Corte II I
C-2575/2007
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l l ' 8 d i c e m b r e 2 0 0 8
Giudici: Francesco Parrino (presidente del collegio),
Michael Peterli, Franziska Schneider,
Cancelliere: Dario Croci Torti
A._______,
patrocinato dall'avvocato Salvatore Maurizio Curcio,
via Luigi Sturzo 52, IT-95131 Catania, presso
Avv. Mauro Colombo, via F. Pelli n. 7, 6900 Lugano,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
assicurazione invalidità (decisione del 2 marzo 2007).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-2575/2007
Fatti:
A.
A._______, cittadino italiano, nato il , ha lavorato in Svizzera dal
1987, solvendo regolari contributi all'assicurazione svizzera per la
vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (AVS/AI) a partire da quell'anno. Dal
novembre 1992, era alle dipendenze della ditta B. di Noranco in qualità
di parchettista (pavimentatore). In data 1° giugno 2002, il nominato ha
subito un infortunio domestico, scivolando (a causa di un cedimento al
ginocchio sinistro) sulle scale e picchiando le ginocchia. L'Istituto
nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI/SUVA)
ha assunto il caso. La visita medica circondariale del 15 ottobre 2002
ha evidenziato la diagnosi di lievi disturbi funzionali del ginocchio
sinistro su base di una gonartrosi del compartimento mediale
preesistente, stato dopo contusione del ginocchio sinistro il 1° giugno
2002, stato dopo meniscectomia totale mediale 20 anni prima, rottura
parziale del legamento sinistro crociato anteriore secondo la MRI del
29 luglio 2002. L'interessato aveva già ripreso a lavorare a metà tempo
il 2 agosto 2002 e a tempo pieno il 19 settembre successivo e, in
questa visita, veniva confermata l'abilità al lavoro a tempo pieno come
parchettista.
Nel febbraio 2003, A._______ ha annunciato all'INSAI/SUVA una
ricaduta dell'infortunio menzionato, consistente in una ricomparsa di
dolori soprattutto al ginocchio sinistro. Dopo la visita dal medico di
circondario del 20 febbraio 2003, l'INSAI/SUVA, con lettera del 24
febbraio 2003, ha rifiutato prestazioni assicurative per carenza di
correlazione probabile con l'infortunio del giugno 2002.
L'interessato si è annunciato all'assicurazione malattia “Vodese”, la
quale ha fatto allestire una perizia dal Dott. Simoni, specialista in
malattia infortunistica. Nella sua relazione del 15 settembre 2003, lo
specialista, dopo aver sostanzialmente ripreso la diagnosi
dell'INSAI/SUVA ha affermato che il paziente non potrebbe più
svolgere il suo precedente lavoro di parchettista e s'imporrebbe una
riqualifica professionale.
B.
In data 3 maggio 2005, A._______ ha formulato una domanda volta al
conseguimento di una prestazione dell'assicurazione svizzera per
l'invalidità.
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L'Ufficio AI del Cantone Ticino ha acquisito ad atti il questionario del
datore di lavoro dal quale risulta che il dipendente non ha più lavorato
dopo il 17 gennaio 2003 ed è stato licenziato con effetto dal 18
gennaio 2005.
L'amministrazione ha acquisito ad atti il rapporto medico della Dott.ssa
Cocchiara (medico curante), la quale attesta una gonartrosi
compartimentale mediale a sinistra su esiti di meniscectomia totale,
condropatia patellare bilaterale (più a sinistra) di III grado o superiore,
rottura parziale del ligamento crociato anteriore ginocchio sinistro ed
ha ritenuto il paziente invalido in misura completa.
Il caso è stato sottoposto al servizio medico regionale (SMR) che,
nella relazione del 29 settembre 2006 (Dott. Erba), ha ritenuto valide le
considerazioni del Dott. Simoni ed ha considerato il paziente
totalmente abile in attività sostitutive con pesi fino a 30 Kg, senza
posizione accovacciata prolungata.
L'incarto è stato inviato al Consulente in integrazione professionale
(CIP). Nel suo rapporto del 5 gennaio 2007, il CIP ha constatato che
all'insorgente sono ancora proponibili diverse attività nel settore
secondario e terziario senza compromissione notevole della capacità
di guadagno. Egli non presenta dunque una sufficiente perdita di
guadagno (almeno del 20%) per giustificare l'assegnazione di
provvedimenti integrativi. Nel calcolo comparativo dei redditi, il CIP
valuta al 3% la perdita di guadagno dell'interessato.
C.
Con progetto di decisione del 17 gennaio 2007, l'Ufficio AI cantonale
ha comunicato a A._______ che la richiesta di prestazioni sarebbe
stata respinta per carenza d'incapacità di guadagno di livello
pensionabile.
Con scritto del 14 febbraio 2007, A._______, rappresentato dall'avv.
Curcio, contesta tale progetto rimproverando il fatto che
l'accertamento medico sarebbe lacunoso e non attualizzato.
L'UAI cantonale non ha ritenuto determinanti tali osservazioni.
Pertanto, mediante decisione del 2 marzo 2007, l'Ufficio
dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero
(UAIE) ha respinto la domanda di prestazioni.
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D.
Con il ricorso depositato il 6 aprile 2007, A._______, sempre
rappresentato dall'avv. Curcio, chiede, sostanzialmente, l'annullamento
del summenzionato provvedimento amministrativo e, di conseguenza,
il riconoscimento del suo diritto a prestazioni assicurative. L'insorgente
chiede inoltre che venga esperita una nuova perizia medica.
Nella sua risposta ricorsuale del 24 maggio 2007, l'Ufficio AI cantonale
propone la reiezione dell'impugnativa con argomenti di cui, per quanto
occorra, si riferirà nei considerandi in diritto del presente giudizio.
Nelle sue osservazioni del 31 maggio 2007, anche l'UAIE propone la
reiezione del ricorso.
E.
Dopo aver preso atto delle risposte delle rispettive amministrazioni,
l'avv. Curcio, con scritto del 12 luglio 2007, ha ribadito l'intenzione del
proprio assistito di mantenere il ricorso. In un secondo tempo, la parte
ricorrente ha prodotto un referto d'esame ortopedico approfondito del
14 settembre 2007, nel quale il Dott. Finistauri ritiene il paziente affetto
da una grave forma di artrosi secondaria del ginocchio sinistro
debilitante in modo non valutato dall'esperto.
Ricevuta la replica, l'amministrazione ha sottoposto gli atti al Dott.
Erba, del SMR, il quale, nella sua relazione del 4 ottobre 2007, ha
affermato che il rapporto in questione contiene riferimenti radiologici
del 2002 e non apporterebbe novità diagnostiche e/o valetudinarie.
Nella duplica del 5 ottobre 2007, l'UAI cantonale si riconferma nelle
sue precedenti conclusioni, come pure l'UAIE (osservazioni del 15
ottobre 2007).
F.
Con decisione incidentale del 22 ottobre 2007, il Tribunale
amministrativo federale ha invitato la parte ricorrente a voler versare
un anticipo di Fr. 300.-, corrispondente alle presunte spese
processuali. Parimenti, per conoscenza, sono state inviate
all'insorgente copie delle rispettive dupliche amministrative con copia
del parere del Dott. Erba.
L'anticipo richiesto è stato regolarmente versato il 14 novembre 2007.
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Diritto:
1.
Riservate le eccezioni di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005
sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), il Tribunale
amministrativo federale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF, i ricorsi
contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20
dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021)
emanate dalle autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF. In
particolare, le decisioni rese dall'UAIE concernenti l'assicurazione per
l'invalidità possono essere portate innanzi al TAF conformemente
all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale del 19 giugno 1959
sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS 831.20).
2.
2.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i
suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del
21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che
regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il
Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971
relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori
subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano
all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il
corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n°
574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del
Regolamento n° 1408/71, RS 0.831.109.268.11). Si tratta di una
normativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data
dal 1° giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della
parità di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro
della Comunità europea ed i cittadini svizzeri (art. 3 e 6 del
Regolamento CEE n° 1408/71).
2.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri
della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono
sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora
il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui
l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni
contrarie, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle
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condizioni di ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono
regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4).
2.3 L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella
presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione
europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio
del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo
1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
3.
3.1 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA la procedura in materia di
assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è
applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale
del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1
LAI le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per
l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la presente legge non
preveda espressamente una deroga.
3.2 Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato
dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse
degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione.
Queste condizioni sono adempiute nella specie.
3.3 Il ricorso è tempestivo e rispetta i requisiti minimi prescritti dalla
legge (art. 60 LPGA e 52 PA). Il gravame è dunque ricevibile, nulla
ostando all'esame del merito dello stesso.
4.
Ai fini del presente giudizio occorre altresì preliminarmente precisare,
con particolare riferimento al diritto materiale, che, dal profilo
temporale, non trovano applicazione le modifiche della LAI del 6
ottobre 2006 entrate in vigore dal 1° gennaio 2008 (5a revisione della
LAI). Di seguito vengono quindi citate le disposizioni della LAI e della
LPGA nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2007.
5.
Il ricorrente ha presentato la richiesta di rendita il 3 maggio 2005. In
deroga all'art. 24 LPGA, l'art. 48 cpv. 2 LAI precisa che, se l'assicurato
si annuncia più di dodici mesi dopo la nascita del diritto, le prestazioni
possono essere assegnate soltanto per i 12 mesi precedenti la
richiesta. In concreto, lo scrivente Tribunale amministrativo federale
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può quindi limitarsi ad esaminare se il ricorrente avesse diritto ad una
rendita il 3 maggio 2004 (ossia 12 mesi precedenti la presentazione
della domanda), oppure se un diritto alla rendita sia sorto tra tale data
ed il 2 marzo 2007, data dell'impugnata decisione impugnata. Il giudice
delle assicurazioni sociali analizza, infatti, la legalità della decisione
impugnata, in generale, secondo lo stato di fatto esistente al momento
in cui la decisione in lite è stata resa (DTF 130 V 445 consid. 1.2 e
1.2.1).
6.
Per avere diritto ad una rendita dell'assicurazione invalidità svizzera,
un cittadino italiano deve adempiere cumulativamente le seguenti
condizioni: essere invalido ai sensi della legge svizzera ed aver
versato contributi all'AVS/AI svizzera durante un anno intero almeno
(art. 36 cpv. 1 LAI).
Il ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI svizzera durante più di un
anno intero in totale e, pertanto, adempie la condizione della durata
minima di contribuzione, alla quale la legge subordina l'erogazione di
una rendita. Rimane ora da esaminare se sia invalido ai sensi di legge.
7.
7.1 In base all'art. 8 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al
guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga
durata. L'art. 4 LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad
infermità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma
stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e
gravità, motiva il diritto alla singola prestazione.
7.2 L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per
almeno il 70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%,
ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto
di rendita se è invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 1 LAI). In
seguito all'entrata in vigore dell'Accordo bilaterale, la limitazione
prevista dall'art. 28 cpv. 1ter LAI, secondo il quale le rendite per un
grado d'invalidità inferiore al 50% sono versate solo ad assicurati che
sono domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA),
non è più applicabile quando l'assicurato è cittadino dell'UE e vi
risiede.
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7.3 Il diritto alla rendita, secondo l'art. 29 cpv. 1 LAI, nasce, al più
presto, nel momento in cui l'assicurato presenta un'incapacità
permanente di guadagno pari almeno al 40% (lettera a), oppure
quando egli è stato per un anno e senza notevoli interruzioni,
incapace al lavoro per almeno il 40% in media (lettera b). La prima
lettera si applica allorché lo stato di salute dell'assicurato si è
stabilizzato; la seconda se lo stato di salute è labile, vale a dire
suscettibile di evolvere verso un miglioramento od un peggioramento
(DTF 121 V 264, 111 V 21 consid. 2b).
7.4 Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o
parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di
compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel
campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata
possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in
un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al
guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o
parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro
equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla
salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto
l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente
esigibili.
8.
8.1 Dopo l'infortunio del 1° giugno 2002, l'interessato ha ripreso a
lavorare nell'agosto successivo a metà tempo e poi a tempo pieno dal
19 settembre, ma nel gennaio 2003, a causa di insistenti dolori alle
ginocchia, ha definitivamente smesso la propria attività.
8.2 La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere
giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b; 110 V
275, 105 V 207). In base all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio
dell'art. 28 cpv. 2 LAI, per valutare il grado d'invalidità, il reddito che
l'assicurato potrebbe conseguire esercitando l'attività ragionevolmente
esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale esecuzione di
provvedimenti d'integrazione (reddito da invalido), tenuto conto di una
situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il
reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato
invalido (reddito da valido). In altri termini l'assicurazione svizzera per
l'invalidità risarcisce soltanto la perdita economica che deriva da un
danno alla salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la
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malattia o la conseguente incapacità lavorativa (metodo generale del
raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p.
84).
In carenza di documentazione economica, la documentazione medica
costituisce un importante elemento di giudizio per determinare quali
lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato, ma non
spetta al medico graduare il tasso d'invalidità dell'assicurato (DTF 114
V 314, 105 V 158). Infatti, per costante giurisprudenza le certificazioni
mediche possono costituire importanti elementi d'apprezzamento del
danno invalidante, allorché permettono di valutare l'incapacità
lavorativa e di guadagno dell'interessato in un'attività da lui
ragionevolmente esigibile (DTF 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid.
3c).
Inoltre, perché un rapporto medico abbia valore probatorio è
determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti
litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutte le
affezioni di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza
dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle
correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le
conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (DTF 125 V
352, 122 V 160).
9.
9.1 Dalla documentazione ad atti si evince che l'assicurato soffre di
gonalgia destra con segni degenerativi compartimentali mediali,
gonartrosi compartimentale mediale su esiti di meniscectomia totale di
20 anni prima, segni di condropatia patellare bilaterale
prevalentemente a sinistra (cfr., segnatamente, il rapporto del Dott.
Simoni del 15 settembre 2003). Il Dott. Finistauri, autore della
relazione ortopedica esibita in sede di replica, ritiene una grave forma
di artrosi secondaria del ginocchio sinistro.
9.2 Giova ricordare che le affezioni in oggetto debbono, dal profilo
giuridico, essere esaminate alla luce dell'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI.
Trattasi, infatti, di malattie che, per costante giurisprudenza, sono da
configurare non già di carattere permanente (cioè di natura
consolidata o irreversibile), bensì patologico-labile, ossia suscettibili di
migliorare o peggiorare.
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Ne discende che, in mancanza di uno stato di salute sufficientemente
stabilizzato, è inapplicabile la prima lettera dell'art. 29 cpv. 1 LAI, per
cui può entrare in considerazione solo la seconda lettera della citata
norma legale, la quale prevede un termine d'attesa di un anno.
Pertanto, il ricorrente potrebbe pretendere una rendita
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità solo a partire dal momento in
cui ha subito, senza interruzione notevole, un'incapacità lavorativa
media del 40% almeno durante un anno.
10.
10.1 Per quanto concerne le conseguenze invalidanti delle
menzionate affezioni, l'amministrazione si è sostanzialmente fondata
sul parere del Dott. Simoni che, il 15 settembre 2003, si era
pronunciato per il conto dell''assicurazione Vodese. Vero è, come
osserva il rappresentante del ricorrente, che tale referto risale a 5 anni
or sono e la stessa amministrazione, dopo la domanda di rendita
presentata nel maggio 2005, non ha ritenuto opportuno aggiornare la
situazione sanitaria. Questo modo di procedere sarebbe stato
censurato da parte di questo tribunale se non fosse pervenuta la
perizia del Dott. Finistauri del 13 settembre 2007, ove, nella sostanza,
si fa stato di una situazione oggettiva quasi identica a quella presente
nel 2003. Il medico dell'UAIE, Dott. Erba (SMR) già chiamato a
pronunciarsi in sede d'istruttoria e in sede di replica dopo il deposito
delle perizia del Dott. Finistauri, non nega la patologia alle ginocchia.
Egli annota che l'atrofia muscolare descritta è rimasta invariata come
pure la deviazione assiale del ginocchio; sono assenti sia versamenti
articolari che ipertermie locali, fattori che parlerebbero in favore di
un'artrosi attivata che normalmente limita la funzionalità articolare.
Unici fattori che parlano in favore di un peggioramento, osserva il Dott.
Erba, sono la riduzione minima dei gradi massimi di mobilità articolare
e la deambulazione che presenterebbe una modesta zoppia. Per il
resto, l'assicurato, ancora in giovane età, si presenta in buone
condizioni generali di salute.
Ora, in queste condizioni, è sempre escluso che l'assicurato possa
riprendere la sua precedente attività di parchettista od ogni altro lavoro
che richieda posizioni incompatibili con la sua patologia delle
ginocchia o lunghi e/o difficili spostamenti a piedi. L'interessato può
invece ancora svolgere, in misura completa, attività leggere e/o
sedentarie come quelle descritte nel rapporto del CIP del 5 gennaio
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2007, ossia nel settore della costruzione, quella di autista di veicoli
leggeri, magazziniere addetto al controllo di materiale; nel settore
secondario, lavori in industria metallurgica leggera, nella meccanica,
nella farmaceutica, operaio controllore di macchine di produzione
automatica, addetto alle riparazioni di piccoli oggetti, ecc.; nel settore
terziario, addetto all'incasso, venditore all'interno di piccoli centri di
vendita, consulente in centri di “Hobbystica” e “Fai da te”, oppure lavori
di sorveglianza.
10.2 Il collegio giudicante, sulla scorta dei pareri medici menzionati e
dopo analisi della documentazione oggettiva ad atti, può, in linea di
massima, condividere il parere espresso dal Dott. Erba non smentito,
nella sostanza, dal rapporto del Dott. Finistauri. L'interessato potrebbe
svolgere attività di ripiego in misura completa.
Occorre pertanto esaminare se, nell'ambito di attività di sostituzione,
l'insorgente presenta un'incapacità di guadagno di rilievo.
11.
11.1 L'invalidità è determinata stabilendo il rapporto fra il reddito del
lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo la manifestazione
dell'invalidità e dopo l'esecuzione d'eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa, ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali del mercato del lavoro, e il reddito
che potrebbe conseguire se non fosse diventato invalido (art. 16
LPGA).
11.2 L'amministrazione ha considerato (calcolo effettuato il 5 gennaio
2007) quale salario privo d'invalidità, quello conseguibile nel 2004
come parchettista, ossia Fr. 58'985.-.
Quale reddito da invalido l'UAI ha ritenuto quello ottenibile in attività di
tipo leggero non qualificate (commercio al dettaglio, operaio non
qualificato, cassiere, ecc.). Queste attività comportano un salario
medio mensile (2004) di Fr. 4'588.- calcolato statisticamente su 40 ore.
Occorre dapprima riportarlo su un orario di 41,6 ore (settimanali), ciò
che comporta un introito di Fr. 4'771.52 al mese e Fr. 57'258.- all'anno.
Questo guadagno teorico potrebbe essere ridotto per tenere conto dei
fattori personali dell'assicurato (DTF 126 V 75), quali età, handicap. La
ridizione massima ammessa anche dalla giurisprudenza è del 25%. Il
CIP non ha operato alcuna deduzione vista la giovane età
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dell'assicurato (40 anni nel 2004, anno di riferimento). Tale parere può
essere condiviso, visto anche che il complesso patologico è limitato
alle ginocchia. Il confronto fra un reddito privo d'invalidità di
Fr. 58'895.-, con quello dopo l'insorgere dell'invalidità di Fr. 57'258.-,
causa una perdita di guadagno del 2,93%, tasso che esclude il
riconoscimento del diritto ad una rendita dell'assicurazione svizzera
per l'invalidità.
Abbondanzialmente si osserva che l'assicurato non attingerebbe il
livello pensionabile nemmeno nell'ipotesi in cui si dovesse ammettere
un tasso di riduzione (massimo) per fattori personali del 25%.
12.
L'amministrazione ha esaminato anche il diritto ad eventuali
provvedimenti d'integrazione dal momento che questi sono prioritari
rispetto alla rendita (DTF 126 V 241 consid. 5, 108 V 210 consid. 1d).
12.1 Giusta l'art. 8 LAI, le persone invalide o minacciate da
un'imminente invalidità hanno diritto ai provvedimenti d'integrazione
necessari ed atti a ripristinare, conservare o migliorare la capacità di
guadagno o la capacità di svolgere le mansioni consuete. Giusta l'art.
17 LAI, l'assicurato ha diritto alla formazione in una nuova attività
lucrativa, se la sua invalidità esige la riformazione professionale e se
con questa la capacità di guadagno può essere presumibilmente
conservata o migliorata, in misura essenziale; la nuova formazione
nella professione esercitata anteriormente è parificata alla formazione
in una nuova attività lucrativa. La dottrina definisce la riformazione
come la somma dei provvedimenti d'integrazione professionale che
sono necessari ed adeguati per procurare all'assicurato una possibilità
di guadagno equivalente circa a quella che gli offriva la precedente
attività (ULRICH MEYER-BLASER, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum
IVG, Zurigo 1997, ad art. 8). La nozione di equivalenza si riferisce non
tanto al livello di formazione, ma alla capacità di guadagno che ci si
può attendere dalla riformazione. Di principio l'interessato ha diritto
alle misure necessarie ed appropriate ma non alle migliori per la sua
reintegrazione (DTF 124 V 108 consid. 2a con i rif., 122 V 79, 121 V
260). Inoltre il diritto a provvedimenti d'integrazione professionale
nasce quando la perdita di guadagno raggiunge il 20% almeno (DTF
124 V 110).
12.2 Nel caso concreto, le condizioni poste dall'art. 17 LAI per il
riconoscimento di un diritto alla riformazione professionale non sono
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adempiute. Infatti, il CIP ha rilevato che la perdita di guadagno in
attività di sostituzione è del 3%.
13.
13.1 In tali circostanze, il ricorso deve essere respinto e l'impugnata
decisione confermata.
13.2 Le spese processuali, ammontanti a Fr. 300.-, sono poste a
carico del ricorrente e vengono compensate con l'anticipo versato il 14
novembre 2007.
13.3 Visto l'esito del ricorso, non si assegnano indennità per spese
ripetibili alla parte soccombente.
Per quel che concerne l'UAIE, le autorità federali non hanno diritto ad
un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 del regolamento del 21
febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al
Tribunale amministrativo federale (TS-TAF, RS 173.320.2).
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C-2575/2007
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di Fr. 300.-, sono poste a carico del ricorrente.
Esse sono computate con l'anticipo spese di Fr. 300.-.
3.
Non si assegnano indennità per spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
- rappresentante del ricorrente (atto giudiziario)
- autorità inferiore (n. di rif. 706.64.312.253)
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Francesco Parrino Dario Croci Torti
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e
segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17
giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le
conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere
firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono
essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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