B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-2607/2013
S e n t e n z a d e l 2 7 m a g g i o 2 0 1 3
Composizione
Giudice Vito Valenti (giudice unico),
cancelliera Marcella Lurà.
Parti
A._______,
ricorrente,
contro
Cassa svizzera di compensazione (CSC),
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (decisione su
opposizione del 27 marzo 2013).
C-2607/2013
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Fatti:
A.
A.a A._______, cittadino italiano, nato il (…), celibe, ha formulato in data
25 gennaio 2012 una richiesta volta all'ottenimento di una rendita dell'as-
sicurazione svizzera per la vecchiaia (doc. 5 pag. 1), indicando di avere
lavorato in svizzera da marzo del 1966 a dicembre del 1970 (doc. 5 pag.
12). Ha esibito in particolare copia del certificato di assicurazione AVS/AI,
del permesso per stagionali di tipo A rilasciato dalla competente autorità
del Cantone B._______ il 24 aprile 1970 e valido sino al 26 dicembre
1970 e dei fogli paga del 24 aprile, 8 e 22 maggio e 5 giugno 1970 (doc.
6, 8 pag. 1 e 9 pag. 1).
A.b Nel corso dell'istruttoria, la Cassa svizzera di compensazione (CSC)
ha in particolare assunto agli atti gli estratti del conto individuale dell'inte-
ressato (doc. 15 e 16). Da questi ultimi risultano tre iscrizioni per un'attivi-
tà svolta dall'assicurato presso la ditta C._______ (v., per quanto attiene
al datore di lavoro del medesimo, doc. 19) nel 1966, 1967 e 1968, senza
indicazione del numero di mesi e con un salario complessivo rispettiva-
mente di fr. 10'700.--, fr. 13'825.-- e fr. 13'800.--. Dagli stessi emerge pure
che l'interessato ha lavorato in Svizzera nel 1969 (11 mesi).
B.
Con decisione del 20 febbraio 2012 (doc. 13), l'autorità inferiore ha deciso
di erogare in favore dell'interessato una rendita dell'assicurazione svizze-
ra per la vecchiaia di fr. 87.-- al mese dal 1° febbraio 2012. Detta rendita
è stata calcolata in base ad una durata di contribuzione di 3 anni e 9 me-
si, un reddito annuo medio di fr. 19'488.-- ed una scala delle rendite 3 (v.
doc. 10).
C.
C.a Con scritto del 12 marzo 2012 (doc. 14), l'interessato ha postulato "il
ricalcolo dell'importo assegnato(gli)" quale rendita di vecchiaia.
C.b Il 14 e 31 agosto 2012, lo stesso ha segnalato d'avere lavorato in
Svizzera dal 1966 al 1970 (doc. 28 pag. 2 e doc. 31 pag. 1). Ha esibito in
particolare copia del libretto per stranieri (permesso di tipo A), dei per-
messi per stagionali di tipo A rilasciati dalla competente autorità del Can-
tone B._______ rispettivamente il 22 marzo 1966, il 7 febbraio 1967, il 28
febbraio 1968, il 20 febbraio 1969 ed il 24 aprile 1970 (e delle relative as-
sicurazioni circa la concessione d'un permesso rilasciate rispettivamente
C-2607/2013
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il 29 novembre 1965, il 15 dicembre 1966, il 7 dicembre 1967, il 13 di-
cembre 1968 ed il 13 aprile 1970), delle lettere della ditta C._______ del
26 gennaio 1967, dell'11 gennaio 1968 e del 15 gennaio 1968 (recte
1969), dei fogli paga per i mesi da marzo a dicembre del 1966, da marzo
a giugno del 1967, da luglio a dicembre del 1968, da marzo a dicembre
del 1969 e da aprile a giugno del 1970, del contatto di lavoro per l'anno
1966 e dell'estratto del conto individuale della Cassa svizzera di compen-
sazione (doc. 28 pag. 3 a 61 e doc. 31 pag. 3 a 20).
C.c
C.c.a Nell'ambito della procedura di opposizione, la CSC ha in particolare
assunto agli atti l'estratto del conto individuale dell'interessato della Cas-
sa di compensazione del Cantone B._______. Dallo stesso risulta che
sono stati versati contributi all'assicurazione svizzera per la vecchiaia per
3 mesi nel 1970 per un'attività presso la ditta D._______ (doc. 46; v. an-
che doc. 35 pag. 1 e 45 pag. 1 e 6).
C.c.b Il 31 luglio 2012, l'Ufficio controllo abitanti del comune di
E._______ha riferito che l'interessato ha risieduto in quel comune al be-
neficio di un permesso stagionale (permesso di tipo A) dal 14 marzo al 16
dicembre 1966 (proveniente e partito per l'Italia), dal 30 gennaio al 18 di-
cembre 1967 (proveniente e partito per l'Italia), dal 19 febbraio al 20 di-
cembre 1968 (proveniente e partito per l'Italia), dal 14 febbraio al 20 di-
cembre 1969 (proveniente e partito per l'Italia) e dal 18 aprile al 14 luglio
1970 (proveniente e partito per l'Italia; doc. 21 pag. 2). L'Ufficio controllo
abitanti del comune di F._______ ha altresì segnalato che l'interessato
non risulta essersi annunciato presso detto comune (doc. 27 pag. 2).
D.
Nella decisione su opposizione del 27 marzo 2013 (doc. 51; v. anche doc.
52), l'autorità inferiore ha riconsiderato la propria decisione del 20 feb-
braio 2012 ed ha deciso di erogare in favore dell'interessato una rendita
dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia di fr. 116.-- al mese dal 1°
febbraio 2012 e di fr. 117.-- al mese dal 1° gennaio 2013. Detta rendita è
stata calcolata in base ad una durata di contribuzione di 4 anni, un reddito
annuo medio di fr. 19'488.-- dal 1° febbraio 2012 e di fr. 19'656.-- dal 1°
gennaio 2013 ed una scala delle rendite 4 (v. doc. 48).
C-2607/2013
Pagina 4
E.
E.a Il 2 maggio 2013, l'interessato ha interposto ricorso dinanzi al Tribu-
nale amministrativo federale contro la decisione su opposizione della
CSC del 27 marzo 2013 mediante il quale ha chiesto, sostanzialmente, il
riesame della decisione impugnata, segnatamente "dei calcoli pregressi
relativi agli anni 1966-1969 (dal momento che) la somma relativa alla
rendita in oggetto (fr. 117.-- mensili) è aumentata del 34,48% nonostante
l'incidenza sia dovuta dall'aggiunta di soli tre mesi lavorativi" (doc. TAF 1).
E.b Con lettera del 14 maggio 2013, questo Tribunale ha informato l'in-
sorgente d'avere ricevuto il gravame inoltrato il 2 maggio 2013 contro la
decisione su opposizione della CSC del 27 marzo 2013 e che lo stesso è
stato registrato con il numero di ruolo C-2607/2013 (doc. TAF 2).
F.
Il 15 maggio 2013, l'autorità inferiore ha prodotto, su richiesta di questa
Corte, copia degli atti dell'incarto della CSC (doc. TAF 3).
Diritto:
1.
1.1 Il Tribunale amministrativo federale esamina d'ufficio e con piena co-
gnizione la sua competenza (art. 31 e segg. della legge del 17 giugno
2005 sul Tribunale amministrativo federale [LTAF, RS 173.32]), rispetti-
vamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 133 I
185 consid. 2 e relativi riferimenti).
1.2 Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui
all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in com-
binazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 85bis cpv. 1 della legge federale
del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti
(LAVS, RS 831.10), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 della
legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA,
RS 172.021), rese dalla Cassa svizzera di compensazione.
1.3 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni
sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge
federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicura-
zioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAVS, le disposizioni
della LPGA sono applicabili all'assicurazione per la vecchiaia e per i su-
perstiti, sempre che la LAVS non deroghi alla LPGA.
C-2607/2013
Pagina 5
1.4 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e aven-
te un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modi-
fica (art. 59 LPGA), il ricorso – interposto tempestivamente e rispettoso
dei requisiti previsti dalla legge (art. 59 LPGA nonché art. 52 PA) – è am-
missibile.
2.
2.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la Confederazio-
ne svizzera e la Comunità europea ed i suoi Stati membri sulla libera cir-
colazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed
il relativo Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza
sociale, nonché il Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio del 14
giugno 1971 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai la-
voratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spo-
stano all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1), che si applica a
tutte le rendite il cui diritto sorge a far data dal 1° giugno 2002 o successi-
vamente e si sostituisce a qualsiasi convenzione di sicurezza sociale che
vincoli due o più Stati (art. 6 Regolamento), come pure il Regolamento
(CEE) n. 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione
del Regolamento n. 1408/71 (RS 0.831.109.268.11). L'art. 3 del regola-
mento (CEE) n. 1408/71 sancisce il principio della parità di trattamento tra
cittadini che risiedono in uno Stato membro della Comunità europea ed i
cittadini svizzeri.
2.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta nell'alle-
gato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri della Comu-
nità europea in materia di sicurezza sociale vengono sospesi a decorrere
dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora il medesimo campo sia
disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui l'Accordo, in particolare
l'Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale
(art. 8 ALC), non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della
procedura come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendi-
ta di vecchiaia o per i superstiti svizzera sono regolate dal diritto interno
svizzero.
2.3 L'art. 153a LAVS, nella versione in vigore fino al 31 marzo 2012, san-
cisce espressamente l'applicabilità nella presente procedura, trattandosi
di un cittadino che risiede nell'Unione europea, dell'ALC e dei Regola-
menti (CEE) n. 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 e (CEE) n.
574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Re-
golamento n. 1408/71. Peraltro, il 1° aprile 2012 sono entrati in vigore, nei
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rapporti tra la Svizzera e gli Stati membri dell'Unione Europea, i nuovi
Regolamenti (CE) n. 883/2004 e n. 987/2009 relativi al coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale, regolamenti che sostituiscono a partire da ta-
le date i Regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72, fermo restan-
do che sono di principio applicabili i regolamenti in vigore al momento del-
la realizzazione dei fatti determinanti.
3.
L'oggetto litigioso nella presente procedura ricorsuale è costituito dalla
questione di sapere se il calcolo dell'importo mensile della rendita di vec-
chiaia effettuato dall'autorità inferiore sia, o meno, corretto.
4.
4.1 Secondo l'art. 29 cpv. 1 LAVS, possono pretendere una rendita ordi-
naria di vecchiaia tutti gli aventi diritto ai quali possono essere computati
almeno un anno intero di reddito, di accrediti per compiti educativi o assi-
stenziali.
4.2 In particolare, e secondo il diritto svizzero di principio applicabile alla
fattispecie, il calcolo della rendita è determinato dagli anni di contribuzio-
ne, dai redditi dell'attività lucrativa nonché dagli accrediti per compiti edu-
cativi o d'assistenza tra il 1° gennaio successivo alla data in cui l'avente
diritto ha compiuto i 20 anni e il 31 dicembre che precede l'insorgere
dell'evento assicurato (art. 29bis cpv. 1 LAVS). Peraltro, ai sensi dell'art.
30bis LAVS e dell'art. 53 cpv. 1 dell'ordinanza del 31 ottobre 1947 sull'as-
sicurazione per la vecchiaia e i superstiti (OAVS, RS 831.101), per il cal-
colo delle rendite, l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali allestisce ta-
vole delle rendite il cui uso è obbligatorio.
4.3
4.3.1 L'art. 29 cpv. 2 LAVS precisa che le rendite ordinarie sono assegna-
te in forma di rendite complete agli assicurati che hanno un periodo di
contributo completo e di rendite parziali agli assicurati che hanno un pe-
riodo di contributo incompleto. Il periodo di contributo è completo se una
persona presenta lo stesso numero di anni di contribuzione degli assicu-
rati della sua classe di età (art. 29ter cpv. 1 LAVS). Sono considerati anni
di contribuzione i periodi durante i quali una persona ha pagato i contribu-
ti, durante i quali il suo coniuge ha versato almeno il doppio del contributo
minimo e durante i quali possono essere computati accrediti per compiti
educativi o d'assistenza (art. 29ter cpv. 2 LAVS). Quando la durata di con-
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Pagina 7
tribuzione è incompleta ai sensi dell'art. 29ter LAVS, i periodi di contribu-
zione compiuti prima del 1° gennaio che segue il compimento dei venti
anni, sono computati ai fini di colmare successive lacune contributive (art.
52b OAVS).
4.3.2 Per ogni assicurato obbligato a pagare i contributi, è tenuto un con-
to individuale, sul quale sono annotate le indicazioni necessarie al calcolo
delle rendite ordinarie (art. 30ter cpv. 1 LAVS). L'art. 140 cpv. 1 lett. d ed e
OAVS stabilisce che la registrazione nel conto individuale dell'assicurato
comprende l'anno di contribuzione e la durata contributiva in mesi nonché
il reddito annuo in franchi.
4.3.3 Al fine di determinare il periodo di contribuzione per gli anni 1948-
1968, la giurisprudenza ha sviluppato la prassi per cui, quando non è
possibile stabilire con certezza la durata dei singoli periodi di contribuzio-
ne, essi devono essere stabiliti usando le tavole relative alla loro determi-
nazione per gli anni 1948-1968 (cfr. sentenza del Tribunale federale H
133/06 del 25 settembre 2007 nonché I 524/02 del 25 novembre 2002 e
relativi riferimenti). In effetti, per il periodo anteriore al 1° gennaio 1969, i
conti individuali non comprendono l'indicazione della durata contributiva
in mesi.
4.3.4 Secondo giurisprudenza, nel caso in cui sia documentato che lo
straniero beneficiava di un permesso C (permesso di domicilio), oppure di
un permesso B (permesso di dimora annuale), deve essere ritenuta una
durata contributiva completa, con la conseguenza che il beneficiario di un
simile permesso deve essere considerato persona assicurata per la dura-
ta di validità del permesso medesimo, sempre che abbia versato il contri-
buto annuo minimo (cfr. l'art. 28 e l'art. 50 OAVS). Per contro, tale princi-
pio non è applicabile al lavoratore che è stato autorizzato a soggiornare in
qualità di stagionale con un permesso di tipo A (sentenza del Tribunale
federale I 524/02 del 25 novembre 2002 consid. 2.3 e relativi riferimenti).
4.3.5 Peraltro, ai sensi dell'art. 141 cpv. 3 OAVS, se non è domandato
nessun estratto del conto o nessuna rettificazione, o se la richiesta di ret-
tificazione è stata respinta, la rettificazione delle registrazioni fatte nel
conto individuale può essere richiesta, al momento in cui si verifica l'even-
to assicurato, soltanto quando gli errori di registrazioni siano evidenti o
debitamente provati (DTF 130 V 335 consid. 4.1).
4.3.6 Per quanto attiene al periodo contributivo in Svizzera per l'anno
1966, per l'anno 1967 e per l'anno 1968, tenuto conto del fatto che l'in-
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Pagina 8
sorgente è stato posto al beneficio di un permesso per stagionali di tipo A
rilasciato dalla competente autorità del Cantone B._______ rispettiva-
mente il 22 marzo 1966 (e valido sino al 18 dicembre 1966), il 7 febbraio
1967 (e valido sino al 18 dicembre 1967) ed il 28 febbraio 1968 (e valido
sino al 21 dicembre 1968; doc. 28 pag. 13 a 15), lo stesso deve essere
determinato sulla base delle iscrizioni figuranti sugli estratti del conto indi-
viduale della Cassa svizzera di compensazione (doc. 15 e 16) e sulla ba-
se delle "Tabelle per la determinazione della durata di contribuzione pre-
sumibile negli anni 1948-1968". In particolare, come indicato dall'autorità
inferiore (v. doc. 48 pag. 2 e 3), il reddito di fr. 10'700.-- ottenuto nel 1966
corrisponde ad un periodo contributivo di 10 mesi, il reddito di fr. 13'825.--
ottenuto nel 1967 corrisponde ad un periodo contributivo di 12 mesi ed il
reddito di fr. 13'800.-- ottenuto nel 1968 corrisponde ad un periodo contri-
butivo di 12 mesi, giusta la tavola n. 41 (recte n. 37 [settore della costru-
zione]) delle tabelle per la determinazione della durata presumibile di con-
tribuzione. Quanto al periodo contributivo per il 1969 ed il 1970, l'autorità
inferiore ha considerato, in virtù degli estratti del conto individuale della
Cassa svizzera di compensazione e della Cassa di compensazione del
Cantone B._______ (doc. 15 e 46), non sussistendo i presupposti per l'e-
spletamento d'ulteriori indagini d'ufficio, che l'insorgente ha pagato i con-
tributi AVS da febbraio a dicembre del 1969 nonché da aprile a giugno del
1970.
4.3.7 L'autorità inferiore ha quindi infine correttamente ritenuto nella deci-
sione impugnata che il periodo contributivo dell'insorgente è di 4 anni (e
non di 3 anni e 9 mesi), ritenuto altresì che il ricorrente non ha contestato
tale periodo contributivo in sede ricorsuale e che agli atti di causa non vi
sono documenti che possano dimostrare l'erroneità di tale periodo contri-
buito. Quest'ultimo è peraltro incompleto, gli assicurati della classe di età
del ricorrente (anno 1947) avendo in effetti contribuito per un periodo
massimo di 44 anni fino al 2012 (Tabelle delle rendite 2011 pag. 8), anno
in cui è nato il diritto dell'insorgente ad una rendita dell'assicurazione
svizzera per la vecchiaia.
4.4 Giusta l'art. 38 cpv. 1 LAVS, la rendita parziale corrisponde a una fra-
zione della rendita completa. Per il calcolo della frazione, è determinante
il rapporto arrotondato tra il numero degli anni interi di contribuzione
dell'assicurato e quello degli assicurati della sua classe di età (art. 38 cpv.
2 LAVS). Il periodo contributivo del ricorrente corrisponde a 4 anni com-
pleti. Le tabelle delle rendite 2011 prevedono che al rapporto fra i 4 anni
interi di contribuzione dell'insorgente ed i 44 anni di contribuzione degli
assicurati della sua classe di età è applicabile la scala delle rendite 4 (Ta-
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Pagina 9
belle delle rendite 2011 pag. 10). L'importo della rendita dell'insorgente
deve quindi essere determinato in base ad una scala delle rendite 4 ed in
funzione del suo reddito annuo medio.
4.5 Giova rilevare che il reddito annuo medio si compone dei redditi risul-
tanti da un'attività lucrativa, degli accrediti per compiti educativi e degli
accrediti per compiti d'assistenza (art. 29quater LAVS). La somma dei reddi-
ti dell'attività lucrativa è rivalutata, di regola ogni due anni all'inizio dell'an-
no civile, in funzione dell'indice delle rendite, che corrisponde alla media
aritmetica dell'indice dei salari e dell'indice nazionale dei prezzi al consu-
mo (art. 30 cpv. 1 e 33ter cpv. 1 e 2 LAVS). La somma dei redditi rivalutati
derivanti da un'attività lucrativa e gli accrediti per compiti educativi e assi-
stenziali sono divisi per il numero di anni di contribuzione (art. 30 cpv. 2
LAVS).
4.5.1 Secondo gli estratti del conto individuale dell'interessato, i redditi
derivanti da un'attività lucrativa conseguiti dal ricorrente negli anni dal
1966 al 1970 ammontano a fr. 59'229.-- (10'700 + 13'825 + 13'800 +
16'759 + 4'145; doc. 15, 16 e 46). Quest'importo deve essere rivalutato in
funzione dell'indice delle rendite. Tenuto conto del fatto che la prima iscri-
zione nel conto individuale posteriore all'anno del compimento dei 20 anni
è avvenuta nel 1968 (cfr., sulla questione, la sentenza del Tribunale am-
ministrativo federale C-4924/2008 del 27 aprile 2009 consid. 3.1 e 3.2), il
fattore di rivalutazione è pari a 1.281 (Tabelle delle rendite 2013 pag. 15).
L'importo del reddito è rivalutato a fr. 75'873.-- (59'229 x 1.281). Tale im-
porto deve essere diviso per il periodo di contribuzione di 4 anni, corri-
spondenti a 48 mesi. Il reddito annuo medio del ricorrente per il 2012
ammonta a fr. 18'968.-- ([75'873 : 48] x 12).
4.5.2 L'importo di fr. 18'968.-- deve essere arrotondato all'importo imme-
diatamente superiore del reddito annuo medio determinante indicato nelle
tabelle secondo la scala delle rendite 4. L'autorità inferiore ha considerato
un reddito annuo medio determinante di fr. 19'488.-- nel 2012 (le tabelle
delle rendite 2011 indicano un reddito annuo medio determinante di fr.
19'488.-- quale importo superiore più vicino ad un reddito annuo medio di
fr. 18'968.-- [Tabelle delle rendite 2011 pag. 98]) e di fr. 19'656.-- nel 2013
(le tabelle delle rendite 2013 indicano un reddito annuo medio determi-
nante di fr. 19'656.-- quale importo superiore più vicino ad un reddito an-
nuo medio di fr. 18'968.-- [Tabelle delle rendite 2013 pag. 98]). Le tabelle
delle rendite 2011 prevedono che la rendita d'invalidità mensile corri-
spondente ad una scala delle rendite 4 ed un reddito annuo medio di fr.
19'488.-- ammonta a fr. 116.-- (Tabelle delle rendite 2011 pag. 98) e le ta-
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belle delle rendite 2013 prevedono che la rendita d'invalidità mensile cor-
rispondente ad una scala delle rendite 4 ed un reddito annuo medio di fr.
19'656.-- ammonta a fr. 117.-- (Tabelle delle rendite 2013 pag. 98).
4.5.3 Il ricorrente ha pertanto diritto a una rendita di vecchiaia di un im-
porto mensile di fr. 116.-- dal 1° febbraio 2012 e di fr. 117.-- dal 1° gennaio
2013, come calcolato dall'autorità inferiore (v. doc. 51 e 48).
4.5.4 Per il resto, questo Tribunale rileva che il ricorrente non ha comun-
que contestato gli elementi del calcolo della rendita (periodo contributivo,
reddito annuo medio determinante, scala delle rendite) come effettuato
dall'autorità inferiore, calcolo dal quale il Tribunale amministrativo federale
non ha pertanto motivo, sulla base delle risultanze processuali, di sco-
starsi d'ufficio.
5.
Da quanto esposto, consegue che il ricorso, privo di qualsivoglia fonda-
mento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. Il giudi-
ce dell'istruzione – anteriormente o posteriormente ad uno scambio di
scritti – decide quale giudice unico, con motivazione sommaria, i ricorsi
manifestamente infondati (art. 85bis cpv. 3 LAVS). Nel caso concreto il
gravame, in considerazione, fra l'altro, dei generici argomenti presentati,
deve ritenersi siccome manifestamente infondato. La presente sentenza
di rigetto del ricorso può pertanto essere resa a giudice unico.
6.
6.1 Non si prelevano spese processuali (art. 85bis cpv. 2 LAVS).
6.2 Al ricorrente, soccombente, non spetta altresì alcuna indennità per
spese ripetibili della sede federale (art. 64 PA in combinazione con l'art. 7
cpv. 1 e 2 TS-TAF a contrario). Peraltro, le autorità federali, quand'anche
vincenti, non hanno di principio diritto ad un'indennità a titolo di ripetibili
(art. 7 cpv. 3 TS-TAF), salvo eccezioni non ravvisabili nel caso concreto
(v., fra l'altro, DTF 127 V 205).
(dispositivo alla pagina seguente)
C-2607/2013
Pagina 11
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
Non si attribuiscono spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
– ricorrente (Raccomandata con avviso di ricevimento)
– autorità inferiore (n. di rif. ; Raccomandata)
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata)
Il giudice unico: La cancelliera:
Vito Valenti Marcella Lurà
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e
segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF,
RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e
l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata
e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come
mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
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