprudenza ivi citata). Tale maniera di
procedere non può essere approvata (cfr. sentenze del Tribunale
amministrativo federale C-3985/2007 del 2 febbraio 2009 consid. 4.4.1
e C-1618/2007 del 27 febbraio 2009 consid. 3.3).
5.5 Dai considerandi che precedono risulta manifesta una violazione
del diritto di essere sentito del ricorrente. La censura in merito alla
motivazione insufficiente della decisione impugnata - anch'essa parte
integrante di detta garanzia costituzionale - può pertanto rimanere
inevasa.
6.
Nel caso in esame giova tuttavia rilevare – come lo si vedrà nei
considerandi seguenti - che la decisione impugnata è infondata anche
nel merito.
6.1 Oggetto del contendere è un divieto d'entrata adottato in applica-
zione dell'art. 13 cpv. 1 1a frase LDDS, secondo cui l'autorità federale
può vietare l'entrata in Svizzera di stranieri indesiderabili. Questa nor-
ma è applicabile ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea e ai
loro familiari solo se l'ALC non dispone altrimenti (cfr. art. 1 let. a
LDDS). A._______ è cittadino italiano. Di conseguenza nella
valutazione della presente causa è necessario tenere conto delle
disposizioni dell'ALC.
6.2 Giusta l'art. 1 par. 1 Allegato I ALC (in relazione con l'art. 3 ALC), i
cittadini comunitari hanno il diritto di entrare in Svizzera previa sempli -
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ce presentazione di una carta d'identità o di un passaporto validi e non
può essere loro imposto alcun visto d'entrata od obbligo analogo.
Come l'insieme delle prerogative conferite dall'Accordo, questo diritto
può essere limitato soltanto da misure giustificate da motivi di ordine
pubblico, pubblica sicurezza e pubblica sanità, ai sensi dell'art. 5 cpv. 1
Allegato I ALC. Queste nozioni devono essere definite ed interpretate
alla luce della direttiva 64/221/CEE e della giurisprudenza della Corte
di giustizia delle Comunità europee (CGCE) anteriore alla firma
dell'ALC (art. 5 cpv. 2 allegato I ALC, combinato con l'art. 16 cpv. 2
ALC; DTF 131 II 352 consid. 3.1.; 130 II 1 consid. 3.6.1.).
6.3 Conformemente alla giurisprudenza della CGCE, le limitazioni al
principio della libera circolazione delle persone devono essere inter-
pretate in maniera restrittiva. Ne consegue che possono essere adot-
tati provvedimenti per la tutela dell'ordine pubblico e della pubblica si -
curezza unicamente nel caso in cui si deve ammettere che l'interessa-
to costituisce per lo Stato d'accoglienza una minaccia potenziale, effet-
tiva e di gravità tale da incidere su un interesse fondamentale della so-
cietà (cfr. DTF 131 citata consid. 3.2, 130 II 176 consid. 3.4.1., 129 II
215 consid. 7.3.; sentenze del Tribunale federale 2A.39/2006 del 31
maggio 2006, 2A.626/2004 del 6 maggio 2005 e le sentenze della
CGCE del 27 ottobre 1977, Bouchereau, 30/77, Rac. 1977, pag. 1999,
punti 33-35 del 19 gennaio 1999, Calfa, C-348/96, Rac. 1999, pag. 1-
11, punti 23 e 25).
6.4 I provvedimenti di ordine pubblico o di pubblica sicurezza devono
inoltre essere adottati esclusivamente in relazione al comportamento
personale dell'individuo nei riguardi del quale essi sono applicati (art.
3 par. 1 della direttiva 64/221). Ciò esclude delle valutazioni sommarie
fondate unicamente su dei motivi generali di natura preventiva. La sola
esistenza di condanne penali non può automaticamente giustificare
l'adozione di tali provvedimenti (art. 3 par. 2 della direttiva
64/221/CEE). Una tale condanna sarà quindi determinante unicamente
se dalle circostanze che l'hanno determinata emerge un comporta-
mento personale costituente una minaccia attuale per l'ordine pubblico
(cfr. DTF 130 II 176 consid. 3.4.1 e sentenza del Tribunale federale
2C_378/2007 del 14 gennaio 2008). Le autorità nazionali devono
procedere ad un apprezzamento specifico, effettuato sulla base degli
interessi inerenti alla salvaguardia dell'ordine pubblico, i quali non
coincidono necessariamente con gli apprezzamenti all'origine delle
condanne penali. In altre parole, queste ultime possono essere prese
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in considerazione unicamente se le circostanze in cui si sono verificate
lasciano trasparire l'esistenza di una minaccia attuale per l'ordine
pubblico. Secondo le circostanze, non è comunque escluso che la sola
condotta tenuta in passato costituisca una siffatta minaccia per l'ordine
pubblico (DTF 130 II citato consid. 3.4.1; 129 II citato consid. 7.1. e
7.4.; sentenza del Tribunale federale 2A.626/2004 del 6 maggio 2005
consid. 5.2.1; sentenza della CGCE del 26 febbraio 1975, Bonsignore,
67/74, Rac. 1975, punti 6-7 e le sentenze citate Bouchereau, punti 27-
28; Calfa, punto 24).
6.5 L'adozione di un provvedimento di ordine pubblico non è tuttavia
subordinata alla condizione che sia stabilito con certezza che la perso-
na soggetta ad una misura di divieto d'entrata commetta nuove infra -
zioni penali. Al contrario, sarebbe sproporzionato esigere che il rischio
di recidiva sia nullo per rinunciare all'adozione di tale provvedimento.
Tenuto conto dell'importanza che riveste il principio della libera circola-
zione delle persone questo rischio non deve in realtà essere ammesso
troppo facilmente. È necessario procedere ad un apprezzamento che
tenga in considerazione le circostanze della fattispecie e, in particola -
re, della natura e dell'importanza del bene giuridico minacciato, così
come della gravità della violazione che potrebbe esservi arrecata; più
la potenziale infrazione rischia di compromettere un interesse della
collettività particolarmente importante, meno rilevanti sono le esigenze
quanto alla plausibilità di un'eventuale recidiva (cfr. DTF 136 II 5
consid. 4.2; 130 II 493 consid. 3.3; 130 II citato consid. 4.3.1; sentenza
del Tribunale federale 2C_375/2007 dell'8 novembre 2007 consid. 3).
7.
7.1 Come già menzionato in narrativa, con sentenza del 14 agosto
2007, la Presidente della Corte delle assise correzionali di Mendrisio
ha riconosciuto il ricorrente autore colpevole di infrazione aggravata
alla LStup per aver realizzato, trafficando per mestiere, fra il mese di
ottobre 2000 e il mese di luglio 2003 a Y._______ e a X._______
coltivato, prodotto, trasportato e venduto in totale 280 kg di marijuana
(fiori secchi di canapa) realizzando una cifra d'affari di almeno fr.
1'300'000.- rispettivamente un utile netto di almeno fr. 100'000; per
avere nel periodo da settembre al 13 dicembre 2006 a W._______, a
Z._______, a J._______ ed in Italia acquistato 1500 confezioni da 10
semi di canapa indiana ad elevato tenore di THC per un importo
complessivo compreso tra € 27'000 e € 45'000 e quindi rivenduto gli
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stessi semi a clienti in Italia sapendo o dovendo presumere che gli
stessi erano destinati alla coltivazione di piante per la produzione di
marijuana; per impedimento di atti dell'autorità per avere il 13
dicembre 2006 all'arrivo degli agenti di polizia gettando nella tazza del
water un imprecisato quantitativo di marijuana ostacolando così il
relativo accertamento rispettivamente il sequestro della sostanza,
dandosi in seguito alla fuga per tentare di sottrarsi al fermo da parte
degli agenti di polizia; per ripetuta contravvenzione alla LStup per
avere senza autorizzazione nel periodo novembre-dicembre 2006
consumato un imprecisato quantitativo di marijuana e/o hashish,
detenuto a scopo di consumo personale 24 g di olio di hashish e 24
spinelli di marijuana oltre ad un imprecisato quantitativo di hashish e
marijuana (gettati nel water al momento dell'intervento della polizia),
per aver il 15 febbraio 2007 detenuto a scopo di consumo personale
11 grammi di marijuana. Per tali reati l'interessato è stato condannato
alla pena detentiva di 15 mesi sospesa condizionalmente per un
periodo di prova di due anni.
7.2 Da quanto precede risulta che il ricorrente si è reso colpevole di
reati in un campo – quello del traffico di sostanze stupefacenti – parti -
colarmente delicato dell'ordinamento giuridico svizzero e ove la prassi
è molto rigorosa (cfr. DTF 125 II 521 consid. 4a/aa; 122 II 433 consid.
2c). Date le modalità e l'entità di quanto messo in atto, non è decisivo
il fatto che il traffico non abbia riguardato droghe pesanti. Il comporta -
mento assunto dall'interessato rappresenta pertanto un pericolo serio
per un interesse fondamentale della società, come la lotta al traffico di
droga e al diffondersi del suo consumo, nonché per un bene giuridico
essenziale quale la salute pubblica. In altre parole, la protezione della
collettività di fronte allo sviluppo del mercato della droga costituisce in-
dubbiamente un interesse pubblico preponderante che giustifica di
principio l'allontanamento dalla Svizzera degli stranieri coinvolti in tali
traffici (cfr. sentenze del Tribunale federale 2C_375/2007 dell'8 novem-
bre 2007 consid. 4.1 e 2A.175/2004 del 7 dicembre 2004 consid. 6.4).
8.
Tuttavia occorre valutare se il comportamento personale del ricorrente
costituisca una minaccia attuale, effettiva e concreta all'ordine
pubblico ai sensi dell'art. 5 Allegato I ALC. A tale proposito si osserva
che l'interessato ha iniziato il traffico della detta sostanza stupefacente
in un periodo in cui in Ticino risultava essersi creata una situazione
particolare in cui la vendita della canapa e dei suoi derivati sembrava
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essere piuttosto tollerata dalle autorità (cfr. sentenza del TF
2C_378/2007 del 14 gennaio 2008). Va inoltre sottolineato che gli atti
più gravi commessi dal ricorrente, che hanno concretamente messo in
pericolo la salute pubblica nonché la collettività e che hanno poi
condotto alla condanna per titolo di infrazione aggravata alla LStup
risalgono al mese di dicembre 2006, ben quattro anni fa. Infine dai
documenti aggiornati prodotti dall'interessato è unicamente possibile
emettere un apprezzamento positivo del suo comportamento
personale: egli infatti ha dimostrato di non aver più interessato le
autorità giudiziarie, di intrattenere delle buone relazioni personali,
vivendo con la propria famiglia composta dalla moglie e dalle due figlie
e di essere attivo professionale essendo cotitolare di una società, ciò
che dimostra la sua integrazione nella collettività. Pertanto non vi è
motivo di ritenere che il suo comportamento costituisca attualmente
una minaccia reale alla sicurezza e all'ordine pubblici.
9.
Alla luce di quanto esposto, i presupposti per una restrizione al princi-
pio della libera circolazione non sono più adempiuti. Nonostante le
infrazioni alla LStup commesse, il ricorrente non rappresenta una
minaccia effettiva, attuale e sufficientemente grave ad un interesse
fondamentale della società, tale da legittimare una misura per motivi di
ordine pubblico giusta l'art. 5 Allegato I ALC.
10.
Di conseguenza il ricorso è accolto e la decisione del 7 novembre
2007 dell'UFM è annullata.
11.
Visto l'esito della procedura, non si prelevano spese processuali (art.
63 cpv. 1 PA).
12.
Giusta l'art. 64 cpv. 1 PA in relazione con l'art. 7 del regolamento del
21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi
al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF, RS 173.320.2), l'autorità
di ricorso, se accoglie il gravame in tutto o in parte, può d'ufficio o a
domanda, assegnare al ricorrente un'indennità per le spese proces-
suali indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato.
In concreto si constata che l'interessato è patrocinato da un legale. Te-
nuto conto dell'insieme delle circostanze della fattispecie, della sua dif -
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ficoltà, nonché della mole di lavoro svolto, il Tribunale ritiene, ai sensi
degli art. 8 segg. TS-TAF, che il versamento al ricorrente di un'indenni-
tà di fr. 1'500.- a titolo di spese ripetibili appaia equa.
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è accolto e la decisione dell'UFM del 7 novembre 2007 è
annullata.
2.
Non si prelevano spese processuali. L'anticipo spese di fr. 800.-
versato in data 14 febbraio 2008 è restituito al ricorrente.
3.
L'UFM verserà al ricorrente un importo di fr. 1'500.- a titolo di spese
ripetibili.
4.
Comunicazione a:
- ricorrente (Atto giudiziario)
- autorità inferiore (incarto n. di rif. ... di ritorno)
- Sezione della popolazione, Bellinzona, per informazione (incarto
cantonale di ritorno)
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
La presidente del collegio: La cancelliera:
Elena Avenati-Carpani Mara Vassella
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Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un ter -
mine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e
100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS
173.110]. Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale,
contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed
essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della par-
te ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere
allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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