Corte II I
C-2581/2008
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 1 2 s e t t e m b r e 2 0 0 8
Giudice: Francesco Parrino;
Cancelliere: Dario Croci Torti
A._______,
rappresentato dal Patronato INAPA, via Don Gnocchi 3,
IT-73040 Acquarica del Capo,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore
assicurazione invalidità (decisione del 30 gennaio 2008).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-2581/2008
Ritenuto in fatto e considerato in diritto che:
con decisione del 30 gennaio 2008, l'Ufficio dell'assicurazione per
l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha comunicato al
Patronato INAPA di Acquarica del Capo, regolare rappresentante di
A._______, cittadino italiano, nato il , che la sua richiesta del 6 ottobre
2005 volta al conseguimento di una rendita dell'assicurazione svizzera
per l'invalidità era stata respinta per carenza d'invalidità di livello
pensionabile;
in data 17 aprile 2008, A._______, sempre rappresentato dal
Patronato INAPA, ha interposto ricorso contro detta decisione dinanzi
al Tribunale amministrativo federale;
nelle sue osservazioni ricorsuali del 18 giugno 2008, l'UAIE ha
proposto che il gravame sia dichiarato inammissibile, in quanto, in
base alla ricerca postale, la decisione litigiosa è stata consegnata al
destinatario l'11 febbraio 2008 (doc. 51) ed il ricorso del 17 aprile 2008
non rispetterebbe il termine di 30 giorni previsto dalla legge;
con ordinanza del 24 giugno 2008, il TAF ha invitato la parte ricorrente
a volersi pronunciare in merito alla risposta dell'amministrazione, entro
30 giorni dalla ricezione dell'ordinanza stessa;
l'interpellato non ha tuttavia replicato;
giusta l’art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale del
17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) il Tribunale amministrativo federale
giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 della legge
federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA,
RS 172.021), riservate le eccezioni previste all’art. 32 LTAF;
sono considerate autorità inferiori quelle di cui agli art. 33 e 34 LTAF;
in particolare, le decisioni rese dall'UAIE in materia d'invalidità
possono essere impugnate dinanzi al Tribunale amministrativo
federale, conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale
sull'assicurazione per l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20);
giusta l’art. 60 della legge federale sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA, RS 830.1), applicabile
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nella fattispecie, il ricorso dev’essere depositato entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione impugnata;
giusta l'art. 39 LPGA, le richieste scritte devono essere consegnate
all'assicuratore, oppure a lui indirizzate, a un ufficio postale svizzero o
a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi
l'ultimo giorno del termine;
se il il termine è computato in giorni o in mesi e deve essere notificato
alle parti, inizia a decorrere il giorno dopo la notificazione (art. 38 cpv.
1 LPGA);
se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito, senza sua
colpa, di agire entro il termine stabilito, lo stesso è restituito, sempre
che l'interessato lo domandi adducendone i motivi entro 30 giorni dalla
cessazione dell'impedimento e compia l'atto omesso (art. 41 LPGA);
secondo quanto emerge dagli atti, nella fattispecie la decisione
impugnata è stata notificata al Patronato INAPA di Acquarica del Capo,
l'11 febbraio 2008, sicché il termine di ricorso è scaduto il 12 marzo
successivo;
non sussiste alcun motivo ai sensi dell'art. 41 LPGA per restituire il
termine ricorsuale, la parte ricorrente non avendo preso posizione in
merito alla proposta di irricevibilità formulata dall'amministrazione nelle
sue osservazioni responsive del 18 giugno 2008;
il ricorso, inoltrato il 17 aprile 2008 (data del timbro postale), è tardivo
e di conseguenza inammissibile;
giusta l'art. 23 cpv. 1 lett. b LTAF, il giudice unico pronuncia la non
entrata nel merito su impugnazioni manifestamente inammissibili;
non vengono prelevate spese processuali;
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
Comunicazione a:
- rappresentante del ricorrente (raccomandata A/R)
- autorità inferiore (n. di rif. )
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna
Il giudice unico: Il cancelliere:
Francesco Parrino Dario Croci Torti
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e
segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17
giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono contenere le
conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere
firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono
essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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