Corte III
C-2564/2006
{ T 0 / 2 }
Sentenza del 9 luglio 2007
Composizione: Giudici: Francesco Parrino (Presidente del collegio), Stefan
Mesmer e Franziska Schneider; Cancelliere: Dario Croci Torti
A._______, ricorrente, patrocinato dallo Studio legale Bervini & associati, Via S.
Damiano 9, casella postale 1, 6850 Mendrisio,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti
all'estero, UAIE, Avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211
Ginevra 2, autorità inferiore
concernente la decisione su opposizione del 4 luglio 2005 in materia di
prestazioni dell'assicurazione svizzera per l'invalidità
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Ritenuto in fatto:
A. A._______, cittadino italiano, nato il , coniugato, ha lavorato in Svizzera
dal 1985 al 2001, solvendo regolari contributi all'assicurazione svizzera per
la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (AVS/AI) durante tali periodi. Dal 1993
egli era alle dipendenze della Carrozzeria R. SA di S. in qualità di
lattoniere.
In data 17 giugno 1997 il nominato ha subito un infortunio che gli ha
causato una contusione della spalla destra. Dopo varie assenze imputabili
a questo infortunio, ha cessato definitivamente la sua attività lucrativa l'11
febbraio 2000. Il caso è stato assunto dall'Istituto nazionale svizzero di
assicurazione contro gli infortuni (SUVA). Con decisione del 1° luglio 2003,
la SUVA ha posto il proprio assicurato al beneficio di una rendita
corrispondente ad un tasso d'invalidità del 22% dal 1° luglio 2003. Questa
decisione è stata confermata il 12 settembre 2003 da parte della stessa
SUVA (decisione su opposizione). L'Istituto assicuratore infortuni ha
sostanzialmente confermato il tasso d'invalidità menzionato posto un
reddito precedente l'insorgenza dell'infortunio di Fr. 55'575.-- ed un introito
posteriore l'infortunio di Fr. 43'542.--. Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni, Lugano (TCA), con sentenza del 12 maggio 2004, ha
confermato, nel risultato, la decisione su opposizione della SUVA. Il
ricorso di diritto amministrativo formulato al Tribunale federale è stato
respinto, l'Alta Corte avendo constatato l'intempestività del gravame
presentato a suo tempo al TCA da A._______ (sentenza del 7 novembre
2006).
B. In data 31 agosto 2000, A._______ ha formulato una richiesta volta al
conseguimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità.
L'Ufficio AI del Cantone Ticino ha sospeso la procedura fino ad esito
amministrativo della pratica SUVA. Nel frattempo, l'UAI cantonale ha
messo in opera un tentativo di reinserimento professionale. Nel rapporto
del 13 settembre 2001, il Consulente in integrazione professionale (CIP)
ha proposto di riconoscere all'assicurato delle indennità giornaliere
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità a valere durante il periodo
d'accertamento (provvedimenti professionali) dal 1° ottobre al 31 dicembre
2001. L'Ufficio AI del Cantone Ticino, con decisione del 14 settembre
2001, ha accolto tale proposta. Nel rapporto finale del 23 gennaio 2002,
l'amministrazione ha preso atto del fallimento di tale tentativo poiché le
condizioni di salute non gli permettevano di fornire un rendimento tale da
immaginare un suo possibile reinserimento lavorativo in ditta, neanche a
rendimento ridotto.
Dal rapporto di visita medica circondariale di chiusura dell'assicuratore
infortuni (30 gennaio 2003, Dott. Capeder), emerge un quadro patologico
caratterizzato dagli esiti di una semplice contusione alla spalla destra e
3successivi 4 interventi correttivi, da ultimo con impianto di una protesi
totale (Delta 3) il 14 aprile 2002; l'assicurato non è più da ritenere idoneo
per le mansioni di carrozziere-lattoniere, ma può essere impiegato
sull'arco di tutta la giornata, senza pause supplementari, con rendimento al
100%, in mansioni che non richiedano un particolare sforzo della spalla
destra. Egli può sollevare fino a 20 kg. Sono da evitare attività che
comportino la posizione del braccio destro sopra la testa o lavori
estremamente pesanti; nessuna limitazione invece per quanto riguarda
l'agilità della mano e la precisione delle dita; l'assicurato può camminare
per lunghi tragitti ed anche su terreno accidentato, restare in posizione
inginocchiata o accovacciata, in equilibrio, o guidare un'autovettura; egli
può anche salire su scale a pioli o lavorare a tronco chinato in modo
duraturo. Dalla menzionata decisione 1° luglio 2003 della SUVA emerge
un'incapacità di guadagno del 22%, calcolata in base ad un salario privo
d'infortunio di Fr. 55'575.-- annui ed un introito in attività leggere e/o
semisedentarie che tengono conto delle limitazioni espresse dal Dott.
Capeder di Fr. 42'542.--.
Il medico dell'Ufficio AI ticinese ha inviato la pratica al consulente per
l'integrazione professionale, il quale, nel suo scritto del 29 aprile 2003, ha
preso atto che l'assicurato è da ritenersi inabile nella sua professione di
carrozziere-lattoniere ed ha ribadito un precedente rapporto del 13
settembre 2001, nel quale osservava che l'età dell'assicurato ed il suo
curriculum scolastico-professionale non permettevano di immaginare altri
provvedimenti professionali, oltre a quello di reinserimento presso l'ultimo
datore di lavoro, tentativo peraltro fallito e, controindicato dal punto di vista
medico.
Sulla base dell'incarto medico della SUVA e dei periodi di assenza dal
lavoro per l'infortunio del 17 giugno 1997, l'Ufficio AI ticinese ha constatato
che sussiste un'incapacità totale al lavoro dal 20 novembre 1998 al 30
giugno 2003; per il periodo precedente il 20 novembre 1998 non si verifica
l'anno intero di carenza senza interruzione dell'incapacità lavorativa e, per
il periodo successivo il 30 giugno 2003, il grado d'incapacità non raggiunge
i valori minimi riconosciuti dall'AI, ossia il 40%. L'amministrazione ritiene
che il danno valetudinario è di natura esclusivamente post-infortunistica.
Mediante decisioni del 24 settembre 2003, l'Ufficio AI per gli assicurati
residenti all'estero (UAIE) ha erogato in favore di A._______ una rendita
intera dell'assicurazione svizzera per l'invalidità dal 1° novembre 1999 al
30 settembre 2001 e dal 1° gennaio 2002 al 30 settembre 2003 (3 mesi
dopo il miglioramento della capacità di lavoro); dal 1° ottobre 2001 al 31
dicembre successivo la rendita non è versata in quanto l'interessato ha
beneficiato di indennità giornaliere dell'AI.
C. Con atto del 23 ottobre 2003, A._______, regolarmente rappresentato
dallo studio legale Bervini & associati, Mendrisio, ha formulato opposizione
contro le decisioni di cui sopra. Egli chiede il riconoscimento del suo diritto
alla mezza rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità dal 1° ottobre
42003. A suffragio delle sue conclusioni produce un certificato medico del
Dott. Bloch, specialista in ortopedia, Lugano, il quale condivide il rapporto
medico della SUVA del 30 gennaio 2003 (Dott. Capeder), pur precisando
che il paziente non sarebbe in grado di sollevare pesi di 20 kg, quanto
solamente 5 kg fino all'altezza del petto. L'opponente ritiene che un'attività
di ripiego che gli consenta, come ritenuto dalla SUVA, un introito annuo di
Frs 45'542.-- non è ragionevolmente esigibile.
Nel corso della procedura d'opposizione, la parte ricorrente, prendendo
spunto anche dalle considerazioni espresse nella sentenza del TCA del 12
maggio 2004, ha chiesto, con scritto del 12 ottobre 2004, che il caso sia
riconsiderato dal punto di vista medico ed economico. La nominata ha
successivamente prodotto ulteriori certificati medici, segnatamente del
Dott. Mattiroli del 14 novembre 2003 attestante dolore acuto nella regione
cervicale e alla spalla destra, un rapporto del centro fisioterapico di Lanzo
del 4 giugno 2004, un reperto di visita di controllo presso l'Ars ortopedica
di Gravesano il 20 novembre 2003, un rapporto 15 luglio 2004 della Clinica
Ars ortopedica di Gravesano (Dott. Bloch) sempre in merito ai problemi
della spalla destra. In questi certificati si fa sostanzialmente riferimento ad
una riacutizzazione del dolore alla spalla, al quale si aggiunge una
importante sindrome algica cervicale da novembre 2003.
Chiamato a pronunciarsi in merito alla nuova documentazione, il medico di
fiducia dell'Ufficio AI ticinese, Dott. Erba, nella sua relazione del 12
gennaio 2005, ha ritenuto che, in considerazione della presenza di
possibili alterazioni degenerative di tipo morboso, oltre alla patologia post-
infortunistica, risultava indicata una perizia reumatologica.
D. L'amministrazione ha disposto una visita dal Dott. Keller, specialista in
reumatologia, Morbio Inferiore. Nella sua relazione del 7 marzo 2005,
l'esperto incaricato ha evidenziato: "diagnosi con ripercussioni sulla
capacità al lavoro: persistenti dolori alla spalla destra su -stato dopo
trauma diretto il 17 giugno 1997 con lesione parziale del sovraspinato,
stato dopo ripetuti interventi della cuffia dei rotatori, stato dopo impianto di
una protesi totale tipo Delta 3 il 17 aprile 2002-, leggera sindrome
cervicotoracoscapolare su tendomiosi a catena dell'intera regione
scapolare destra; diagnosi senza ripercussioni sulla capacità di lavoro:
adiposità, bronchite asmatica acuta in trattamento, eczema disidrosico
attualmente soprattutto ai piedi". L'esperto incaricato ha ritenuto che
l'interessato è inabile nel suo precedente lavoro di carrozziere; in attività
sostitutive, leggere e/o sedentarie, sotto l'aspetto puramente teorico, la
sua capacità di lavoro è del 75% (custode, inserviente pompista) avuto
comunque riguardo a determinate controindicazioni (evitare di sollevare
pesi al disopra dell'orizzontale o movimenti ripetitivi del braccio destro).
Chiamato, dal Dott. Erba, a voler precisare alcuni passaggi della sua
perizia, il Dott. Keller, nella sua relazione completiva del 29 marzo 2005,
ha osservato che i problemi alla spalla destra sono da ricondurre
all'infortunio, mentre la problematica tendomiotica è essenzialmente da
5ascrivere ad un processo degenerativo; inoltre, la protesi alla spalla non
ha comportato che un parziale miglioramento della funzionalità in loco.
L'esperto conferma che il tasso d'invalidità in attività sostitutive del 25% è
da ascrivere alla necessità di disporre di diverse pause nel corso del
lavoro e nell'impossibilità di eseguire tutti i lavori che sono previsti
nell'ambito delle attività di sostituzione, nonché alla cronicizzazione dei
dolori.
Il caso è stato trasmesso al consulente in integrazione professionale, il
quale, nella sua relazione del 22 aprile 2005, ha valutato al 43% il tasso
d'invalidità affliggente l'assicurato, sulla scorta di un salario privo
d'invalidità di Fr. 55'575.-- ed un introito dopo l'insorgere dell'invalidità di
Fr. 31'907-- (ossia 25% di Fr. 42'542.--). Per il seguito, l'amministrazione
ha rivisto i dati ed i calcoli riguardanti la perdita di guadagno. Essa ha
ritenuto quale salario dopo l'insorgere dell'invalidità Fr. 52'188.-- (e non Fr.
42'542.--), giungendo ad un introito teorico definitivo dopo l'insorgenza
dell'invalidità di Fr. 29'356.--, il che, comparato con un reddito privo
d'invalidità di Fr. 55'575.-- comporterebbe una perdita di guadagno del
47%.
Mediante decisione su opposizione del 4/6 luglio 2005, l'Ufficio AI per gli
assicurati residenti all'estero ha erogato in favore di A._______ un quarto
di rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità con effetto dal 1°
novembre 2003, sulla base del certificato del Dott. Mattiroli del 14
novembre 2003.
E. Con gravame del 14 settembre 2005, A._______, rappresentato dallo
studio legale Bervini & associati, chiede il riconoscimento del suo diritto
alla mezza rendita AI a decorrere dal 1° ottobre 2003 (data di
soppressione della rendita intera). La parte ricorrente insiste sul carattere
continuativo della patologia invalidante e ritiene che il diritto alla ripresa
della prestazione, limitatamente al 50%, debba avvenire per il 1° ottobre
2003, e non 1° novembre 2003 come ritenuto dall'amministrazione, la
quale si è fondata sul certificato del Dott. Mattiroli del 14 novembre 2003.
In merito al tasso d'invalidità il ricorrente rileva che il salario precedente
l'insorgere dell'invalidità è di Fr. 24,25 all'ora per 41 ore settimanali per 52
settimane all'anno (totale Fr. 55'966,30), come viene attestato dalla
Carrozzeria Rovello per il 2003 (documento allegato). Per quanto si
riferisce al guadagno dopo l'insorgere dell'invalidità, l'insorgente ritiene che
debbano essere ammessi i dati concernenti i lavoratori frontalieri.
F. Nel suo preavviso dell'11 ottobre 2005, l'Ufficio AI del Cantone Ticino
conferma che, per attestare il peggioramento delle condizioni di salute e
della capacità al lavoro del ricorrente occorre fare riferimento al certificato
del Dott. Mattiroli del 14 novembre 2003. Per quel che si riferisce il calcolo
comparativo dei redditi, l'amministrazione osserva che anche nell'ipotesi in
cui si giungesse ad un salario precedente l'invalidità di Frs 55'966.-- come
6sostenuto dall'insorgente, il tasso d'invalidità si situerebbe al 48%.
L'applicazione dei dati statistici nazionali, per quel che si riferisce al salario
dopo l'invalidità, è comunque vincolante.
G. Dopo aver preso atto delle osservazioni dell'amministrazione e di altra
documentazione di rilievo, la rappresentante del ricorrente, con scritto del
24 novembre 2005, ha ribadito l'intenzione del proprio assistito di
mantenere il ricorso.
Con scritto del 4 maggio 2006, il Presidente della I Camera della
Commissione federale di ricorso in materia di AVS/AI per le persone
residenti all'estero (CFR) ha invitato la parte ricorrente a volersi
pronunciare in merito alla sospensione della causa in attesa che il TF si
pronunciasse in merito al ricorso interposto da A._______ contro la
sentenza 12 maggio 2004 del TCA in materia SUVA. Con risposta del 16
maggio 2006, la rappresentante del ricorrente ha comunicato la propria
adesione alla sospensione della procedura.
La sentenza del TF del 7 novembre 2006 è pervenuta alla CFR il 6
dicembre successivo. Il TF ha dichiarato tardivo il ricorso a suo tempo
promosso dall'interessato contro la decisione su opposizione della SUVA
al TCA. La pratica è stata tuttavia demandata, in esito a riforma del
sistema giudiziario federale, al Tribunale amministrativo federale (TAF).
H. Con ordinanza del 9 maggio 2007, il TAF ha comunicato alle parti la
composizione del collegio giudicante. A tutt'oggi non sono pervenute
domande di ricusazione.
Considerando in diritto:
1.
1.1 I ricorsi pendenti presso le Commissioni federali di ricorso o d'arbitrato o
presso i servizi di ricorso dei dipartimenti il 1° gennaio 2007 sono trattati
dal Tribunale amministrativo federale nella misura in cui è competente. È
applicabile il nuovo diritto di procedura (cfr. art. 53 cpv. 2 della Legge sul
Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32]).
1.2 In virtù dell'art. 31 LTAF, questo tribunale giudica i ricorsi contro le
decisioni ai sensi dell'art. 5 della Legge federale sulla procedura
amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) emanate dalle
autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF, riservate le eccezioni di cui
all'art. 32. In particolare, le decisioni rese dall'UAIE concernenti
l'assicurazione per l'invalidità possono essere portate innanzi al TAF
7conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della Legge federale su
l'assicurazione per l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20).
1.3 La Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali
del 6 ottobre 2000 (LPGA, RS 830.1) è entrata in vigore il 1° gennaio 2003
ed ha comportato la modifica di numerose disposizioni legali,
segnatamente nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità.
Secondo l'art. 2 LPGA le disposizioni di questa legge sono applicabili alle
assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione federale, se e per
quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo prevedano. Inoltre,
l'art. 1 LAI stabilisce che le disposizioni della LPGA sono applicabili
all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la
presente legge non preveda espressamente una deroga.
1.4 Ai sensi dell'art. 59 LPGA e dell'art. 48 cpv. 1 PA, ha diritto di ricorrere
chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha
un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua
modificazione. Queste condizioni sono adempiute nella specie.
1.5 Il ricorso è stato introdotto nei termini e nella forma prescritti dalla legge
(art. 60 LPGA e 52 PA), è pertanto necessario entrare nel merito.
2.
2.1 La presente procedura è disciplinata dall'Accordo del 21 giugno 1999 -
entrato in vigore il 1° giugno 2002 - tra la Confederazione svizzera, da una
parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera
circolazione delle persone (RS 0.142.112.681), in particolare dal suo
allegato II, che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale
(art. 80a LAI).
Conformemente alla normativa convenzionale, la legislazione applicabile è
quella della parte contraente sul cui territorio viene esercitata l'attività
determinante ai fini dell'assicurazione. Deve comunque essere osservato
che, in virtù del principio della non discriminazione, i cittadini svizzeri e
quelli dell'UE godono della parità di trattamento per quanto concerne le
condizioni per avere diritto ad una rendita dell'assicurazione svizzera per
la vecchiaia e i superstiti e di quella per l'invalidità.
2.2 Per quanto riguarda il diritto applicabile, è necessario precisare che la
presente procedura è disciplinata dalla LAI nel tenore in vigore a partire
dal 1° gennaio 2004 (4a revisione della LAI). Tuttavia, per quel che si
riferisce al diritto materiale, vale il principio dell'applicazione del diritto in
vigore al momento in cui sorge il diritto alla prestazione. Di conseguenza,
8per il periodo fino al 31 dicembre 2003, l'esame del diritto alla rendita si
basa sul diritto vigente fino a quella data (DTF 130 V 329, consid. 2.5 e
445 consid. 1.2 e 1.2.1).
3. Il ricorrente ha presentato la richiesta di rendita il 31 agosto 2000. In
deroga all'art. 24 LPGA, l'art. 48 cpv. 2 LAI precisa che, se l'assicurato si
annuncia più di dodici mesi dopo la nascita del diritto, le prestazioni
possono essere assegnate soltanto per i 12 mesi precedenti la richiesta. In
concreto, lo scrivente Tribunale amministrativo federale (TAF) può quindi
limitarsi ad esaminare se il ricorrente avesse diritto ad una rendita il 31
agosto 1999 (ossia 12 mesi precedenti la presentazione della domanda),
oppure se un diritto alla rendita sia sorto tra tale data ed il 6 luglio 2005,
data della decisione su opposizione. Il giudice delle assicurazioni sociali
analizza, infatti, la legalità della decisione impugnata, in generale, secondo
lo stato di fatto esistente al momento in cui la decisione in lite è stata resa
(DTF 130 V 445 consid. 1.2 e 1.2.1).
4. Per avere diritto ad una rendita dell'assicurazione invalidità svizzera, un
assicurato deve adempiere cumulativamente le seguenti condizioni :
- essere invalido ai sensi della legge svizzera;
- aver versato contributi all'AVS/AI svizzera durante un anno intero almeno
(art. 36 cpv. 1 LAI).
Il ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI svizzera durante più di un
anno intero in totale; egli adempie quindi la condizione della durata minima
di contribuzione, alla quale la legge subordina l'erogazione di una rendita.
Rimane ora da esaminare se sia invalido ai sensi di legge.
5.
5.1 In base all'art. 8 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al guadagno
totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata. L'art. 4
LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad infermità congenita,
malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma stabilisce che l'invalidità è
considerata insorgere quando, per natura e gravità, motiva il diritto alla
singola prestazione.
5.2 L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per almeno il
70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60 %, ad una mezza
rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto di rendita se è
invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 1 LAI). Va ricordato che fino al 31
dicembre 2003, la LAI prevedeva il diritto al quarto di rendita con un tasso
d'invalidità del 40% almeno, alla mezza rendita con un tasso d'invalidità
del 50% almeno ed alla rendita intera con un tasso d'invalidità dei due terzi
(66.67%). In seguito all'entrata in vigore dell'Accordo bilaterale, la
9limitazione prevista dall'art. 28 cpv. 1 ter LAI, secondo il quale le rendite
per un grado d'invalidità inferiore al 50% sono versate solo ad assicurati
che sono domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA),
non è più applicabile quando l'assicurato è cittadino dell'UE e vi risiede.
5.3 Il diritto alla rendita, secondo l'art. 29 cpv. 1 LAI, nasce, al più presto, nel
momento in cui l'assicurato presenta un'incapacità permanente di
guadagno pari almeno al 40% (lettera a), oppure quando egli è stato per
un anno e senza notevoli interruzioni, incapace al lavoro per almeno il 40%
in media (lettera b). La prima lettera si applica allorché lo stato di salute
dell'assicurato si è stabilizzato; la seconda se lo stato di salute è labile,
vale a dire suscettibile di evolvere verso un miglioramento od un
peggioramento (DTF 121 V 264, 111 V 21 consid. 2b).
5.4 Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale,
derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un
lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività
abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere
prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione
o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al guadagno è definita all'art.
7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di
guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione,
provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura
dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione
ragionevolmente esigibili.
6. Nel caso in esame il ricorrente era alle dipendenze, dal 1993, della
Carrozzeria R. SA di S. in qualità di lattoniere. In data 17 giugno 1997, il
nominato ha subito un infortunio alla spalla destra. Da allora si sono
susseguiti periodi assenza dal lavoro a quelli caratterizzati da tentativi di
ripresa a tempo pieno o parziale. Dal 15 giugno al 20 novembre 1998 ha
recuperato una piena capacità lavorativa (se si escludono 5 giorni di
malattia nell'ottobre 1998). Non ha più svolto attività lucrativa dopo il 10
febbraio 2000.
Ora, la nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere
giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b). In base
all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. 28 cpv. 2 LAI, per valutare
il grado d'invalidità, il reddito che l'assicurato potrebbe conseguire
esercitando l'attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e
l'eventuale esecuzione di provvedimenti d'integrazione, tenuto conto di una
situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito
che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido. In altri
termini l'assicurazione svizzera per l'invalidità risarcisce soltanto la perdita
economica che deriva da un danno alla salute fisica o psichica dovuto a
malattia o infortunio, non la malattia o la conseguente incapacità
10
lavorativa.
Per costante giurisprudenza le certificazioni mediche possono però
costituire importanti elementi d'apprezzamento del danno invalidante,
allorché permettono di valutare l'incapacità lavorativa e di guadagno
dell'interessato in un'attività da lui ragionevolmente esigibile (DTF 115 V
134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c).
7. Dalla documentazione clinica ad atti e, soprattutto dalla perizia effettuata
per il conto delll'UAI del Cantone Ticino dal Dott. Keller (rapporto del 7
marzo 2005) risulta il seguente quadro patologico: "diagnosi con
ripercussioni sulla capacità al lavoro: persistenti dolori alla spalla destra su
-stato dopo trauma diretto il 17 giugno 1997 con lesione parziale del
sovraspinato, stato dopo ripetuti interventi della cuffia dei rotatori, stato
dopo impianto di una protesi totale tipo Delta 3 il 17 aprile 2002-, leggera
sindrome cervicotoracoscapolare su tendomiosi a catena dell'intera
regione scapolare destra; diagnosi senza ripercussioni sulla capacità di
lavoro: adiposità, bronchite asmatica acuta in trattamento, eczema
disidrosico attualmente soprattutto ai piedi".
Giova in proposito precisare che tali affezioni debbono, dal profilo
giuridico, essere esaminate alla luce dell'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI. Trattasi,
infatti, di malattie che, per costante giurisprudenza, sono da configurare
non già di carattere permanente (cioè di natura consolidata o irreversibile),
bensì patologico-labile, ossia suscettibili di migliorare o peggiorare.
Ne discende che, in mancanza di uno stato di salute sufficientemente
stabilizzato, è inapplicabile la prima lettera dell'art. 29 cpv. 1 LAI, per cui
può entrare in considerazione solo la seconda lettera della citata norma
legale, la quale prevede un termine d'attesa di un anno. Pertanto, il
ricorrente potrebbe pretendere una rendita dell'assicurazione svizzera per
l'invalidità solo a partire dal momento in cui ha subito, senza interruzione
notevole, un'incapacità lavorativa media del 40 % almeno durante un
anno.
8.
8.1 Per quanto concerne le conseguenze sul piano delle prestazioni AI delle
menzionate affezioni, va rilevato che non è contestato il riconoscimento di
una rendita intera dell'assicurazione per l'invalidità dal 1° novembre 1999
al 30 settembre 2001 e dal 1° gennaio 2002 al 30 settembre 2003. Va
osservato che l'interessato ha presentato un'incapacità di lavoro superiore
al 40% dal 17 giugno 1997 al 14 giugno 1998. Questa durata d'incapacità
è tuttavia inferiore ad un anno e non dà diritto ad una rendita d'invalidità.
per il resto è stato nuovamente incapace al lavoro dal 20 novembre 1998.
È quindi a ragione che la rendita intera decorra dal 1° novembre 1999 (un
anno dopo l'insorgenza dell'incapacità lavorativa).
11
8.2 Una rendita limitata nel tempo corrisponde, materialmente, ad una
revisione ai sensi dell'art. 17 LPGA e se ne deve pertanto seguire i
principi. In base a tale norma, se il grado d'invalidità del beneficiario della
rendita subisce una modificazione che incide in modo rilevante sul diritto
alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o diminuita in misura
corrispondente, oppure soppressa. Per l'art. 88 a cpv. 1 dell'Ordinanza
sull'assicurazione per l'invalidità del 17 gennaio 1961 (OAI; RS 831.201),
se la capacità di guadagno migliora, v'è motivo di ammettere che il
cambiamento determinante sopprime tutto o parte del diritto a prestazioni
dal momento in cui si può supporre che il cambiamento constatato perduri;
lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi,
senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare.
8.3 Va inoltre rammentato che, quando le conseguenze invalidanti sono
prettamente legate ad un infortunio, l'AI deve in linea di massima rispettare
la determinazione dell'invalidità passata in giudicato nell'ambito
dell'assicurazione contro gli infortuni. Una determinazione differente del
grado d'invalidità nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità può essere
ammessa solo eccezionalmente e a condizione che esistano motivi
pertinenti; non basta invece un apprezzamento divergente ma sostenibile,
neppure se esso sia di valore equivalente. Gli organi dell'AI sono vincolati
solo se la decisione dell'altro assicuratore è cresciuta in giudicato (DTF
126 V 288).
8.4 Con la decisione del 24 settembre 2003, l'UAIE ha soppresso il diritto alla
rendita a decorrere dal 1° ottobre 2003. Fondandosi sull'incarto
dell'assicuratore infortuni, l'autorità amministrativa dell'AI, ha condiviso il
rapporto del Dott. Capeder (30 gennaio 2003) ed ha applicato la regola dei
tre mesi prevista dall'art. 88 a cpv. 1 OAI (cfr. consid. 8.2), sopprimendo la
prestazione a decorrere dal 30 settembre 2003, ossia 3 mesi dopo il
riconoscimento da parte della SUVA del diritto ad una rendita pari ad un
tasso d'invalidità del 22% da quella data (1° luglio 2003; cfr. decisione
della SUVA di pari data).
Tuttavia, con decisione su opposizione del 4 luglio 2005, l'UAIE ha
riconosciuto il diritto al quarto di rendita con effetto dal 1° novembre 2003.
Il ricorrente, con il ricorso, domanda il riconoscimento di almeno una
mezza rendita AI con effetto dal 1° ottobre 2003.
9.
9.1 Nel caso in esame l'UAIE, dopo aver preso atto dell'opposizione
dell'assicurato contro la prima decisione del 24 settembre 2003, la quale si
fondava, per l'essenziale, sulle risultanze dell'incarto SUVA, ha disposto la
visita presso il Dott. Keller. La perizia s'imponeva dal momento che
l'interessato, in sede d'opposizione, aveva esibito, segnatamente, un breve
12
referto del Dott. Mattiroli del 14 novembre 2003, nel quale si faceva stato
di un dolore acuto nella regione cervicale e della spalla destra e si
consigliava un approfondimento radiografico/ortopedico. Con i reperti del
20 novembre 2003 e 15 luglio 2004, il Dott. Bloch, specialista in ortopedia
presso l'Ars ortopedica di Gravesano confermava l'esistenza di un
aggravamento da novembre 2003.
Il Dott. Keller, dopo aver posto la diagnosi già ricordata al consid. 7, ha
descritto un paziente in buone condizioni generali di salute. Il problema
principale che gli causa un'indubbia invalidità si concentra alla spalla
destra. I movimenti della stessa sono chiaramente limitati e dolenti; si
evocano inoltre dolori miotendinei lungo l'intera muscolatura cervico-
scapolare e paravertebrale toracica destra. La forza della spalla è tuttavia
ben conservata e non vi è alcun cedimento ai test di stress. Sebbene gli
interventi protetici siano tutti riusciti sotto lo stretto profilo chirurgico, la
funzionalità della omeroscapolare destra non è sensibilmente migliorata e i
dolori sono rimasti sostanzialmente invariati. In particolare, la
sintomatologia algica ha ormai assunto un carattere di cronicità che è
resistente alle cure farmacologiche e fisioterapiche. Per il resto, non si
riscontrano patologie significative a livello della colonna vertebrale, i
movimenti sono tutti ben conservati, non sussiste alcun blocco vertebrale
e, soprattutto, nessun segno di radicolopatia. Permane un dolore alla
colonna cervicotoracoscapolare destra dovuto ad una tendomiosi.
L'esperto incaricato ritiene che la riduzione della capacità al lavoro del
25% da lui valutata, in attività adatte alla sua patologia, sia giustificata
dalla necessità di avere sull'arco della giornata delle pause di riposo più
lunghe, nonché dall'impossibilità di eseguire qualsiasi tipo di lavoro che gli
viene richiesto; inoltre, precisa il perito, la cronicizzazione dei dolori
giustifica pure una limitazione della capacità lavorativa.
9.2 Il collegio giudicante non ha motivo di scostarsi dal parere dettagliato
espresso dal Dott. Keller nella sua perizia del 7 marzo 2005 e nel
complemento del 29 marzo successivo.
L'esperto descrive un paziente in buone condizioni generali di salute, ove,
a parte la problematica alla spalla destra di cui non è contestata la gravità,
tutti gli altri organi ed apparati appaiono indenni da patologie. L'assicurato,
osserva il Dott. Keller, potrebbe svolgere lavori fisicamente leggeri che non
implichino sforzi con il braccio e la spalla destra con una limitazione del
25% circa; si dovrebbe trattare di lavori che non richiedano di dover
sollevare alcun peso al di sopra dell'orizzontale o che richiedano il
sollevamento ripetuto del braccio al di sopra dell'orizzontale, così come
lavori ripetitivi con il braccio in qualsiasi tipo di posizione; egli potrebbe
svolgere attività quali quella di custode, inserviente presso un distributore
di benzina con annesso negozio, sempre che non debba caricare e
scaricare merci o eseguire lavori pesanti di pulizia. Lo scrivente Tribunale
ritiene che l'assicurato potrebbe quindi svolgere lavori semplici, ripetitivi,
leggeri e/o semisedentari del settore dei servizi o anche nel settore
13
industriale leggero (controllo di di macchine a produzione automatica)
nella misura indicata dall'esperto. Questa valutazione tiene ampiamente
conto della sua problematica limitativa ed algica della spalla destra.
10.
10.1 L'invalidità è determinata stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che
l'assicurato conseguirebbe, dopo la manifestazione dell'invalidità e dopo
l'esecuzione d'eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di
un'attività lucrativa, ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali
del mercato del lavoro, e il reddito che potrebbe conseguire se non fosse
diventato invalido (art. 16 LPGA).
10.2 L'amministrazione ha effettuato due raffronti dei redditi. Nel primo (22
aprile 2005), l'Ufficio AI del Cantone Ticino ha ritenuto, a torto, quale
salario dopo l'invalidità, quello ammesso dalla SUVA (Fr. 42'542.--) che si
fonda su dati statistici locali. Nel secondo, contenuto alla cifra 6 della
decisione su opposizione, l'amministrazione AI ha posto un salario dopo
l'invalidità pure errato (Fr. 52'188.--) in quanto non ha applicato le tabelle
dell'Ufficio federale di statistica.
10.3 Vanno ritenuti i valori in vigore nel 2003, anno di soppressione (o
riduzione) del diritto alla rendita. Quale reddito precedente il danno
invalidante va considerato l'importo di Fr. 24,25 orari, soluzione più
favorevole per l'assicurato. Infatti, egli produce una attestazione dell'ex
datore di lavoro secondo il quale il salario del 2003 sarebbe ammontato a
Fr. 24,25 all'ora (e non 24,06 come ritenuto dall'amministrazione sulla
scorta dell'incarto SUVA e ripreso nella sentenza del TCA del 12 maggio
2004). Pertanto, l'introito annuale si sarebbe situato a Fr. 56'012,80 (Fr
24,25 x 41 ore settimanali x 52 settimane + 8,34% di tredicesima) e non
Fr. 55'966,30 ritenuti dal ricorrente.
10.4 Quale reddito dopo l'insorgenza dell'invalidità va ammesso quello
ottenibile in attività di tipo leggero non qualificate, semplici e ripetitive.
Devono essere applicate le statistiche (ESS 2002, TA1, p. 43, livello di
qualifica 4). Queste attività comportano un salario medio di Fr. 4'557.--
mensili che è già comprensivo della 13esima mensilità, ma deve essere
convertito ad un orario medio di 41,7 ore, i salari medi statistici lordi
standardizzati tenendo conto di un orario di sole 40 ore; inoltre deve
essere adattato all'indice dei salari nominali per gli uomini valido per il
2003 (1,4%; La Vie économique, 9-2005, p. 91, B 10.2), ossia Fr. 4'817,18
([Fr. 4'557,--: 40] x 41,7 + 1,4%) , mensili, vale a dire Fr. 57'806,15
annuali. In attività di ripiego, non qualificate, leggere e ripetitive
l'interessato, statisticamente, guadagnerebbe di più. Questo salario teorico
può essere ridotto per tenere conto dei fattori personali dell'assicurato
14
(DTF 126 V 75), quali età, handicap. L'amministrazione ha operato un
deduzione del 25%, ossia la massima ammessa dalla giurisprudenza
(DTF V 75), il che comporta un reddito dopo riduzione di Fr. 43'354,60.--.
L'attività di sostituzione può essere svolta solo al 75%, ciò che riduce
l'introito teorico dopo l'insorgenza dell'invalidità a Fr. 32'515,95. Il
confronto fra un reddito privo d'invalidità di Fr. 56'012,80.-- ed un introito
dopo l'insorgenza dell'invalidità di Fr. 32'915,95 comporta una perdita di
guadagno del 41,95%, tasso che comporta il diritto al quarto di rendita AI.
11.
11.1 Resta da esaminare il problema della decorrenza del diritto al quarto di
rendita AI. Il ricorrente sostiene che la prestazione dovrebbe decorrere dal
1° ottobre 2003, ossia dalla data di soppressione della rendita intera. La
decisione su opposizione qui impugnata ha invece assegnato
all'interessato un quarto di rendita dal 1° novembre 2003. Infatti, con il
certificato del Dott. Mattiroli del 14 novembre 2003, si fa stato di un dolore
acuto della regione cervicale e della spalla destra necessitante un
controllo radiografico e della supervisione di uno specialista.
Ora, il precedente caso d'invalidità è stato chiuso il 30 settembre 2003.
Infatti, l'amministrazione ha preso atto che la SUVA, con decisione del 1°
luglio 2003, ha erogato in favore del nominato una rendita pari ad un tasso
d'invalidità del 22%.
Di conseguenza, l'UAIE, ha concesso il diritto a prestazioni per i tre mesi
che seguono il presunto miglioramento (art. 88 a cpv. 1 OAI) dopo il 1°
luglio 2003, ossia fino al 30 settembre 2003.
Va peraltro segnalato che tale soluzione è favorevole per l'interessato in
quanto, più corretto sarebbe stato riferirisi, per calcolare il termine di tre
mesi, alla visita medica di chiusura del Dott. Capeder effettuata il 30
gennaio 2003.
11.2 L'aggravamento del 14 novembre 2003 costituisce invece un nuovo caso
d'assicurazione. L'amministrazione AI ha correttamente applicato l'art. 29bis
OAI. Questa norma prevede che se la rendita è stata soppressa a causa
dell'abbassamento del grado d'invalidità e che l'assicurato, nel
susseguente periodo di 3 anni, presenta di nuovo un grado d'invalidità
suscettibilie di far nascere il diritto alla rendita per incapacità al lavoro
della stessa origine, il periodo precedente la prima erogazione verrà
dedotto dal periodo d'attesa impostogli dall'art. 29 cpv. 1 LAI.
L'Ufficio AI cantonale si è riferito, quale data d'inizio del nuovo caso
d'invalidità, al certificato del Dott. Mattiroli del 14 novembre 2003, nel
quale si attestava che il paziente presentava dolore acuto alla regione
cervicale ed alla spalla destra. Parimenti, l'interessato si presentava
d'urgenza dal Dott. Bloch il 20 novembre 2003, il quale constatava un
peggioramento della sintomatologia algica del paziente. Questa
15
circostanza è stata confermata dal Dott. Bloch il 15 luglio 2004, ove
afferma "accusa, da novembre 2003, importanti disturbi a livello di tutto il
cinto scapolare, dolori muscolari che salgono fino alla cervicale e
scendono dorsalmente al braccio; clinicamente la cervicale è dolorante,
tutta la muscolatura del cinto scapolare è molto dolorante..." . Del resto,
questi certificati hanno indotto l'amministrazione ad effettuare la perizia dal
Dott. Keller, il cui risultato è stato commentato nei precedenti considerandi.
Ora, questa situazione, è più grave di quella registrata da Dott. Capeder il
30 gennaio 2003. L'Ufficio AI ha dunque giustamente ritenuto quale nuovo
caso d'assicurazione il 14 novembre 2003. Il diritto al quarto di rendita
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità decorre dal 1° novembre 2003.
12. Visto quanto precede, il ricorso deve essere respinto e l'impugnata
decisione confermata.
12.1 Non vengono prelevate spese processuali.
12.2 Visto l'esito del ricorso, non vengono assegnate indennità per spese
ripetibili.
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepiscono spese.
3. Non vengono riconosciute indennità per spese ripetibili.
4. Comunicazione:
- al rappresentante del ricorrente (raccomandata AG)
- all'autorità inferiore (n. di rif. 909.54.173.150, raccomandata)
- all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (raccomandata)
Rimedi di diritto
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico
al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni
dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale
federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono contenere le
conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione
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impugnata e – se in possesso della parte – i documenti indicati come mezzi di prova
devono essere allegati (art. 42 LTF).
Il Presidente del collegio: Il Cancelliere:
Francesco Parrino Dario Croci Torti
Data di spedizione: