Corte III
C-2597/2007
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Sentenza del 13 luglio 2007
Composizione: Giudici Francesco Parrino (Presidente del collegio), Stefan
Mesmer ed Eduard Achermann; Cancelliere: Dario Croci Torti
A._______, ricorrente, rappresentato dal Patronato INAS, Via della Posta, 6600
Locarno,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti
all'estero (UAIE), avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211
Ginevra 2, autorità inferiore
concernente la decisione del 9 marzo 2007 in materia di prestazioni
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2ritenuto in fatto e considerando in diritto che:
mediante decisione del 9 marzo 2007, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità
per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha comunicato al Patronato INAS di
Locarno, regolare rappresentante di A._______, cittadino italiano, nato il x., che,
in esito a procedura di revisione, la rendita intera dell'assicurazione svizzera per
l'invalidità di cui era al beneficio dal 1° luglio 2002 sarebbe stata soppressa dal
1° maggio 2007;
con atto del 4 aprile 2007, consegnato alla posta l'11 aprile successivo,
l'assicurato, sempre rappresentato dal Patronato INAS, ha tempestivamente
impugnato detto provvedimento amministrativo, chiedendo, sostanzialmente, il
ripristino del suo diritto alla rendita intera AI;
il ricorrente ha prodotto, in un primo tempo un rapporto medico del 4 dicembre
2006 del Dott. P. nel quale si accenna, fra l'altro, ad un decadimento generale
con sintomatologia ansio-depressiva e, in un secondo tempo, un rapporto del
Dott. L. del 30 aprile 2007 ove si fa stato di una sindrome vertiginosa;
ricevuta l'impugnativa, l'amministrazione ha sottoposto gli atti al proprio servizio
medico, il quale, nella sua relazione del 12 giugno 2007, ha annotato che il caso
richiede una rivalutazione specialistica approfondita presso il SAM di Bellinzona;
nelle sue osservazioni ricorsuali del 14 giugno 2007, l'Ufficio AI del Cantone
Ticino propone l'accoglimento dell'impugnativa ed il rinvio degli atti perché
possa approfondire l'indagine dal punto di vista medico; questa soluzione è
stata condivisa dall'UAIE nella sua risposta del 22 giugno 2007;
con ordinanza del 28 giugno 2007, il Giudice istruttore ha trasmesso alla parte
ricorrente, per conoscenza, le risposte delle rispettive amministrazioni ed altra
documentazione di rilievo; nel contempo ha comunicato alle parti la
composizione del collegio giudicante;
a tutt'oggi non sono pervenute domande di ricusazione;
in virtù dell'art. 31 della Legge sul Tribunale amministrativo federale del 17
giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo tribunale giudica i ricorsi contro le
decisioni ai sensi dell'art. 5 della Legge federale sulla procedura amministrativa
del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) emanate dalle autorità menzionate agli
art. 33 e 34 LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32;
in particolare, le decisioni rese dall'UAIE concernenti l'assicurazione per
l'invalidità possono essere portate innanzi al TAF conformemente all'art. 69 cpv.
1 lett. b della Legge federale su l'assicurazione per l'invalidità del 19 giugno
1959 (LAI, RS 831.20);
la Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6
ottobre 2000 (LPGA, RS 830.1) è entrata in vigore il 1° gennaio 2003 ed ha
comportato la modifica di numerose disposizioni legali, segnatamente
nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità;
secondo l'art. 2 LPGA le disposizioni di questa legge sono applicabili alle
3assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione federale, se e per quanto le
singole leggi sulle assicurazioni sociali lo prevedano; inoltre, l'art. 1 LAI
stabilisce che le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per
l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la presente legge non preveda
espressamente una deroga;
ai sensi dell'art. 59 LPGA e dell'art. 48 cpv. 1 PA, ha diritto di ricorrere chiunque
è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse
degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione; queste
condizioni sono adempiute nella specie;
il ricorso è stato introdotto nei termini e nella forma prescritti dalla legge (art.
60 LPGA e 52 PA), è pertanto necessario entrare nel merito;
ora, al modo di procedere proposto dall'amministrazione è opportuno prestare
adesione visto che l'indagine medica specialistica appare indispensabile, i pareri
essendo in contrasto fra di loro (sull'accertamento inesatto o incompleto dei fatti
giuridicamente rilevanti cfr. art. 49 b PA);
è quindi indispensabile eseguire quanto richiesto per determinare lo stato di
salute effettivo di A._______ e per esaminare in maniera più dettagliata se
quest'ultimo possa ancora esercitare un'attività lucrativa e, se del caso, in quale
misura;
in tali circostanze il ricorso deve essere parzialmente accolto, la decisione
impugnata annullata e la causa rinviata all'ufficio AI intimato in virtù dell'art.
61 PA, perché completi l'istruttoria;
non vengono prelevate spese (art. 63 cpv. 2 PA);
in base all'art. 64 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso tutto o in parte,
può assegnare al ricorrente un'indennità per le spese indispensabili e
relativamente elevate che ha sopportato;
nel caso in esame, vista la memoria di ricorso ed i certificati medici esibiti, si
giustifica riconoscere alla parte ricorrente un'indennità per spese ripetibili di
Fr. y.--, da porre a carico dell'Ufficio AI intimato;
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è parzialmente accolto nel senso che, annullata la decisione
impugnata del 9 marzo 2007, l'incarto è rinviato all'Ufficio
dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero,
Ginevra, affinché completi l'istruttoria ai sensi dei considerandi e statuisca
di nuovo.
2. Non si percepiscono spese.
3. Alla parte ricorrente viene riconosciuta un'indennità per spese ripetibili di
4Fr. y.--, la quale viene posta a carico dell'Ufficio dell'assicurazione per
l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero.
4. Comunicazione:
- al rappresentante del ricorrente (raccomandata AG)
- all'autorità inferiore (n. di rif. ; raccomandata)
- all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (raccomandata)
Rimedi di diritto
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico
al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni
dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale
federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono contenere le
conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione
impugnata e – se in possesso della parte – i documenti indicati come mezzi di prova
devono essere allegati (art. 42 LTF).
Il Presidente del collegio: Il Cancelliere:
Francesco Parrino Dario Croci Torti
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