Corte II I
C-2560/2008
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 1 9 o t t o b r e 2 0 0 9
Giudici: Francesco Parrino (presidente del collegio),
Madeleine Hirsig e Stefan Mesmer;
Cancelliere: Dario Croci Torti
A._______,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
assicurazione invalidità (decisione del 1° aprile 2008)
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-2560/2008
Fatti:
A.
Mediante decisione dell'8 dicembre 1993, la Cassa svizzera di
compensazione (CSC) ha erogato in favore di A._______, cittadino
italiano, nato il una mezza rendita dell'assicurazione svizzera per
l'invalidità, con rendite completive in favore dei familiari, a decorrere
dal 1° dicembre 1992 (doc. 21). L'indagine medica relativa a questo
caso aveva posto in evidenza che il nominato, di professione
assistente di vendita, era portatore degli esiti di un trapianto del fegato
(nel marzo 1992) per iniziale epatite B evoluta verso una cirrosi
epatica (doc. 13).
La procedura di revisione promossa nel 1995 non ha posto in luce
sostanziali mutamenti della capacità al lavoro residua dell'assicurato,
per cui il diritto alla mezza rendita è stato confermato con
comunicazione del 4 aprile 1996 (doc. 34). Lo stesso esito ha avuto la
seconda procedura di revisione conclusasi con decisione del 7
febbraio 2000 (doc. 54). Nel 2003 è stata avviata la terza procedura di
revisione. Dalla stessa è risultato che l'assicurato è incorso in un
incidente che gli ha causato una frattura malleolo-tibiale destra e
frattura commotiva di T12, noduli di Schmörl a livello L1-L2 (cfr. perizia
del Dott. Simoni del 30 aprile 2003, doc. 62). Il diritto alla mezza
rendita AI è stato confermato il 7 gennaio 2004 (doc. 67). Anche la
breve procedura di revisione del 2007 ha confermato questo stato di
fatto e di diritto (cfr. comunicazione del 31 maggio 2007, doc. 80).
B.
In data 15 novembre 2007, A._______ ha formulato una domanda di
revisione del diritto alla rendita postulando il riconoscimento del diritto
alla rendita intera AI (doc. 81.1). Egli fa notare che, dopo il 2001, si
sono verificati diversi problemi da ricondurre al trapianto epatico
(malattie e fenomeni collaterali/secondari) e che, fra l'altro, la Zurigo
assicurazioni, in esito a visita presso un medico di fiducia, l'avrebbe
considerato totalmente inabile al lavoro. A suffragio delle sua richiesta
produce, segnatamente: l'attestato di riconoscimento dell'invalidità
civile del 2 settembre 1992, le lettere inviate dall'interessato al centro
di controllo dell'Ospedale Maggiore di Milano con i risultati di esami;
un referto ecodoppler venoso arti inferiori del 30 giugno 2004 ed un
altro del 4 ottobre 2004 per problemi di circolazione periferica
patologica alla gamba destra; un rapporto d'esame dermatologico del
Pagina 2
C-2560/2008
21 ottobre 2005 per dermoipodermite di origine batterica al volto; un
altro ecodoppler venoso arti inferiori del 5 giugno 2006 attestante una
trombosi completa a carico della poplitea sinistra e gli stessi tipi di
esame di data 10 luglio e 30 ottobre 2006; attestati del Centro
sorveglianza anticoagulati di Lecco di diverse date; una perizia medica
allestita il 24 agosto 2008 dal Dott. Pianezzi, specialista in medicina
interna, Breganzona, per il conto dell'Assicurazione Zurigo ove si
attesta, oltre alla situazione post-trapianto del fegato, una trombosi
profonda (recente) alla gamba sinistra ed esiti di trombosi alla safena
destra del 2004; il perito attesta un'incapacità al lavoro totale dal 5
giugno 2006 a titolo definitivo; un ecodoppler venosi arti inferiori del 24
settembre 2007 ed un referto dell'8 ottobre 2007 dell'Ospedale di
Lecco (doc. 82-101).
C.
Ricevuta la domanda di revisione, l'amministrazione ha sottoposto gli
atti al proprio medico di fiducia, Dott. Bögershausen, il quale, nella sua
relazione del 21 febbraio 2008, ha affermato che nonostante i recenti
fenomeni tromboflebitici agli arti inferiori, questa patologia non è grave
ed è in via di risoluzione e propone dunque il mantenimento di un
tasso d'invalidità del 50% (doc. 103).
Con progetto di decisione del 26 febbraio 2008 l'UAIE ha comunicato
all'interessato che non avrebbe potuto esaminare la domanda di
revisione in quanto non aveva reso plausibile un mutamento del grado
d'invalidità (doc. 104). Con la risposta del 10 marzo 2008, l'interessato
ha ribadito la sua richiesta ed ha invitato l'amministrazione a voler
eventualmente far allestire una visita specialistica e ricorda di aver
cessato ogni attività lucrativa dal 31 ottobre 2006 (doc. 105).
Mediante decisione del 1° aprile 2008, l'UAIE ha confermato di non
esaminare la domanda (doc. 106).
D.
Con il ricorso depositato il 21 aprile 2008, A._______ ha contestato la
decisione di cui sopra facendo valere di essere invalido in misura
superiore al 70% e riproduce documentazione già ad atti, oltre ad una
recente notizia (periodica) al Centro Trapianti di Berlino dell'8 ottobre
2007, in merito ai medicinali assunti.
Ricevuto il ricorso, l'amministrazione ha sottoposto gli atti al Dott.
Lehmann, del proprio servizio medico, il quale, nella sua relazione del
Pagina 3
C-2560/2008
24 giugno 2008, ha condiviso il parere dei Dott. Bögershausen (doc.
108).
Nella sua risposta ricorsuale del 7 luglio 2008, l'UAIE propone la
reiezione dell'impugnativa con argomenti di cui, per quanto occorra, si
riferirà nei considerandi in diritto del presente giudizio.
E.
Dopo aver preso atto delle osservazioni dell'amministrazione e di altra
documentazione di rilievo, A._______, con scritto del 17 luglio 2008,
ha ribadito la sua intenzione di mantenere il ricorso.
F.
Con decisione incidentale del 23 luglio 2008, il Tribunale
amministrativo federale ha invitato l'insorgente a voler versare un
anticipo di Fr. 300.-, corrispondente alle presunte spese processuali.
Detto anticipo è stato regolarmente versato il 31 luglio successivo.
Diritto:
1.
Riservate le eccezioni di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005
sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), il Tribunale
amministrativo federale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF, i ricorsi
contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20
dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021)
emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. In particolare, le
decisioni rese dall'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE) concernenti l'assicurazione per
l'invalidità possono essere portate innanzi al TAF conformemente
all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale del 19 giugno 1959
sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS 831.20).
2.
2.1 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA la procedura in materia di
assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è
applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale
del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1
LAI le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per
Pagina 4
C-2560/2008
l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la presente legge non
preveda espressamente una deroga.
2.2 Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato
dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse
degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione.
Queste condizioni sono adempiute nella specie.
2.3 Il ricorso è tempestivo e rispetta i requisiti minimi prescritti dalla
legge (art. 60 LPGA e 52 PA). L'interessato ha versato l'anticipo
corrispondente alle presunte spese processuali, entro il termine
impartito. Il gravame è dunque ricevibile, nulla ostando all'esame del
merito dello stesso.
3.
3.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i
suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del
21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che
regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il
Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971
relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori
subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano
all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il
corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n°
574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del
Regolamento n° 1408/71, RS 0.831.109.268.11). Si tratta di una
normativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data
dal 1° giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della
parità di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro
della Comunità europea ed i cittadini svizzeri (art. 3 e 6 del
Regolamento CEE n° 1408/71).
3.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri
della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono
sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora
il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui
l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni
contrarie, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle
Pagina 5
C-2560/2008
condizioni di ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono
regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4).
3.3 L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella
presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione
europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio
del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo
1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
4.
Relativamente al diritto applicabile, deve essere ancora precisato che,
a partire dal 1° gennaio 2008, la presente procedura è retta dalla LAI
nel suo tenore modificato il 6 ottobre 2006 (V revisione), ritenuto
tuttavia il principio secondo il quale le norme applicabili sono quelle in
vigore al momento in cui dei fatti giuridicamente rilevanti si sono
verificati (ATF 130 V 445 consid. 1.2). Ne consegue che, il diritto alla
rendita si esamina fino al 31 dicembre 2007 alla luce delle precedenti
norme e, a partire da quella data, secondo le nuove disposizioni.
5.
5.1 Va ricordato che in base all'art. 8 LPGA è considerata invalidità
l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente
o di lunga durata. L'art. 4 LAI precisa che l'invalidità può essere
conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2
della stessa norma stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere
quando, per natura e gravità, motiva il diritto alla singola prestazione.
5.2 L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per
almeno il 70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%,
ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto
di rendita se è invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 1 LAI; art. 28
cpv. 2 LAI a partire dal 1° gennaio 2008). In seguito all'entrata in
vigore dell'Accordo bilaterale, la limitazione prevista dall'art. 28 cpv. 1ter
LAI (art. 29 cpv. 4 a partire dal 1° gennaio 2008), secondo il quale le
rendite per un grado d'invalidità inferiore al 50% sono versate solo ad
assicurati che sono domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera
(art. 13 LPGA), non è più applicabile quando l'assicurato è cittadino
svizzero o dell'UE e vi risiede.
5.3 Il diritto alla rendita, secondo l'art. 29 cpv. 1 LAI, nasce, al più
presto, nel momento in cui l'assicurato presenta un'incapacità
Pagina 6
C-2560/2008
permanente di guadagno pari almeno al 40% (lettera a), oppure
quando egli è stato per un anno e senza notevoli interruzioni,
incapace al lavoro per almeno il 40% in media (lettera b). La prima
lettera si applica allorché lo stato di salute dell'assicurato si è
stabilizzato; la seconda se lo stato di salute è labile, vale a dire
suscettibile di evolvere verso un miglioramento od un peggioramento
(DTF 121 V 264, 111 V 21 consid. 2b). A partire dal 1° gennaio 2008,
l'art. 28 cpv. 1 LAI stabilisce che l'assicurato ha diritto ad una rendita
alle seguenti condizioni: a. la sua capacità di guadagno o la sua
capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita,
mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione
ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità di lavoro (art. 6
LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole
interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido almeno al 40%.
5.4 Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o
parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di
compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel
campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata
possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in
un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al
guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o
parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro
equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla
salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto
l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente
esigibili. Per valutare la presenza di un'incapacità al guadagno sono
considerate esclusivamente le conseguenze del danno alla salute;
inoltre, sussiste un'incapacità al guadagno soltanto se essa non è
obbiettivamente superabile (art. 7 cpv. 2 LPGA nel suo nuovo tenore
dal 1° gennaio 2008).
6.
6.1 Giusta l'art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado d'invalidità del beneficiario
di una rendita d'invalidità subisce una modifica, che incide in modo
rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o
ridotta proporzionalmente o soppressa, d'ufficio o su richiesta. Se è
fatta domanda di revisione, nella domanda si deve dimostrare che il
grado d'invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle
prestazioni (art. 87 cpv. 3 dell'ordinanza sull'assicurazione per
Pagina 7
C-2560/2008
l'invalidità del 17 gennaio 1961 [OAI, RS 831.201]). Ove la rendita o
l'assegno per grandi invalidi siano stati negati perché il grado
d'invalidità era insufficiente o perché l'invalido poteva provvedere a sé
stesso, una nuova richiesta è riesaminata soltanto in quanto siano
soddisfatte le condizioni previste nel capoverso 3 (art. 87 cpv. 4 OAI).
6.2 Nella fattispecie, l'amministrazione non è entrata nel merito della
seconda domanda di rendita, fondandosi sull'art. 87 cpv. 4
dell'ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità
(OAI; RS 831.201). Si deve tuttavia constatare che, nonostante il
tenore della decisione del 1° aprile 2008, nei fatti l'amministrazione è
entrata nel merito della domanda, rendendo quindi superflua la
questione di sapere se l'amministrazione aveva a ragione o a torto
dichiarato la domanda irricevibile (DTF 109 V 114 consid. 2b). Infatti,
visti i documenti medici prodotti dal richiedente, l'amministrazione ha
ritenuto opportuno di sottoporre l'incarto al proprio medico, Dott.
Bögershausen che, nel suo rapporto del 21 febbraio 2008, ha
esaminato i referti menzionati. Il servizio medico dell'UAIE è stato
ancora interpellato in sede ricorsuale. In questo caso è possibile
esaminare nel merito la domanda di revisione della rendita d'invalidità
anche se l'amministrazione aveva giudicato irricevibile la domanda
sulla base dell'art. 87 cpv. 4 OAI. La decisione impugnata può essere
se del caso confermata con sostituzione dei motivi (DTF 117 V 8
consid. 2b/aa in fine).
6.3 Il punto di partenza per stabilire se il grado d'invalidità si è
modificato in maniera da influire sul diritto a prestazioni è costituito
dall'ultima decisione che ha esaminato materialmente il diritto alla
rendita (DTF 133 V 108 consid. 5.4). Il periodo di riferimento
nell'ambito della presente vertenza è pertanto quello intercorrente fra
la decisione dell'8 dicembre 1993, con la quale la CSC ha erogato in
favore dell'assicurato una mezza rendita d'invalidità a decorrere dal 1°
dicembre 1992, ed il 1° aprile 2008, data dell'impugnata decisione.
6.4 Se la capacità al guadagno o la capacità di svolgere le mansioni
consuete peggiora oppure se la grande invalidità si aggrava o
l'assistenza dovuta all'invalidità aumenta, occorre tener conto del
cambiamento determinante il diritto a prestazioni non appena esso
perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88a cpv. 2 OAI).
Giusta l'art. 88biscpv. 1 lett. a OAI, l'aumento della rendita avviene, al
Pagina 8
C-2560/2008
più presto, a partire dal mese in cui la domanda di revisione è stata
presentata.
7.
L'interessato ha ancora lavorato dopo il 1992, come consulente di
vendita (cfr. per esempio doc. 60), tuttavia in modo molto ridotto e con
introiti nettamente inferiori a quelli precedenti il riconoscimento della
prestazione AI. Ha definitivamente cessato di lavorare il 31 ottobre
2006 (doc. 105).
La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere
giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b). In base
all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. 28 cpv. 2 LAI (art. 28a
cpv. 1 a partire dal 1° gennaio 2008), per valutare il grado d'invalidità,
il reddito che l'assicurato potrebbe conseguire esercitando l'attività
ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale
esecuzione di provvedimenti d'integrazione (reddito da invalido),
tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è
confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non
fosse diventato invalido (reddito da valido). In altri termini
l'assicurazione svizzera per l'invalidità risarcisce soltanto la perdita
economica che deriva da un danno alla salute fisica o psichica dovuto
a malattia o infortunio, non la malattia o la conseguente incapacità
lavorativa (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30,
104 V 136, VSI 2000 p. 84).
In carenza di documentazione economica, la documentazione medica
costituisce un importante elemento di giudizio per determinare quali
lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato, ma non
spetta al medico graduare il tasso d'invalidità dell'assicurato (DTF 114
V 314, 105 V 158). Infatti, per costante giurisprudenza le certificazioni
mediche possono costituire importanti elementi d'apprezzamento del
danno invalidante, allorché permettono di valutare l'incapacità
lavorativa e di guadagno dell'interessato in un'attività da lui
ragionevolmente esigibile (DTF 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid.
3c).
8.
8.1 Nel riconoscere inizialmente il diritto alla mezza rendita AI
l'autorità amministrativa si era fondata su di una documentazione
medica dalla quale traspariva che l'assicurato era portatore di esiti di
Pagina 9
C-2560/2008
un trapianto del fegato (marzo 1992) per epatite B evoluta verso una
cirrosi epatica. Nel corso delle successive revisioni è stato accertato
che l'assicurato ha subito un infortunio (agosto 2001) che gli ha
causato la frattura del malleolo-tibiale di destra ed una frattura
commotiva di T12 con noduli di Schmörl a livello di L1-L2 (cfr. perizia
del Dott. Simoni del 30 aprile 2003, doc. 62).
8.2 Al momento della revisione in esame, è stata accertata la nota
diagnosi di esiti di trapianto epatico. L'interessato fa leva tuttavia sui
problemi collaterali da ricondurre a tale evento, problemi che sono
avvenuti dopo il 2001. Ad atti ha esibito una serie di esami oggettivi
riguardanti affezioni inerenti alla circolazione periferica agli arti
inferiori. Numerosi sono i reperti ecodoppler che attestano
indubbiamente una seria situazione patologia – almeno nel 2004/2006
– a carico soprattutto della gamba sinistra e, inoltre, una
dermoipodermite di origine batterica al volto. Lo stesso Dott. Pianezzi
(rapporto del 24 agosto 2008, doc. 99), medico fiduciario
dell'assicurazione Zurigo (collettiva perdita di guadagno), attesta gli
esiti del trapianto, la trombosi profonda e recente alla gamba sinistra
ed esiti di una trombosi alla safena destra del 2004.
9.
9.1 Divergenti sono i pareri circa le ripercussioni invalidanti delle
menzionate affezioni. L'interessato, sulla scorta della documentazione
esibita (diversi esami ecodoppler arti inferiori, il rapporto del Dott.
Pianezzi, l'attestato di riconoscimento dell'invalidità civile) sostiene di
essere invalido in misura sicuramente superiore al 70%, di modo che
avrebbe diritto alla rendita intera AI. I medici dell'UAIE consultati
negano tale assunto.
9.2 Il Dott. Bögershausen, nella sua relazione del 21 febbraio 2008,
afferma che il Dott. Pianezzi non riscontra alcun segno di sindrome
post-trombotica, ma solo una semplice dolenzia palpatoria al III medio
del polpaccio di sinistra; il paziente cammina senza zoppie, porta due
calze elastiche fino al ginocchio e presenta, residualmente, un discreto
stato varicoso alla gamba destra. L'esperto assicurativo non pone in
evidenza peggioramenti della patologia epatica. Il primo sanitario
dell'UAIE annota poi che il problema coagulatorio del sangue non
rappresenta, in sé, un motivo di invalidità ed è del tutto emendabile,
come lo dimostrano i vari rapporti del servizio sanitario specializzato
(centro sorveglianza di Lecco). Non assume carattere debilitante
Pagina 10
C-2560/2008
nemmeno l'affezione dermatologica al volto, di origine batterica. In
sede ricorsuale, alla luce della nuova documentazione esibita, il Dott.
Lehmann (secondo sanitario dell'UAIE) ha annotato che la
documentazione esibita di recente (esami ematochimici in particolare)
conferma una situazione di normalità, soprattutto per quel che
concerne la funzione epatica.
9.3 Per quel che si riferisce alla perizia del Dott. Pianezzi, questa non
può vincolare il giudizio dell'assicurazione AI. A prescindere dal fatto
che l'assicurazione privata di perdita di guadagno abbia formalmente
riconosciuto l'assicurato completamente invalido, va comunque
osservato che il rischio assicurato da una cassa malati non
corrisponde a quello coperto dall'assicurazione invalidità. A tal
proposito, basta osservare che di regola una cassa malati risarcisce il
danno dovuto all’incapacità lavorativa nell’attività specifica svolta
nell’azienda, con la quale è stato stipulato il contratto collettivo, e non
considera la possibilità che l’assicurato sia in grado di espletare lavori
alternativi compatibili, mettendo ad utile profitto la capacità lavorativa
residua.
Infine, per quel che concerne il riconoscimento dell'invalidità civile
italiana, va rilevato che tale forma assicurativa/previdenziale non è
paragonabile ad un'assicurazione svizzera per l'invalidità. Tale istituto
previdenziale è proprio del sistema italiano e non potrebbe legare la
valutazione nell'ambito dell'assicurazione AI svizzera.
9.4 Alla luce di queste considerazioni, questo collegio giudicante
ritiene che lo stato di salute di A._______ nel novembre 2007 non era
peggiore di quello esistente nel 1993 quando è stato riconosciuto il
diritto alla mezza rendita. Un'incapacità lavorativa del 50% può essere
confermata.
Deve essere tuttavia rilevato, senza che questo sia di alcun pregio per
l'insorgente, che un'incapacità lavorativa di grado verosimilmente
superiore al 70% si è verificata dal 2004 al 2006, circostanza peraltro
non rilevata, in modo adeguato, nel corso delle precedenti procedure
di revisione. L'ecodoppler venoso degli arti inferiori del 24 settembre
2007 riferisce infatti che "rispetto alla precedente indagine del 30
ottobre 2006 migliorata ulteriormente la ricanalizzazione delle
pregressa trombosi venosa femoro-poplitea sinistra....; esiti di
crossectomia della grande safena destra con residue varicosità alla
Pagina 11
C-2560/2008
gamba...; nulla a carico della piccola safena bilateralmente".
Comunque, già nell'ottobre 2006 la situazione venosa era in via di
risoluzione e nel 2007, tale patologia non era più di importante rilievo
valetudinario. Ora, anche nell'ipotesi sopra ricordata di un'eventuale
esistenza di un'invalidità superiore al 70% in qualsiasi ambito
lavorativo dal 2004 al 2006, la richiesta di revisione dovrebbe
comunque essere respinta poiché la domanda è stata presentata il 15
novembre 2007, ossia dopo il sicuro miglioramento del quadro
patologico in esame (cfr. consid. 6.4 e art. 88bis cpv. 1 lett. a OAI).
Facendo difetto le condizioni previste dall'art. 17 LPGA per procedere
alla revisione, il ricorso deve essere respinto e l'impugnata decisione
confermata con sostituzione dei motivi.
10.
10.1 Le spese processuali, ammontanti a Fr. 300.-, sono poste a
carico del ricorrente e vengono compensate con l'anticipo versato il 31
luglio 2008.
10.2 Non si assegnano indennità per spese ripetibili alla parte
soccombente, peraltro non rappresentata.
Per quel che concerne l'UAIE, le autorità federali non hanno diritto ad
un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 del regolamento del 21
febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al
Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).
Pagina 12
C-2560/2008
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di Fr. 300.-, sono poste a carico del ricorrente.
Esse sono computate con l'anticipo spese di Fr. 300.-.
3.
Non vengono riconosciute indennità per spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
- ricorrente (raccomandata A/R)
- autorità inferiore (n. di rif. )
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Francesco Parrino Dario Croci Torti
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e
segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17
giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le
conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere
firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono
essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
Pagina 13