Corte II I
C-2609/2007
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 2 5 a g o s t o 2 0 0 8
Giudici: Francesco Parrino (presidente del collegio),
Franziska Schneider, Michael Peterli;
Cancelliere: Dario Croci Torti
A._______,
patrocinato dall'avvocato X,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Assicurazione invalidità (decisione del 5 marzo 2007).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-2609/2007
Fatti:
A.
A._______, cittadino italiano, nato il , coniugato con prole, ha lavorato
in Svizzera come gessino a partire dal 1968 dapprima alle dipendenze
di terzi, poi, dal 1987, in proprio o in società fino al marzo 2003,
quando dopo diverse interruzioni e/o limitazioni, ha definitivamente
cessato di lavorare.
In data 20 febbraio 1995, ha formulato una prima richiesta volta al
conseguimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per
l'invalidità, la quale è stata respinta con decisione 30 gennaio 1997
dell'Ufficio delle assicurazioni sociali (SVA) del Cantone di Argovia. In
data 3 novembre 1997, il nominato ha presentato una nuova domanda
di prestazioni AI, la quale, dopo accertamenti economici e sanitari, è
stata respinta con decisione 19 febbraio 2001 dello stesso servizio. Il
24 ottobre 2001 ha formulato una terza domanda in merito alla quale
l'amministrazione non è entrata in materia (decisione dell'8 novembre
2001). In data 12 novembre 2002, A._______ ha formulato una quarta
domanda di prestazioni AI, ed anche questa è stata dichiarata
irricevibile (non entrata in esame) con decisione del 25 novembre
2002. Lo stesso risultato ha avuto la quinta domanda di rendita AI
presentata il 31 gennaio 2003, risoltasi con una decisione di non
entrata in materia del 25 febbraio successivo.
In data 21 ottobre 2003, A._______ ha formulato una sesta domanda
di rendita AI. L'indagine medica relativa a questo caso ha stabilito che
l'assicurato era portatore di una stenosi spinale a livello lombare,
soprattutto L2/L3 ed L3/L4, con sintomi di claudicatio radiculans e
possibilità di marcia limitata ad un quarto d'ora, sindrome cervicale,
periartrite omeroscapolare destra. Va rilevato che A._______, in data
13 ottobre 2003, è stato sottoposto ad un intervento di
decompressione del canale spinale a livello di L2-L4 (cfr. doc. 114,
117-120, 122 e in particolare il rapporto del 27 ottobre 2003 del Dott.
Marbach, doc. 125).
Mediante decisione del 12 maggio 2004, l'SVA del Cantone di Argovia
ha erogato in favore di A._______ un quarto di rendita AI dal 1°
ottobre al 30 novembre 2003, una mezza rendita AI dal 1° dicembre
2003 al 31 gennaio 2004, tre quarti di rendita dal 1° febbraio al 29
febbraio 2004 ed una rendita intera dal 1° marzo 2004 (doc. 77).
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L'assicurato è rimpatriato nel novembre 2004 ed i pagamenti delle
prestazioni sono stati ripresi, per competenza, dalla Cassa svizzera di
compensazione, Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero (UAI;
ora Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti
all'estero, UAIE), a decorrere dal 1° dicembre 2004 (doc. 83 e doc.
cassa).
B.
Nell'aprile 2005, l'UAI ha avviato la prevista procedura di revisione del
diritto alla rendita (doc. 85).
L'assicurato è stato visitato l'11 gennaio 2006, presso i servizi medici
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale di Lecce, ove il sanitario
incaricato ha evidenziato la diagnosi di “esiti di intervento di
laminectomia L2-L3 ed L3-L4 per stenosi del canale lombare con
discreta incidenza funzionale e radicolopatia bilaterale in
spondiloartrosi e protrusioni discali multiple” ed ha posto un tasso
d'invalidità del 70% (doc. 129). Sono stati esibiti documenti oggettivi,
quali: un referto radiologico del cranio e dei seni paranasali del 3
gennaio 2005; un referto di risonanza magnetica (RM) cervicale e
lombosacrale del 18 marzo 2005; un breve rapporto di esame
cardiologico poco leggibile del 21 aprile 2005 (doc. 126-128), nonché
un rapporto di visita ortopedica del 1° febbraio 2006 (doc. 130).
L'amministrazione ha sottoposto gli atti al Dott. Studer, del Servizio
medico regionale (SMR) “Rhône”, il quale, nel suo rapporto del 22
agosto 2006, ha affermato che attualmente l'interessato potrebbe
svolgere lavori leggeri semisedentari in misura completa; queste
attività non dovrebbero comportare il sollevamento di pesi superiori a
10 Kg od assumere posizioni inergonomiche, né possono comportare
una posizione seduta prolungata, né la stazione eretta; sono da
evitare altresì lavori in ambienti freddi e umidi (doc. 133).
L'amministrazione ha aderito al parere del proprio consulente medico
ed ha effettuato un calcolo comparativo dei redditi, dal quale è risultato
che svolgendo attività alternative in misura completa, invece di quella
di gessino in proprio, l'interessato subirebbe una perdita di guadagno
del 45,76% (doc. 134).
L'UAIE ha interpellato di nuovo il Dott. Studer chiedendogli di meglio
definire in che cosa consisterebbe il miglioramento delle condizioni di
salute e della capacità di lavoro dell'assicurato. Nella risposta del 23
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novembre 2006, il medico del SMR ha elencato una serie di effetti
positivi da ascrivere all'intervento di emilaminectomia ed ha effettuato
una comparazione della funzionalità ortopedico/articolare fra il 2003
ed il 2006 (doc. 135, 136).
Con progetto di decisione del 29 novembre 2006 (doc. 137), l'UAIE ha
comunicato al Patronato INCA di Zurigo, allora regolare
rappresentante di A._______, che la rendita intera AI fino allora
percepita sarebbe stata sostituita da un quarto di rendita.
Il rappresentante del ricorrente ha rinunciato a prendere posizione in
merito al suddetto progetto di decisione (doc. 142).
Mediante decisione del 5 marzo 2007, l'UAIE ha pertanto sostituito la
rendita intera AI con un quarto di rendita a decorrere dal 1° maggio
2007 (doc. 144).
C.
Con il ricorso del 2 marzo (recte: aprile) 2007, depositato alla posta il
giorno successivo, A._______, regolarmente rappresentato dall'avv. X,
chiede, sostanzialmente, l'annullamento del summenzionato
provvedimento amministrativo e, di conseguenza, il ripristino del suo
diritto alla rendita intera AI. A suffragio delle sue conclusioni esibisce,
oltre a documentazione già ad atti: un rapporto d'esame ortopedico del
24 gennaio 2006 scarsamente leggibile; un reperto d'esame
neurofisiologico del 17 agosto 2006; un elettrocardiogramma con visita
cardiologica del 23 gennaio 2007; un ecocardiogramma del 23
gennaio 2007; un referto radiologico del torace del 7 luglio 2006.
D.
Ricevuto il ricorso, l'amministrazione ha sottoposto gli atti al Dott.
Studer, il quale, nella sua relazione del 25 settembre 2007, ha
confermato la sua precedente presa di posizione (doc. 146).
Nelle sue osservazioni ricorsuali del 22 ottobre 2007, l'UAIE propone
la reiezione del ricorso.
E.
Dopo aver preso atto delle osservazioni dell'amministrazione e di altra
documentazione di rilievo, l'avv. X, con scritto del 27 novembre 2007,
ha ribadito l'intenzione del proprio assistito di mantenere il ricorso. A
suffragio delle sue conclusioni ha esibito una relazione medica 27
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novembre 2007 del Dott. Garzya, specialista in medicina legale e delle
assicurazioni, il quale rileva una spondilodiscoartrosi
cervicodorsolombare in esiti di intervento chirurgico di laminectomia
L2-L3, L3-L4 con episodi recidivanti di lombosciatalgia destra correlata
a radicolopatia cronica a severa incidenza funzionale, cardiopatia
ipertensiva classe II NYHA, broncopatia cronica, sinusopatia cronica
frontale e mascellare; l'esperto di parte ritiene il paziente invalido in
misura sicuramente superiore al 70% in qualsiasi ambito.
F.
Ricevuta la replica, l'amministrazione ha risottoposto gli atti al Dott.
Studer, il quale, nella sua relazione del 14 febbraio 2008, si è
riconfermato nelle sue precedenti considerazioni (doc. 148).
Duplicando in data 3 marzo 2008, l'UAIE ripropone la reiezione del
ricorso.
Con ordinanza del 7 marzo 2008, la parte ricorrente è stata invitata a
voler versare un anticipo di Fr. 300.- corrispondente alle presunte
spese processuali. Detto anticipo è stato versato il 28 marzo 2008.
Con ordinanza del 22 aprile 2008, alle parti è stata comunicata la
composizione del collegio giudicante. Non sono pervenute domande di
ricusazione.
Diritto:
1.
Riservate le eccezioni di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005
sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), il Tribunale
amministrativo federale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF, i ricorsi
contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20
dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021)
emanate dalle autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF. In
particolare, le decisioni rese dall'UAIE concernenti l'assicurazione per
l'invalidità possono essere portate innanzi al TAF conformemente
all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale del 19 giugno 1959
sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS 831.20).
2.
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2.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i
suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del
21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che
regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il
Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971
relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori
subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano
all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il
corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n°
574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del
Regolamento n° 1408/71, RS 0.831.109.268.11). Trattasi di una
normativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data
dal 1° giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della
parità di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro
della Comunità europea ed i cittadini svizzeri (art. 3 e 6 del
Regolamento CEE n° 1408/71).
2.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri
della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono
sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora
il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui
l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni
contrarie, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle
condizioni di ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono
regolate dal diritto interno svizzero.
2.3 L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella
presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione
europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio
del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo
1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
3.
3.1 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA la procedura in materia di
assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è
applicabile la legge federale sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art.
1 LAI le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per
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l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la presente legge non
preveda espressamente una deroga.
3.2 Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato
dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse
degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione.
Queste condizioni sono adempiute nella specie.
3.3 Il ricorso è tempestivo ed ossequioso dei requisiti minimi prescritti
dalla legge (art. 60 LPGA e 52 PA). Il gravame è dunque ricevibile,
nulla ostando all'esame del merito dello stesso.
4.
Ai fini del presente giudizio occorre altresì preliminarmente precisare,
con particolare riferimento al diritto materiale, che, dal profilo
temporale, non trovano applicazione le modifiche della LAI del 6
ottobre 2006 entrate in vigore il 1° gennaio 2008 (5a revisione della
LAI). Di seguito vengono quindi citate le disposizioni della LAI e della
LPGA nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2007.
5.
5.1 Va ricordato che in base all'art. 8 LPGA è considerata invalidità
l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente
o di lunga durata. L'art. 4 LAI precisa che l'invalidità può essere
conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2
della stessa norma stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere
quando, per natura e gravità, motiva il diritto alla singola prestazione.
5.2 L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per
almeno il 70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%,
ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto
di rendita se è invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 1 LAI). In
seguito all'entrata in vigore dell'Accordo bilaterale, la limitazione
prevista dall'art. 28 cpv. 1ter LAI, secondo il quale le rendite per un
grado d'invalidità inferiore al 50% sono versate solo ad assicurati che
sono domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA),
non è più applicabile quando l'assicurato è cittadino dell'UE e vi
risiede.
5.3 Il diritto alla rendita, secondo l'art. 29 cpv. 1 LAI, nasce, al più
presto, nel momento in cui l'assicurato presenta un'incapacità
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C-2609/2007
permanente di guadagno pari almeno al 40% (lettera a), oppure
quando egli è stato per un anno e senza notevoli interruzioni,
incapace al lavoro per almeno il 40% in media (lettera b). La prima
lettera si applica allorché lo stato di salute dell'assicurato si è
stabilizzato; la seconda se lo stato di salute è labile, vale a dire
suscettibile di evolvere verso un miglioramento od un peggioramento
(DTF 121 V 264, 111 V 21 consid. 2b).
5.4 Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o
parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di
compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel
campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata
possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in
un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al
guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o
parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro
equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla
salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto
l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente
esigibili.
6.
6.1 Giusta l'art. 17 cpv. 1 LPGA se il grado d'invalidità del beneficiario
di una rendita d'invalidità subisce una modifica, che incide in modo
rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o
ridotta proporzionalmente o soppressa, d'ufficio o su richiesta. La
revisione avviene d'ufficio quando, in previsione di una possibile
modificazione importante del grado d'invalidità o di grande invalidità, è
stato stabilito un termine nel momento dell'erogazione della rendita o
dell'assegno per grandi invalidi, o allorchè si conoscono fatti o si
ordinano provvedimenti che possono provocare una notevole
modificazione del grado d'invalidità o della grande invalidità (art. 87
cpv. 2 dell'ordinanza sull'assicurazione per l'invalidità del 17 gennaio
1961 [OAI, RS 831.201]). Se la capacità al guadagno dell'assicurato
migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante
sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal
momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri.
Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre
mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a
durare (art. 88a cpv. 1 OAI). La costante giurisprudenza ha stabilito
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che le rendite d'invalidità sono soggette a revisione non solo in caso di
modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività
lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le
sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un
cambiamento importante (DTF 113 V 275, consid. 1a, 109 V 116
consid. 3 b, 105 V 30; RCC 1989 p. 323, consid. 2a). La riduzione o la
soppressione della rendita è messa in atto al più presto il primo giorno
del secondo mese che segue la notifica della decisione (art. 88bis cpv.
2 lettera a OAI).
6.2 Il punto di partenza per stabilire se il grado d'invalidità si è
modificato in maniera da influire sul diritto a prestazioni è costituito
dall'ultima decisione che ha esaminato materialmente il diritto alla
rendita (DTF 133 V 108, consid. 5.4). Il periodo di riferimento
nell'ambito della presente vertenza è pertanto quello intercorrente fra
la decisione del 12 maggio 2004, con la quale l'SVA del Cantone di
Argovia ha erogato in favore dell'assicurato un quarto di rendita AI dal
1° ottobre al 30 novembre 2003, una mezza rendita dal 1° dicembre
2003 al 31 gennaio 2004, tre quarti di rendita dal 1° al 29 febbraio
2004 ed una rendita intera dal 1° marzo 2004, ed il 5 marzo 2007, data
in cui l'amministrazione ha ridotto a un quarto la prestazione a far
tempo dal 1° maggio 2007.
7.
L'interessato non ha più lavorato dopo marzo 2003.
La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere
giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b; 110 V
275, 105 V 207). In base all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio
dell'art. 28 cpv. 2 LAI, per valutare il grado d'invalidità, il reddito che
l'assicurato potrebbe conseguire esercitando l'attività ragionevolmente
esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale esecuzione di
provvedimenti d'integrazione (reddito da invalido), tenuto conto di una
situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il
reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato
invalido (reddito da valido). In altri termini l'assicurazione svizzera per
l'invalidità risarcisce soltanto la perdita economica che deriva da un
danno alla salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la
malattia o la conseguente incapacità lavorativa (metodo generale del
raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p.
84).
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In carenza di documentazione economica, la documentazione medica
costituisce un importante elemento di giudizio per determinare quali
lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato, ma non
spetta al medico graduare il tasso d'invalidità dell'assicurato (DTF 114
V 314, 105 V 158).
Infatti, per costante giurisprudenza le certificazioni mediche possono
costituire importanti elementi d'apprezzamento del danno invalidante,
allorché permettono di valutare l'incapacità lavorativa e di guadagno
dell'interessato in un'attività da lui ragionevolmente esigibile (DTF 115
V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c). Inoltre, perché un rapporto
medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed
esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami
approfonditi, prenda conto di tutte le affezioni di cui si lamenta
l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti
(anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o
nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto
devono inoltre essere motivate (DTF 125 V 352, 122 V 160).
8.
8.1 Nel riconoscere inizialmente il diritto alla rendita intera AI l'autorità
amministrativa si era fondata su di una documentazione medica dalla
quale traspariva che A._______ era portatore di una stenosi spinale a
livello lombare, soprattutto fra L2/L3 ed L3/L4 (in misura maggiore),
meno in L4-L5, spondolistesi degenerativa fra L3/L4 con sintomi di
claudicatio radiculans, notevole sindrome algica locale e limitata
possibilità di marcia (¼ d'ora), sindrome cervicale, periartrite
omeroscapolare destra; il 13 ottobre 2003 A._______ è stato
sottoposto ad un intervento di decompressione del canale spinale di
L2-L4 (cfr. il rapporto del Dott. Marbach del 27 ottobre 2003, doc. 125).
8.2 Al momento della revisione in esame, il sanitario dell'INPS ha
evidenziato la diagnosi di “esiti di intervento di laminectomia L2-L3 ed
L3-L4 per stenosi del canale lombare con discreta incidenza
funzionale e radicolopatia bilaterale in spondiloartrosi e protrusioni
discali multiple” . Il Dott. Garzya, specialista in medicina legale e delle
assicurazioni, autore della relazione medica esibita in sede di replica
(27 novembre 2007) rileva una spondilodiscoartrosi cervico-
dorsolombare in esito ad intervento chirurgico di laminectomia L2-L3
ed L3-L4 con episodi di lombosciatalgia destra correlata a
radicolopatia cronica a severa incidenza funzionale, cardiopatia
Pagina 10
C-2609/2007
ipertensiva classe II NYHA, broncopatia cronica, sinusopatia cronica
frontale e mascellare.
9.
9.1 Divergenti sono le valutazioni sulle conseguenze invalidanti delle
menzionate affezioni. Sebbene il medico dell'INPS, nella sua relazione
dell'11 gennaio 2006, attesti un tasso d'invalidità del 70%, egli annota
che le condizioni dell'assicurato sono migliorate rispetto ad una
precedente visita, che il medesimo può effettuare lavori pesanti, può
svolgere a tempo pieno il suo ultimo lavoro od ogni altro adeguato alle
sue condizioni. Dal canto suo, il Dott. Garzya ritiene il paziente invalido
in misura superiore al 70%. Il sanitario dell'UAIE, Dott. Studer, afferma
che le condizioni di salute dell'interessato hanno subito un sensibile
miglioramento rispetto al 2003 e che, attualmente, il grado d'invalidità
affliggente A._______ nell'ambito di attività semileggere, in posizione
alternata, è nullo.
Il consulente dell'UAIE ha precisato in che cosa consiste tale
miglioramento. Egli ritiene che dopo l'operazione dell'ottobre 2003 ed
un ragionevole periodo di convalescenza, l'assicurato avrebbe potuto
riprendere un'attività non eccessivamente pesante. L'intervento
decompressivo ha avuto pieno successo, come è stato confermato
nella perizia medica particolareggiata dell'INPS. Riprendendo il
rapporto d'esame ortopedico del 1° febbraio 2006, il consulente
dell'UAIE prende atto dell'esame clinico. Il paziente indossa un
corsetto ortopedico, è limitato nella flesso estensione del tronco per
circa la metà, il tratto cervicale per circa un terzo, la manovra di
Lasègue è positiva a destra a circa 70 gradi e a sinistra ad 80 gradi, il
segno di Wasserman è appena positivo (+--) bilateralmente, mentre il
ROT ed altri manovre neurologiche sono nella norma.
Rispetto alla situazione sanitaria/valetudinaria presente prima
dell'operazione, il ricorrente non è più limitato dalla claudiacatio
radiculans, le lombalgie si sono rarefatte, la mobilità generale è
migliorata. Parimenti, si osserva, con il Dott. Studer, che gli esami
oggettivi, anche quelli esibiti dopo l'impugnata decisione, confermano
la scarsa rilevanza patologica della affezioni denunciate.
Segnatamente le RM cervicale e lombosacrale del 18 marzo 2005
(doc. 127) segnalano protrusioni discali già presenti da diverso tempo,
note spondiloartrosiche diffuse e gli esiti della laminectomia L3-L5 con
Pagina 11
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residua stenosi del canale spinale L2/L3, mentre l'elettroneurografia e
l'elettromiografia del 17 agosto 2006 attestano una radicolopatia
cronica C6-C7 e L5-S1 bilaterale e verosimilmente moderata.
Dopo l'intervento di decompressione, l'insorgente avrebbe dovuto
seguire un periodo di rieducazione al lavoro, non certamente quello
precedente di gessino, ma ogni altro rispettoso delle limitazioni
presenti. Non sembra che egli abbia intrapreso tale riabilitazione né in
Svizzera né in Italia dopo il rimpatrio. In ogni caso, le debilitazioni
funzionali ancora presenti possono essere limitate e/o corrette con
adeguata fisioterapia e cicli di riabilitazione mirati e, in caso di
necessità, con terapia framacologica/antalgica.
Per quanto riguarda il rapporto del Dott.Garzya, esibito con la replica,
non apporta novità di rilievo dal punto di vista diagnostico. La presunta
patologia cardiaca è stata praticamente smentita dagli esami oggettivi
effettuati (28 gennaio 2007): l'elettrocardiogramma mostra delle turbe
periferiche ed un sovraccarico sistolico di scarso significato patologico;
l'ecocardiogramma attesta alterazioni di lieve grado, in ogni caso non
invalidanti. Per il resto, una sinusite frontomascellare ed una
broncopatia cronica, rilevate dall'esperto di parte, non rappresentano
turbe di significato debilitante. Il rapporto in questione si limita dunque
a descrivere limitazioni funzionali già evidenziate in ambito istruttorio e
ad esprimere un parere diverso circa le conseguenze invalidanti. Il
medico non procede tuttavia ad un'analisi generale della situazione,
con particolare riferimento alle possibilità del suo paziente di svolgere
lavori di sostituzione leggeri e/o semisedentari, analisi che nel
concetto d'assicurazione invalidità vigente nel diritto svizzero è di
basilare importanza.
9.2 Il collegio giudicante, facendo proprio il parere del Dott. Studer,
ritiene che dopo l'intervento di laminectomia dell'ottobre 2003, che ha
avuto successo, le condizioni di salute e la capacità di lavoro di
A._______ sono state caratterizzate da un lento ma progressivo
miglioramento, tant'è che al più tardi verso gennaio 2006, quando è
stato visitato presso l'INPS di Lecce, e in ogni caso prima della data
dell'impugnata decisione, egli avrebbe potuto riprendere un'attività
lavorativa a tempo pieno di tipo leggero e/o sedentario, quale quella di
guardiano, controllore, operaio addetto al controllo di macchine di
produzione automatica, operaio imballatore, fattorino, ecc.
10.
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C-2609/2007
10.1 L'invalidità è determinata stabilendo il rapporto fra il reddito del
lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo la manifestazione
dell'invalidità e dopo l'esecuzione d'eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa, ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali del mercato del lavoro, e il reddito
che potrebbe conseguire se non fosse diventato invalido (art. 16
LPGA).
10.2 L'amministrazione ha considerato (calcolo effettuato il 19
settembre 2006, doc. 134) quale salario privo d'invalidità, quello
conseguibile nel 2004 in Italia come gessino (Euro 1'638.--) aumentato
del 10% per tenere conto dell'attività indipendente dell'assicurato. A
questa soluzione è opportuno attenersi, visto che il nominato risiede in
Italia e i dati concernenti la sua attività autonoma in Svizzera non sono
utili per il calcolo, dal momento che egli ha cominciato ad avere
problemi di malattia con conseguente incapacità di lavoro come
gessino sin dal 1995. L'amministrazione ha quindi considerato un
reddito mensile di Euro 1'801,80.
Quale reddito da invalido l'UAIE ha ritenuto quello ottenibile in attività
di tipo leggero non qualificate, ripetitive. Queste attività comportano un
salario medio di Euro 1'221,52.- mensili. Questo introito teorico può
essere ridotto per tenere conto dei fattori personali dell'assicurato
(DTF 126 V 75), quali età, handicap. L'amministrazione ha operato una
deduzione del 20%, che può essere tutelata, dal momento che la
riduzione massima, in casi eccezionali, si situa al 25%. La riduzione
del 20% comporta un reddito dopo l'insorgenza dell'invalidità di Euro
977,22.--. Il confronto fra un reddito privo d'invalidità di Euro 1'801,80.-
ed un introito teorico dopo l'insorgenza dell'invalidità di Euro 977,22.-
causa una perdita di guadagno del 45,76% (arrotondato al 46%), tasso
che comporta il diritto al quarto di rendita dell'assicurazione svizzera
per l'invalidità.
11.
11.1 In queste circostanze il ricorso deve essere respinto e
l'impugnata decisione confermata.
11.2 Le spese processuali, ammontanti a Fr. 300.--, sono poste a
carico del ricorrente e vengono compensate con l'anticipo di pari
valore da lui versato il 28 marzo 2008.
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11.3 Visto l'esito del ricorso non si assegnano indennità per spese
ripetibili alla parte soccombente.
Per quel che concerne l'UAIE, le autorità federali non hanno diritto a
un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 del Regolamento del 21
febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al
Tribunale amministrativo federale (TS-TAF, RS 173.320.2).
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di Fr. 300.--, sono poste a carico del ricorrente.
Esse sono computate con l'anticipo spese di Fr. 300.-.
3.
Non si assegnano indennità per spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
- rappresentante del ricorrente (raccomandata A/R))
- autorità inferiore (n. di rif. )
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali, UFAS, Berna
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Francesco Parrino Dario Croci Torti
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e
segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17
giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono contenere le
conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere
firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono
essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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