B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-2573/2017, C-2612/2017
Sen t en z a d e l 7 g enna i o 2 0 2 0
Composizione
Giudici Vito Valenti (presidente del collegio),
Caroline Gehring e Michael Peterli,
cancelliera Marcella Lurà.
Parti
A._______, (Croazia),
rappresentato dall'avv. Branka Sojic Micunovic,
ricorrente,
contro
Cassa svizzera di compensazione (CSC),
autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti; riconsidera-
zione di una decisione d’assegnazione di una rendita AVS e
richiesta di restituzione degli importi indebitamente percepiti
(decisioni su opposizione del 31 marzo 2017).
C-2573/2017, C-2612/2017
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Fatti:
A.
A.a A._______ (di seguito: interessato, ricorrente o insorgente), cittadino
croato, nato il (…), coniugato (da […] nonché da […; v. doc. 17]), ha formu-
lato in data 28 agosto 2014 una richiesta volta all’ottenimento di una rendita
dell’assicurazione svizzera per la vecchiaia (doc. 1 pag. 1), indicando di
avere risieduto nel comune di (…; Canton B._______) al beneficio di un
permesso tipo C fino al 2013 (recte dal 15 settembre 1988 al 10 gennaio
2014 [doc. 54 pag. 1]), ma di non avere lavorato in Svizzera, e precisando
che la coniuge era residente in Svizzera dal 1984 e vi svolgeva un’attività
lucrativa (formulario del 3 dicembre 2014 [doc. 10 pag. 2 e 3]).
A.b Con decisione del 25 febbraio 2015 (doc. 19; v. anche la comunica-
zione del 15 dicembre 2014 [doc. 11]), la Cassa svizzera di compensazione
(CSC) ha deciso di erogare in favore dell’interessato una rendita di vec-
chiaia svizzera di fr. 668.- al mese dal 1° gennaio 2015, rendita calcolata
segnatamente in base ad una durata di contribuzione di 25 anni e 6 mesi,
un reddito annuo medio determinante di fr. 8'460.- ed una scala delle ren-
dite 25 (v. doc. 17 [foglio di calcolo del febbraio 2015]).
B.
B.a Con scritto del 6 agosto 2015 (doc. 21; v. anche gli scritti inoltrati, tra-
mite posta elettronica, il 26 novembre 2015 [doc. 29] ed il 20 gennaio 2016
[doc. 33]), la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI del Canton
B._______ ha segnalato alla CSC che l’interessato ha lavorato in Croazia
dal 1° settembre 1976 al 30 giugno 2010 (v. doc. 22 pag. 5). La Cassa del
Canton B._______ ha quindi inviato la CSC a voler verificare il calcolo
dell’importo mensile della rendita di vecchiaia erogata all’interessato, rite-
nuto che essa “ha effettuato il suo calcolo previsionale inserendo il periodo
di esenzione fino al 6.2010 e l’importo della sua rendita dal 1.2015 do-
vrebbe ammontare a fr. 106.- mensili” (v. doc. 24 [foglio di calcolo del no-
vembre 2013]).
B.b Il 26 febbraio 2016 (doc. 37 pag. 1), l’Istituto nazionale di sicurezza
sociale croato ha trasmesso, su richiesta della CSC (doc. 32), un estratto
del conto dell’interessato con i periodi di assicurazione riconosciuti dal si-
stema di sicurezza sociale croato (dal 1° settembre 1976 al 5 ottobre 1978
nonché dal 1° novembre 1978 al 30 giugno 2010; doc. 37 pag. 2).
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B.c Con decisione del 18 marzo 2016 (doc. 38), la CSC ha riconsiderato
la propria decisione del 25 febbraio 2015, ricalcolato la rendita di vecchiaia
dell’interessato e deciso di erogare in favore di quest’ultimo – a decorrere
dal 1° gennaio 2015 in sostituzione della rendita precedentemente attri-
buita – una rendita di vecchiaia svizzera di fr. 107.- al mese. Detta autorità,
dopo aver segnalato che l’interessato era assicurato presso l’Istituto nazio-
nale di sicurezza sociale croato fino al 2010 (di modo che non era assicu-
rato all’assicurazione svizzera per la vecchiaia e per i superstiti per il pe-
riodo dal 1988 a giugno del 2010), ha esposto le norme legali applicabili e
le basi di calcolo della rendita di vecchiaia, segnatamente la durata di con-
tribuzione di 4 anni ed 1 mese, il reddito annuo medio determinante di
fr. 5'640.- e la scale delle rendite 4 (v. doc. 50 [foglio di calcolo dell’aprile
2016]; v. anche lo scritto della CSC del 18 marzo 2016 [doc. 42]).
B.d Con decisione pure del 18 marzo 2016 (doc. 43), la CSC ha chiesto
all’interessato la restituzione dell’importo di fr. 8'415.-, a titolo di rendita di
vecchiaia indebitamente riscossa da gennaio 2015 a marzo 2016 compresi
(differenza fra le rendite di vecchiaia versate a torto e le rendite di vecchiaia
che avrebbero dovuto essere versate; è fatto riferimento all’art. 25 LPGA).
B.e Con scritto d’opposizione del 16 aprile 2016 (doc. 49), l’interessato ha
ribadito che è stato domiciliato a (…) dal 1988 al 2014 al beneficio dap-
prima (fino al 1995) di un permesso tipo B e poi (fino al 2014) di un per-
messo tipo C, che è stato affiliato alla cassa malati e che la coniuge ha
lavorato a (…; Canton B._______) ed ha pagato tutti gli oneri.
B.f Con lettera raccomandata del 28 febbraio 2017 (doc. 56), la CSC ha in
particolare segnalato che l’accertamento dei fatti effettuato presso le com-
petenti autorità croate ha permesso di appurare che l’interessato è stato
assoggettato all’assicurazione vecchiaia croata da settembre del 1976 a
giugno del 2010, motivo per cui, in base ai contributi versati all’assicura-
zione croata durante tale periodo, percepisce una rendita di vecchiaia
croata da luglio del 2010. In applicazione del principio secondo cui una
persona può essere assicurata solo nello Stato in cui esercita la propria
attività lucrativa (lex loci laboris [DTF 136 V 295 consid. 2.3.1 con rinvii]), i
contributi AVS pagati dalla coniuge nel periodo che precede il 1° luglio 2010
non possono essere presi in considerazione per la determinazione della
rendita di vecchiaia svizzera dell’interessato. Per conseguenza, detta au-
torità gli ha segnalato che avrebbe dovuto emanare una decisione su op-
posizione a suo sfavore, ritenuto che gli anni interi di contribuzione sono
diminuiti (da 4 a 3) e la scala delle rendite applicabile è cambiata (la 3),
mentre il reddito annuo medio determinante è rimasto invariato a fr. 5'640.-
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di modo che l’importo mensile della rendita di vecchiaia diminuirebbe da
fr. 107.- a fr. 80.- e l’importo da restituire, a titolo di rendita di vecchiaia
indebitamente riscossa da gennaio 2015 a marzo 2017, aumenterebbe da
fr. 8'415.- a fr. 9'009.-. La CSC ha quindi assegnato all’interessato un ter-
mine di 10 giorni per indicare se intendeva ritirare (oppure mantenere) l’op-
posizione del 16 aprile 2016 inoltrata contro la decisione del 18 marzo
2016, con la precisazione che, in caso di mancato riscontro, sarebbe stata
emessa una decisione su opposizione soggetta a ricorso.
B.g Con scritto del 10 marzo 2017 (doc. 57), l’interessato ha postulato il
ripristino del suo diritto ad una rendita di vecchiaia di fr. 668.- al mese, sot-
tolineando che è stato residente in Svizzera dal 1988, che in Croazia era
proprietario di un’impresa che forniva servizi di consulenza nel settore della
costruzione, che ha svolto l’attività di consulenza dalla Svizzera e che ha
pagato facoltativamente contributi all’assicurazione croata.
B.h Con decisione su opposizione del 31 marzo 2017 (doc. 64 e 65; v.
anche lo scritto del 3 aprile 2017 [doc. 67]), la CSC ha riconsiderato la
propria decisione del 18 marzo 2016 ed ha deciso di erogare in favore
dell’interessato una rendita di vecchiaia di fr. 80.- al mese dal 1° gennaio
2015 al 31 gennaio 2017 nonché dal 1° febbraio 2017, rendita calcolata
segnatamente in base ad una durata di contribuzione di 3 anni e 6 mesi,
un reddito annuo medio determinante di fr. 5'640.- dal 1° gennaio 2015 e
di fr. 7'050.- dal 1° febbraio 2017 ed una scala delle rendite 3 (v. doc. 60
[foglio di calcolo del marzo 2017]).
B.i Con decisione (su opposizione) del 31 marzo 2017 (doc. 66; v. anche
lo scritto del 3 aprile 2017 [doc. 67]), la CSC ha riconsiderato la propria
decisione del 18 marzo 2016 ed ha chiesto all’interessato la restituzione
dell’importo di fr. 9'144.-, a titolo di rendita di vecchiaia indebitamente per-
cepita da gennaio 2015 a marzo 2017 compresi (è fatto riferimento all’art.
25 LPGA). Detta autorità ha poi segnalato che la legge prevede il condono
parziale o totale della somma da rimborsare se la riscossione è stata effet-
tuata in buona fede e la restituzione dovesse rappresentare un onere
troppo importante, qualora venga presentata, entro il termine di 30 giorni
dalla crescita in giudicato della decisione, una domanda di condono moti-
vata.
C.
C.a Il 28 aprile 2017, l’interessato ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale
amministrativo federale contro la decisione su opposizione della CSC del
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31 marzo 2017 – relativa alla riconsiderazione dell’importo delle rendita
mensile di vecchiaia accordata con decisione del 25 febbraio 2015 – me-
diante il quale ha chiesto l’annullamento della decisione impugnata ed il
riconoscimento, in virtù dei contributi versati (dalla moglie) all’assicura-
zione svizzera per la vecchiaia e per i superstiti dal 15 settembre 1988 al
10 gennaio 2014, del suo diritto ad una rendita di vecchiaia di fr. 668.- al
mese, come già ritenuto nella decisione della CSC del 25 febbraio 2015, in
applicazione della Convenzione di sicurezza sociale del 9 aprile 1996 tra
la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Croazia (RS
0.831.109.291.1). Ha in particolare segnalato di avere risieduto in Svizzera
dal 1988, ma di non avere lavorato in Svizzera. Ha precisato che la coniuge
ha svolto un’attività lucrativa in Svizzera ed ha versato contributi all’assicu-
razione svizzera per la vecchiaia e per i superstiti. Ha poi sottolineato che
in Croazia è stato direttore di un’impresa che forniva servizi di consulenza
nel settore della costruzione, che ha svolto l’attività di consulenza dalla
Svizzera, pur recandosi periodicamente in Croazia, che non era assogget-
tato all’assicurazione obbligatoria croata in ragione dell’attività svolta, che
ha pagato facoltativamente contributi all’assicurazione croata per la vec-
chiaia e che percepisce una rendita di vecchiaia anticipata croata. Infine,
ha fatto valere la riscossione in buona fede della rendita di vecchiaia (doc.
TAF 1 nella causa C-2573/2017).
C.b Il 28 aprile 2017, l’interessato ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale
amministrativo federale pure contro la decisione (su opposizione) della
CSC del 31 marzo 2017 – relativa alla restituzione dell’importo di fr. 9'144.-
a titolo di rendita di vecchiaia indebitamente percepita – mediante il quale
ha chiesto l’annullamento della decisione impugnata. Ha contestato la ri-
chiesta restituzione dell’importo di fr. 9'144.-, a titolo di rendita di vecchiaia
indebitamente percepita, facendo valere la riscossione in buona fede della
rendita di vecchiaia (doc. TAF 1 nella causa C- 2612/2017).
C.c Con provvedimento del 18 maggio 2017, questo Tribunale ha con-
giunto le cause C-2573/2017 e C-2612/2017 (doc. TAF 3 nella causa
C- 2573/2017).
C.d Nella risposta al ricorso del 27 giugno 2017, l’autorità inferiore ha pro-
posto la reiezione dei ricorsi. Detta autorità, dopo aver esposto le norme
legali applicabili e le basi di calcolo della rendita di vecchiaia nonché aver
rammentato il principio secondo cui una persona è assicurata nello Stato
in cui esercita la propria attività lucrativa, ha ribadito la correttezza dell’im-
porto della rendita di vecchiaia assegnata al ricorrente con la decisione su
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opposizione impugnata e dell’importo da restituire a titolo di rendita di vec-
chiaia indebitamente percepita (doc. TAF 4).
C.e Nella replica del 18 agosto 2017, il ricorrente ha ribadito di essere stato
residente in Svizzera da luglio del 1988 a gennaio del 2014. Quanto al pe-
riodo dal 15 settembre 1988 al 10 gennaio 2014, è stato direttore di un’im-
presa in Croazia ed ha pagato facoltativamente contributi all’assicurazione
croata per la vecchiaia, ai sensi dapprima della Convenzione dell’8 giugno
1962 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica popolare federativa
di Jugoslavia concernente le assicurazioni sociali (RS 0.831.109.818.1) e
poi della Convenzione di sicurezza sociale tra la Svizzera e la Repubblica
di Croazia, mentre la coniuge ha lavorato in Svizzera ed ha versato contri-
buti all’assicurazione svizzera per la vecchiaia e per i superstiti anche per
lui. Egli avrebbe pertanto diritto ad una rendita di vecchiaia svizzera e ad
una rendita di vecchiaia croata dal momento che ha pagato contributi all’as-
sicurazione svizzera ed all’assicurazione croata durante lo stesso periodo
(doc. TAF 7).
C.f Nella duplica del 6 novembre 2017, l’autorità inferiore ha sottolineato
che, durante il periodo contributivo contestato, il ricorrente ha esercitato
un’attività lucrativa in Croazia. Lo stesso non era quindi obbligato, in virtù
del principio secondo cui una persona è assicurata nello Stato in cui eser-
cita la propria attività lucrativa, ad affiliarsi all’AVS svizzera, ai sensi sia
della Convenzione tra la Svizzera e la Repubblica popolare federativa di
Jugoslavia sulle assicurazioni sociali che della Convenzione di sicurezza
sociale tra la Svizzera e la Repubblica di Croazia. Ritenuto che non sussi-
steva alcun obbligo assicurativo in Svizzera per l’insorgente (il ricorrente
essendo assicurato in Croazia, luogo in cui ha esercitato un’attività lavora-
tiva), i contributi versati dalla coniuge all’assicurazione svizzera per la vec-
chiaia e per i superstiti durante tale periodo, non possono essere presi in
considerazione per la determinazione della rendita di vecchiaia svizzera
(come se il ricorrente non avesse lavorato). Detta autorità ha nuovamente
proposto la reiezione del ricorso (doc. TAF 15).
C.g In una presa di posizione del 12 dicembre 2017, il ricorrente ha fatto
valere di avere diritto ad una rendita di vecchiaia svizzera, in virtù dei con-
tributi versati all’assicurazione svizzera per la vecchiaia e per i superstiti,
quale coniuge disoccupato di una persona che ha esercitato un’attività lu-
crativa in Svizzera, nonché ad una rendita di vecchiaia croata, in virtù dei
contributi versati (facoltativamente) all’assicurazione croata (doc. TAF 18).
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C.h Con osservazioni del 28 dicembre 2017, l’autorità inferiore ha ribadito
che, durante il periodo contributivo contestato, il ricorrente ha esercitato
un’attività lucrativa in Croazia ed è stato affiliato al regime di sicurezza so-
ciale croato, di modo che, non potendo essere considerato quale disoccu-
pato, i contributi AVS versati dalla coniuge durante tale periodo non pos-
sono essere presi in considerazione per la determinazione della rendita di
vecchiaia del ricorrente. Detta autorità ha quindi nuovamente proposto la
reiezione del ricorso (doc. TAF 20).
C.i In una presa di posizione dell’8 febbraio 2018, il ricorrente si è riconfer-
mato nelle argomentazioni in fatto e in diritto di cui al ricorso del 28 aprile
2017, alla replica del 18 agosto 2017 ed allo scritto di osservazioni del 12
dicembre 2017 (doc. TAF 22), presa di posizione che è poi stata trasmessa
per conoscenza all’autorità inferiore con provvedimento del 15 febbraio
2018 (doc. TAF 24).
Diritto:
1. Cause C-2573/2017 e C-2612/2017
1.1 Il Tribunale amministrativo federale esamina d’ufficio e con piena co-
gnizione la sua competenza (art. 31 e segg. LTAF) rispettivamente l’am-
missibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 133 I 185 consid. 2
e relativi riferimenti).
1.2 Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all’art.
32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell’art. 31 LTAF in combinazione
con l’art. 33 lett. LTAF e l’art. 85bis cpv. 1 LAVS (RS 831.10), i ricorsi contro
le decisioni, ai sensi dell’art. 5 PA, rese dalla Cassa svizzera di compensa-
zione.
1.3 La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla
PA, in quanto la LTAF non disponga altrimenti (art. 37 LTAF). In virtù dell’art.
3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è discipli-
nata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA (RS 830.1). Secondo
l’art. 2 LPGA, le disposizioni della legge stessa sono applicabili alle assi-
curazioni sociali disciplinate dalla legislazione federale, se e per quanto le
singole leggi sulle assicurazioni sociali lo prevedano. Giusta l’art. 1 cpv. 1
LAVS, le disposizioni della LPGA sono applicabili all’assicurazione per la
vecchiaia e per i superstiti, sempre che la LAVS non deroghi alla LPGA.
1.4 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente
un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica
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Pagina 8
(art. 59 LPGA), il ricorso – interposto tempestivamente e rispettoso dei re-
quisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52 PA) – è ammissibile.
2.
2.1 Nel gravame, il ricorrente ha proposto di “unire udienza su entrambi i
ricorsi in processo giudiziario unico”.
2.2 Nella misura in cui l’insorgente ha chiesto la congiunzione dei ricorsi in
questione, con provvedimento del 18 maggio 2017, questo Tribunale ha
già dato seguito alla sua richiesta, nel senso della congiunzione delle
cause C-2573/2017 e C-2612/2017 con pronuncia di una sola sentenza.
2.3
2.3.1 Qualora la citata proposta (poco chiara) avesse dovuto eventual-
mente intendersi quale domanda di dibattimento pubblico, nel provvedi-
mento del 18 maggio 2017 (doc. TAF 3), questo Tribunale ha altresì indi-
cato al ricorrente che nelle procedure in materia d’assicurazione per l’inva-
lidità è ordinato un dibattimento pubblico solo su richiesta chiara e inequi-
vocabile di parte, presupposto quest’ultimo che nel caso di specie faceva
difetto, nonché ricordato che semplici domande di assunzione di prove,
come ad esempio istanze di audizione personale o interrogatori di parte o
di testimoni oppure richieste di sopralluogo non bastano a fondare tale ob-
bligo. È pure stato segnalato che allo stato attuale non appariva alcun mo-
tivo per indire un’udienza pubblica ai sensi dell’art. 6 CEDU.
2.3.2 La pubblicità del procedimento (art. 6 n.1 CEDU; art. 30 cpv. 3 Cost.;
cfr. anche art. 61 lett. a LPGA) serve a contribuire alla realizzazione effet-
tiva di un processo equo. Nel caso concreto sono in discussione aspetti di
natura civile nel senso della CEDU (per l'assistenza sociale: sentenza del
TF 8C_95/2013 del 19 luglio 2013 consid. 3.1). L'indizione del dibattimento
compete in primo luogo all'autorità giudiziaria di primo grado, la quale di-
spone altresì di un pieno potere di esame in fatto e in diritto. Per giurispru-
denza invalsa, è necessario che il ricorrente chieda, dinanzi alla giurisdi-
zione di primo grado, esplicitamente e in maniera inequivocabile l'indizione
di un pubblico dibattimento (DTF 136 I 279 consid. 1 con rinvii). Se tale
richiesta è presentata durante lo scambio degli scritti deve essere ritenuta
tempestiva (DTF 134 I 331). L'autorità giudiziaria può altresì rinunciare a
convocare un dibattimento esplicitamente (ed inequivocabilmente) richie-
sto, se la domanda di una parte è querulatoria, se è fondata su una tattica
tesa a prolungare il procedimento o se è manifestamente abusiva. Questo
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Pagina 9
discorso vale anche quando con una certa sicurezza emerge che il ricorso
è manifestamente infondato o inammissibile o se la materia in discussione
è contraddistinta da un'elevata tecnicità, circostanza di rado adempiuta
nell'ambito delle assicurazioni e nell'assistenza sociali. Il giudice vi può al-
tresì rinunciare anche quando ammette le pretese dell'interessato (DTF
136 I 279 consid. 1; sentenza del TF 8C_723/2016 del 30 marzo 2017 con-
sid. 2.3).
2.3.3 Questo Tribunale osserva che – nonostante la succitata e precisa in-
dicazione di cui al menzionato provvedimento del 18 maggio 2017, se-
condo cui la richiesta di indire un dibattimento pubblico non era né chiara
né inequivocabile e che non vi era dunque motivo di procedere ad un sif-
fatto dibattimento – l’insorgente, benché rappresentato in questa sede da
mandatario professionale, non ha ritenuto opportuno di chiarire la succitata
richiesta. Non può pertanto ritenersi adempiuto il presupposto per l’orga-
nizzazione di un dibattimento pubblico stabilito dalla giurisprudenza, ossia
l’esistenza di una richiesta chiara ed inequivocabile della parte interessata
(DTF 136 I 279 consid. 1 con rinvii; sentenze del TF 8C_63/2019 dell’11
giugno 2019 consid. 5 con rinvii, 2C_119/2016 del 26 settembre 2016 con-
sid. 8.2.1, 8C_515/2015 del 16 novembre 2015 consid. 3.1 e 9C_903/2011
del 25 gennaio 2013 consid. 6.3 con rinvii).
2.3.4 Non sono pertanto adempiti i presupposti per dovere ordinare un di-
battimento pubblico ai sensi dell’art. 6 CEDU rispettivamente dell’art. 40
LTAF.
3.
3.1 Quanto al diritto applicabile, dal profilo temporale, con riserva di dispo-
sizioni particolari di diritto transitorio, sono applicabili le disposizioni in vi-
gore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere
valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 143
V 446 consid. 3.3; 139 V 335 consid. 6.2; 138 V 475 consid. 3.1).
3.2 Dopo la dissoluzione della Repubblica popolare federativa di Jugosla-
via (RPFJ), in un primo tempo, ai cittadini dell’ex-Jugoslavia sono rimaste
applicabili le disposizioni della Convenzione dell’8 giugno 1962 tra la Con-
federazione Svizzera e la Repubblica popolare federativa di Jugoslavia
concernente le assicurazioni sociali (RS 0.831.109.818.1; DTF 126 V 203
consid. 2b; 122 V 382 consid. 1; 119 V 101 consid. 3). Nel frattempo, la
Svizzera ha concluso dei nuovi accordi riguardanti le assicurazioni sociali
con una parte degli Stati che sono succeduti alla RPFJ, tra cui la Croazia.
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La Convenzione di sicurezza sociale del 9 aprile 1996 tra la Confedera-
zione Svizzera e la Repubblica di Croazia, in vigore dal 1° gennaio 1998
(Convenzione; RS 0.831.109.291.1), ha abrogato, nell’ambito delle rela-
zioni tra la Svizzera e la Croazia, la Convenzione dell’8 giugno 1962 con la
RPFJ (art. 40 della Convenzione). Secondo l’art. 2 cpv. 1 lett. a.i e l’art. 4
cpv. 1 della Convenzione, i cittadini svizzeri e croati godono della parità di
trattamento quanto ai diritti e agli obblighi derivanti, fra le altre, dalla legi-
slazione federale svizzera sull’assicurazione per la vecchiaia e per i super-
stiti, salvo eccezioni previste dalla Convenzione. Per quanto attiene alle
condizioni per il diritto ad una rendita di vecchiaia svizzera e alle disposi-
zioni procedurali applicabili, non sono previste eccezioni al principio della
parità di trattamento nella Convenzione (art. 16 della Convenzione; v. la
sentenza del TAF C-3435/2013 del 3 novembre 2015 consid. 7).
3.3
3.3.1 L’Accordo tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comu-
nità europea e i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle
persone (ALC; RS 0.142.112.681), sottoscritto il 21 giugno 1999 con gli
allora 15 Stati membri, è entrato in vigore il 1° giugno 2002. L’estensione
dell’ALC ai nuovi Paesi Comunitari non è automatica, ma richiede la con-
clusione di un protocollo (Messaggio concernente l’estensione dell’Ac-
cordo sulla libera circolazione delle persone alla Croazia del 4 marzo 2016,
FF 2016 1904).
3.3.2 La Croazia ha aderito all’Unione europea il 1° luglio 2013. Con l’en-
trata in vigore, il 1° gennaio 2017, del Protocollo del 4 marzo 2016 all’Ac-
cordo tra la Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea
e i suoi stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone, rela-
tivo alla partecipazione, in qualità di parte contraente, della Repubblica di
Croazia, a seguito della sua adesione all’Unione europea (RU 2016 5251),
la Repubblica di Croazia è diventata parte contraente dell’Accordo (art. 1
cpv. 1 del Protocollo). L’Accordo sulla libera circolazione delle persone con-
cluso tra la Confederazione Svizzera e l’Unione europea e i suoi Stati mem-
bri è stato dunque esteso alla Croazia. In virtù dell’ALC, le relazioni tra la
Svizzera e l’Unione europea in merito alla sicurezza sociale sono regolate
dalle relative norme di coordinamento contenute nel regolamento (CE) n.
883/2004 del 29 aprile 2004 (disposizioni di diritto materiale; RS
0.831.109.268.1) e nel regolamento (CE) n. 987/2009 del 16 settembre
2009 (disposizioni di applicazione; RS 0.831.109.268.11) e riguardano tutti
i rami assicurativi tradizionali. Poiché la Croazia è diventata parte con-
traente dell’ALC, a essa si applica anche l’Allegato II dell’ALC concernente
C-2573/2017, C-2612/2017
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la sicurezza sociale. Nell’ambito delle relazioni tra la Confederazione Sviz-
zera e la Croazia, sono applicabili a partire dal 1° gennaio 2017, fra gli altri,
il regolamento (CE) n. 883/2004 ed il regolamento (CE) n. 987/2009 (art. 1
cpv. 1 Allegato II ALC e la sua sezione A). La Convenzione di sicurezza
sociale del 9 aprile 1996 tra la Svizzera e la Croazia è, di principio, sospesa
(art. 20 ALC) e sostituita dalle norme di coordinamento dell’ALC in tutti i
casi in cui quest’ultimo disciplina la stessa materia. La convenzione bilate-
rale resta applicabile ai casi non contemplati dall’ALC (Messaggio concer-
nente l’estensione dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone alla
Croazia del 4 marzo 2016, FF 2016 1905, 1907, 1914, 1915 e 1928).
4.
L’oggetto litigioso nella presente procedura ricorsuale è costituito, da un
lato, dalla questione di sapere se l’autorità inferiore ha, a ragione o meno,
riconsiderato la propria decisione del 25 febbraio 2015 di attribuzione di
una rendita di vecchiaia e ricalcolato correttamente l’importo mensile della
rendita del ricorrente (procedura C-2573/2017 di questo Tribunale), e,
dall’altro lato, se ha determinato correttamente l’importo che il ricorrente
deve restituire a titolo di rendita di vecchiaia indebitamente riscossa (pro-
cedura C-2612/2017 di questo Tribunale).
5.
5.1 Giusta l’art. 1a cpv. 1 LAVS, sono assicurati obbligatoriamente all’assi-
curazione svizzera per la vecchiaia e i superstiti:
a) le persone fisiche domiciliate in Svizzera;
b) le persone fisiche che esercitano un’attività lucrativa nella Svizzera;
c) i cittadini svizzeri che lavorano all’estero: al servizio della Confedera-
zione (cifra 1); al servizio di organizzazioni internazionali con le quali il Con-
siglio federale ha concluso un accordo di sede e che sono considerate
come datori di lavoro ai sensi dell’articolo 12 (cifra 2); al servizio di orga-
nizzazioni private di assistenza sostenute in modo sostanziale dalla Con-
federazione conformemente all’articolo 11 della legge federale del 19
marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l’aiuto umanitario interna-
zionale (cifra 3).
Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi al capoverso 1 lettera c (art.
1a cpv. 1bis LAVS).
C-2573/2017, C-2612/2017
Pagina 12
5.2 Conformemente all’art. 3 cpv. 1 LAVS, gli assicurati sono tenuti al pa-
gamento dei contributi fintanto che esercitano un’attività lucrativa. Se non
esercitano un’attività lucrativa, l’obbligo contributivo inizia il 1° gennaio
dell’anno successivo a quello in cui compiono i 20 anni e dura sino alla fine
del mese in cui le donne compiono i 64 anni, gli uomini i 65 anni (sentenza
del TF 9C_171/2016 del 15 giugno 2016 consid. 2.1).
5.3 I contributi degli assicurati che esercitano un’attività lucrativa sono cal-
colati in percento del reddito proveniente da qualsiasi attività lucrativa di-
pendente o indipendente (art. 4 cpv. 1 LAVS).
5.4
5.4.1 Gli assicurati che esercitano un’attività lucrativa in Svizzera pagano i
contributi sul reddito della stessa, chiamato salario determinante, il quale
comprende qualsiasi retribuzione del lavoro a dipendenza d’altri per un
tempo determinato o indeterminato, le indennità di rincaro e altre indennità
aggiunte al salario, le provvigioni, le gratificazioni, le prestazioni in natura,
le indennità per vacanze o per giorni festivi e le altre prestazioni analoghe,
nonché le mance, se queste costituiscono un elemento importante della
retribuzione del lavoro (art. 1a cpv. 1 lett. b e art. 5 cpv. 1 e 2 LAVS).
5.4.2 Gli assicurati che non esercitano un’attività lucrativa pagano un con-
tributo, variante da un minimo ad un massimo pari a cinquanta volte il con-
tributo minimo, secondo le loro condizioni sociali (art. 10 cpv. 1 LAVS). Per
le persone che non esercitano un’attività lucrativa e per le quali non è pre-
visto il contributo minimo annuo, i contributi sono determinati in base alla
sostanza e al reddito conseguito in forma di rendita (art. 28 cpv. 1 OAVS;
RS 831.101). La nozione di reddito conseguito in forma di rendita deve
essere intesa in senso molto ampio per evitare che prestazioni importanti,
che non costituiscono una rendita propriamente detta od un salario deter-
minante, ai sensi dell’art. 5 cpv. 2 LAVS, siano sottratte all’obbligo contri-
butivo. Il criterio decisivo non è tanto se le prestazioni percepite presentano
o meno le caratteristiche di una rendita, quanto piuttosto se contribuiscono
al sostentamento dell’assicurato, cioè se si tratta di elementi del reddito
che hanno un influsso sulle condizioni di vita di una persona senza attività
lucrativa. In tal caso, queste prestazioni devono essere prese in conside-
razione per il calcolo dei contributi, conformemente all’art. 10 LAVS (DTF
120 V 163 consid. 4a).
C-2573/2017, C-2612/2017
Pagina 13
5.4.3 In virtù dell’art. 3 cpv. 3 lett. a LAVS, si ritiene che paghino contributi
propri – qualora il coniuge versi contributi pari almeno al doppio del contri-
buto minimo – i coniugi senza attività lucrativa di assicurati con un’attività
lucrativa.
6.
6.1 La Convenzione dell’8 giugno 1962 tra la Confederazione Svizzera e
la Repubblica popolare federativa di Jugoslavia concernente le assicura-
zioni sociali, entrata in vigore il 1° marzo 1964 (RS 0.831.109.818.1), si
applicava, nell’ambito delle relazioni tra la Svizzera e la Croazia, in parti-
colare in Svizzera alla legislazione federale sull’assicurazione per la vec-
chiaia e per i superstiti (art. 1 cpv. 1 lett. a.i Convenzione). I cittadini svizzeri
e croati godevano della parità di trattamento quanto ai diritti e agli obblighi
derivanti, fra le altre, dalla legislazione federale sull’assicurazione per la
vecchiaia e per i superstiti, fatte salve le disposizioni contrarie della Con-
venzione e del suo protocollo finale (art. 2 Convenzione). La legislazione
applicabile era, di principio, quella della Parte contraente sul cui territorio
era esercitata l’attività determinante al fine dell’assicurazione (art. 4 Con-
venzione [lex loci laboris]; fatte salve le eccezioni previste agli art. 5 e 6
della Convenzione). I cittadini di una delle due Parti contraenti, che si tro-
vavano sul territorio dell’altra Parte, beneficiavano liberamente dell’assicu-
razione facoltativa prevista nella legislazione del loro paese, segnatamente
per quanto concerneva il trasferimento dei contributi a questa assicura-
zione e delle prestazioni acquisite a titolo di essa (art. 18 cpv. 4 Conven-
zione).
6.2
6.2.1 La Convenzione di sicurezza sociale del 9 aprile 1996 tra la Confe-
derazione Svizzera e la Repubblica di Croazia, entrata in vigore il 1° gen-
naio 1998 (Convenzione; RS 0.831.109.291.1), si applica in Svizzera in
particolare alla legislazione federale sull’assicurazione per la vecchiaia e
per i superstiti, fatte salve le disposizioni contrarie della Convenzione (art.
2 cpv. 1 lett. a.i Convenzione).
6.2.2 La Convenzione si applica, fra gli altri, ai cittadini degli Stati contraenti
(art. 3 lett. a Convenzione). I cittadini di uno degli Stati contraenti sono sot-
toposti agli obblighi e ammessi al beneficio delle norme giuridiche dell’altro
Stato alle stesse condizioni dei cittadini di quest’ultimo Stato; sono fatte
salve disposizioni derogatorie della Convenzione (art. 4 cpv. 1 Conven-
zione).
C-2573/2017, C-2612/2017
Pagina 14
6.2.3 L’obbligo assicurativo delle persone esercitanti un’attività lucrativa è
determinato conformemente alle norme giuridiche dello Stato contraente
sul cui territorio esse esercitano detta attività; sono fatti salvi gli articoli da
7 a 10 della Convenzione (art. 6 Convenzione). Anche in questa Conven-
zione, vige il principio dell’assoggettamento nel luogo dell’attività lucrativa
(“lex loci laboris” [Messaggio concernente la Convenzione di sicurezza so-
ciale tra la Svizzera e la Croazia del 14 agosto 1996, FF 1996 IV 786]).
6.2.4 I cittadini di uno degli Stati contraenti che dimorano sul territorio
dell’altro Stato hanno la possibilità illimitata di affiliarsi all’assicurazione fa-
coltativa secondo le norme giuridiche del loro Paese d’origine, in partico-
lare anche riguardo al versamento dei contributi a quest’assicurazione e
alla riscossione delle rendite acquisite (art. 36 Convenzione).
6.3 Il ricorrente, cittadino croato domiciliato in Svizzera dal 15 settembre
1988 al 10 gennaio 2014, che ha esercitato un’attività lucrativa in Croazia
dal 1° settembre 1976 al 5 ottobre 1978 e poi dal 1° novembre 1978 al 30
giugno 2010, rientra indubitabilmente nel campo d’applicazione temporale,
personale e materiale delle succitate Convenzioni, segnatamente di quella
di sicurezza sociale del 9 aprile 1996 tra la Svizzera e la Croazia.
6.4 Secondo il Messaggio concernente la Convenzione di sicurezza so-
ciale tra la Svizzera e la Croazia del 14 agosto 1996, l’assicurazione pen-
sioni croata comprende i due settori classici vecchiaia e invalidità. Sono
obbligatoriamente assicurate tutte le persone che esercitano un’attività lu-
crativa. Un’assicurazione facoltativa è aperta ai lavoratori dipendenti il cui
rapporto assicurativo obbligatorio viene estinto, come ad esempio i disoc-
cupati o le persone che si recano in un Paese con cui la Croazia non è
legata da una convenzione di sicurezza sociale, sempre a condizione che
vi esercitino un’attività lucrativa (Messaggio concernente la Convenzione
di sicurezza sociale tra la Svizzera e la Croazia del 14 agosto 1996, FF
1996 IV 782).
7. Causa C-2573/2016 (ricorso contro la decisione su opposizione,
resa dalla CSC il 31 marzo 2017, di riconsiderazione dell’importo men-
sile della rendita di vecchiaia [ridotta da fr. 668.- a fr. 80.- mensili])
7.1 Il ricorrente, nato il 12 dicembre 1949, ha compiuto, il 12 dicembre
2014, i 65 anni ed ha dunque di principio diritto ad una rendita di vecchiaia
svizzera dal 1° gennaio 2015 (art. 21 cpv. 1 e 2 LAVS), purché siano adem-
piti gli ulteriori requisiti previsti dalla legge.
C-2573/2017, C-2612/2017
Pagina 15
7.2 Con decisione del 25 febbraio 2015, l’insorgente è stato posto al bene-
ficio di una rendita di vecchiaia – di fr. 668 mensili dal 1° gennaio 2015 –
calcolata segnatamente sulla base di una durata di contribuzione di 25 anni
e 6 mesi, un reddito annuo medio determinante di fr. 8'460.- ed una scala
delle rendite 25. L’autorità inferiore ha infatti considerato un periodo di con-
tribuzione completo da luglio 1988 a dicembre 2013, ritenendo che l’insor-
gente, domiciliato in Svizzera e per il quale non sono stati registrati contri-
buti fino a luglio 2010, avesse comunque contribuito per il tramite della co-
niuge che in quegli anni ha esercitato un’attività lucrativa e versato oltre il
doppio del contributo minimo (cfr. l’art. 3 cpv. 3 lett. a LAVS). Questa deci-
sione è cresciuta incontestata in giudicato.
7.3 A seguito della trasmissione, da parte dell’Istituto nazionale di sicu-
rezza sociale croato, nel febbraio del 2016, di un estratto del conto del ri-
corrente con i periodi di assicurazione riconosciuti dal sistema di sicurezza
sociale croato, è risultato che l’insorgente, pur essendo domiciliato in Sviz-
zera, fino al 30 giugno 2010 ha svolto un’attività lucrativa in Croazia con
assoggettamento all’assicurazione croata per la vecchiaia.
7.4 Ai sensi dell’art. 53 cpv. 2 LPGA, l’assicuratore può tornare sulle deci-
sioni o sulle decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato se
è provato che erano manifestamente errate e se la loro rettifica ha una
notevole importanza. L’amministrazione può riconsiderare una decisione
passata formalmente in giudicato e sulla quale un’autorità giudiziaria non
si è pronunciata nel merito, a condizione che sia senza dubbio errata e la
sua rettifica rivesta un’importanza notevole (DTF 126 V 42 consid. 2b). Per
determinarlo, ci si fonderà sulla situazione in vigore al momento della sua
pronuncia, prendendo in considerazione la prassi allora in vigore (DTF 125
V 383 consid. 3 con rinvii; cfr. pure sentenza del TF 9C_413/2017 del 19
settembre 2017 consid. 2.2.1). La riconsiderazione persegue lo scopo di
correggere un'applicazione giuridica iniziale errata, compreso un accerta-
mento errato dei fatti, nel senso di una valutazione degli stessi (cfr., su tale
tema, DTF 117 V 8 consid. 2c con rinvii; v. pure sentenza del TF
9C_362/2017 dell'8 agosto 2017 consid. 2.1). Un atto dell'amministrazione
è manifestamente errato quando è stato preso sulla base di norme giuridi-
che erronee o in applicazione inappropriata di norme fondamentali (cfr.
sentenza del TF 9C_184/2016 del 27 maggio 2016 consid. 4.3), come pure
quando non sussiste alcun dubbio ragionevole circa il carattere erroneo
della decisione iniziale (cfr. DTF 141 V 405 consid. 5.2, 140 V 77 consid.
3.1 e 138 V 324 consid. 3.3). Non è dato un errore manifesto quando il
versamento della prestazione dipende da condizioni materiali la cui valuta-
zione implica un potere d'apprezzamento, in relazione a taluni aspetti o
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Pagina 16
elementi, e che la decisione appare ammissibile tenuto conto della situa-
zione di fatto e di diritto (DTF 141 V 405 consid. 5.2). In altri termini, la via
della riconsiderazione è adempiuta soltanto se non vi è alcun dubbio sull'er-
roneità della decisione iniziale e se tale assunto configura la sola soluzione
possibile alla luce dei fatti e delle disposizioni legali applicabili (DTF 138 V
324 consid. 3.3 con rinvii). L’amministrazione (o il giudice in caso di ricorso)
possono altresì statuire simultaneamente sulla riconsiderazione delle pre-
stazioni indebitamente versate e sulla loro restituzione (sentenza del TF
9C_231/2018 del 3 settembre 2018 consid. 3.3).
7.5 Con decisione del 18 marzo 2016, la CSC ha riconsiderato (art. 53 cpv.
2 LPGA) la propria decisione del 25 febbraio 2015 e ricalcolato (in fr. 107.- )
la rendita di vecchiaia del ricorrente. L’autorità inferiore ha in particolare
ritenuto che nel periodo in cui è stato domiciliato in Svizzera, ma ha lavo-
rato in Croazia, non potevano essergli computati i contributi versati dalla
coniuge (non essendo assoggettato in tale periodo alla legislazione sviz-
zera, ma a quella croata).
7.6 Il ricorrente avendo interposto opposizione, con decisione su opposi-
zione del 31 marzo 2017 (doc. 64 e 65; v. anche lo scritto del 3 aprile 2017
[doc. 67]), la CSC ha rideterminato la rendita di vecchiaia in fr. 80.- al mese
dal 1° gennaio 2015 al 31 gennaio 2017 nonché dal 1° febbraio 2017, ren-
dita calcolata segnatamente in base ad una durata di contribuzione di 3
anni e 6 mesi (periodo da luglio 2010 a dicembre 2013), un reddito annuo
medio determinante di fr. 5'640.- dal 1° gennaio 2015 e di fr. 7'050.- dal 1°
febbraio 2017 ed una scala delle rendite 3 (v. doc. 60 [foglio di calcolo del
marzo 2017]). L’insorgente ha quindi interposto ricorso dinanzi a questo
Tribunale contro la succitata decisione su opposizione. Per i motivi che sa-
ranno indicati di seguito, tale ricorso va respinto.
7.7 Il ricorrente, domiciliato in Svizzera dal 15 settembre 1988 al 10 gen-
naio 2014 (doc. 54 pag. 1), ha allegato di avere lavorato in Croazia (doc.
22 pag. 5) e di percepire una rendita di vecchiaia croata da luglio del 2010
(doc. TAF 1 pag. 1). Con decisione del 2 novembre 2010, l’Istituto croato
della previdenza sociale di Zagabria gli ha infatti riconosciuto, a decorrere
dal 1° luglio 2010, “il diritto alla parte proporzionale della pensione antici-
pata d’anzianità”, pensione erogata calcolando (i contributi) che sono stati
pagati (doc. 25 pag. 5). Con certificato del 21 ottobre 2013, detto Istituto
ha confermato che l’insorgente è titolare di una pensione di anzianità dal
1° luglio 2010 (doc. 21 pag. 5). Il 26 febbraio 2016, l’Istituto ha poi tra-
smesso un estratto conto dell’insorgente con i periodi di assicurazione ri-
conosciuti dal sistema di sicurezza sociale croato. Dallo stesso risulta che
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Pagina 17
il ricorrente è stato assicurato al regime di sicurezza sociale croato dal 1°
settembre 1976 al 5 ottobre 1978 e poi ancora dal 1° novembre 1978 al 30
giugno 2010 (per un totale di 33 anni, 9 mesi e 5 giorni; doc. 37).
7.8 Nel periodo contributivo contestato (1° settembre 1976 al 30 giugno
2010), il ricorrente non poteva (v. considerandi che seguono) essere affi-
liato alla LAVS (svizzera) né quale persona con attività lucrativa (esercitata
in Croazia) né quale persona senza attività lucrativa (poiché ne esercitava
una in Croazia).
7.8.1 Il ricorrente, nel periodo dal 1° settembre 1976 al 5 ottobre 1978 e
poi ancora dal 1° novembre 1978 al 30 giugno 2010, ha lavorato in Croazia.
In particolare, quale fondatore, socio unico, amministratore e rappresen-
tante della società C._______ a (…), società di costruzione e rappresen-
tanza di società estere nei settori, fra l’altro, dell’edilizia, del commercio,
della consulenza e della progettazione, perlomeno dal 30 ottobre 1991,
data di costituzione della società (v., in particolare, l’estratto del registro
delle imprese [doc. TAF 7, doc. 1 nonché doc. TAF 13, doc. 1]), società
iscritta al registro del Tribunale commerciale di (…), che è poi stata ceduta
ad una società di costruzione, commercio e servizi il 9 maggio 2013 (v., in
particolare, il contratto di cessione dell’unica quota aziendale [doc. TAF 7,
doc. 11 nonché doc. TAF 13, doc. 11]).
7.8.2 L’insorgente, cittadino croato, domiciliato in Svizzera dal 15 settem-
bre 1988 al 10 gennaio 2014 (doc. 54 pag. 1), ma attivo in Croazia dal
settembre 1976 all’ottobre 1978 e poi ancora dal novembre 1978 al giugno
2010, in tale periodo è stato assoggettato al sistema di sicurezza sociale
croato. In effetti, ha pagato i contributi sociali in Croazia (in applicazione
segnatamente della Convenzione dell’8 giugno 1962 tra la Confederazione
svizzera e la Repubblica popolare federativa di Jugoslavia concernente le
assicurazioni sociali e poi della Convenzione di sicurezza sociale del 9
aprile 1996 tra la Svizzera e la Croazia) per il periodo fino al 30 giugno
2010, allorquando ha terminato la sua attività lucrativa (peraltro, sulla base
dei contributi versati percepisce una rendita di vecchiaia croata). In parti-
colare, secondo l’art. 6 della citata Convenzione di sicurezza sociale del 9
aprile 1996, l’obbligo assicurativo delle persone esercitanti un’attività lucra-
tiva è determinato conformemente alle norme giuridiche dello Stato con-
traente sul cui territorio esse esercitano detta attività (“lex loci laboris”). In
concreto, detto Stato appare essere la Croazia, dove l’insorgente è stato
assoggettato in virtù dell’attività ivi svolta fino a giugno 2010, come peraltro
risulta dall’estratto, trasmesso dall’Istituto croato della previdenza sociale
di (…), secondo cui il ricorrente è stato assicurato (al regime di sicurezza
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Pagina 18
sociale croato) dal 1° settembre 1976 al 5 ottobre 1978 e poi ancora dal 1°
novembre 1978 al 30 giugno 2010 (doc. 37).
7.8.3 Le eccezioni al principio secondo cui l’obbligo assicurativo è determi-
nato secondo la legge dello Stato contraente sul cui territorio esse eserci-
tano dette attività, sono contemplate agli art. 7 a 10 della più volte citata
Convenzione di sicurezza sociale tra la Svizzera e la Croazia (v. anche gli
art. 5 e 6 della Convenzione tra la Confederazione svizzera e la Repubblica
popolare federativa di Jugoslavia concernente le assicurazioni sociali, in
vigore precedentemente). Il ricorrente neppure ha preteso in questa sede,
tanto meno dimostrato, che i presupposti per l’applicazione di una almeno
di dette eccezioni alla “lex loci laboris” fossero adempite nel caso concreto.
L’art. 36 della menzionata Convenzione (v. anche l’art. 18 cpv. 4 della Con-
venzione tra la Confederazione svizzera e la Repubblica popolare federa-
tiva di Jugoslavia concernente le assicurazioni sociali, in vigore preceden-
temente), non costituisce un’eccezione al principio della “lex loci laboris”,
ma regola l’applicazione dell’assicurazione facoltativa, segnatamente an-
che riguardo al versamento dei contributi a quest’assicurazione e alla ri-
scossione della rendite acquisite (cfr., sulla questione, anche il Messaggio
del Consiglio federale all’Assemblea federale concernente l’approvazione
di una convenzione di sicurezza sociale tra la Svizzera e la (ex) Jugoslavia
del 4 marzo 1963, FF 1963 I 685 e 686).
7.8.4 Anche qualora, per denegata ipotesi (poiché l’entrata in vigore della
stessa è intervenuta posteriormente alla realizzazione dei fatti decisivi della
presente causa), si volesse ritenere applicabile (naturalmente solo a partire
dal 1° gennaio 2017 nelle relazioni tra la Confederazione svizzera e la
Croazia), l’Accordo bilaterale sulla libera circolazione delle persone e il re-
lativo regolamento (CE) n. 883/2004, andrebbe osservato quanto segue.
Secondo l’art. 8 lett. b ALC, il coordinamento dei sistemi di sicurezza so-
ciale garantisce in particolare la determinazione della normativa applica-
bile. Il titolo II del Regolamento (CE) n. 883/2004 (art. 11 a 16) contiene
delle disposizioni atte a determinare la legislazione di sicurezza sociale na-
zionale applicabile. L’art. 11 par. 1 enuncia il principio dell’unicità della le-
gislazione applicabile e prevede che le persone alle quali è applicabile que-
sto regolamento sono soggette alla legislazione di un solo Stato membro.
Con riserva delle disposizioni degli articoli da 12 a 16 del Regolamento
(CE) n. 883/2004, la persona che esercita un’attività subordinata o auto-
noma in uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato. Anche
in questo caso, l’insorgente sarebbe stato affiliato esclusivamente in Croa-
zia, dove ha lavorato e pagato contributi. Peraltro, non risultano adempite
le condizioni per ammettere un caso che deroga al principio della “lex loci
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laboris” (valido anche solo l’egida del Regolamento CE n. 883/2004 [v. sulla
questione DTF 144 V 201 consid. 6.2.1]). Il ricorrente non ha infatti né pre-
teso né dimostrato che fossero adempiti i criteri di una eccezione alla re-
gola ai sensi degli art. da 12 a 16 del Regolamento (CE) n. 883/2004,
norme che concernono i lavoratori distaccati, gli indipendenti che eserci-
tano abitualmente l’attività in uno Stato membro e si recano a svolgere
un’attività affine in un altro Stato (art. 12), l’esercizio di attività in due o più
Stati membri (art. 13), l’assicurazione volontaria o facoltativa continuata
(art. 14), gli agenti contrattuali delle Comunità europee (art. 15), la possibi-
lità per le autorità competenti di due o più Stati membri o per gli organismi
designati da tali autorità di prevedere di comune accordo, nell’interesse di
talune persone o categorie di persone, delle eccezioni (art. 16).
7.8.5 Basti qui ancora rilevare che comunque non risulta che il ricorrente
abbia versato dei contributi all’AVS in Svizzera per l’attività lavorativa da lui
esercitata (in Croazia) dal 1° settembre 1976 al 5 ottobre 1978 e dal 1°
novembre 1978 al 30 giugno 2010.
7.8.6 Ne consegue, che l’insorgente durante il periodo di contribuzione
contestato non è stato affiliato/assoggettato alla LAVS svizzera per l’attività
lucrativa svolta in Croazia nella sua qualità di lavoratore indipendente (o
dipendente che sia).
7.9 Il ricorrente, che – come da lui indicato, nel periodo dal 1° settembre
1976 al 5 ottobre 1978 e poi ancora dal 1° novembre 1978 al 30 giugno
2010 ha svolto un’attività lucrativa in Croazia – non può pretendere – come
giustamente ritenuto dall’autorità inferiore – che durante il medesimo pe-
riodo sia considerato in Svizzera quale persona senza attività lucrativa e
conseguentemente posto al beneficio della regola secondo la quale si ri-
tiene che abbia pagato contributi propri avendo la sua coniuge svolto un’at-
tività lucrativa in Svizzera e versato contributi pari almeno al doppio del
contributo minimo (art. 3 cpv. 3 lett. a LAVS). L’affiliazione in Croazia per
l’attività lucrativa ivi svolta esclude l’affiliazione in Svizzera quale persona
senza attività lucrativa rispettivamente la presa in considerazione dei con-
tributi versati dalla coniuge con attività lucrativa (in Svizzera), ai sensi
dell’art. 3 lett. a LAVS e dell’art. 29ter cpv. 2 lett. b LAVS (sentenze del TF
9C_516/2008 del 15 aprile 2009 consid. 6.3 a 6.5 [per analogia] e H 84/05
del 26 luglio 2006 consid. 3.1; cfr. pure le sentenze del Tribunale cantonale
delle assicurazioni della Repubblica e Cantone B._______ del 3 gennaio
2019 numero d’incarto 30.2018.33 e del 6 luglio 2016 numero d’incarto
30.2016.11+27).
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7.10 Per il resto, pure le direttive dell’UFAS sulle rendite (DR) dell’assicu-
razione federale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (stato al 1° gen-
naio 2015) precisano alla cifra marginale 4118 che i cittadini di uno Stato
con il quale la Svizzera ha concluso un accordo internazionale che eserci-
tano un’attività lucrativa nello Stato contraente interessato, ma sono domi-
ciliati in Svizzera, non adempiono di regola la qualità di assicurato. Su ri-
chiesta (ciò che il ricorrente non ha fatto), essi possono aderire facoltativa-
mente all’assicurazione obbligatoria AVS/AI adempiendo così la qualità di
assicurato.
7.11 In siffatte circostanze, non soccorre il ricorrente neppure il fatto che,
a suo dire, quale direttore della società C._______, per il periodo da set-
tembre 1988 a gennaio 2010, ha versato volontariamente – e non obbliga-
toriamente – contributi al regime di sicurezza sociale croato, ai sensi della
legge dapprima jugoslava e poi croata sull’assicurazione vecchiaia nonché
in applicazione dapprima della Convenzione tra la Svizzera e la Repubblica
popolare federativa di Jugoslavia sulle assicurazioni sociali (art. 18 cpv. 4
[assicurazione facoltativa]) e poi della Convenzione di sicurezza sociale tra
la Svizzera e la Croazia (art. 36 [assicurazione facoltativa]), poiché “un’as-
sicurazione obbligatoria per i direttori e i membri del Consiglio di ammini-
strazione delle imprese è stata introdotta in Croazia solo in gennaio 2014”.
Da un lato, alcun documento agli atti dimostra che l’insorgente è stato as-
sicurato “solo” facoltativamente al sistema sociale croato tra settembre
1998 e gennaio 2010 rispettivamente che un siffatto assoggettamento “fa-
coltativo” sia intervenuto sulla base di informazioni corrette fornite dal ricor-
rente medesimo all’autorità croata. Dall’altro lato, è irrilevante ai fini
dell’esito della presente lite se l’attività di consulenza svolta in Croazia ab-
bia richiesto o meno la permanenza dell’insorgente in Croazia e che il “pro-
fitto commerciale” dell’impresa fosse minimo, come da lui indicato nelle di-
chiarazioni dei redditi per gli anni dal 2007 al 2014 (doc. TAF 1, doc. 2 a
doc. 9 nonché doc. TAF 13, doc. 2 a doc. 9). Infatti, il ricorrente, per sua
stessa ammissione, non ha indicato di aver svolto tale attività di consulenza
principalmente in Svizzera né tanto meno ha versato dei contributi all’assi-
curazione AVS svizzera per tale attività. Pertanto, nelle sue osservazioni
del 28 dicembre 2017, l’autorità inferiore ha rettamente rilevato che il ricor-
rente non poteva essere considerato disoccupato in Svizzera, e beneficiare
della regola dell’art. 3 cpv. 3 lett. a LAVS, avendo egli svolto un’attività lu-
crativa in Croazia nel periodo determinante in questione ed essendo stato
affiliato per tale attività al regime di sicurezza sociale locale. In quest’ottica
è pure irrilevante se egli sia stato affiliato al sistema di sicurezza sociale
croato per scelta propria o obbligatoriamente secondo il diritto del suo
Paese.
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7.12 Da quanto esposto, discende che a giusto titolo l’autorità inferiore non
ha preso in considerazione quale periodo di contribuzione quello in cui il
ricorrente ha lavorato in Croazia. Ne consegue che il periodo contributivo
dell’insorgente è pari a 3 anni e 6 mesi, periodo da luglio 2010 a dicembre
2013 in cui ha pagato contributi AVS quale persona senza attività lucrativa
(doc. 48 pag. 2 [estratto del conto individuale dell’interessato]).
8.
Benché non contestato esplicitamente nel gravame, occorre poi verificare
la correttezza dell’importo mensile della rendita di vecchiaia accordata al
ricorrente.
8.1 Quanto al calcolo dell’importo mensile della rendita di vecchiaia effet-
tuato dall’autorità inferiore, l’art. 29 cpv. 1 LAVS stabilisce che possono
pretendere una rendita ordinaria di vecchiaia tutti gli aventi diritto ai quali
possono essere computati almeno un anno intero di reddito, di accrediti
per compiti educativi o assistenziali.
8.2 In particolare, e secondo il diritto svizzero applicabile alla presente fat-
tispecie, il calcolo della rendita è determinato dagli anni di contribuzione,
dai redditi dell’attività lucrativa nonché dagli accrediti per compiti educativi
o d’assistenza tra il 1° gennaio successivo alla data in cui l’avente diritto
ha compiuto i 20 anni e il 31 dicembre che precede l’insorgere dell’evento
assicurato (età conferente il diritto alla rendita; art. 29bis cpv. 1 LAVS). Ai
sensi dell’art. 30bis LAVS e dell’art. 53 cpv. 1 OAVS (RS 831.101), per il
calcolo delle rendite, l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali allestisce
tavole delle rendite il cui uso è obbligatorio.
8.3 Secondo l’art. 21 cpv. 1 lett. a LAVS, gli uomini che hanno compiuto i
65 anni hanno diritto a una rendita di vecchiaia; il diritto alla rendita di vec-
chiaia nasce il primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata
compiuta l’età stabilita (art. 21 cpv. 2 LAVS). Il ricorrente, nato il 12 dicem-
bre 1949, ha compiuto, il 12 dicembre 2014, i 65 anni ed ha dunque diritto
ad una rendita di vecchiaia svizzera dal 1° gennaio 2015, purché siano
soddisfatti gli ulteriori requisiti di cui agli art. 29 e segg. LAVS.
8.4
8.4.1 L’art. 29 cpv. 2 LAVS precisa che le rendite ordinarie sono assegnate
in forma di rendite complete agli assicurati che hanno un periodo di contri-
buto completo e di rendite parziali agli assicurati che hanno un periodo di
contributo incompleto. Il periodo di contributo è completo se una persona
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presenta lo stesso numero di anni di contribuzione degli assicurati della
sua classe di età (art. 29ter cpv. 1 LAVS). Sono considerati anni di contribu-
zione i periodi durante i quali una persona ha pagato i contributi, durante i
quali il suo coniuge ha versato almeno il doppio del contributo minimo e
durante i quali possono essere computati accrediti per compiti educativi o
d’assistenza (art. 29ter cpv. 2 LAVS).
8.4.2 Per ogni assicurato obbligato a pagare i contributi, è tenuto un conto
individuale, sul quale sono annotate le indicazioni necessarie al calcolo
delle rendite ordinarie (art. 30ter cpv. 1 LAVS). L’art. 140 cpv. 1 lett. d) ed e)
OAVS stabilisce che la registrazione nel conto individuale dell’assicurato
comprende l’anno di contribuzione e la durata contributiva in mesi nonché
il reddito annuo in franchi.
8.4.3 Quanto al periodo contributivo in Svizzera, l’autorità inferiore ha con-
siderato, secondo le iscrizioni figuranti sull’estratto del conto individuale
dell’interessato (doc. 48 pag. 2), non sussistendo i presupposti per l’esple-
tamento d’ulteriori indagini d’ufficio, che il ricorrente ha pagato i contributi
AVS da luglio del 2010 a dicembre del 2013 (come persona che non ha
esercitato un’attività lucrativa). In particolare, come correttamente indicato
nella decisione impugnata, il periodo contributivo dell’insorgente è di 3 anni
e 6 mesi. Quest’ultimo è peraltro incompleto, gli assicurati della classe di
età del ricorrente (anno 1949) avendo in effetti contribuito per un periodo
massimo di 44 anni fino al 2015 (Tabelle delle rendite 2015 pag. 8), anno
in cui è nato il diritto dell’insorgente ad una rendita dell’assicurazione sviz-
zera per la vecchiaia.
8.5 Giusta l'art. 38 cpv. 1 LAVS, la rendita parziale corrisponde a una fra-
zione della rendita completa. Per il calcolo della frazione, è determinante il
rapporto arrotondato tra il numero degli anni interi di contribuzione dell'as-
sicurato e quello degli assicurati della sua classe di età (art. 38 cpv. 2
LAVS). Il periodo contributivo del ricorrente corrisponde a 3 anni completi.
Le tabelle delle rendite 2015 prevedono che al rapporto fra i 3 anni interi di
contribuzione dell’insorgente ed i 44 anni di contribuzione degli assicurati
della sua classe di età è applicabile la scala delle rendite 3 (Tabelle delle
rendite 2015 pag. 10). L’importo della rendita dell’insorgente deve quindi
essere determinato in base ad una scala delle rendite 3 ed in funzione del
suo reddito annuo medio.
8.6 Il reddito annuo medio si compone dei redditi risultanti da un’attività
lucrativa, degli accrediti per compiti educativi e degli accrediti per compiti
d’assistenza (art. 29quater LAVS). La somma dei redditi dell’attività lucrativa
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è rivalutata, di regola, ogni due anni all’inizio dell’anno civile, in funzione
dell’indice delle rendite, che corrisponde alla media aritmetica dell’indice
dei salari e dell’indice nazionale dei prezzi al consumo (art. 30 cpv. 1 e 33ter
cpv. 1 e 2 LAVS). La somma dei redditi rivalutati derivanti da un’attività
lucrativa e gli accrediti per compiti educativi e assistenziali sono divisi per
il numero di anni di contribuzione (art. 30 cpv. 2 LAVS).
8.6.1 Secondo l’estratto del conto individuale dell’interessato, i redditi deri-
vanti da un’attività lucrativa conseguiti dal ricorrente negli anni dal 2010 al
2013 ammontano a fr. 19'559.- (2'280 + 8'000 + 4'612 + 4'667; doc. 48 pag.
2). Quest’importo deve essere rivalutato in funzione dell’indice delle ren-
dite. Tenuto conto del fatto che la prima iscrizione nel conto individuale po-
steriore all’anno del compimento dei 20 anni è avvenuta nel 2010 (cfr., sulla
questione, la sentenza del TAF C-4924/2008 del 27 aprile 2009 consid. 3.1
e 3.2), il fattore di rivalutazione è pari a 1.000 (Tabelle delle rendite 2015
pag. 15). L’importo del reddito è rivalutato a fr. 19'559.- (19'559 x 1.000).
Tale importo deve essere diviso per il periodo di contribuzione di 3 anni e
6 mesi, corrispondenti a 42 mesi. Il reddito annuo medio del ricorrente per
il 2015 ammonta a fr. 5'588.- ([19'559 : 42] x 12), come rettamente calcolato
ed indicato dall’autorità inferiore nella decisione impugnata.
8.6.2 Per quanto attiene all'accredito per compiti educativi, l'art. 29sexies cpv.
1 LAVS stabilisce che un siffatto accredito è computato agli assicurati per
gli anni durante i quali essi esercitano l'autorità parentale su uno o più fan-
ciulli che non hanno ancora compiuto i 16 anni. L'accredito per compiti edu-
cativi corrisponde al triplo dell'importo della rendita di vecchiaia annua mi-
nima, diviso per il periodo di contribuzione (art. 29sexies cpv. 1 e 30 cpv. 2
LAVS). Per quanto emerge dagli atti di causa, l’insorgente non adempie i
presupposti per il riconoscimento di accrediti per compiti educativi.
8.6.3 Il reddito annuo medio del ricorrente per il 2015 ammonta quindi a
fr. 5'588.-. Tale importo deve essere arrotondato all’importo immediata-
mente superiore del reddito annuo medio determinante indicato nelle ta-
belle secondo la scala delle rendite 3. L’autorità inferiore ha considerato un
reddito annuo medio determinante di fr. 5'640.- nel 2015 quale importo su-
periore più vicino ad un reddito annuo medio di fr. 5'588.-. La rendita di
vecchiaia mensile corrispondente ad una scala delle rendite 3 e ad un red-
dito annuo medio determinante di fr. 5'640.- ammonta a fr. 80.- mensili (Ta-
belle delle rendite 2015 pag. 100).
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8.7 Il ricorrente ha pertanto diritto a una rendita di vecchiaia di un importo
mensile di fr. 80.- dal 1° gennaio 2015, come calcolato dall’autorità inferiore
(doc. 60 pag. 5).
8.8
8.8.1 L’autorità inferiore, in seguito al compimento del 64° anno di età da
parte della coniuge, ha poi ricalcolato la rendita di vecchiaia dell’insorgente
a far tempo dal 1° febbraio 2017, effettuando in particolare una ripartizione
e attribuzione per metà a ciascuno dei coniugi dei redditi conseguiti durante
gli anni civili di matrimonio comune, gli anni interi di contribuzione (3) e la
scala delle rendite (3) essendo rimasti invariati.
8.8.2
8.8.2.1 In virtù dell'art. 29quinquies cpv. 3 LAVS, i redditi che i coniugi hanno
conseguito durante gli anni civili di matrimonio comune vengono ripartiti e
attribuiti per metà a ciascuno dei coniugi. La ripartizione è effettuata, fra
l'altro, se entrambi i coniugi hanno diritto alla rendita. Tuttavia, sottostanno
alla ripartizione e all'attribuzione reciproca soltanto i redditi conseguiti in
periodi durante i quali entrambi i coniugi sono stati assicurati presso l'assi-
curazione svizzera per la vecchiaia e per i superstiti (art. 29quinquies cpv. 4
LAVS). I redditi realizzati durante l'anno del matrimonio non sono sottoposti
alla ripartizione (art. 50b cpv. 3 OAVS).
8.8.2.2 I coniugi essendo stati sposati da maggio del 1988 ad aprile del
1997, essendosi risposati nel novembre del 1997 ed essendo stati assicu-
rati entrambi all'assicurazione svizzera per la vecchiaia e per i superstiti da
(luglio del) 2010 a (dicembre del) 2013, devono essere ripartiti e attribuiti
per metà a ciascuno i redditi conseguiti dal 2010 al 2013. Conto tenuto dei
redditi conseguiti dal ricorrente, secondo gli estratti del conto individuale, e
di quelli conseguiti dalla coniuge negli anni dal 2010 al 2013 ed effettuata
la divisione dei redditi, i redditi ripartiti relativi agli anni di matrimonio am-
montano a fr. 20’812.- (doc. 60 pag. 7).
8.8.2.3 I redditi derivanti da un'attività lucrativa conseguiti ed attributi al ri-
corrente negli anni dal 2010 al 2013 ammontano dunque a fr. 20’812.-.
Quest'importo deve essere rivalutato in funzione dell'indice delle rendite.
Tenuto conto del fatto che la prima iscrizione nel conto individuale poste-
riore all'anno del compimento dei 20 anni è avvenuta nel 2010 (cfr., sulla
questione, la sentenza del TAF C-4924/2008 del 27 aprile 2009 consid. 3.1
e 3.2), il fattore di rivalutazione è pari a 1.000 (Tabelle delle rendite 2015
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pag. 15). L'importo del reddito è rivalutato a fr. 20’812.- (20’812 x 1.000).
Tale importo deve essere diviso per il periodo di contribuzione di 3 anni e
6 mesi, corrispondenti a 42 mesi. Il reddito annuo medio del ricorrente per
il 2017 ammonta a fr. 5’946.- ([20’812 : 42] x 12). Tale importo deve essere
arrotondato all’importo immediatamente superiore del reddito annuo medio
determinante indicato nelle tabelle secondo la scala delle rendite 3. L’au-
torità inferiore ha considerato un reddito annuo medio determinante di
fr. 7’050.- nel 2017 quale importo superiore più vicino ad un reddito annuo
medio di fr. 5’946.-. La rendita di vecchiaia mensile corrispondente ad una
scala delle rendite 3 e ad un reddito annuo medio determinante di fr. 7’050.-
ammonta a fr. 80.- mensili (Tabelle delle rendite 2015 pag. 100).
8.8.2.4 Il ricorrente ha pertanto diritto a una rendita di vecchiaia di un im-
porto mensile di fr. 80.- anche dal 1° febbraio 2017, come calcolato dall’au-
torità inferiore (doc. 60 pag. 8).
9.
In conclusione, il ricorrente avendo svolto un’attività lucrativa in Croazia
fino al 30 giugno 2010 con conseguente assoggettamento all’assicura-
zione croata, non potevano essergli computati, giusta l’art. 3 cpv. 3 lett. a
LAVS, i contributi AVS versati dalla moglie per il periodo in cui è stato do-
miciliato in Svizzera, ma ha lavorato in Croazia. La decisione del 25 feb-
braio 2015 è pertanto da considerare siccome manifestamente errata e la
sua modifica riveste un’importanza notevole poiché ha per oggetto una
prestazione periodica. A giusta ragione, l’autorità inferiore ha pertanto pro-
ceduto alla riconsiderazione della propria decisione del 25 febbraio 2015
in virtù dell’art. 53 cpv. 2 LPGA (la censura del ricorrente d’assenza di una
base legale essendo infondata) ed ha correttamente ricalcolato la rendita
di vecchiaia svizzera che gli era dovuta in considerazione della sua attività
lucrativa svolta in Croazia. Non soccorre pertanto l’insorgente la censura
secondo la quale “la sua rendita di vecchiaia è stata validamente ricono-
sciuta (una volta per tutte) con il provvedimento del 25.02.2015”. A suo
parere, l’autorità inferiore non poteva modificare la propria decisione del 25
febbraio 2015, ricalcolando l’importo mensile della rendita di vecchiaia ero-
gata, dal momento che egli non ha fornito alcuna informazione sbagliata
alle autorità svizzere ed ha altresì riscosso in buona fede la rendita di vec-
chiaia. In effetti, la decisione della CSC del 25 febbraio 2015 era manife-
stamente errata poiché l’autorità inferiore aveva preso in considerazione,
a torto, quale periodo di contribuzione quello in cui il ricorrente è stato do-
miciliato in Svizzera, ma ha lavorato in Croazia (dal 1988 a giugno del
2010), allorquando invero il suo periodo contributivo è da luglio 2010 a di-
cembre 2013, periodo in cui è stato domiciliato in Svizzera e può essere
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ritenuto abbia pagato contributi AVS quale persona senza attività lucrativa.
Pertanto, la CSC ben doveva riconsiderare, ai sensi dell’art. 53 cpv. 2
LPGA, la propria decisione del 25 febbraio 2015 di attribuzione di una ren-
dita di vecchiaia (nonché determinare, giusta l’art. 25 cpv. 1 LPGA, l’im-
porto da restituire a titolo di rendita di vecchiaia indebitamente percepita [v.
considerando 10 del presente giudizio]), quand’anche il ricorrente avesse
sempre e tempestivamente fornito informazioni corrette in merito al suo
domicilio, alla attività lucrativa svolta e quindi riscosso in buona fede la ren-
dita di vecchiaia svizzera attribuita con decisione (manifestamente errata)
del 25 febbraio 2015. La CSC non si è peraltro ancora pronunciata sul con-
dono dell’obbligo di restituzione della somma indebitamente percepita (art.
25 cpv. 1 seconda frase LPGA [sentenza del TF 9C_231/2018 consid. 5
con rinvii]). Per il resto, non soccorre il ricorrente nell’ambito della presente
procedura neppure il richiamo alla sentenza della Corte europea dei diritti
dell’uomo nella causa Božić contro Croazia del 24 aprile 2014 (relativa al
diritto della ricorrente di percepire una pensione croata – sulla base dei
contributi versati duranti 12 anni quale imprenditrice agricola e dei contri-
buti supplementari pagati per 3 anni – a decorrere dal momento del pen-
sionamento, piuttosto che da una fase successiva [come ritenuto in un
primo momento dalle autorità croate]), detta sentenza riguardante un’altra
fattispecie. L’insorgente non avendo versato per il periodo che precede il
1° luglio 2010 contributi AVS a suo favore in Svizzera per l’attività lucrativa
svolta in Croazia e non potendo beneficiare, per i motivi precedentemente
indicati, della regola di cui all’art. 3 cpv. 3 lett. a LAVS come se egli fosse
stato – per il periodo durante il quale è stata affiliato all’assicurazione croata
per l’attività lucrativa svolta in Croazia – persona senza attività lucrativa, la
decisione su opposizione contestata merita dunque di essere confermata.
10. Causa C-2612/2017 (ricorso contro la decisione [su opposizione]
del 31 marzo 2017 di richiesta restituzione dell’importo di fr. 9'144.- a
titolo di rendita di vecchiaia indebitamente percepita)
10.1 Ritenuto che il ricalcolo dell'importo mensile della rendita di vecchiaia,
da assegnare al ricorrente, effettuato dall'autorità inferiore è da confermare
(cfr. considerandi 7 a 9 del presente giudizio), occorre ancora esaminare
la questione della legalità del principio della richiesta restituzione della
somma indebitamente percepita di cui alla “seconda” decisione su opposi-
zione resa dall’autorità inferiore il 31 marzo 2017 (trattasi, in effetti, di una
decisione su opposizione indipendentemente dal titolo datogli dall’autorità
inferiore, essendo stata resa dopo l’opposizione interposta il 16 aprile 2016
dal ricorrente contro le due decisioni rese dalla CSC il 18 marzo 2016).
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10.2 In virtù dell’art. 25 cpv. 1 LPGA, le prestazioni indebitamente riscosse
devono essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l’inte-
ressato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà. La resti-
tuzione ed il suo eventuale condono sono normalmente decisi in due fasi
separate (art. 3 e 4 OPGA [sentenza del TF 9C_231/2018 consid. 2]).
10.3 Nel caso in esame, la decisione su opposizione della CSC del 31
marzo 2017 (doc. 67) riguarda unicamente il tema della restituzione (art.
25 cpv. 1 prima frase LPGA) e non quella del condono (art. 25 cpv. 1 se-
conda frase LPGA). La CSC non si è infatti ancora pronunciata sulla que-
stione del condono. Essa si è limitata ad esaminare la questione della le-
galità del principio della restituzione dell’ammontare della rendita AVS in-
debitamente percepita. Nella misura in cui il ricorrente si prevale, nel ri-
corso del 28 aprile 2017, della sua buona fede per chiedere il condono
dell’obbligo di restituzione della somma indebitamente percepita, non vi è
motivo in questa sede di entrare nel merito di tale questione, l’autorità in-
feriore non essendosi appunto ancora pronunciata in materia di condono
con una decisione vincolante. Manca pertanto l’oggetto impugnato e quindi
un presupposto processuale (sentenza del TF 9C_1011/2010 del 15 di-
cembre 2011 consid. 1.1; v. anche la sentenza del TF 9C_744/2012 del 15
gennaio 2013 consid. 3).
10.4 L’obbligo di restituzione, di cui all’art. 25 cpv. 1 prima frase LPGA,
implica che siano adempiute le condizioni per una revisione processuale
(presenza di nuovi fatti o di nuovi mezzi di prova già preesistenti [art. 53
cpv. 1 LPGA]) o per una riconsiderazione (errore manifesto nella conces-
sione della prestazione e notevole importanza della rettifica [art. 53 cpv. 2
LPGA]) della decisione che ha riconosciuto le prestazioni litigiose (DTF 142
V 259 consid. 3.2 e 130 V 318 consid. 5.2). Tale è il caso nella presente
fattispecie (cfr. consid. 7 a 9 del presente giudizio)
10.5 Secondo l’art. 25 cpv. 2 prima frase LPGA, il diritto di esigere la resti-
tuzione si estingue dopo un anno a decorrere dal momento in cui l'istituto
di assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi cinque anni
dopo il versamento della prestazione. I termini enunciati sono termini di
perenzione (DTF 139 V 1 consid. 3.1). Il termine annuo di perenzione co-
mincia normalmente a decorrere nel momento in cui l'amministrazione,
usando l'attenzione da essa ragionevolmente esigibile avuto riguardo alle
circostanze, avrebbe dovuto rendersi conto dei fatti giustificanti la restitu-
zione. Ciò si verifica quando l'amministrazione dispone di tutti gli elementi
decisivi nel caso concreto dalla cui conoscenza risulti, di principio e nel suo
ammontare, l'obbligo di restituzione di una determinata persona. Inoltre,
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quando la determinazione della pretesa di restituzione presuppone il con-
corso di parecchi organi amministrativi, il termine annuale comincia già a
decorrere nel momento in cui una delle autorità competenti ha sufficiente
conoscenza dei fatti (sentenza del TF 9C_231/2018 consid. 4.2.1; DTF 140
V 521 consid. 2.1 e 139 V 6 consid. 4.1).
10.6 Il termine di perenzione del diritto di esigere la restituzione di una pre-
stazione non può, tuttavia, iniziare a decorrere prima che sia stata resa la
decisione di concessione della prestazione non dovuta in questione (sen-
tenza del TF 9C_268/2016 del 14 novembre 2016 consid. 4) e che questa
decisione sia cresciuta in giudicato (sentenza del TF 9C_875/2010 del 28
marzo 2011 consid. 4.2.2). Questo termine decorre al più presto con il
primo pagamento. In effetti, la pretesa di restituzione di un’indennità perio-
dica indebitamente versata non può perimere fintanto che la prestazione
non è stata versata (DTF 122 V 270 consid. 5).
10.7 In caso di errore dell'amministrazione (ad esempio nel calcolo di una
prestazione), il termine non decorre però dal momento in cui esso è stato
commesso, bensì da quello in cui l'amministrazione avrebbe dovuto in un
secondo tempo (per esempio in occasione di un controllo contabile oppure
nel caso in cui venga a conoscenza di fatti atti a far nascere dei dubbi sulla
fondatezza della pretesa) rendersi conto dello sbaglio commesso pre-
stando l'attenzione ragionevolmente esigibile. Diversamente, se si facesse
risalire il momento della conoscenza del fatto determinante alla data del
versamento indebito, ciò renderebbe spesso illusoria la possibilità per l’am-
ministrazione di reclamare il rimborso di prestazioni versate a torto per
colpa propria (sentenza del TF 9C_231/2018 consid. 4.2.2; DTF 124 V 380
consid. 1).
10.8 Il termine annuo di perenzione è rispettato con l’emissione del pro-
getto di decisione di restituzione (sentenza del TF 9C_877/2010 del 28
marzo 2011 consid. 4.2.1). Peraltro, se la decisione di restituzione è stata
resa tempestivamente, e nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge, il ter-
mine per la determinazione della pretesa di restituzione è rispettato anche
se la decisione di restituzione viene successivamente annullata e sostituita
da una nuova decisione che modifica l’ammontare dell’importo da restituire
(sentenza del TF 8C_819/2018 del 22 marzo 2019 consid. 4.1).
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10.9
10.9.1 L’errore rilevante, ai sensi dell’art. 25 cpv. 2 prima frase LPGA, è
stato commesso dall’autorità inferiore solo il 25 febbraio 2015, quando è
stato deciso il diritto del ricorrente alla rendita di vecchiaia svizzera. Il ter-
mine di perenzione per chiedere la restituzione poteva quindi decorrere
soltanto da quando, in un momento successivo, detta autorità avrebbe po-
tuto rendersene conto. Questo è avvenuto nel corso del mese di agosto
2016 allorquando la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG del
Cantone B._______ ha informato, con scritto del 6 agosto 2015 (ricevuto il
15 agosto 2015), la CSC che l’insorgente ha lavorato in Croazia dal 1° set-
tembre 1976 al 30 giugno 2010 (doc. 21). La decisione (di riconsiderazione
e) di restituzione è stata emanata il 18 marzo 2016, quindi entro il termine
di perenzione di un anno, previsto dall’art. 25 cpv. 2 prima frase LPGA, da
quando l’autorità inferiore ha avuto conoscenza di questo fatto. A tal pro-
posito, poco importa che la competente cassa cantonale di compensazione
è venuta a conoscenza del fatto che l’insorgente ha svolto un’attività lucra-
tiva in Croazia già il 5 novembre 2013 (v. doc. 22 [richiesta di una rendita
di vecchiaia]). Il termine di perenzione di un anno per chiedere la restitu-
zione delle rendite di vecchiaia indebitamente percepite non poteva infatti
e comunque decorrere prima ancora che la CSC statuisse, il 25 febbraio
2015, sulla loro assegnazione e prima ancora che la decisione impugnata
crescesse in giudicato e le prestazioni accordate fossero versate. Conse-
guentemente, la decisione del 18 marzo 2016 rispetta in ogni caso il ter-
mine di perenzione di un anno di cui all’art. 25 cpv. 2 prima frase LPGA.
10.9.2 Quanto all’ammontare dell’importo da restituire – il ricorrente conte-
stando certo il principio della restituzione, ma non di per sé l’ammontare
dell’importo da restituire – per il periodo da gennaio 2015 a marzo 2017
l’insorgente medesimo deve restituire fr. 9'144.- (differenza, secondo l’au-
torità inferiore, fra le rendite di vecchiaia già versate, a torto, e quelle real-
mente dovute [fr. 668.- invece che fr. 80 .- per 15 mesi e fr. 107.- invece
che fr. 80.- per 12 mesi]; cfr. doc. 66). Non sussiste su questo punto un
motivo per un intervento d’ufficio da parte di questo Tribunale.
10.9.3 Non risulta altresì dalle carte processuali che il ricorrente abbia
preso disposizioni non reversibili senza pregiudizio con riferimento alla de-
cisione errata resa dalla CSC il 25 febbraio 2015 (cfr. sentenza del TF
9C_231/2018 consid. 5 con rinvii).
11.
Per il resto, il ricorrente postula, nel caso il ricorso dovesse essere respinto,
C-2573/2017, C-2612/2017
Pagina 30
il rimborso dei “contributi di vecchiaia e invalidità versati dalla moglie dal
1988 al 2009” (scritto del 12 dicembre 2017 [doc. TAF 18]).
11.1 Tuttavia, l’autorità inferiore non ha reso una decisione su questo punto
né si è espressa al riguardo nel suo scritto di osservazioni del 28 dicembre
2017. Per conseguenza, non essendo stata (ancora) emessa una deci-
sione (o una decisione su opposizione) su tale questione, manca l’oggetto
impugnato e quindi un presupposto processuale (DTF 131 V 164 consid.
2.1 e 125 V 413 consid. 1a; cfr. pure sentenza del TF 8C_549/2007 del 30
maggio 2008 consid. 4). In altri termini, l’oggetto litigioso dinanzi a questo
Tribunale può unicamente essere determinato da ciò su cui l’autorità infe-
riore ha statuito in prima istanza su domanda dell’assicurato. Un’esten-
sione a rapporti giuridici non giudicati dall’autorità inferiore non entra in
considerazione. Peraltro, l’estensione dell’oggetto litigioso ad una que-
stione né esaminata né decisa nella decisione impugnata, è possibile a
condizione che – in corso di procedura – l’amministrazione si sia espressa
perlomeno tramite un atto processuale (DTF 130 V 501 consid. 1.2 e 122
V 34 consid. 2a), ciò che nel caso di specie non ha fatto. Per conseguenza,
la succitata conclusione è inammissibile.
11.2 La menzionata richiesta del ricorrente è pertanto trasmessa per com-
petenza alla CSC.
12. Cause C-2573/2017 e C-2612/2017
Da quanto esposto, consegue che i ricorsi, destituiti di fondamento, non
meritano tutela e le decisioni impugnate vanno confermate.
13.
13.1 Non si prelevano spese processuali (art. 85bis cpv. 2 LAVS).
13.2 Al ricorrente, soccombente, non spetta altresì alcuna indennità per
spese ripetibili della sede federale (art. 64 PA in combinazione con l’art. 7
cpv. 1 e 2 del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese
ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF,
RS 173.320.2] a contrario). Peraltro, le autorità federali, quand’anche vin-
centi, non hanno di principio diritto ad un’indennità a titolo di ripetibili (art.
7 cpv. 3 TS-TAF), salvo eccezioni non ravvisabili nel caso concreto (v., fra
l’altro, DTF 127 V 205).
(dispositivo alla pagina seguente)
C-2573/2017, C-2612/2017
Pagina 31
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Nella misura in cui ammissibili, i ricorsi contro le decisioni su opposizione
del 31 marzo 2017 sono respinti e le decisioni impugnate confermate.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
Non si attribuiscono spese ripetibili.
4.
Lo scritto del ricorrente del 12 dicembre 2017 è trasmesso per competenza
alla CSC.
5.
Comunicazione a:
– rappresentante del ricorrente (Raccomandata con avviso di
ricevimento)
– autorità inferiore (n. di rif. […]; Raccomandata; allegato: menzionato)
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata)
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Vito Valenti Marcella Lurà
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
C-2573/2017, C-2612/2017
Pagina 32
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e
segg. e 100 LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono
consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta
svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più
tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono
contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed
essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte
ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere
allegati (art. 42 LTF).
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